LA FUSIONE Aspetti civilistici

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1 Università degli Studi di L Aquila Facoltà di Economia Corso di Tecnica professionale A.A LA FUSIONE Aspetti civilistici Lezione del 25 novembre

2 Documentazione informativa SITUAZIONE PATRIMONIALE Art quater C.C. RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI Art quinques C.C. RELAZIONE DEGLI ESPERTI Art sexies C.C. 2

3 Situazione patrimoniale di fusione Non può essere anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società La SP può essere sostituita con il bilancio di esercizio se è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione Per la redazione della SP devono essere utilizzati gli stessi criteri di valutazione dettati dal legislatore per il bilancio di esercizio Fornire ai soci e ai terzi informazioni aggiornate sullo stato patrimoniale delle società coinvolte nell operazione, al fine di valutare le iniziative da adottare a tutela dei propri interessi. In tal modo i soci sono in grado di valutare l opportunità di aderire alla fusione ed i creditori possono valutare l opportunità di fare opposizione alla fusione ai sensi dell art c.c. La situazione patrimoniale è composta dallo S.P., dal C.E. e dalla N.I. 3

4 La relazione degli amministratori deve essere redatta dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione Il fine è quello di illustrare il progetto di fusione ed in particolare: Informazioni strategiche inerenti gli aspetti economico-finanziari ed i vantaggi Informazioni operative inerenti gli aspetti giuridici, la tempistica Modalità di determinazione del rapporto di cambio 4

5 La relazione degli amministratori Plusvalori e minusvalori latenti Presenza di intangibili Avviamento 5

6 La relazione degli esperti Uno o più esperti devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di concambio proposto Metodo/i seguiti per la determinazione del rapporto di concambio proposto e i valori risultanti dall applicazione di ciascuno di essi Parere sull adeguatezza del metodo Indicazione eventuali difficoltà di valutazione 6

7 La relazione degli esperti Chi è l esperto? L esperto o gli esperti devono essere scelti tra i soggetti iscritti all albo dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritti al registro istituito presso il Ministero di Giustizia L esperto è incaricato dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società «se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una S.p.A. o in S.a.p.a.» L esperto è scelto fra le società di revisione se la società è quotata su mercati regolamentati 7

8 La relazione degli esperti Poteri dell esperto Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere a ogni necessaria verifica. Responsabilità dell esperto L esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi e si applicano le disposizoni dell art. 64 c.p.c. 8

9 La relazione degli esperti in caso di fusione di società di persone con società di capitali I soggetti incaricati della relazione redigono la stima ex art c.c. tutela dei soci della società incorporante Tanto in caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, quanto in caso di una fusione di due società di persone in una società di capitali di nuova costituzione, è necessario verificare che il valore del patrimonio delle società di persone sia effettivamente pari al CS che viene attribuito alla società di capitali risultante dalla trasformazione o dalla fusione 1. Almeno una delle società partecipanti alla fusione sia una società di persone. Il capitale è formato liberamente e senza formalità particolari diversamente dalle società di capitali in cui la formazione del capitale è sottoposta a una disciplina imperativa volta a garantirne l integrità. 2. La società risultante dalla fusione, nel caso di società di nuova costituzione, sia una società di capitali ovvero, nel caso di società preesistente, sia una società di capitali che, per effetto della fusione, aumenti il proprio capitale 9

10 Deposito e pubblicità dei documenti informativi devono restare depositati in copia, nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l assemblea e finché la fusione sia stata deliberata, i seguenti documenti 1 Progetto di fusione, relazione degli amministratori e relazione degli esperti 2 3 Bilanci degli ultimi tre esercizi Situazioni patrimoniali Il termine di 30 giorni è ridotto alla metà se alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni 10

11 Decisione di fusione: approvazione del progetto Il progetto di fusione deve essere approvato dai soci delle società che partecipano alla fusione Maggioranza dei soci.. Art c.c: unanimità dei consensi Secondo le norme previste per la modifica dell atto costitutivo 11

