AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BOLLETTINO SETTIMANALE ANNO IX - N febbraio 1999

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1 AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BOLLETTINO SETTIMANALE ANNO IX - N febbraio 1999 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per l'informazione e l'editoria

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3 SOMMARIO Pag. INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 Provvedimento n ( I331 ) SERVIER ITALIA-ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER 5 OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 7 Provvedimento n ( C3380 ) TAMOIL PETROLI/DELTA Provvedimento n ( C3382 ) NOVORCHEM/VARIE SOCIETA' 9 Provvedimento n ( C3383 ) TORANGIUS/3 AM 13 Provvedimento n ( C3384 ) ANDRIA IPERMERCATI/GEAL 16 Provvedimento n ( C3385 ) BA.IP./GEAL 18 Provvedimento n ( C3386 ) MARR/VENTURI ALFREDO 20 Provvedimento n ( C3388 ) DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY/NEDA 23 Provvedimento n ( C3389 ) COOP LOMBARDIA/COOP UNIONE 26 Provvedimento n ( C3392 ) LA RINASCENTE/HABITAT ITALIA 29 Provvedimento n ( C3393 ) DISCO/BART 32 PUBBLICITA' INGANNEVOLE 35 Provvedimento n ( PI2106 ) FINANZIAMENTO PEUGEOT 35 Provvedimento n ( PI2107 ) MOZZARELLA GALBANI VALLELATA 38 Provvedimento n ( PI2163 ) OFFERTA EUROMARKET 42 Provvedimento n ( PI2201 ) SCHEDA MADRE SP98AGP-X 45 Provvedimento n ( PI2211 ) EUROPA MUTUI CASA 50 Provvedimento n ( PI2218 ) CHRONOS IMMOBILIARE 54 Provvedimento n ( PI2223 ) MULTICLIMA DI LUCIANO PIERINI & C. 56 Provvedimento n ( PI2236 ) DIVANI CHATEAU D AX 59 Provvedimento n ( PI2252 ) BULLOCK L'ANTIFURTO CON LE PALLE 62 Provvedimento n ( PI2254 ) PROMOZIONI ELDO 66 Provvedimento n ( PI2276 ) MAR. CEL. HOTELS DI MARIO CELENZA & C.- BALTOUR AGENZIA VIAGGI E TURISMO 69 Provvedimento n ( PI2296 ) RYANAIR 73 Provvedimento n ( PI2441 ) WALTER TOSTO SERBATOI 76 ERRATA CORRIGE 79

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5 Bollettino n. 5 del 22 febbraio INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE Provvedimento n ( I331 ) SERVIER ITALIA-ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 febbraio 1999; SENTITO il Relatore Professor Marco D'Alberti; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la propria delibera del 26 febbraio 1998, con la quale ha avviato un'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Servier Italia Spa e Istituto Farmaco Biologico Stroder Srl per presunta infrazione dell'art. 2 della legge n. 287/90, fissando il termine di chiusura del procedimento al 29 ottobre 1998; VISTA la propria delibera del 4 settembre 1998, con la quale ha deliberato di estendere l oggetto dell istruttoria con riferimento al rapporto di franchising di distribuzione fra Servier International BV e Istituto Farmaco Biologico Stroder Srl, nonché di collaborazione commerciale intercorrente fra Servier International BV, Les Laboratoires Servier SA, Servier Italia Spa e Istituto Farmaco Biologico Stroder Srl, e soggettivamente nei confronti delle società Les Laboratoires Servier SA e Servier International BV, e di prorogare il termine di conclusione del procedimento al 4 febbraio 1999; VISTA la propria delibera del 29 ottobre 1998, con la quale ha deliberato di integrare la delibera del 4 settembre 1998 fissando il termine di giorni quindici, decorrenti dalla notificazione del provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle società Servier Italia Spa, Istituto Farmaco Biologico Stroder Srl, Les Laboratoires Servier SA e Servier International BV, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, del diritto di essere sentiti; VISTA la comunicazione pervenuta da Servier International BV in data 3 febbraio 1999; CONSIDERATO che le società Servier International BV e Les Laboratoires Servier SA non hanno partecipato all istruttoria estesa nei loro confronti con provvedimento del 4 settembre 1998; CONSIDERATO che nella comunicazione del 3 febbraio 1999, la società Servier International BV ha precisato di aver ricevuto il provvedimento del 29 ottobre 1998, ma non ha indicato la data in cui tale provvedimento le è stato notificato; CONSIDERATO che nella medesima comunicazione del 3 febbraio 1999 la società Servier International BV ha confermato il ricevimento della Comunicazione delle risultanze istruttorie, di cui all art. 14 D.P.R. n. 217/98, inviata in data 4 dicembre 1998, ma non ha indicato la data nella quale ha ricevuto tale comunicazione, e che, a tutt oggi, non è ancora pervenuta la ricevuta del mezzo postale utilizzato;

