Decisione N del 12 maggio 2016
|
|
- Felice Giorgi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) MELI (RM) SCIUTO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (RM) MARINARO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO Nella seduta del 29/04/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO In data il ricorrente vendeva il proprio appartamento. L acquirente si accollava il mutuo legato alla compravendita della casa per l importo di euro ,48 e lo notificava pochi giorni dopo alla banca. Successivamente, l acquirente si recava presso l Istituto di credito resistente e consegnava i propri documenti, apriva un conto e lasciava le proprie dichiarazioni dei redditi ai fini dell accollo. Tuttavia, nonostante i reclami del ricorrente, la banca non ha dato seguito all accollo e non ha quindi modificato l intestazione del mutuo. Ad oggi, il ricorrente risulta, quindi, ancora titolare del mutuo e le rate vengono pagate dall acquirente in nome e per conto del primo. Alla fine dell anno, il ricorrente riceve anche l attestazione bancaria degli interessi Pag. 2/6
2 passivi per un mutuo pagato da altro soggetto e per un immobile di cui non ha neppure il possesso. Tra l altro, il ricorrente afferma di aver acceso un nuovo mutuo immobiliare, confidando di essere stato liberto dal precedente. Pertanto, chiede oggi all ABF di obbligare la banca a procedere all accollo del mutuo in capo all acquirente dell immobile, al fine di sciogliere il ricorrente da ogni obbligo nei suoi confronti, e alla conseguente modifica dell intestazione del finanziamento unicamente alla reale proprietaria dell immobile. L intermediario resiste al ricorso ed espone che con la parte ricorrente, in data , stipulavano un mutuo ipotecario per l importo di euro , rimborsabile in 30 anni. In data , il ricorrente stipulava un atto di compravendita a terzi dell immobile oggetto di garanzia del mutuo, pattuendo, come parte del prezzo di vendita, l accollo del mutuo alla parte acquirente. Nessun consenso preventivo veniva richiesto alla banca mutuante. In data , il notaio trasmetteva alla resistente l atto di compravendita per l espletamento delle formalità necessarie all accollo. Alla ricezione dell atto, l intermediario si attivava per richiedere all acquirente la formalizzazione della richiesta di accollo, nonché la documentazione, anche reddituale, per istruire la pratica. La verifica dei dati reddituali e della relativa capacità dei rimborso/solvibilità effettuata sull acquirente non presentava i margini necessari per la formalizzazione di un accollo liberatorio nei confronti del ricorrente. Di conseguenza, la banca esprimeva parere favorevole per l accollo cumulativo/non liberatorio, in base al quale il debitore originario rimane obbligato con il terzo acquirente. In data , il ricorrente per il tramite del proprio legale, inoltrava alla resistente una richiesta di incontro tra le parti per risolvere la questione, all esito del quale veniva verbalmente prospettata la possibilità di un accollo non liberatorio. Il ricorrente rifiutava tale proposta, per poi, in data , inoltrare reclamo per il mancato accollo. La banca ribadiva la propria disponibilità all accollo non liberatorio, ma l odierno attore si opponeva nuovamente. In diritto, la ricorrente richiama la disciplina dell accollo ex art c.c. e rivendica la propria facoltà di non procedere all accollo, in quanto non aderente allo stesso in sede di stipulazione. Pag. 3/6
3 Precisa che le valutazioni non hanno consentito di liberare il debitore originario e tali valutazioni sono e rimangono nella piena autonomia della banca (cfr. decisione n. 413/2013). La resistente rappresenta che nel contratto tra le due parti si conveniva che qualora la banca mutuante non dovesse comechessia accettare l accollo suddetto, la parte acquirente si obbliga ad ottenere un altro mutuo al fine di liberare la parte alienante dall obbligazione ad essa intestata formalmente e quale oggetto di accollo della parte acquirente in forza pure del presente contratto. Anche il contratto di accollo, dunque, prevedeva la possibilità che la banca rifiutasse la liberazione del mutuatario originario, con la conseguenza che il ricorrente lasciava alla parte acquirente la gestione del proprio svincolo dall obbligazione. L intermediario evidenzia che, in forza della clausola contrattuale di cui sopra, il ricorrente dovrebbe oggi chiedere l adempimento al terzo accollante, obbligandolo a ottenere un altro e diverso mutuo presso altro istituto di credito. L intermediario resistente chiede quindi di respingere il ricorso, poiché infondato. DIRITTO Dalla lettura degli atti prodotti nel contraddittorio tra le parti emerge che in data , il ricorrente compravendeva il suo immobile ad un terzo, prevedendo che parte del prezzo di vendita venisse corrisposto mediante accollo del mutuo originariamente acceso con la resistente. All accordo non partecipava e non aderiva