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1 EVENTO FORMATIVO Manuale Operativo Formazione 52FV014 CESSIONE ED ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI - OPERAZIONI TRIANGOLARI A cura di MAURIZIO ROBERTO BARONE

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3 ACQUISTI E CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI LE OPERAZIONI TRIANGOLARI Trento Diapositive a cura di: Maurizio Roberto Barone 1 PROGRAMMA Autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie Acquisti intracomunitari; Cessioni intracomunitarie; Operazioni triangolari; 2 1

4 AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE 3 Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE L art. 27, D.L. n. 78/2010, c.d. Manovra correttiva, introdotto al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria volta al contrasto delle frodi IVA in ambito UE, ha modificato l art. 35, D.P.R. n. 633/72, prevedendo a carico dei soggetti che intendono effettuare operazioni intraue la necessità di ottenere una specifica autorizzazione dall Agenzia delle Entrate. In data , l Agenzia delle Entrate ha emanato 2 Provvedimenti con i quali sono state fissate rispettivamente: le modalità di diniego o revoca dell autorizzazione ad effettuare operazioni intraue (Provvedimento prot. n. 2010/188376); 4 2

5 Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE le modalità ed i criteri di inclusione dei soggetti passivi IVA nell archivio informatico all effettuazione di VIES operazioni dei intraue soggetti (Provv. autorizzati prot. n. 2010/188381). La Circolare 39/E del ha fornito chiarimenti e delucidazioni in merito all inclusione nell archivio VIES dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie 5 Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE La nuova disciplina prevede una procedura differente in capo ai soggetti: che iniziano l attività; già in attività. 6 3

6 AMBITO SOGGETIVO Chi presenta la dichiarazione?? 7 Autorizzazione ad effettuare operazioni Ambito soggettivo L Agenzia delle Entrate nel Provvedimento n. 2010/ dispone che i soggetti che intraprendono l esercizio di un impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione devono manifestare nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA la volontà di porre in essere operazioni intraue ai sensi del Titolo II, Capo II, DL n. 331/93 (ossia acquisti / cessioni di beni intracomunitari). 8 4

7 Autorizzazione ad effettuare operazioni Ambito soggettivo i soggetti non residenti che presentano l identificazione diretta ai fini IVA ai sensi dell art. 35 ter (modello ANR istanza al centro operativo di Pescara) I soggetti identificati che operano tramite nomina di un rappresentante fiscale (art. 17 c. 3, D.P.R. 633/72) 9 Autorizzazione ad effettuare operazioni Ambito soggettivo i contribuenti minimi (legge 244/2007); gli enti non soggetti passivi di imposta qualora siano tenuti ad identificarsi ai fini IVA ( per obbligo o per opzione); I produttori agricoli di cui all art. 34, c.6, D.P.R. n.633/72 nel caso di opzione o superamento della soglia di ,00 di acquisti intracomunitari. 10 5

8 Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE- Inizio attività 11 Autorizzazione ad effettuare operazioni Ambito oggettivo Cessioni intracomunitarie di beni (art.41, D.L.331/93); Acquisti intracomunitari di beni (art. 38 D.L.331/93); Prestazioni di servizi rese/ricevute (art. 7-ter D.P.R. n. 633/72) 12 6

9 Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE- soggetti già in attività I soggetti già titolari di partita IVA possono: dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell Agenzia delle entrate

10 Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE- soggetti già in attività La domanda può essere presentata : direttamente ad un qualsiasi ufficio delle Entrate; con raccomandata (insieme alla copia fotostatica di un documento di identità); Tramite posta elettronica certificata (PEC); 15 Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE- soggetti già in attività l Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa ha reso nota la disponibilità di una nuova modalità, in aggiunta alle precedenti, per l iscrizione al VIES da parte dei soggetti in possesso di partita IVA. La nuova modalità on line è comunque utilizzabile soltanto dai soggetti abilitati a Fisconline / Entratel. Accedendo al predetto servizio telematico il soggetto interessato può richiedere direttamente la propria iscrizione al VIES. In sostanza dopo aver inserito la propria partita IVA «candidata» a entrare nell elenco VIES, il soggetto, confermando i dati visualizzati, inoltra la richiesta di iscrizione all Agenzia delle Entrate. 16 8

11 Inclusione nell archivio VIES Controlli, diniego e revoca L Agenzia delle Entrate ricevuta la dichiarazione di volontà ad effettuare operazioni intraue effettua una specifica attività di verifica / controllo che si articola nei seguenti 3 passaggi: 1) entro 30 giorni, verifica che i dati forniti siano completi ed esatti e valuta i correlati fattori di rischio. Se tale verifica / valutazione ha esito: positivo, il soggetto richiedente viene iscritto nell archivio informatico (VIES); negativo, l Agenzia emana un provvedimento di diniego. 17 Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE- Inizio attività 2) entro 6 mesi, nei confronti dei soggetti inclusi nel archivio informatico effettua una serie di controlli più approfonditi. Se tali controlli hanno esito: positivo, il soggetto rimane iscritto nell archivio informatico dei soggetti autorizzati (VIES); negativo, l Agenzia emana un provvedimento di revoca; 18 9

