Bilancio (parte 2ª): approfondimenti fiscali Revisione e controllo legale: adempimenti e ultimi controlli sui bilanci

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Bilancio (parte 2ª): approfondimenti fiscali Revisione e controllo legale: adempimenti e ultimi controlli sui bilanci"

Transcript

1 VIDEOFISCO 23 marzo 2016 Bilancio (parte 2ª): approfondimenti fiscali Revisione e controllo legale: adempimenti e ultimi controlli sui bilanci Andrea Scaini e Stefano Caprioli 1

2 RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA Inquadramento di carattere generale PROVVEDIMENTO CON SCARSISSIMO APPEAL SE VERRANNO CONFERMATE LE PRECISAZIONI DELLA IMPOSSIBILITA DI ESEGUIRE RIVALUTAZIONI SOLO CIVILISTICHE IN QUANTO: EFFICACIA FISCALE DIFFERITA AL 2018 PER AMMORTAMENTI ED AL 2019 PER CALCOLO PLUSVALENZE (AL 2017 PER I SOLI BENI IMMOBILI) IMPOSTE SOSTITUTIVE SUI BENI AMMORTIZZABILI AL 16% DA VERSARE IN UNICA SOLUZIONE SE SI SOMMA L ALIQUOTA DELLA IMPOSTA SOSTITUTIVA A QUELLA DELL AFFRANCAMENTO DEL FONDO IN SOSPENSIONE SI OTTIENE UNA ALIQUOTA CONSOLIDATA SUPERIORE ALLA NUOVA IMPOSTA IRES 24% PER IL

3 RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA Inquadramento di carattere generale PROVVEDIMENTO PERICOLOSO DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO A CAUSA DI UNA SERIE DI NOVITA NORMATIVE: NUOVA NORMA SUL FALSO IN BILANCIO E FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI APPROVATA CON LEGGE 69 DEL 2015 CON INTERPRETAZIONI NON UNIVOCHE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI VALUTAZIONI PIENA VALENZA A REGIME DEL PRINCIPIO OIC N. 9 CHE OBBLIGA ALLA SVALUTAZIONE DEI BENI AMMORTIZZABILI IN CASO DI INCAPIENZA DEGLI AMMORTAMENTI RISPETTO ALLE MARGINALITA PROSPETTICHE CONGIUNTURA NEGATIVA CHE IMPEDISCE UNA QUALSIVOGLIA DETERMINAZIONE DEL VALORE CONGRUO DI MERCATO DEI BENI, SPECIALMENTE PER GLI IMMOBILI MA 3

4 RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA Inquadramento di carattere generale PROVVEDIMENTO CHE IN ASSENZA DI PRESUPPOSTI DI OBBLIGO DI SVALUTAZIONE EX OIC 9 POTREBBE DIVENIRE NECESSARIO PER FRONTEGGIARE CONSEGUENZE SU PATRIMONIO NETTO DELLA SOCIETA DERIVANTE DALLE NUOVE NORME SUL BILANCIO CIVILISTICO 2016 INTRODOTTE DAL DLGS. 139 DEL 2015 OBBLIGO DI VALUTAZIONE, ANCHE NEGATIVA DEI CONTRATTI FINANZIARI DERIVATI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI RESIDUI DEI COSTI DI PUBBLICITA E RICERCA ATTUALMENTE ACCOLTI TRA I BENI IMMATERIALI DIVERSA GESTIONE DELLE AZIONI PROPRIE CHE DEVONO ANDARE E DECREMENTO DIRETTO DI PATRIMONIO NETTO 4

5 I SUPER AMMORTAMENTI AGEVOLAZIONE 91. AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (E QUINDI NON AI FINI IRAP Confermato da Telefisco 2016) per i soggetti titolari di reddito d impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, IL COSTO DI ACQUISIZIONE È MAGGIORATO DEL 40 PER CENTO. 5

6 AMBITO SOGGETTIVO I SUPER AMMORTAMENTI ESERCENTI ATTIVITA DI IMPRESA (qualsiasi regime contabile e qualsiasi forma giuridica) ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (a differenza di altre disposizioni agevolative sui beni ammortizzabili es. Tremonti) Telefisco 2016: Anche se nel regime dei minimi ma non in regime forfetario SENZA VINCOLI TEMPORALI DI ESISTENZA Quindi anche chi ha iniziato nel

7 BENI AGEVOLABILI I SUPER AMMORTAMENTI BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI Requisito della novita secondo agevolazione Tremonti o Guidi Padoan e quindi Circolari 90/E 2001, 4/E 2002, 44/E 2009, 5/E 2015 AMMORTIZZABILI CON ALIQUOTA PARI O SUPERIORE AL 6,5% (Sulla base delle Tabelle ex DM ) COMUNQUE DIVERSI DA FABBRICATI E COSTRUZIONI (ANCHE LEGGERE) NON COMPRESI IN UN ELENCO SPECIALE Telefisco 2016 conferma che il beneficio si applica ai beni di costo inferiore a 516 euro maggiorato sino a 722,40 euro. Attendere conferma da circolare 7

8 AMBITO TEMPORALE I SUPER AMMORTAMENTI 8

9 AMBITO TEMPORALE I SUPER AMMORTAMENTI Telefisco 2016 afferma che per la spettanza della agevolazione sul bene vale il periodo di imposta di consegna, mentre per la fruizione del beneficio vale la data di materiale entrata in funzione se diversa dal periodo di imposta della avvenuta consegna 9

10 I SUPER AMMORTAMENTI IMPATTI CONTABILI RELAZIONE TECNICA AL PROVVEDIMENTO: La deduzione del super ammortamento deve avvenire a LIVELLO EXTRA CONTABILE utilizzando LE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE ANNOTAZIONE A LIBRO CESPITI DEL DOPPIO BINARIO Come per la Tremonti quindi L UNICO IMPATTO SARA SULLE IMPOSTE CORRENTI SUI REDDITI IRES ED IRPEF Telefisco 2016: nel caso in cui l ammortamento civilistico sia stanziato per una cifra o aliquota inferiore al coefficiente tabellare ex dm la agevolazione spettera comunque in misura pari al costo maggiorato del 40% PER IL COEFFICIENTE TABELLARE PIENO 10

11 I SUPER AMMORTAMENTI IMPATTI CONTABILI 11

12 IMPATTI CON ALTRE NORME I SUPER AMMORTAMENTI CALCOLO ACCONTI Neutralizzazione del beneficio sia per acconti relativi al 2015 che per quelli relativi al 2016 CALCOLI SOCIETA DI COMODO Neutralizzazione del beneficio per test operativita e calcolo reddito minimo; confermato da Telefisco 2016 che ha anche ricordato che il beneficio abbatte il reddito minimo IMPATTO SUGLI STUDI DI SETTORE Neutralizzazione del beneficio per calcolo ricavi congrui PLAFOND SPESE MANUTENZIONE CALCOLO PLUS E MINUSVALENZE Neutralizzazione del beneficio GENERABILITA DI PERDITE FISCALI 12

13 CUMULABILITA AGEVOLAZIONI I SUPER AMMORTAMENTI CUMULABILE CON SABATINI Prevista da art. 2 Dl 69/2013 convertito COMPATIBILE CON BENEFICIO ACE Aiuto alla crescita economica (ACE), disciplinato dall art. 1 del DL 201/201187, considerato che per la maggiorazione in esame non assume rilevanza se l investimento è realizzato con capitale proprio o di terzi. 13

14 NORMA ABROGATA MODIFICA DEDUCIBILITA COSTI BLACK LIST COMMA 142 DELLA LEGGE 28/12/2015 N

15 CONSEGUENZE MODIFICA DEDUCIBILITA COSTI BLACK LIST DAL PERIODO DI IMPOSTA 2016 AI FINI DELLA DEDUCIBILITA DEI COSTI PROVENIENTI DA TERRITORI BLACK LIST LA DEDUCIBILITA RIMARRA SUBORDINATA SOLO AI REQUISITI GENERALI DI COMPETENZA, INERENZA ED IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO DA UNICO 2017 NON SARA PIU NECESSARIO INDICARE TALI COSTI NEL QUADRO RF CON DOPPIO PASSAGGIO APPLICAZIONE DEL FAVOR REI PER COMPORTAMENTI PASSATI??? 15

16 MODIFICA DEDUCIBILITA COSTI BLACK LIST PERIODO TRANSITORIO 16

17 MODIFICA DEDUCIBILITA COSTI BLACK LIST RATIO DEL PROVVEDIMENTO Comma 147 art. 1 Legge 208/2015 Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze sono stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell evasione internazionale. Con provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche di applicazione del presente comma ed è disposta la contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti L orientamento della ADE va verso la prassi OCSE di riferimento quale ad esempio il Rapporto conclusivo sulla Action 13 del progetto Base Erosion and Profit Shifting, 17

18 MODIFICA DEDUCIBILITA COSTI BLACK LIST DISPOSIZIONI A COROLLARIO 18

19 MODIFICA DEDUCIBILITA COSTI PAESI BLACK LIST DLGS. 147 DEL

20 MODIFICA CRITERI DI DEDUCIBILITA COSTI RICEVUTI DA PAESI BLACK LIST Cassazione Sezione Civile Sentenza n del 29 Dicembre 2010 La contribuente eccepisce (controricorso, pag. 20) che "L'Ufficio non ha mai contestato in primo grado la circostanza che le spese fossero state effettivamente eseguite e che corrispondessero ad un effettivo interesse economico. Né, tanto meno, ha mai fornito prova contraria sul punto". Il rilievo non ha pregio giuridico, poiché la disposizione di legge citata, nonostante le successive modifiche intervenute, è rimasta immutata quanto al fondamentale divieto di deduzione di questo genere di spese; ed al conseguente onere (peraltro positivamente sancito: "quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova") della parte privata dì provare, nel proprio interesse, la sussistenza delle condizioni per cui il divieto può essere derogato. Pertanto, all'amministrazione finanziaria è sufficiente invocare il divieto legale di deduzione, mentre spetta al contribuente dimostrare l'esistenza delle condizioni per cui esso non sarebbe applicabile al proprio caso. D'altra parte, l'onere di provare la deducibilità di un costo spetta all'impresa, secondo consolidata giurisprudenza, anche quando la deduzione non è vietata in linea di principio (Cass. nn. 3305/2009, 4218/2006,21474/2004, 11240/2002, 16198/2001, 12330/2001, 11514/2001). ONERE DELLA PROVA 20

