Regolamento REACH: Innovazione e Competitività nell industria chimica europea
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- Rossana Manca
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1 Nuove frontiere del processo produttivo nel mondo dei materiali compositi Regolamento REACH: Innovazione e Competitività nell industria chimica europea Alberto Cimadoro Ingegneria Industriale Chimica; Carrara, 28 marzo 2017 Society of Plastics Engineers member
2 REACH: una rivoluzione sconosciuta e scomoda La mia azienda èreach FREE La mia azienda tratta solo POLIMERI La mia azienda è già a posto con la Sicurezza (D.Lgs ) La mia azienda non usa prodotti pericolosi Il REACH è unproblema di chi produce Sostanze IL REACH èunproblema dei FORNITORI Il Fornitore dice che i suoi prodotti non sono cambiati
3 ENFORCEMENT VERIFICA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REF: programmi armonizzati di controllo REACH EN-FORCE del FORUM ECHA REF-1 REF-2 Formazione ispettori, Registrazioni Utilizzatori a Valle_formulatori: SDS, notifiche CLP, disponibilità SDS lavoratori REF-3 Autorizzazioni 1 Importazioni, Dogane REF-4 Autorizzazioni 2 Articoli, Restrizioni 2016 REF-5 Scenari Espositivi, OC, RMM SVHC in Articoli, notifiche e comunicazioni
4 VIGILANZA e SANZIONI estratto esemplificativo uso didattico Reg. REACH Obbligo Sanzione CE Decreto 1907/2006 Legislativo n 133 del 14 settembre D.Lgs /09/2009 n 133 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. artt. 1907/2006 che Trasmissione stabilisce di i principi Informazioni Mancata fornitura SDS ed i requisiti per la registrazione, la valutazione l Mancato aggiornamento SDS ,31,32,33,34, autorizzazioneall e la interno restrizione della catena delle di sostanze (in chimiche caso di autorizzazione, restrizione, classificazione pericoli) 35,36 approvvigionamento tramite SDS Mancata fornitura SDS in Italiano Fornitura SDS incompleta Omissione scenari espositivi artt. 35,36 Trasmissione di Informazioni per le quali non è prevista SDS Accesso dei Lavoratori alle Informazioni e loro conservazione Mancata fornitura istruzioni a destinatario Articolo Mancata fornitura di informazioni di sicurezza Omessa comunicazione SVHC negli articoli Omessa comunicazione informazioni A MONTE Datore di Lavoro che non rende accessibili SDS ai Lavoratori e informazioni di sicurezza Mancata conservazione informazioni per 10 anni Mancata conservazione informazioni per cessazione/trasferimento attività artt. 37,38,39 Conformità agli Usi/Scenari e trasmissione Informazioni Mancata redazione C.S.R. da parte dell Utilizzatore a Valle che si discosta dagli usi consigliati o dagli scenari Mancato aggiornamento C.S.R. da parte dell Utilizzatore a Valle
5 REACH: esperienze personali ACQUISTO di prodotti (Sostanze e Miscele) senza SDS con SDS anteriore a dicembre 2010 con SDS in 16 sezioni «versione USA» con SDS senza DATI utili (sezioni vuote) con SDS senza Scenari Espositivi contenenti sostanze non Registrate contenenti sostanze SVHC PBT vpvt in Candidate List in Autorizzazione in Restrizione di importazione extra EU UTILIZZO di prodotti secondo USI non pertinenti (usi non conformi) secondo SCENARI non previsti (OC e RMM non conformi) contenenti sostanze con Riclassificazione recente/in corso VENDITA di prodotti con SDS non aggiornate/senza dati/senza registrazioni/ecc. senza dichiarazione SVHC/PBT/vPvT senza copertura usi/senza scenari dei clienti Ufficio ACQUISTI Ufficio PRODUZIONE Ufficio VENDITE 5
6 Strategia Europea sulle Sostanze Chimiche CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L AMBIENTE COMMISSIONE EUROPEA 2001 «Libro Bianco» MEDIAZIONE tra Associazioni Industriali e Organizzazioni Ambientaliste SEE Spazio Economico Europeo 28 Stati Membri + Islanda + Leichtenstein + Norvegia INVENTARIO CE Inventario «commerciale» EINECS circa Sostanze ante 1981 Lista EU Sostanze notificate ELINCS circa Sostanze post 1981 Elenco NLP-No Longer Polymers 6
7 Strategia Europea sulle Sostanze Chimiche REGOLAMENTO CE 1907/ REACH REGOLAMENTO UE 1272/ CLP REGOLAMENTO UE 2015/830 SDS 7
8 Regolamento REACH CE 1907/2006 in vigore dal 1 giugno 2007 Registration REGISTRAZIONE Evaluation VALUTAZIONE Autorization and restriction of AUTORIZZAZIONE e RESTRIZIONE (all uso di) CHemicals SOSTANZE CHIMICHE Istituita l Agenzia Chimica Europea per le sostanze chimiche European CHemicals Agency - Helsinki 8