6 6 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato CONSIDERATO, pertanto, che sulla base delle informazioni disponibili, potrebbero sussistere difficoltà oggettive per Servier International BV a esercitare i propri diritti di difesa; CONSIDERATO inoltre che non si è avuta conferma del ricevimento della Comunicazione delle risultanze istruttorie, di cui all art. 14 D.P.R. n. 217/98, inviata in data 4 dicembre 1998 alla società Les Laboratoires Servier SA e che, alla presente data, non è ancora pervenuta la ricevuta del mezzo postale utilizzato; CONSIDERATO, pertanto, che sulla base delle informazioni disponibili, potrebbero sussistere difficoltà oggettive per Les Laboratoires Servier SA a esercitare i propri diritti di difesa; RITENUTO pertanto necessario procedere a una proroga del termine di conclusione del procedimento per un periodo tale da consentire che il presente provvedimento possa giungere nella sfera di conoscenza delle società Servier International BV e Les Laboratoires Servier SA in tempo utile per l esercizio dei loro diritti di difesa prima della conclusione del procedimento; DELIBERA di prorogare al 1 luglio 1999 il termine di conclusione del procedimento. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato nel Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

7 Bollettino n. 5 del 22 febbraio OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE Provvedimento n ( C3380 ) TAMOIL PETROLI/DELTA 781 L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 febbraio 1999; SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto della società TAMOIL PETROLI Spa, pervenuto in data 12 gennaio 1999; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti TAMOIL PETROLI Spa è una società attiva nella produzione e commercializzazione di carburanti. TAMOIL PETROLI Spa è controllata da TAMOIL ITALIA Spa (di seguito TAMOIL) - tramite TAMOIL PETROLI ITALIANA Spa che ne detiene il 100% del capitale sociale - a sua volta controllata da Oilinvest Netherlands Bv. Il fatturato totale da bilancio consolidato, realizzato da TAMOIL nel 1997, è stato di circa miliardi di lire (al netto di IVA e accise). Oggetto dell'acquisizione è il ramo d'azienda costituito da due impianti di distribuzione carburante per uso autotrazione, entrambi di proprietà della società DELTA 781 Srl, situati nei comuni di Recanati (MC) e Monte San Vito (AN). 2. Descrizione dell'operazione L'operazione consiste nell'acquisto, da parte di TAMOIL, di due impianti di distribuzione carburanti, localizzati rispettivamente nel comune di Recanati (MC), località Sambucheto, strada statale n. 77, al chilometro 102, e nel comune di Monte San Vito (AN), strada statale n. 76, al chilometro Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale

8 8 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 689 miliardi di lire. 4. Valutazione della concentrazione Il mercato del prodotto relativo all'operazione di concentrazione comunicata è quello della distribuzione su rete stradale di carburanti per uso autotrazione. Tale mercato è caratterizzato, dal lato dell'offerta, dalla presenza di un elevato numero di imprese affiliate o direttamente controllate dalle principali imprese petrolifere attive sul territorio nazionale. Dal lato della domanda, il mercato risulta contraddistinto dalla presenza di un numero molto elevato di consumatori che effettuano, in modo ricorrente, frequenti acquisti di prodotto per quantità ridotte e che non trovano vantaggioso rifornirsi presso impianti di distribuzione situati lontano dal luogo in cui svolgono la propria attività. Sulla base delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, l'estensione geografica del mercato in oggetto è di tipo locale e coincide prevalentemente con il territorio della provincia in cui è situato l'impianto oggetto di acquisizione. Due risultano, pertanto, i mercati rilevanti ai fini della presente concentrazione: il mercato della distribuzione in rete di carburanti per uso autotrazione nella provincia di Macerata e quello della distribuzione in rete di carburanti per uso autotrazione nella provincia di Ancona. Nella provincia di Macerata sono attivi 182 impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui 7 recano i colori TAMOIL; nella provincia di Ancona operano complessivamente 269 impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui 3 recano colori TAMOIL. A seguito dell'operazione in questione la posizione di TAMOIL, titolare di una quota di mercato pari a circa il 2,5% nella provincia di Macerata e di una quota inferiore all 1% nella provincia di Ancona, non risulta significativamente modificata, tenuto conto della modesta rilevanza degli impianti acquisiti. Ne consegue che l'operazione di concentrazione non risulta idonea a determinare modifiche sostanziali dell'assetto concorrenziale dei due mercati interessati. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