21 MODIFICA CRITERI DI DEDUCIBILITA COSTI RICEVUTI DA PAESI BLACK LIST 21

22 MODIFICA CRITERI DI DEDUCIBILITA COSTI RICEVUTI DA PAESI BLACK LIST Confermato da Risposta 9.1 Circolare 1 del 2013 Risposte Telefisco

23 MODIFICA CRITERI DI DEDUCIBILITA COSTI RICEVUTI DA PAESI BLACK LIST 23

24 OIC N. 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI 24

25 OIC N. 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI 25

26 OIC N. 9 ED EVOLUZIONE LEGGE FALLIMENTARE INTRODUZIONE FASE DI ALLERTA - DDL RORDORF Oggi manca di fatto una disciplina organica della fase di allerta della crisi d impresa. La Commissione europea da tempo si occupa dell argomento al fine di elaborare procedure che garantiscano a imprese sane in difficoltà finanziaria l accesso a un quadro nazionale in materia d insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l insolvenza. Nei Paesi dove la procedura già esiste emergono esperienze che testimoniano che essa è uno strumento efficace al fine di creare, tra l altro, nel tempo, una cultura della prevenzione delle crisi d impresa Per anticipare l intervento risanatore la riforma prevede l introduzione di una procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale. L obiettivo è incentivare l emersione anticipata dello stato di difficoltà e agevolare lo svolgimento delle trattative tra debitori e creditori. A tal scopo organi di controllo societari e revisori dovranno avvisare immediatamente l organo amministrativo dell esistenza di indizi di crisi. I creditori qualificati, poi, come l agenzia delle Entrate, dovranno segnalare all imprenditore, o agli organi di amministrazione e controllo della società, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante 26

27 SVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA Regolamentazione fiscale RM 98/E ?? 27

28 SVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA Regolamentazione fiscale RM 98/E

29 SVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA Regolamentazione fiscale RM 98/E

30 SVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA Regolamentazione fiscale RM 98/E

31 SVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA Regolamentazione fiscale RM 98/E NB 31

32 INTERPRETAZIONI SULLE PERDITE SU CREDITI 32

33 INTERPRETAZIONI SULLE PERDITE SU CREDITI 33

34 INTERPRETAZIONI SULLE PERDITE SU CREDITI 34

35 INTERPRETAZIONI SULLE PERDITE SU CREDITI 35

36 INTERPRETAZIONI SULLE PERDITE SU CREDITI 36

37 OIC N. 15 I CREDITI E IL FISCO 37

38 OIC N. 15 I CREDITI E IL FISCO 38

39 OIC N. 15 I CREDITI E IL FISCO TUTTO CHIARO MA. 39

40 OIC N. 15 I CREDITI E IL FISCO Relazione illustrativa al D.D.L. di Stabilità 2014 [ ] In considerazione del fatto che, anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, i trasferimenti giuridici dei crediti comportano la cancellazione di questi ultimi dal bilancio, la modifica normativa apportata all ultimo periodo del comma 5 dell articolo 101, consente di garantire parità di trattamento nei confronti di tutte le tipologie di imprese, a prescindere dagli standard contabili che adottano. Resta fermo il potere dell amministrazione finanziaria di applicare l art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 e di sindacare l inerenza di tali perdite laddove derivanti da un operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità. NON PIU ATTUALE VISTA LA INTERPRETAZIONE AUTENTICA? 40

41 OIC N. 15 I CREDITI E IL FISCO 41

42 OIC N. 15 I CREDITI E IL FISCO 42

43 OIC N. 15 I CREDITI E IL FISCO CASO TRANSAZIONE COMMERCIALE NUOVO PRINCIPIO AUTOMATICA DEDUCIBILITA PERDITA DUBBI/VERIFICHE SUPERATA CIRCOLARE SU MAGGIORE CONVENIENZA CESSIONE DEL CREDITO IN CASO DI CESSIONE CON PASSAGGIO DEI RISCHI DEDUCIBILITA SUPERATA CIRCOLARE SU MAGGIORE CONVENIENZA RINUNCIA AL CREDITO PRESCRIZIONE DEL CREDITO CREDITI VERSO NON RESIDENTI SE COMPORTA ESTINZIONE DEL CREDITO DEDUCIBILITA AUTOMATICA DEDUCIBILITA PERDITA DEDUCIBILI SEMPRE ATTENZIONE A CONFIGURABILITA DELLA LIBERALITA ATTENZIONE A CONFIGURABILITA DELLA LIBERALITA (ASSONIME 15 DEL 2013) ESIMENTI EX ART. 110 TUIR PER BLACK LIST (cm 35/2012 E 26/2013) 43

44 PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA 44

45 PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA 45

46 PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA 46

47 PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA 47

48 PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA L IMPORTANZA DELLA NOTA INTEGRATIVA Corte di Cassazione, sentenza n /2014 La Cassazione ha affermato la legittimità della verifica fiscale che aveva ritenuto indeducibili parte delle quote di ammortamento indicate in bilancio, peraltro calcolate nei limiti previsti dal Tuir e dai coefficienti ministeriali, ma non sufficientemente motivate nella nota integrativa. Il calcolo era avvenuto, nel tempo come segue: per un determinato periodo, al 50% dell aliquota massima di cui al D.M ; successivamente, nella misura massima consentita, omettendo di specificare in nota integrativa le ragioni della variazione. Al riguardo, l art. 2426, n. 2 C.C. prevede che sia data menzione espressa di eventuali modifiche dei criteri d ammortamento e dei coefficienti applicati. L Oic 16 (immobilizzazioni immateriali) e l Oic 29 (cambiamenti di stime) chiariscono gli aspetti tecnici della norma codicistica, fornendo anche indicazioni operative. 48

49 PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA L IMPORTANZA DELLA NOTA INTEGRATIVA Corte di Cassazione, sentenza n /2014 Si ricava, dalla pronuncia in questione, l assoluta importanza della nota integrativa la quale, anche fornendo un informativa minima ma, comunque, sufficiente, risulta fondamentale per vincere eventuali presunzioni fiscali. Da rilevare, altresì, l obbligo di redigere il bilancio utilizzando le regole che supportano tecnicamente la normativa: nello specifico, l Oic 11 (recante i principi generali di redazione del bilancio) precisa che la nota integrativa: a) deve rendere comprensibili gli aggregati contabili, ampliandone i contenuti informativi di natura patrimoniale, finanziaria ed economica; b) non può sostituire la corretta contabilizzazione, valutazione e rappresentazione che deve essere contenuta nel bilancio stesso; c) deve essere non complessa né particolarmente lunga, ossia tale da occultare l effettivo contenuto informativo; d) costituisce un ausilio informativo complementare e insostituibile alla comprensione unitaria del bilancio; e) non può rimediare e sanare eventuali comportamenti contabili scorretti. 49

50 PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA L IMPORTANZA DELLA NOTA INTEGRATIVA CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N /

51 PRINCIPIO DI DERIVAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA 51

52 CASSAZIONE SULLA SINDACABILITA DEGLI AMMORTAMENTI 52

53 CASSAZIONE SULLA SINDACABILITA DEGLI AMMORTAMENTI 53

54 CASSAZIONE SULLA SINDACABILITA DEGLI AMMORTAMENTI 54

55 SVALUTAZIONI MERCI A COSTO SPECIFICO RISOLUZIONE 78/E DEL 12 NOVEMBRE

56 SVALUTAZIONI MERCI A COSTO SPECIFICO RISOLUZIONE 78/E DEL 12 NOVEMBRE

57 SVALUTAZIONI MERCI A COSTO SPECIFICO RISOLUZIONE 78/E DEL 12 NOVEMBRE

58 LA NUOVA DEDUZIONE AI FINI IRAP CIRCOLARE 22/E DEL 09 GIUGNO

59 LA NUOVA DEDUZIONE AI FINI IRAP LE ISTRUZIONI AL MODELLO 59

60 LA NUOVA DEDUZIONE AI FINI IRAP LE ISTRUZIONI AL MODELLO 60

61 LA NUOVA DEDUZIONE AI FINI IRAP LE ISTRUZIONI AL MODELLO IRES 61

62 LA NUOVA DEDUZIONE AI FINI IRAP LE ISTRUZIONI AL MODELLO IRES 62

63 LE IMPLICAZIONI DI NATURA FISCALE

64 Organi di controllo nelle SPA, SRL e Cooperative. I nuovi principi di revisione ISA Italia e impatto sul bilancio 2015 Dott. Stefano Caprioli 64

65 1 Organi di controllo nelle SPA, SRL e Cooperative a) Previsioni civilistiche b) Obblighi in tema di controlli legali c) Soggetti incaricati della revisione legale sintesi d) L art. 20 del «decreto crescita» ed evoluzioni attuali e) SRL L art del CC f) Il Collegio Sindacale ed il Sindaco Unico nelle cooperative g) SPA l art del CC h) Comunicazione degli incarichi i) Scadenza del termine di durata dell incarico j) Rinuncia k) Cause di cessazione l) Cancellazione del sindaco dimissionario Circolare Mi.S.E. 9/2/

66 2 I nuovi principi di revisione ISA Italia e impatto sul bilancio 2015 a) Normativa di riferimento b) Forma e contenuto della relazione di revisione ISA Italia 700 c) Modifiche al giudizio e relazione del revisore indipendente ISA Italia 705 d) Richiami di informativa e paragrafi di altri aspetti nella relazione del revisore indipendente ISA Italia 706 e) Informazioni comparative Dati corrispondenti e bilancio comparativo ISA Italia 710 f) La responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile ISA Italia 720 g) La responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla espressione del giudizio sulla coerenza ISA Italia 720B 66

