Aspetti procedurali DR

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Aspetti procedurali DR"

Transcript

1 Incontro su NOVITA IVA 2010 Empoli 12 febbraio 2010 Aspetti procedurali DR IVA 2010 a cura di Luca Caramaschi

2 LE NOVITÀ DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA nuove ipotesi di esonero chi presenta DR IVA autonoma entro persone fisiche con volume non superiore a nuove indicazioni per beni strumentali colonna 5 rigo CD1 cessione beni strumentali colonna 5 rigo CD2 acquisto beni strumentali doppia presentazione per soggetto non residente che ha avuto nel 2009 una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato IL NUOVO MODELLO IVA BASE 2010 versione semplificata del modello di dichiarazione annuale il suo utilizzo rappresenta una facoltà può essere utilizzato solo se unificato al modello UNICO non può essere utilizzato nei casi in cui la dichiarazione annuale è presentata in forma autonoma

3 FRONTESPIZIO DR IVA2010 Vengono eliminate le indicazioni relative alla residenza anagrafica per le persone fisiche, ed alla sede legale e domicilio fiscale (quest ultimo se diverso dalla sede legale) per i soggetti diversi dalle persone fisiche. FRONTESPIZIO DR IVA2010 rilascio del visto di conformità da parte dei soggetti abilitati per consentire la possibilità di compensare orizzontalmente il credito Iva annuale per importi superiori ai euro. CHIARIMENTI CM 1/E/2010 Visto di conformità su dichiarazione correttiva NO SANZIONI Visto di conformità sulla dichiarazione integrativa inviata nei 90 giorni successivi alla scadenza SANZIONI (R.M. 325/E/02)

4 FRONTESPIZIO DR IVA2010 Viene inserita una nuova sezione dedicata alla sottoscrizione della dichiarazione da parte dell organo di controllo ; la novità è legata alla nuova disciplina delle compensazioni dei crediti Iva ed in particolare, alla possibilità, che l organo incaricato del controllo contabile di cui all art.2409-bis del codice civile, attesti la dichiarazione riconoscendo in tal modo al contribuente in alternativa al rilascio del visto di conformità da parte dei soggetti abilitati - la possibilità di compensare orizzontalmente i crediti Iva di importo superiore ai euro. FRONTESPIZIO DR IVA2010 soppresso nel frontespizio il campo relativo alla indicazione del codice fiscale attribuito per la stabile organizzazione destinato ai soggetti non residenti che operavano in Italia sia mediante stabile organizzazione che tramite identificazione diretta/rappresentante fiscale. UNICO 2009 UNICO 2010

5 SOGGETTI NON RESIDENTI Corte di Giustizia n. C-244/08 del 16 luglio 2009 Modifiche art. 11 D.L. 135 del 25 settembre 2009 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma dell'articolo 17: nel primo periodo, dopo le parole: "soggetti non residenti" sono inserite le seguenti: "e senza stabile organizzazione in Italia"; nel quarto periodo, dopo le parole: "soggetto non residente" sono inserite le seguenti: "e senza stabile organizzazione in Italia"; b) al primo comma dell'articolo 38-ter: 1) nel primo periodo, dopo le parole: "Stati membri dell'unione europea" sono inserite le seguenti: "e senza stabile organizzazione in Italia"; 2) il terzo periodo è soppresso. DETRAZIONE PER SOGGETTI NON RESIDENTI Modifiche art. 11 D.L. 135 del 25 settembre 2009 Attuazione sentenza della Corte di Giustizia n. C-244/08 del 16 luglio 2009 In base alle nuova norma un soggetto non residente non può più assumere una duplice posizione IVA nel senso che, in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, non è consentito operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Tali operazioni, infatti, devono necessariamente confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione.

6 DETRAZIONE PER SOGGETTI NON RESIDENTI Chi nel 2009 ha operato in Italia sia mediante stabile organizzazione che mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta l obbligo dichiarativo annuale deve essere assolto unicamente dalla stabile organizzazione mediante la presentazione di un UNICA DICHIARAZIONE costituita dal frontespizio e da due moduli; nel frontespizio devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA della stabile organizzazione; DETRAZIONE PER SOGGETTI NON RESIDENTI nel modulo relativo alla stabile organizzazione (modulo n. 01) devono essere compilati tutti i quadri inerenti la propria attività riportando i dati delle operazioni effettuate nel corso dell anno 2009, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate con la posizione IVA attribuita a seguito della nomina del rappresentante fiscale o dell identificazione diretta nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta la chiusura della predetta posizione IVA. nel modulo relativo alla posizione IVA attribuita a seguito della nomina del rappresentante fiscale o dell identificazione diretta devono essere compilati tutti i quadri inerenti le operazioni effettuate avvalendosi dei predetti istituti comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data di chiusura della predetta posizione. Inoltre nel rigo VA1 deve essere indicata, nel campo 1, la partita IVA della posizione IVA cui il modulo si riferisce e, nel campo 6, deve essere barrata la relativa casella.

7 DETRAZIONE PER SOGGETTI NON RESIDENTI Operazioni effettuate direttamente Chiusura P.IVA soggetto non residente Modulo 2 Identificazione diretta Modulo 1 Stabile organizzazione Operazioni stabile organizzazione DETRAZIONE PER SOGGETTI NON RESIDENTI Modulo 2 Identificazione diretta X

8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE In via autonoma Unificata in UNICO DAL 1 febbraio 2010 AL 30 settembre 2010 ENTRO IL 30 settembre 2010 REQUISITI PER L UNIFICAZIONE Periodo d imposta coincidente con l anno solare PF sempre coincidente con l anno solare (cessazione / inizio P.I. in corso d anno) Soc. di Capitali cessa al 31/12, se durata < o = a 365 gg. ( periodo lungo dichiarazioni autonome) Presentazione della dichiarazione dei redditi IRAP 2010 autonoma

9 OBBLIGO DI PRESENTAZIONE IN FORMA AUTONOMA le società controllanti e controllate che partecipano alla liquidazione di gruppo i soggetti derivanti da operazioni straordinarie con soggetti estinti nel 2009 che hanno partecipato all IVA di gruppo soggetti risultanti da operazioni straordinarie (periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 30 settembre 2010) che presentano la dichiarazione IVA per conto di altri soggetti curatori fallimentari e commissari liquidatori non residenti con rappresentante fiscale o identificati direttamente soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi (venditori porta a porta) FACOLTÀ DI PRESENTAZIONE IN FORMA AUTONOMA NOVITÀ Soggetti che chiudono la dichiarazione a credito NUOVE REGOLE IN TEMA DI COMPENSAZIONI IVA

10 Sanzioni e ravvedimento a cura di Luca Caramaschi TEMPISTICA gg Invio dichiarazione Correttiva nei termini tardiva OMESSA INTEGRATIVA

11 DICHIARAZIONI TARDIVE Dichiarazioni presentate ENTRO 90 GIORNI dalla scadenza ordinaria Valide Applicazione di sanzioni Dichiarazioni SENZA debito IVA da 258 ad Dichiarazioni CON debito IVA dal 120% al 240% imposta Minimo (1/12 di 258) CM CM 54/E/02 per per ciascuna dichiarazione facente facente parte parte di di UNICO UNICO (non (non cumulo cumulo giuridico) Art. Art lett lettc) c) D.Lgs. D.Lgs. 472/97 472/97 10% IVA (1/12 del 120%) DICHIARAZIONI OMESSE Dichiarazioni presentate OLTRE 90 GIORNI dalla scadenza ordinaria Si considerano omesse a tutti gli effetti Dichiarazioni SENZA debito IVA Dichiarazioni CON debito IVA da 258 ad dal 120% al 240% imposta Minimo 258

12 Correttiva nei termini integrativa Correggono dichiarazioni validamente presentate nei termini previsti dichiarazione tardiva nessuna indicazione nel frontespizio CORRETTIVA nei termini INTEGRATIVA a FAVORE del contribuente

13 INTEGRATIVA a FAVORE del FISCO Art. Art lett lettb) b) D.Lgs. D.Lgs. 472/97 472/97 Sanzione dal 100% al 200% dell imposta dovuta Ravvedimento 10% 10% (1/10 (1/10 del del minimo) Violazioni FORMALI Che incidono sull attività di controllo Che NON incidono sull attività di controllo Da 258 a Ravvedimento (1/10 (1/10 del del minimo) NO sanzione RITRATTABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE Modifica della dichiarazione Articolo 2 del DPR n.322/98 commi 8 e 8-bis 1 problema: quali correzioni? Solo correzioni di errori NO RIPENSAMENTI R.M. 325/E del 14/10/2002 CASS del problema: quale termine? comma 8 comma 8 - bis 31/12 quarto anno successivo Termine invio dichiarazione periodo d imposta successivo

14 Posizione della dottrina comma 8 comma 8 8-bis Rettifiche a sfavore e a favore del contribuente Rettifiche a favore con compensazione immediata Posizione dell Agenzia CM 6/E/02 RM 24/E/07 comma 8 comma 8 8-bis Rettifiche a sfavore del contribuente Rettifiche a favore del contribuente RM 459/E del Dopo 1 anno Recupero del credito solo tramite istanza di rimborso Sanzione compensazione eccedente Sanzione ordinaria omessi / ritardati 30% compensazione credito inesistente compensazione credito inesistente > dal 100% al al 200% 200% Teleconferenza : Sanzione dal 100% al 200% anche nel caso di compensazione eccedente di un credito esistente Sanzione 30% se compensazione eccedente ,90 Sanzione 30% se compensazione in violazione DL 78/09

15 Ravvedimento operoso versamenti Violazione fino al 28/11/08 Violazione dopo il 28/11/08 Ritardato versamento Regolarizzazione entro 30 giorni Regolarizzazione oltre 30 giorni 30% 2,5% 3% 30% 2,5% 3% Compensazione credito inesistente Regolarizzazione entro 30 giorni Regolarizzazione oltre 30 giorni 30% 2,5% 3% dal 100% al 200% (200%) 8,33% (16,67%) 10% (20%) TERMINI DI ACCERTAMENTO DELLE INDEBITE COMPENSAZIONI ARTICOLO 27 COMMA 16 E 17 D.L. 185/2008 NOTIFICA ATTO DI RECUPERO ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL OTTAVO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI UTILIZZO Si applica a F24 precedenti al se a tale data non sono già spirati i termini di accertamento Il termine di decadenza si applica al controllo dei modelli F24 nei quali sono esposti crediti inesistenti risultanti da dichiarazioni presentate in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore (29 novembre 2008) del D.L. 185/2008 siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma dell'articolo 43 del DPR 600/73 e dell'articolo 57 del DPR 633/72.

16 VALORE NORMALE operazioni senza corrispettivo Con IVA detratta

17 Valore normale operazioni senza corrispettivo BASE IMPONIBILE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO Per operazioni effettuate a partire dal 27 settembre 2009 l articolo 24 comma 4 lettere b) e c), ha apportato talune modifiche anche alle norme in tema di IVA che disciplinano la determinazione della base imponibile, modificando gli articoli 13 e 14 del DPR 633/72 Disposizioni di natura antielusiva per i soggetti che effettuano contemporaneamente operazioni esenti ed operazioni imponibili (e che quindi applicano il pro-rata di detraibilità), nell ambito di rapporti tra soggetti collegati. Relativamente a tali contribuenti viene disposto l obbligo di raffrontare il corrispettivo pattuito con il valore normale delle cessioni e delle prestazioni effettuate, allo scopo di evitare comportamenti elusivi finalizzati ad aumentare il pro-rata.

