Artt quater Cod. Civile
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- Romeo Serra
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1 La fusione Artt quater Cod. Civile Indice Le teorie sulla fusione La natura giuridica della fusione è stata a lungo dibattuta. Esistono due principali teorie elaborate nel tempo dalla dottrina: La teoria dell estinzione creazione: la fusione comporta l estinzione delle società fuse o incorporate, la successione dell incorporante nei beni, nei diritti ed obblighi già in capo all incorporata e conparticolareriferimentoallafusionepropria la costituzione di un nuovo soggetto, cui imputare tutte le situazioni giuridiche proprie delle società partecipanti alla fusione; Lateoria dell unione: con la fusione non si ha né estinzione né creazione di soggetti giuridici, ma solo una modificazione dell atto costitutivo. Supporto nel c.c. art bis: Lasocietàcherisulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.
2 La normativa civilistica Aspetti civilistici Il codice civile non dà una definizione di fusione, ma indica le forme con cui può realizzarsi (articolo 2501, comma 1, c.c.): Mediante costituzione di una nuova società (fusione per unione o propria o propriamente detta ); Mediante l incorporazione di una o più società (fusione per incorporazione). La fusione può essere effettuata solo (art. 2501, comma 2, c.c.) tra società (anche in liquidazione, purché non abbiano iniziato la distribuzione dell attivo). La fusione può interessare anche società in procedura concorsuale. Nel caso in cui venga effettuata una fusione tra più società di diverso tipo devono essere applicate sia le norme relative alla fusione che le norme relative alla trasformazione (es. relazione di stima nel caso di fusione di società di persone in società di capitali)
3 La Fusione per unione (=propria) Società A Società B Ante fusione Società C Post fusione La Fusione per incorporazione Società A Società B Ante fusione Società B Post fusione
4 La Fusione per incorporazione. con vincolo di partecipazione Società B Società A Ante fusione Società tàb Post fusione La Fusione inversa Società A Società B Ante fusione Società tàb Post fusione
5 Il processo Fusione La fase preparatoria: la documentazione Il progetto di fusione (art ter c.c.) La situazione i patrimoniale i (art quater c.c.) La relazione dell organo amministrativo (art quinquies c.c.) La relazione degli esperti (art sexies c.c.) Art 2502 c.c. La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l approvazione del relativo progetto
6 La fase preparatoria Il progetto di fusione è unico per tutte le società partecipanti alla fusione e ha una funzione informativa nei confronti dei soci e dei terzi. Infatti: Deve essere depositato e iscritto presso il registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. Data rilevante è quella dell iscrizione presso il registro delle imprese, che deve essere effettuata almeno 30 giorni prima del giorno previsto per l assemblea straordinaria, salvo rinuncia al termine espressa con consenso unanime dei soci. La fase preparatoria Il progetto di fusione Il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; L atto costitutivo della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; Il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l eventuale conguaglio in denaro; Le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società risultante dalla fusione o di quella incorporante; La data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; La data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione
7 La fase preparatoria: situazione patrim. e relazione organo ammin. L organo amministrativo deve inoltre: redigere una situazione patrimoniale (i.e., bilancio: quater), riferita ad una data non anteriore a 120 gg rispetto a quello in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società. Il bilancio va bene se non oltre 6 mesi. Motivo per fusioni nella prima parte dell anno. redigere una relazione (art quinquies) che illustri e giustifichi sotto il profilo giuridico ed economico: (1) il progetto di fusione e (2) il rapporto di cambio delle azioni o quote ed i criteri di valutazione e le difficoltà incontrate nella sua determinazione. La determinazione del rapporto di cambio è quindi di competenza dell organo amministrativo, e non degli esperti i quali esprimono solo un giudizio in merito alla sua congruità. La fase preparatoria: la relazione degli esperti Infine: Uno o più esperti (nominati dal Presidente del Tribunale - se spa o sapa - o scelti tra i revisori contabili) per ciascuna società (è possibile chiedere la nomina di un esperto comune da parte del Presidente del Tribunale del luogo dove si troverà la risultante o incorporante) devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio. Tale relazione deve indicare: (1) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio, la loro importanza relativa ed i valori risultanti nonché (2) eventuali difficoltà di valutazione. La relazione, per le società quotate, è redatta dalle società di revisione (art sexies).
