COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA E DICHIARAZIONE IVA ANNO 2014

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1 \ CIRCOLARE n. 5 del 6 febbraio 2015 COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA E DICHIARAZIONE IVA ANNO 2014 NOVITA IN MATERIA DI RIMBORSI IVA

2 INDICE 1. COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA RELATIVA AL SOGGETTI OBBLIGATI 1.2 SOGGETTI ESCLUSI 1.3 CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE 1.4 MODELLO DA UTILIZZARE 1.5 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE 1.6 ABOLIZIONE DELL ADEMPIMENTO A PARTIRE DAL DICHIARAZIONE ANNUALE IVA RELATIVA AL SOGGETTI OBBLIGATI 2.2 MODELLO DA UTILIZZARE 2.3 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE 2.4 IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 3. PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE NEL MODELLO IVA 4. CREDITI IVA DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE E VISTO DI CONFORMITA 5. MODALITA DI INOLTRO DELLA MODULISTICA COMPILATA 6. NOVITA IN MATERIA DI RIMBORSI IVA 6.1 AMBITO APPLICATIVO 6.2 RIMBORSI DI IMPORTO FINO A EURO 6.3 RIMBORSI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 2

3 6.3.1 RIMBORSI EROGABILI SENZA GARANZIA VISTO DI CONFORMITÀ RIMBORSI EROGABILI PRVIA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA 6.4 REGIME TRANSOTORIO 6.5 DECORRENZA DEL TERMINE PER L ESECUZIONE DEI RIMBORSI PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI RETTIFICATIVE 6.6 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 3

4 1. COMUNICAZIONE ANNUALE DEI DATI IVA RELATIVA AL SOGGETTI OBBLIGATI Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA per l anno 2014 i soggetti: - titolari di partita IVA; - obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale, anche se nel 2014: - non hanno effettuato operazioni imponibili; - ovvero non dovevano effettuare le liquidazioni IVA periodiche (ad esempio coloro che hanno aderito al regime delle nuove iniziative imprenditoriali ai sensi dell articolo 13 L 388/2000 e con un volume d affari superiore a euro). 1.2 SOGGETTI ESCLUSI Sono invece esclusi dall obbligo in oggetto: i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all anno 2014, ossia: - i contribuenti che, per l anno 2014, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti, hanno effettuato solo operazioni esenti; - i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (produttori agricoli che, nell anno solare precedente, hanno realizzato un volume d affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito almeno per due terzi da cessioni di prodotti agricoli); - gli esercenti attività di giochi e intrattenimento, esonerati dagli adempimenti, salvo che abbiano optato per l applicazione dell IVA nei modi ordinari; - le imprese individuali che hanno dato in affitto l unica azienda e non esercitano altra attività rilevante agli effetti dell IVA nell anno 2014; - i soggetti passivi d imposta, residenti in altri Stati membri dell Unione europea, identificati in Italia mediante il rappresentante c.d. leggero ; - le associazioni sportive dilettantistiche, comprese le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, che si avvalgono del regime di esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, ai sensi della L. 398/91; - i soggetti domiciliati o residenti fuori dall Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d imposta domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro; i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA per il 2014 entro il (poiché il cade di sabato), indipendentemente dalla posizione (debitoria o creditoria) emergente dalla dichiarazione stessa; al fine di poter compensare il credito iva per un importo annuo speriore a 5.000,00 euro a partire dal , appare necessario presentare la dichiarazione annuale IVA entro il ; gli organi e Amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni ed enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e 4

