AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BOLLETTINO SETTIMANALE ANNO IX - N agosto 1999

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1 AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BOLLETTINO SETTIMANALE ANNO IX - N agosto 1999 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per l'informazione e l'editoria

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3 SOMMARIO Pag. OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 5 Provvedimento n ( C3576 ) PARTESA/D.B.F. di FERRARI LUCIANO & C. 5 Provvedimento n ( C3578 ) CREMONINI/S.I.T.A.L. SOCIETÀ INDUSTRIA TURISTICA ALBERGHIERA-IMPRESA INDIVIDUALE 8 Provvedimento n ( C3584 ) BAYER/DSM ITALIA 10 Provvedimento n ( C3586 ) WOLSELEY/CEDFIN 13 Provvedimento n ( C3588 ) EDISON GAS/ARCALGAS SUD 16 Provvedimento n ( C3590 ) AUTOGRILL/FRATELLI ROSA 19 Provvedimento n ( C3591 ) BASF/BP FRANCE 21 Provvedimento n ( C3592 ) CONAD ROMAGNA MARCHE/CONAD FRIUL VENETO 24 Provvedimento n ( C3593 ) CREMONINI/GUARDAMIGLIO CARNI- GE.MAK. 27 Provvedimento n ( C3601 ) GRUPPO CECCHI GORI/CINEMA DI FIRENZE 30 Provvedimento n ( C3603 ) SOCIETÀ NORDELETTRICA/CAFFARO ENERGIA 35 PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 20 (L. 287/90) 39 Provvedimento n ( C3524 ) BANCA POPOLARE DI BRESCIA/CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA 39 Provvedimento n ( C3554 ) FINANZIARIA BANSEl/C.B.A. VITA 41 Provvedimento n ( C3558 ) DEUTSCHE BANK/CREDITO VALTELLINESE 42 Provvedimento n ( C3567 ) BANCA POPOLARE DI LODI/BANCA POPOLARE DI FERRARA E ROVIGO 43 Provvedimento n ( C3568 ) CREDITO EMILIANO/BANCA DEI LAGHI 44 PUBBLICITA' INGANNEVOLE 45 Provvedimento n ( PI2412 ) ISFAR MASTER IN PEDAGOGIA 45 Provvedimento n ( PI2423 ) CENTRO STUDI UNIVERSITARI 50 Provvedimento n ( PI2468 ) PUBBLICITA' AEM 53 Provvedimento n ( PI2473 ) EMMELUNGA ARREDAMENTI 57 Provvedimento n ( PI2506 ) AFI-AGENZIA FINANZIARIO IMMOBILIARE 60

4 Provvedimento n ( PI2508 ) S.I.PRE. 63 DECISIONI E PARERI DI ALTRI ORGANISMI DI CONTROLLO 69 BANCA D'ITALIA 69 Provvedimento n. 58/A del 22 giugno 1999 BANCA POPOLARE DI BRESCIA/CASSA DI RISPARMIO DI REGGIO EMILIA 69 Provvedimento n. 61/A del 6 luglio 1999 DEUTSCHE BANK /CREDITO VALTELLINESE 72 Provvedimento n. 62/A del 13 luglio 1999 FINANZIARIA BANSEl/C.B.A. VITA 75 Provvedimento n. 63/A del 14 luglio 1999 CREDITO EMILIANO/BANCA DEI LAGHI 77 Provvedimento n. 64/A del 14 luglio 1999 BANCA POPOLARE DI LODI/BANCA POPOLARE DI FERRARA E ROVIGO 79

5 Bollettino n. 28 del 2 agosto OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE Provvedimento n ( C3576 ) PARTESA/D.B.F. di FERRARI LUCIANO & C. L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 16 luglio 1999; SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto della società PARTESA Srl, pervenuto in data 23 giugno 1999; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti PARTESA Srl, con sede legale a Milano, è una società attiva principalmente nella distribuzione all'ingrosso di bevande, ove opera sia direttamente sia attraverso diverse società controllate. PARTESA fa parte del gruppo Heineken, essendo indirettamente controllata, attraverso Heineken Italia, da Heineken NV, società di diritto olandese a capo dell'omonimo gruppo. All'interno del Gruppo, PARTESA svolge funzioni di holding di controllo di una rete di società operanti nella distribuzione all'ingrosso di bevande. Il fatturato realizzato da Heineken Italia nel 1997 è stato di 747 miliardi di lire. D.B.F. di FERRARI LUCIANO & C. Sas (di seguito D.B.F.), con sede legale a Follonica (GR), è una società attiva nella distribuzione all ingrosso e al dettaglio di bevande e di altri prodotti alimentari nella provincia di Grosseto. D.B.F. è controllata da persone fisiche. Il fatturato realizzato da D.B.F. nel 1998 è stato di circa 1,5 miliardi di lire. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di PARTESA, direttamente o attraverso una propria controllata, della società D.B.F.. Parte integrante dell operazione sono due patti di non concorrenza, geograficamente delimitati, della durata di due anni a carico del socio accomandatario di D.B.F. e di un socio accomandante di minoranza, i quali entreranno in vigore alla scadenza dei rispettivi rapporti di collaborazione con D.B.F., di durata indeterminata.