la banca mutuante e, nel contratto di compravendita/accollo, si pattuiva che, in ipotesi di mancata liberazione del debitore originario, l acquirente si attivasse per ottenere un mutuo altro e diverso da quello accollato, al fine di liberare la parte alienante da qualsiasi obbligazione relativa al finanziamento. L atto di accollo veniva comunicato alla banca resistente il , mediante posta raccomandata. L intermediario afferma di aver comunicato l esito della richiesta di accollo al ricorrente, anche mediante incontri con il medesimo e il suo legale. In ogni caso, con la risposta al reclamo del , la banca ribadisce la propria posizione, rendendosi disponibile soltanto ad un accollo non liberatorio. La controversia verte dunque sulla legittimità della condotta dell intermediario Pag. 4/6
4 mutuante che, a seguito di accollo del mutuo da parte di un terzo, rifiuta di procedere alla liberazione del debitore originario. Con il presente ricorso, invero, il ricorrente chiede la condanna della banca ad intestare il mutuo unicamente alla terza acquirente dell immobile compravenduto mediante accollo e a liberare il ricorrente da ogni obbligazione nei suoi confronti. Com è noto, l accollo, disciplinato dall art c.c., costituisce una convenzione tra un debitore ed un terzo, con il quale quest ultimo si obbliga ad assumere il debito del primo nei confronti del creditore. Quest ultimo può aderire alla convenzione (in questo caso si parla di accollo esterno), ma l unico effetto che ciò produce è quello di rendere irrevocabile la stipulazione a suo favore (in conformità a quanto previsto dalla disciplina del contratto a favore di terzo, di cui all art c.c.). L adesione del creditore non produce, invece, la liberazione del debitore originario, che avviene solamente su espressa dichiarazione del creditore stesso o là dove la convenzione cui egli aderisce la preveda espressamente come condizione. In questi casi, l accollo sarà non solo esterno, ma anche liberatorio. Qualora la liberazione non vi sia, con l accollo esterno il nuovo debitore e quello originario divengono condebitori solidali [ ]. In via generale, va ricordato che il Collegio di Roma ha più volte affermato la sussistenza di un obbligo della banca di aderire all accollo, ferma restando la sua facoltà di non liberare l originario debitore (dec. n. 234/2010; 1142/2012; 4669/2013; più di recente, dec. n. 1538/2016); alle medesime conclusioni è giunto, sia pure attraverso un percorso argomentativo parzialmente differente, il Collegio di Milano dec. n. 4357/2014). Questo Collegio non ritiene di doversi discostare da tale indirizzo. Ritiene, in particolare, che il rilievo esterno della posizione dell accollante sia stato accentuato da recenti disposizioni, relative alla disciplina dei mutui e, in genere, dei finanziamenti concessi per l acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazioni, che hanno attribuito a tale soggetto specifici diritti nei confronti del creditore. Particolare rilievo assume in proposito, trattandosi di disposizione chiaramente finalizzata all accollo di una quota del debito originario, l art. 39, comma 6, T.U.B., che, in relazione alle operazioni di credito fondiario, attribuisce al terzo acquirente del bene ipotecato, in caso di edificio o complesso condominiale, il diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e correlativamente al frazionamento dell ipoteca. L effettività di tale diritto è assicurata dalla previsione che, nel caso in cui la banca non provveda agli adempimenti necessari entro i termini (assai ristretti: novanta e, nei casi più complessi, centoventi giorni) stabiliti dalla legge, il frazionamento può essere effettuato, su richiesta dell interessato, da un notaio Pag. 5/6
5 designato dal Presidente del Tribunale. Si aggiunga che rilevano anche le norme che garantiscono al titolare di un mutuo contratto per l acquisto della prima casa la portabilità di detto mutuo o la sua rinegoziazione (artt. 7 e 8 D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni in l. 2 aprile 2007, n. 40, in tema di estinzione anticipata e portabilità dei mutui; l'art. 3 D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni in l. 24 luglio 2008, n. 126 e l'art. 2 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in l. 28 gennaio 2009, n. 2, in tema di rinegoziazione dei mutui "prima casa"). Se, dunque, per un verso viene riconosciuto il diritto alla suddivisione in quote del finanziamento ed al frazionamento dell ipoteca, e per un altro quello a compiere operazioni che presuppongono l intestazione del mutuo, ciò non può, ad avviso del Collegio, che tradursi in un riconoscimento preventivo di chi si renderà acquirente di uno dei lotti effetto della suddivisione/frazionamento quale debitore, cumulativamente con il venditore dell immobile (in termini, la motivazione da Coll. Roma, dec. n. 1538/2016). In conclusione, il Collegio ritiene che l odierno ricorrente, anche in seguito all accollo, resti in solido con il nuovo debitore - parte del rapporto di finanziamento, con il conseguente permanere dei correlati diritti ed obblighi. Poiché la domanda proposta è diretta espressamente ad obbligare l intermediario all accollo liberatorio e non anche all accertamento dell adesione all accolto pur non liberatorio (peraltro al quale la banca ha comunque acconsentito), non può trovare accoglimento. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6