67 Parte 1 Organi di controllo nelle SPA, SRL e Cooperative 67

68 Previsioni civilistiche 68

69 a) Previsioni civilistiche SPA (artt e 2409-bis) Art c.2: L atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare 10) Il numero dei componenti del collegio sindacale ***** Art bis c.1: La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell apposito registro. c.2: Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell apposito registro. ORGANI DI CONTROLLO SRL (art c.c.) c.1: L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. c.3: La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. c.4: L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. c.5: Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. c.6: L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. 69

70 a) Previsioni civilistiche per le SPA Nelle SPA la nomina del Collegio Sindacale è sempre obbligatoria. La revisione legale è anch essa obbligatoria e può essere affidata in alternativa: - ad un revisore unico; - ad una società di revisione; - al Collegio Sindacale stesso a condizione che : - la SPA NON sia un ente di interesse pubblico; - la SPA NON sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; - vi sia apposita previsione statutaria; - tutti i membri del Collegio Sindacale siano iscritti al registro dei revisori. 70

71 a) Previsioni civilistiche per le SRL Nelle SRL la nomina del collegio, del sindaco unico o del revisore legale è obbligatoria solo se la società: A. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; B. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (art c.c.); C. per due esercizi consecutivi ha superato i limiti che rendono obbligatoria la redazione del bilancio in forma ordinaria (art bis c.c.). 71

72 Obblighi in tema di controlli legali 72

73 b) Obblighi in tema di controlli legali Per le SPA Collegio Sindacale (mai Sindaco unico) che può essere anche Revisore legale a condizione che: il collegio sia costituito interamente da revisori contabili; la possibilità di attribuire la revisione al collegio sia prevista in statuto. Collegio Sindacale + Revisore legale (unico o società) se: la società è un ente di interesse pubblico; la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 73

74 b) Obblighi in tema di controlli legali Per le SRL Revisore unico (che non svolge l attività di vigilanza) Sindaco unico Collegio sindacale Collegio sindacale + Revisore legale (unico o società) eventuale affidamento nella Revisione alle stesse condizioni della Spa Nei casi in cui la nomina dell organo di controllo è obbligatoria 74

75 b) Obblighi in tema di controlli legali La separazione tra attività di vigilanza e attività di revisione legale è obbligatoria: In presenza della redazione del bilancio consolidato (pur con qualche dubbio, v. slide successive) Negli enti di interesse pubblico (es. emissione di titoli di debito o altri casi previsti dall art. 16 D.Lgs. n. 39/2010, v. slide successive) Se ne desume che il sistema dei controlli legali dipende principalmente dalla natura della società e non, come dovrebbe essere, dalla complessità della gestione e dalla dimensione societaria. 75

76 b) Obblighi in tema di controlli legali SRL Art Sindaco e revisione legale dei conti Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. è esclusa la possibilità di affidare al sindaco unico o al collegio sindacale la revisione legale dei conti nei casi in cui la S.r.l.: sia un ente di interesse pubblico sia controllata da enti di interesse pubblico controlli enti di interesse pubblico sia sottoposta con questi ultimi a comune controllo Art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 39/

77 b) Obblighi in tema di controlli legali Art Sindaco e revisione legale dei conti Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Quindi, scatterebbe la separazione della revisione legale se SRL ente di interesse pubblico obbligo di consolidato Revisione del bilancio consolidato Linee guida sindaco unico Nonostante la univocità del dato testuale, la possibilità di affidare all organo di controllo della S.r.l. capogruppo la revisione legale anche del bilancio consolidato è oggetto di orientamenti contrastanti. A parere del CNDCEC, l attuale norma chiarisce definitivamente che nelle S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato: i) la nomina del Collegio Sindacale/sindaco unico/revisore è obbligatoria e che ii) il Collegio Sindacale/sindaco unico può effettuare anche la revisione legale del bilancio d esercizio e del bilancio consolidato, in virtù di quanto disposto dall art. 41 D.lgs. n. 127/1991» (Linee guida CNDCEC). In senso contrario ASSONIME (Circolare 16/2010) e ASSIREVI (documento di ricerca n. 172) 77

78 Soggetti incaricati della revisione legale sintesi 78

79 c) Soggetti incaricabili della revisione legale: quadro di sintesi Soggetti incaricabili della revisione legale: quadro di sintesi Modello societario SPA: Modello tradizionale SPA: Modello monistico e dualistico Enti di interesse pubblico SRL (con obbligo di essere assoggettate a revisione legale) Caratteristiche della società Non tenuta alla redazione del bilancio consolidato Che non costituisce ente di interesse pubblico Tenuta alla redazione del bilancio consolidato Non tenuta alla redazione del bilancio consolidato Tenuta alla redazione del bilancio consolidato Soggetto incaricabile della revisione legale Collegio sindacale formato da tre membri iscritti nel registro dei revisori (o, a scelta della società, revisore unico o società di revisione) Revisore unico, o Società di revisione Revisore unico, o Società di revisione Revisore unico, o Società di revisione Revisore unico, o Sindaco unico o collegio sindacale (se nominati) Società di revisione Revisore unico, o Società di revisione Situazione dubbia 79

80 L art. 20 del Decreto crescita 80

81 L art. 20 del Decreto crescita Modifiche alla disciplina dell obbligo di nomina dell organo di controllo nelle S.r.l. comma 8 Limitatamente alle S.r.l., viene abrogato il comma 2 dell art del Codice Civile, ai sensi del quale era previsto l obbligo di nomina dell organo di controllo (COLLEGIO SINDACALE/SINDACO UNICO/REVISORE LEGALE) in caso di capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. Alla luce della suddetta modifica, la presenza dell organo di controllo è ora obbligatoria soltanto qualora: per 2 esercizi consecutivi siano superati 2 dei 3 limiti previsti dall art bis, ossia le soglie entro le quali è possibile redigere il bilancio in forma abbreviata; la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. ATTENZIONE VANNO VERIFICATI GLI STATUTI!! 81

82 L art. 20 del Decreto crescita O G G E T T O Massime Consiglio Notarile di Roma Massime approvate in occasione della emanazione del D.L. n. 91 del La disciplina degli organi di controllo delle società a responsabilità limitata, a seguito della modificazione dell art cod. civ. introdotta dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91. M A S S I M A A seguito della modificazione dell art cod. civ. introdotta dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, anche nelle società a responsabilità limitata iscritte alla data di entrata in vigore della nuova norma, la presenza dell organo di controllo: i. è obbligatoria oltre che nelle ipotesi di cui all art cod. civ. se l atto costitutivo (statuto) della società prevede la nomina dell organo di controllo quando il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni e la società abbia un capitale sociale uguale o superiore a euro ; ii. non è obbligatoria laddove l atto costitutivo (statuto) si limiti, quanto all obbligatorietà dell organo di controllo, a rinviare genericamente all art 2477 cod. civ. o alle ipotesi di legge e la società esponga un capitale pari o superiore a quello minimo delle società per azioni. Per cui in ipotesi di Srl con C.S.>= e clausola statutaria «specifica» a) Si mantiene l organo di controllo b) Si modifica la clausola statutaria sul controllo legale c) Si riduce il capitale al di sotto dei euro 82

83 L art. 20 del Decreto crescita NB: La sopravvenuta insussistenza dell obbligo di nomina del Collegio sindacale/revisore legale costituisce GIUSTA CAUSA DI REVOCA Per il Collegio o Sindaco unico (ma per l organo di revisione) è richiesta l approvazione con DECRETO DEL TRIBUNALE ex Art c.2 C.C. 83

84 SRL l articolo 2477 del CC 84

85 e) SRL l articolo 2477 del CC Art Sindaco e revisione legale dei conti c.6: L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore SRL In caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o che per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis La nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dall assemblea di approvazione del bilancio che imporrà la redazione del bilancio consolidato o del bilancio in forma estesa 85

86 SRL l articolo 2477 del CC Art Sindaco e revisione legale dei conti SRL L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato ATTENZIONE La previsione di nomina da parte del tribunale non ha in alcun modo risolto il problema delle società che non rispettano l obbligo di legge di nomina! 86

87 Il Collegio Sindacale e il Sindaco Unico nelle Cooperative 87

88 f) Il Collegio Sindacale e il Sindaco Unico nelle Cooperative L art c.c. continua a sancire, in forza del rinvio all art co. 3 c.c., che nelle società cooperative la nomina del Collegio sindacale diviene un adempimento obbligatorio quando si verifica una tra le seguenti situazioni: La società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti la società supera per due esercizi consecutivi almeno due delle tre soglie dimensionali di cui all art bis c.c. 88

89 Il Collegio Sindacale e il Sindaco Unico nelle Cooperative L art c.c., peraltro, deve essere coordinato con l art c.c., che, in base alle norme applicabili, distingue le cooperative in COOP-SPA COOP-SRL In particolare, quest ultima disposizione afferma che, alle società cooperative, per quanto non previsto dal Titolo del codice civile dedicato a questo tipo di società, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla spa. L atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla srl nelle cooperative: con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello Stato patrimoniale non superiore a un milione di euro 89

90 Il Collegio Sindacale e il Sindaco Unico nelle Cooperative Secondo lo studio Consiglio nazionale del Notariato /I Nonostante la permanenza del riferimento al Collegio sindacale, quindi, si ritiene che, quando la cooperativa è obbligata a nominare l organo di controllo, trovi applicazione la disciplina del corrispondente modello capitalistico, con la conseguente possibilità, per le coop-srl, di nominare il sindaco unico conformemente a quanto stabilito dall art c.c.8. Nella cooperativa che non deve redigere il bilancio consolidato o che non è un ente di interesse pubblico, lo statuto può espressamente investire l organo sindacale anche del compito di effettuare la revisione legale dei conti, distinguendo, laddove necessario, la disciplina delle coop-spa da quella della coop-srl. 90

91 Il Collegio Sindacale e il Sindaco Unico nelle Cooperative COOP-SRL I soci possono prevedere nello statuto (fin dal momento della costituzione o con una successiva modifica) Art. 2477, c. 1, c.c. a quale organo affidare l incarico di controllo di gestione e di revisione legale dei conti, determinandone le competenze ed i poteri In concreto, possono stabilire che l incarico sia conferito: a) Esclusivamente ad un collegio sindacale o sindaco unico b) Separatamente a due organi diversi il sindaco unico o, in alternativa, il collegio sindacale competenti a svolgere il controllo interno Il revisore (persona fisica o società di revisione) competente a svolgere la revisione legale c) Al solo revisore (revisore legale dei conti o società di revisione) 91