5 le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; i soggetti sottoposti a procedure concorsuali; le persone fisiche che hanno realizzato, nell anno d imposta cui si riferisce la comunicazione, un volume d affari uguale o inferiore a ,00 euro, ancorché tenute a presentare la dichiarazione IVA annuale; le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attvità presidenziali ed assistenziali. Ai fini dell obbligo della compilazione e trasmissione della comunicazione dati IVA, la verifica della soglia del volume d affari (25.000,00 euro) realizzato nell anno in cui la comunicazione si riferisce, il contribuente deve fare riferimento al volume d affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell ambito dell attività per la quale è previsto l esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, della comunicazione dati. 1.3 CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE Le istruzioni dell Agenzia delle Entrate forniscono chiarimenti in ordine ad alcuni casi particolari di presentazione della comunicazione annuale dati IVA tra i quali: 1. le società e gli enti che, nel 2014, si sono avvalsi della procedura dell IVA di gruppo, di cui all art. 73 co. 3 del DPR 633/72: devono presentare distintamente la comunicazione relativa ai propri dati IVA; 2. i contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell art. 36 del DPR 633/72: devono presentare un unico modello di comunicazione, riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate. Qualora una o più delle suddette attività siano escluse dall obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale e, quindi, da quello della comunicazione IVA, i dati relativi alle suddette attività non devono essere compresi nella comunicazione che deve essere presentata in relazione alle altre attività per le quali l obbligo dichiarativo permane; 3. i contribuenti che adottano nell anno d imposta, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell imposta dovuta, ovvero detraibile (es. regime speciale agricolo, agriturismo): devono indicare nel rigo CD4 (IVA esigibile) e nel rigo CD5 (IVA detratta) l imposta risultante dall applicazione dello speciale regime di appartenenza. Se il particolare regime adottato non prevede la detrazione dell imposta (es. regime dei beni usati, regime speciale delle agenzie di viaggio e turismo, regime speciale per le attività spettacolistiche), il rigo CD5 non deve essere, ovviamente, compilato in relazione alle operazioni per le quali detto regime viene applicato; 4. i contribuenti con operazioni straordinarie e ad altre trasformazioni sostanziali intersoggettive (per semplicità espositiva si rimanda alle istruzioni del modello); 5. i soggetti non residenti (per semplicità espositiva si rimanda alle istruzioni del modello); 5

6 6. i contribuenti che eseguono le liquidazioni trimestrali devono presentare la comunicazione dati IVA con riferimento a tutte le operazioni effettuate nell anno di imposta, comprendendovi, anche i dati relativi al periodo ottobre-dicembre, al fine di evidenziare l IVA a debito o a credito relativa all intero periodo di imposta; 7. i contribuenti mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità che abbiano optato, ai sensi dell art. 1, c. 3, DPR n. 100, per la modalità di calcolo delle liquidazioni periodiche basata sull IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente, devono presentare la comunicazione dati IVA facendo comunque riferimento a tutte le operazioni effettuate nell anno di imposta. 1.4 MODELLO DA UTILIZZARE Il modello da utilizzare per la comunicazione dati IVA relativa al 2014 continua ad essere quello già approvato con provvedimento dell Agenzia delle Entrate, già utilizzato per le annulaità dal 2010 al 2013 ed allegato alla presente circolare con le relative istruzioni approvate in data , al fine di tener conto delle sopravvenute novità normative (com_dati_istr.pdf e com_dati_mod.pdf). Nel modello di comunicazione devono essere riportate le risultanze complessive delle liquidazioni IVA periodiche, ovvero le risultanze annuali, se il contribuente non è tenuto a tale adempimento, senza tener conto (relativamente alle liquidazioni) delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio. Non devono, invece, essere riportate, in quanto da indicarsi esclusivamente nella dichiarazione IVA annuale: - le compensazioni effettuate nell anno d imposta; - il riporto del credito IVA relativo all anno precedente; - i rimborsi infrannuali richiesti, nonché la parte del credito IVA relativo all anno d imposta che il contribuente intende chiedere a rimborso. Con riferimento invece alle operazioni effettuate, da indicare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell articolo 26 DPR 633/72, devono essere espressi in unità di euro arrotondando l importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. 1.5 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE La comunicazione annuale dati IVA deve essere presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. Pertanto la comunicazione annuale dati IVA relativa al 2014 deve essere presentata entro lunedì 2 marzo La comunicazione può essere presentata esclusivamente per via telematica: - direttamente dal contribuente; - oppure tramite gli intermediari abilitati. In caso di omissione della comunicazione annuale dati IVA o in caso di invio con dati incompleti o inesatti è prevista una sanzione amministrativa da euro 258 ad euro