12 Decisione di fusione: approvazione del progetto SOCIETA A RESPOSABILITA LIMITATA FACOLTA DI RECESSO: 2473 C.C. SOCIETA PER AZIONI NON PREVISTA ESPRESSAMENTE. SOLO SE LA FUSIONE COMPORTA NEL CONTEMPO UN CAMBIAMENTO DELL OGGETTO SOCIALE O UN MUTAMENTO DEL TIPO SOCIALE, ECC. 12

13 Modifiche al progetto di fusione Solo modifiche che non incidono sui diritti dei soci e dei terzi Creditori: preclusione delle sole modifiche riguardanti l identità e il numero delle società partecipanti alla fusione. Soci: modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante, data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili e, previa approvazione delle assemblee speciali, il trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni, data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante, rapporto di cambio I soci dissenzienti, assenti, od astenuti, gli amministratori, consiglio di sorveglianza e collegio sindacale possono impugnare le delibere assembleari, nel termine di 90 giorni dalla data della loro assunzione, allorché siano contrarie alle norme di legge o di statuto 13

14 Pubblicità della decisione di fusione La deliberazione di fusione deve essere depositata per l iscrizione nel registro delle imprese insieme con i documenti indicati nell art septies c.c. La deliberazione di fusione deve essere depositata per l iscrizione nel registro delle imprese insieme con i documenti indicati nell art septies c.c. Se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è una società di capitali 14

15 Opposizione dei creditori e tutela dei soci La fusione è attuabile trascorsi 60 giorni dall iscrizione della delibera di fusione Consenso dei creditori delle società partecipanti Creditori autorizzati sono quelli precedenti al deposito e pubblicazione del progetto di fusione No consenso pagamento o deposito somme presso una banca salvo che la relazione degli esperti sia redatta per tutte le società partecipanti alla fusione da un unica società di revisione la quale asseveri che la situazione patrimoniale e finanziaria della società rende non necessarie garanzie a tutela dei terzi 15

16 Obbligazionisti Approvata dall assemblea degli obbligazionisti = no opposizione da parte del singolo Pubblicazione nella G.U. almeno 90 giorni prima del iscrizione del progetto di fusione DIRITTO DI CONVERSIONE Chi non ha esercitato la conversione deve mantenere gli stessi diritti ante fusione 16

17 Atto di fusione Dopo 60 gg. dall iscrizione nel R.I. delle delibere di fusione viene redatto l atto di fusione L atto di fusione (trascorsi i 60 gg.) potrà essere stipulato subito dopo o comunque in tempi ragionevoli 17

18 Adempimenti successivi Presentazione all ufficio IVA, entro 30 giorni, della dichiarazione di variazione Atto registrato entro 30 gg. a cura del Notaio nell ufficio del registro ove hanno sede le società partecipanti alla fusione e ove ha sede la società risultante dalla fusione o l incorporante IN PRESENZA DI Iscrizione conservatoria IN PRESENZA DI Iscrizione al PRA 18

19 Effetti della fusione La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione Iscrizione dell atto di fusione Possibile solo nelle fusioni per incorporazione Di natura strettamente contabile 19

20 Effetti della fusione La fusione per costituzione di nuova società o per incorporazione non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni antecedenti l ultima delle iscrizioni previste dall art c.c. liberazione soci illimitatamente responsabili 20

21 Assegnazione di azioni o quote 21

22 Società interamente possedute se l atto costitutivo o lo statuto lo prevedono è possibile procedere alla fusione per incorporazione con la sola deliberazione, risultante da atto pubblico, degli organi amministrativi i soci della incorporante che rappresentano almeno il 5% possono opporsi e chiedere delibera assemblea Entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese La procedura semplificata può essere utilizzata: - sia della società incorporante; - sia dalla società incorporata. 22