6 6 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 710 miliardi di lire. Il patto di non concorrenza a carico del socio accomandatario di D.B.F. costituisce una restrizione accessoria all operazione, in quanto esso appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell azienda acquisita in ragione delle funzioni amministrative precedentemente svolte dal socio medesimo; esso, pertanto, rientra nell'ambito di valutazione del presente provvedimento, nella misura in cui esso si esaurisca entro 5 anni dal perfezionamento dell operazione in oggetto. Il patto di non concorrenza a carico del socio accomandante di minoranza di D.B.F., al contrario, non riveste natura accessoria, in quanto la prevista collaborazione di tale socio non risulta necessaria alla realizzazione dell operazione; esso perciò non forma oggetto di valutazione nel presente provvedimento. 4. Valutazione dell'operazione Il settore interessato dalla presente operazione è quello della distribuzione di bevande, ove operano sia la società acquirente sia la società acquisita. L'attività di distribuzione di bevande può essere svolta dalle aziende produttrici attraverso la vendita diretta alla grande distribuzione organizzata (il cosiddetto "canale breve"), oppure può essere svolta attraverso grossisti che distribuiscono il prodotto a bar, ristoranti, pizzerie (cosiddetto horeca), esercizi alimentari tradizionali o a libero servizio indipendenti, società di catering, distributori porta a porta, nonché a esercizi collegati alla distribuzione organizzata e alla grande distribuzione che non siano serviti da centri di distribuzione della catena di riferimento (il cosiddetto "canale lungo"). Data la specifica tipologia dei clienti cui gli operatori del canale lungo si rivolgono, e data anche la peculiarità del servizio che essi offrono, tale canale distributivo può essere considerato un mercato a sé stante. In considerazione del fatto che le parti operano esclusivamente nel canale lungo e prevalentemente nel commercio di bevande, il mercato del prodotto è quello della distribuzione di bevande attraverso il canale lungo. Con riferimento alla dimensione dell'area servita dagli operatori, il mercato geografico rilevante si può assumere di dimensione provinciale. Dato che l azienda acquisita opera nella provincia di Grosseto, ai fini della presente valutazione si considereranno gli effetti dell'operazione in tale area geografica. Il gruppo Heineken è presente nella distribuzione di bevande attraverso il canale lungo nella provincia di Grosseto con tre imprese acquisite recentemente 1, che detengono, sulla base delle nuove stime fornite dalle parti per tenere conto di operatori minori e di importazioni da altre province, complessivamente una quota di mercato in valore pari al 29.2%. L azienda acquisita detiene invece una quota di mercato pari a circa il 4%. Sono presenti inoltre diversi distributori con quote comprese tra l 8% e il 6% 2. Attraverso l'operazione comunicata, PARTESA consoliderà ulteriormente la propria posizione di primo operatore nella distribuzione di bevande e in particolare di birra, attraverso il canale lungo nella provincia di Grosseto. L'operazione non appare tuttavia in grado di costituire in capo a PARTESA una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Infatti, sia nella provincia di Grosseto che nelle province limitrofe sono presenti grossisti che, sia in termini di assortimento che di prezzi e altre condizioni di fornitura, appaiono in grado di costituire una valida alternativa a PARTESA. 1 Provvedimento n (C3425), Partesa/Salvadori Carlo - Cei, Bollettino 10/99; Provvedimento n (C3497), Partesa/Impresa Individuale, Bollettino 18/99. 2 Sulla base dei dati prodotti in Partesa/Salvadori Carlo - Cei, Partesa deterrebbe una quota del 32,8% e l acquisita una quota del 4,2%, mentre vi sarebbero diversi concorrenti con quote comprese tra il 9% e il 7%.

7 Bollettino n. 28 del 2 agosto RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/80. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

8 8 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n ( C3578 ) CREMONINI/S.I.T.A.L. SOCIETÀ INDUSTRIA TURISTICA ALBERGHIERA-IMPRESA INDIVIDUALE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 16 luglio 1999; SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società Cremonini Spa pervenuto in data 24 giugno 1999; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti Cremonini Spa, con sede a Castelvetro (Mo), è la holding del Gruppo Cremonini, il quale è attivo nella produzione di carni bovine e prodotti a base di carne bovina, nella commercializzazione all'ingrosso di prodotti destinati alla ristorazione extradomestica (cosiddetto catering) e nella ristorazione commerciale. In particolare, a partire dal 1998, per effetto della fusione per incorporazione delle società Agape Spa, Rici Spa, Vescom Srl e Golden Srl, la CREMONINI opera direttamente nella ristorazione commerciale (con i marchi Bar Chef Express, Hot One, Pizza Italia, Harry s Bar) e nella ristorazione ferroviaria (con il marchio Chef Express). Il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo Cremonini nel 1998 è stato di circa miliardi di lire, di cui circa 194 miliardi realizzati mediante l attività di ristorazione. Oggetto di acquisizione sono: - S.I.T.A.L. Società Industria Turistica Alberghiera Srl, la quale opera nel settore della ristorazione mediante la gestione di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sito all interno della stazione ferroviaria di Alessandria. Tale società nel 1998 ha realizzato un fatturato di circa un miliardo di lire; - un esercizio commerciale per la somministrazione al pubblico di alimenti, bevande e tabacchi sito nella stazione ferroviaria di Saronno (VA), di proprietà di una persona fisica. Tale esercizio commerciale nel 1997 ha realizzato un fatturato di circa 160 milioni di lire. 2. Descrizione dell'operazione L operazione comunicata consiste nell acquisizione, da parte di CREMONINI, del controllo esclusivo di S.I.T.A.L. e di un esercizio commerciale che svolge attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un impresa e di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale

9 Bollettino n. 28 del 2 agosto realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 710 miliardi di lire. 4. Valutazione della concentrazione Il mercato interessato dall'operazione in esame è quello della ristorazione veloce, nel cui ambito è possibile distinguere diverse tipologie di esercizi, quali, ad esempio, i self-sevice, gli snack-bar, i fast food, i ristoranti takeaway, le pizzerie al taglio. La ristorazione veloce deve essere considerata un mercato a sé stante rispetto alle altre categorie della ristorazione non domestica, in quanto offre al consumatore un tipo di servizio molto specifico che la rende scarsamente sostituibile con gli altri tipi di ristorazione con servizio al tavolo. La ristorazione veloce è caratterizzata, infatti, dall'offerta a prezzi contenuti di piatti pronti in pochi minuti e da orari di apertura continuati o, comunque, molto estesi. In considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti di ristoro, il mercato geografico rilevante ha dimensione locale. Nel caso in esame, i due esercizi commerciali acquisiti sono siti all interno, rispettivamente, della stazione di Alessandria e di quella di Saronno. I mercati geografici rilevanti possono pertanto essere circoscritti ad adeguate porzioni delle aree urbane di Alessandria e di Saronno limitrofe alle rispettive stazioni, in ragione di un certo grado di sostituibilità esistente tra i punti di ristoro siti all interno di una stazione e quelli delle zone adiacenti. Una esatta delimitazione dei mercati geografici non appare necessaria ai fini della valutazione dell operazione in esame, considerato che CREMONINI attualmente non è presente nel mercato della ristorazione commerciale nei comuni di Alessandria e di Saronno. Pertanto, l operazione comunicata comporta solamente la sostituzione di un operatore con un altro e non appare mutare le condizioni concorrenziali esistenti nei mercati interessati. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

10 10 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n ( C3584 ) BAYER/DSM ITALIA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 16 luglio 1999; SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società Bayer Spa, pervenuto in data 28 giugno 1999; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti La società Bayer Spa (di seguito BAYER), con sede a Milano, opera, direttamente e tramite sue controllate, nella produzione e commercializzazione di prodotti chimico-farmaceutici e di materiali fotografici. BAYER è controllata indirettamente dalla società Bayer AG, holding dell'omonimo gruppo attivo a livello mondiale nella fabbricazione, sviluppo, ricerca e commercializzazione di prodotti farmaceutici, prodotti chimici e materie plastiche in generale. Nel 1998, il fatturato mondiale realizzato dalla società BAYER è stato di miliardi di lire, di cui miliardi di lire realizzati mediante vendite in Italia. DSM Italia Srl (di seguito DSM), con sede a Como, è controllata dalla società DSM Resin BV facente capo alla DSM BV NV, holding olandese dell omonimo gruppo attivo nei settori chimico, farmaceutico e agricolo. DSM opera nella produzione e vendita di resine sintetiche, vernici, materie plastiche e prodotti chimici in genere. In particolare, le attività relative al ramo d azienda, oggetto della presente operazione di concentrazione, riguardano il settore delle resine poliestere insature, sciolte in stirene. Il fatturato mondiale realizzato da DSM, nel 1998, è stato di 223,8 miliardi di lire, di cui 123,1 miliardi di lire realizzati mediante vendite in Italia. Il fatturato relativo al ramo di azienda oggetto della presente operazione di concentrazione è stato, nello stesso periodo, di circa 5 miliardi di lire. 2. Descrizione dell operazione L operazione comunicata consiste nell acquisizione da parte di BAYER del ramo d azienda di DSM relativo al settore delle resine poliestere insature sciolte in stirene. Nel contratto di acquisto (Asset sale and purchase agreement) stipulato dalle Parti, è stabilito che il ramo d azienda di DSM, oggetto di cessione, riguarda tutte le attività immateriali concernenti il settore delle resine poliestere insature sciolte in stirene. Il trasferimento del ramo d azienda prevede l acquisizione da parte di BAYER dell avviamento commerciale, del know-how tecnologico e delle conoscenze industriali (tra cui brevetti e licenze di produzione), del know-how aziendale, per tale intendendosi le liste clienti e fornitori e i rispettivi contratti in essere. Non costituiscono oggetto di cessione gli stabilimenti di produzione delle resine poliestere insature e il marchio con il quale sono attualmente commercializzati tali prodotti. Nell ambito dell operazione in esame è previsto un patto di non concorrenza, a favore dell acquirente, della durata di cinque anni, che riguarda le attività di produzione e vendita di resine poliestere insature, sciolte in stirene. Con riguardo alla portata geografica delle clausole di non concorrenza, le Parti hanno stabilito di non limitare l estensione del divieto a specifiche aree, in considerazione dell appartenenza del cedente a un gruppo