7 1.6 ABOLIZIONE DELL ADEMPIMENTO A PARTIRE DAL 2016 Secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015, a decorrere dal periodo d imposta 2015: diventa obbligatorio presentare la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio dell anno successivo; conseguentemente, viene abrogata la comuinicazione dati IVA. La comunicazione dati IVA non dovrà quindi più essere effettuata dal prossimo anno. 2. DICHIARAZIONE ANNUALE IVA RELATIVA AL SOGGETTI OBBLIGATI Il modello di Dichiarazione annuale IVA 2015 concernente l anno d imposta 2014 deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello UNICO 2015 omettendone conseguentemente il frontespizio. Il modello IVA 2015 deve essere presentato in forma autonoma da parte dei seguenti contribuenti: le società di capitali e gli enti soggetti all IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare; soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d imposta chiuso in data anteriore al ; le società controllanti e controllate che liquidano l IVA a livello di gruppo ai sensi dell art. 73, anche per periodi inferiori all anno; i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso del 2014 che sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito dell operazione intervenuta che durante l anno avevano liquidato l IVA a livello di gruppo; i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2015 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2014, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta; i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa; i rappresentanti fiscali per conto dei soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; i soggetti non residenti che si sono identificati direttamente in Italia; altri soggetti (es. i c.d. venditori porta a porta ), se non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Inoltre possono presenatre la dichiarazione in via autonoma: i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d imposta risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3, comma 1 D.P.R. 322 del 1998); i soggetti che presentano la dichiarazione entro il mese di febbraio al fine di poter usufruire del esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA. 7

8 Le istruzioni dell Agenzia delle Entrate forniscono inoltre chiarimenti in ordine ad alcuni casi particolari di presentazione della dichiarazione annuale IVA alle quali si rimanda per il relativo approfondimento. 2.2 MODELLO DA UTILIZZARE Il modello da utilizzare per la dichiarazione annuale IVA relativa al 2014 è stato approvato con il provvedimento dell Agenzia delle Entrate ed è allegato alla presente circolare con le relative istruzioni (IVA2015_mod.pdf e IVA2015_istr.pdf). 2.3 MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE La dichiarazione annuale IVA (in forma autonoma o unificata) relativa al 2014 deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica: - direttamente dal contribuente; - oppure tramite gli intermediari abilitati. Il termine ultimo di presentazione indicato nelle istruzioni al modello è fissato al 30 settembre IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA La scadenza del versamento del saldo IVA da annuale è stabilita al 16 marzo 2015 sempreché l importo dovuto sia superiore ad euro 10,33 arrotondato ad euro 10,00. I contribuenti possono effettuare il versamento in unica soluzione oppure rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sulle rate successive alla prima è dovuto l interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza dello 0,66% e così via. Se il soggetto è tenuto alla presentazione della dichiarazione unificata il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Se il soggetto presenta la dichiarazione IVA in via autonoma, non può più versare l IVA in base alle scadenze previste dal modello Unico, pertanto dovrà scegliere tra le due seguenti modalità di versamento: versare in unica soluzione entro il 16 marzo; rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l importo di ogni rata successiva alla prima. Se il contribuente è tenuto invece a presentare la dichiarazione IVA all interno della dichiarazione unificata UNICO 2015 può: versare il saldo IVA in unica soluzione entro il 16 marzo; 8

9 versare in unica soluzione entro la scadenza del Modello UNICO con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi; rateizzare dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile l importo di ogni rata successiva alla prima; rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello UNICO, maggiorando dapprima l importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l importo di ogni rata successiva alla prima. 3. PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE NEL MODELLO IVA Le principali novità del Modello IVA 2015 sono le seguenti: Frontespizio: Nel riquadro Dati del contribuente sono stati eliminati i dati riservati ai soggetti non residenti. Nel quadro Dichiarante diverso dal contribuente sono stati eliminati i dati relativi alla residenza estera. Quadro VA Il rigo VA14 è stato ridenominato Regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014). Da quest anno, infatti, è riservato ai soggetti che presentano l ultima dichiarazione IVA prima di aderire al regime disciplinato dall art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014 n E stata eliminata la Sezione 3. Quadro VB Il quadro, di nuova costituzione, accoglie i dati contenuti lo scorso anno nella Sezione 3 del Quadro VA. E riservato all indicazione dei dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi di quanto previsto dall art. 2, comma 36 vicies ter del decreto legge 138 del 13 agosto Quadro VE Nella Sezione 2 è stato soppresso il rigo per l indicazione delle operazioni con aliquota 21%. Conseguentemente i righi della Sezione 3 sono stati rinumerati. Nella Sezione 4 il rigo VE30 è stato implementato con l introduzione del nuovo campo 5 denominato Operazioni assimilate alle cessioni all esportazione. Nella stessa Sezione, il rigo VE34 da quest anno è denominato Operazioni non soggette all imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies. Si tatta delle operazioni che lo scorso anno erano indicate nel rigo VE39. I righi successivi sono stati rinumerati. Quadro VF Nella Sezione 1 è stato soppresso il rigo per l indicazione per l indicazione delle operazioni con aliquota al 21%. Conseguentemente i righi della Sezione 1 e della Sezione 2 sono stati rinumerati. 9