18 BASE IMPONIBILE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO COMPORTAMENTO ELUSIVO nel caso di operazioni esenti l indicazione di un corrispettivo inferiore al valore normale determina un ammontare inferiore di operazioni esenti, aumentando il valore del rapporto di detrazione, nel quale tali operazioni compaiono al denominatore nel caso di operazioni imponibili, al contrario, è l indicazione di un corrispettivo superiore al valore normale che consente di determinare un pro-rata di detrazione più elevato OBIETTIVO Si tratta di disposizioni tendenti ad evitare che, nelle cessioni tra soggetti correlati, l operazione rappresenti una modalità di trasferimento del credito per IVA o che le operazioni siano dirette a determinare una maggiore quota di detraibilità dell IVA. VALORE NORMALE operazioni infragruppo Obiettivo elusivo ridurre limitazioni alla detrazione

19 Obiettivo elusivo attenuare il pro-rata Non rilevano altre forme di limitazione alla detrazione (oggettiva, da afferenza ad operazioni esenti, pro rata fisico, mancanza di inerenza) Non si applica il valore normale: Cessione di autovettura ad una parte correlata locazione di fabbricato esente, se locazione è attività occasionale Concetto di parti correlate Art. 80 dir. 2006/112/CE la definizione spetta gli stati membri Art. 13 c.3 DPR 633/72 uno dei soggetti deve essere una società (controllante, controllata o con il medesimo controllore) Manca il richiamo al 2359 cc rientra il controllo di diritto, di fatto e il controllo indiretto. Controllo contrattuale?

20 Territorialità IVA servizi a cura di Luca Caramaschi Novità recate da tre Direttive U.E. 1) Direttiva n. 2008/8/CE del (Direttiva Servizi ) Nuovi criteri di territorialità dei servizi 2) Direttiva n. 2008/9/CE del Nuove procedure di rimborso ai non residenti 3) Direttiva n. 2008/117/CE del Nuove procedure di compilazione e di trasmissione degli elenchi INTRASTAT LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO DAL 1 GEN 2010

21 Recepimento: (Decreto Legislativo n....) 1) Direttiva n. 2008/8/CE (Direttiva Servizi ) Modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE I nuovi articoli da 43 a 59-ter (territorialità dei servizi) Il nuovo assetto normativo del DPR n. 633/1972 (articoli da 7 a 7-septies) La Circolare n. 58/E del Agenzia entrate Conseguenze immediate della Direttiva servizi Inapplicabilità della vecchia territorialità (art. 7 del DPR n. 633/1972 e art. 40, c. 4-bis, 5 e 6 del DL n. 331/1993) Ampliamento dei soggetti passivi Generalizzazione del reverse charge Effetti negativi sul plafond degli esportatori abituali Recepimento: (Decreto Legislativo n....) 2) Direttiva n. 2008/9/CE del Il nuovo assetto normativo del DPR n. 633/1972 (articoli 38-bis_1 soggetti nazionali, 38-bis_2 soggetti comunitari, e 38-ter soggetti extracomunitari) 3) Direttiva n. 2008/117/CE del Il nuovo assetto normativo del DL n. 331/1993 (articolo 50, c. 6 anche i servizi, comma 6-bis Decreto con modalità e termini comma 6-ter Provv. Approvazione dei modelli)

22 (...) nelle more dell'adozione del formale provvedimento di recepimento delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, si forniscono di seguito istruzioni operative di massima, sulla base delle norme contenute nella ripetuta direttiva che appaiono oggettivamente suscettibili di immediata applicazione. Ciò allo scopo di evitare che si verifichino fenomeni di doppia tassazione o di detassazione in contrasto con i dettami dell'iva e con un coerente funzionamento del mercato interno, che potrebbero emergere qualora dal 1 gennaio 2010 in Italia si continuassero ad applicare le previgenti norme. Si ritiene opportuno, infine, precisare che le norme comunitarie oggetto delle presenti istruzioni costituiscono di fatto un superamento delle vigenti disposizioni nazionali, contenute nel DPR n. 633 del 1972, con particolare riferimento all articolo 7 e 17, nonché nell articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6 del DL n. 331 del 1993, che risultano incompatibili con le nuove regole dettate dalla Direttiva Servizi. La scrivente si riserva, comunque, di fornire ulteriori più dettagliati chiarimenti in materia dopo l introduzione, nell ordinamento nazionale, delle disposizioni di recepimento della direttiva servizi. Conseguenza del recepimento: modifiche normative L art. 7 del DPR n. 633/72 viene suddiviso in 7 articoli distinti Fino al Art. 7 Dal Art. 7 Art. 7-bis Art. 7-ter Art. 7-quater Art. 7-quinquies Art. 7-sexies Art. 7-septies contenuto Nozione di territorio Cessione di beni Prestazioni di servizi Deroghe per particolari servizi Deroghe per particolari servizi resi a privati

23 Conseguenza del recepimento: modifiche normative L art. 40 del DL 331/93 perde i servizi intracomunitari c. 4-bis c. 5 e c. 7 c. 6 c. 8 Lavorazioni di beni materiali Trasporti intracomunitari e definizione Operazioni accessorie ai trasporti intracomunitari Intermediazioni su cessioni intracomunitarie (già abrogato con L n. 88) I servizi intracomunitari sono disciplinati dall art. 7- ter del DPR n. 633 unitamente agli altri Dir. 2006/112/CE Ambito di applicazione territoriale Art. Contenuto degli articoli 5, 6, 7 e Definizione di: - Comunità e territorio della Comunità - Stato membro e territorio di uno Stato membro - Territori terzi - Paese terzo La Direttiva non si applica ai seguenti territori che fanno parte non fanno parte del territorio doganale della Comunità: - monte Athos - isola di Helgoland - isole Canarie - territorio di Busingen - dipartimenti francesi d oltremare - Ceuta - isole Aland - Melilla - isole Anglo-Normanne - Livigno - Campione d Italia - acque italiane del Lago di Lugano Non sono paesi terzi ma sono considerati - Principato di Monaco Francia - isola di Man Regno Unito - Akrotiri e Dhekelia Cipro 8 La Commissione può presentare al Consiglio proposte di modifica

24 D.Lgs. n..../2010 (art. 7 del DPR n. 633/72) Territorialità dell'imposta - Definizioni [1] Agli effetti del presente decreto: a) per Stato o territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano; b) per Comunità o territorio della Comunità si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a): 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 2) per la Repubblica federale di Germania, l isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen; 3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d oltremare; 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland; 6) le isole Anglo-Normanne; c) il Principato di Monaco, l isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro; ( ) D. Lgs. n..../2010 Altre definizioni (art. 7, c. 1) Soggetto passivo stabilito Trasporto intracomunitario di passeggeri Trasporto intracomunitario di beni Locazione/leasing/noleggio a breve termine di mezzi di trasporto

25 D. Lgs. n..../2010 (art. 7 del DPR n. 633/72) ( ) d) per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva; ( ) ATTENZIONE: per gli obblighi del soggetto passivo NON STABILITO e del suo cessionario o committente, V. oltre, artt. 6 e 17 del DPR n. 633/72. D. Lgs. n..../2010 (art. 7 del DPR n. 633/72) ( ) e) per parte di un trasporto di passeggeri effettuata all interno della Comunità, si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; luogo di partenza di un trasporto passeggeri, è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità; luogo di arrivo di un trasporto passeggeri, è l ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto; ( )

26 D. Lgs. n..../2010 (art. 7 del DPR n. 633/72) ( ) f) per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. "Luogo di partenza" è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; "luogo di arrivo" è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente; g) per locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto si intende il possesso o l uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti. Dir. 2006/112/CE Luogo delle operazioni imponibili SINTESI delle tipologie di operazioni (artt ) Cessione di beni senza trasporto (31) Cessione di beni con trasporto (32) Eccezioni per casi particolari: - Vendite a privati (a distanza) (33) - Beni usati e mezzi di trasporto usati (35) - Beni da installare o montare dal fornitore (36) - Cessioni a bordo di aerei, navi, treni (37) - Cessione tramite sistemi di distribuzione (gas, energia elettrica) (38) Acquisto intracomunitario (40) Eccezioni per casi particolari: - Triangolazione con destinatario designato (42) Prestazioni di servizi generici (43) Eccezioni per casi particolari: - Servizi specifici (varie tipologie) Importazioni (60) Eccezioni per casi particolari: - Beni in alcuni regimi di vincolo (varie tipologie) Luogo di rilevanza dell operazione Luogo ove il bene si trova al momento della cessione Luogo ove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto Luogo dell arrivo della spedizione o del trasporto Luogo in cui il prestatore ha la sede dell attività (o stabile organizzazione, domicilio o residenza) Luogo in cui il bene si trova al momento di ingresso nella UE

27 Regime transitorio e regime definitivo degli scambi intracomunitari Dir. 2006/112, art. 402 e DL 331/93, art. 37 Direttiva 2006/112/CE - art. 402 Art. 402 Regime transitorio e regime definitivo 1. Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dalla presente direttiva è transitorio e sarà sostituito da un regime definitivo fondato in linea di massima sul principio dell'imposizione, nello Stato membro d'origine, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. 2. Previo esame della relazione prevista all'articolo 404, dopo aver accertato che le condizioni per il passaggio al regime definitivo sono soddisfatte, il Consiglio adotta, conformemente all'articolo 93 del trattato, le disposizioni necessarie per l'entrata in vigore e il funzionamento del regime definitivo.

28 DL n. 331/1993 Art. 37 Operazioni intracomunitarie 1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo (V. art. 40). Principio di destinazione e principio di origine Da uno Stato membro U.E. Regime transitorio Ad altro Stato membro U.E. IVA dovuta a destinazione Da uno Stato membro U.E. IVA dovuta all origine Scambio intracomunitario Regime definitivo Ad altro Stato membro U.E.