11 Bollettino n. 28 del 2 agosto multinazionale attivo a livello mondiale nelle produzioni chimiche e della natura di commodity, facilmente riproducibile, dei prodotti oggetto di cessione. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione in esame, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 710 miliardi di lire. Il patto di non concorrenza stipulato tra le parti non è qualificabile come restrizione accessoria all'operazione in esame volta a tutelare l'avviamento dell'impresa comune e il valore dei beni oggetto di conferimento. La durata quinquennale del patto di non concorrenza, infatti, appare ragionevole in quanto finalizzata a garantire il trasferimento a BAYER del valore completo del ramo d'azienda ceduto. La portata geografica dell obbligo di non concorrenza, tuttavia, dovrebbe essere limitata alla zona in cui il cedente commercializzava i suoi prodotti prima della cessione, corrispondente per circa l 80% della produzione al territorio italiano. Al di fuori di tale area, non sembra obiettivamente giustificato che l'acquirente sia protetto dalla concorrenza del venditore nei territori sui quali quest ultimo non era in precedenza presente, sicché per tale profilo il patto stesso non può considerarsi accessorio all'operazione di concentrazione. 4. Valutazione della concentrazione a) Il mercato rilevante Il mercato del prodotto L operazione di concentrazione in esame interessa il mercato delle resine poliestere insature per vernici liquide. Le resine poliestere insature appartengono alla categoria delle resine sintetiche e sono prodotti della chimica di trasformazione utilizzati, in prevalenza, da produttori di vernici. Nell'ambito delle vernici si è soliti distinguere tra vernici in polvere e vernici liquide poiché non sussiste sostituibilità, in considerazione delle tecniche produttive e applicative utilizzabili dal produttore (lato dell'offerta) e dell impiego dal lato della domanda. Inoltre, tra le resine per vernici liquide la distinzione tra resine poliestere, alchidiche e aminiche è dovuta principalmente alla prestazione richiesta dal tipo di resina nell'ambito del processo produttivo delle vernici e precisamente al diverso rapporto costo/prestazione. Le resine poliestere sono utilizzate come componenti di base per la produzione di vernici liquide. Le vernici liquide poliestere sono caratterizzate da elevate prestazioni e alti costi e impiegate prevalentemente nell industria del mobile e del legno in generale. Le resine poliestere costituiscono, infatti, per le loro caratteristiche di resistenza meccanica e chimica, un rivestimento a elevato spessore particolarmente adatto alla produzione di mobili laccati a poro chiuso per interni e ad ampie superfici piane di legno rivestite. Il mercato delle resine attraversa una fase di maturità. L introduzione di nuovi prodotti più compatibili con l ambiente (ad esempio vernici ad acqua, vernici acriliche insature e polveri) e lo sviluppo della cosiddetta arte povera, ossia di mobili a pori aperti, che richiede una verniciatura a basso spessore, ha condotto a una sostituzione della vernice poliestere con altre tipologie di vernici (tra cui le vernici poliuretaniche biocomponenti) più adatte a tali lavorazioni. Da diversi anni, i produttori di resine poliestere insature sciolte in stirene sono impegnati nello sviluppo di formulazioni più economiche e di più vasta applicazione. Il mercato geografico In merito alla dimensione geografica del mercato interessato, sebbene l Italia non registri sostanziali flussi di importazione, in quanto caratterizzata da un eccesso di offerta, la maggior parte delle imprese produttrici presenti nel paese esportano resine poliestere verso i restanti paesi dell Unione Europea. L offerta tende a localizzarsi in prossimità dei consumi e quindi per gli utilizzi da parte di imprese situate in Italia, l approvvigionamento proviene

12 12 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da produttori di resine che operano nel territorio nazionale. Tuttavia, l assenza di barriere all entrata di natura tecnica e economica, l omogeneità della qualità del prodotto nei vari paesi europei e la presenza di imprese multinazionali (spesso integrate verticalmente nel settore della chimica) dotate di filiali produttive nei diversi paesi europei sono fattori che influenzano la definizione dei confini geografici del mercato ampliandoli, potenzialmente, oltre quelli nazionali. Nell ambito dell operazione in esame, non appare comunque necessario stabilire se la dimensione coincida con l intero territorio nazionale oppure si presenti più estesa. Infatti, anche considerando l ipotesi più restrittiva di un mercato geografico nazionale, le valutazioni sull impatto concorrenziale dell operazione non muterebbero. b) Effetti della concentrazione Con l acquisizione del ramo d azienda di DSM, BAYER intende ampliare la gamma dei prodotti offerti nel settore delle resine sintetiche. In particolare, nel mercato delle resine poliestere per vernici liquide sono attive entrambe le parti interessate all operazione di concentrazione ed è pertanto necessario valutare gli effetti orizzontali derivanti dalla sovrapposizione delle rispettive quote di mercato. Nel 1998, il volume delle vendite di resine poliestere in Italia è stato di circa tonnellate. A seguito dell operazione comunicata, BAYER rafforzerà la propria posizione nella produzione e commercializzazione di resine poliestere in Italia, e verrà a detenere una quota di mercato (in volume) del 20% circa. Tale rafforzamento non appare comunque in grado di modificare sostanzialmente le condizioni di concorrenza nel mercato italiano. Il mercato delle resine, in fase di maturità, presenta in Italia un eccesso di offerta e un elevata incidenza dell autoproduzione. La struttura del mercato è caratterizzata dalla presenza di numerosi qualificati concorrenti di dimensioni multinazionali e da altri operatori di minori dimensioni (soprattutto nazionali) che rappresentano circa il 40% del mercato. I maggiori operatori (tra cui i principali, escluse le Parti, sono Ilva Polimeri, Mc Worther e Galstaff), con quote di mercato comprese tra il 10% e il 15%, sono imprese verticalmente integrate nel settore della chimica attive in Italia attraverso propri impianti produttivi. Inoltre, il mercato è soggetto a una concorrenza potenziale esercitabile da nuovi operatori (soprattutto le società chimiche) in considerazione dell assenza di barriere all entrata, dello scarso contenuto tecnologico delle resine e dello sviluppo di nuove tecniche di verniciatura alternative. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; RITENUTO, inoltre, che il patto di non concorrenza non è oggetto della presente delibera, in quanto non accessorio all'operazione di concentrazione in esame; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, per tutti gli aspetti funzionali all operazione in esame. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

