CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO. Con la presente scrittura privata, a valere per tutti gli effetti di legge, fra i Sig.

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1 CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO Con la presente scrittura privata, a valere per tutti gli effetti di legge, fra i Sig.ri 1) ing. PILLININI Valentino, nato a Cavazzo Carnico il , che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell ufficio comune per il servizio tecnico manutentivo e delle opere pubbliche, costituito tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis il quale dichiara di agire in questo atto per conto ed interesse del Comune di Verzegnis codice fiscale numero , partita IVA n ; 2) ditta Premesso - che la Giunta Comunale con deliberazione n. XXX del XXXXX ha disposto di procedere alla locazione dell immobile ad uso non abitativo sito presso l Ex Latteria di Chiaulis di Verzegnis, in Via Del Sole 2; - Che con provvedimento n. XXXX del xxxxxx prot. n. xxxxxx a firma del Responsabile per il Servizio Tecnico Manutentivo e Delle Opere Pubbliche è stata indetta asta pubblica per la locazione di detto immobile; - Che con provvedimento n. XXXX del xxxxxx a firma del Responsabile per il Servizio Tecnico Manutentivo e Delle Opere Pubbliche si è provveduto all aggiudicazione definitiva dei vani in argomento; Tutto ciò premesso e confermato dalle parti Il Comune di Verzegnis, come sopra rappresentato, di seguito identificato come locatore concede in locazione alla ditta XXXXXXXXXXXXXXXX, di seguito denominato conduttore che accetta, i vani ad uso diverso dall abitativo siti in Chiaulis di Verzegnis, Via Del Sole 2, individuati catastalmente al Fg. 10, mapp. 394 sub. 19 del N.C.E.U delle dimensioni totali di mq. 68,14, meglio evidenziati 1

2 nella planimetria che si allega al presente atto affinché ne formi parte integrante e sostanziale (allegato A). Le condizioni che regolano il presente rapporto di locazione e che potranno essere soggette a variazione solo mediante atto integrativo o modificativo sono le seguenti: ARTICOLO 1 - DURATA Il contratto è stipulato per la durata di anni 13 (tredici) con decorrenza dal 01 giugno 2010 e terminerà il giorno 31/05/2023. Il locatore rinuncia sin d ora al rinnovo del contratto giacché le parti hanno concordato sin dall'origine che la durata complessiva del rapporto, superiore a quella prevista per legge, sia esclusivamente di anni 13 (tredici). ARTICOLO 2 - RECESSO UNILATERALE DEL CONDUTTORE Il conduttore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE Il canone di locazione, che non dà diritto ad assegnazione di aree, viene stabilito a seguito di asta pubblica in euro xxxxx (xxxxxx/00) mensili più I.V.A. da pagarsi in rate semestrali anticipate. Il canone come sopra convenuto sarà aumentato annualmente (a partire dal secondo anno) in misura corrispondente al 75% (settantacinque percento) della variazione assoluta in aumento dell indice dei prezzi al consumo accertato dall ISTAT per le famiglie degli operai e degli 2

3 impiegati relativa all anno precedente. L aggiornamento verrà effettuato ogni anno all inizio di ciascuna annualità (mese di riferimento dicembre). La variazione verrà applicata sul canone dell anno precedente, comprensivo degli adeguamenti ISTAT già applicati. Il canone sarà aggiornato in aumento, nella medesima misura, in sede di rinnovo della locazione e per ogni annualità successiva. ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL CANONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il canone di locazione dovrà essere corrisposto in rate semestrali anticipate tramite versamento sul conto corrente postale n intestato al servizio di tesoreria del Comune di Verzegnis, ovvero a mezzo bonifico bancario presso la Banca FriulAdria filiale di Tolmezzo IBAN IT04L Il pagamento del canone di locazione non potrà essere sospeso o ritardato da pretese od eccezioni di qualsiasi natura che la parte conduttrice dovesse sollevare. Le parti convengono che, in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto oltre i termini previsti dal contratto, il conduttore si obbliga a pagare il canone maggiorato di una percentuale del 10% rispetto a quanto dovuto, a titolo di clausola penale per il ritardo nell adempimento della prestazione. Le parti danno atto che il pagamento del canone di locazione costituisce elemento rilevante e significativo per il mantenimento in essere del contratto, e rappresenta lo strumento con il quale il locatore soggetto pubblico gestisce i pubblici interessi allocando i ricavi nelle azioni ritenute più opportune e, come tale, le parti concordano che se il locatore sarà inadempiente circa il pagamento 3