8 La fusione Le comunicazioni sindacali (art. 47 L. 428/90) Obbligo in caso di trasferimento di azienda (e quindi anche di fusione che comporti il trasferimento) di informare le rappresentanze sindacali. Su richiesta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, l alienante e l acquirente hanno l obbligo di avviare entro 7giornidal ricevimento della richiesta un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti; decorsi 10 giorni la consultazione si intende esaurita. La fase preparatoria Devono essere depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i 30 giorni (salvo consenso unanime dei soci) che precedono la decisione e finché la fusione sia decisa (Art septies): Il progetto di fusione; La relazione dell organo amministrativo; La relazione degli esperti; La situazione i patrimoniale i redatta dall organo amministrativo. i i Gli ultimi tre bilanci (comprese le relazioni dell organo di amministrazione e di controllo contabile). I soci hanno diritto di prendere visione dei documenti e di ottenerne copia gratuita.
9 La fase preparatoria la decisione di fusione (i) la delibera di fusione viene assunta dalla Assemblea Straordinaria di ciascuna delle società partecipanti alla fusione mediante approvazione del progetto di fusione; (ii) la delibera di fusione può apportare al progetto solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi; La fase preparatoria la decisione di fusione (iii) nelle società di persone la delibera di fusione viene assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili salva la facoltà di recesso del socio dissenziente; (iv) nelle società di capitali la stessa viene assunta secondo le norme previste per le modificazioni statutarie;
10 La fase preparatoria la decisione di fusione (v) è consentita con il consenso unanime dei soci la rinuncia al termine di 30 giorni tra il deposito degli atti presso la sede delle società partecipanti alla fusione e la decisione sulla fusione. L attuazione della fusione (i) () a tutela dei creditori sociali, la fusione viene attuata solo dopo il decorso di 60 gg. dall ultima iscrizione nel Registro delle imprese della delibera di fusione; (ii) ai casi di immediata attuazione della fusione già previsti dalla normativa ante riforma (assenso di tutti i creditori sociali, loro pagamento o deposito di somma equivalente, prestazione di idonea garanzia) è stato aggiunto il caso in cui la società di revisione, per tutte le società partecipanti alla fusione, asseveri, sotto la sua responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria di dette società rende non necessarie garanzie a tutela dei creditori
11 L atto di fusione e i suoi effetti La fusione deve essere stipulata per atto pubblico (art. 2504) dai rappresentanti delle società partecipanti; L atto di fusione deve essere depositato a cura del Notaio nell ufficio del registro delle imprese dei luoghi dove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, entro 30 giorni dalla stipulazione. Eseguita l iscrizione dell atto di fusione l invalidità dell atto di fusione non può essere pronunciata (art quater); Il deposito relativo alla società risultante o incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione; La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte; La fusione ha effetto quando è stata eseguita l ultima delle iscrizioni presso il registro delle imprese (art bis). L atto di fusione e i suoi effetti E possibile la postdatazione degli effetti solo per la fusione per incorporazione; E possibile la retrodatazione, ma solo con riferimento ad alcuni effetti interni della fusione, e precisamente: Per determinare la data dalla quale le azioni o quote della società incorporata partecipano agli utili (n. 5) e La data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della incorporante o risultante (n. 6). NON E POSSIBILE RETRODATARE OLTRE (1) IL LIMITE DELLA CHIUSURA DI ESERCIZIO PIU RECENTE E (2) DELL ESERCIZIO PRECEDENTE
12 L incorporazione di società interamente posseduta Nel caso di fusione per incorporazione di società interamente posseduta: Non devono essere indicati i nn. 3) (rapp.cambio), 4) (modalità assegnaz. Azioni) e 5) (data di decorr.partecipazione agli utili) (2501 ter c.c.) Non c è la relazione dell organo amministrativo; Non c è la relazione degli esperti e quindi il concambio. L APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA E RITENUTA APPLICABILE, IN VIA ANALOGICA, ANCHE NEL CASO IN CUI LA COMPAGINE SOCIALE DELLE SOCIETA PARTECIPANTI ALL OPERAZIONE SIA IDENTICA, IN QUANTO IN TAL CASO IL RAPPORTO DI CAMBIO VIENE APPLICATO IN VIA PURAMENTE ARITMETICA (Mass. Trib. di Milano, settembre 1994;Trib Trib.TriesteTrieste 14 febbraio 1995). Novità della riforma sulle diverse tipologie di fusione
13 1 Novità in merito alle diverse tipologie di fusione Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (cd. leveraged buy-out) Incorporazione di società interamente possedute Incorporazione di società possedute al 90% Fusione cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni Il leveraged buy-out 1 SOCIETA K (appositamente creata) Finanziamento Acquisizione e controllo SOCIETA Y (bersaglio o target) BANCA Garanzia con il patrimonio della Y
14 1 Contenuto particolare dei documenti relativi alla fusione in caso di LBO: Il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione; La relazione dell organo amministrativo deve indicare le ragioni che giustificano l operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e degli obiettivi da raggiungere; 1 Contenuto particolare dei documenti relativi alla fusione in caso di LBO: La relazione degli esperti deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione; La relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente.
