730/2010: Quadro D - Altri redditi

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1 730/2010: Quadro D - Altri redditi di Raffele Artina e Valerio Artina (*) L ADEMPIMENTO " Redditi di capitale e diversi I contribuenti che compilano il modello 730/ 2010 per i redditi 2009 devono indicare nel quadro D-Altri redditi: i redditi di capitale di cui all art. 44 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi di lavoro autonomo non derivanti da attivita` professionale, i redditi diversi di cui all art. 67 del T.U.I.R. e i redditi da assoggettare a tassazione separata elencati nell art. 17 del T.U.I.R. " Riferimenti Agenzia delle entrate, provv. 15 gennaio 2010 Sul punto cfr. Corriere Tributario Per l approfondimento S. Lucchese, Il modello 730/2010 tra flusso telematico e riduzione dell acconto IR- PEF, n. 10/2010, pag. 789 Struttura del quadro D Il quadro D del modello 730/2010 è composto da due sezioni: Sezione I - Redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi; Righi D1 e D2 Rigo D3 Righi D4 e D5 Redditi di capitale Redditi di lavoro autonomo non derivanti da attivita` professionale Redditi diversi Sezione II - Redditi soggetti a tassazione separata. Righi D6 e D7 Redditi soggetti a tassazione separata Righi da D1 e D2 - Redditi di capitale I redditi di capitale che devono essere dichiarati nel quadro D del modello 730/2010 possono essere suddivisi come indicato nella Tavola n. 1. Non devono essere dichiarati i redditi di capitale che siano già stati assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, come ad esempio: gli interessi sul c/c bancario, già tassati al 27%, o i dividendi da partecipazioni societarie non qualificate, se già assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,5%. Rigo D1 - Utili e altri proventi equiparati In tale rigo vanno riportati gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti nel 2009 da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nell apposita certificazione (Certificazione degli utili e dei proventi equiparati - CUPE 2010). Al fine della compilazione del rigo D1, nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti. Nella colonna 1 è necessario indicare uno dei seguenti codici corrispondenti al reddito da dichiarare: 1 Utili e proventi equiparati derivanti da partecipazioni qualificate corrisposte da societa` residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all esercizio in corso al 31 dicembre Utili e proventi equiparati derivanti da partecipazioni qualificate corrisposti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato 3 Utili e proventi equiparati derivanti da partecipazioni non qualificate corrisposti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato e non quotate in mercati regolamentati 4 Utili e altri proventi prodotti fino all esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali e` stato rilasciato parere favorevole dall Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell art. 167, comma 5, del T.U.I.R. 5 Utili e altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre Utili e altri proventi prodotti a partire dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali e` stato rilasciato parere favorevole dall Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell art. 167, comma 5, del T.U.I.R. (*) Dottori commercialisti in Bergamo PRATICA FISCALE e Professionale 18 n. 12 del 22 MARZO 2010

2 Dividendi I dividendi distribuiti dalle società di capitali sono tassati in capo ai percipienti con due modalità distinte: in caso di partecipazioni non qualificate (possesso di azioni o quote con diritto di voto fino al 20% dei voti complessivi in assemblea o del 2% se società quotate o, in alternativa, per azioni o quote senza diritto di voto, partecipazione al capitale o al patrimonio fino al 25% del capitale sociale, o al 5% se società quotate - art. 67, comma 1, lett. c-bis, del T.U.I.R.) è prevista una ritenuta del 12,5% che esonera il percipiente dalla dichiarazione di detto reddito; in caso di partecipazione qualificata (possesso di azioni o quote con diritto di voto superiore al 20% dei voti complessivi in assemblea o del 2% se società quotate o, in alternativa, per azioni o quote senza diritto di voto, partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, o al 5% se società quotate - art. 67, comma 1, lett. c), il dividendo deve essere tassato sul 49,72% del suo ammontare e non subisce alcuna ritenuta. A questo proposito occorre sapere che a fronte della riduzione dell aliquota IRES, dal 33% al 27,5%, è stata modificata la quota imponibile degli utili e proventi derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES. Il D.M. 2 aprile 2008 ha innalzato la quota imponibile dei suddetti proventi dal 40% al 49,72%, sempre limitatamente alle partecipazioni qualificate detenute dai privati soggetti non