29 Principio di territorialità nel regime definitivo Regola Deroga Principio di destinazione Principio di origine Principio del luogo di esecuzione Principio del luogo di utilizzo Perché le deroghe? Ricondurre la tassazione al luogo di effettivo consumo (L IVA è un imposta sui consumi) Prevenire fenomeni di elusione o di evasione dell imposta o di distorsione della concorrenza

30 Dir. 2006/112/CE Prestazioni di servizi dal Tipologie di operazioni (artt ter) Contenuto Luogo di rilevanza dell operazione Decreto legislativo n..../ Definizioni estensione della nozione di soggetto passivo 7-ter, c Regola generale domicilio del committente (committente soggetto passivo) 7-ter, c. 1, lett. a) 45 Regola generale domicilio del prestatore (committente non soggetto passivo) 7-ter, c. 1, lett. b) 46 Intermediazioni rese a committenti non soggetti passivi : luogo della prestazione oggetto di intermediazione 7-sexies, lett. a) 47 Servizi relativi ad immobili luogo dell immobile 7-quater, lett. a) 48 Trasporto di passeggeri in proporzione alla distanza percorsa 7-quater, lett. b) 49 Trasporto non intracomunitario di beni reso a committente non soggetto passivo: in proporzione alle distanze percorse 7-sexies, lett. b) 50 Trasporto intracomunitario di beni reso a committente non soggetto passivo: luogo di partenza 7-sexies, lett. c) Dir. 2006/112/CE Prestazioni di servizi dal Tipologie di operazioni (artt ter) Definizioni Trasporto intracomunitario di beni Attività culturali, artistiche, scientifiche, fieristiche, ecc Contenuto Luogo di rilevanza dell operazione trasporto intracomunitario di beni, luogo di partenza, luogo di arrivo reso a committente non soggetto passivo: possibilità per gli Stati membri di non assoggettare ad IVA determinati tragitti luogo di materiale esecuzione Decreto legislativo n..../2010 7, lett. f) quinquies 54 a) Attività accessorie ai trasporti intracomunitari di beni; b) Perizie e lavorazione di beni materiali rese a committente non soggetto passivo: luogo di materiale esecuzione 7-sexies, lett. d) 55 Servizi di ristorazione e catering diversi da quelli resi a bordo di navi, aerei, treni : luogo di materiale esecuzione 7-quater, lett. c) 56 Noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto luogo in cui il bene è messo materialmente a disposizione del destinatario. - Definizione di noleggio a breve termine 7-quater, lett. e) 7-quater, lett. g)

31 Dir. 2006/112/CE Prestazioni di servizi dal Tipologie di operazioni (artt ter) Contenuto Luogo di rilevanza dell operazione Decreto legislativo n..../ Servizi di ristorazione e catering resi a bordo di navi, aerei, treni nel corso di trasporti intracomunitari di passeggeri: luogo di partenza del trasporto passeggeri - definizione dei termini 7-quater, lett. d) 58 Servizi elettronici resi da soggetti extra-ue resi a committenti UE non soggetti passivi : luogo del domicilio o residenza del committente 7-sexies, lett. f) 59 Diritti d autore, pubblicità, consulenze, servizi elettronici, ecc.: luogo del committente se non è soggetto passivo ed è residente extra-ue 7-septies 59 bis Possibilità di deroga per i servizi di cui agli artt. 44, 45, 56 e 59 luogo di utilizzazione o fruizione effettivi. La deroga non si applica per i servizi elettronici resi a committenti extra-ue non soggetti passivi: ter Servizi di telecomunicazione resi a committenti comunitari non soggetti passivi da soggetti con domicilio o stabile organizzazione nello stesso Stato membro, ovvero extra-ue : obbligo del criterio del luogo di utilizzazione o impiego effettivi 7-sexies, lett. f) D. Lgs. n..../2010 (art. 7-ter, c. 1 del DPR n. 633/72) Territorialità - Prestazioni di servizi [1] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. ( )

32 B2B Prestazione di servizi B2C si 7-quater? no Oltre alle deroghe oggettive no 7-sexies? si Deroghe oggettive si 7-quinquies? no Due regole e quattro deroghe no 7-septies? si a privati extra-ue a privati UE o extra-ue Criterio specifico Luogo di esecuzione Luogo del committente 7-ter, c. 1, lett. a) Luogo del prestatore 7-ter, c. 1, lett. b) Luogo del committente Fuori campo IVA Rilevanti in Italia quando... (PRIMA) DOMANDA: Il cliente è un privato o un soggetto passivo IVA? Orientamento: Verifica con ogni mezzo, compresa interrogazione telematica della Partita IVA nel sito dell AE. (La Commissione Finanze del Senato ha invece proposto di considerare privato chi non rilascia una comunicazione scritta di essere soggetto passivo, fornendo i dati necessari, entro il momento di effettuazione dell operazione)

33 1) Il fornitore ha inviato la fattura (ma è obbligato?)? 2) Se l ha inviata devo integrarla? 3) Se l ha inviata devo comunque emettere un autofattura? 4) Se non l ha inviata quanto tempo devo aspettare? 5) Quali sanzioni per la mancata o ritardata autofatturazione? 6)... D. Lgs. n..../2010 : modifica art. 17, commi secondo, terzo e quarto del DPR n. 633/72? D. Lgs. n..../2010 (art. 17, secondo comma del DPR n. 633/72) [2] h) all articolo 17, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti (NON possono ) dai cessionari o committenti. QUINDI: obbligo di reverse charge per beni e servizi - Come? - Autofattura (Integrazione fattura del fornitore)

34 D. Lgs. n..../2010 (art. 17, 3 e 4 comma del DPR n. 633/72) Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono (NON possono ) adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all altro contraente anteriormente all effettuazione dell operazione. Se gli obblighi derivano dall effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all articolo 21. Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato D. Lgs. n..../2010 (artt. 20 e 21 del DPR n. 633/72) l) all articolo 20, primo comma, secondo periodo, dopo le parole dell articolo 36 sono inserite le seguenti: e le prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non soggette all imposta ai sensi dell articolo 7-ter ; (Ndr - NON concorrono a formare il volume d affari) m) all articolo 21: 1. al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: f-bis) il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente, per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità; ; (Ndr obbligo di indicazione in fattura) 2. al comma 5, le parole terzo comma sono sostituite dalle seguenti secondo comma ; 3. al comma 6, le parole a norma dell articolo 7, secondo comma sono sostituite dalle seguenti a norma dell articolo 7-bis, comma 1, e per le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all imposta ai sensi dell articolo 7-ter ;

35 IVA SERVIZI TERRITORIALITÀ SITUAZIONE VIGENTE FINO AL Principio fondamentale: Territorialità definita dalla residenza del prestatore IVA SERVIZI TERRITORIALITÀ Deroghe: 7, c. 4 a) immobili: luogo in cui e ubicato l immobile b) Beni mobili materiali e artistiche, culturali e scientifiche: luogo in cui è effettuata la prestazione c) Trasporto: in proporzione alla tratta nazionale a) Locazione beni mobili (non mezzi trasporto), pubblicità, consulenza, telecomunicazione, intermediazioni relative ai servizi di cui sopra: domicilio del committente (a meno che non sia extra UE o privato) e utilizzo del servizio UE b) - f) Prestazioni di cui al punto precedente rese a soggetti UE privati o Extra UE (privati e non) : territoriale se utilizzate in Italia Problema sul luogo di utilizzo del servizio

36 LUOGO DI UTILIZZO R.M. 174/03 : cessione diritti televisivi alla UEFA con sede in svizzera. Luogo di utilizzo: è dove sono riscosse le royalties cioe svizzera R.M.227/07: cessione Know how ad azienda svizzera che lo concede in uso ad azienda italiana Luogo di utilizzo: luogo in cui e impiegato il diritto cioè Italia IVA SERVIZI TERRITORIALITÀ Deroghe: 7, c. 4 f quinquies) intermediazioni: sono territoriali se la cessione oggetto di intermediazione è territoriale, tranne che il committente non sia ubicato in altro stato UE

37 IVA SERVIZI TERRITORIALITÀ PRESTAZIONI INTRAUE ART. 40 COMMI 4 BIS E 5 D.L. 331/93: 4 bis) Prestazioni relative e beni mobili: se committente è ITA la prestazione è territoriale anche se eseguita all esterno dello Stato UE, ma a condizione che il bene esca dal territorio dello stato in cui la prestazione è eseguita Se eseguita in ITA per Committente UE non territoriale se il bene esce da ITA 5) Trasporto intracomunitario di beni : territoriale se iniziano in ITA tranne che non sia intra UE il committente, sempre territoriali se il committente e ITA 8) intermediazioni: abrogato dal L. 88/09 con effetto 15 Luglio 2009 IVA SERVIZI TERRITORIALITÀ NUOVA DISCIPLINA Il nuovo articolo 7, ter ss incorpora tutta la disciplina relativa ai servizi, per cui il D.L. 331/93 (operazione INTRA UE) resta rilevante solo per le cessioni di beni I nuovi principi di base sono riassunti dalle sigle B2B e B2C

38 LA REGOLA GENERALE B2B PRIMA domicilio del prestatore OGGI domicilio del committente B2C domicilio del prestatore domicilio del prestatore Necessità di individuare la qualifica di soggetto passivo. Ciò sia per gli operatori comunitari che per quelli extra comunitari IL SOGGETTO PASSIVO Comunitario Extracomunitairo Acquisizione del numero di identificazione Iva Verifica dello stesso tramite il sistema Vies o in base a una certificazione fornita dall'autorità fiscale estera. Certificato emesso dalle competenti autorità fiscali. Conferme "indirette" desumibile dall esistenza di un numero identificativo simile all'iva o da una prova materiale dell esercizio di un attività economica.

39 IL SOGGETTO PASSIVO Sono soggetti passivi: a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni (se persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività) b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole; c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. IL SOGGETTO PASSIVO Le società identificate sono sempre soggetti passivi Le imprese individuali o i professionisti sono soggetti passivi se agiscono in quella veste ( problema di come accertarlo > autodichiarazione?) Gli Enti non commerciali identificati sono sempre soggetti passivi, anche quando agiscono nella sfera istituzionale (oppure anche se non svolgono attività commerciale ma hanno eseguito acquisti intra sup. a ) Gli Enti non commerciali non identificati sono privati

40 SERVIZI GENERICI B2B B2C Il criterio applicabile è quello per si considerano effettuate nel luogo in cui è stabilito il committente (regola rovesciata rispetto a quella in vigore fino al ). Il criterio applicabile è quello del domicilio del prestatore (conferma della regola in vigore fino al ) SERVIZI GENERICI PRESTATORE SOGGETTO PASSIVO Criterio: residenza del committente ITA PRESTAZIONE GENERICA PRIVATO Criterio: residenza del prestatore

41 SERVIZI GENERICI COMMITTENTE ITA PRESTAZIONE GENERICA Criterio: residenza del committente CRITERI IN DEROGA DEROGHE: ASSOLUTE > 7 QUATER, 7 QUINQUIES > PRESCINDONO DALLA SOGGETTIVITÀ DEL COMMITTENTE RELATIVE > 7 SEXIES, 7 SEPTIES > È NECESSARIO VALUTARE CHI SIA IL COMMITTENTE

42 I CRITERI IN DEROGA B2B Minori ipotesi di applicazioni di criteri in deroga Ricorso limitato al criterio del luogo di dell utilizzazione Disciplina di più facile applicazione anche se rimangono le problematiche legate all individuazione della tipologia di servizio I CRITERI IN DEROGA DEROGA PER PARTICOLARI SERVIZI (SIA B2B CHE B2C) ART. 7 QUATER 7 QUINQUIES Servizio Criterio Servizi immobiliari Luogo immobile Trasporto di passeggeri Distanza percorsa Ristorazione e catering Luogo di esecuzione Locazione «a breve termine» di mezzi di trasporto Attività culturali ecc. Luogo di messa a disposizione e utilizzo Luogo di svolgimento

43 I CRITERI IN DEROGA DEROGA PER B2C ART. 7 SEXIES Servizio Intermediazioni Trasporto di beni extra ue Trasporto di beni ue Lavorazione beni mobili Noleggio mezzi di trasporto (lungo) Criterio Luogo operazione principale Distanza percorsa Inizio del trasporto Luogo esecuzione Luogo di utilizzo I CRITERI IN DEROGA DEROGA PER B2C EXTRA UE ART. 7 SEPTIES Servizio Criterio Diritti d autore, pubblicità, consulenze, operazioni bancarie e simili, messa a disposizione del personale, noleggio di beni mobili (non mezzi di trasporto), forniture gas, obbligo di non esercitare tali prestazioni In base al principio generale sarebbe rilevante il domicilio del prestatore. Per questi servizi è prevista un eccezione: se resi a extra Ue non sono territoriali