15 2 Fusione anomala (soc. interamente posseduta) (i) statutariamente si può prevedere che questo tipo di fusione sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dagli organi amministrativi; (ii) i soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale della società incorporante possono nei termini iprescritti ichiedere che la decisione i sulla fusione sia adottata dalla Assemblea Straordinaria 3 Incorporazione di società posseduta al 90% (i) non occorre la relazione degli esperti a condizione i che i soci della società incorporata possano vendere le loro azioni alla società incorporante per un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti per il recesso; (ii) si può prevedere statutariamente t t t che questo tipo di fusione venga deciso, con deliberazione risultante da atto pubblico, dagli organi amministrativi
16 La valutazione e il concambio La valutazione del capitale economico La determinazione del rapporto di concambio rende necessaria la stima del valore effettivo delle azioni o quote, cioè dei rispettivi capitali economici. La valutazione tiene in considerazione l effettivo contributo delle singole società partecipanti al complesso post-fusione; pertanto discende da una valutazione di convenienza economica comparata.
17 La valutazione del capitale economico Nella relazione dell organo amministrativo (art quinquies c.c.) (supportati da periti) si evidenzia il rapporto di cambio unitamente alle metodologie utilizzate (ma non l illustrazione del procedimento e dei calcoli). Proposta di un rapporto di cambio La correttezza del procedimento di valutazione è poi verificata dagli esperti nella relazione ex art sexies valutazione della congruità ed adeguatezza La valutazione delle aziende partecipanti Il rapporto di concambio: dovrebbe garantire ad ogni società partecipante quantomeno una percentuale della società risultate dalla fusione corrispondente ad un valore almeno pari a quello ante-fusione è influenzato dal potere contrattuale La relazione degli esperti tende a verificare che il rapporto proposto dall organo amministrativo discenda da una scelta valutativa e metodologica ragionevole, motivata e non arbitraria. (Gli esperti rispondono dei danni causati alla società)
18 Deroghe sulla relazione degli esperti Se alla fusione non partecipano S.p.A. e S.a.p.A. né società cooperative per azioni, la relazione può essere omessa con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione. La valutazione delle aziende partecipanti L autonoma valutazione dei capitali economici - svolta in aderenza a criteri tecnicamente corretti ed accettati - risulta essere l unico procedimento che possa fornire garanzie di: razionalità / obiettività / dimostrabilità Il rapporto di cambio misura il valore relativo dei capitali economici idelle società partecipanti i all operazione; occorre pertanto che i criteri di valutazione impiegati siano per quanto possibile omogenei
19 La valutazione delle aziende partecipanti Omogeneità: non significa identità dei parametri di valutazione, bensì utilizzare criteri che consentano un confronto significativo dei valori L attendibilità del risultato, ottenuto con il metodo c.d. principale, è spesso verificata calcolando altri rapporti di cambio ottenuti con metodi di controllo. La valutazione delle aziende partecipanti Si considerano poi anche le differenze in termini di: grado di rischio proiezioni di sviluppo e la loro attendibilità efficacia della gestione
20 I rapporti di cambio fra le azioni/quote Nella fusione esiste un rapporto di scambio o concambio Si tratta di determinare le quantità di azioni della incorporante o della società risultante dalla fusione da consegnare ai soci delle incorporate o delle società partecipanti alla fusione in cambio di un certo numero delle loro vecchie azioni possedute. Incidono sul rapporto di concambio: 1) il valore effettivo delle società partecipanti (o la quotazione); 2) il tipo e le caratteristiche delle azioni o quote scambiate ed il loro godimento; 3) eventuali conguagli in denaro; 4) altre circostanze per incorporazione Il rapporto di cambio (incorporaz.) Valore economico incorporata N azioni iincorporata Rapporto di cambio = Valore economico incorporante N azioni incorporante Esso rappresenta il n mero delle a ioni della Esso rappresenta il numero delle azioni della INCORPORANTE che devono essere emesse ed assegnate ai soci della INCORPORATA a fronte dell annullamento delle azioni di quest ultima dagli stessi possedute