12 Autorizzazione ad effettuare operazioni Intra-UE- Inizio attività 3) il soggetto iscritto nel citato archivio informatico dei soggetti autorizzati sarà sottoposto a controlli periodici che determineranno, in caso di esito negativo: l avvio di un attività di controllo; l emanazione di un provvedimento di revoca. 19 Autorizzazione ad effettuare operazioni Controlli Agenzia delle Entrate 20 10

13 Autorizzazione ad effettuare operazioni Soggettività attiva e passiva Attenzione: nelle motivazioni del provvedimento viene specificato che: al ricevimento della dichiarazione di volontà, sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusione dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione all'interessato del numero di partita IVA. Pertanto nei 30 giorni suddetti il soggetto potrà effettuare solo operazioni interne; Dal 31 giorno, salvo provvedimento di diniego, potrà effettuare anche operazioni intra-ue. 21 L IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNIARIE ACQUISTI INTRACOMUNITARI Diapositive a cura di: Maurizio Roberto Barone 22 11

14 ACQUISTI INTRACOMUNITARI art. 38 D.L.331/93(c. 1-2) Costituiscono acquisti intracomunitari e sono soggetti ad IVA in Italia con applicazione delle aliquote vigenti in Italia gli acquisti a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni mobili materiali, trasportati o spediti in Italia da un altro Stato membro, a cura del cedente, dell acquirente o di terzi per loro conto, effettuati nell esercizio di impresa arti e professioni o comunque da Enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all art.4, co.4 del DPR 633/72, che siano soggetti passivi di imposta nel territorio dello Stato. 23 ACQUISTI INTRACOMUNITARI art. 38 D.L.331/93 Pertanto, affinchè si realizzi un acquisto intracomunitario è necessario che si verifichino insieme tutte le seguenti condizioni. A) Onerosità dell operazione che deve avere ad oggetto un bene mobile materiale L acquisto deve riferirsi ad un bene mobile materiale per il quale sia previsto il pagamento di un corrispettivo. Pertanto restano escluse dalla disciplina degli scambi intracomunitari gli acquisti di immobili e beni immateriali che non possono essere trasferiti fisicamente in Italia

15 ACQUISTI INTRACOMUNITARI art. 38 D.L.331/93(c.2) B) Acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sui beni. C) Movimentazione del bene che deve trasferirsi in Italia con partenza da un altro Paese comunitario. Se manca il trasferimento fisico dei beni, non si realizza un acquisto intracomunitario. 25 ACQUISTI INTRACOMUNITARI art. 38 D.L.331/93 D) Status di operatore economico sia da parte del cedente comunitario che del cessionario nazionale Entrambi gli operatori devono essere soggetti passivi di imposta in due Paesi diversi: è necessario, quindi, il loro riconoscimento attraverso l acquisizione di un numero di identificazione. L acquirente in genere, è un operatore residente, ma può essere anche il rappresentante fiscale di un operatore estero

16 Carenza dei requisiti Le operazioni carenti anche di uno soltanto dei menzionati requisiti restano, pertanto, escluse dalla disciplina relativa agli acquisti intra-ue e, qualora ne ricorrano le condizioni, vengono assoggettate ad imposta nello stato membro del soggetto alienante, quali operazioni interne. 27 Carenza dei requisiti Le fattispecie di seguito riportate rappresentano esempi di operazioni carenti dei requisiti richiesti dalla norma per la realizzazione di un acquisto intra-ue: le cessioni gratuite da parte di soggetto comunitario a soggetto nazionale; 28 14

17 Carenza dei requisiti le operazioni relative a beni che, anche dopo l acquisto, rimangono nel territorio del cedente comunitario; le operazioni in cui il cedente od il cessionario non sono soggetti passivi d imposta. 29 ACQUISTI INTRACOMUNITARI art. 38 D.L.331/93- Particolarità Mezzi di trasporto nuovi. Acquisti intracomunitari. L acquisto a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi deve essere sempre assoggettato ad IVA in Italia, anche se chi cede il mezzo o chi lo acquista non siano identificati nel loro Paese in quanto non soggetti passivi di imposta o privati

18 ACQUISTI INTRACOMUNITARI art. 38 D.L.331/93- Particolarità N.B. sono considerati mezzi di trasporto nuovi i veicoli a motore destinati al trasporto di persone o cose che hanno percorso meno di seimila chilometri ovvero che siano stati ceduti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione. 31 NON COSTITUISCONO ACQUISTI INTRACOMUNITARI -art. 38 D.L.331/93 (c.5 lett.a) Beni introdotti in perfezionamento attivo. I beni che vengono introdotti in Italia per subire una lavorazione, al termine della quale tornano nel Paese comunitario di provenienza oppure vengono inviati all estero non sono considerati acquisti intracomunitari

19 NON COSTITUISCONO ACQUISTI INTRACOMUNITARI -art. 38 D.L.331/93 (c.5 lett.a) L operatore italiano che li introduce nel territorio nazionale deve rilevare il loro ingresso e la loro uscita ai soli fini statistici nei modelli Intrastat e deve annotare la loro movimentazione in un apposito registro. (art.50 c.5). 33 NON COSTITUISCONO ACQUISTI INTRACOMUNITARI -art. 38 D.L.331/93 (c.5 lett.a) Beni comunitari installati in Italia. Per i beni introdotti nel territorio dello Stato per essere ivi ceduti dopo la loro installazione, montaggio o assiemaggio a cura del fornitore comunitario si applica la disciplina di cui all art.7 del DPR 633/72. Esempio: Un operatore italiano acquista in Germania un impianto che viene installato nel suo stabilimento in Italia. L acquirente nazionale deve assolvere l imposta a norma dell art.17,co.2, del DPR 633/72. Dal mediante integrazione della fattura estera