92 Il Collegio Sindacale e il Sindaco Unico nelle Cooperative COOP-SRL In ogni caso, l esercizio della funzione di revisione legale deve essere affidata ad un revisore o ad una società di revisione se la coop-srl si trova in una delle seguenti ipotesi COOP-SPA È un ente di interesse pubblico Controlla enti di interesse pubblico È controllata da enti di interesse pubblico o è sottoposta con essi a comune controllo Nel modello ordinario il collegio sindacale è l organo a cui devono essere attribuiti i poteri del controllo interno Se la cooperativa non deve redigere il bilancio consolidato o non è un ente di interesse pubblico, Lo statuto può espressamente investire il collegio sindacale anche del compito di effettuare la revisione legale dei conti, a condizione che tutti i membri del collegio siano iscritti nel registro dei revisori legali e delle società di revisione. 92

93 SPA l art del CC 93

94 g) SPA l art del CC Art SPA La nomina del Collegio sindacale nelle spa è sempre obbligatoria, salvo il caso in cui la società abbia optato per: Il sistema dualistico (composto da un Consiglio di gestione e da un Consiglio di sorveglianza) Il sistema monistico (composto da un Consiglio di amministrazione e da un Comitato per il controllo sulla gestione al suo interno). Nell ambito del sistema tradizionale, la funzione di controllo interno della spa non quotate è affidata al Collegio sindacale che si compone di tre o cinque sindaci effettivi e due supplenti nominati tra i soci o soggetti esterni alla società (art co. 1 c.c.). 94

95 SPA l art del CC Art. 2397, c. 2, c.c. SPA Almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra: I professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche Gli iscritti negli Albi professionali individuati con DM n.320 tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della Giustizia Avvocati Dottori commercialisti ed esperti contabili (sezione A) Ragionieri e periti commerciali Consulenti del lavoro Laddove venga demandata al Collegio sindacale la revisione legale dei conti, l intero Collegio deve essere costituito da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell apposito registro (art. 2409bis co. 2 c.c.). 95

96 SPA l art del CC SPA È opinione pressoché unanime che l assemblea possa scegliere liberamente il sindaco cui attribuire le funzioni di presidente. In particolare, non è necessario che il presidente del Collegio sindacale sia scelto fra gli iscritti al registro dei revisori legali, non essendovi alcuna disposizione né di rango primario, né di rango secondario che preveda una simile preferenza. 96

97 Comunicazione degli incarichi 97

98 h) Comunicazione degli incarichi Comunicazione degli incarichi Al momento della nomina e prima dell accettazione dell incarico, devono essere resi noti all assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai prescelti alla carica di sindaco (effettivi e supplenti) presso altre società (art co. 4. c.c.). l obbligo di comunicazione di cui all art co. 4 c.c. deve considerarsi certamente assolto ove le prescritte informazioni siano messe a disposizione dei soci prima dell assemblea chiamata a deliberare sulla nomina o, comunque, nel corso della medesima, purché in epoca antecedente alla votazione; Secondo quanto specificato dal CNDCEC nei criteri applicativi della norma di comportamento 1.2, sono da considerarsi rilevanti, ai fini della dichiarazione in discorso, gli incarichi relativi: all amministrazione di società di capitali, di persone e cooperative (quali, ad esempio, quelli di: amministratore; componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di gestione nel sistema dualistico; liquidatore; amministratore giudiziario; commissario giudiziale o commissario straordinario) Al controllo societario (quali, ad esempio, quelli di: sindaco effettivo o supplente; componente del Consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico o del Comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico; componente del comitato di sorveglianza; revisore legale ovvero socio, amministratore, sindaco o lavoratore dipendente di una società di revisione legale o di enti appartenenti alla rete alla quale la medesima appartiene). 98

99 Comunicazione degli incarichi Secondo la dottrina prevalente, poiché la norma in esame è finalizzata a rendere trasparenti gli incarichi del professionista candidato alla carica di sindaco, in modo da consentire ai soci di valutare l opportunità della sua nomina, ma non risulta essere volta, altresì, alla predisposizione di una documentazione valutabile ex post sulla liceità della scelta assembleare, non è necessario che la dichiarazione resa dal candidato venga trascritta nel verbale dell assemblea. Quest ultimo dovrà, tuttavia, dar conto dell avvenuta comunicazione, che rimarrà agli atti della società. ATTENZIONE Il CNDCEC ha sottolineato l opportunità che detta dichiarazione sia resa in forma scritta (commento alla norma di comportamento Q.1.2 e 1.2). 99

100 Scadenza del termine di durata dell incarico 100

101 i) Scadenza del termine di durata dell incarico La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto soltanto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito (cd. prorogatio ) non potendo la società restare priva dell organo di controllo. Art co. 1 ultimo periodo c.c. In altre parole, ove l assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, in corrispondenza della quale scadrebbe l incarico del Collegio sindacale: Non provveda alla designazione dei nuovi sindaci Ovvero provveda alla designazione dei nuovi sindaci, ma questi ultimi non accettino la nomina I sindaci cessati dall incarico restano in carica fino all avvenuta sostituzione, ossia, più precisamente, fino all accettazione della nomina da parte dei nuovi designati ATTENZIONE E sempre possibile per uno o per tutti i sindaci in regime di prorogatio per scadenza del termine, rinunciare alla carica, rendendo, quindi, immediatamente efficace la propria cessazione Comitato Triveneto dei Notai, orientamento H.E.1 101

102 Rinuncia 102

103 j) Rinuncia La rinuncia è la causa di cessazione anticipata dalla carica di sindaco che deriva dall espressione della volontà unilaterale del sindaco stesso. Secondo la norma di comportamento CNDCEC, inoltre, le dimissioni volontarie del sindaco in costanza di mandato devono essere comunicate, mediante qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione: all organo amministrativo, nella persona del presidente; ai componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale, in modo che questi ultimi siano messi tempestivamente a conoscenza del subentro nell incarico e, quindi, dell assunzione delle relative funzioni e responsabilità (cfr. Cass n. 6788). Non è necessario che la rinuncia del sindaco venga accettata dall assemblea, a meno che lo statuto sociale non lo preveda espressamente (cfr. Cass n. 5928). Un aspetto controverso è quello relativo al momento di efficacia delle dimissioni dei sindaci (nell ipotesi in cui il Collegio non sia integrato dal subentro dei supplenti) anche in esito alla riforma del diritto societario, con la quale è stato recepito il principio della prorogatio solo in caso di scadenza del termine (art co. 1 ultima parte c.c.). ATTENZIONE Il Tribunale di Milano in più occasioni si è pronunziato sull efficacia immediata della rinunzia del sindaco. Nel medesimo senso si sono espressi anche il Comitato Triveneto dei Notai, nella massima H.E.1 e le Norme di comportamento del collegio sindacale del CNDCEC (cfr. i criteri applicativi della norma Q.1.6 e 1.6). 103

104 Cause di cessazione 104

105 k) Cause di cessazione Norma di comportamento 1.6 CNDCEC approvata nel mese di settembre 2015 Scadenza dell incarico CAUSA Modifica della clausola statutaria che prevede la composizione collegiale dell organo, nomina di un revisore esterno o cessazione dell obbligo di nomina dell organo Decadenza Revoca (solo per giusta causa) [un esempio è stato il venir meno del presupposto legato all aumentare del capitale sociale] Rinuncia (dimissioni volontarie) Variazioni del sistema di amministrazione e controllo (Spa) EFFICACIA Dal momento in cui il collegio viene ricostituito (prorogatio) Alla naturale scadenza del mandato All accertamento della causa che la determina La delibera dell assemblea deve essere approvata dal Tribunale sentito il soggetto interessato Al momento in cui vengono ricevute dalla società Alla data di approvazione del bilancio successivo a quello della delibera (disposizione derogabile) COMUNICAZIONE (oltre al Registro Imprese) / / All Organo Amministrativo, al Collegio e ai Sindaci supplenti / All Organo Amministrativo, al Collegio e ai Sindaci supplenti / 105

106 Cancellazione del sindaco dimissionario 106

107 l) Cancellazione del sindaco dimissionario Ministero dello Sviluppo Economico Circolare n. 3687/C Roma, 9 febbraio 2016, prot L art. 2400, comma 3 del Codice civile, reca infatti: «La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni» La norma, come appare evidente reca un vero e proprio obbligo, il cui ritardo od omissione è sanzionato ex art Codice civile Si ritiene pertanto che l obbligo ricada chiaramente ed esclusivamente in capo agli amministratori, i quali hanno trenta giorni di tempo dalla cessazione dalla carica del sindaco, per iscriverne la cancellazione. Decorso tale periodo scatta la sanzione amministrativa prevista dall art Codice civile. 107

108 Cancellazione del sindaco dimissionario Fino alla scadenza di detto termine di trenta giorni, l organo amministrativo non versa in alcuna condizione di omissione. Decorso invece tale termine si pone la questione della evidente incoerenza tra la situazione reale (cessazione) e quella pubblicitaria (posizione attiva). Può essere pertanto fatta applicazione nella fattispecie dell art. 9 della L. 241/1990: «Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento» Da notare come, nella fattispecie, si sommino interessi privati con interessi pubblici. Conclusivamente pertanto si ritiene che decorsi trenta giorni dalla cessazione del sindaco, nell inerzia pubblicitaria dell organo amministrativo, si verificano due conseguenze: una di ordine sanzionatorio, connessa all applicazione dell art Codice civile ed una di ordine pubblicitario connessa all avvio del procedimento di iscrizione d ufficio, a seguito della segnalazione a sensi dell art. 9 sopra richiamato, da parte del sindaco cessato 108