9 Bollettino n. 5 del 22 febbraio Provvedimento n ( C3382 ) NOVORCHEM/VARIE SOCIETA' L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 febbraio 1999; SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società Torch SA, pervenuto in data 13 gennaio 1999; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti NOVORCHEM Srl (in seguito Novorchem ) è una impresa comune di nuova costituzione tra Torch SA, società di nazionalità portoghese di partecipazioni finanziarie controllata da Schroder Ventures Italian Fund II, e alcune persone fisiche appartenenti a tre gruppi familiari. I soci di Novorchem cederanno all impresa comune le rispettive società attive nella miscelazione di specialità chimiche e nella distribuzione all ingrosso di prodotti chimici. In particolare, i membri delle tre famiglie cederanno all impresa comune il controllo delle seguenti società (nel seguito "gruppo Novaria"): - Novaria Spa, società attiva nella fabbricazione e vendita di specialità (prodotti ausiliari per le industrie tessile e del cuoio). Con una scissione parziale realizzata il 1 gennaio 1998 da tale società sono state scorporate le altre due società Novaria Chemicals Spa e Magazzini Cusago Spa. Nel 1997 il fatturato realizzato con le sole attività rimaste in Novaria Spa è stato di circa 26,5 miliardi di lire, di cui circa 18,5 miliardi realizzati in Italia; - Novaria Chemicals Spa, società attiva nella vendita all'ingrosso di prodotti chimici e industriali e di materie plastiche direttamente e tramite la controllata Cusago Chimica Spa. Nel 1997 il fatturato complessivo realizzato in Italia è stato di circa 71 miliardi di lire; - Magazzini Cusago Spa, società che gestisce il deposito e la movimentazione di prodotti esclusivamente per le sopra menzionate società e i cui soci sono gli stessi di tali società. Schroder Ventures Italian Fund II cede all impresa comune il controllo della società Organa-Chemplast Srl, attiva nella vendita di prodotti chimici direttamente e tramite la controllata Alga Srl. Organa-Chemplast Srl è controllata da Chemlux, una società a responsabilità limitata di nazionalità lussemburghese di partecipazioni finanziarie il cui capitale è interamente detenuto da Schroder Ventures Italian Fund II, un fondo di investimento mobiliare chiuso gestito dalla società Schroder Venture Managers (Guernsey) Ltd, appartenente al gruppo Schroder. Nel 1997 il fatturato complessivo realizzato quasi interamente in Italia da Organa-Chemplast Srl è stato di circa 40 miliardi di lire. 2. Descrizione dell operazione L'operazione comunicata consiste nella acquisizione dell'intero capitale delle società del gruppo Novaria e della società Organa-Chemplast Srl da parte di Novorchem. [omissis] 1 1 Nella presente versione alcuni dati sono stati omessi conformemente alle disposizioni dell art. 13 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217.

10 10 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Alla luce dei patti parasociali stipulati fra i soci, si realizza il controllo congiunto delle società oggetto della concentrazione da parte delle famiglie che attualmente controllano il gruppo Novaria e la società Torch SA. Le famiglie che attualmente controllano il gruppo Novaria non hanno alcuna altra attività economica nei mercati interessati dall operazione di concentrazione. Torch SA è una società di nuova costituzione senza alcuna partecipazione in altre società. I fondi che controllano Torch SA non detengono partecipazioni in società operanti nei mercati interessati dall operazione. Gli azionisti di Novorchem si sono inoltre impegnati a fornire all impresa comune tutte le risorse finanziarie e di altra natura (personale, attività materiali e immateriali) necessarie per poter esercitare durevolmente un attività economica. Novorchem risulta pertanto un impresa comune avente natura concentrativa. L accordo tra le parti prevede un patto di non concorrenza nei confronti di Novorchem da parte dei membri delle famiglie che attualmente controllano il gruppo Novaria della durata di 5 anni e obblighi di non concorrenza per il management delle società in caso di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Qualificazione dell operazione L operazione, in quanto comporta la costituzione di un'impresa comune, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dalle imprese acquisite è superiore a 69 miliardi di lire. Le restrizioni contemplate nel patto di non concorrenza tra le parti sono direttamente collegate al trasferimento del controllo delle imprese oggetto di cessione e necessarie alla conclusione dell'operazione stessa, essendo volte alla tutela dell'avviamento delle imprese acquisite. Esse hanno pertanto natura accessoria all'operazione in esame. 4. Valutazione della concentrazione Il mercato del prodotto L'operazione in esame interessa il settore della commercializzazione all'ingrosso di prodotti chimici. La produzione di specialità quali i prodotti ausiliari per le industrie tessile e del cuoio realizzata dal gruppo Novaria, infatti, consiste in una miscelazione di prodotti chimici secondo le formulazioni richieste dagli acquirenti e rappresenta, come si vedrà in seguito, una delle attività espletate dai grossisti per la propria clientela, a integrazione della fornitura del prodotto. La domanda di prodotti chimici è di tipo intermedio, rappresentata da numerosi settori industriali, quali l industria farmaceutica e alimentare, dei metalli, delle vernici, dei prodotti per l edilizia, della chimica e petrolifera, tessile, cartaria, della plastica, degli adesivi, oltre che dal settore agricolo e della zootecnia. Una quota di circa il 10% delle vendite di prodotti chimici è negoziata attraverso una fitta rete di commercianti all ingrosso, mentre il restante 90% delle vendite è realizzato direttamente dalle imprese chimiche presenti nella fase di produzione, attive a livello internazionale attraverso le proprie reti di distribuzione. I grossisti operano in maniera capillare sul territorio, con la possibilità di offrire un ampia gamma di prodotti alla clientela con tempestività e nelle misure e condizionamenti di ciascuna specifica esigenza. Tali caratteristiche sono diverse da quelle osservabili in presenza di un rapporto commerciale diretto tra produttore e utilizzatore: il produttore, infatti, in ragione della limitata gamma di prodotti di cui dispone e delle elevate quantità disponibili, tende a selezionare il proprio portafoglio clienti sulla base dei quantitativi minimi di acquisto (la dimensione del lotto tipico ricevuto dal produttore è pari a circa 20 tonnellate, corrispondenti a un carico completo). Una parte non secondaria della domanda di prodotti chimici necessita di frazioni minori di acquisti. I commercianti all ingrosso, inoltre, offrono ai propri clienti una serie di servizi accessori quali la consulenza sulle specifiche formulazioni di prodotti ovvero la miscelatura e il confezionamento su misura del prodotto. Le operazioni di miscelazione su specifica del cliente non sono tuttavia assimilabili a una produzione chimica, che necessita di temperature e pressioni ottenibili con impianti di potenza non commensurabile a quella dei semplici miscelatori. I clienti che scelgono come canale privilegiato di fornitura quello dei grossisti non sono peraltro solo le imprese di