Decisione N del 22 febbraio 2016
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) MELI (RM) PAGNI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) RUPERTO Membro designato da Associazione
DettagliCollegio di Roma, 05 marzo 2010, n.105
Collegio di Roma, 05 marzo 2010, n.105 Categoria Massima: Accollo Parole chiave: Accollo, Differenze, Interno ed esterno L accollo disciplinato dall art. 1273 c.c. si inquadra nella categoria dei contratti
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Avv. Bruno De Carolis Avv. Massimiliano Silvetti Prof. Avv. Diego Corapi Prof. Avv. Maddalena Rabitti Membro designato dalla
DettagliDecisione N del 15 luglio 2016
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CARRIERO (NA) PARROTTA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) CAPOBIANCO Membro designato
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario
composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Diego Corapi Membro designato
DettagliCollegio di Roma, 16 luglio 2010, n.752
Collegio di Roma, 16 luglio 2010, n.752 Categoria Massima: Mutuo / Rate e interessi Parole chiave: Art 2 d.l. 185/2008, Benefici, Concetto di «mutui a tasso non fisso», Interpretazione estensiva, Ipotecario,
Dettagli[Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Vincenzo Meli Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Alessandro Leproux. Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta. Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca
DettagliCOLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) CAPOBIANCO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) MAIMERI (NA) SANTAGATA DE CASTRO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) CAPOBIANCO Membro
DettagliDecisione N del 12 maggio 2016
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) MELI (RM) SCIUTO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) NERVI Membro designato da Associazione
DettagliCollegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1307
Collegio di Roma, 12 novembre 2010, n.1307 Categoria Massima: Mutuo / Rate e interessi Parole chiave: Anno commerciale, Calcolo dei dietimi, Mutuo, Piano di rimborso Laddove in base alla documentazione
DettagliCollegio di Napoli, 11 ottobre 2010, n.1059
Collegio di Napoli, 11 ottobre 2010, n.1059 Categoria Massima: Mutuo / Disciplina generale Parole chiave: Clausola di destinazione, Mutuo di scopo Nei mutui di scopo - siano essi di scopo legale o volontario
DettagliCOLLEGIO DI ROMA. - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'italia
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: - Dott. Giuseppe Marziale, Membro designato dalla Banca d'italia Presidente - Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d Italia, - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Dott.ssa Claudia Rossi Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio... Dott. Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell art. 4 del Regolamento
DettagliMutui ipotecari convenzionati ENASARCO 2014
Art. 1 Norme generali La fruizione delle condizioni convenzionate dalla Fondazione con gli Istituti concedenti è riservata agli iscritti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art.3. La concessione
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Andrea Gemma Prof. Massimo Caratelli Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro
DettagliIL COLLEGIO DI MILANO. - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini
DettagliCentro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730
Servizio Caf 730 Centro Assistenza Fiscale SERVIZIO CAF 730 INFORMATIVA N. 29 Prot. 3390 DATA 22.04.2005 Settore: IMPOSTE SUI REDDITI Oggetto: Interessi passivi per mutui prima casa: nuove regole di detraibilità
Dettagli[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
Dettagli15 Lezione LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE. I soggetti dell obbligazione,
15 Lezione LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE I soggetti dell obbligazione, DEBITORE E CREDITORE, POSSONO CAMBIARE NEL CORSO DELLA VITA DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO, SECONDO LO SCHEMA DELLA SUCCESSIONE: IL RAPPORTO
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro
DettagliCollegio di Milano. - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia
Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini
DettagliCOMUNE DI NERVIANO. Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali.