20 BASE IMPONIBILE E ALIQUOTA (art.43 D.L.331/93) Acquisti intracomunitari di beni : per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è pari al corrispettivo dovuto, il quale va aumentato: 1) delle accise assolte o esigibili; 2) degli oneri e delle spese accessorie (trasporto). Dall ammontare così determinato occorre diminuire le somme escluse dal computo della base imponibile di cui all art.15 del D.P.R. 633/72 (interessi moratori, cauzioni, beni ceduti a titolo di sconto etc.) 35 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (art.47 D.L.331/93) Il soggetto acquirente, dopo aver verificato l esistenza e la correttezza dei codici identificativi dei fornitori, provvede a: numerare le fatture di acquisto intracomunitario, seguendo la progressione dei documenti di vendita ed, altresì, degli acquisti; integrare le fatture di acquisto con l indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile, se espressi in valuta diversa dal fornitore comunitario, nonché dell ammontare dell imposta

21 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (art.47 D.L.331/93) Nell evenienza di operazioni non imponibili, non soggette od esenti, in luogo dell imposta l acquirente nazionale deve provvedere ad indicare il titolo di inapplicabilità dell I.V.A. ed il riferimento alle relative norme. 37 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - INTEGRAZIONE Le annotazioni richieste ai fini dell integrazione delle fatture intra-ue convenzionalmente, possono sulla essere fattura eseguite, del fornitore comunitario, possono, altresì, essere riportate su altro documento appositamente emesso, allegato e conservato unitamente alla fattura estera e riportante, oltre alla data della medesima, il numero progressivo ad essa attribuito dal ricevente

22 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (art.47 D.L.331/93) Annotazione nel registro delle fatture emesse: Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 39 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (art.47 D.L.331/93) Annotazione nel registro degli acquisti: Ai fini dell esercizio del diritto alla detrazione dell imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all articolo 25 del predetto decreto

23 Operazioni con l estero dichiarazione IVA QUADRO VF All interno del quadro VF, le operazioni intracomunitarie confluiscono nella Sezione 2, rigo VF25, riservato agli acquisti intracomunitari, importazioni di beni ed acquisti da San Marino. Operazioni con l estero dichiarazione IVA QUADRO VJ Il quadro VJ accoglie quelle particolari operazioni per le quali l imposta è dovuta da parte del cessionario (come, ad esempio, nel caso di acquisti intracomunitari e operazioni di cui all art. 17, commi 2, 5, e 6 D.P.R. n. 633/1972); Gli importi da indicare nel quadro VJ tengono conto delle variazioni di cui all art. 26, D.P.R. n. 633/

24 Operazioni con l estero dichiarazione IVA Rigo VJ9 acquisti intracomunitari di beni Rigo VJ9: indicare gli acquisti intracomunitari di beni, compresi quelli di oro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero, telefoni cellulari e microprocessori L IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

25 CESSIONI INTRACOMUNITARIE-ASPETTI ESAMINATI Le cessioni intracomunitarie e i relativi requisiti; la base imponibile; la fatturazione; la registrazione; le annotazioni nella dichiarazione I.V.A. annuale; casi particolari. 45 CESSIONI INTRACOMUNITARIE NON IMPONIBILI (ART.41 D.L.331/93) Le cessioni intracomunitarie vengono definite dall art. 41, del D.L. 30 agosto 1993, n 331 come: le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta

26 CESSIONI INTRACOMUNITARIE-REQUISITI Affinchè si realizzi una cessione intracomunitaria devono sussistere tutti i requisiti soggettivi, territoriali e oggettivi già illustrati per gli acquisti: 1) cedente ed acquirente entrambi operatori economici; 2) onerosità dell operazione; 3) acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni; 4) loro effettivo trasferimento in altro Stato comunitario 47 CESSIONI INTRACOMUNITARIE CARENZA REQUISITI Le operazioni, per le quali vi è carenza anche di uno soltanto dei predetti requisiti, restano escluse dalla disciplina relativa alle cessioni intracomunitarie e vengono assoggettate a tassazione nello stato membro del cedente, alla stregua di un operazione interna

27 CESSIONI INTRACOMUNITARIE CARENZA REQUISITI Ad esempio: le cessioni gratuite; le cessioni nei confronti di privato consumatore; le cessioni di beni che, anche dopo la vendita, rimangono nel territorio nazionale. 49 CESSIONI INTRACOMUNITARIE: BASE IMPONIBILE La base imponibile, risulta formata dal corrispettivo dell operazione, aumentato degli oneri e delle spese inerenti all esecuzione, nonché di quelle accessorie e diminuito delle somme escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell art. 15, del D.P.R. 633/72. (Interessi moratori, penalità, cauzioni etc.) 50 25