21 per incorporazione Aumento di capitale sociale della incorporante Rapporto di cambio = N az./quote incorporata non possedute valore nominale delle azioni/quote della incoporante Contabilità e bilancio
22 Il primo bilancio successivo alla fusione Il Legislatore riformatore ha introdotto specifiche disposizioni anche in merito al primo bilancio successivo alla fusione, prevedendo, ai sensi dell art bis, comma 4, c.c., che in detto documento le attività ele passività siano inserite ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione, aggiungendo che: «se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell attivo edel passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6) dell art. 2426, ad avviamento». Il primo bilancio successivo alla fusione In base a quest ultima disposizione, si ricorda che l avviamento può essere iscritto nell attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. La nuova normativa statuisce inoltre che, quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa ti prospetti contabili indicantiivaloriattribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio.
23 Le differenze di fusione da annullamento Si originano in capo alla società incorporante. Differenze da partecipazione (o da annullam.) quando l incorporante possiede una partecipazione nella incorporata, iscritta in bilancio ad un valore diverso dal valore di libro della corrispondente quota del patrimonio netto della incorporata medesima Partecipazione % PN della - incorporata = Differenza da partecipazione (o da annullam.) > 0 Disavanzo < 0 Avanzo Le differenze da annullamento
24 Le differenze di fusione da concambio Si originano in capo alla nuova società o alla società incorporante non controllante t al 100%). Differenze da concambio quando l aumento di capitale della incorporante o della società risultante dalla fusione differisce rispetto al valore contabile delle azioni i o quote annullate per effetto della fusione Aumento di Cap. Sociale - % PN della incorporata = Differenza da concambio > 0 Disavanzo < 0 Avanzo Le differenze da concambio
25 L efficacia della fusione Efficacia civilistica: subentro nei diritti e negli obblighi delle partecipanti o incorporate a partire dal momento in cui ha luogo il deposito dell atto di fusione per l iscrizione presso l ufficio del registro delle imprese del luogo in cui ha sede la società risultante o incorporante. In caso di fusione per incorporazione è possibile prevedere una decorrenza successiva. Efficacia contabile: imputazione delle operazioni delle società partecipanti i alla fusione al bilancio i della risultante o incorporante; partecipazione delle azioni o quote della risultante o incorporante ai risultati delle partecipanti o incorporate E possibile anticipare gli effetti contabili della fusione ad una data precedente quella di efficacia civilistica della fusione (art bis c.c.) L efficacia della fusione Segue Effetti fiscali: subentro nei diritti e obblighi delle partecipanti o incorporate. E possibile anticipare gli effetti fiscali della fusione purché ad una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l ultimo esercizio della incorporante
26 La data degli effetti della fusione L art bis c.c., 2 comma, stabilisce che la data di effetto della fusione decorre da quando è stata eseguita l ultima delle iscrizioni prescritte dall art c.c., cioè alla data dell iscrizione dell atto di fusione. Post-datazione degli effetti della fusione Il secondo comma prevede inoltre la possibilità, per le sole fusioni per incorporazione, di postdatare l effetto della fusione rispetto alla data dell iscrizione dell atto di fusione La possibilità di postdatazione è concessa: alle sole incorporazioni e non anche alle fusioni propriamente dette Fusioni e dinamica gestionale Nella realtà aziendale la situazione patrimoniale ex art quater c.c. c è in genere una comune chiusura dei conti ad una certa data. Poiché tra la data di tale situazione e la data di effetto della fusione decorre un periodo di tempo non trascurabile nel quale si verificano operazioni gestionali, sorge il problema di armonizzare la contabilità ante e post situazione patrimoniale. Si dovrà tenere conto degli incrementi e dei decrementi intervenuti, sia fra le attività che fra le passività, delle società partecipanti alla fusione. Se le differenze emergenti saranno: dinotevole entità si dovrà aggiornare il rapporto di cambio dilieve entità si dovranno utilizzare particolari accorgimenti, come il riconoscere ad una parte un credito o un debito per le variazioni intervenute e quindi procedere a conguagli in denaro