11 Bollettino n. 5 del 22 febbraio medie e piccole dimensioni, ma anche importanti operatori industriali i quali, per determinate classi di prodotti, possono necessitare di partite ridotte di consegne o di servizi personalizzati. I grossisti, peraltro, non traggono alcun vantaggio commerciale nell identificazione con un solo produttore poiché ciò metterebbe a rischio la loro immagine commerciale, sia dal punto di vista dei fornitori concorrenti, che non si riterrebbero tutelati nell affidare al grossista già dedicato al produttore concorrente la possibilità di penetrazione sul mercato dei propri prodotti, sia dal punto di vista dei clienti-utilizzatori, i quali non potrebbero più avvalersi del valore aggiunto dato dall assortimento di prodotti e dall indipendenza del fornitore rispetto alla proposta di soluzioni differenti. La domanda espressa dal cliente che si rivolge al grossista dimostra inoltre una ridotta elasticità nei confronti delle condizioni commerciali offerte dal produttore di un medesimo o analogo articolo. Quando necessario, pertanto, l utilizzatore cerca un sostituto al proprio fornitore tra gli altri commercianti all ingrosso. La domanda di un ampia gamma di prodotti chimici diversificata e/o consegnata per piccoli lotti, pertanto, risulta caratterizzata da specifiche esigenze che possono essere soddisfatte solo grazie all intermediazione dei grossisti. Il settore della commercializzazione all ingrosso di prodotti chimici può, pertanto, essere considerato distinto da quello della commercializzazione diretta da parte del produttore. I prodotti chimici oggetto del commercio all ingrosso possono essere classificati in tre aree merceologiche di riferimento: commodities inorganiche, commodities organiche, specialità. All interno di tali segmenti possono individuarsi i seguenti sottogruppi chimici : a) commodities inorganiche - acidi e basi (soda, ipoclorito, acido cloridrico, perborati, silicati, cloruri, sali, cloriti ecc.): composti inorganici impiegati in quasi tutti i campi industriali, spesso in presenza di acqua come diluente; b) commodities organiche - solventi (elaborati, acetati, chetoni, clorurati HCFC, aromatici ecc.): liquidi capaci di sciogliere altre sostanze, utilizzati in diversi campi di applicazione quali la produzione di vernici, farmaci, adesivi, inchiostri; c) specialità - si tratta di un insieme eterogeneo di prodotti chimici, caratterizzati da un maggiore valore aggiunto rispetto alle materie prime incluse nelle categorie precedenti. In particolare, rientrano nella categoria delle specialità, senza tuttavia esaurirla, i seguenti gruppi di prodotti: - tensioattivi: composti che esplicano un azione, tra le altre, di controllo della tensione superficiale dei liquidi, con applicazioni nel settore dei detersivi, dell igiene personale, dei processi industriali di polimerizzazione, dell agricoltura; - amidi, zuccheri, vitamine e principi attivi: oltre alle vitamine, questo gruppo comprende intermedi di chimica fine per la fabbricazione di specialità farmaceutiche, alimentari e per la cura della persona; - resine/polimeri: polimeri utilizzati per la produzione di pitture e vernici, adesivi, nella lavorazione della gomma e delle materie plastiche; - additivi (acceleranti, lubrificanti, stabilizzanti, antiossidanti ecc.): prodotti impiegati in piccole quantità in tutte le applicazioni dove siano richieste particolari prestazioni e caratteristiche di resistenza; - ammine: derivati dell ossido di etilene per la produzione di acidi grassi nella detergenza e nei tessili. Nell ambito dei segmenti individuati, pertanto, sono accomunati numerosi prodotti chimici. La sostituibilità dei prodotti dal lato della domanda risulta essere vincolata alle possibilità di formulazioni diverse con altre componenti per lo stesso scopo. Un azienda utilizzatrice, infatti, seleziona tutte le possibili alternative, in termini di prodotti e formulazioni, onde poter affrontare eventuali carenze di disponibilità o forti aumenti di prezzo di determinate componenti o necessità di sostituzione a causa di sopraggiunte incompatibilità ambientali. La produzione chimica, peraltro, offre molto spesso prodotti simili provenienti da produttori diversi. In considerazione della specificità del mercato del commercio all ingrosso dei prodotti chimici non risulta necessaria una distinzione, nell ambito dei segmenti individuati, di singole linee di prodotto, in quanto è la varietà della gamma che individua la posizione concorrenziale del grossista. La sua presenza sul singolo prodotto, infatti, risentirebbe in modo schiacciante della concorrenza dei produttori chimici. Il mercato geografico La concentrazione industriale nel nord Italia comporta una analoga maggiore presenza di commercianti all ingrosso di prodotti chimici i quali, con la loro rete commerciale, soddisfano anche la domanda espressa dal minor numero di utilizzatori localizzati nel centro-sud Italia. Con riferimento ai distinti segmenti di domanda, si osserva che nell ambito delle commodities organiche e inorganiche si riscontra una maggiore capillarità della struttura logistica, anche attraverso depositi locali e reti di