28 CASI PARTICOLARI Fornitura di impianti installati o montati Invio di campioni a soggetti UE Cessioni di autovetture nuove 51 Fornitura di impianti installati o montati Le forniture di beni, anche in dipendenza di contratti di appalto, d opera e simili, inviati in altro stato membro per essere ivi installati, montati od assiemati, direttamente dal fornitore italiano o da terzi per suo conto, sono considerate cessioni intracomunitarie ai sensi della lett. c), del comma 1, dell art. 41, con il relativo obbligo di compilazione degli elenchi Intrastat sia ai fini fiscali che statistici

29 Fornitura di impianti installati o montati Si tratta della cessione cosiddetta chiavi in mano in cui il bene viene ceduto solo dopo la sua messa in opera. Se l acquirente è un privato o un soggetto non identificato la fornitura viene ugualmente considerata cessione intracomunitaria ed assoggettata ad imposta nello Stato ove il bene viene installato. Il fornitore italiano deve nominare un rappresentante fiscale nel Paese ove il bene viene installato e versare l imposta. 53 Invio di campioni a soggetti UE Le cessioni di campioni gratuiti, che si concretizzano nell invio di campionature commercializzati dall impresa, di beni prodotti contrassegnati o dalla dicitura campione gratuito, aventi modico valore, non costituiscono operazioni comunitarie, in quanto carenti del requisito dell onerosità. Non richiedono la compilazione degli elenchi Intrastat, né devono essere assoggettate ad I.V.A. nazionale

30 CESSIONI DI AUTOVETTURE NUOVE Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell esercizio di imprese, arti o professioni ed anche se l acquirente non è soggetto passivo d imposta, sono considerate operazioni assimilate alle cessioni intracomunitarie, ai sensi dell art. 41, comma 2, lett. b), del D.L. 30 agosto 1993, n CESSIONI DI AUTOVETTURE NUOVE Nella fattura di cessione, devono obbligatoriamente essere riportati: i dati di identificazione dei mezzi di trasporto ceduti; il codice ISO del cliente, che deve essere indicato soltanto se il medesimo è un operatore economico identificato ai fini dell imposta nel proprio Paese

31 Operazioni con l estero dichiarazione IVA QUADRO VE 30 All interno del quadro VE, le operazioni intracomunitarie confluiscono nella Sezione 4, rigo VE30, e concorrono alla formazione del plafond degli esportatori abituali. In tale rigo deve essere indicato: in colonna 1, il totale delle esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del plafond; 57 Operazioni con l estero dichiarazione IVA QUADRO VE 30 in colonna 3, l importo complessivo delle cessioni intracomunitarie di beni, tenendo conto delle variazioni di cui all art. 26, D.P.R. n. 633/1972, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi; 58 29

32 ART.39 D.L. 331/93 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari) 1. Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'acquisto di essi si considera effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all atto dell inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l operazione si considera effettuata all atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all articolo 50, comma 5. NORMATIVA FATTURAZIONE N O V I T A ART.39 D.L. 331/93 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari) 2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 e' ricevuta fattura o e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento. dell evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all importo fatturato, alla data della fattura. NORMATIVA FATTURAZIONE N O V I T A Se anteriormente al verificarsi 60 30

33 ART.39 D.L. 331/93 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari) L art. 39, comma 1, D.L.331/93, modificato dalla legge di stabilità 228/2012 prevede che sia le cessioni che gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati al momento dell inizio del trasporto o della spedizione dal territorio dello Stato (cessioni) o da quello dello Stato membro (acquisti). Se prima della partenza della merce il cessionario entra in possesso della fattura, l articolo 39, comma 2, continua ad attribuire rilevanza alla fatturazione anticipata delle operazioni intracomunitarie (cessioni e acquisti) nei limiti dell importo fatturato. 61 ART.39 D.L. 331/93 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari) ATTENZIONE: La modifica del comma 2, dell art. 39, prevede che per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, gli operatori non sono più obbligati ad emettere fattura in relazione ad eventuali acconti pagati. 2. Se anteriormente al verificarsi 2. Se anteriormente al verificarsi dell evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all importo fatturato, alla data della fattura. dell'evento indicato nel comma 1 e' ricevuta fattura o e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data di ricezione della fattura o a quella del pagamento

34 ART.39 D.L. 331/93 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari- ESEMPIO) La società Omega Srl ha venduto nr. 100 materassi al cliente austriaco WURZ Gmbh per l importo di ,00.- La merce è partita il giorno 12 marzo Nel mese di gennaio è stato pagato un acconto per 3.000,00.Cedente: Omega Srl Via degli Spedizionieri, Trento P. IVA IT Rif. Ns. ddt n.130 del Acconto pagato il ; - Saldo entro 30 aprile 2014 Cliente: Wurz Gmbh. Hamburgerstr. 18 WIEN (AT) ATU Fattura n. 48/2013 del Descrizione Q.tà Peso Kg Val. Prezzo Unitario Prezzo complessivo Vendita di nr. 100 materassi marca Omega Plus EURO 100, ,00 TOT. FATTURA EURO (operazione non imponibile ai sensi art. 41, D.L. 331/93)) ,00 63 ART.39 D.L. 331/93 (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari- effetti posticipati) Per le cessioni ad effetti traslativi sospesi o differiti ad un momento successivo alla consegna ( ad esempio consignment stock) il momento di effettuazione si produce all atto della rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente: Se i beni non vengono restituiti il momento di effettuazione si realizza in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento; La movimentazione dei beni deve essere monitorata attraverso l annotazione nell apposito registro di cui all art. 50, D.L. 331/