27 Le variazioni intervenute tra la data di riferimento del concambio e quella di efficacia Nel periodo intercorrente tra la data di riferimento del rapporto di cambio e la data di efficacia della fusione possono verificarsi accadimenti che alterano significativamente i valori posti a fondamento della determinazione del rapporto di cambio. Anche il solo risultato di esercizio (utile/perdita infrannuale) è di spettanza dei precedenti soci. Nel suddetto intervallo potrebbe verificarsi un mutamento delle prospettive di redditività futura di una o più società coinvolte. Le variazioni intervenute tra la data di riferimento del concambio e quella di efficacia In caso di modifiche significative si procede come segue: se intervenute t prima della data dideposito del progetto difusione: Gli amministratori possono redigere un nuovo progetto di fusione se intervenute tra la data del deposito del progetto di fusione e la data dell assemblea straordinaria per la delibera di fusione: Gli amministratori possono proporre all assemblea di non deliberare favorevolmente, ricominciando tutto l iter se intervenute tra la data dell assemblea straordinaria i e la data di iscrizione dell atto di fusione: Gli amministratori possono convocare una nuova assemblea straordinaria se intervenute successivamente alla data di iscrizione dell atto di fusione, non si può più fare nulla
28 Retrodatazione degli effetti della fusione Il terzo comma delimita invece i margini entro cui è possibile dare effetti retroattivi ad una fusione. In pratica si tratta di effetti retroattivi non di tipo reale ma di tipo contabile ed operativo relativi: alla data a decorrere dalla quale le azioni o quote derivanti dall operazione di fusione partecipano agli utili (art tern. 5cc) c.c.) alla data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società incorporante o di quella che risulta dalla fusione (art ter n. 6 c.c.) I bilanci nella fusione: Il fusione Il bilancio di L art Lart quater c.c. c comma 1, prevede che gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse. Inoltre, la data della situazione patrimoniale non può essere anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società La situazione patrimoniale di cui sopra può essere surrogata dall ultimo bilancio nell ipotesi in cui l esercizio, cui si riferisce il bilancio, è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione
29 La comparazione dei dati di bilancio a seguito di fusione A seguito di fusione sorge anche il problema di comparare i dati di bilancio con quelli dell esercizio precedente ai sensi del comma 5 dell art ter c.c. I dati ovviamente devono essere adattati in quanto i valori dell esercizio precedente alla fusione non tenevano conto degli elementi patrimoniali e reddituali relativi alla società fusa o incorporata. Occorre distinguere poi tra fusione propria e incorporazione. PROPRIA: non è opportuno effettuare la comparazione dei dati di bilancio in quanto con la fusione viene a costituirsi un soggetto nuovo ; nella nota integrativa si dovrà soltanto sottolineare l avvenuta fusione. PER INCORPORAZIONE: occorre effettuare una comparazione con il bilancio dell esercizio precedente inserendo anche gli elementi delle società incorporate (in pratica si finirà con l assemblare un bilancio consolidato o un combinato dell esercizio precedente alla fusione) La comparazione dei bilanci segue Nella Nota Integrativa si dovranno proporre comparazioni fra dati consolidati specialmente nell ipotesi di fusione per incorporazione senza concambio e senza aumento di capitale sociale. In presenza di fusione per incorporazione con concambio e con aumento di capitale sociale la comparazione dei dati consolidati, i in nota integrativa, i ha minore significatività.
30 ESERCITAZIONE 2007
31 31/12/07 31/12/ /12/2007.
32 2007 SITUAZIONE PATRIMONIALE DI TARIFA AL 31/12/2007 SITUAZIONE PATRIMONIALE DI SURFING AL 31/12/2007
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37 2007
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40 nella incorporante 2007
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42 ESERCITAZIONE
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46 Valore economico incorporata N azioni iincorporata Rapporto di cambio = Valore economico incorporante N azioni incorporante
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50 IRES.
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53 : :
54 ESERCITAZIONE 2007
55 2008, 2007
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58 2007,
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64 :
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