12 12 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato agenti e sub-distributori, in ragione del basso valore unitario della materia prima. Nel segmento delle specialità, al contrario, la ridotta dimensione e la maggiore presenza di prodotti pre-confezionati rendono più agevole il trasporto che, peraltro, incide in modo più contenuto sul prezzo finale in ragione dell alto valore aggiunto unitario rispetto alla materia prima. La prossimità geografica al consumatore è un requisito importante al fine di un servizio tempestivo e personalizzato alla clientela, ma non sufficiente a limitare i mercati interessati in ambiti più ristretti dell intero territorio nazionale. Effetti dell'operazione La tradizionale dipendenza dell Italia dall importazione di prodotti chimici ha creato una forte presenza di filiali di grandi gruppi internazionali e di imprese di commercializzazione di piccole e medie dimensioni, perlopiù associate all ASSICC, il cui numero è stimabile in 400. L offerta, pertanto, si mostra molto frammentata, soprattutto se confrontata con l equivalente struttura presente in paesi produttori di prodotti chimici. Il valore complessivo delle vendite di prodotti chimici effettuate dai grossisti in Italia nel 1997 è stimabile in circa miliardi, dei quali relative a commodities inorganiche, a commodities organiche e a specialità. Le imprese oggetto della concentrazione non commercializzano in Italia commodities inorganiche e nel segmento delle commodities organiche opera solo il gruppo Novaria, con una quota di mercato inferiore all'1%. Nel segmento delle specialità (resine, polimeri e additivi), nel quale opera anche Organa-Chemplast Srl, le imprese oggetto della concentrazione registrano una quota complessiva inferiore al 2%, in presenza di diversi concorrenti che detengono quote maggiori (Brenntag Spa, Eigenmann&Veronelli Spa, UCE Spa, Tillmans). RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

13 Bollettino n. 5 del 22 febbraio Provvedimento n ( C3383 ) TORANGIUS/3 AM L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 febbraio 1999; SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società CONAD DEL TIRRENO Scrl, pervenuto in data 18 gennaio 1999; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti TORANGIUS Srl, con sede legale a Monastir (CA), è una società attiva nella distribuzione al dettaglio di beni alimentari e non alimentari, organizzata secondo la tipologia discount. Essa è indirettamente controllata, attraverso TopDì Discount Srl, da CONAD DEL TIRRENO Scrl. Nel 1997 il fatturato di TORANGIUS è stato di circa 24,5 miliardi di lire, interamente realizzati in Italia. CONAD DEL TIRRENO Scrl, società con sede a Pistoia, è una cooperativa di dettaglianti attiva prevalentemente nella distribuzione di beni alimentari e per l igiene personale e della casa, operante nell Italia Centro-Settentrionale e in Sardegna. Essa agisce come società mandataria o commissionaria per gli acquisti di tutte le merci che formano oggetto del commercio dei propri soci, svolge attività di deposito per la vendita all'ingrosso di generi alimentari e generi di largo consumo ed inoltre gestisce direttamente dei punti vendita attraverso società controllate. I soci e i punti vendita gestiti direttamente dalla cooperativa e attivi in Toscana, Sardegna e Liguria sono presenti nella distribuzione moderna al dettaglio attraverso le insegne Conad (supermercati), Margherita (superettes), TopDì (discount), Italmec. La cooperativa è inoltre presente in Piemonte, Val d Aosta e Emilia Romagna con alcuni discount TopDì. CONAD DEL TIRRENO gestisce inoltre sette cash&carry ad insegna ZonaMarket in Toscana e in provincia di La Spezia. CONAD DEL TIRRENO aderisce al Consorzio Nazionale Dettaglianti CONAD Scrl, che svolge a livello nazionale alcune funzioni commerciali e di marketing per i propri soci, tra le quali spicca la funzione di centrale d'acquisto per le cooperative socie. Il Consorzio CONAD è proprietario dei marchi commerciali Conad, Margherita, TopDì, Italmec, che CONAD DEL TIRRENO ha in uso in quanto aderente al Consorzio CONAD. Il fatturato consolidato realizzato da CONAD DEL TIRRENO nel 1997 è stato di circa 1604 miliardi di lire. 3 AM di Puggioni e Camboni Snc, con sede legale a Orosei (NU), è una società attiva nella distribuzione al dettaglio di generi alimentari e non alimentari attraverso due punti vendita siti in Orosei (NU). Il fatturato realizzato nel 1997 da 3AM è stato di circa 1 miliardo di lire. 2. Descrizione dell operazione L operazione comunicata consiste nell acquisizione in affitto da parte di TORANGIUS di un ramo d azienda di proprietà di 3 AM, costituito da un esercizio commerciale di mq 400 circa sito in Orosei (NU), da gestire sotto l insegna TopDì Discount Alimentare secondo la formula hard discount. Il fatturato realizzato nel 1997 da tale ramo d azienda è stato di circa 800 milioni di lire.