COMUNE DI NERVIANO Regolamento per l applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni di: Regolamenti ed Ordinanze Comunali. INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art.
DettagliLa nuova disciplina dell estinzione estinzione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui
La nuova disciplina dell estinzione estinzione delle ipoteche iscritte a garanzia di mutui di Angelo Busani,, notaio in Milano IL CONTRATTO DI MUTUO NELLA MANOVRA LIBERALIZZAZIONI PARADIGMA Milano, 16
DettagliIl progetto ABI - Notai sulla portabilità e l erogazione dei finanziamenti
Il progetto ABI - Notai sulla portabilità e l erogazione dei finanziamenti CONVENTION ABI SUL CREDITO ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE Roma 24 novembre 2010 LE PREMESSE DEL PROGETTO La possibilità di dialogo
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Avv. Massimiliano Silvetti Prof. Avv. Diego Corapi Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato
DettagliDecisione N del 16 dicembre 2015
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) ORLANDI (MI) SANTONI (MI) CERINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro designato da
DettagliIL COLLEGIO DI NAPOLI. - avv. Giuseppe Leonardo Carriero...membro designato dalla Banca d'italia
IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - prof. avv. Enrico Quadri...Presidente - avv. Giuseppe Leonardo Carriero...membro designato dalla Banca d'italia - prof. avv. Giuseppe Conte...membro designato
DettagliCOLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) SICA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CARRIERO (NA) MAIMERI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) SICA Membro designato da Associazione
DettagliIL COLLEGIO DI MILANO
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Prof. Avv. Mauro
DettagliComune di Venezia Allegato A
Comune di Venezia Allegato A MODALITÀ PER LA RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE MODALITÀ PER LA RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE Per corrispettivi fino a 20.000,00
DettagliDecisione N del 11 settembre 2015
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) DE CAROLIS (RM) MELI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) NERVI Membro designato da Associazione
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliDecisione N del 13 giugno 2016
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) SILVETTI (RM) SCIUTO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione
DettagliDecisione N del 15 luglio 2016
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CARRIERO (NA) PARROTTA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) CAPOBIANCO Membro designato
DettagliRisoluzione n. 10/E QUESITO
Risoluzione n. 10/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 gennaio 2006 OGGETTO: Istanza d interpello Curatela del Fallimento Immobiliare X S.r.L. Procedura esecutiva immobiliare in materia
Dettagli[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliAvv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Avv.
DettagliRISOLUZIONE N. 266/E
RISOLUZIONE N. 266/E Roma, 26 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello (articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212) - Trattamento fiscale del decreto di trasferimento
DettagliCOLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RUSSO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) MARINARI (NA) CARRIERO (NA) CONTE Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RUSSO Membro designato da Associazione
DettagliRegolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI
Comune di ROVERBELLA Provincia di MANTOVA Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30.04.2014 INDICE Art. 01 - Art.