44 E-COMMERCE ART. 7 TER, SEXIES E SEPTIES Committente soggetto passivo: residenza del committente Committente privato: residenza del prestatore ma si considerano effettuati in Italia i servizi elettronici resi a privati residenti in Italia da imprese extraue (art. 7 sexies lett. f) obbligo di identificazione in Italia non si considerano territoriali le prestazioni rese a privati residenti extra Ue. CONSEGUENZE Plafond e titolarità ai rimborsi trimestrali Le nuove regole comporteranno che alcune operazioni considerate non imponibili diverranno non rilevanti con la conseguenza che le stesse non rileveranno più ai fini plafond e rimborso. Esempi: Intermediazioni Ue Trasporti Lavorazioni

45 FOCUS: INTERMEDIAZIONI Tre situazioni temporali: 1. Dall al Dal al Dal Art. 40 comma 8 DPR 633/72 Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all' articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica , n. 633

46 1 problema quale delle due disposizioni applicare alle altre intermediazioni RM 437/E del 12 novembre 2008 Le intermediazioni con committente comunitario si considerano non territoriali Tali operazioni NON generano plafond 2 problema rilevanza IVA della intermediazioni extra-ue REGOLA effettuate in Italia quando l operazione principale è ivi effettuata DEROGA committente sia un soggetto IVA identificato in altro Stato UE DEROGA 2 le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate in Italia se il committente è ivi soggetto passivo d imposta (ANCHE PER OPERAZIONI EXTRA UE e questa è la differenza con art. 40 comma 8 d.l. 331/93)

47 RM 437/E del 12 novembre 2008 per quanto riguarda l ipotesi di operazioni di intermediazione che si riferiscono ad acquisiti e cessioni di beni che si perfezionano al di fuori del territorio comunitario, si ritiene che tali operazioni non debbano essere assoggettate ad imposta per carenza assoluta del requisito territoriale, con la conseguenza che il committente nazionale non sarà tenuto, ai fini IVA, ad emettere autofattura. CONSEGUENZA l intermediazione relativa alla vendita di beni estero su estero, ancorché resa a soggetto passivo nazionale, resta estranea alla sfera di applicazione dell IVA. Comunitaria 2008 riformulazione della lettera f-quinquies) dell articolo 7 quarto comma del DPR 633/72 le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunità. per escludere le intermediazioni extra-ue abrogazione del c. 8 dell art. 40 del citato D.L. 331/93 per far rientrare le intermediazioni UE nell art. 7 confermate interpretazioni della RM 437/E/08

48 Comunitaria 2008 integrazione c. 3 art.17 DPR 633/72 prestazioni di intermediazione rese da soggetti non residenti a operatori residenti, scontano comunque l imposta con il meccanismo dell inversione contabile, anche se il prestatore estero sia provvisto di identificazione IVA in Italia Decorrenza Comma 8 art. 24 Comunitaria 2008 le modifiche si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge in G.U., e dunque dal 15 luglio 2009 Assonime 42/09 OK chi ha applicato art. 40 c.8 sino al 14/7/09 per le operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2008, per le quali sia stata già applicata la disciplina risultante dalle modifiche (ovvero quella della lettera f-quinquies), resta fermo il trattamento fiscale applicato.

49 FOCUS: INTERMEDIAZIONI B2B: luogo del committente (art. 44 dir. 2006/112) B2C: luogo dell operazione intermediata (art. 46 dir. 2006/112) NOVITÀ dal 1 gennaio 2010: - le prestazioni di intermediazione rese a soggetti IVA stabiliti in Italia si considereranno in ogni caso effettuate nel nostro Stato (estero su estero vedi nuovo articolo 9 c.1 n.7 per non imponibilità); - le prestazioni di intermediazioni a committente soggetto passivo extra CE sono irrilevanti ai fini IVA, in quanto extra territoriali; FOCUS: PRESTAZIONI SU BENI MOBILI Fino al Art. 7 c.4 lett.b) > esecuzione nel territorio dello stato > territoriale ( eventualmente non imponibile art. 9 punto 9 se beni esportati) Art. 40 c.4 bis D.L. 331/93 > esecuzione territorio UE > eseguite nella UE sono territoriali se committente ITA e beni destinati ad uscire dalla stato UE, non territoriali se Committente UE esecuzione nello stato e bene destinato ad uscire da territorio dello stato operazioni intra non territoriale ma genera plafond

50 FOCUS: PRESTAZIONI SU BENI MOBILI Dall > disciplina generale Art. 7 ter > committente soggetto passivo > territoriale se committente e ITA Committente non soggetto passivo > vale luogo di esecuzione TRASPORTI: ESEMPIO PARTENZA TRASPORTO MERCI ARRIVO committente Soggetto passivo VETTORE IT Fino al : : Non territoriale ma genera plafond art. 46 c.2 e 41 c.4 DL 331/93 Dal 1/1/2010: fattura art. 7, : fattura art. 7, ter non rilevante non genera plafond

51 TRASPORTI: ESEMPIO PARTENZA TRASPORTO MERCI ARRIVO committente Soggetto passivo Fino al : : Rilevante e imponibile, genera plafond art. 40 DL 331/93 Dal 1/1/2010: fattura art. 7, : fattura art. 7, ter rilevante e imponibile VETTORE IT TRASPORTI: ESEMPIO PARTENZA TRASPORTO MERCI ARRIVO committente Soggetto passivo Fino al : : Rilevante e non imponibile ( 9,2) per tratta italiana, non rilevante tratta estera Dal 1/1/2010: : territoriale e non imponibile (7 ter e 9, 2) VETTORE IT

52 TRASPORTI: ESEMPIO PARTENZA TRASPORTO MERCI ARRIVO committente Soggetto passivo Fino al : : rilevante e imponibile (perche committente e e ITA) Dal 1/1/2010: : fattura art. 7, rilevante e imponibile VETTORE IT INTERMEDIAZIONI: ESEMPIO PARTENZA MERCI ARRIVO committente Soggetto passivo Fino al : : rilevante e imponibile (perche committente e e ITA) Dal 1/1/2010: : fattura art. 7, rilevante e imponibile agente IT

53 INTERMEDIAZIONI: ESEMPIO PARTENZA MERCI ARRIVO committente Soggetto passivo Fino al : : non rilevante ma genera plafond ( no secondo Ris.. 437/08) Dal 1/1/2010: : non rilevante ma fatturazione art. 21,c 6) agente IT INTERMEDIAZIONI: ESEMPIO PARTENZA MERCI ARRIVO committente Soggetto passivo agente IT Fino al : : rilevante, non imponibile e fa plafond art. 9 punto 7 ( principio dell operazione intermediata) Dal 1/1/2010: : non rilevante

54 INTERMEDIAZIONI: ESEMPIO norvegia PARTENZA MERCI ARRIVO committente Soggetto passivo agente IT Fino al : : rilevante e imponibile (non rilevante secondo R.M. 437/08) Dal : non rilevante Dal 1/1/2010: : rilevante e non imponibile art.9 c.1 p.7 LAVORAZIONI: ESEMPIO Lavorazione eseguita committente Soggetto passivo Fino al : rilevante e imponibile se bene resta in ita,, non rilevante ma genera plafond se bene esce da ita Dal 1/1/2010: : non rilevante ma fatturazione art. 21,c 6) prestatore IT

55 LAVORAZIONI: ESEMPIO Lavorazione eseguita committente Soggetto passivo prestatore IT Fino al : rilevante e imponibile se bene resta in ita,, rilevante e non imponibile se bene esce da ita verso ch ( 9.9) Dal 1/1/2010: : non rilevante LAVORAZIONI: ESEMPIO Lavorazione eseguita committente Soggetto passivo Fino al : rilevante e imponibile se bene resta in ita,, autofattura se DE non identificato e no rappresentante fiscale Dal 1/1/2010: : rilevante e imponibile con autofattura prestatore DE

56 si Deroghe oggettive si Criterio specifico Luogo di esecuzione B2B Prestazione di servizi B2C 7-quater? no no 7-sexies? si 7-quinquies? no Due regole e quattro deroghe Oltre alle deroghe oggettive di cui sopra no 7-septies? si a privati extra-ue a privati UE o extra-ue Luogo del committente 7-ter, c. 1, lett. a) Luogo del prestatore 7-ter, c. 1, lett. b) Luogo del committente Fuori campo IVA Rilevanti in Italia quando... FOCUS ENTI NON COMMERCIALI Enti titolari di partiva IVA sono soggetti passivi e quindi quali committenti ITA rendono territoriale la prestazione ricevuta ma attenzione alla deroga del 7 quinquies: prestazioni artistiche didattiche e culturali sono territoriali in base al luogo della materiale esecuzione

57 FOCUS ENTI NON COMMERCIALI Enti titolari di partiva IVA: autofattura reverse charge da eseguire anche se la prestazione è ricevuta nell ambito della sfera istituzionale ma: Obbligo di separazione nella registrazione tra sfera commerciale e istituzionale poiché per la sfera istituzionale si ha applicazione dell articolo 30-bis che rimanda al 49 D.L. 331/93, cioè versamento dell Iva acquisti su prestazioni non ITA Compilazione modelli Intrastat (esonero solo per operazioni esenti) FOCUS ENTI NON COMMERCIALI Enti non titolari di partiva IVA > regola generale: territorialità del prestatore > applicazione delle deroghe previste dall art. 7 sexies

58 Rimborsi IVA non residenti a cura di Luca Caramaschi Direttiva n. 2008/9/CE del Il nuovo assetto normativo del DPR n. 633/1972 (articoli 38-bis_1 soggetti nazionali, 38-bis_2 soggetti comunitari, e 38-ter soggetti extracomunitari) (Decreto Legislativo n..../2010)

59 DPR n. 633/72/art. 38-bis 1 - modificato con D. Lgs. n..../2010) Art. 38 bis1 (Rimborso dell imposta assolta in altri Stati membri della Comunità) 1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l imposta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un istanza all Agenzia delle entrate tramite apposito portale elettronico. 2. L Agenzia delle entrate provvede ad inoltrare tale richiesta allo Stato membro del rimborso, eccetto i casi in cui, durante il periodo di riferimento del rimborso, il richiedente: a) non ha svolto un attività d impresa, arte o professione; b) ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell imposta ai sensi degli articoli 19 e seguenti; c) si è avvalso del regime dei contribuenti minimi di cui ai commi da 96 a 117 dell articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; d) si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli. 3. Nei casi indicati al comma 2 l Agenzia delle entrate notifica al richiedente il mancato inoltro della richiesta di rimborso. Avverso il provvedimento motivato di rifiuto dell inoltro è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 4. Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il competente ufficio dell Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalità ed i termini procedurali per l applicazione delle disposizioni del presente articolo nonché per la realizzazione dei relativi scambi informativi. DPR n. 633/72/art. 38-bis 2 - modificato con D. Lgs. n..../2010) Art. 38 bis2 (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità) 1. I soggetti domiciliati e residenti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non può essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell imposta è il committente o cessionario e da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti. L ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non può essere inferiore a quattrocento euro; se detto ammontare risulta inferiore a quattrocento euro il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a cinquanta euro. 2. La richiesta di rimborso è presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, ovvero per periodi inferiori a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare. 3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso è ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell imposta, quale applicata dallo Stato membro ove è stabilito il richiedente.