23 Società posseduta al 90% Non è necessaria la relazione degli esperti sul rapporto di concambio I soci del 10% hanno diritto di far acquisire dalla incorporante le loro azioni o quote se l atto costitutivo o lo statuto lo prevedono è possibile procedere alla fusione per incorporazione con la sola deliberazione degli organi amministrativi quanto alla società incorporante Iscrizione del progetto di fusione trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata 23

24 Fusioni per società non azioni Non trovano applicazione: comma società in liquidazione che hanno..distribuzione A ter 2 comma conguaglio non superiore al 10% sexies non relazione esperti con il consenso di tutti i soci I termini ter 4 comma periodo tra progetto e decisione 15 giorni septies 1 comma deposito atti sede sociale 15 giorni comma iscrizione delibere di fusione per opposizione creditori ridotto ad un mese 24

25 Leveraged buy-out La legge fa riferimento al caso di fusione tra due società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti Con il LBO è possibile acquisire azioni o quote di un azienda, finanziata con pochi mezzi propri e molti debiti. Ciò è possibile utilizzando le attività oggetto dell acquisizione e il flusso di cassa che l investimento genererà in futuro 25

26 Fasi del LBO 1 Creazione di una nuova società (Newco) 2 Acquisizione delle A e P o delle azioni quote della società target CONTROLLO DI DIRITTO Operazione finanziata con il ricorso all indebitamento..mezzi propri limitati 3 Fusione per incorporazione della società TARGET nella Newco I finanziatori effettuano una valutazione basata sulla consistenza patrimoniale della società target, per la quale, dopo la fusione, la Newco avrà a disposizione un patrimonio, frutto della successione nel patrimonio della Target, sufficiente a garantire il rimborso dei finanziamenti a suo tempo erogati Ripianamento del debito attraverso la cessione di asset non core e con il free cash flow delle attività core 26

27 Il codice civile e il LBO deve indicare le risorse finanziarie per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione deve indicare le ragioni che giustificano l operazione e contenere un piano economico e finanziario deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione 27

28 Il codice civile e il LBO 4 revisione contabile obbligatoria..incaricata dalla società obiettivo o dalla società acquirente 5 Non si applicano le agevolazioni previste dall art e dall art bis 28

29 Il codice civile e il LBO Risorse finanziarie Flussi di cassa attesi dalla società target proventi cessioni attività non core Dismissione di cespiti o rami aziendali non strategici Emissione prestiti obbligazionari Aumento capitale sociale della società target da collocare sul mercato 29

30 La relazione degli amministratori nelle operazioni di LBO Gli amministratori nella relazione devono illustrare le ragioni che giustificano l operazione, allegare un piano economico finanziario e fissare gli obiettivi che si intendono raggiungere 1. Analisi della struttura dell indebitamento post-fusione 2. Analisi delle risorse finanziarie per fronteggiare l indebitamento post-fusione 3. Predisposizione del piano strategico 30

31 La relazione dei revisori nelle operazioni di LBO La relazione dei revisori deve attestare la correttezza dei dati indicati dagli amministratori nel piano economico e finanziario La relazione degli esperti deve verificare la ragionevolezza del piano (ispirato da criteri di prudenzialità) 31

32 Schema di riepilogo 1 Fusione per incorporazione fra società di capitali Pubblicazione sulla G.U. di avviso agli obbligazionisti per l esercizio entra trenta giorni del diritto di conversione delle obbligazioni, ove esistenti Almeno 90 giorni prima dell iscrizione del registro delle imprese del progetto di fusione Art bis c.c. 2 Redazione della situazione patrimoniale di fusione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione Condatanonanterioredioltre120giornialgiornoincui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società. Si può utilizzare l ultimo bilancio di esercizio se questièstatochiusononoltreseimesiprimadalgiorno del deposito presso la sede sociale Art quater c.c. 3 Redazione del progetto di Suodeposito,almenotrentagiorniprimadelladeliberadi trenta prima della delibera di Art.2501 fusione fusione, per l iscrizione nel registro delle imprese ter c.c. 4 Redazione della relazione degli amministratori* Art quinques 5 RichiestaalTribunalecompetente perlanominadegliesperti* 6 Relazione degli esperti* Art sexies c.c. Art sexies c.c. * Non necessarie nell ipotesi di fusione per incorporazione senza concambio 32