DettagliMUTUO IPOTECARIO A TASSO INDICIZZATO (Euribor; Tasso BCE)
FOGLIO INFORMATIVO MUTUO IPOTECARIO A TASSO INDICIZZATO (Euribor; Tasso BCE) Alla data del 01/10/2009 Sezione I Informazioni sulla banca BANCA DI RIPATRANSONE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA Sede
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro
DettagliCollegio di Milano, 04 giugno 2010, n.493
Collegio di Milano, 04 giugno 2010, n.493 Categoria Massima: Centrale d Allarme Interbancaria (CAI), Assegni bancari / Emissione di assegni senza provvista Parole chiave: Assegno a vuoto, Centrale d'allarme
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato
DettagliCOLLEGIO DI ROMA. Presidente
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari Membro
DettagliGLI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
GLI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI Premessa Insieme alle spese mediche, gli interessi passivi sui mutui costituiscono il tipo di spesa più frequente nelle dichiarazioni dei redditi. È utile pertanto illustrare
DettagliRIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI. Sommario 1. AMBITO BENEFICIARIO E INTESTATARIO DEL SERVIZIO PERIODO DI RIFERIMENTO...
1 RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI Sommario 1. AMBITO... 2 2. BENEFICIARIO E INTESTATARIO DEL SERVIZIO... 2 3. PERIODO DI RIFERIMENTO... 2 4. MODALITA DI FUNZIONAMENTO... 3 4.1 INSERIMENTO DEL PIANO
DettagliGAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Serie generale - n. 4. Delibera:
Delibera: Art. 1. È approvato il bilancio di previsione dell esercizio Þnanziario 2009 nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante. Roma, 23 dicembre 2008 Il presidente:
DettagliDOMANDA DI AMMISSIONE AL FONDO COMUNITA SOLIDALE
DOMANDA DI AMMISSIONE AL FONDO COMUNITA SOLIDALE Al Comune di VIDIGULFO Ufficio Servizi Sociali P.zza I MAGGIO 4 VIDIGULFO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA (artt. 46 e
DettagliPRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE PER I CONTRATTI CONCLUSI A DISTANZA
Offerta attraverso tecniche di comunicazione a distanza Pagina 1 di 3 Pagina 1 di 3 (se è prevista la conclusione del contratto attraverso una delle medesime tecniche) PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE PER
DettagliIl nostro codice civile stabilisce che il debitore risponde dell adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri
Diritti reali di garanzia Il nostro codice civile stabilisce che il debitore risponde dell adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri Si suol dire che il patrimonio del debitore
DettagliACCORDO 2015 SOSPENSIONE DEL CREDITO ALLE FAMIGLIE AVVISO ALLA CLIENTELA
ACCORDO 2015 SOSPENSIONE DEL CREDITO ALLE FAMIGLIE AVVISO ALLA CLIENTELA Si avvisa la gentile clientela che questa Banca ha aderito all Accordo siglato il 31 marzo 2015 tra l ABI e le Associazioni dei
DettagliLa locazione finanziaria per l acquisto dell abitazione principale a seguito degli incentivi introdotti dalla Legge di Stabilità 2016
La locazione finanziaria per l acquisto dell abitazione principale a seguito degli incentivi introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 Dott. ANTONIO GRINER Commercialista ODCEC di Trani Trani, 20 maggio
DettagliDELEGAZIONE; ESPROMISSIONE; ACCOLLO
1 Delegazione, espromissione, accollo 1 DELEGAZIONE; ESPROMISSIONE; ACCOLLO Vicende che realizzano una modificazione del soggetto passivo del rapporto: a differenza delle vicende che determinano una modificazione
DettagliDecisione N del 14 aprile 2015
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro
DettagliAccettazione di legato
Esempi di tassazione L imposta è dovuta anche nel caso di accettazione resa per conto di minori soggetti a tutela o d interdetti, poiché trattasi di atti di amministrazione del patrimonio e non di atti
Dettagli«Contro il detto decreto e contro quello che rifiuti l autorizzazione non è ammesso ricorso né in via giudiziaria, né in via amministrativa» (**).
Sequestro giudiziario e sequestro conservativo 1. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940). (Estratto)
DettagliCOLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CORAPI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CORAPI Membro designato da Associazione
Dettagli(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)
CREDITOFINANZANEWS e la necessità della presenza della clausola di esclusiva per l'operatività della tutela ex art. 42 clt. verso il finanziatore. Il motivo va accolto con le precisazioni che seguono.
DettagliDeutsche Bank Partnership Banking PBC Una banca. Tanti servizi. Mille vantaggi.