109 Parte 2 I nuovi principi di revisione ISA e impatto sul bilancio

110 Introduzione Si tratta di principi di revisione sostanzialmente in linea con i principi di revisione internazionali da cui derivano in toto. Costituiscono eccezione i principi di revisione contrassegnati con la lettera B i quali sono stati predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell ordinamento italiano. Il bilancio 2015 è il primo bilancio che deve essere revisionato applicando gli ISA Italia. 110

111 Normativa di riferimento 111

112 Normativa di riferimento I sindaci-revisori sono tenuti a predisporre due relazioni: I. la relazione sulla vigilanza e sui doveri del collegio sindacale (sindaco unico) prevista dall art. 2429, co. 2, c.c.; II. la relazione di revisione prevista dall art. 14, D.Lgs. 39/2010. Mentre la prima relazione, quella riferita alla attività di vigilanza dei sindaci, è predisposta in forma libera (seppure vi siano delle utili indicazioni fornite in alcuni documenti pubblicati dalla Professione con riguardo alla sua struttura ed ai suoi contenuti), la relazione di revisione deve essere preparata in conformità ai Principi ISA Italia. 112

113 a) Normativa di riferimento Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE in vigore dal 7 aprile 2010 (di seguito anche Decreto ), ha previsto, con l art. 11, comma 1, che in Italia la revisione legale sia svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell art. 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE. Ai sensi dell art. 11, comma 3, del Decreto, in attesa che la Commissione europea adotti i principi di revisione come sopra indicato, la revisione legale è svolta in conformita ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (Consob). A tal fine, e secondo quanto previsto dall art.12 del Decreto, il Ministero dell Economia e delle finanze (MEF) sottoscrive una convenzione con le associazioni e gli ordini professionali interessati. Sempre a norma dell art. 12 del Decreto, i principi elaborati dalle associazioni e dagli ordini professionali sottoscrittori della convenzione tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali. 113

114 a) Normativa di riferimento REGOLE TECNICHE Le regole tecniche alla base dell esercizio delle funzioni di controllo disciplinate dall art. 14 del D. Lgs. 39/2010 sono individuate dall art. 11 (Principi di revisione). ISA ITALIA I nuovi principi di revisione, oggetto di specifica Determina emanata dal Ministero dell Economia e delle Finanze in data , sono costituiti dai seguenti documenti: principi di revisione internazionali (ISA) - versione Clarified 2009, principi dal n. 200 al n. 720; principi di revisione predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified (principio ISA Italia 250B relativo alle Verifiche della regolare tenuta della contabilita sociale e Principio ISA Italia 720B relativo alle Responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all espressione del giudizio sulla coerenza ) 114

115 Normativa di riferimento IMPATTO SUL BILANCIO 2015 I nuovi principi di revisione internazionali (ISA Italia) entrano in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal o successivamente. Sono, invece, in vigore dal il principio di revisione (SA Italia) n. 250B Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale ; il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un informazione e servizi connessi. 115

116 Normativa di riferimento Elenco Principi di Revisione ISA Italia (1/6) Principio internazionale sul controllo della qualita' ISQC (Italia) Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) 200 -OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE INDIPENDENTE E SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA Italia) Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) ACCORDI RELATIVI AI TERMINI DEGLI INCARICHI DI REVISIONE Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) LE RESPONSABILITA DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO 116

117 Normativa di riferimento Elenco Principi di Revisione ISA Italia (2/6) Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) LA CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO Principio di Revisione Internazionale (SA Italia) 250B - LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITA SOCIALE Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA DI GOVERNANCE Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE ED ALLA DIREZIONE Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) L IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPRENSIONE DELL IMPRESA E DEL CONTESTO IN CUI OPERA 117

118 Normativa di riferimento Elenco Principi di Revisione ISA Italia (3/6) Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) SIGNIFICATIVITÀ NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) CONSIDERAZIONI SULLA REVISIONE CONTABILE DI UN IMPRESA CHE ESTERNALIZZA ATTIVITÀ AVVALENDOSI DI FORNITORI DI SERVIZI Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) ELEMENTI PROBATIVI Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) ELEMENTI PROBATIVI CONSIDERAZIONI SPECIFICHE SU DETERMINATE VOCI Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) CONFERME ESTERNE 118

119 Normativa di riferimento Elenco Principi di Revisione ISA Italia (4/6) Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) PRIMI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE SALDI DI APERTURA Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) CAMPIONAMENTO DI REVISIONE Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) REVISIONE DELLE STIME CONTABILI, INCLUSE LE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE, E DELLA RELATIVA INFORMATIVA Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) PARTI CORRELATE Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) EVENTI SUCCESSIVI Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) CONTINUITA' AZIENDALE Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) ATTESTAZIONI SCRITTE 119

120 Normativa di riferimento Elenco Principi di Revisione ISA Italia (5/6) Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) LA REVISIONE DEL BILANCIO DEL GRUPPO CONSIDERAZIONI SPECIFICHE (INCLUSO IL LAVORO DEI REVISORI DELLE COMPONENTI) Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) UTILIZZO DEL LAVORO DEI REVISORI INTERNI Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) UTILIZZO DEL LAVORO DELL ESPERTO DEL REVISORE Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE Principio di Revisione Internazionale (Isa Italia) RICHIAMI D INFORMATIVA E PARAGRAFI RELATIVI AD ALTRI ASPETTI NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE 120

MODIFICA CRITERI DI DEDUCIBILITA COSTI RICEVUTI DA PAESI BLACK LIST

MODIFICA CRITERI DI DEDUCIBILITA COSTI RICEVUTI DA PAESI BLACK LIST MODIFICA CRITERI DI DEDUCIBILITA COSTI RICEVUTI DA PAESI BLACK LIST 23 OIC N. 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI 24 OIC N. 9 SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI 25 OIC N. 9 ED EVOLUZIONE LEGGE FALLIMENTARE

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi 1 Riferimenti normativi Codice civile: - articoli 2397 (spa), 2477 (srl), 2543 e 2519 (coop) Legge 12 novembre 2011, n. 183 Legge di stabilità - art. 14, comma 13 e 14: INTRODUZIONE SINDACO UNICO - art.

Dettagli

Anno 2012 N.RF034 DL SEMPLIFICAZIONI: CONTROLLO DI SPA E SRL

Anno 2012 N.RF034 DL SEMPLIFICAZIONI: CONTROLLO DI SPA E SRL Anno 2012 N.RF034 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 6 OGGETTO DL SEMPLIFICAZIONI: CONTROLLO DI SPA E SRL RIFERIMENTI Art. 35 c. 1 e 2 DL 5/2012; art. 16 DL 212/2001;

Dettagli

La riforma dei controlli nelle società di capitali: costi e benefici del sistema dei controlli, l organo monocratico nelle s.r.l.

La riforma dei controlli nelle società di capitali: costi e benefici del sistema dei controlli, l organo monocratico nelle s.r.l. S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO XIII FORUM SAF La riforma dei controlli nelle società di capitali: costi e benefici del sistema dei controlli, l organo monocratico nelle s.r.l. Fabio Mischi

Dettagli

Capitolo 23 Il controllo del bilancio d esercizio

Capitolo 23 Il controllo del bilancio d esercizio Capitolo 23 Il controllo del bilancio d esercizio Riferimenti: V. Antonelli, G. Liberatore (a cura di), Il bilancio d esercizio. Teoria e casi, Franco Angeli, Milano, capitolo 23 1 Sommario Il controllo

Dettagli

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2015 E GLI IMPATTI IMMEDIATI DEL DLGS. 139/2015. Dott.ssa Silvia Latorraca

LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2015 E GLI IMPATTI IMMEDIATI DEL DLGS. 139/2015. Dott.ssa Silvia Latorraca LE NOVITÀ DEL BILANCIO 2015 E GLI IMPATTI IMMEDIATI DEL Dott.ssa Silvia Latorraca SOMMARIO Quadro normativo di riferimento Riepilogo principi contabili nazionali Rivalutazione dei beni d impresa Super-ammortamenti

Dettagli

SOMMARIO. Abstract... pag. V Prefazione...» VII INTRODUZIONE

SOMMARIO. Abstract... pag. V Prefazione...» VII INTRODUZIONE SOMMARIO Abstract... pag. V Prefazione...» VII INTRODUZIONE Evoluzione storica della revisione legale dei conti... pag. 1 La revisione in Italia: evoluzione normativa ed organismi competenti...» 1 La revisione

Dettagli

RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA S.P.A. E NOMINA DEI SINDACI DELLA S.R.L.

RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA S.P.A. E NOMINA DEI SINDACI DELLA S.R.L. RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA S.P.A. E NOMINA DEI SINDACI DELLA S.R.L. Con il D.L. 91/2014 è stata disposta la riduzione del capitale sociale minimo delle S.p.A., provocando vari effetti, con particolare

Dettagli

CORSO DI REVISIONE CONTABILE IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

CORSO DI REVISIONE CONTABILE IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO CORSO DI REVISIONE CONTABILE IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO ALESSIO SILVESTRI Università di Pisa -Legge n. 1966, 1939 - D.P.R. n. 136, 1975 - D. Lgs. n. 88, 1992 - D. Lgs. n. 58, 1998 (Legge Draghi)

Dettagli

REGOLAMENTO SUI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

REGOLAMENTO SUI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO REGOLAMENTO SUI LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Approvato dall Assemblea degli Azionisti del 5 maggio 2014 Pagina 1 di 9 I N D I C E PARTE PRIMA: NORMATIVA 1) Normativa

Dettagli

Novità Fiscali per l anno 2016 Costi «Black list» Spese di rappresentanza Sopravvenienze attive

Novità Fiscali per l anno 2016 Costi «Black list» Spese di rappresentanza Sopravvenienze attive Milano, 17 febbraio 2016 Novità Fiscali per l anno 2016 Costi «Black list» Spese di rappresentanza Sopravvenienze attive Avv. Giampaolo Foresi Direzione servizi tributari Unione Confcommercio Milano -

Dettagli

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento Settembre 2016 Università degli Studi di Bari Facoltà di Economia Esame di Revisione Aziendale CPA Anno Accademico 2016-2017 Materiale a supporto

Dettagli

Sommario 1. PARTE GENERALE 1

Sommario 1. PARTE GENERALE 1 Sommario 1. PARTE GENERALE 1 1.1 La successione nei rapporti in corso 3 1.1.1 Crediti 3 1.1.2 Debiti 4 1.1.2.1 Debiti nei confronti dell INAIL 6 1.1.3 Contratti 6 1.1.3.1 Il contratto di locazione 8 1.1.3.2

Dettagli

Ai gentili Clienti dello Studio

Ai gentili Clienti dello Studio INFORMATIVA N. 6 / 2017 Ai gentili Clienti dello Studio Oggetto: SUPER AMMORTAMENTO - PROSPETTO PER LA DEDUZIONE DEL 40% NEL MODELLO UNICO Riferimenti Legislativi: Circ. n. 23/E/2016 Agenzia delle Entrate

Dettagli

I NUOVI SISTEMI DI CONTROLLO NELLE SPA E NELLE S.r.l.