10 Nella Sezione 3-A il rigo VF34 è stato implementato con l introduzione del campo 8 denominato Operazioni di cui agli art. da 7 a 7 septies senza diritto alla detrazione. Il nuovo campo è stato previsto per tener conto in sede di determinazione del prorata di detrazione delle operazioni non soggette, già compreso nel rigo VE34, che non danno diritto alla detrazione. Quadro VX Il rigo VX4 è stato modificato per recepire le modalità di esecuzione dei rimborsi previste dal nuovo testo dell articolo 38-bis introdotto dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n Sono stati eliminati i campi riservati ai contribuenti virtuosi ed è stato inserito il nuovo campo 6 riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia. Sono state introdotte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio per attestare la condizione di operatività e la solidità patromoniale. Quadro VO Nella Sezione 2, ai righi VO23 e VO24, sono state introdotte le caselle per comunicare le opzioni di cui all art. 1, commi 1093 e 1094, della Legge n. 296 del 2006 esercitate dalle società agricole. Prospetto IVA 26/PR Nel Quadro VS è stato previsto il campo 8 per segnalare che la dichiarazione della controllata è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall art. 38 bis comma 3, lettere a), b) e c). Conseguentemente i campi successivi sono stati rinumerati. Sono stati eliminati i campi riservati ai contribuenti virtuosi. Come per l anno precedente si ricorda che per la richiesta del rimborso del credito IVA annuale, relativo al 2014, deve essere compilato il quadro VX della dichiarazione annuale La richiesta di rimborso del credito IVA per l anno 2014, di conseguenza, dovrà essere inviata telematicamente dal 1 febbraio 2015 al 30 settembre 2015 assieme alla dichiarazione IVA per l anno CREDITI IVA DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE E VISTO DI CONFORMITA L utilizzo in compensazione, nel modello F24, dei crediti IVA di importo superiore ad Euro 5.000,00 può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione: 1. della dichiarazione annuale; 2. ovvero dell istanza trimestrale (modello TR). 10

11 Di conseguenza, i suddetti crediti non sono più compensabili a decorrere dal primo giorno del periodo d imposta successivo. Come sopra specificato, per evitare eccessivi pregiudizi finanziari, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA possono presentare la dichiarazione in forma autonoma, dal 1 febbraio, anziché nell ambito del modello UNICO. Inoltre, i soggetti titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti IVA superiori a 5.000,00 euro annui dovranno utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle (Entratel o Fiscoline). In pratica, non potranno più essere utilizzate, per la presentazione dei modelli F24, le procedure telematiche fornite dalle banche o dalle poste (home/remote banking). Inoltre l utilizzo del credito IVA (al pari degli altri crediti erariali) è vincolata all esistenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate (sempre relative a debiti erariali), pertanto prima di utilizzare in compensazione un credito erariale è necessario fare molta attenzione agli eventuali ruoli pendenti. Nella tabella seguente vengono riepilogate le possibili situazioni che si possono presentare in presenza di un credito IVA che si vuole utilizzare in compensazione con altre imposte. GLI IMPORTI Utilizzo del credito IVA annuale per l importo non superiore a euro per compensazioni orizzontali Utilizzo del credito IVA annuale 2014 per un importo compreso tra i e euro per compensazioni orizzontali Utilizzo del credito IVA annuale 2014 in presenza di un importo superiore a euro per compensazioni orizzontali LA DICHIARAZIONE Non è necessario anticipare la presentazione della dichiarazione annuale IVA, che potrà essere presentata entro il 30 settembre È necessario anticipare la presentazione della dichiarazione annuale IVA, senza visto di conformità. L invio è possibile dal 1 febbraio 2015 È necessario anticipare la presentazione della dichiarazione annuale IVA, con visto di conformità o sottoscrizione del revisore contabile I TERMINI La compensazione può avvenire in qualsiasi momento, posto che non sono richiesti adempimenti preliminari La compensazione può avvenire a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione La compensazione può avvenire a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione LE OPZIONI Si possono utilizzare i sistemi home banking e remote banking in alternativa ai canali forniti dall Agenzia La compensazione, per l importo eccedente i euro, deve transitare sui sistemi Entratel o Fisconline, pena il blocco della compensazione La compensazione, per l importo eccedente i euro, deve transitare sui sistemi Entratel o Fisconline, pena il blocco della compensazione L articolo 10 c. 1 lett. a) nr. 7 del D.L. 78/2009 (conv. L. 102/2009) stabilisce che l utilizzo in compensazione dei crediti IVA di importo superiore ad Euro ,00 annui presuppone che la dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito rechi: 11