4 dell importo complessivo pari a due mensilità consecutive, il locatore avrà titolo per risolvere il contratto di diritto costituendo il mancato pagamento di due mensilità causa di risoluzione di diritto ex art del C.C., avendo attribuito le parti a questo inadempimento rilevante ed imprescindibile centralità nell economia del contratto. ARTICOLO 5 USO DELL IMMOBILE I locali sono da destinarsi ad uso esclusivo di vendita dei prodotti prevalentemente del settore alimentare ed articoli ad esso complementari per quanto riguarda il settore non alimentare. Per prevalenza si intende sia la superficie dedicata a tale vendita sia il fatturato annuale. E fatto divieto al conduttore di mutare anche in parte ed anche solo temporaneamente la destinazione convenuta. ARTICOLO 6 CESSIONE E SUBLOCAZIONE Il conduttore non può sublocare l immobile o cedere il contratto di locazione senza avere prima ottenuto il consenso scritto del locatore, a meno che non venga insieme ceduta o locata l azienda, dandone in ogni caso comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso il locatore potrà opporsi laddove vi siano gravi motivi o laddove il locatore non sia in possesso dei requisiti necessari per l esercizio dell attività commerciale. ARTICOLO 7 CONSEGNA E RICONSEGNA DELL IMMOBILE Il conduttore dichiara di aver visitato e verificato i locali oggetto della locazione ivi compresi gli accessori (pavimenti, pareti, soffitti, infissi, impianto elettrico, idrico 4

5 ed apparecchiature termico sanitarie) e di averli trovati corrispondenti alle proprie esigenze, tutti in buono stato di manutenzione, conservazione e funzionamento e adatti all uso cui i locali stessi sono destinati. Dichiara altresì di prenderli in consegna ad ogni effetto di legge con il ritiro delle chiavi in data xxxxxxx, costituendosi, da quel momento, custode dei medesimi. Alla scadenza del contratto il conduttore avrà cura di sgomberare o far sgomberare i locali da cose e persone, di ripulire l immobile, di ritinteggiare pareti e soffitti, di riparare ogni danno verificatosi nell immobile e di ripristinare lo stesso nelle condizioni di fatto esistenti all inizio della locazione, salvo il normale deperimento dovuto all uso. Nei giorni precedenti la scadenza della locazione il conduttore prenderà contatti con l Ufficio Patrimonio, per concordare le modalità di riconsegna dell immobile, delle chiavi e per la stesura sul posto del relativo verbale di riconsegna e constatazione dello stato di fatto. In esito alla verifica succitata si provvederà quindi al rilascio, se del caso, del nulla osta allo svincolo della cauzione. Eventuali controversie verranno regolate dal successivo art. 19. In caso di ritardata restituzione o riconsegna dell immobile (che si perfeziona con la consegna delle chiavi), il conduttore sarà tenuto a corrispondere fino all effettiva riconsegna, a titolo di danni, una somma pari al 100% del canone locativo per ogni mese di ritardo o frazione di esso, salva la prova di maggiore danno ai sensi dell art del Codice Civile. ARTICOLO 8 - TRASFORMAZIONI E MODIFICAZIONI Tutte le migliorie, addizioni, sostituzioni o modifiche future che il conduttore intenderà eseguire, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto dal 5

6 proprietario, fermo restando che il relativo onere sarà interamente a carico del conduttore. Tutte le eventuali modificazioni od addizioni eseguite dal conduttore con o senza il consenso scritto del locatore dovranno essere, alla fine della locazione, oggetto di rimessa in pristino a cura e spese del conduttore, salvo che il proprietario non preferisca ritenerle. In tale evenienza il conduttore rinuncia sin d ora ad ogni richiesta di rimborso, indennizzo od apposizione in compensazione al proprietario o ai suoi aventi causa a qualunque titolo, anche in deroga alla disciplina degli artt e 1593 del Codice Civile. ARTICOLO 9 SPESE ED ONERI RELATIVI ALL IMMOBILE Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ai consumi per la fornitura dell acqua, dell energia elettrica, per la gestione, la fornitura ed il funzionamento di tutti i servizi relativi all immobile, compreso il pagamento della tassa asporto rifiuti, lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché tutte le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dell immobile, degli arredi, impianti ed accessori; rimangono invece a carico del proprietario le spese di straordinaria manutenzione. Il mancato pagamento degli oneri accessori entro i termini stabiliti, quando l importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell art del Codice Civile. ARTICOLO 10 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Il conduttore, a sue spese, provvederà direttamente ed immediatamente ad ogni intervento di ordinaria manutenzione che si rendesse necessario durante il periodo della locazione. 6

7 Trascorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta scritta dell intervento di ordinaria manutenzione, il proprietario è autorizzato ad eseguire l opera necessaria, con addebito diretto delle relative spese. In caso di mancato immediato rimborso, il locatore potrà rivalersi sulla garanzia cauzionale. Il locatore, a sua volta, dovrà provvedere agli interventi di straordinaria manutenzione che si rendessero necessari. Le riparazioni di cui agli artt e 1609 del Codice Civile sono a carico del conduttore che dovrà provvedere tempestivamente, salvo il diritto da parte del proprietario di sostituirsi in caso di inadempienza, con diritto all integrale rimborso delle spese sostenute entro 20 giorni dalla richiesta. Il conduttore dovrà consentire, per giustificati motivi, l accesso all unità immobiliare locata, da parte del proprietario. ARTICOLO 11 - RESPONSABILITA Il conduttore è costituito custode della cosa locata ed è responsabile sia verso il locatore che nei confronti dei terzi di ogni abuso o trascuratezza nell uso dell immobile locato e dei suoi impianti. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano provenirgli da fatto doloso o colposo od omissione del conduttore stesso. Il conduttore risponde nei confronti del locatore e di ogni terzo (ivi compresi altri conduttori) dei danni causati da tutte le persone che egli ha ammesso nei locali. ARTICOLO 12 ASSICURAZIONE LOCALI 7