I NUOVI SISTEMI DI CONTROLLO NELLE SPA E NELLE S.r.l. I NUOVI SISTEMI DI CONTROLLO NELLE SPA E NELLE S.r.l. DOTT. LUCIANO DE ANGELIS FONDAZIONE LUCA PACIOLI ROMA, SETTEMBRE 2004 Codice civile art. 2397 (Composizione del collegio) [ ] 2. Almeno un membro effettivo

Dettagli

Sindaci & revisori: comunicazioni al M.E.F R.G.S

Sindaci & revisori: comunicazioni al M.E.F R.G.S Sindaci & revisori: comunicazioni al M.E.F R.G.S SINDACI-REVISORI: OBBLIGO DI COMUNICARE AL M.E.F.-R.G.S. Anche nel caso di dimissioni o revoca di sindaci incaricati della revisione legale (nel seguito

Dettagli

Indice. Base imponibile. Voci che concorrono in ogni caso a formare il valore della produzione netta

Indice. Base imponibile. Voci che concorrono in ogni caso a formare il valore della produzione netta Indice Capitolo 1- La determinazione della base imponibile Irap per i soggetti IRES: il principio di derivazione dal bilancio pag.9 Società di capitali Principio di inerenza Base imponibile Voci di corrispondenza

Dettagli

Ammortamenti maggiorati per l acquisto di beni strumentali nuovi («Super ammortamenti»)

Ammortamenti maggiorati per l acquisto di beni strumentali nuovi («Super ammortamenti») Le novità della Legge di Stabilità per il 2016 Ammortamenti maggiorati per l acquisto di beni strumentali nuovi («Super ammortamenti») Slide a cura di Emiliano Burzi 1 Sommario Premessa Ambito soggettivo

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 28/10 DEL

DELIBERAZIONE N. 28/10 DEL Oggetto: Organi di controllo e organi di revisione degli enti, agenzie e organismi societari partecipati e/o controllati dalla Regione. Atto di indirizzo. Integrazione della Delib.G.R. n. 27/45 del 19.6.2012.

Dettagli

LA NUOVA RELAZIONE DI REVISIONE SECONDO GLI ISA ITALIA. Dott. Stefano De Rosa

LA NUOVA RELAZIONE DI REVISIONE SECONDO GLI ISA ITALIA. Dott. Stefano De Rosa LA NUOVA RELAZIONE DI REVISIONE SECONDO GLI ISA ITALIA Dott. Stefano De Rosa NUOVI PRINCIPI DI REVISIONE NUOVI PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA A partire dai bilanci 2015 trovano applicazione i principi

Dettagli

I super-ammortamenti Art. 7, DDL Stabilità o t t o b r e

I super-ammortamenti Art. 7, DDL Stabilità o t t o b r e Art. 7, DDL Stabilità 2016 30 ottobre 2015 I super-ammortamenti nel DDL Stabilità 2016 Nell ambito di misure destinate a dare un nuovo impulso al sistema produttivo, il DDL Stabilità 2016 prevede, all

Dettagli

RIDETERMINAZIONE VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI E RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA

RIDETERMINAZIONE VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI E RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA Napoli, 18 Gennaio 2017 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 1/2017 RIDETERMINAZIONE VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI E RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA La Legge di

Dettagli

Casi e modalita' di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revis...

Casi e modalita' di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revis... Pagina 1 di 6 Fisco e contabilita' Casi e modalita' di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale by Luisa Polignano e Simona Cremonesi 22 Apr 2013 In anteprima da Il

Dettagli

Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti

Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti Roma, 28/02/2016 Spett.le Cliente Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti Dottore Commercialista e Revisore Contabile Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma Tel 06/41614250 fax 06/41614219

Dettagli

Novità per la disciplina delle perdite su crediti

Novità per la disciplina delle perdite su crediti Novità per la disciplina delle perdite su crediti Novità per la disciplina delle perdite su crediti Relazione illustrativa al D.D.L. di Stabilità 2014 I commi 21 e 22 prevedono modifiche sostanziali del

Dettagli

INDICE SOMMARIO. pag. Presentazione...

INDICE SOMMARIO. pag. Presentazione... INDICE SOMMARIO Presentazione.......................................... pag. XIX 1. LA REVISIONE CONTABILE: INQUADRAMENTO E APPROCCIO AL RISCHIO 1. Il ruolo dei controlli interni ed esterni nell impresa.................

Dettagli

Raniero Mazzucato dottore commercialista / revisore legale Dott. Raniero Mazzucato

Raniero Mazzucato dottore commercialista / revisore legale Dott. Raniero Mazzucato GESTIONE FISCALE DEI CREDITI INSOLUTI 1 Raniero Mazzucato dottore commercialista / revisore legale 2 Art 2423 Codice Civile Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo

Dettagli

I tempi di applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e le integrazioni normative alla disciplina civilistica interna

I tempi di applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e le integrazioni normative alla disciplina civilistica interna Stampa I tempi di applicazione in Italia dei principi contabili internazionali (IAS) e le integrazioni normative alla disciplina civilistica interna admin in Quadro normativo Il regolamento (CE) n. 1606/02

Dettagli

Vigilanza e controlli nelle s.r.l.

Vigilanza e controlli nelle s.r.l. Angelo Busani Vigilanza e controlli nelle s.r.l. I meccanismi di controllo nelle società di capitali Die Kontrollmechanismen in den Kapitalgesellschaften 5.-6.11.2010 Freie Universität Bozen Libera Università

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, N. protocollo 2012/87956 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all articolo 2,

Dettagli

NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO

NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO NUOVO REGIME FISCALE FORFETARIO È introdotto un nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi), che sostituisce l attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13,

Dettagli

Codice civile. Art bis AGGIORNAMENTO ON-LINE

Codice civile. Art bis AGGIORNAMENTO ON-LINE 1 AGGIORNAMENTO ON-LINE Art. 2463-bis 2397. Composizione del collegio. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti

Dettagli

La situazione italiana e il recepimento dei principi contabili internazionali

La situazione italiana e il recepimento dei principi contabili internazionali La situazione italiana e il recepimento dei principi contabili internazionali Corso di Principi Contabili e Informativa Finanziaria Prof.ssa Sabrina Pucci Facoltà di Economia Università degli Studi Roma

Dettagli

Massima n. 127 in data 5 marzo 2013 Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art bis c.c.

Massima n. 127 in data 5 marzo 2013 Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art bis c.c. Massima n. 127 in data 5 marzo 2013 Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata (art. 2463-bis c.c.) L atto notarile col quale viene costituita una s.r.l. semplificata ai

Dettagli

PREMESSA IL SISTEMA TRADIZIONALE IL SISTEMA MONISTICO IL SISTEMA DUALISTICO

PREMESSA IL SISTEMA TRADIZIONALE IL SISTEMA MONISTICO IL SISTEMA DUALISTICO PREMESSA IL SISTEMA TRADIZIONALE Principali innovazioni Il Consiglio di Amministrazione Il Collegio Sindacale IL SISTEMA DUALISTICO Principali caratteristiche Il Consiglio di Gestione Il Consiglio di Sorveglianza

Dettagli

Indice generale. Presentazione... pag. 7. Capitolo III. Caratteri generali delle società operanti nell ordinamento italiano

Indice generale. Presentazione... pag. 7. Capitolo III. Caratteri generali delle società operanti nell ordinamento italiano 569 Indice generale Presentazione... pag. 7 Capitolo I Caratteri generali delle società operanti nell ordinamento italiano 1. Nozione giuridica di società e requisiti del contratto di società...» 9 2.

Dettagli

1. NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO

1. NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO INDICE Introduzione 1. NUOVO BILANCIO DI ESERCIZIO 13 1.1 Evoluzione della normativa contabile ai sensi del Codice civile 13 1.1.1 Codice di commercio del 1882 13 1.1.2 Codice civile del 1942 13 1.1.3

Dettagli

LA CERTIFICAZIONE DEI PROGETTI. Dott.ssa Cristina Rigato

LA CERTIFICAZIONE DEI PROGETTI. Dott.ssa Cristina Rigato LA CERTIFICAZIONE DEI PROGETTI Dott.ssa Cristina Rigato Controlli La vigente disciplina dei controlli sulla fruizione del credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo prevede esclusivamente controlli

Dettagli

IL CAPITALE SOCIALE NELLA NUOVA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

IL CAPITALE SOCIALE NELLA NUOVA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA IL CAPITALE SOCIALE NELLA NUOVA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA di Claudio Venturi Sommario: - 1. La competenza dell assemblea. 2. Aumento del capitale mediante nuovi conferimenti. 2.1. Diritto di opzione.

Dettagli

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 16 luglio 2009

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 16 luglio 2009 CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 luglio 2009 OGGETTO: Articolo 1, commi 50 e 51 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Modifiche alla determinazione della base imponibile

Dettagli

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO AL 31/12/2014. redatta ai sensi e per gli effetti dell art. 14 del D. Lgs 27 gennaio 2010 nr. 39 e dell art 2429 c.c.