60 DPR n. 633/72/art. 38-bis 2 - modificato con D. Lgs. n..../2010) 4. La richiesta di rimborso è inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove è stabilito il richiedente. 5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al pagamento dei relativi interessi provvede il competente ufficio dell Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilità speciale. La decisione in ordine al rimborso dell imposta è notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, salvo quanto previsto ai commi successivi. 6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l ufficio può chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso o allo Stato membro ove esso è stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutte gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono essere richieste eventualmente ad un soggetto diverso, anche in via telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi necessari. Le informazioni richieste sono fornite all ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta di informazioni aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 è effettuata entro il termine di due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all ufficio ovvero entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo. I predetti termini non si applicano se scadono prima del decorso di un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa. DPR n. 633/72/art. 38-bis 2 - modificato con D. Lgs. n..../2010) 7. L ufficio può chiedere ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono fornite all ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In tal caso, la comunicazione di cui al comma 5 è effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso. 8. Il rimborso è effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, ovvero, qualora siano richieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell articolo 38-bis con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8. La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive o le ulteriori informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi 6 e 7. Non sono, altresì, dovuti interessi fino a quando non pervengono all ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso. 10. Il rimborso è eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest ultimo caso l ufficio riduce l importo da erogare al richiedente dell ammontare delle spese di trasferimento. 11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell ufficio. Nei confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata.

61 DPR n. 633/72/art. 38-bis 2 - modificato con D. Lgs. n..../2010) 12. Nelle more del pagamento dell ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo importo. 13. Avverso il provvedimento motivato di diniego è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 14. Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente disposizione, è individuato il competente ufficio dell Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalità ed i termini per la richiesta e l esecuzione dei rimborsi nonché per gli scambi informativi relativi al presente articolo. DPR n. 633/72/art. 38-ter - modificato con D. Lgs. n..../2010) Art. 38-ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità) 1. La disposizione del primo comma dell articolo 38-bis2 si applica, a condizione di reciprocità, anche ai soggetti esercenti un attività d impresa, arte o professione, domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità, limitatamente all imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività. 2. Ai rimborsi previsti nel comma 1 provvede il competente ufficio dell Agenzia delle entrate entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso ovvero, in caso di richiesta di informazioni aggiuntive, entro otto mesi dalla medesima. In caso di diniego del rimborso, l ufficio emana, entro lo stesso termine, apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. 3. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell articolo 38-bis con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 2. La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive entro il termine di un mese dalla data della notifica, da effettuarsi anche tramite mezzi elettronici. Non sono, altresì, dovuti interessi fino a quando non pervengono all ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso. (...)

62 DPR n. 633/72/art. 38-ter - modificato con D. Lgs. n..../2010) 4. I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 200 ed il 400 per cento della somma rimborsata. L ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria. 5. Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta e l esecuzione dei rimborsi, nonché il competente ufficio dell Agenzia delle entrate. ; DPR n. 633/72/art modificato con D. Lgs. n..../2010) all articolo 56 è aggiunto in fine il seguente comma: I provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter possono essere notificati anche tramite mezzi elettronici. RIMBORSO A NON RESIDENTI Fino al art. 38-ter Soggetti Ue: 1) assenza di identificazione o rappresentante 2) assenza di operazioni attive 3) Iva detraibile su acquisti sup. a 200 Richiesta da fare entro 30 giugno anno successivo

63 RIMBORSO A NON RESIDENTI Fino al art. 38 ter Soggetti EXTRA : 1) assenza di identificazione o rappresentante 2) Assenza di operazioni attive 3) Iva detraibile su acquisti sup. a 200 ma devono sussistere condizioni di reciprocità (Svizzera, Norvegia, Israele) Per altri paesi unica possibilità e identificazione o rappresentante RIMBORSO A NON RESIDENTI Dall art. 38 bis 1 e 2 (INTRA) 38 ter (EXTRA) Soggetti ITA: Istanza da inviare all Agenzia delle Entrate la quale rifiuta se contribuente 1. Non ha svolto attività impresa o professione 2. Ha svolto solo operazioni esenti o non soggette 3. È un minimo o agricolo

64 RIMBORSO A NON RESIDENTI Dall art. 38 bis 1 e 2 (INTRA) 38 ter (EXTRA) Soggetti PASSIVI INTRA: possono chiedere rimborso anche se hanno identificazione o rappresentante ma non stabile organizzazione importo minimo 400 RIMBORSO A NON RESIDENTI Dall art. 38 bis 1 e 2 (INTRA) 38 ter (EXTRA) Soggetti PASSIVI EXTRA : possono chiedere rimborso anche se hanno identificazione o rappresentante ma non stabile organizzazione importo minimo 400 Sanzioni per indebito rimborso dal 200% al 400% Devono sussistere condizioni di reciprocità

65 Adempimenti contabili e INTRASTAT a cura di Luca Caramaschi Direttiva n. 2008/117/CE del Il nuovo assetto normativo del DL n. 331/1993 (articolo 50, c. 6 anche i servizi, comma 6-bis Decreto con modalità e termini comma 6-ter Provv. Approvazione dei modelli) (Decreto Legislativo n..../2010)

66 DL n. 331/93/art. 50, comma 6 - modificato con D. Lgs. n..../2010) Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi intracomunitari) il comma 6 è sostituito dal seguente: 6. I contribuenti presentano in via telematica all Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7- quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. ; (...) DL n. 331/93/art. 50, commi 6-bis e 6-ter - inseriti con D. Lgs. n..../2010) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 6-bis. Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall Istituto nazionale di statistica. 6-ter. Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell Agenzia delle entrate e d intesa con l Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonché le procedure ed i termini per l invio dei dati all Istituto Nazionale di Statistica.

67 INTRASTAT Necessità di riepilogare anche le prestazioni di servizi (sezione quater e quinquies) Obbligo di indicazione dei servizi acquistati dal committente ITA e oggetto di reverse charge (coordinamento norma interna e direttiva) Esclusione dei servizi esenti (ma occorre conoscere la normativa del paese del committente per capire se il servizio è o meno esente) INTRASTAT Obbligo di presentazione telematica (da quando?) Scompare la periodicità annuale La periodicità trimestrale è ammessa se le operazioni nel trimestre e dei quattro trimestri precedenti non hanno superato euro (elevabili a fino al ).

68 Intra 1. Cessioni Intra 2. Acquisti Intra 1 quater (Servizi resi) estremi fattura codice del servizio modalità di incasso modalità di erogazione Paese di pagamento

69 Intra 1 quinquies (rettifiche ai servizi resi) Intra 2 quater (Servizi ricevuti)

70 Intra 2 quinquies (rettifiche servizi ricevuti) Ultimi chiarimenti in tema di visto e compensazioni IVA a cura di Luca Caramaschi

71 NORMATIVA E PRASSI Articolo 10 decreto legge n. 78/2009 Provvedimento AE prot. 2009/ del Risoluzione Agenzia Entrate n. 286/E del Circolare Agenzia Entrate n. 57/E del Circolare Agenzia Entrate n. 1/E del NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 2010 Crediti Interessati Credito Iva annuale Credito Iva trimestrale (modello TR) Limiti Compensazione Per importi eccedenti euro , la compensazione richiede la preventiva presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale Visto di conformità per credito annuale Momento di utilizzo Modalità di effettuazione compensazioni Dichiarazione Annuale Per importi eccedenti euro , la compensazione richiede, oltre alla preventiva presentazione della dichiarazione annuale, anche l apposizione sulla dichiarazione stessa del visto di conformità da parte di soggetto abilitato Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale Le compensazioni che seguono le nuove regole dovranno essere eseguite obbligatoriamente per i canali ufficiali dell Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline) Per soggetti con credito da compensare o da rimborsare, di qualunque importo, è possibile presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma (non unificata), a decorrere dal 1 febbraio

72 LE COMPENSAZIONI INTERESSATE Si tratta delle compensazioni orizzontali o esterne dei crediti IVA che avvengono con altri tributi e contributi (ad esempio Ires, Irpef, Ici, contributi previdenziali, ecc.) così come previsto dall art.17 del decreto legislativo n.241 del Non rilevano, quindi, ai fini dell applicazione delle nuove regole, le compensazioni cosiddette verticali o interne, e cioè le compensazioni che avvengono tra crediti IVA derivanti dalla dichiarazione annuale e/o dalle denunce trimestrali con l Iva a debito dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico. CHIARIMENTO CM 1/E/2010 anche le compensazioni verticali o interne effettuate con modello in F24 non concorrono al tetto dei euro, né a quello dei euro ai fini dell apposizione del visto di conformità. LE COMPENSAZIONI INTERESSATE il credito Iva si intenderà prioritariamente utilizzato per la compensazione dei debiti Iva (quindi quella verticale non rilevante ai fini dell applicazione delle nuove regole) rispetto a quella orizzontale, a partire dai crediti esposti di più remota formazione (CHIARIMENTO CM 1/E/2010) Credito IVA emergente dalla dichiarazione IVA 2010 pari ad euro In data 18 gennaio 2010 si è provveduto ad effettuare le seguenti compensazioni: con il debito IVA del mese di dicembre 2009 per euro euro con debiti per ritenute relative al mese di dicembre 2009 per i restanti euro Il modello F24 si presenta come segue.

73 NATURA DEL LIMITE DEI EURO CHIARIMENTO CM 1/E/2010 l utilizzo in compensazione dei crediti IVA il legislatore introduce una sorta di doppio binario, distinguendo tra crediti IVA eccedenti l importo di euro, cui si applica la nuova disciplina, rispetto a quelli di importo pari o inferiore, cui continuano ad applicarsi le vecchie regole. NATURA DEL LIMITE DEI EURO Credito IVA emergente dalla dichiarazione IVA 2010 pari ad euro Nel mese di gennaio 2010 il contribuente presenta la seguente situazione: - debito IVA del mese di dicembre 2009 per euro debiti per ritenute relative al mese di dicembre 2009 per euro In data 18 gennaio 2010 tenendo conto dei limiti importi dalle nuove regole - si provvede ad effettuare la seguente compensazione del credito IVA tramite il modello F24: - con il debito IVA del mese di dicembre 2009 per euro con debiti per ritenute relative al mese di dicembre 2009 per euro

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Vigente al:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Vigente al: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Vigente al: 14 9 2015 TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Art. 7. (Territorialita'

Dettagli

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 05/2010. Treviso, 15 marzo 2010

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 05/2010. Treviso, 15 marzo 2010 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 05/2010 Treviso, 15 marzo 2010 OGGETTO: Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina Con il DLgs. 11.2.2010 n. 18, pubblicato

Dettagli

LA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010

LA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010 LA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DAL 2010 PROGRAMMA - Contenuti Introduzione logica dell intervento La nuova regola generale, la struttura dell art. 7, le eccezioni Le modalità operative

Dettagli

LE NOVITÀ IVA DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE. Dott. Sergio PELLEGRINO

LE NOVITÀ IVA DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE. Dott. Sergio PELLEGRINO LE NOVITÀ IVA DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE Dott. Sergio PELLEGRINO Diretta 1 febbraio 2010 DECRETO LEGISLATIVO RECEPIMENTO DIRETTIVE 2008/117/CE (modifica 2006/112/CE) Contrasto frodi fiscali

Dettagli

NUOVA TERRITORIALITÀ IVA

NUOVA TERRITORIALITÀ IVA Circolare informativa per la clientela n. 7/2010 dell 11 marzo 2010 NUOVA TERRITORIALITÀ IVA In questa Circolare 1. Nuove disposizioni sulla territorialità 2. Territorialità per i servizi «generici» 3.