12 1. l apposizione del visto di conformità, di cui all art. 35 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 241/1997, dei dati della dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile; 2. oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile (es. collegio sindacale), di cui all art bis c.c., attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Il visto di conformità dovrà essere rilasciato da tutti i soggetti ammessi ordinariamente al rilascio dello stesso (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF, esperti iscritti nei ruoli delle camere di commercio in possesso dei requisiti di cui all art. 3 c. 3 lett. b) del DPR 322/1998, ecc.). Modalità operative per il rilascio del visto di conformità IPOTESI A I soggetti la cui contabilità è gestita internamente dallo studio verranno contattati dai rispettivi referenti per dare corso ai relativi adempimenti. IPOTESI B Relativamente ai clienti con contabilità gestita all interno dell azienda ci sono le seguenti possibilità: 1. credito IVA annuale compreso tra Euro 5.000,00 ed Euro ,00: i soggetti interessati devono far pervenire allo Studio, entro il termine del 18 febbraio 2015, oltre all assenso dell invio separato della dichiarazione IVA (in questo caso senza visto di conformità), anche la dichiarazione IVA precompilata con allegata la seguente documentazione: liquidazioni periodiche IVA, modelli F24 di pagamento e/o compensazione debiti/crediti IVA. 2. credito IVA annuale superiore ad Euro ,00: i soggetti interessati devono far pervenire allo Studio, entro il termine del 18 febbraio 2015, oltre all assenso dell invio separato della dichiarazione IVA, anche la dichiarazione IVA precompilata con allegata la seguente documentazione: liquidazioni periodiche IVA, modelli F24 di pagamento e/o compensazione debiti/crediti IVA. Inoltre, dovranno consentire ai soggetti incaricati dallo Studio di poter effettuare le verifiche necessarie per l apposizione del visto di conformità, mettendo a disposizione di questi ultimi la seguente documentazione: a. registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi, ecc.); b. fatture di acquisto e di vendita, nonché qualsiasi altro documento fiscale richiesto, per la natura dell attività svolta, dalla disciplina IVA. A quanto sopra esposto si aggiunge che, per le società nelle quali è previsto il Collegio Sindacale, si ha la possibilità di far vistare la dichiarazione IVA direttamente dall organo di controllo; pertanto, si consiglia di provvedere alla convocazione dello stesso al fine di consentire le necessarie verifiche entro i termini utili per la predisposizione del modello dichiarativo. Infine, appare necessario segnalare sin da ora, che l apposizione del visto di conformità comporta a carico dello Studio sia la necessità di svolgere attività ulteriori rispetto a quelle già espletate nei confronti della clientela, sia delle responsabilità amministrative; pertanto, sarà previsto un compenso per l espletamento della suddetta attività. 12

13 5. MODALITA DI INOLTRO DELLA MODULISTICA COMPILATA I contribuenti assistiti per i quali non viene svolta l attività di tenuta della contabilità e che intendono avvalersi della nostra collaborazione per l invio telematico degli allegati modelli dovranno farli pervenire debitamente compilati: entro e non oltre il 18 febbraio 2015 con riferimento tanto alla comunicazione annuale dati IVA quanto alla dichiarazione annuale IVA, a mezzo: fax al numero con oggetto: adempimenti annuali IVA ; all indirizzo di posta elettronica: area.fiscale@finpronet.com La necessità di inoltro simultaneo delle due dichiarazioni si rende essenziale per una razionalizzazione del lavoro dal punto di vista informatico e permette, integrando ed eventualmente correggendo quanto trasmesso, un costante coordinamento tra i dati della comunicazione dati IVA e quelli della Dichiarazione IVA. La comunicazione dati annuali IVA infatti ha natura di estratto della Dichiarazione Annuale IVA. 6. NOVITA IN MATERIA DI RIMBORSI IVA L art. 13 del DLgs n. 175 (c.d. decreto semplificazioni ), sostituendo l art. 38-bis del DPR 633/72, ha previsto nuove modalità per l esecuzione dei rimborsi IVA. In sostanza, la nuova disciplina prevede: l estensione da 5.164,57 a ,00 euro della soglia di esonero da ulteriori adempimenti ai fini dell esecuzione dei rimborsi; la possibilità di ottenere rimborsi, per importi superiori a ,00 euro, senza prestazione della garanzia patrimoniale, fatta eccezione per i contribuenti considerati a rischio, purché siano rispettati congiuntamente i seguenti adempimenti: - presentazione della dichiarazione IVA annuale o del modello TR recanti il visto di conformità da parte del professionista abilitato o la sottoscrizione da parte dell organo di controllo contabile; - dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà che attesti la sussistenza delle condizioni soggettive del contribuente che legittimano l accesso al rimborso senza prestazione della garanzia. Inoltre, la decorrenza del termine di tre mesi per l esecuzione dei rimborsi è stata anticipata alla data di presentazione della dichiarazione (in precedenza tale termine decorreva dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione). 13