35 L IVA NELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE LE OPERAZIONI TRIANGOLARI 65 OPERAZIONI TRIANGOLARI -ASPETTI ESAMINATI Concetti generali; Le triangolazioni interne intracomunitarie; Cessioni triangolari intracomunitarie; Le triangolazioni con intervento di soggetto extracomunitario; Triangolazioni intracomunitarie con lavorazione 66 33

36 OPERAZIONI TRIANGOLARI Cessioni triangolari: Si possono definire cessioni triangolari quelle nelle quali intervengono tre differenti operatori : 1) primo cedente, ossia il fornitore materiale dei beni. Cede la merce al promotore della triangolazione nei confronti del quale emette fattura, ma su ordine del promotore consegna i beni direttamente al destinatario finale cliente dello stesso; 67 OPERAZIONI TRIANGOLARI 2) promotore della triangolazione, colui che genera la triangolazione e che interviene in qualità di secondo cedente e di primo cessionario. Effettua due operazioni, una di vendita ed una di acquisto: cede beni che non possiede e che acquista dal primo cedente al quale dà l incarico di inviare direttamente la merce ad un suo cliente

37 OPERAZIONI TRIANGOLARI 3) destinatario finale della merce, è colui che riceve materialmente dal primo cedente i beni che acquista dal promotore della triangolazione e dal quale riceve la fattura di acquisto. 69 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA NAZIONALE Si ha una triangolazione comunitaria nazionale quando due soggetti sono domiciliati o residenti in Italia ed il terzo soggetto è domiciliato o residente in altro Stato UE. Saranno esaminate le seguenti situazioni: 70 35

38 Esempio 1 IT-IT-UE: Un imprenditore italiano A acquista da altro imprenditore italiano B della merce. Il contratto di acquisto prevede che tale merce sia consegnata ad un cliente spagnolo di A, direttamente in Spagna da parte di B. 71 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA NAZIONALE Per la cessione effettuata dai due soggetti IVA italiani è previsto che: l impresa italiana A fattura alla ditta spagnola una cessione intracomunitaria non imponibile, ai sensi dell art. 41, D.L. n. 331/1993, designando come debitore d imposta il cliente spagnolo. Il mod. INTRA 1-bis va compilato sia ai fini fiscali che statistici; l impresa italiana B emette fattura senza IVA alla ditta A, ex art. 58, D.L. n. 331/1993. Non si tratta di operazione intracomunitaria per la quale è necessario compilare il modello INTRASTAT, bensì di cessione interna. L ammontare di tale operazione concorre a formare il plafond per gli acquisti in sospensione d imposta

39 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA NAZIONALE AT TENZIONE: La non imponibilità dell IVA nel rapporto tra i due soggetti passivi italiani trova applicazione solo se i beni non vengono consegnati nel territorio dello Stato, ma spediti o trasportati direttamente nell altro Stato membro (ES), per incarico del cessionario ITA a cura o a nome del primo cedente ITB. Al fine di superare la presunzione di consegna nel territorio dello Stato, la prova può essere rappresentata dalla documentazione di trasporto (CMR) o da altro documento dal quale risulti l incarico del trasporto o della spedizione conferito al primo cedente da parte del cessionario. 73 Esempio 2 IT-UE-IT: Un imprenditore italiano ITA vende della merce ad altro imprenditore francese FR. Il contratto di acquisto/vendita prevede che tale merce sia consegnata ad un cliente italiano ITB di FR, direttamente in Italia da parte di ITA

40 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA NAZIONALE Per la cessione effettuata dal soggetto italiano (ITA) nei confronti del soggetto francese (FR) è previsto che: l impresa italiana (ITA) fattura con IVA al cliente francese in quanto l operazione è priva del requisito territoriale per essere considerata una cessione intracomunitaria non imponibile (la merce non esce dal territorio dello Stato); Per la cessione effettuata dal soggetto francese (FR) nei confronti del soggetto italiano (ITB) è previsto che: l impresa francese (FR) emette fattura senza IVA alla ditta italiana (ITB). l impresa italiana (ITB), ai sensi dell art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72, adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto- legge 30 agosto 1993, n. 331; Integra la fattura ricevuta e la annota sia nel registro IVA vendite che in quello degli acquisti. Non si tratta di operazione intracomunitaria per la quale è necessario compilare il modello INTRASTAT, bensì di acquisto interno. 75 Esempio 3 UE-IT-IT: Un imprenditore italiano ITA, promotore della triangolazione acquista da una società francese FR(primo cedente) della merce. Il contratto di acquisto prevede che tale merce sia consegnata direttamente in Italia ad ITB da parte del fornitore francese