14 14 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 3. Qualificazione dell operazione L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall art. 16 comma 1 della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è superiore a 689 miliardi di lire. 4. Valutazione della concentrazione Il ramo d azienda acquisito consiste in un punto vendita di circa 400 mq da gestire secondo la formula hard discount. Il settore interessato dalla concentrazione in esame è dunque quello della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo. Tale settore si distingue dal dettaglio tradizionale sulla base sia della numerosità e tipologia dei prodotti venduti, sia della modalità di servizio reso ai clienti, alla quale è generalmente associata una diversa dimensione dei punti vendita. All interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, superettes e discount) che si differenziano in base a caratteristiche quali la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti. Per quanto riguarda i discount, ed in particolare gli hard discount, la limitatezza dell assortimento di beni e il ridotto livello di servizi offerti rende tali punti vendita non idonei a soddisfare l esigenza di un rifornimento completo in un unico punto vendita 1. Da questo punto di vista, essi subiscono la concorrenza degli altri punti vendita della distribuzione moderna, i quali a loro volta subiscono la concorrenza dei discount all interno della fascia di prodotti cosiddetti di primo prezzo. Una precisa definizione del mercato del prodotto rilevante non appare tuttavia necessaria ai fini della valutazione della presente operazione. Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione senza dubbio locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati, corrispondente al massimo con i confini amministrativi provinciali, deve essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita, delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. Nel caso in esame il mercato geografico coincide con una appropriata porzione del territorio della provincia di Nuoro. All interno di tale provincia i punti vendita delle parti sono localizzati in aree configurabili, a causa della conformazione del territorio e della distanza tra loro, come distinti mercati geografici locali. Pertanto, dal punto di vista geografico, non vi sono aree di sovrapposizione dei punti vendita delle parti. L operazione comunicata non appare dunque in grado di modificare la struttura concorrenziale del mercato interessato. RITENUTO, pertanto, che l operazione comunicata non determina, ai sensi dell art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all art. 16 comma 4, della legge n. 287/80. 1 Cfr. provvedimento n (C3037) del 18/06/98, in Boll. 25/98, punto 37.

15 Bollettino n. 5 del 22 febbraio Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

16 16 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n ( C3384 ) ANDRIA IPERMERCATI/GEAL L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 febbraio 1999; SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto della società Andria Ipermercati Spa, pervenuto in data 19 gennaio 1999; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti ANDRIA IPERMERCATI Spa è una società con sede legale a Bari, costituita in data 4 settembre 1998 allo scopo di gestire gli ipermercati che Coop Estense aprirà nella provincia di Bari. Essa è controllata da COOP ESTENSE Scrl (di seguito COOP ESTENSE), società cooperativa a responsabilità limitata, attiva prevalentemente nella grande distribuzione commerciale di generi alimentari e di altri beni di largo consumo. Il fatturato totale consolidato realizzato in Italia dalla COOP ESTENSE nel 1997 è stato di circa miliardi di lire. GEAL Sas è una società con sede legale a Milano attiva nella produzione e distribuzione all ingrosso e al dettaglio di prodotti dolciari e da forno. GEAL gestisce diverse aziende artigianali per la panificazione localizzate nelle provincie di Milano e di Bari. Il fatturato realizzato in Italia da GEAL nel 1997 è stato di 5,2 miliardi di lire. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione consiste nell'acquisto, da parte di ANDRIA IPERMERCATI, di un ramo aziendale di GEAL, costituito da un azienda artigianale per la panificazione sita in Andria (BA). 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 689 miliardi di lire.

17 Bollettino n. 5 del 22 febbraio Valutazione della concentrazione L'operazione in esame interessa il settore della produzione e distribuzione di pane e altri prodotti da forno. Non è necessario procedere a una precisa definizione del mercato rilevante, in quanto l'operazione non appare idonea a mutare le condizioni concorrenziali esistenti nel settore interessato, atteso che l'azienda acquisita è di modeste dimensioni. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

18 18 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n ( C3385 ) BA.IP./GEAL L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 febbraio 1999; SENTITO il Relatore Professor Marco D Alberti; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto della società BA.IP. Spa, pervenuto in data 19 gennaio 1998; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti BA.IP. Spa (di seguito BA.IP.) è una società con sede legale a Bari, costituita in data 4 settembre 1998, allo scopo di gestire gli ipermercati che Coop Estense Scrl aprirà nella provincia di Bari. BA.IP. è controllata da COOP ESTENSE Scrl (di seguito COOP ESTENSE), società cooperativa a responsabilità limitata, attiva prevalentemente nella grande distribuzione commerciale di generi alimentari e di altri beni di largo consumo. Il fatturato totale consolidato realizzato in Italia da COOP ESTENSE nel 1997 è stato di circa miliardi di lire. GEAL Sas è una società con sede legale a Milano attiva nella produzione e distribuzione all ingrosso e al dettaglio di prodotti dolciari e da forno. GEAL gestisce diverse aziende artigianali per la panificazione localizzate nelle provincie di Milano e di Bari. Il fatturato realizzato in Italia da GEAL nel 1997 è stato di 5,2 miliardi di lire. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione consiste nell'acquisizione, da parte della società BA.IP., di un ramo aziendale di GEAL, costituito da un azienda artigianale per la panificazione sita in Bari. Tale azienda, attualmente inattiva, è in possesso di autorizzazione per l esericizio dell attività di panificazione, il cui rilascio è soggetto a limitazioni quantitative da parte delle autorità amministrative. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 689 miliardi di lire.