Partnership Banking PBC Partnership Banking PBC Una banca. Tanti servizi. Mille vantaggi. Panoramica Mutui Responsabile Regionale Mutui ipotecari ai privati Agenda 1 Cos è il Mutuo 2 Il compromesso e le
DettagliCollegio di Milano, 15 ottobre 2010, n.1101
Collegio di Milano, 15 ottobre 2010, n.1101 Categoria Massima: Deposito bancario Parole chiave: Deposito bancario, Interessi, Interpretazione, Volontà contrattuale Nel contratto di deposito bancario (artt.
DettagliDEL CONTRATTO DI MUTUO RESIDENZIALE A TASSO VARIABILE
Versione n. 2 del 10/15 data aggiornamento 01.10.2015 Copia per la Banca DOCUMENTO DI SINTESI DEL CONTRATTO DI MUTUO RESIDENZIALE A TASSO VARIABILE REDATTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE
DettagliDecisione N del 12 dicembre 2013
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Prof.
DettagliOggetto: richiesta di mutuo ipotecario - convenzione UNIONE MEDIATORI CREDITIZI ITALIANI SRL
Allegato 2, luogo data Spett.le Dipendenza di Oggetto: richiesta di mutuo ipotecario - convenzione In conformità all accordo in essere con la Vostra Banca, riguardante la promozione dei Vostri mutui ipotecari
DettagliFoglio Informativo Mutuo Chirografario a Privati Destinato ai consumatori
Informazioni sulla banca Denominazione e forma giuridica: BANCA DEL SUD S.p.A. Sede legale e amministrativa: VIA CALABRITTO, 20 80121 NAPOLI Recapiti ( telefono e fax) 0817976411, 0817976402 Sito internet:
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE. sentenza
Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-06-2013, n. 15685 Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: sentenza
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio. Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato
DettagliCLASSIFICAZIONE: V / 3 / 11 COPIA OGGETTO:
CLASSIFICAZIONE: V / 3 / 11 COPIA Deliberazione N 13 del 15/02/2010 Protocollo N del VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: DETERMINAZIONE DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA
DettagliCIRCOLARE N. 16/Consulenza aziendale OGGETTO: COMUNICAZIONE BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI RICEVUTI
Bergamo, ottobre 2016 CIRCOLARE N. 16/Consulenza aziendale OGGETTO: COMUNICAZIONE BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI RICEVUTI L Agenzia delle Entrate ha ridefinito le modalità ed i termini della comunicazione
DettagliIl CBI a supporto della Portabilità dei Mutui Bancari. Ivana Gargiulo. Project Manager Segreteria Tecnica Consorzio CBI
Il CBI a supporto della Portabilità dei Mutui Bancari Ivana Gargiulo Project Manager Segreteria Tecnica Consorzio CBI Convegno CBI Roma, 2 dicembre 2010 Agenda Il CBI a supporto della Portabilità dei Mutui
DettagliDecisione N. 1791 del 25 marzo 2014
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) CARRIERO (NA) CONTE (NA) PATRONI GRIFFI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RUSSO Membro designato
DettagliREGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NEL PAGAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NEL PAGAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 29/05/2008 Modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 25/11/2008 INDICE:
DettagliInformativa per la clientela di studio
Informativa per la clientela di studio Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: Immobili da costruire: la tutela del contribuente nell acquisto Chi intende acquistare un immobile da costruire è tutelato dalle
DettagliDi seguito si segnalano i paragrafi di maggiore interesse notarile. Paragrafo 3.1 ordinante del bonifico diverso dal beneficiario
FRA LE QUESTIONI INTERPRETATIVE TRATTATE DALL AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA CIRCOLARE 17/E, ALCUNI CHIARIMENTI IN MATERIA DI CREDITO DI IMPOSTA PER RIACQUISTO PRIMA CASA L Agenzia delle Entrate con la circolare
DettagliArt. 1 Art. 2 Art. 3
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AI DIPENDENTI IN SERVIZIO, FIGLI DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO E DIPENDENTI IN QUIESCENZA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. Art. 1 (oggetto del Regolamento)
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato
DettagliCOLLEGIO DI ROMA. - Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: - Dott. Giuseppe Marziale Presidente - Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca
DettagliPRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE
PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE per conto corrente depositi finanziamenti leasing altri servizi regolati dalle disposizioni della Banca d Italia, esclusi i servizi di pagamento e il credito ai consumatori