41 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA NAZIONALE Per l acquisto intracomunitario ITA riceve fattura senza imposta da FR, la integra a norma dell art. 46 assoggettandola ad IVA e la registra a norma dell art. 47; Compila il modello INTRASTAT degli acquisti nel periodo di riferimento in cui ha registrato la fattura del fornitore. Per la cessione effettuata da ITA nei confronti del soggetto italiano (ITB) è previsto che: l impresa italiana ITA emette fattura con IVA nei confronti del cliente ITB trattandosi di operazione interna. ITB riceve la fattura con IVA per l acquisto interno da ITA che annoterà nel registro di cui all art. 25, DPR n. 633/ TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE Triangolare comunitaria: riflettono operazioni nelle quali intervengono tre operatori diversi appartenenti a tre Stati membri diversi. Se nell operazione partecipano operatori in numero superiore a tre e dislocati in più Stati comunitari, le semplificazioni non tornano applicabili. Saranno esaminate le seguenti situazioni: 78 39

42 Esempio 1 UE-UE-IT: Un impresa italiana acquista beni da una ditta tedesca, ma li riceve direttamente dalla Francia, da un impresa francese fornitore della ditta tedesca. Soggetto IVA italiano: cliente finale (destinatario dei beni). 79 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA l imprenditore tedesco fattura al cliente italiano una cessione intracomunitaria, senza applicare l IVA, designando in fattura il medesimo cliente quale debitore dell imposta in sua vece; il cliente italiano: a) integra la fattura con le modalità proprie degli acquisti intracomunitari; b) effettua la doppia registrazione sul registro vendite e su quello acquisti; c) presenta il mod. INTRA 2-bis per l acquisto così effettuato, compilato sia ai fini fiscali che, se richiesto, statistici dichiarando come fornitore il tedesco e come Paese di provenienza la Francia

43 Esempio 2 UE-IT-UE: Un impresa italiana acquista beni dal proprio fornitore francese e li fa consegnare direttamente al suo cliente tedesco. Soggetto IVA italiano: cessionario-cedente dei beni. 81 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA L imprenditore italiano: 1. riceve dal fornitore francese fattura senza IVA che registra con le modalità dell acquisto intracomunitario, ma senza applicazione dell imposta ai sensi dell art. 40, comma 2, D.L. 331/93; 2. emette fattura per la cessione intracomunitaria non imponibile IVA, ai sensi dell art. 41, D.L. n. 331/93, all imprenditore tedesco, designandolo, sempre in fattura, quale debitore dell imposta in Germania, in sua vece; 3. compila, infine, i modelli INTRASTAT sia per l acquisto intracomunitario senza applicazione dell IVA, sia per la cessione intracomunitaria non imponibile

44 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA AT TENZIONE: In questo particolare tipo di triangolazione, laddove i beni materialmente non transitano per l Italia, come specificato dalla C.M. 2 giugno 1993, n. 266/D e sottolineato nelle istruzioni alla compilazione degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari, la natura della transazione va individuata utilizzando il codice alfabetico A anziché quello numerico. Non devono essere compilati i dati di natura statistica. 83 Esempio 3 IT-UE-UE: Un imprenditore italiano vende beni ad un proprio cliente spagnolo, ma li consegna direttamente ad una ditta francese, cessionaria della ditta spagnola. Soggetto IVA italiano: fornitore dei beni

45 TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA In questo caso il soggetto IVA italiano effettua una cessione intracomunitaria non imponibile verso il suo cliente spagnolo, nei confronti del quale, quindi, emette fattura non imponibile IVA, ex art. 41, D.L. n. 331/1993, indicando che si tratta di operazione triangolare. Deve poi compilare il mod. INTRA 1-bis relativo alle cessioni, con i dati fiscali e, se richiesto, anche con i dati statistici, indicando il cliente spagnolo e come Paese di destinazione la Francia. 85 Triangolare con intervento di soggetto extracomunitario L intervento nella extracomunitari dà transazione origine a di soggetti fattispecie non espressamente disciplinate dalla normativa di cui al D.L. n. 331/1993. Considerando quanto contenuto anche nelle citate Circolari n. 13/E/1994 e 145/E/1998, che hanno fornito i primi chiarimenti sull argomento, si propongono le seguenti esemplificazioni: 86 43

46 TRIANGOLAZIONI EXTRAUE 87 Esempio 1 IT-EX-UE: Un impresa italiana vende beni ad un imprenditore svizzero, ma li consegna, per conto di quest ultimo, ad una ditta francese sua cliente

47 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE IT non effettua una cessione intracomunitaria in quanto 1. CH è soggetto extracee; 2. non effettua una esportazione in quanto la merce è diretta in altro Stato membro; 3. assoggetta ad IVA l operazione. 89 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE Alternative: a) Se CH nomina un rappresentante fiscale in Italia potrà realizzare con IT e il suo rappresentante una cessione non imponibile ai sensi dell art. 58; b) Se CH nomina un rappresentante fiscale in Francia l operazione è una cessione intracomunitaria tra IT ed il rappresentante fiscale di CH in Francia; c) Se CH opera in un diverso Stato membro con proprio rappresentante fiscale nominato in precedenza, l operazione potrà rientrare tra le triangolazioni comunitarie