imprenditori, nonché da imprese non soggette ad IRES (imprese individuali e società di persone). La variazione si applica sulle distribuzioni di somme derivante da utili conseguiti negli esercizi iniziati successivamente al 31 dicembre Sarà compito della società erogante dare informazione se gli utili Tavola n. 1 - Redditi di capitale da indicare nel quadro D distribuiti si sono formati in vigenza del nuovo regime o di quello precedente. Associazione in partecipazione I proventi dai contratti di associazione in partecipazione in cui l apporto non sia costituito esclusivamente da lavoro costituiscono somme indeducibili per l associante e imponibili per l associato con la ritenuta del 12,5%. Se l apporto è superiore al 25% del patrimonio netto della società associante (5% se quotata), i compensi sono soggetti ad IRPEF solo per il 49,72% del loro importo (come avviene per i dividendi). In caso di utili da associazione in partecipazione dedotti dall associante in base alle vecchie norme, il contribuente deve dichiarare le somme percepite al rigo D2 con il codice 7. Redditi esteri I dividendi erogati da società residenti in paradisi fiscali (inclusi nella black list di cui al D.M. 21 novembre 2001, elencata nell appendice alle istruzioni Utili e proventi da Paesi o territori aventi un regime fiscale agevolato ) sono tassati sul 100% del loro ammontare, e non solo sul 40% o 49,72%, come avverrebbe se i dividendi fossero erogati da società residenti. La tassazione può essere coincidente con quella ordinariamente riservata ai dividendi in caso di accoglimento da parte dell Agenzia delle entrate dell istanza di interpello inoltrata dal contribuente ai sensi dell art. 87, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. L istanza di interpello deve dimostrare che il possesso di partecipazioni in società domiciliate in Stati aventi fiscalità privilegiata non deriva dalla volontà di conseguire indebiti risparmi d imposta mediante lo spostamento delle fonti di reddito in Stati aventi tassazione ridotta rispetto a quella prevista in Italia. PRATICA FISCALE e Professionale 19 n. 12 del 22 MARZO 2010

3 In presenza di dividendi da partecipazione non qualificata, il contribuente deve dichiarare gli importi percepiti, salvo l accoglimento dell istanza di interpello eventualmente presentata dal contribuente medesimo; in questo caso il dividendo da partecipazione non qualificata non deve essere dichiarato nel presente quadro, bensì nel quadro RM del modello UNICO, ove si potrà beneficiarie della tassazione sostitutiva, senza quindi che il reddito concorra alla formazione dell imponibile complessivo. Con decorrenza subordinata all approvazione di uno specifico decreto ministeriale, verrà riformato il criterio di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata; attualmente essi sono ancora quelli inseriti nell apposita black list (di cui al D.M. 21 novembre 1991); dopo la riforma accennata, saranno considerati a fiscalità privilegiata gli Stati esclusi dalla white list, emanata ai sensi dell art. 168-bis del T.U.I.R. Colonna 2 - Redditi Nella seconda colonna del rigo D1 si devono indicare: qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1o4: il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell anno 2009, ma derivanti da utili prodotti fino all esercizio in corso al 31 dicembre 2007 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 30, 32 e 34; qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 5o6: il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell anno 2009 e prodotti a partire dall esercizio successivo all esercizio in corso al 31 dicembre 2007, desumibili dalla relativa certificazione ai punti 29, 31 e 33; qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2o3: il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell anno 2009 da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (cd. black list Tavola n. 2 - Sezione IV del modello per la certificazione degli utili di cui al D.M. 21/11/2001), desumibili dalla relativa certificazione ai punti da 28 a 34. Cfr. Tavola n. 2. Colonna 4 - Ritenute d acconto Va indicato il totale delle ritenute d acconto subite indicate al punto 38 della certificazione. Compilazione del Quadro RM di UNICO 2010 Con il fine di non complicare la struttura del Mod. 730/2010 con ulteriori sezioni dedicate a fattispecie reddituali poco ricorrenti, nei casi seguenti il contribuente potrà presentare il modello 730/2010 e successivamente il modello UNICO 2010 limitatamente al frontespizio e al quadro RM per l indicazione dei seguenti redditi: capitali di fonte estera: redditi di capitale di fonte estera, sui quali non sono state applicate le ritenute d imposta previste dalla normativa italiana; interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati per i quali non sia stata applicata l imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1º aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni; proventi da partecipazione estera non qualificata; utili e proventi equiparati derivanti da partecipazioni non qualificate corrisposti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, per le quali è stato dato parere favorevole da parte dell Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell art. 167, comma 5, del T.U.I.R. Rigo D2 - Altri redditi di capitale Si devono indicare i redditi di capitale, diversi da quelli indicati al rigo D1, percepiti nel 2009 al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto. Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti. PRATICA FISCALE e Professionale 20 n. 12 del 22 MARZO 2010

4 Nella colonna 1 è necessario indicare uno dei seguenti codici corrispondenti al reddito da dichiarare: 1 In caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l ammontare maturato nel periodo d imposta. Se la misura degli interessi non e` determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale 2 In caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure di imposte quali oneri al donatario (art c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art c.c.) 3 In caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi 4 In caso di redditi corrisposti dalle societa` o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell interesse collettivo di una pluralita` di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie 5 In caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall impiego di capitale, nonche degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. In questo rigo vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale I redditi individuati ai codici 1, 4 e 7 devono essere dichiarati nel presente quadro solo se il periodo di durata dei contratti o dei titoli, a fronte dei quali sono erogati, è inferiore a 5 anni. In caso contrario tali redditi sono da assoggettare a tassazione separata (con opzione per la tassazione ordinaria) e quindi devono essere dichiarati nel rigo D7, indicando il codice 8. Colonna 2 - Reddito Indicare l importo relativo alla tipologia di reddito indicato. Colonna 4 - Ritenute d acconto Indicare il totale delle ritenute d acconto subite. Rigo D3 - Redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionale In tale rigo devono essere indicati i compensi di lavoro autonomo svolto a carattere occasionale. Per detti compensi sono previste delle detrazioni dall imposta lorda, la cui determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente. Il calcolo viene effettuato da chi presta l assistenza fiscale. Indicare uno dei seguenti codici numerici corrispondenti alla tipologia di reddito: 1 Per i proventi derivanti dall utilizzazione economica di opere dell ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilita`, knowhow, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell oggetto proprio dell attivita` 2 Per i compensi derivanti dall attivita` di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali 3 Per i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l apporto e` costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa` per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita` limitata 6 In caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennita` conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi 7 In caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all art. 44, comma 1, lett. f), del T.U.I.R. se dedotti dall associante in base alle norme del T.U.I.R. vigenti anteriormente alla riforma dell imposizione sul reddito delle societa` di cui al D.Lgs. n. 344/2003 Colonna 2 - Somme percepite Indicare l importo lordo del compenso percepito nel Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 l importo dei compensi deve essere indicato al lordo della deduzione forfetaria (di cui all art. 54, comma 8, del T.U.I.R.) che spetta nelle seguenti misure e che sarà calcolata dal soggetto che presterà l assistenza fiscale: PRATICA FISCALE e Professionale 21 n. 12 del 22 MARZO 2010

5 Utilizzazione economica di opere dell ingegno e di invenzioni industriali 25% Levata di protesti 15% La deduzione forfetaria sui compensi per l utilizzazione economica di opere dell ingegno e di invenzioni industriali è aumentata al 40% (in luogo del 25% ordinario) se il contribuente ha un età inferiore a 35 anni. Colonna 4 - Ritenute Indicare l importo delle ritenute subite come indicate nella certificazione inviata dal sostituto d imposta. Righi D4 e D5 - Redditi diversi La categoria di redditi in oggetto ha natura residuale ed include tutte le fattispecie di produzione di reddito non inquadrabili in altre categorie previste dal T.U.I.R. Negli artt. da 67 a 71 del T.U.I.R. vengono stabilite le modalità di determinazione delle diverse fattispecie di redditi diversi. Gli importi da dichiarare sono determinati dalla differenza tra l ammontare percepito nel periodo d imposta e le spese inerenti alla produzione di tali redditi. Tali redditi concorrono alla formazione del reddito per l ammontare effettivamente percepito nel periodo d imposta. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi costituenti tali redditi venga rateizzato nel tempo, nel quadro D sono da indicare esclusivamente i corrispettivi percepiti nell anno, rimandando alle successive dichiarazioni i corrispettivi non ancora percepiti. Le relative spese, anche se già sostenute, sono da imputare, nel limite dell importo lordo dei corrispettivi stessi, nell anno in cui i redditi a cui si riferiscono sono incassati ed in proporzione all entità degli stessi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l indicazione, per ciascuna delle operazioni relative ai redditi per i quali è consentita la deduzione delle spese, dei seguenti dati: ammontare lordo dei corrispettivi, importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Tale prospetto va esibito o trasmesso, in caso di richiesta, all Ufficio competente. Rigo D4 - Redditi diversi per i quali non è prevista la detrazione In tale rigo devono essere indicati i redditi considerati diversi, come sopra definiti, esclusi quelli da dichiarare al successivo rigo D5. Indicare uno dei seguenti codici numerici corrispondenti alla tipologia di reddito: 1 Per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili 2 Per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non piu` di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unita` immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate e` stata applicata e versata a cura del notaio, all atto della cessione, l imposta sostitutiva. Si devono indicare anche le plusvalenze derivanti da cessione di immobili ricevuti in donazione (ma non in eredita` ) successivamente al 4 luglio In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione ai fini della individuazione del periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non devono essere indicate le plusvalenze per le quali si e` optato per la tassazione mediante imposta sostitutiva del 20% applicata dal notaio rogante (ai sensi dell art. 2, comma 21, del D.L. n. 262/2006) 3 Per i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili 4 Per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli 5 Per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all estero 6 Per i redditi derivanti dall utilizzazione economica di opere dell ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell intera misura, senza deduzioni di spesa. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l importo percepito, forfetariamente ridotto del 25% 7 Per le indennita` di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalita` dilettantistiche, e di quelli erogati nell esercizio diretto di attivita` sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall Unione Nazionale per l Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque PRATICA FISCALE e Professionale 22 n. 12 del 22 MARZO 2010

6 denominato che persegua finalita` sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto; Per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa` e associazioni sportive dilettantistiche. Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente euro 7.500,00 Colonna 2 - Somme percepite Indicare il reddito lordo percepito nel Colonna 3 - Spese Indicare le spese inerenti alla produzione dei redditi di cui ai numeri 1, 2 e 3; si ricorda che le spese non possono superare i relativi redditi dichiarati. Nel caso di redditi con codice 1 e 2, alla colonna 3 si può indicare, in luogo del costo di acquisto del bene, l importo determinato attraverso la perizia di stima effettuata in base alla legge. n. 448/2001 (rivalutazione dei beni) e successive integrazioni e modifiche, che dovrà essere esibita o trasmessa all ufficio locale dell Agenzia delle entrate competente, su richiesta di quest ultimo. Colonna 4 - Ritenute subite Indicare l importo delle ritenute d acconto subite. Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell addizionale regionale risultante dalla certificazione deve essere riportata nel quadro F, Sez. II, colonna 4. Rigo D5 - Redditi diversi per i quali è prevista la detrazione Nel presente rigo devono essere indicati parte dei redditi diversi per i quali sono riconosciute detrazioni d imposta, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Indicare uno dei seguenti codici numerici corrispondenti alla tipologia di reddito: 1 per i redditi derivanti da attivita` commerciali non esercitate abitualmente 2 per i redditi derivanti da attivita` di lavoro autonomo non esercitate abitualmente 3 per i redditi derivanti dall assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la cd. indennita` di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) Colonna 2 - Somme percepite Indicare il reddito lordo percepito nel Colonna 3 - Spese Indicare le spese inerenti alla produzione dei redditi di cui ai numeri 1, 2 e 3; si ricorda che le spese non possono superare i relativi redditi dichiarati. Il contribuente che intenda dedursi le spese per la produzione dei redditi dichiarati deve predisporre un apposito prospetto indicante in dettaglio i ricavi di ogni operazione eseguita, i relativi costi e l utile risultante. Il prospetto deve essere conservato ed esibito all Agenzia delle entrate a sua richiesta. Colonna 4 - Ritenute subite Indicare l importo delle ritenute d acconto subite. Redditi soggetti a tassazione separata I redditi assoggettabili a tassazione separata da dichiarare con il modello 730/2010 sono contenuti nell art. 17 del T.U.I.R. e puntualmente elencati nella guida alla compilazione della presente Sezione. La particolarità di tali redditi consiste nella modalità di determinazione dell imposta IRPEF ad essi relativa; al fine della determinazione dell imposta, infatti, questi redditi non vengono cumulati con gli altri eventualmente realizzati dal contribuente, bensì l imposta viene determinata separatamente per ogni singolo reddito soggetto a tale tipo di tassazione. Il meccanismo di imposizione viene schematizzato nella Tavola n. 3. Per i redditi soggetti a tassazione separata per i quali non è stata effettuata alcuna ritenuta, è previsto l obbligo di versamento di una somma in acconto sulle imposte che verranno determinate dall Amministrazione finanziaria. L acconto è determinato nel 20% delle somme soggette a tassazione separata. Per il versamento, da eseguirsi mediante il modello F24, èstato istituito il codice tributo 4200, denominato acconto sulle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1997, n Rigo D6 - Redditi percepiti da eredi o legatari Indicare il codice relativo al reddito da dichiarare come individuato nell elencazione di seguito riportata: 1 In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all esercizio in corso al 31 dicembre In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetta black list) PRATICA FISCALE e Professionale 23 n. 12 del 22 MARZO 2010

7 3 In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. In presenza di accoglimento dell istanza di interpello presentata dal contribuente ai sensi dell art. 167, comma 5, del T.U.I.R., questi redditi devono essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello UNICO PF 4 In caso di utili e di altri proventi prodotti fino all esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali e` stato rilasciato parere favorevole dall Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell art. 167, comma 5, del T.U.I.R. 5 Per gli altri redditi di capitale 6 Per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere 7 Per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennita` di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi 8 Per i redditi, gia` maturati in capo al defunto e percepiti nel 2009 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall utilizzazione economica di opere dell ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilita`, knowhow, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.); Il reddito da indicare deve essere al lordo della deduzione forfetaria a titolo di spese sostenute, eventualmente prevista dalla legge. Si rimanda al commento del rigo D3, colonna 2 9 Per i redditi derivanti dall attivita` di levata di protesti esercitata dai segretari comunali 10 Per gli altri redditi percepiti nel 2009 ad esclusione dei redditi fondiari, d impresa e derivanti dall esercizio di arti e professioni e dei redditi gia` elencati ai precedenti codici 11 Utili e altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre Utili e altri proventi prodotti a partire dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali e` stato rilasciato parere favorevole dall Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell art. 167, comma 5, del T.U.I.R. Colonna 2 - Tassazione ordinaria In caso di indicazione del codice 10 barrare la casella per adottare la tassazione ordinaria, laddove ammesso; in questo caso il reddito indicato in questo rigo si sommerà agli altri redditi dichiarati nel modello 730/2010. Colonna 3 - Anno Indicare l anno di apertura della successione. L aliquota per la tassazione separata si determina sul Tavola n. 3 - Tassazione separata PRATICA FISCALE e Professionale 24 n. 12 del 22 MARZO 2010