14 6.1 AMBITO APPLICATIVO Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti passivi che, trovandosi in una posizione creditoria IVA ed avendone i requisiti, richiedono all Amministrazione finanziaria il rimborso dell eccedenza detraibile. Le nuove disposizioni si riferiscono: sia ai rimborsi annuali, richiesti all atto della presentazione della dichiarazione annuale IVA; sia ai rimborsi trimestrali, richiesti mediante la presentazione dell apposita istanza (modello IVA TR). 6.2 RIMBORSI DI IMPORTO FINO A ,00 EURO I rimborsi IVA di importo inferiore o pari a ,00 euro sono eseguiti in base alla sola presentazione della dichiarazione (per i rimborsi annuali) o dell istanza di rimborso nel modello TR (per quelli trimestrali). Viene, quindi, estesa da 5.164,57 a ,00 euro la soglia di esonero da ogni ulteriore adempimento, ad eccezione della presentazione della dichiarazione IVA annuale o dell istanza di rimborso. Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 32, il menzionato limite di ,00 euro è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l intero periodo d imposta. 6.3 RIMBORSI DI IMPORTO SUPERIORE A ,00 EURO RIMBORSI EROGABILI SENZA GARANZIA I rimborsi IVA di importo superiore a ,00 euro, richiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio di cui all art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, sono eseguiti senza prestazione della garanzia patrimoniale, purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti: presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale, da cui emerge il credito che supera la soglia di ,00 euro, recante il visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione dell organo di controllo contabile; dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, che attesti il possesso di determinate caratteristiche soggettive da parte del contribuente. La prestazione della garanzia patrimoniale esonera il contribuente dall apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o sull istanza di rimborso. Pertanto, il contribuente può scegliere di presentare la garanzia in luogo dell apposizione del visto (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. VISTO DI CONFORMITÀ I soggetti che, alternativamente, possono apporre il visto di conformità di cui all art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97, ai fini del rimborso IVA, sono: gli iscritti nell Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; gli iscritti nell Albo dei Consulenti del lavoro; gli iscritti, alla data del , nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di 14

15 laurea in giurisprudenza o in economia e commercio (o equipollenti) o di diploma di ragioneria; i responsabili dei CAF-imprese, che già svolgono attività di assistenza fiscale. SOTTOSCRIZIONE DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI In alternativa al visto di conformità, occorre la sottoscrizione di cui all art. 10 co. 7 primo e secondo periodo del DL n. 78 (conv. L n. 102), cioè quella posta a carico del soggetto o dell organo incaricato ad effettuare la revisione legale dei conti di cui all art bis c.c., ossia, alternativamente: il revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia; il responsabile della revisione legale dei conti (socio o amministratore), se la stessa è affidata ad una società di revisione legale iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia; il Collegio sindacale. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETÀ La nuova procedura prevede che il soggetto passivo alleghi alla dichiarazione annuale o all istanza di rimborso su cui è già stato apposto il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell art. 47 del DPR 445/2000, mediante la quale l istante attesti la sua qualifica di contribuente virtuoso, ossia la coesistenza delle seguenti condizioni: il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell ultimo periodo d imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle suddette risultanze contabili, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell attività esercitata; l attività non è cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; non risultano cedute, nell anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale (se l istante è una società di capitali non quotata); sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. La dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà è resa nell apposito riquadro presente nella dichiarazione annuale IVA o nel modello IVA TR. Il modello di dichiarazione annuale IVA per il 2014, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 4774, ha recepito la novità, modificando opportunamente il quadro VX. Non è invece ancora stato modificato il modello IVA TR, che dovrà essere approvato in ragione del termine per la presentazione dell istanza di rimborso relativa al primo trimestre 2015, stabilito al RIMBORSI EROGABILI PREVIA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA I rimborsi di importo superiore a ,00 euro sono eseguiti previa presentazione della garanzia patrimoniale quando, ai sensi dell art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, il rimborso è richiesto da: soggetti che esercitano un attività di impresa da meno di due anni, fatta eccezione per le start-up innovative di cui all art. 25 del DL 179/2012; 15