DettagliOggetto: Richiesta di sospensione di pagamento della quota capitale delle rate del mutuo
CheBanca! Viale L. Bodio, 37 20158 Milano Oggetto: Richiesta di sospensione di pagamento della quota capitale delle rate del mutuo Sospensione del credito alle famiglie Accordo ABI Associazioni dei Consumatori
DettagliDecisione N del 02 maggio 2014
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI (MI) CERINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato
DettagliBANCA D ITALIA ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE, TITOLO V, CAP. 6. ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE TITOLO V Capitolo 6
ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE TITOLO V Capitolo 6 1 GESTIONE DEI FONDI PENSIONE E ISTITUZIONE DI FONDI PENSIONE APERTI DA PARTE DI BANCHE SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa
DettagliCOMUNICATO STAMPA. Milano, 29 luglio 2016 INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL ART. 114, D.LGS. N. 58/98
COMUNICATO STAMPA Milano, 29 luglio 2016 INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL ART. 114, D.LGS. N. 58/98 Industria e Innovazione S.p.A. (di seguito Industria e Innovazione o la Società ), in ottemperanza alla
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CAUSI, MISIANI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1752-A PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CAUSI, MISIANI Modifica all articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005,
DettagliDecisione N. 8507 del 16 novembre 2015
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro
DettagliCollegio di Milano, 23 settembre 2010, n.962
Collegio di Milano, 23 settembre 2010, n.962 Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Competenza Parole chiave: Arbitro Bancario Finanziario, Competenza, Prescrizione, Ratione
DettagliPROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO INFORMAZIONI PERSONALIZZATE
PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO INFORMAZIONI PERSONALIZZATE 10 aprile 2013 Questo prospetto informativo è parte integrante del Codice volontario di condotta in materia di informativa precontrattuale
DettagliGli accordi di ristrutturazione del debito ex artt. 182-bis, 182-septies LF
ex artt. 182-bis, 182-septies LF Aggiornato al 16.04.2016 Autore: Gianni 27 Dini Art. 182-bis LF L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'art. 161, l'omologazione
Dettagli(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Da presentare alla Banca che ha erogato il mutuo ipotecario o il credito al consumo di durata superiore a 24 mesi per la sospensione del pagamento della
Dettagliil Comune di, con sede in C.F., legalmente rappresentato dal dott., nella sua qualità di, giusta delibera n. del premesso che:
CONVENZIONE TRA L AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI PER IL PAGAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E LA FORNITURA DEI RELATIVI FLUSSI INFORMATIVI MEDIANTE IL MODELLO F24. L Agenzia delle Entrate
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliNOTA INFORMATIVA N. 11/2011. CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE: NOVITA DELLA L. 220/2010 cd. Legge di stabilità 2011
Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona dottore commercialista revisore legale CLAUDIO UBINI dottore commercialista
DettagliDecisione N del 26 febbraio 2016
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) SILVETTI (RM) SCIUTO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) GRANATA Membro designato da Associazione
DettagliALLEGATO A Delibera di C.C. n14 del 18/4/2016 Regolamento Unico delle Entrate modifiche Testo Approvato con delibera C.C. n. 11 del 31/01/2005 Testo Modificato con delibera C.C. n. 121 del 21/12/2005 "
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Alessandro Leproux.. Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca
DettagliFOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO
FOGLIO INFORMATIVO MUTUO CHIROGRAFARIO Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e del Titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche Trasparenza delle operazioni e dei servizi
DettagliCOMPRAVENDITE IMMOBILIARI E MUTUI
25 settembre 2012 I trimestre 2012 COMPRAVENDITE IMMOBILIARI E MUTUI Nel primo trimestre 2012 le compravendite di unità immobiliari (154.813) sono diminuite del 16,9% rispetto allo stesso periodo dell
DettagliPROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TRA
PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TRA Agenzia delle Entrate (di seguito Agenzia ), nella persona di in qualità di Direttore Regionale della Sardegna, giusta delega del Direttore
Dettagli