13 Bollettino n. 28 del 2 agosto Provvedimento n ( C3586 ) WOLSELEY/CEDFIN L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 16 luglio 1999; SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto della società Wolseley Plc, pervenuto in data 28 giugno 1999; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti WOLSELEY Plc (di seguito anche Wolseley) è una holding che fa parte dell omonimo gruppo multinazionale che opera nella distribuzione di prodotti per la casa e in particolare nella distribuzione di prodotti idraulici e per il bagno, sistemi centralizzati di riscaldamento, tubature, valvole e accessori, in Europa e negli Stati Uniti. Il gruppo opera, inoltre, nella produzione di bruciatori, boilers e componenti elettriche, nonché nella distribuzione di apparecchiature fotografiche, di trattori e parti di ricambio per questi ultimi. Nel 1998, Wolseley ha realizzato un fatturato complessivo di oltre miliardi di lire. CEDFIN Spa (di seguito anche CEDFIN) è società finanziaria che detiene l intero capitale sociale della Manzardo Spa (di seguito anche Manzardo), società che opera principalmente nel settore della grande distribuzione di prodotti idraulici, sanitari per bagni e impianti per il riscaldamento e il condizionamento dell aria. L intero capitale sociale della CEDFIN è detenuto dai componenti della famiglia Manzardo. Nel 1998, CEDFIN ha realizzato un fatturato complessivo in Italia di circa 121 miliardi di lire. 2. Descrizione dell'operazione L operazione comunicata consiste nella acquisizione da parte di Wolseley, per il tramite della controllata italiana Wolseley Italia Srl, dell intero capitale sociale della CEDFIN. A seguito della realizzazione dell operazione comunicata la Wolseley verrà a detenere l intero capitale sociale della CEDFIN e della sua controllata Manzardo. Il contratto di compravendita delle azioni della CEDFIN prevede a carico dei cedenti un obbligo di non concorrenza per la durata di cinque anni nonché il divieto di favorire lo storno di dipendenti dell impresa oggetto di cessione. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione è superiore a 71 miliardi di lire.

14 14 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Il patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti riveste natura accessoria all'operazione in esame ed è funzionale all'obiettivo di tutelare il valore dell impresa acquisita. 4. Valutazione della concentrazione Il mercato rilevante Il mercato interessato dall'operazione in esame è quello della distribuzione all'ingrosso di prodotti idrotermosanitari, apparecchiature per l'ambiente del bagno, prodotti per il riscaldamento e il condizionamento, materiali per l'industria edile in genere. Le imprese attive nella produzione di tali articoli non dispongono di norma di una rete distributiva propria, rivolgendosi prevalentemente al canale dei distributori all'ingrosso e dei grandi rivenditori dotati di show-room. I prodotti distribuiti sono caratterizzati da funzioni d'uso e da caratteristiche merceologiche e tecnologiche diverse. Essi attraversano una generale fase di maturità, anche se lo sviluppo di nuovi materiali, le normative di sicurezza e l'attuazione di politiche di risparmio energetico, possono modificare il ciclo di vita di alcuni prodotti. Tuttavia, in ragione della specificità del mercato del commercio all'ingrosso, non è necessaria una ulteriore distinzione nell'ambito di ciascuna fascia di prodotto, in quanto sono la varietà della gamma e la possibilità di scelta che individuano la posizione concorrenziale di un grossista rispetto agli altri. La presenza di un grossista relativamente al commercio di un singolo prodotto, infatti, risentirebbe immediatamente della concorrenza diretta degli altri operatori attivi nella commercializzazione di prodotti contigui. La distribuzione all'ingrosso di tali prodotti non richiede investimenti dedicati e in genere non si caratterizza per l'esistenza di barriere all'entrata. I costi di trasporto, per i prodotti distribuiti, sono di entità marginale. Dal punto di vista geografico, occorre rilevare che per gli utenti di grandi dimensioni (imprese di installazione che operano sui grandi cantieri di costruzione o di recupero nell'edilizia pubblica, residenziale e industriale) il mercato ha certamente dimensione nazionale e ciò anche in considerazione del fatto che la diffusione dei gruppi di acquisto e della grande distribuzione no-food appare ancora limitata soprattutto rispetto alla media europea. Al contrario, per gli utenti di limitate dimensioni la dimensione geografica del mercato potrebbe essere pluriregionale. Con riferimento all'operazione in esame, si rileva tuttavia che, indipendentemente dalla individuazione geografica del mercato, nazionale o pluriregionale, a seguito dell'operazione si produrranno i medesimi effetti limitati sugli assetti concorrenziali esistenti. Effetti dell operazione I distributori all'ingrosso in Italia sono circa Ad essi si rivolgono installatori (circa ), costruttori e rivenditori al dettaglio (circa 2.000). Il mercato in esame appare pertanto caratterizzato, tanto dal lato della domanda quanto dal lato dell'offerta, da una struttura molto frammentata, omogeneamente distribuita sul territorio nazionale. Su tale mercato Wolseley non è attiva, mentre la società acquisita detiene una quota inferiore all 1%. A seguito della realizzazione dell operazione comunicata si ha dunque, una mera sostituzione di un operatore con un altro, che non determina alcuna variazione della struttura dell'offerta nel mercato interessato. Alla luce delle considerazioni suesposte, l'operazione in esame non risulta idonea a pregiudicare gli equilibri concorrenziali nel mercato interessato. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