19 Bollettino n. 5 del 22 febbraio Valutazione della concentrazione L'operazione in esame interessa il settore della produzione e distribuzione di pane e altri prodotti da forno. L'operazione non appare idonea a mutare le condizioni concorrenziali esistenti nel mercato interessato in quanto l impresa acquirente non era presente su tale mercato. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

20 20 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n ( C3386 ) MARR/VENTURI ALFREDO L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 febbraio 1999; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società MARR Spa, pervenuto in data 19 gennaio 1999; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti MARR Spa, società con sede legale a Rimini e a capo dell'omonimo gruppo, è attiva nella commercializzazione all'ingrosso di prodotti alimentari, materiali di consumo e attrezzature in genere destinati alla ristorazione extradomestica (cosiddetto catering). Il Gruppo Marr opera sull'intero territorio nazionale ed è il maggior distributore italiano di prodotti alimentari destinati agli operatori della ristorazione. MARR è una sub-holding controllata dalla società CA-FIN Castelvetro Finanziaria Spa, holding del Gruppo Cremonini. Il Gruppo Cremonini è il maggiore produttore italiano di carni bovine e prodotti a base di carne bovina, ha una significativa presenza nel settore dei salumi, svolge in esclusiva l attività di ristorazione a bordo dei treni FS ed è uno dei maggiori operatori nella ristorazione commerciale, ove opera sia direttamente che come franchisee, e della ristorazione collettiva. Il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo Marr nel 1997 è stato di 696 miliardi di lire, di cui il 98% è stato realizzato in Italia, mentre circa il 45% è stato realizzato mediante la vendita di prodotti ittici freschi e surgelati. Il fatturato consolidato del Gruppo Cremonini nel 1997 è stato di circa miliardi di lire. VENTURI ALFREDO Srl, con sede legale a Cesenatico (FO), è una società attualmente in liquidazione, che ha finora operato nella distribuzione commerciale all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi e surgelati. VENTURI ALFREDO Srl è controllata da EAGLE Srl, una società immobiliare di proprietà di alcune persone fisiche. Il fatturato realizzato dalla società VENTURI ALFREDO Srl nel 1997 è stato di circa 11 miliardi di lire, il 98% del quale realizzato in Italia. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di MARR dell intero capitale sociale della società VENTURI ALFREDO Srl, in liquidazione, dalla società EAGLE Srl. Tale acquisizione è condizionata alla revoca dello stato di liquidazione e alla risoluzione anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto di affitto d azienda in essere tra la società VENTURI ALFREDO Srl (affittante) e la società VENTURI ALFREDO INTERNATIONAL Srl (affittuaria), anch essa controllata da EAGLE Srl. Parte integrante dell'acquisizione è un patto di non concorrenza sottoscritto dal venditore, in forza del quale EAGLE Srl si è impegnata a non esercitare per cinque anni, né direttamente, né indirettamente attraverso partecipazioni in altre società, attività di concorrenza a MARR nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari destinati alla ristorazione extradomestica, con particolare riguardo alla vendita di prodotti ittici freschi e congelati.

21 Bollettino n. 5 del 22 febbraio Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 689 miliardi di lire. Per quanto riguarda il patto di non concorrenza, l'impegno di EAGLE Srl appare volto a tutelare il valore del ramo d'azienda acquisito da MARR. Esso costituisce dunque una restrizione accessoria all'operazione e rientra nell'ambito di valutazione del presente provvedimento. 4. Valutazione della concentrazione MARR opera nel settore della commercializzazione di prodotti alimentari e di materiali di consumo e attrezzature in genere destinati alla ristorazione extradomestica, fornendo in prevalenza beni alimentari. VENTURI ALFREDO Srl, a sua volta, opera nella distribuzione commerciale di prodotti ittici freschi e congelati. Il mercato del prodotto rilevante per la presente operazione è dunque quello della distribuzione di prodotti alimentari e, più in particolare, di prodotti ittici freschi e congelati, destinati alla ristorazione extradomestica. La domanda di prodotti alimentari da parte degli operatori del catering risulta fortemente condizionata dal grado di prossimità dei centri di distribuzione e appare perciò avere carattere prevalentemente locale. Va tuttavia rilevata la sempre maggiore presenza di catene di ristorazione operanti a livello nazionale. VENTURI ALFREDO Srl opera prevalentemente in Emilia Romagna. Il mercato geografico interessato dalla presente operazione è dunque costituito da una appropriata porzione del territorio di tale regione, che non appare tuttavia necessario definire con precisione ai fini della valutazione della presente operazione. Infatti, MARR detiene una quota di mercato di circa il 5,4% nella commercializzazione di prodotti alimentari in Emilia Romagna (nonché un analoga quota nella commercializzazione di prodotti ittici in Emilia Romagna), mentre VENTURI ALFREDO Srl detiene una quota di appena lo 0,4% nella commercializzazione di prodotti alimentari in Emilia Romagna (e dell 1,1% nella commercializzazione di prodotti ittici in Emilia Romagna). L'operazione comunicata non appare dunque in grado di mutare le condizioni concorrenziali esistenti nel mercato interessato. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