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO AL 31/12/2014. redatta ai sensi e per gli effetti dell art. 14 del D. Lgs 27 gennaio 2010 nr. 39 e dell art 2429 c.c. SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L. VIA ANGELO MAZZONI 19 82100 BENEVENTO Codice fiscale: 01474940622 Capitale sociale interamente versato Euro 933.089,00 Registro Imprese n 01474940622 REA n 123442 Ufficio

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 20 DEL 1/12/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: PRONTO IL CODICE TRIBUTO PER L UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA TREMONTI QUATER PAG. 2 IN SINTESI: Recentemente

Dettagli

Relazione dell Organo di controllo

Relazione dell Organo di controllo CONFALONIERI S.P.A. - Societa' con unico socio Sede Legale: VIA PROVINCIALE N. 2 - FILAGO (BG) Iscritta al Registro Imprese di: BERGAMO C.F. e numero iscrizione: 00725270151 Iscritta al R.E.A. di BERGAMO

Dettagli

Federazione Autonoma Bancari Italiani

Federazione Autonoma Bancari Italiani Federazione Autonoma Bancari Italiani Delibera COVIP 31 marzo 2011 La nuova disciplina della revisione legale dei conti ed i fondi pensione: le indicazioni di COVIP Il Dlgs. 39/2010, entrato in vigore

Dettagli

Il duplice ruolo del Dottore Commercialista nel. processo di Revisione (ex dlgs 02/08/2002. n.220) delle società cooperative.

Il duplice ruolo del Dottore Commercialista nel. processo di Revisione (ex dlgs 02/08/2002. n.220) delle società cooperative. dott.ssa Raffaella Carosella Il duplice ruolo del Dottore Commercialista nel processo di Revisione (ex dlgs 02/08/2002 n.220) delle società cooperative. Riferimenti essenziali sulla disciplina delle società

Dettagli

OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO ASPETTI FISCALI Lorenzo Arienti Commissione Imposte Dirette, ODCEC Bologna Bologna, 26 febbraio 2015 1 PROGETTO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI

Dettagli

DIRITTO SOCIETARIO SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA

DIRITTO SOCIETARIO SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA DIRITTO SOCIETARIO SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA STRUTTURA GENERALE CORSO SULLE SOCIETA DI PERSONE (115 ore) 1 MODULO ordinamento sociale

Dettagli

Con l occasione Ti invio i miei più cordiali saluti,

Con l occasione Ti invio i miei più cordiali saluti, Milano, 30 maggio 2011 Egr. Dott. Claudio Siciliotti Presidente CNDCEC Piazza della Repubblica, 59 00185 Roma Norme di comportamento del Collegio Sindacale Caro Presidente, ho il piacere di inviarti in

Dettagli

Deposito dell atto di trasferimento di quota di srl (2470 c.c.)

Deposito dell atto di trasferimento di quota di srl (2470 c.c.) Deposito dell atto di trasferimento di quota di srl (2470 c.c.) Il notaio autenticante 30 giorni OGGETTO DELL ADEMPIMENTO: deposito (per l iscrizione) dell atto di cessione di quote. NOTA IMPORTANTE: se

Dettagli

CORSO DI RAGIONERIA A.A. 2013/2014

CORSO DI RAGIONERIA A.A. 2013/2014 CORSO DI RAGIONERIA A.A. 2013/2014 MODULO A LEZIONE N. 1 INTRODUZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO LA REALTA AZIENDALE L azienda può essere considerata un insieme di elementi: Organismo personale; Assetto

Dettagli

Relazione del Revisore Unico dei Conti. sul bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 del Consorzio Ecologico del Cuneese (C.E.C.)

Relazione del Revisore Unico dei Conti. sul bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 del Consorzio Ecologico del Cuneese (C.E.C.) Relazione del Revisore Unico dei Conti sul bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 del Consorzio Ecologico del Cuneese (C.E.C.) Con Sede legale in Cuneo Via Roma n. 28 Registro imprese di Cuneo e Codice fiscale

Dettagli

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento Ottobre 2013

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento Ottobre 2013 LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Normativa di riferimento Ottobre 2013 Indice 1. Norme applicabili 2. Abrogazione / entrata in vigore 3. La revisione legale dei conti 4. Registro dei revisori legali 5. Gli

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 137 04.05.2016 UNICO 2016: dividendi percepiti da persone fisiche Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: UNICO Persone Fisiche La tassazione

Dettagli

Relazione unitaria del collegio sindacale all assemblea degli azionisti

Relazione unitaria del collegio sindacale all assemblea degli azionisti ENERGIAINRETE S.P.A. Sede Legale: VIA GEN. GIRLANDO, N. 5/B - COMISO (RG) Iscritta al Registro Imprese di: RAGUSA C.F. e numero iscrizione: 01549410882 Iscritta al R.E.A. di RAGUSA n. 128556 Capitale Sociale

Dettagli

Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016

Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016 Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016 Contabilità semplificata: adeguamento alle novità dal 1 gennaio 2017 Gentile cliente, la informiamo che con la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016,

Dettagli

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 567

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 567 Senato della Repubblica Fascicolo Iter DDL S. 567 Modifica degli articoli 2397 e 2477 del codice civile, concernenti gli organi di controllo delle società di capitali 17/09/2017-18:46 Indice 1. DDL S.

Dettagli

Lettera per il Cliente 28 marzo 2017

Lettera per il Cliente 28 marzo 2017 28 marzo 2017 BILANCIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI 2016 - COMUNICAZIONE AI CLIENTI [Carta intestata dello Studio] Spett.le [Fare clic qui e digitare] [Fare clic qui e digitare la sede] [Fare clic qui e digitare

Dettagli

1 Operativo dal 1 dicembre 2012 il nuovo regime iva per cassa ;

1 Operativo dal 1 dicembre 2012 il nuovo regime iva per cassa ; Pesaro, lì 19 ottobre 2012 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 12/2012 1 Operativo dal 1 dicembre 2012 il nuovo regime iva per cassa ; Con il c.d. Decreto Crescita il Legislatore ha modificato l attuale

Dettagli

S.T.E.P. BUDRIO S.r.l. in liquidazione

S.T.E.P. BUDRIO S.r.l. in liquidazione S.T.E.P. BUDRIO S.r.l. in liquidazione Reg. Imp. di Bologna 02848531204 Rea BO 472206 Sede in Piazza Filopanti 11 40054 Budrio (BO) Capitale sociale Euro 52.000,00 RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI ai sensi

Dettagli

LA NOVITA APPORTATA DAL DL 16/2012 1

LA NOVITA APPORTATA DAL DL 16/2012 1 Prot. n. F89/RNS Bologna, 07 giugno 2012 Oggetto: DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DELLA DURATA MINIMA DEL CONTRATTO NUOVE REGOLE DI DEDUCIBILITA Modifica apportata, al comma

Dettagli

LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI. Prof. Gianfranco FERRANTI

LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI. Prof. Gianfranco FERRANTI LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI Prof. Gianfranco FERRANTI Diretta 20 aprile 2009 OBIETTIVO DELLA NORMA: Consentire alle imprese di evidenziare la loro effettiva patrimonializzazione ai fini

Dettagli

Relazione unitaria del collegio sindacale all assemblea degli azionisti

Relazione unitaria del collegio sindacale all assemblea degli azionisti ENERGIAINRETE S.P.A. Sede Legale: VIA GEN. GIRLANDO, N. 5/B - COMISO (RG) Iscritta al Registro Imprese di: RAGUSA C.F. e numero iscrizione: 01549410882 Iscritta al R.E.A. di RAGUSA n. 128556 Capitale Sociale

Dettagli

Associazioni senza scopo di lucro: attività commerciale e normativa fiscale

Associazioni senza scopo di lucro: attività commerciale e normativa fiscale Associazioni senza scopo di lucro: attività commerciale e normativa fiscale Dicembre 2007 Dott. Nicola D Angelo INDICE Attività non commerciale... 1 Attività commerciale... 1 Regime fiscale... 3 a) Regime

Dettagli

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) Come noto, l art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede: la modifica dell art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dall 1.1.2017,

Dettagli

A D C - ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO SEZIONE DI RIMINI

A D C - ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO SEZIONE DI RIMINI A D C - ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO SEZIONE DI RIMINI ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RIMINI Bellaria Igea

Dettagli

La relazione del collegio sindacale all assemblea dei soci, il giudizio sul bilancio del soggetto incaricato del controllo contabile.

La relazione del collegio sindacale all assemblea dei soci, il giudizio sul bilancio del soggetto incaricato del controllo contabile. La relazione del collegio sindacale all assemblea dei soci, il giudizio sul bilancio del soggetto incaricato del controllo contabile. Dott. Daniele Bernardi, Bernardi&Associati,, Milano 1 La relazione

Dettagli

Composizione dell'organo di controllo nelle società di capitali

Composizione dell'organo di controllo nelle società di capitali Composizione dell'organo di controllo nelle società di capitali Autore: Parrino Nunziata In: Diritto civile e commerciale Società per azioni. Disciplina previgente alla legge di stabilita' n. 183 del 12

Dettagli

REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO. Nota informativa n. 19

REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO. Nota informativa n. 19 REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO Nota informativa n. 19 Oggetto: Norme di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione

Dettagli

San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche

San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche San Marino, IGR: cosa cambia per le persone fisiche Reddito d impresa L art. 29, in particolare, specifica che è considerato reddito d impresa quello conseguente allo svolgimento di attività artigianali,

Dettagli

OGGETTO: I SUPER AMMORTAMENTI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

OGGETTO: I SUPER AMMORTAMENTI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI OGGETTO: I SUPER AMMORTAMENTI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI Gentile Cliente, con la presente circolare le forniamo un approfondimento sull agevolazione, introdotta con la legge di Stabilità per il 2016,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 168/E

RISOLUZIONE N. 168/E RISOLUZIONE N. 168/E Roma, 25 novembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello Artt. 106 e 109 del Testo unico delle imposte sui redditi Deduzione extracontabile

Dettagli

Definizioni e doveri del revisore legale. Indipendenza e corrispettivi

Definizioni e doveri del revisore legale. Indipendenza e corrispettivi Definizioni e doveri del revisore legale. Indipendenza e corrispettivi Il decreto contiene una parte di disciplina dell attività di revisione legale (artt. 1-15) applicabile trasversalmente a tutte le