15 Bollettino n. 28 del 2 agosto Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

16 16 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Provvedimento n ( C3588 ) EDISON GAS/ARCALGAS SUD L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 16 luglio 1999; SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto della società Edison Gas Spa, pervenuto in data 30 giugno 1999; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti La società EDISON GAS Spa (di seguito EG) svolge attività di esplorazione, produzione, trasporto e vendita di gas naturale. A fine 1997, EG era titolare di 42 concessioni di sfruttamento di idrocarburi, di 38 permessi esplorativi e di due concessioni per lo stoccaggio di gas naturale. EG possiede una propria rete di trasporto di gas ad alta pressione collegata ad alcuni giacimenti terrestri lunga circa 200 km. Inoltre, EG possiede il 71,34% del capitale sociale della Società Gasdotti del Mezzogiorno Spa (SGM), società che EG controlla congiuntamente insieme agli altri azionisti. SGM possiede una propria rete di trasporto di gas ad alta pressione lunga circa 600 km che dal basso Lazio giunge sino in Puglia. EG ha recentemente completato un investimento in un nuovo gasdotto di 125 km teso a collegare la propria rete con quella SGM, creando un sistema di gasdotti interconnesso di circa km. Il 100% del capitale sociale di EG è detenuto dalla società Edison Spa, attiva anche nel settore idroelettrico e termoelettrico. Edison Spa è controllata al 61,3% da Montedison Spa, che è a sua volta controllata, attraverso una partecipazione del 32,64% da Compart Spa. Quest'ultima società è attiva, mediante le proprie partecipate, in svariati settori (agroindustria, chimica, energia, ingegneria, calcestruzzo, assicurazioni) ed è controllata da un pool di primarie istituzione bancarie italiane ed estere. Il fatturato realizzato da Compart, come da bilancio consolidato 1998, è stato di miliardi di lire, di cui oltre realizzati in Italia. I ricavi conseguiti da EG dalla vendita di milioni di metri cubi di gas naturale in Italia, nel 1997, sono stati di 420,4 miliardi di lire. Arcalgas Sud Spa (di seguito anche Arcalgas Sud) è una società che opera nel settore del metano sia per quanto riguarda l attività di distribuzione e somministrazione sia per quanto riguarda l attività di costruzione di metanodotti. Essa è attiva altresì nell attività di costruzione di acquedotti, fognature e impianti di irrigazione. Arcalgas Sud è concessionaria del servizio pubblico di distribuzione civile di gas metano nei territori dei comuni di Tortoreto (Te), Porto S. Giorgio (Ap), Morciano della Romagna (Fo), Montefiore Conca (Fo), Fenegrò (Co), Lurago (Co), Limido (Co), Veniano (Co), Cirimido (Co) e Pomezia (Rm) e di tutti i provvedimenti concessori e autorizzativi necessari all'espletamento del servizio di distribuzione. Il capitale sociale della Arcalgas Sud è detenuto da persone fisiche. Nel 1998, Arcalgas Sud ha realizzato in Italia un fatturato complessivo di poco superiore ai 22 miliardi di lire. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di Arcalgas Sud da parte di EG attraverso la compravendita del 60% delle azioni che rappresentano il capitale sociale di Arcalgas Sud. L operazione prevede, altresì, l impegno di EG, da un lato, e dei soci di Arcalgas Sud, dall altro, di compravendere