33 Schema di riepilogo Fusione per incorporazione fra società di capitali 7 Deposito presso la sede delle società partecipanti alla fusione: -progetto di fusione, con relazioni amministratori e esperti; -bilanci degli ultimi tre esercizi con relative relazioni; -situazioni patrimoniali Durante i 30 giorni precedenti la delibera assembleare e finché la fusione sia deliberata (si può derogare al termine di trenta giorni se ciò è richiesto dai soci all unanimità) Art septies c.c. 8 Assunzione delle delibere di fusione da parte delle assemblee straordinarie delle società partecipanti alla fusione Entro sei mesi dal deposito del progetto di fusione nel registro delle imprese Art Deposito delle delibere di fusione nel registro delle imprese Entro 30 giorni dalla delibera a cura del notaio Art Art Opposizione dei creditori Entro 60 giorni successivi alla iscrizione nel registro delle imprese della delibera di fusione Art Attodifusione Deposito per l iscrizione, entro 30 giorni trascorsi i 60 giorni di cui al punto 10, presso il registro delle imprese ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione e di quella risultante dalla fusione. Il deposito della società incorporante o risultante dalla fusione non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione Art Effetto della fusione Quando è stata eseguita l ultima delle iscrizioni di cui all art c.c. Possibilità di postdatazione degli effetti della fusione. Possibilità di retrodatazione contabile Art bis Art tern.5e6 33

34 Schema di riepilogo Fusione per incorporazione fra società di persone 1 Redazione della situazione patrimoniale di fusione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione Condatanonanterioredioltre120giornialgiornoincui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società. Si può utilizzare l ultimo bilancio di esercizio se questièstatochiusononoltreseimesiprimadalgiorno del deposito presso la sede sociale Art quater c.c. 2 Redazione del progetto di fusione Suo deposito, almeno quindici giorni prima della delibera di fusione, per l iscrizione nel registro delle imprese Art ter c.c. Redazione della relazione degli Art amministratori* quinques 4 Relazione degli esperti* Non conterrà la relazione ex art c.c. Art sexies c.c. 5 Deposito presso la sede delle società partecipanti alla fusione: -progetto di fusione, con relazioni amministratori e esperti; -bilanci degli ultimi tre esercizi con relative relazioni; -situazioni patrimoniali Durante i 15 giorni precedenti la delibera assembleare e finché la fusione sia deliberata (si può derogare al termine di trenta giorni se ciò è richiesto dai soci all unanimità) Art septies c.c. * Non necessarie nell ipotesi di fusione per incorporazione senza concambio 34

35 Schema di riepilogo Fusione per incorporazione fra società di persone 6 Assunzione delle delibere di fusione da parte delle assemblee delle società partecipanti alla fusione Entro sei mesi dal deposito del progetto di fusione nel registro delle imprese Art Deposito delle delibere di fusione nel registro delle imprese Entro 30 giorni dalla delibera Art Art Opposizione dei creditori Entro 30 giorni successivi alla iscrizione nel registro delle imprese della delibera di fusione Art Attodifusione Deposito per l iscrizione, entro 30 giorni trascorsi i 30 giorni di cui al punto 10, presso il registro delle imprese ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione e di quella risultante dalla fusione. Il deposito della società incorporante o risultante dalla fusione non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione Art Effetto della fusione Quando è stata eseguita l ultima delle iscrizioni di cui all art c.c. Possibilità di postdatazione degli effetti della fusione. Possibilità di retrodatazione contabile Art bis Art tern.5e6 35

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