16 soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: - al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano ,00 euro; - al 5% degli importi dichiarati, se questi superano ,00 euro ma non superano ,00 euro; - all 1% degli importi dichiarati, o comunque a ,00 euro, se gli importi dichiarati superano ,00 euro; soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà; soggetti passivi che richiedono il rimborso dell eccedenza detraibile risultante all atto della cessazione dell attività. DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO PER I RIMBORSI IVA Il provv. Agenzia delle Entrate n ha approvato il modello che consente ai contribuenti di richiedere il rimborso dell IVA prestando la garanzia prevista dall art. 38-bis co. 5 del DPR 633/72, mediante la costituzione di pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato di loro proprietà o di terzi. La costituzione della garanzia in questione è effettuata mediante la creazione di un deposito vincolato di titoli presso un intermediario finanziario autorizzato. Il modello deve essere compilato a cura dell intermediario finanziario e deve essere consegnato all ufficio dell Agente della Riscossione o dell Agenzia delle Entrate che ha richiesto la presentazione della garanzia al fine dell erogazione del rimborso IVA. 6.4 REGIME TRANSITORIO La nuova disciplina si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione (e non conclusi) alla data del (entrata in vigore del DLgs. 175/2014). Nello specifico: per i rimborsi di ammontare superiore a 5.164,57 euro e fino a ,00 euro, non è richiesta la prestazione della garanzia (nel particolare caso in cui, alla data del , la garanzia sia già stata richiesta e il contribuente non vi abbia già provveduto, non è tenuto a presentarla); per i rimborsi di ammontare superiore a ,00 euro, il contribuente, in presenza di dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizione dell organo di controllo contabile, al di fuori delle ipotesi di rischio, è tenuto esclusivamente a presentare la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. La nuova disciplina non esplica effetti sui rapporti per i quali la procedura di erogazione del rimborso sia già conclusa e, pertanto, le garanzie in corso di validità non possono essere restituite per i rimborsi già erogati alla data del DECORRENZA DEL TERMINE PER L ESECUZIONE DEI RIMBORSI 16

17 Il nuovo art. 38-bis co. 1 del DPR 633/72 stabilisce che i rimborsi IVA sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. In base al previgente testo dell art. 38-bis, il termine di esecuzione dei rimborsi decorreva dalla data di scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione IVA annuale. Pertanto, ad esempio, se la dichiarazione è presentata il , è da tale data che deve farsi riferimento per calcolare la decorrenza del termine di tre mesi PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONI RETTIFICATIVE L Agenzia delle Entrate, nella circ n. 32, ha specificato che, nel caso di presentazione di più dichiarazioni per lo stesso periodo d imposta (es. dichiarazioni correttive nei termini, dichiarazioni integrative), il termine di tre mesi decorre nuovamente dall ultima dichiarazione presentata. 6.6 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Con riferimento alle nuove modalità di esecuzione dei rimborsi IVA, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile presentare dichiarazione integrativa per correggere l omessa o irregolare apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione IVA relativa al credito chiesto a rimborso. La presentazione della dichiarazione integrativa deve avvenire: entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione originaria, se il contribuente varia l importo richiesto a rimborso facendo sorgere l obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), come nell ipotesi in cui la richiesta di rimborso, originariamente al di sotto dell importo di ,00 euro, superi il predetto limite; anche oltre il termine di 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione originaria, se il contribuente provvede semplicemente alla correzione della mancata o non regolare apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), senza modificare in alcun modo la scelta operata in relazione al rimborso. Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti, da inviare all indirizzo di posta elettronica: quesiti.areafiscale@finpronet.com 17

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