Dettagli

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 23 Dicembre 2009 E - MAIL: segreteria2@studiocastelli.com NOVITA IVA NEI RAPPORTI INTRACOMUNITARI E CON SOGGETTI EXTRA UE Il Consiglio dei Ministri del 12.11.2009 ha approvato lo schema di D.lgs..che

Dettagli

IVA 2010 Nuove regole di tassazione dei servizi

IVA 2010 Nuove regole di tassazione dei servizi Studio Tributario e Societario IVA 2010 Nuove regole di tassazione dei servizi Barbara Rossi Genova, 18 novembre 2009 1 VAT Package - 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Agenda Nuove regole di territorialità

Dettagli

Le prestazioni di servizi generiche

Le prestazioni di servizi generiche Luca Bilancini (Dottore Commercialista, Pubblicista, Coordinatore scientifico Map) Le prestazioni di servizi generiche 1 Prestazioni di servizi Natura del servizio: generico o specifico Status del committente:

Dettagli

Modello INTRA: sanzioni e ravvedimento

Modello INTRA: sanzioni e ravvedimento Modello INTRA: sanzioni e ravvedimento di Gioacchino De Pasquale Le recenti modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014) prevedono la qualificazione dell errore derivante

Dettagli

Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi

Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi Le novità in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi A cura di Antonino Iacono Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio IVA I presupposti

Dettagli

OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI

OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI Circolare n. 05 del 19 marzo 2010 A tutti i Clienti Loro sedi OGGETTO: IL NUOVO TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI E I PRIMI CHIARIMENTI UFFICIALI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (D.Lgs. 18/2010 -

Dettagli

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008

IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 Come noto il comma 325 della Finanziaria 2007 ha introdotto nell art. 7, comma 4, DPR n. 633/72, la lett. f-quinquies)

Dettagli

VAT PACKAGE 2010. Intervento del Dr. Michele Muratori. Firenze 23.2.2010 Arezzo 24.2.2010. michele.muratori@mazars.it

VAT PACKAGE 2010. Intervento del Dr. Michele Muratori. Firenze 23.2.2010 Arezzo 24.2.2010. michele.muratori@mazars.it VAT PACKAGE 2010 Firenze 23.2.2010 Arezzo 24.2.2010 Intervento del Dr. Michele Muratori michele.muratori@mazars.it LE FONTI NORMATIVE E LE CIRCOLARI Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 Direttiva 2008/9/CE

Dettagli

Torino, lì 8 marzo Circolare n. 8/2010. OGGETTO: Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina PREMESSA

Torino, lì 8 marzo Circolare n. 8/2010. OGGETTO: Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina PREMESSA Dott. Carlo Agosta Dott. Enrico Pogolotti Dott. Davide Mancardo Dott.ssa Chiara Valente Dott.ssa Stefania Neirotti Torino, lì 8 marzo 2010 Circolare n. 8/2010 OGGETTO: Territorialità IVA - Recepimento

Dettagli

INDICE. Sezione Prima - CONCETTI GENERALI

INDICE. Sezione Prima - CONCETTI GENERALI INDICE Sezione Prima - CONCETTI GENERALI I soggetti... pag. 12 Il soggetto passivo...» 12 Il prestatore occasionale...» 15 Il soggetto minimo e forfettario...» 15 Il sistema VIES...» 16 Il luogo di stabilimento...»

Dettagli

Prof. Avv. Benedetto Santacroce. Genova, 2 dicembre 2009

Prof. Avv. Benedetto Santacroce. Genova, 2 dicembre 2009 Il pacchetto di riforma dell Iva Prof. Avv. Benedetto Santacroce Genova, 2 dicembre 2009 Generalità Santacroce-Procida-Fruscione 3 Normativa Dir. 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008 ( direttiva

Dettagli

Enti non commerciali la nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari

Enti non commerciali la nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari Enti non commerciali la nuova disciplina IVA per i servizi intracomunitari di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 13 febbraio 2010 Dal 1 gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di Iva

Dettagli

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/ Informativa per la clientela di studio

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/ Informativa per la clientela di studio STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/7490099 E-MAIL segreteria@studiolamberto.it Informativa per la clientela di studio N. 53 del 03.04.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Territorialità IVA: regole

Dettagli

CAPITOLO PRIMO LE MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 18/10 E DALLA L. N.

CAPITOLO PRIMO LE MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 18/10 E DALLA L. N. INDICE CAPITOLO PRIMO LE MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 18/10 E DALLA L. N. 217/11 1. Momento di effettuazione dell operazione... pag. 11 Ulteriori novità dal 17/3/2012 (Comunitaria 2010)...

Dettagli

Fiscal Approfondimento

Fiscal Approfondimento Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità N. 37 11.10.2016 4 Brexit: le conseguenze ai fini IVA nelle operazioni tra Italia e Gran Bretagna A cura di Marco Bargagli Categoria: Fiscalità internazionale

Dettagli

INDICE. Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

INDICE. Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE INDICE Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Premessa... pag. 14 Normativa di riferimento...» 18 Autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie...

Dettagli

LA TERRITORIALITA DELLE CESSIONI DI BENI

LA TERRITORIALITA DELLE CESSIONI DI BENI IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE DELL IVA Normativa e principale prassi di riferimento: - Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006, come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE del 12/2/2008 - Artt. 7 e ss., DPR 633/72,

Dettagli

IVA, ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E FISCALITA LOCALE I EDIZIONE

IVA, ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E FISCALITA LOCALE I EDIZIONE IVA, ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E FISCALITA LOCALE I EDIZIONE SEDE ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 2, 00196 ROMA Venerdì: 14.00-19.00 Sabato:

Dettagli

INDICE. Circolare n. 9. del 17 marzo Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina

INDICE. Circolare n. 9. del 17 marzo Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 9 del 17 marzo 2010 Territorialità IVA - Recepimento

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 11 del 5 marzo 2010 Territorialità IVA - Recepimento

Dettagli

FOCUS FISCALE - MAGGIO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE MAGGIO/2010. pagina 1 di 9

FOCUS FISCALE - MAGGIO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE MAGGIO/2010. pagina 1 di 9 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE MAGGIO/2010 pagina 1 di 9 Territorialità IVA dei trasporti di beni: novità 2010 PREMESSA La c.d. Direttiva Servizi (2008/8/CE), recepita con D.lgs. 18.02.2010, n. 11, ha modificato

Dettagli

INDICE. Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

INDICE. Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE INDICE Sezione Prima - PRINCIPI GENERALI E PRESUPPOSTI DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Premessa... pag. 14 Legge Comunitaria 2008 e ulteriori modifiche...» 15 Decreto Legislativo 11 febbraio 2010 n.

Dettagli

STUDIO ROVIDA DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI. Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina INDICE

STUDIO ROVIDA DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI. Territorialità IVA - Recepimento della normativa comunitaria - Nuova disciplina INDICE DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI Dott. MAURO ROVIDA 16128GENOVA - Via Corsica 2/18 Dott. FRANCESCA RAPETTI Telef.: +39 010 876.641 Fax: +39 010 874.399 Dott. LUCA GIACOMETTI e mail: segreteria@studiorovida.it

Dettagli

Focus On 21 novembre 2014

Focus On 21 novembre 2014 Focus On 21 novembre 2014 Commercio elettronico diretto e indiretto - Aspetti Iva Per commercio elettronico si intende l insieme di quelle attività dirette allo svolgimento di transazioni commerciali per

Dettagli

LUOGO DI TASSAZIONE NEI SERVIZI B2B E B2C LE NUOVE REGOLE PER L APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE NEI SERVIZI PRESTATI DA NON RESIDENTI

LUOGO DI TASSAZIONE NEI SERVIZI B2B E B2C LE NUOVE REGOLE PER L APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE NEI SERVIZI PRESTATI DA NON RESIDENTI LUOGO DI TASSAZIONE NEI SERVIZI B2B E B2C LE NUOVE REGOLE PER L APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE NEI SERVIZI PRESTATI DA NON RESIDENTI DOTT. ALBERTO BUSCEMA FEBBRAIO 2011 PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICI

Dettagli

INDICE PREMESSA DEFINIZIONI Premessa... 51

INDICE PREMESSA DEFINIZIONI Premessa... 51 INDICE PREMESSA... 15 1. DEFINIZIONI... 17 1. Premessa... 17 2. Aspetti generali... 17 3. Definizione di territorio dello Stato e della UE... 19 3.1 Definizione di territorio dello Stato... 20 3.2 Definizione

Dettagli

IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE DELL IVA

IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE DELL IVA IL PRESUPPOSTO TERRITORIALE DELL IVA Normativa e prassi di riferimento: - Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006, come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE del 12/2/2008 - Artt. 7 e ss., DPR 633/72, come

Dettagli

Dott. Alberto Perani Monza, 30 giugno In collaborazione con

Dott. Alberto Perani Monza, 30 giugno In collaborazione con Triangolazioni IVA UE ed extra-ue, quadrangolazioni, prestazioni di servizi e nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta nei rapporti internazionali Dott. Alberto Perani Monza, 30 giugno

Dettagli

INDICE PREMESSA... 15

INDICE PREMESSA... 15 INDICE PREMESSA... 15 1. DEFINIZIONI... 17 1. Premessa... 17 2. Aspetti generali... 17 3. Definizione di territorio dello Stato e della UE... 20 3.1 Definizione di territorio dello Stato... 21 3.2 Definizione

Dettagli

VAT PACKAGE 2010: prime riflessioni sui principali aspetti teorici ed applicativi. Roma - 23 Febbraio 2010

VAT PACKAGE 2010: prime riflessioni sui principali aspetti teorici ed applicativi. Roma - 23 Febbraio 2010 1 VAT PACKAGE 2010: prime riflessioni sui principali aspetti teorici ed applicativi Roma - 23 Febbraio 2010 2 AGENDA Il mutato quadro normativo ed interpretativo Le nuove regole sulla territorialità dei

Dettagli

INFORMATIVA N. 3/2011. Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA

INFORMATIVA N. 3/2011. Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA STUDIO RENZO GORINI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE COMO 22.6.2011 22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 TEL. 031.27.20.13 E mail: segreteria@studiogorini.it FAX 031.27.33.84 INFORMATIVA N. 3/2011 Comunicazione

Dettagli

Rappresentante fiscale ed identificazione diretta

Rappresentante fiscale ed identificazione diretta Rappresentante fiscale ed identificazione diretta Dott. Alberto Perani Monza, 30 giugno 2016 In collaborazione con Debitore d imposta (art. 17 DPR 633/72) L imposta sul valore aggiunto è dovuta dai soggetti

Dettagli

NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA

NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA NUOVE REGOLE SULLA TERRITORIALITA DELL IVA QUESTIONI CONTROVERSE E POSSIBILI SOLUZIONI Confindustria Genova - Lunedì 15 marzo 2010 1 D: Per le operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti

Dettagli

Iva 2010: il luogo delle prestazioni di servizi

Iva 2010: il luogo delle prestazioni di servizi Regola generale nei rapporti tra soggetti passivi (b to b): PAESE DEL COMMITTENTE Si considerano pertanto territoriali le prestazioni rese asoggetti passivi stabiliti in Italia Regola generale nei rapporti

Dettagli

FOCUS FISCALE - LUGLIO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE LUGLIO/2010. pagina 1 di 9

FOCUS FISCALE - LUGLIO/2010 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE LUGLIO/2010. pagina 1 di 9 STUDIOIMPRESA FOCUS FISCALE LUGLIO/2010 pagina 1 di 9 Territorialità IVA lavorazioni beni mobili: novità 2010 PREMESSA La cd. Direttiva Servizi (n. 2008/8/CE) ha modificato le regole relative al luogo

Dettagli

Come cambiano le regole Iva per gli agenti: casi pratici a cura di Michele Avesani