8 reddito medio del biennio antecedente a detto anno. Colonna 4 - Reddito Sulla base del codice indicato a colonna 1, ad identificazione della tipologia di reddito, indicare: codici 1 o 4: il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati derivanti da utili prodotti fino all esercizio in corso al 31 dicembre 2007 desumibili dalla relativa certificazione ai punti 28, 30, 32 e 34; codice 2 o 3: il100% della somma degli utili o degli altri proventi equiparati percepiti dall erede o legatario. Rileva il momento di effettivo percepimento e non quello della delibera di distribuzione; codice 5: le somme relative ad altri redditi di capitale (per una individuazione di essi si rimanda alle istruzioni per la compilazione del rigo D2 del quadro D); codice 6: l importo dei corrispettivi per la quota attribuita al dichiarante; codice 7, 8 o 9: l importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto; codice 10: la quota di reddito percepito dall erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto. codice 11 o 12: il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati prodotti a partire dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, desumibili dalla relativa certificazione ai punti 29, 31 e 33. Colonna 5 - Reddito totale del deceduto Indicare l importo totale dei compensi se a colonna 1 è stato indicato il codice 7. Colonna 6 - Quota delle imposte sulle successioni Indicare la quota dell imposta sulle successioni proporzionale ai redditi di capitale dichiarati. Colonna 7 - Ritenute d acconto Nella presente colonna indicare le ritenute a titolo d acconto effettuate sui redditi dichiarati. Si ricorda che laddove la ritenuta viene applicata a titolo d imposta, i redditi non devono essere dichiarati. Rigo D7 - Imposte e oneri rimborsati nel 2009 e altri redditi soggetti a tassazione separata Indicare il codice relativo al reddito da dichiarare come individuato nell elencazione di seguito riportata: 1 Per emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonche le eventuali indennita` sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata 2 Per indennita` spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a piu` anni 3 Per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, ivi compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale e l ILOR, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali oneri deducibili, nell anno 2009 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d imposta) da parte degli Uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d imposta nell ambito della procedura di assistenza fiscale 4 Per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell anno 2009, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso il sostituto d imposta. Rientrano tra tali somme anche i contributi, erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei detti contributi. Rientrano altresı`, tra tali somme la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all importo del mutuo non utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi di recupero 5 Per le somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si e` fruito della detrazione 6 Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno e` stato acquisito per successione o donazione ovvero e` stato acquistato a titolo oneroso da piu` di cinque anni 7 Per le plusvalenze ed altre somme di cui all art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennita` di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. L indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto PRATICA FISCALE e Professionale 25 n. 12 del 22 MARZO 2010

9 8 Redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell art. 44 del T.U.I.R., quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e` superiore a cinque anni Colonna 2 - Opzione per la tassazione ordinaria Barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In questo caso il reddito si somma agli atri redditi dichiarati nel modello 730/2010. La scelta tra tassazione ordinaria e separata deriva da un calcolo di convenienza su quale regime adottare: come regola generale, si deve individuare il biennio preso a riferimento per il calcolo dell aliquota utilizzata per la tassazione separata (cfr. colonna 3). Se il reddito medio di tale biennio è inferiore al reddito complessivo dichiarato per il 2009, allora sarà conveniente mantenere la tassazione separata. Sebbene il calcolo dell imposta sia effettuato dall Agenzia delle entrate, è opportuno che il contribuente effettui la valutazione su quale sia l opzione a lui più conveniente. Colonna 3 - Anno Indicare, in funzione del codice di reddito indicato a colonna 1: codice 1, 2, 6, 7 o 8: l anno in cui è sorto il diritto alla percezione; codice 3 o 4: l anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione; codice 5: l anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio. Colonna 4 - Reddito Indicare l importo del reddito o delle somme percepite. PRATICA FISCALE e Professionale 26 n. 12 del 22 MARZO 2010

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