17 Bollettino n. 28 del 2 agosto il restante 40% del capitale sociale di quest ultima nel termine di tre anni dalla data di perfezionamento dell acquisto della prima tranche, pari al 60% del capitale sociale. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 710 miliardi di lire. 4. Valutazione della concentrazione Il mercato rilevante Il mercato rilevante dal punto di vista merceologico, ai fini della valutazione dell'operazione di concentrazione in esame, è quello relativo all'attività di distribuzione secondaria di gas metano. La distribuzione secondaria di gas concerne la vendita di gas alle utenze civili e commerciali, localizzate all'interno del territorio urbano, attraverso reti di distribuzione locali di piccolo diametro a una pressione ridotta (5 bar circa). La fornitura a utenze industriali situate anch'esse all'interno di un agglomerato urbano, e spesso allacciate a reti di distributori locali, costituisce una deroga alla prassi che prevede la fornitura diretta da parte delle imprese operanti nella fase a monte di trasporto e di distribuzione primaria. Il mercato geografico rilevante coincide con l'estensione del bacino di utenza servito dalla rete gestita dall'impresa concessionaria. Nel caso in esame, i mercati geografici sono, pertanto, rappresentati dai territori dei comuni di Tortoreto (Te), Porto S. Giorgio (Ap), Morciano della Romagna (Fo), Montefiore Conca (Fo), Fenegrò (Co), Lurago (Co), Limido (Co), Veniano (Co), Cirimido (Co) e Pomezia (Rm). Effetti dell'operazione L'attività di distribuzione civile di gas metano viene generalmente svolta dai Comuni ai sensi del R.D. n. 2578/25 e della legge n. 142/90. L'art. 22 della legge n. 142/90, recante norme sull'ordinamento delle autonomie locali, elenca le modalità che i comuni possono utilizzare per gestire il servizio di distribuzione civile di gas metano (gestione in economia; a mezzo azienda speciale; attraverso concessione ad operatori privati; a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale). Una volta stabilita la modalità di erogazione del servizio e individuata l'impresa che svolgerà il servizio di distribuzione di gas a uso civile, tale attività viene svolta in condizioni di esclusiva. La forma di concorrenza che si realizza nel settore è quella che si esplica per l'assegnazione in concessione del servizio. L'operazione in oggetto riguarda l'acquisizione, da parte di EG, del controllo esclusivo della Arcalgas Sud. Pertanto, poiché il servizio di distribuzione civile di gas metano è svolto localmente in condizioni di monopolio è possibile escludere che la realizzazione dell'operazione di concentrazione determini effetti sulla struttura della concorrenza nel mercato rilevante. Essa, infatti, comporterà in ciascun mercato geografico la mera sostituzione di un operatore con un altro. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA

18 18 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

19 Bollettino n. 28 del 2 agosto Provvedimento n ( C3590 ) AUTOGRILL/FRATELLI ROSA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 16 luglio 1999; SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società Autogrill Spa, pervenuto in data 1 luglio 1999; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti AUTOGRILL Spa (di seguito AUTOGRILL) è una società controllata dalla Edizioni Holding Spa, finanziaria del gruppo Benetton. AUTOGRILL svolge attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari, sotto le insegne Autogrill e Spizzico. Tali attività vengono svolte in Italia prevalentemente nell'ambito dei servizi autostradali, dove si concentra l'80% dei punti vendita della società. La società opera inoltre in Spagna, Francia, Austria, Grecia, Benelux e Germania. Nel 1998 AUTOGRILL ha realizzato un fatturato consolidato di circa miliardi di lire, di cui circa miliardi realizzati in Italia. Nel settore della ristorazione veloce, in particolare, AUTOGRILL nel 1998 ha realizzato un fatturato di circa 96 miliardi di lire. Oggetto dell'acquisizione è un esercizio commerciale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di proprietà della società Fratelli Rosa Snc (di seguito F.LLI ROSA). Tale società, con sede a Conselve (PD), gestisce diversi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; nel 1997 ha realizzato un fatturato di circa 600 milioni di lire. 2. Descrizione dell'operazione L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione da parte di AUTOGRILL di un esercizio commerciale che svolge attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tale esercizio commerciale, sito nel comune di Padova, nel 1997 ha realizzato un fatturato di circa 38 milioni di lire. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 710 miliardi di lire.

20 20 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 4. Valutazione della concentrazione Il mercato interessato dall'operazione in esame è quello della ristorazione veloce, nel cui ambito è possibile distinguere diverse tipologie di esercizi, quali, ad esempio, i self-sevice, gli snack-bar, i fast-food, i ristoranti takeaway, le pizzerie al taglio. La ristorazione veloce deve essere considerata un mercato a sé stante rispetto alle altre categorie della ristorazione non domestica. La ristorazione veloce offre infatti al consumatore un tipo di servizio molto specifico, che la rende scarsamente sostituibile con gli altri tipi di ristorazione con servizio al tavolo. Essa è caratterizzata, infatti, dall'offerta a prezzi contenuti di piatti pronti in pochi minuti e da orari di apertura continuati o, comunque, molto estesi. In considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e, in particolare, dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti di ristoro, il mercato geografico interessato ha dimensione locale e, nel caso in esame, può essere circoscritto all area urbana di Padova. All'interno di tale area geografica AUTOGRILL è attualmente presente con due punti vendita a insegna Spizzico, con una quota di mercato di circa il 3,6% in valore, secondo stime fornite dalla stessa società. Il mercato rilevante è infatti caratterizzato da un'estrema frammentazione dell'offerta e da una ampia varietà di soluzioni organizzative, rese possibili dalla larga diffusione delle imprese a carattere familiare. L'operazione in esame non appare perciò in grado di mutare in maniera sostanziale l'assetto concorrenziale del settore a livello locale. RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro * * *

21 Bollettino n. 28 del 2 agosto Provvedimento n ( C3591 ) BASF/BP FRANCE L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 16 luglio 1999; SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l'atto della società BASF Aktiengesellschaft, pervenuto in data 1 luglio 1999; CONSIDERATO quanto segue: 1. Le parti BASF Aktiengesellschaft (di seguito anche BASF) è una società a responsabilità limitata di diritto tedesco, attiva nella produzione e commercializzazione di un'ampia gamma di prodotti chimici. Nel 1998, il fatturato totale realizzato a livello mondiale da BASF è risultato di circa miliardi di lire, di cui circa miliardi realizzati in Italia. BP FRANCE Sa (di seguito anche BP) è una società per azioni di diritto francese, controllata da BP AMOCO plc che ne detiene il 100% del capitale sociale, operante nei settori chimico, farmaceutico e agricolo, nonché nella produzione di energia e calore. In particolare, le attività relative al ramo d'azienda, oggetto della presente operazione di concentrazione riguardano la produzione e la commercializzazione di polietilenglicole. Il fatturato complessivo realizzato da BP nel 1998, a livello mondiale, è stato di circa miliardi di lire, di cui 220 miliardi circa in Italia. Il fatturato relativo al ramo di azienda oggetto della presente operazione di concentrazione è stato, nello stesso periodo, di circa 13,7 miliardi di lire a livello europeo, di cui 1,5 miliardi di lire per vendite effettuate in Italia. 2. Descrizione dell'operazione L operazione comunicata consiste nell acquisizione, da parte di BASF, del ramo d azienda di BP relativo alla produzione e commercializzazione di polietilenglicole. In base a quanto previsto nel contratto di acquisto dei beni, l oggetto di cessione è costituito, in particolare, dall avviamento, dai contratti vigenti relativi all attività di produzione e commercializzazione di polietilenglicole, dai diritti di proprietà intellettuale, dal know-how tecnologico e dal software utilizzato ai fini produttivi. Non costituiscono oggetto di cessione i marchi, i crediti e debiti e il magazzino. Nel contratto è altresì previsto un patto di non concorrenza a favore dell acquirente, della durata di quattro anni. Tale patto riguarda le attività di produzione, sviluppo, distribuzione e vendita di polietilenglicole. 3. Qualificazione dell'operazione L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo

22 22 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 710 miliardi di lire. Il patto di non concorrenza tra le parti riveste natura accessoria all'operazione in esame ed è funzionale all'obiettivo di tutelare il valore del ramo d azienda acquisito. 4. Valutazione della concentrazione I mercati del prodotto Il settore interessato dall operazione di concentrazione è quello della produzione e distribuzione di polietilenglicole (di seguito PEG). Il processo di produzione del PEG avviene tramite condensazione dell ossido d etilene addizionato all acqua, o al glicole etilenico contenente, quest ultimo, una piccola quantità d idrossido di sodio. La consistenza del PEG, solida o liquida, dipende dal diverso peso molecolare del prodotto. Il PEG con peso molecolare superiore a è solido e viene messo in commercio generalmente con il nome di cere; il PEG con peso inferiore a risulta, al contrario, liquido. Il PEG di consistenza solida è generalmente impiegato nelle industrie della gomma, farmaceutica e tessile. In particolare, nell industria farmaceutica il PEG solido è largamente usato come eccipiente per la preparazione di unguenti idrosolubili e di compresse, mentre nell industria tessile è impiegato come ausiliare nella filatura del raion e come disperdente nella preparazione di colori e pigmenti. Il PEG di consistenza liquida è utilizzato principalmente nell agricoltura e nell industria petrolifera. Il livello del prezzo generalmente praticato dei due diversi tipi di prodotto varia notevolmente, risultando più elevato il prezzo medio di vendita del PEG solido (2-3 DM/Kg) rispetto a quello del PEG liquido (1,5-1,7 DM/Kg). In ragione della ridotta sostituibilità delle due differenti tipologie di PEG, a causa delle diverse proprietà fisiche, nonché dei differenti impieghi, e in virtù della diversità dei prezzi praticati, risultano dunque individuabili due distinti mercati del prodotto: il mercato del PEG solido e il mercato del PEG liquido. I mercati geografici La produzione del PEG sia in stato solido, sia liquido, è prevalentemente localizzata nei Paesi dell Europa centrale (Germania, Belgio, Olanda); la commercializzazione è realizzata entro un raggio di circa chilometri dagli impianti di produzione. L'entità dell'interscambio commerciale, la non elevata incidenza dei costi di trasporto sul prezzo di vendita e l'assenza di vincoli tecnici nel trasporto inducono a considerare le dimensioni geografiche dei due mercati interessati dalla presente operazione sovranazionali. Non è tuttavia necessario giungere a una più precisa individuazione della dimensione geografica dei mercati interessati, in quanto anche una definizione più ristretta dei mercati geografici di riferimento non muterebbe l'analisi degli effetti della concentrazione sulla concorrenza. Effetti della concentrazione Nei mercati del PEG solido e del PEG liquido BASF, a seguito dell operazione, verrà a detenere una quota di mercato a livello europeo, rispettivamente, di circa il 28% e il 20%. In entrambi i mercati interessati dall operazione operano a livello europeo qualificati concorrenti, rappresentati da importanti gruppi multinazionali, quali CLARIANT, DOW EUROPE e INEOS, che detengono quote di mercato varianti dall 8% al 30%. Con riferimento agli effetti dell operazione sul mercato italiano, si rileva che la conclusione dell operazione consente a BASF di raggiungere una quota stimabile intorno al 28% nel mercato del PEG solido e all 11% nel mercato del PEG liquido. Sui mercati interessati sono presenti, oltre alle suddette imprese multinazionali, altri qualificati concorrenti principalmente attivi a livello nazionale, quali CONDEA CHIMICA e PANZERI, titolari di quote comprese tra il 20% e il 45%. Alla luce delle precedenti considerazioni, l operazione in esame non appare idonea a costituire una posizione dominante nei mercati rilevanti a favore di BASF.

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