Decisione N del 12 maggio 2016

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1 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) MELI (RM) SCIUTO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO Nella seduta del 29/04/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO In data il ricorrente vendeva il proprio appartamento. L acquirente si accollava il mutuo legato alla compravendita della casa per l importo di euro ,48 e lo notificava pochi giorni dopo alla banca. Successivamente, l acquirente si recava presso l Istituto di credito resistente e consegnava i propri documenti, apriva un conto e lasciava le proprie dichiarazioni dei redditi ai fini dell accollo. Tuttavia, nonostante i reclami del ricorrente, la banca non ha dato seguito all accollo e non ha quindi modificato l intestazione del mutuo. Ad oggi, il ricorrente risulta, quindi, ancora titolare del mutuo e le rate vengono pagate dall acquirente in nome e per conto del primo. Alla fine dell anno, il ricorrente riceve anche l attestazione bancaria degli interessi Pag. 2/6

2 passivi per un mutuo pagato da altro soggetto e per un immobile di cui non ha neppure il possesso. Tra l altro, il ricorrente afferma di aver acceso un nuovo mutuo immobiliare, confidando di essere stato liberto dal precedente. Pertanto, chiede oggi all ABF di obbligare la banca a procedere all accollo del mutuo in capo all acquirente dell immobile, al fine di sciogliere il ricorrente da ogni obbligo nei suoi confronti, e alla conseguente modifica dell intestazione del finanziamento unicamente alla reale proprietaria dell immobile. L intermediario resiste al ricorso ed espone che con la parte ricorrente, in data , stipulavano un mutuo ipotecario per l importo di euro , rimborsabile in 30 anni. In data , il ricorrente stipulava un atto di compravendita a terzi dell immobile oggetto di garanzia del mutuo, pattuendo, come parte del prezzo di vendita, l accollo del mutuo alla parte acquirente. Nessun consenso preventivo veniva richiesto alla banca mutuante. In data , il notaio trasmetteva alla resistente l atto di compravendita per l espletamento delle formalità necessarie all accollo. Alla ricezione dell atto, l intermediario si attivava per richiedere all acquirente la formalizzazione della richiesta di accollo, nonché la documentazione, anche reddituale, per istruire la pratica. La verifica dei dati reddituali e della relativa capacità dei rimborso/solvibilità effettuata sull acquirente non presentava i margini necessari per la formalizzazione di un accollo liberatorio nei confronti del ricorrente. Di conseguenza, la banca esprimeva parere favorevole per l accollo cumulativo/non liberatorio, in base al quale il debitore originario rimane obbligato con il terzo acquirente. In data , il ricorrente per il tramite del proprio legale, inoltrava alla resistente una richiesta di incontro tra le parti per risolvere la questione, all esito del quale veniva verbalmente prospettata la possibilità di un accollo non liberatorio. Il ricorrente rifiutava tale proposta, per poi, in data , inoltrare reclamo per il mancato accollo. La banca ribadiva la propria disponibilità all accollo non liberatorio, ma l odierno attore si opponeva nuovamente. In diritto, la ricorrente richiama la disciplina dell accollo ex art c.c. e rivendica la propria facoltà di non procedere all accollo, in quanto non aderente allo stesso in sede di stipulazione. Pag. 3/6

3 Precisa che le valutazioni non hanno consentito di liberare il debitore originario e tali valutazioni sono e rimangono nella piena autonomia della banca (cfr. decisione n. 413/2013). La resistente rappresenta che nel contratto tra le due parti si conveniva che qualora la banca mutuante non dovesse comechessia accettare l accollo suddetto, la parte acquirente si obbliga ad ottenere un altro mutuo al fine di liberare la parte alienante dall obbligazione ad essa intestata formalmente e quale oggetto di accollo della parte acquirente in forza pure del presente contratto. Anche il contratto di accollo, dunque, prevedeva la possibilità che la banca rifiutasse la liberazione del mutuatario originario, con la conseguenza che il ricorrente lasciava alla parte acquirente la gestione del proprio svincolo dall obbligazione. L intermediario evidenzia che, in forza della clausola contrattuale di cui sopra, il ricorrente dovrebbe oggi chiedere l adempimento al terzo accollante, obbligandolo a ottenere un altro e diverso mutuo presso altro istituto di credito. L intermediario resistente chiede quindi di respingere il ricorso, poiché infondato. DIRITTO Dalla lettura degli atti prodotti nel contraddittorio tra le parti emerge che in data , il ricorrente compravendeva il suo immobile ad un terzo, prevedendo che parte del prezzo di vendita venisse corrisposto mediante accollo del mutuo originariamente acceso con la resistente. All accordo non partecipava e non aderiva la banca mutuante e, nel contratto di compravendita/accollo, si pattuiva che, in ipotesi di mancata liberazione del debitore originario, l acquirente si attivasse per ottenere un mutuo altro e diverso da quello accollato, al fine di liberare la parte alienante da qualsiasi obbligazione relativa al finanziamento. L atto di accollo veniva comunicato alla banca resistente il , mediante posta raccomandata. L intermediario afferma di aver comunicato l esito della richiesta di accollo al ricorrente, anche mediante incontri con il medesimo e il suo legale. In ogni caso, con la risposta al reclamo del , la banca ribadisce la propria posizione, rendendosi disponibile soltanto ad un accollo non liberatorio. La controversia verte dunque sulla legittimità della condotta dell intermediario Pag. 4/6