Come cambiano le regole Iva per gli agenti: casi pratici a cura di Michele Avesani Il Punto sull Iva Come cambiano le regole Iva per gli agenti: casi pratici a cura di Michele Avesani Premessa La Direttiva n.8/08, ovvero la c.d. Direttiva Servizi, recepita nel Decreto Legislativo approvato

Dettagli

25 ottobre 2010. Università degli Studi di Cagliari Direzione Finanziaria Settore Fiscale

25 ottobre 2010. Università degli Studi di Cagliari Direzione Finanziaria Settore Fiscale IVA INTRACOMUNITARIA RIFERIMENTI NORMATIVI D.L. 30 Agosto 1993, n. 331 Convertito dalla Legge 29 Ottobre 1993, n. 427 Dlgs. 11 Febbraio 2010, n. 18 G.U. 19 Febbraio 2010, n. 41 25 ottobre 2010 L ACQUISTO

Dettagli

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI Oggetto: Comunicazione annuale dati Iva anno d imposta 2015 I soggetti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale sono obbligati a trasmettere all Agenzia delle Entrate la Comunicazione

Dettagli

La dichiarazione IVA 2012

La dichiarazione IVA 2012 La dichiarazione IVA 2012 di Roberto Fanelli (*) L ADEMPIMENTO Con Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate sono stati approvati i modelli IVA per la presentazione della dichiarazione. Pratica

Dettagli

Fisco & Nautica. Nauticsud ^ edizione Mostra d oltremare di Napoli. Daniela Barbato Dottore Commercialista 11 febbraio 2019

Fisco & Nautica. Nauticsud ^ edizione Mostra d oltremare di Napoli. Daniela Barbato Dottore Commercialista 11 febbraio 2019 Fisco & Nautica Nauticsud 2019 46^ edizione Mostra d oltremare di Napoli Daniela Barbato Dottore Commercialista 11 febbraio 2019 1 Presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali dell Iva nell ambito

Dettagli

SERVIZI A E DA SOGGETTI NON RESIDENTI

SERVIZI A E DA SOGGETTI NON RESIDENTI SERVIZI A E DA SOGGETTI NON RESIDENTI LA NORMA RIGUARDA TUTTE LE TIPOLOGIE DI SOGGETTI NON RESIDENTI: INTRACOMUNITARI ESTERI FUORI DALLA CE Il D.L.gs. 11/02/2010 nr. 18, ha recepito nella disciplina nazionale

Dettagli

Oggetto: elenchi clienti e fornitori dal 1 luglio 2011 obbligo di comunicazione delle operazioni documentate da ricevuta o scontrino fiscale

Oggetto: elenchi clienti e fornitori dal 1 luglio 2011 obbligo di comunicazione delle operazioni documentate da ricevuta o scontrino fiscale A tutti i clienti Circolare Bolzano, 10 giugno 2011 n. 25/2011 Oggetto: elenchi clienti e fornitori dal 1 luglio 2011 obbligo di comunicazione delle documentate da ricevuta o scontrino fiscale Per combattere

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 2/2012. OGGETTO: Prestazioni di servizi comunitarie stop all autofatturazione ammessa solo l integrazione della fattura

NOTA OPERATIVA N. 2/2012. OGGETTO: Prestazioni di servizi comunitarie stop all autofatturazione ammessa solo l integrazione della fattura NOTA OPERATIVA N. 2/2012 OGGETTO: Prestazioni di servizi comunitarie stop all autofatturazione ammessa solo l integrazione della fattura - Premessa A partire dal 17 marzo 2012,per i soggetti che fruiscono

Dettagli

ELENCO CLIENTI E FORNITORI ANNO 2010

ELENCO CLIENTI E FORNITORI ANNO 2010 ELENCO CLIENTI E FORNITORI ANNO 2010 Slitta al 31 gennaio 2012 il termine ultimo per la presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto

Dettagli

Gli adempimenti dichiarativi e comunicativi ai fini IVA

Gli adempimenti dichiarativi e comunicativi ai fini IVA Gli adempimenti dichiarativi e comunicativi ai fini IVA Prima parte: La Comunicazione e la Dichiarazione IVA Torino, 25 marzo 2014 Dott. Marco Bodo La Comunicazione IVA E un modello con cui vengono indicati

Dettagli

IVA Estero. Giovedì 06 Aprile MODULO: TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI. 08:45 Registrazione dei Partecipanti. 09:15 Apertura dei Lavori

IVA Estero. Giovedì 06 Aprile MODULO: TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI. 08:45 Registrazione dei Partecipanti. 09:15 Apertura dei Lavori IVA Estero Giovedì 06 Aprile 2017 1 MODULO: TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI 08:45 Registrazione dei Partecipanti 09:15 Apertura dei Lavori 09:30 Inquadramento generale Rilevanza del presupposto,

Dettagli

Soggetti non residenti e richiesta dei rimborsi IVA

Soggetti non residenti e richiesta dei rimborsi IVA Soggetti non residenti e richiesta dei rimborsi IVA di Cosimo Turrisi Pubblicato il 29 giugno 2010 Le novità apportate D.Lgs n. 18 dell 11 febbraio 2010, a far data dall esercizio 2010, hanno introdotto

Dettagli

Riferimenti: Provv del CM 1/E del RM 87/E del ***** COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

Riferimenti: Provv del CM 1/E del RM 87/E del ***** COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE Circolare numero: 09 2017 Oggetto: Comunicazione dati fattura Data: 25 luglio 2017 Parole Chiave: Comunicazione Riferimenti: Provv. 58793 del 27.03.2017 - CM 1/E del 07.02.201 RM 87/E del 05.07.2017 *****

Dettagli

La c.d. Direttiva. servizi. Direttiva 2008/8/Ce, 12 febbraio Avv. Caterina Corrado Oliva - Studio Uckmar -

La c.d. Direttiva. servizi. Direttiva 2008/8/Ce, 12 febbraio Avv. Caterina Corrado Oliva - Studio Uckmar - La c.d. Direttiva servizi Direttiva 2008/8/Ce, 12 febbraio 2008 Avv. Caterina Corrado Oliva - Studio Uckmar - c.oliva @uckmar.com Innovazioni della direttiva 2008/8 CE sul luogo di prestazione di servizi

Dettagli

IL PUNTO SULLO SPESOMETRO DEL PRIMO SEMESTRE 2017

IL PUNTO SULLO SPESOMETRO DEL PRIMO SEMESTRE 2017 IL PUNTO SULLO SPESOMETRO DEL PRIMO SEMESTRE 2017 L art. 4, co. 1, del D.L. 193/2016, ha introdotto, a decorrere dall 1.1.2017, la comunicazione trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse, ricevute

Dettagli

Ragioniere Commercialista Consulente Tecnico Tribunale di Ancona Revisore Contabile iscrizione al n. 28614 TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Ragioniere Commercialista Consulente Tecnico Tribunale di Ancona Revisore Contabile iscrizione al n. 28614 TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI Rag. GILBERTO GNESUTTA Ragioniere Commercialista Consulente Tecnico Tribunale di Ancona Revisore Contabile iscrizione al n. 28614 TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI Le disposizioni del vecchio

Dettagli

STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI Dottori Commercialisti Revisori Contabili Via G. Bovini, Ravenna (RA)

STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI Dottori Commercialisti Revisori Contabili Via G. Bovini, Ravenna (RA) Via G. Bovini, 41-48123 Ravenna (RA) www.consulentiassociati.ra.it Dott. Vincenzo Morelli Tel. 0544 501881 Dott. Paolo Mazza Fax 0544 461503 Dott. Gianluca Giardini info@consulentiassociati.ra.it ----------------------------------

Dettagli

NEWS LETTER numero

NEWS LETTER numero NEWS LETTER numero 1-2011 Comunicazione telematica all Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti

Dettagli

Circolare n. 4. Indice

Circolare n. 4. Indice Circolare n. 4 La nuova territorialità Iva Recepimento delle direttive 2008/8, 2008/9 e 2008/117: novità Iva (D.Lgs. in corso di pubblicazione in G.U. e C.M. 31.12.2009, n. 58/E) Indice 1 Premessa...2

Dettagli

Operazioni IVA: rapporti con stabili organizzazioni, rappresentante IVA e identificati diretti

Operazioni IVA: rapporti con stabili organizzazioni, rappresentante IVA e identificati diretti Operazioni IVA: rapporti con stabili organizzazioni, rappresentante IVA e identificati diretti 1. Il soggetto passivo Iva ed il debitore d imposta E comune nella pratica professionale imbattersi in operazioni

Dettagli

Le Operazioni. Roberto Politi - 17 dicembre 2013

Le Operazioni. Roberto Politi - 17 dicembre 2013 Le Operazioni Intraco omunitarie Roberto Politi - 17 dicembre 2013 Le Cessioni Intracomunitarie - Cessioni di beni a titolo oneroso - Effettiva movimentazione dei beni tra due Stati Membri - Trasferimento

Dettagli

SPECIALE SPESOMETRO NORMATIVA Normativa transitoria... 2 LA COMUNICAZIONE... 3

SPECIALE SPESOMETRO NORMATIVA Normativa transitoria... 2 LA COMUNICAZIONE... 3 I N D I C E NORMATIVA... 2 Normativa transitoria... 2 LA COMUNICAZIONE... 3 Le operazioni rilevanti... 3 Le operazioni escluse... 3 Verifica della soglia... 4 Contratti d appalto e con corrispettivi periodici...

Dettagli

***** DOCUMENTI COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

***** DOCUMENTI COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA E DICHIARAZIONE ANNUALE IVA Circolare numero: 01 2017 Oggetto: RICHIESTA DOCUMENTI IVA-COMPENSAZIONE/RIMBORSO CREDITO IVA Data: 17 gennaio 2017 Parole Chiave: Comunicazione annuale dati IVA; Dichiarazione annuale IVA; Visto di conformità.