48 Esempio 2 IT-UE-EX: Un impresa italiana vende ad una ditta francese dei beni che consegna direttamente in Norvegia, ad un cliente della ditta francese. 91 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE 1. E una cessione all esportazione non imponibile ai sensi dell art. 8 comma 1 lett. a) se l operatore italiano cura il trasporto o la spedizione di esportazione; 2. Se IT consegna la merce a FR e questi cura l esportazione in Norvegia entro 90 giorni dalla consegna, IT effettua una cessione non imponibile ai sensi dell art. 8 comma 1 lett. b); 92 46

49 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE 3)Se l esportazione è curata direttamente dal norvegese al quale viene consegnata la merce in Italia, IT deve assoggettare ad IVA la fattura nei confronti di FR mancando i requisiti previsti dalle lett. a) e b) dell art 8; 4) IT non compila il modello Intra in quanto effettua una esportazione. 93 Esempio 3 EX-IT-UE: Un impresa italiana acquista beni dalla Svizzera, ma li fa consegnare, direttamente dal suo fornitore, ad una ditta spagnola

50 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE 1. IT non effettua una cessione intracomunitaria in quanto la merce non parte da uno Stato membro; 2. L operazione deve essere annotata solo in contabilità generale in quanto sia l acquisto che la vendita dei beni sono da considerare fuori campo IVA ai sensi dell art. 7 bis del DPR 633/72; 3. La cessione non rientra costituiscono plafond. tra quelle che 95 Esempio 4 UE-EX-IT: Un impresa italiana acquista da un impresa svizzera beni che quest ultima fa arrivare direttamente dalla Grecia, per il tramite di un proprio fornitore

51 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE In mancanza di un rappresentante fiscale nominato dal fornitore svizzero in Italia o in altro Stato UE, l operazione non dà luogo né ad un acquisto intracomunitario, né ad un importazione. In tal caso l operazione va trattata come acquisto interno e pertanto l impresa italiana dovrà emettere autofattura ai sensi del comma 2, art. 17, D.P.R. n. 633/1972. Analogamente a quanto esposto in relazione all esempio n. 1, la nomina del rappresentante fiscale da parte della ditta svizzera configurerebbe uno dei seguenti casi: 97 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE in Italia: il rappresentante fiscale dovrebbe adempiere tutti gli obblighi previsti per gli acquisti intracomunitari; la successiva rivendita costituisce una cessione interna con l obbligo di assolvere l IVA con autofattura da parte dell operatore italiano ai sensi del comma 2, art. 17, D.P.R. n. 633/1972; in Grecia: l operazione costituirebbe per l operatore italiano un acquisto intracomunitario, pertanto sarebbero a suo carico i relativi adempimenti (integrazione e registrazione fattura e presentazione modelli INTRASTAT); in altro Stato UE: si tratterebbe di un operazione triangolare comunitaria

52 Esempio 5 EX-UE-IT: Un operatore italiano acquista beni da una ditta francese che glieli fa recapitare direttamente dal proprio fornitore svizzero. 99 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE Per il soggetto italiano tale operazione costituisce un importazione, non un acquisto intracomunitario, con il conseguente obbligo di procedere all adempimento delle formalità doganali connesse all introduzione in Italia di beni provenienti dalla Svizzera e degli obblighi IVA. Il valore da dichiarare in dogana all importazione è il corrispettivo della fattura del francese

53 Esempio 6 IT-IT-EX: Un imprenditore italiano A acquista da altro imprenditore italiano B della merce. Il contratto di acquisto prevede che tale merce sia consegnata ad un cliente svizzero di A, direttamente in Svizzera da parte di B. 101 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE l impresa italiana A fattura alla ditta svizzera non imponibile, ai sensi dell art. 8, comma 1 lett.a) D.P.R. n. 633/72 trattandosi di una operazione di esportazione ; l impresa italiana B emette fattura senza IVA alla ditta A, ex art. 8, DPR n. 633/72. considerandola un esportazione triangolare

54 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE AT TENZIONE: la non imponibilità dell IVA nel rapporto tra i due soggetti passivi italiani trova applicazione solo se i beni non vengono consegnati nel territorio dello Stato, ma spediti o trasportati direttamente nell altro Stato membro (CH), per incarico del cessionario ITA a cura o a nome del primo cedente ITB. Al fine di superare la presunzione di consegna nel territorio dello Stato, la prova può essere rappresentata dalla documentazione di trasporto (CMR) o da altro documento dal quale risulti l incarico del trasporto o della spedizione conferito al primo cedente da parte del cessionario. L Ufficio doganale di esportazione apporrà il proprio visto di conformità su entrambe le fatture presentate in dogana dagli operatori nazionali ITA e ITB, ovvero sulla documentazione di trasporto emessa da ITB nel caso di fatturazione differita. 103 Esempio 7 IT-EX-IT: Un imprenditore italiano IT1 vende della merce ad una società svizzera. Il contratto di acquisto/vendita prevede che tale merce sia consegnata ad un cliente italiano IT2 di CH, direttamente in Italia da parte di IT