8 Il conduttore, nel prendere atto che l immobile è assicurato contro l incendio e la responsabilità civile verso terzi con primaria Compagnia di Assicurazione, s impegna a dare notizia alla proprietà di ogni eventuale sinistro tassativamente entro le 24 ore dal fatto, con l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati, nonché la data, il luogo e la causa del sinistro. ARTICOLO 13 - GARANZIA CAUZIONALE A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto di locazione, il conduttore ha costituito la garanzia cauzionale di euro XXXXXX (XXXXXXXX) pari a due mensilità del canone iniziale di locazione, non imputabile in conto pigioni, a mezzo polizza fidejussoria (o fideiussione bancaria) costituita presso la xxxxxxxxxxxxxxxx Agenzia di xxxxxxxxx documento n. xxxxxxxxxx emesso in data xxxxxxx con decorrenza xxxxxxxx che si conserva in atti. Tale garanzia verrà svincolata al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza, da parte del conduttore, di ogni obbligazione contrattuale. La garanzia cauzionale dovrà essere prorogata ad ogni rinnovo contrattuale, ragguagliandone l importo in caso di aumento del canone e dovrà essere consegnata al locatore prima della scadenza contrattuale, e comunque entro il termine di consegna che lo stesso locatore avrà stabilito e comunicato. La mancata presentazione della garanzia cauzionale costituisce motivo di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell art del Codice Civile. ARTICOLO 14 - FACOLTA DI VISITA 8

9 Qualora vi sia l intenzione di vendere l immobile, il proprietario od un suo incaricato munito di delega scritta potranno far visitare i locali ai potenziali interessati almeno un giorno alla settimana per due ore consecutive. A questo scopo locatore e conduttore concorderanno gli orari di visita. Previo preavviso scritto, il locatore potrà ispezionare o far ispezionare i locali locati per gli interventi di sua competenza. ARTICOLO 15 ELEZIONE DEL DOMICILIO A tutti gli effetti del presente contratto, anche per la notifica degli atti giudiziari e di esecuzione, nonché ai fini della competenza giudiziaria, il conduttore dichiara di essere domiciliato presso l unità locata, mentre la proprietà presso la Sede Municipale in Via Udine 2 Verzegnis. ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. Nel caso in cui insorgano controversie nel corso o alla cessione del rapporto locativo, le parti potranno esperire preventivamente un tentativo di conciliazione stragiudiziale. Tutte le controversie nascenti dall interpretazione, dall applicazione e dall esecuzione del presente contratto, esperito negativamente l eventuale tentativo di conciliazione, saranno decise dal giudice ordinario. A tutti gli effetti del presente atto le parti convengono espressamente che il foro competente sarà quello di Tolmezzo. ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI 9

10 Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico del conduttore, mentre le spese di registrazione saranno divise a metà fra le parti. Alla registrazione fiscale del contratto provvederà il locatore, il quale si riserva la facoltà di scelta della procedura ritenuta più opportuna. In caso di recesso unilaterale del conduttore, le spese di registrazione fiscale per fine locazione e la relativa procedura, sono a carico del conduttore stesso. ARTICOLO 18 - COMUNICAZIONE DATI PERSONALI Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196). ARTICOLO 19 - NORMA FINALE Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Le parti dichiarano di avere attentamente preso visione del presente contratto che accettano integralmente. Il presente contratto, redatto su carta resa legale in doppio originale, sarà sottoposto a registrazione fiscale a termini di legge. Letto, accettato confermato e sottoscritto Verzegnis, lì xxxxxxxxxxx IL LOCATARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Valentino Pillinini 10

11 Ai sensi e per gli effetti dell articolo 1341 e seguenti del Codice Civile, il sottoscritto conduttore dichiara di aver ben compreso e di approvare specificatamente ed integralmente, in particolare, le clausole di cui agli articoli: 1 (Durata); 3 (Corrispettivo della locazione); 4 (Pagamento del canone e risoluzione del contratto); 5 (Uso dell immobile); 7 (Consegna e riconsegna dell immobile); 8 (Trasformazioni e modificazioni); 9 (Spese ed oneri relativi all immobile); 11 (Responsabilità);13 (Garanzia cauzionale); IL LOCATARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Valentino Pillinini 11

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