Dettagli

SOCIETA' COOPERATIVE

SOCIETA' COOPERATIVE SOCIETA' COOPERATIVE Sommario: 1. Iscrizione dell atto costitutivo e statuto 2. Iscrizione degli atti modificativi dello statuto PARTE PRIMA 3. Nomina o riconferma delle cariche sociali 3.1. Nomina degli

Dettagli

UNICOSC2016quadroRS: condizioni di non operatività di Filippo Gagliardi

UNICOSC2016quadroRS: condizioni di non operatività di Filippo Gagliardi UNICOSC2016quadroRS: condizioni di non operatività di Filippo Gagliardi ADEMPIMENTO " NOVITÀ " FISCO I soggetti che, per espressa previsione normativa, rientrano nell ambito di applicazione della disciplina

Dettagli

SEA s.p.a. Sede: via G. Unterveger nr Trento. Capitale sociale Euro = int.versato

SEA s.p.a. Sede: via G. Unterveger nr Trento. Capitale sociale Euro = int.versato SEA s.p.a. Sede: via G. Unterveger nr. 52 38121 Trento Capitale sociale Euro 1.000.000.= int.versato C.F. e iscrizione R.I. C.C.I.A.A. Trento 01268980222 R.E.A. 127744 Società per azioni a socio unico

Dettagli

Il Sole 24 ORE S.p.A. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa 91, Milano Redazione: Via G. Patecchio, Milano

Il Sole 24 ORE S.p.A. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa 91, Milano Redazione: Via G. Patecchio, Milano Il volume è stato chiuso in redazione il 9 luglio 2009 ISBN: 978-88-324-7353-7 2009 - Il Sole 24 ORE S.p.A. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa 91, 20149 Milano Redazione: Via G. Patecchio, 2-20141

Dettagli

I principi di revisione ISA Italia

I principi di revisione ISA Italia www.pwc.com I principi di revisione ISA Italia Assemblea Ordine dei Dottori Commercialisti Trento e Rovereto 29 Definizioni principali PRINCIPI DI REVISIONE ITALIANI Emessi nel corso degli anni dal Consiglio

Dettagli

Le verifiche sulla regolare tenuta della contabilità. Il principio SA Italia n. 250/b

Le verifiche sulla regolare tenuta della contabilità. Il principio SA Italia n. 250/b S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO INSIEME A MEZZOGIORNO Le verifiche sulla regolare tenuta della contabilità. Il principio SA Italia n. 250/b Daniele Bernardi, Antonella Bisestile Commissione

Dettagli

Fiscalità del contratto di rete

Fiscalità del contratto di rete Lo sviluppo delle reti di impresa: strumenti, metodologie e azioni per favorire i processi di rete Fiscalità del contratto di rete alla luce della Circolare Agenzia Entrate 18 giugno 2013, n. 20/E Avv.

Dettagli

DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A.

DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A. Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007 pagina 1 di 6 DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A. sede in via Filippo Turati, 27 MILANO Capitale Sociale 29.040.000 Euro Codice Fiscale Registro Imprese 06672120158 REA

Dettagli

Siena, da novembre WEEKEND

Siena, da novembre WEEKEND Siena, da novembre 2013 5 WEEKEND OBIETTIVI Il Master consente al professionista di ripercorrere, con la guida autorevole degli Esperti del Sole 24 ORE, la disciplina del bilancio d esercizio e della tassazione

Dettagli

RIVALUTAZIONE BENI IMMOBILI RELATIVI ALL IMPRESA: ASPETTI FISCALI

RIVALUTAZIONE BENI IMMOBILI RELATIVI ALL IMPRESA: ASPETTI FISCALI RIVALUTAZIONE BENI IMMOBILI RELATIVI ALL IMPRESA: ASPETTI FISCALI a cura di Federico Gavioli Il decreto anti-crisi varato dall esecutivo di Governo contiene importanti disposizioni fiscali volte a contrastare

Dettagli

Documento di Ricerca n. 198

Documento di Ricerca n. 198 ASSIREVI BO Documento di Ricerca n. 198 La relazione di revisione sul bilancio: linee guida per casi particolari Scopo del presente Documento di Ricerca è quello di fornire alcuni modelli di relazione

Dettagli

DELCLIMA S.P.A. Sede Legale in Treviso - Via L. Seitz n. 47. Capitale Sociale Euro int. vers.

DELCLIMA S.P.A. Sede Legale in Treviso - Via L. Seitz n. 47. Capitale Sociale Euro int. vers. DELCLIMA S.P.A. Sede Legale in Treviso - Via L. Seitz n. 47 Capitale Sociale Euro 224.370.000 int. vers. Cod. Fisc. 06830580962 e Partita I.V.A. 06830580962 REA di Treviso 352567 * * * * RELAZIONE DEL

Dettagli

Principi di revisione nazionali SA 250B e SA 720B

Principi di revisione nazionali SA 250B e SA 720B Roma, 4 marzo 2015 L adozione dei principi professionali in materia di revisione ISA Italia: quale ruolo nella regolamentazione del mercato dei servizi di revisione? Prof. Raffaele D Alessio (Presidente

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La nuova disciplina delle perdite fiscali Il credito d imposta derivante dalla

Dettagli

Strumenti e Materiali - Economia Aziendale

Strumenti e Materiali - Economia Aziendale Strumenti e Materiali - Economia Aziendale Esercitazioni in preparazione all Esame di Stato ESERCITAZIONE 5 reddito fiscale e calcolo dell Ires a cura di Daniela Lucarelli La Bergami s.p.a presenta il

Dettagli

La revisione per le PMI: un importante strumento per un Europa unita.

La revisione per le PMI: un importante strumento per un Europa unita. La revisione per le PMI: un importante strumento per un Europa unita. Recepimento in Italia della Direttiva sulla revisione Dott. Mario Boella Vicenza - 16 novembre 2012 QUADRO DI SINTESI Direttiva 43/06

Dettagli

Circolare N. 179 del 23 Dicembre 2016

Circolare N. 179 del 23 Dicembre 2016 Circolare N. 179 del 23 Dicembre 2016 Assegnazione, cessione dei beni di impresa ed estromissione dell imprenditore individuale: è proroga Gentile cliente, la informiamo che con la legge di Bilancio 2017

Dettagli

A. Normativa di riferimento:

A. Normativa di riferimento: Nuova Società a responsabilità limitata semplificata. Breve confronto con la srl ordinaria e a capitale ridotto A. Normativa di riferimento: Decreto-legge del 24 gennaio 2012 n. 1 Disposizioni urgenti

Dettagli

CENTRO ITTICO TARANTINO SPA. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI SUL BILANCIO AL 31/12/2013 ai sensi dell'art del Codice civile

CENTRO ITTICO TARANTINO SPA. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI SUL BILANCIO AL 31/12/2013 ai sensi dell'art del Codice civile CENTRO ITTICO TARANTINO SPA Sede in via delle Fornaci 4-74123 TARANTO (TA) Capitale sociale Euro 158.436,50 i.v. RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI SUL BILANCIO AL 31/12/2013 ai sensi dell'art. 2429 del

Dettagli

La disciplina fiscale della cessione di azienda

La disciplina fiscale della cessione di azienda La disciplina fiscale della cessione di azienda Imposte dirette Ai fini delle imposte sui redditi, vi sono le seguenti modalità di tassazione della plusvalenza (pari alla differenza tra il corrispettivo

Dettagli

Corso di bilancio e principi contabili

Corso di bilancio e principi contabili Corso di bilancio e principi contabili Prima lezione: Le finalità del bilancio di esercizio Il quadro normativo Prof. Alessandro Zattoni - Università Parthenope di Napoli LE FUNZIONI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Dettagli

PROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016

PROVVEDIMENTO N. PROT ROMA 16/09/2016 PROVVEDIMENTO N. PROT. 143239 ROMA 16/09/2016 Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con modalità semplificata l effettivo livello di tassazione di cui al comma

Dettagli

OPERAZIONI STRAORDINARIE. Catania, 6 maggio Prof. Dott. Francesco Rossi Ragazzi

OPERAZIONI STRAORDINARIE. Catania, 6 maggio Prof. Dott. Francesco Rossi Ragazzi OPERAZIONI STRAORDINARIE Catania, 6 maggio 2011 Prof. Dott. Francesco Rossi Ragazzi OPERAZIONI STRAORDINARIE «PARERI» E «VIGILANZA» DELL ORGANO DI CONTROLLO Nelle c.d. operazioni straordinarie le norme

Dettagli

OGGETTO: Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale

OGGETTO: Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale CIRCOLARE N. 3/2014 UMBERTIDE, 12 febbraio 2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio del 30 Giugno 2015 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Proroga del versamento del diritto camerale 2015, ma non per tutti Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL PROGETTO DI BILANCIO AL 31/12/2010

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL PROGETTO DI BILANCIO AL 31/12/2010 RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL PROGETTO DI BILANCIO AL 31/12/2010 Signori Soci, a seguito dell incarico ricevuto dall assemblea dei soci, in data 1 luglio 2010, abbiamo monitorato da detta data,

Dettagli

Il collegio sindacale nelle s.p.a. e l organo di controllo o revisore nelle. s.r.l. (Oreste Cagnasso)

Il collegio sindacale nelle s.p.a. e l organo di controllo o revisore nelle. s.r.l. (Oreste Cagnasso) Il collegio sindacale nelle s.p.a. e l organo di controllo o revisore nelle s.r.l. (Oreste Cagnasso) Il primo e il secondo comma dell art. 35 del d. l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Prefazione... pag. XIX PARTE PRIMA DISCIPLINA CIVILISTICA E CONTABILE

INDICE SOMMARIO. Prefazione... pag. XIX PARTE PRIMA DISCIPLINA CIVILISTICA E CONTABILE INDICE SOMMARIO Prefazione... pag. XIX PARTE PRIMA DISCIPLINA CIVILISTICA E CONTABILE CAPITOLO I PREMESSE. ASPETTI ECONOMICO-AZIENDALI DELLA LIQUIDAZIONE. GLI OBBIETTIVI DELLA RIFORMA DEL 2003 E I PROBLEMI

Dettagli