55 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE Per la cessione effettuata dal soggetto italiano (ITa) nei confronti del soggetto svizzero (CH) è previsto che: l impresa italiana (ITA) fattura con IVA al cliente svizzero in quanto l operazione è priva del requisito territoriale (la merce non esce dal territorio dello Stato); se il cliente svizzero ha nominato un rappresentante fiscale in Italia ai sensi dell art. 17, comma 3, DPR n. 633/72, il soggetto italiano fatturerà ugualmente la cessione con IVA, in quanto l operazione rimane priva del requisito territoriale; 105 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE Per la cessione effettuata dal soggetto svizzero nei confronti del soggetto italiano (ITB) è previsto che: l impresa svizzera (CH) emette fattura senza IVA alla ditta italiana (ITB). l impresa italiana (ITB), ai sensi dell art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72, adempie gli obblighi di fatturazione mediante emissione di autofattura;

56 Esempio 8 IT-EX-EX: Un impresa italiana vende ad una ditta svizzera dei beni che consegna direttamente in Norvegia, ad un cliente della ditta svizzera. 107 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE La ditta italiana pone in essere un esportazione, in quanto consegna dei beni in un Paese non appartenente alla UE, pertanto emette fattura non imponibile ex comma 1, lett. a), art. 8, D.P.R. n. 633/1972, nei confronti del cliente svizzero adempiendo agli obblighi doganali di esportazione

57 Esempio 9 UE- IT-EX: IT, promotore della triangolazione, acquista da DE, primo cedente e fa consegnare i beni a CH direttamente dalla Germania alla Svizzera. 109 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE Per la cessione effettuata dal soggetto germanico (DE) nei confronti del soggetto italiano (IT) è previsto che: l impresa italiana (IT) non effettua un acquisto intracomunitario con DE in quanto la merce è destinata in uno Stato extraue; l operazione sarà da assoggettare ad IVA nel paese di destinazione (Svizzera); la ditta italiana annota la fattura ricevuta in contabilità generale tra i costi

58 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE Per la cessione effettuata nei confronti del soggetto svizzero è previsto che: l impresa italiana (IT) effettua una cessione non soggetta ad IVA ai sensi dell art. 7 bis del DPR 633/72 in quanto la merce venduta si trova al di fuori del territorio dello Stato; (trattasi della cosiddetta operazione estero su estero ); la cessione non rientra tra quelle che costituiscono plafond. 111 Esempio 10 EX- IT-IT: IT1, promotore della triangolazione, acquista da società statunitense (USA) dei beni che fa consegnare direttamente ad un suo cliente italiano (IT2). La cessione tra ITA e ITB avviene prima dello sdoganamento

59 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE Nel caso di specie la cessione tra ITA e ITB avviene allo stato estero, pertanto prima che la merce sia introdotta nel territorio dello Stato. Per la cessione effettuata dal soggetto statunitense (USA) nei confronti del soggetto italiano (ITA) è previsto che: l impresa italiana (ITA) non effettua l importazione in quanto la merce viene venduta prima dell introduzione della stessa nel territorio dello Stato; la ditta italiana (ITA) annota la fattura ricevuta in contabilità generale tra i costi 113 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE Per la cessione effettuata nei confronti del soggetto italiano ITB è previsto che: l impresa italiana (ITA) effettua una cessione non soggetta ad IVA ai sensi dell art. 7 bis del DPR 633/72 in quanto la merce venduta si trova al di fuori del territorio dello Stato; (trattasi della cosiddetta operazione estero su estero ); la società italiana ITB adempierà agli obblighi relativi all importazione sulla base del corrispettivo della fattura di ITA, con pagamento dell IVA e degli eventuali dazi se previsti

60 Esempio 11 EX- IT-EX: IT1, promotore della triangolazione, acquista da società statunitense (USA) dei beni che fa consegnare direttamente ad un suo cliente svizzero (CH). 115 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE Per la cessione effettuata dal soggetto statunitense (USA) nei confronti del soggetto italiano (IT) è previsto che: l impresa italiana (IT) non effettua l importazione in quanto la merce è consegnata direttamente dal soggetto statunitense alla società svizzera che adempierà agli obblighi previsti; la ditta italiana (IT) annota la fattura ricevuta in contabilità generale tra i costi

61 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE Per la cessione effettuata nei confronti del soggetto svizzero è previsto che: l impresa italiana (IT) effettua una cessione non soggetta ad IVA ai sensi dell art. 7 bis del DPR 633/72 in quanto la merce venduta si trova al di fuori del territorio dello Stato; (trattasi della cosiddetta operazione estero su estero ); la società svizzera (CH) adempierà agli obblighi relativi all importazione. 117 Esempio 12 EX- EX-IT: Un impresa italiana acquista da un impresa svizzera beni che quest ultima fa arrivare direttamente dagli Stati Uniti per il tramite di un proprio fornitore

62 TRIANGOLAZIONI IMPROPRIE Per il soggetto italiano (IT) trattasi di una importazione. Dovrà presentare in dogana la fattura emessa dal soggetto svizzero, nonché tutta la documentazione riguardante il trasporto, qualità e origine della merce, al fine dell espletamento delle formalità previste. Annoterà la fattura emessa dal fornitore svizzero in contabilità generale come costo e la bolletta di importazione nel registro di cui all art. 25, DPR n.633/72, per portare in detrazione l IVA assolta in dogana

63 Per informazioni e documentazione SEAC CEFOR TRENTO - Via Solteri, 74 Tel. 0461/ Fax 0461/ Internet: info.cefor@seac.it

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