Dettagli

Prospetti Regole Criteri Deroghe da Direttive UE per Prestazioni di Servizi internazionali

Prospetti Regole Criteri Deroghe da Direttive UE per Prestazioni di Servizi internazionali Prospetti Regole Criteri Deroghe da Direttive UE per Prestazioni di Servizi internazionali DIRETTIVE UE N.8, 9 e 117 DEL 2008 RECEPIMENTO DEL LEGISLATORE NAZIONALE Momento di effettuazione dell operazione

Dettagli

Oggetto: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva

Oggetto: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva CIRCOLARE N. 2/2011 Oggetto: Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva Premessa L art. 21 del Decreto Legge 78/2010, conv. con modif. con L. 30 luglio 2010, n. 122, ha

Dettagli

INDICE. Sezione Prima - IL REGIME IVA ORDINARIO PER LE AGENZIE DI VIAGGIO. Interventi del Legislatore in ambito IVA...» 10

INDICE. Sezione Prima - IL REGIME IVA ORDINARIO PER LE AGENZIE DI VIAGGIO. Interventi del Legislatore in ambito IVA...» 10 INDICE Sezione Prima - IL REGIME IVA ORDINARIO PER LE AGENZIE DI VIAGGIO Premessa... pag. 10 Interventi del Legislatore in ambito IVA...» 10 Presupposti per l applicazione dell IVA... pag. 12 Presupposto

Dettagli

In base alla nuova regola generale di cui all art. 7-ter le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia se:

In base alla nuova regola generale di cui all art. 7-ter le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia se: CIRCOLARE n. 04/2010 Pesaro, 09 marzo 2010 Spett.li Clienti Loro SEDI 1 Il trattamento iva dei servizi dal 2010 a seguito del recepimento della direttiva servizi ; 2 Intra nessuna sanzione per i primi

Dettagli

Genova, 27 giugno Circolare 15/2011. Ai Signori Clienti. Loro Sedi

Genova, 27 giugno Circolare 15/2011. Ai Signori Clienti. Loro Sedi STUDIO ROVIDA STUDIO CIDDA GRONDONA DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI Dott. Mauro ROVIDA Dott. Luca Andrea CIDDA Dott. Francesca RAPETTI Dott. Pietro GRONDONA

Dettagli

E-COMMERCE DEFINIZIONE 3. SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4 1. Servizi inclusi 5 2. Servizi esclusi 5

E-COMMERCE DEFINIZIONE 3. SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4 1. Servizi inclusi 5 2. Servizi esclusi 5 Sommario E-COMMERCE 1. Servizi digitali DEFINIZIONE 3 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE 4 1. Servizi inclusi 5 2. Servizi esclusi 5 SERVIZI DI TELERADIODIFFUSIONE 6 1. Servizi inclusi 7 2. Servizi esclusi 7

Dettagli

IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI

IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI IVA DELLE INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI MOBILI Normativa Art. 1, comma 325, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; Art. 7, c. 4 lettera f) -quinquies del DPR. n. 633/72; Direttiva comunitaria 2006/212 del 28.11.2006;

Dettagli

Newsletter speciale Decreto fiscale (DL n. 193/2016)

Newsletter speciale Decreto fiscale (DL n. 193/2016) Newsletter speciale Decreto fiscale (DL n. 193/2016) Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, in vigore dal 24 ottobre 2016, introduce significative modifiche all attuale impianto normativo, al fine di

Dettagli

Il Modello TR e le novità in tema di rimborsi

Il Modello TR e le novità in tema di rimborsi Stefano Carpaneto (Esperto Contabile in Torino) Il Modello TR e le novità in tema di rimborsi 1 Modello TR 2017 Novità In attesa dell approvazione del nuovo modello la novità del 2017 è determinata dalle

Dettagli

Circolare n Oggetto: Territorialità dei servizi.

Circolare n Oggetto: Territorialità dei servizi. Circolare n. 2 2010 Oggetto: Territorialità dei servizi. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di recepimento delle direttive comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni

Dettagli

Recenti sentenze e provvedimenti in materia di Iva

Recenti sentenze e provvedimenti in materia di Iva Recenti sentenze e provvedimenti in materia di Iva Dott. Alberto Perani Monza, 30 Giugno 2016 In collaborazione con 1 Corte di Cassazione Sentenza n. 5168/2016: la cessione nelle fiere estere di merci

Dettagli

ENTRO IL 31 MARZO PRESENTAZIONE DELL ISTANZA DI RIMBORSO IVA UE 2009

ENTRO IL 31 MARZO PRESENTAZIONE DELL ISTANZA DI RIMBORSO IVA UE 2009 Circolare N. 23 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 25 marzo 2011 ENTRO IL 31 MARZO PRESENTAZIONE DELL ISTANZA DI RIMBORSO IVA UE 2009 Dal 1 gennaio 2010 la richiesta di rimborso dell IVA pagata

Dettagli

1 MODULO: NOVITÀ IVA DI PERIODO E TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI

1 MODULO: NOVITÀ IVA DI PERIODO E TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI Adempimenti IVA Giovedì 06 Aprile 2017 1 MODULO: NOVITÀ IVA DI PERIODO E TUTTO CASISTICHE SERVIZI INTERNAZIONALI 09:30 Apertura dei Lavori Adempimenti e novità di periodo Le ultime sullo spesometro old

Dettagli

I nuovi casi di reverse charge obbligatorio per l acquisto di beni e i servizi dall estero a cura di Giorgio Confente

I nuovi casi di reverse charge obbligatorio per l acquisto di beni e i servizi dall estero a cura di Giorgio Confente Il Punto sull Iva I nuovi casi di reverse charge obbligatorio per l acquisto di beni e i servizi dall estero a cura di Giorgio Confente Premessa: le nuove norme e il periodo transitorio Il Decreto Legislativo

Dettagli

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo Formazione Tirocinanti La Dichiarazione Iva

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo Formazione Tirocinanti La Dichiarazione Iva Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo Formazione Tirocinanti La Dichiarazione Iva 29 Aprile 2014 I.V.A Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972) L I.V.A. è

Dettagli

Comunicazione dati IVA: come presentare il modello Gabriele Liberatore - Esperto fiscale

Comunicazione dati IVA: come presentare il modello Gabriele Liberatore - Esperto fiscale Comunicazione dati IVA: come presentare il modello Gabriele Liberatore - Esperto fiscale FISCO ADEMPIMENTO " Entro il 28 febbraio deve essere presentata la comunicazione annuale dati IVA 2014, che riporta

Dettagli

Emanuele Greco (Gruppo di studio Eutekne) La comunicazione dei dati delle fatture

Emanuele Greco (Gruppo di studio Eutekne) La comunicazione dei dati delle fatture Emanuele Greco (Gruppo di studio Eutekne) La comunicazione dei dati delle fatture 1 Novità comunicazione dati fatture L art. 1-ter del DL 148/2017 ha previsto: la possibilità di trasmettere semestralmente

Dettagli

gli obblighi dei contribuenti Parte II

gli obblighi dei contribuenti Parte II gli obblighi dei contribuenti Parte II ARGOMENTI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI NON RESIDENTI PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA I RIMBORSI

Dettagli

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/ Informativa per la clientela di studio

STUDIO LAMBERTO RAG. DANIELA T.F. 011/ Informativa per la clientela di studio Informativa per la clientela di studio N. 20 del 05.02.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: La raccolta dei dati per la compilazione della Comunicazione IVA Il prossimo 28 febbraio 2014 scade il

Dettagli

C E N T R O S T U D I A Z I E N D A L I E T R I B U T A R I S. R. L.

C E N T R O S T U D I A Z I E N D A L I E T R I B U T A R I S. R. L. Circolare n. 1 del 7 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione INDICE 1 premessa...3 2 NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE...3 2.1 Operazioni nei confronti di soggetti PASSIVI

Dettagli

SPECIALE INFORMATIVA Novità in materia di fatturazione

SPECIALE INFORMATIVA Novità in materia di fatturazione Circolare n 2/2013 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI Milano, 11 Gennaio 2013 SPECIALE INFORMATIVA Novità in materia di fatturazione Sommario 1. Premessa... 2 2. Nuovi obblighi di fatturazione... 2 3.

Dettagli

CIRCOLARE n. 1 del 7 gennaio NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Direttiva 2010/45/UE

CIRCOLARE n. 1 del 7 gennaio NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Direttiva 2010/45/UE CIRCOLARE n. 1 del 7 gennaio 2013 NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE Direttiva 2010/45/UE INDICE 1. PREMESSA 2. NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE 3. CONTENUTO DEL DOCUMENTO E ANNOTAZIONE 4. FATTURA CUMULATIVA

Dettagli

Nuovo regime di territorialità al via dal 1º gennaio 2010

Nuovo regime di territorialità al via dal 1º gennaio 2010 IVA in fattura Nuovo regime di territorialità al via dal 1º gennaio 2010 di Marco Bargagli A partire dal 1º gennaio 2010 l ordinamento tributario italiano recepisce importanti novità in materia di imposta

Dettagli

- il software di trasmissione è stato opportunamente modificato consentendo l invio di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita.

- il software di trasmissione è stato opportunamente modificato consentendo l invio di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita. COMUNICAZIONE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA 2011 (SPESOMETRO) Come noto, entro il prossimo 30/04/2012 devono essere comunicate in via telematica all Agenzia delle Entrate le cessioni/acquisti di beni

Dettagli

Circolare 2015 n.5 Giovedì 16 Luglio :45 - Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Luglio :04

Circolare 2015 n.5 Giovedì 16 Luglio :45 - Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Luglio :04 LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI (SPESOMETRO) Modello polivalente L art. 21 D.L. 78/2010 ha previsto l obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell Iva, assolto con la trasmissione,

Dettagli

ART. 7 - SEPTIES - TERRITORIALITÀ - DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A NON SOGGETTI PASSIVI STABILITI FUORI DALLA COMUNITÀ

ART. 7 - SEPTIES - TERRITORIALITÀ - DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A NON SOGGETTI PASSIVI STABILITI FUORI DALLA COMUNITÀ ART. 7 - SEPTIES - TERRITORIALITÀ - DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNE PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE A NON SOGGETTI PASSIVI STABILITI FUORI DALLA COMUNITÀ Anche le deroghe sancite dall art. 7 septies operano

Dettagli

Comunicazione dati IVA relativa al 2015

Comunicazione dati IVA relativa al 2015 Torino 1 febbraio 2016 Gent.mi Sig.ri C L I E N T I CIRCOLARE N. 2/2016 Comunicazione dati IVA relativa al 2015 PREMESSA Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2015 è possibile ancora per il

Dettagli

DICHIARAZIONE IVA 2016

DICHIARAZIONE IVA 2016 Circolare informativa per la clientela n. 6/20166 del 18 febbraio 2016 DICHIARAZIONE IVA 2016 In questa Circolare 1. Soggetti obbligati 2. Soggetti esonerati 3. Modello 2016 Imposte 2015 4. Termini di

Dettagli

LE NOVITA DEL DECRETO «COLLEGATO»

LE NOVITA DEL DECRETO «COLLEGATO» IVA 2017 LE NOVITA DEL DECRETO «COLLEGATO» D.L. 22/10/2016, n. 193, in vigore dal 24 ottobre 2016 convertito c.m. dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, in vigore dal 3 dicembre 2016 Franco Ricca COMUNICAZIONE

Dettagli

24/09/2012. Le novità per gli esportatori abituali

24/09/2012. Le novità per gli esportatori abituali 126 Le novità per gli esportatori abituali 1 127 Le semplificazioni per le dichiarazioni d intento Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti degli «esportatori abituali» sono effettuate

Dettagli

NOVITA FISCALI PER I PROFESSIONISTI. 27 febbraio 2013

NOVITA FISCALI PER I PROFESSIONISTI. 27 febbraio 2013 NOVITA FISCALI PER I PROFESSIONISTI 27 febbraio 2013 PRINCIPALI NOVITA momento impositivo delle prestazioni intra-ue; novità in materia di fatturazione; le autorizzazioni per l effettuazione delle operazioni

Dettagli

LE MODIFICHE ALLA TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO

LE MODIFICHE ALLA TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO LE MODIFICHE ALLA TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO ABSTRACT Con effetto dal 1.1.2013 è modificata la territorialità IVA delle prestazioni di locazione e noleggio

Dettagli

Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 33 26.09.2016 IVA UE residenti italiani: rimborsi entro il 30.09 A cura di Matilde Fiammelli Categoria: Iva Sottocategoria:

Dettagli

NOVITA IVA Legge 7 agosto 2012 n.134 Circolare dell Agenzia delle Entrate n.44 del 26 novembre 2012 Iva per cassa

NOVITA IVA Legge 7 agosto 2012 n.134 Circolare dell Agenzia delle Entrate n.44 del 26 novembre 2012 Iva per cassa NOVITA IVA 2013 Legge 24 dicembre 2012 n. 228 Circolare dell Agenzia delle Entrate n.12/e del 3 maggio 2013 Momento di effettuazione delle operazioni internazionali e nazionali Autofatturazione e integrazione

Dettagli