4 mutuante che, a seguito di accollo del mutuo da parte di un terzo, rifiuta di procedere alla liberazione del debitore originario. Con il presente ricorso, invero, il ricorrente chiede la condanna della banca ad intestare il mutuo unicamente alla terza acquirente dell immobile compravenduto mediante accollo e a liberare il ricorrente da ogni obbligazione nei suoi confronti. Com è noto, l accollo, disciplinato dall art c.c., costituisce una convenzione tra un debitore ed un terzo, con il quale quest ultimo si obbliga ad assumere il debito del primo nei confronti del creditore. Quest ultimo può aderire alla convenzione (in questo caso si parla di accollo esterno), ma l unico effetto che ciò produce è quello di rendere irrevocabile la stipulazione a suo favore (in conformità a quanto previsto dalla disciplina del contratto a favore di terzo, di cui all art c.c.). L adesione del creditore non produce, invece, la liberazione del debitore originario, che avviene solamente su espressa dichiarazione del creditore stesso o là dove la convenzione cui egli aderisce la preveda espressamente come condizione. In questi casi, l accollo sarà non solo esterno, ma anche liberatorio. Qualora la liberazione non vi sia, con l accollo esterno il nuovo debitore e quello originario divengono condebitori solidali [ ]. In via generale, va ricordato che il Collegio di Roma ha più volte affermato la sussistenza di un obbligo della banca di aderire all accollo, ferma restando la sua facoltà di non liberare l originario debitore (dec. n. 234/2010; 1142/2012; 4669/2013; più di recente, dec. n. 1538/2016); alle medesime conclusioni è giunto, sia pure attraverso un percorso argomentativo parzialmente differente, il Collegio di Milano dec. n. 4357/2014). Questo Collegio non ritiene di doversi discostare da tale indirizzo. Ritiene, in particolare, che il rilievo esterno della posizione dell accollante sia stato accentuato da recenti disposizioni, relative alla disciplina dei mutui e, in genere, dei finanziamenti concessi per l acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazioni, che hanno attribuito a tale soggetto specifici diritti nei confronti del creditore. Particolare rilievo assume in proposito, trattandosi di disposizione chiaramente finalizzata all accollo di una quota del debito originario, l art. 39, comma 6, T.U.B., che, in relazione alle operazioni di credito fondiario, attribuisce al terzo acquirente del bene ipotecato, in caso di edificio o complesso condominiale, il diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e correlativamente al frazionamento dell ipoteca. L effettività di tale diritto è assicurata dalla previsione che, nel caso in cui la banca non provveda agli adempimenti necessari entro i termini (assai ristretti: novanta e, nei casi più complessi, centoventi giorni) stabiliti dalla legge, il frazionamento può essere effettuato, su richiesta dell interessato, da un notaio Pag. 5/6

5 designato dal Presidente del Tribunale. Si aggiunga che rilevano anche le norme che garantiscono al titolare di un mutuo contratto per l acquisto della prima casa la portabilità di detto mutuo o la sua rinegoziazione (artt. 7 e 8 D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni in l. 2 aprile 2007, n. 40, in tema di estinzione anticipata e portabilità dei mutui; l'art. 3 D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni in l. 24 luglio 2008, n. 126 e l'art. 2 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in l. 28 gennaio 2009, n. 2, in tema di rinegoziazione dei mutui "prima casa"). Se, dunque, per un verso viene riconosciuto il diritto alla suddivisione in quote del finanziamento ed al frazionamento dell ipoteca, e per un altro quello a compiere operazioni che presuppongono l intestazione del mutuo, ciò non può, ad avviso del Collegio, che tradursi in un riconoscimento preventivo di chi si renderà acquirente di uno dei lotti effetto della suddivisione/frazionamento quale debitore, cumulativamente con il venditore dell immobile (in termini, la motivazione da Coll. Roma, dec. n. 1538/2016). In conclusione, il Collegio ritiene che l odierno ricorrente, anche in seguito all accollo, resti in solido con il nuovo debitore - parte del rapporto di finanziamento, con il conseguente permanere dei correlati diritti ed obblighi. Poiché la domanda proposta è diretta espressamente ad obbligare l intermediario all accollo liberatorio e non anche all accertamento dell adesione all accolto pur non liberatorio (peraltro al quale la banca ha comunque acconsentito), non può trovare accoglimento. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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