22 22 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

23 Bollettino n. 5 del 22 febbraio Provvedimento n ( C3388 ) DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY/NEDA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 4 febbraio 1999; SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto della società Deutsche Morgan Grenfell Capital Italy Sa, pervenuto in data 19 gennaio 1999; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le Parti DEUTSCHE MORGAN GRENFELL CAPITAL ITALY Sa (di seguito DMGCI) è una società finanziaria di diritto lussemburghese costituita nel Essa detiene indirettamente una partecipazione in Valli Zabban Spa, società attiva nel settore della chimica secondaria, e una in König Spa, società attiva nella produzione di catene da neve. L'azionariato della società è diffuso e nessun socio è in possesso della maggioranza dei diritti di voto in assemblea. Il fatturato complessivo realizzato a livello mondiale dalla DMGCI nel 1997 è stato di circa 1,5 miliardi di lire. SOCIETA GENERALE DISTRIBUZIONE Srl (di seguito SGD) è una società attualmente inattiva il cui capitale sociale è interamente detenuto da DMGCI. NEDA Spa (di seguito NEDA) è una società con sede a Milano che opera, attraverso numerose controllate, nel settore della distribuzione organizzata, sia all ingrosso che al dettaglio, di generi alimentari e di altri beni di largo consumo. NEDA è controllata indirettamente da DROGHERIA GALLI Srl, holding di controllo del Gruppo Galli. Il fatturato consolidato realizzato da NEDA nel 1997 è stato di circa 465 miliardi di lire. COMMERCIALE ITALIA Srl (di seguito COMMERCIALE) è una società con sede a Milano che opera nel settore della distribuzione al dettaglio di beni alimentari e di altri beni di largo consumo attraverso punti vendita di sua proprietà o gestiti in affitto. COMMERCIALE è direttamente controllata da NEDA. Il fatturato realizzato da COMMERCIALE nel 1997 è stato di circa 176 miliardi di lire. 2. Descrizione della operazione L'operazione in oggetto consta di due parti. La prima parte consiste nell acquisizione, da parte di SGD, di un ramo d azienda relativo alla distribuzione all ingrosso di proprietà di NEDA e di un ramo d azienda relativo alla distribuzione al dettaglio di proprietà di COMMERCIALE, nonché del marchio Drogheria Galli-El Fondeghee de Milan-Negozi Tradizionali e Supermercati di cui è attualmente licenziataria COMMERCIALE. La seconda parte prevede la cessione, da parte di DMGCI, del 20% del capitale sociale di SGD a NEDA e del 10% a un gruppo di managers indipendenti, i quali cureranno la gestione commerciale di SGD.

24 24 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato E inoltre previsto un patto di non concorrenza, di durata quinquennale, che impegna le società cedenti a non svolgere attività in concorrenza con quella dei rami d azienda oggetto di acquisizione. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo indiretto di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l acquisizione è superiore a 69 miliardi di lire. Il patto di non concorrenza tra le parti presenta i requisiti di accessorietà rispetto all'operazione in esame ed è funzionale all'obiettivo di tutelare il valore dell'azienda acquisita. 4. Valutazione della concentrazione I settori interessati dall operazione sono quelli della distribuzione all ingrosso e della distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e di beni di largo consumo. Nell ambito del settore della distribuzione al dettaglio, la distribuzione moderna viene solitamente distinta dal dettaglio tradizionale sulla base sia della numerosità e tipologia dei prodotti venduti, sia della modalità di servizio reso ai clienti, alla quale è generalmente associata anche una diversa dimensione dei punti vendita 1. All'interno della distribuzione moderna possono altresì distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati, supermercati, superette e discount) che si differenziano in base a caratteristiche quali la dimensione della superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l'ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti. Secondo quanto stabilito dall'autorità nel caso Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS 2, la diversità nella qualità e nel livello di servizi offerti dalle varie tipologie di punto vendita rende piuttosto deboli i rapporti di sostituibilità reciproci, che risultano sostanzialmente limitati ai segmenti dimensionali immediatamente contigui. Tra le diverse categorie dimensionali vi è infatti una catena di sostituibilità che va dagli ipermercati alle superette, con relazioni maggiormente significative tra segmenti contigui e pressoché trascurabili agli estremi della catena. Ai fini dell'individuazione del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto, occorre pertanto partire da ciascuna tipologia di punto vendita e affiancare a ciascuna di esse i segmenti immediatamente contigui. Oggetto di acquisizione nella presente operazione sono: punti vendita al dettaglio tradizionale, supermercati di dimensione inferiore ai 1200 mq e un ramo d azienda che opera all ingrosso. Pertanto, i mercati rilevanti sono: (i) quello del dettaglio tradizionale; (ii) quello della distribuzione moderna composto da superette e supermercati di medie e piccole dimensioni, e (iii) quello della distribuzione all ingrosso. Da un punto di vista geografico, ognuno di questi mercati ha dimensione locale, in considerazione soprattutto dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L'esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati, corrispondente al massimo con i confini amministrativi provinciali, deve essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. L'esatta delimitazione dei mercati rilevanti dal punto di vista geografico non appare tuttavia essenziale ai fini della valutazione della concentrazione in esame, in quanto DMGCI è una holding finanziaria che acquisisce i rami d azienda in oggetto con l obiettivo di realizzarne il risanamento finanziario ed eventualmente la quotazione in borsa. L'operazione comunicata non appare dunque tale da mutare le condizioni concorrenziali esistenti nei mercati interessati. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 1 Si vedano per tutti GS-STANDA/SUPERCENTRALE/IL GIGANTE, Provv. n del 17/04/97, in Bollettino n. 16/97, e SCHEMAVENTUNO- PROMODES/GRUPPO GS, Provv. n del 18/06/98, in Bollettino n. 25/98. 2 SCHEMAVENTUNO-PROMODES/GRUPPO GS, Provv. n del 18/06/98, in Bollettino n. 25/98.

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