9 Regolamentazione delle SOSTANZE chimiche circolanti ANNULLA-SOSTITUISCE circa 40 Normative precedenti si applica «fatta salva la normativa comunitaria in materia di luogo di lavoro e ambientale» a: TUTTE LE SOSTANZE CHIMICHE in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli - circolanti nel Mercato Europeo, prodotte o importate in almeno 1 tonnellata/anno NON si applicaa sostanze (in quanto tali o componenti di miscele o articoli): -radioattive, -assoggettate a controllo doganale in deposito temporaneo o zona franca, -intermedi non isolati, -trasporto di terrestre, ferroviario, marittimo, aereo, -rifiuti, -polimeri, -di interesse per la Difesa, -ai seguenti preparati allo stato finitodestinati all utilizzatore finale: medicinali per uso umano e veterinario, additivi alimentari, aromatizzanti, mangimi, fitosanitari, biocidi, cosmetici, dispositivi medici -sostanze elencate in ALLEGATO IV e V 9
10 BASI FONDANTI IL REGOLAMENTO PRINCIPIO DI PRECAUZIONE Come strumento di decisione e di gestione dei rischi per la salute DOVERE DI DILIGENZA Da parte delle imprese, nel garantire il pieno rispetto dei principi di tutela del REACH DOVERE DI COMUNICAZIONE: no data, no market Senza la comunicazione dei dati richiesti e la conseguente Registrazione non è consentito fabbricare, importare e immettere sul mercato sostanze chimiche 10
11 BASI FONDANTI IL REGOLAMENTO DOVERE DI DIFFONDERE E CONDIVIDERE I DATI Condivisione di tutti i dati disponibili lungo tutta la catena di approvvigionamento, in entrambe le direzioni, anche al fine di evitare inutili prove su animali vertebrati e inutili costi DIRITTO DI ACCESSO A TUTTE LE INFORMAZIONI Garantito a tutti i soggetti interessati, attraverso la creazione di un data-base pubblico, a cui l utente accede non solo per ricavarne informazioni accesso top-down ma anche per inserirne accesso bottom-up INVERSIONE DELL ONERE DELLA PROVA Non sono più le Autorità a controllare il sistema di valutazione dei rischi; l Industria è tenuta a: - dimostrare che la Sostanza possiede caratteristiche di Pericolosità o non Pericolosità - effettuare una Valutazione del Rischio per ogni specifico uso - dimostrare che i rischi sono adeguatamente Controllati - dimostrare che i benefici socio-economici compensano o sono superiori ai possibili rischi 11
12 FINALITA DEL REGOLAMENTO Mappare le Sostanze chimiche circolanti in Europa, fabbricate/importate >1 ton/a, pericolose e non pericolose Identificare la Pericolosità e gli Usi sicuri per ogni sostanza Migliorare la Protezione della Salute Umana e dell Ambiente Promuovere la Sostituzione delle Sostanze Estremamente Preoccupanti SVHC con sostanze meno pericolose Assicurare la Libera Circolazione delle Sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele e articoli, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione Promuovere lo sviluppo di Metodi Alternativi all uso di animali vertebrati per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano 12
13 TUTTI ATTORI lungo la CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO FABBRICANTE Produttore di una SOSTANZA IMPORTATORE/R.E. Importatore di una SOSTANZA UTILIZZATORE A VALLE Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal Fabbricante o dall Importatore che UTILIZZA una SOSTANZA, in quanto tale o in quanto componente di una MISCELA, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali DISTRIBUTORE Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad IMMAGAZZINARE e a immettere sul mercato una SOSTANZA, in quanto tale o in quanto componente di una MISCELA, ai fini della sua vendita a terzi ogni operazione di: USO trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un ARTICOLO o ogni altra utilizzazione CONSUMATORE Utilizzatore NON industriale e NON professionale 13
14 UTILIZZATORE A VALLE alcuni esempi UTILIZZATORE INDUSTRIALE O ARTIGIANALE-PROFESSIONALE UTILIZZA Sostanze tal quali o in miscela nel proprio processo industriale/artigianale senza che esse diventino parte integrante di una miscela o di un articolo immesso sul mercato PULIZIA! MANUTENZIONE! FORMULATORE UNISCE due o più sostanze tal quali o in miscela nel proprio processo industriale/artigianale per PRODURRE e VENDERE una nuova miscela TINTOMETRI! RIEMPITORE TRASFERISCE sostanze o miscele nel proprio processo industriale/artigianale da un contenitore all altro GROSSI «DISTRIBUTORI»! PRODUTTORE DI ARTICOLI INCORPORA sostanze tal quali o in miscela negli articoli PRODOTTI e VENDUTI VERNICIATURA! 14
15 Scadenze per la Registrazione delle Sostanze 1 giugno 2007 Entrata in vigore 1 dicembre 2010 Sostanze e Miscele 1000 t/a e SVHC 1 giugno 2013 Sostanze e Miscele 100 t/a 2014 giugno giugno 2018 Sostanze e Miscele 1 t/a Dicembre 2016 Introduzione al Regolamenti REACH 15
16 Le Sostanze ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI SVHC Substances of Very High Concern CMR Cancerogene cat.1a, cat.1b Mutagene cat.1a, cat.1b Reprotossiche cat.1a, cat.1b PBT, vpvb Persistenti, Bioaccumuabili, Tossiche molto Persistenti, molto Bioccumulabili IE Sostanze interferenti con il sistema Endocrino CANDIDATE LIST Art. 57 Elenco di Sostanze SVHC Canditate ad essere sottoposte alla procedura di AUTORIZZAZIONE 16
17 Le Sostanze soggette a AUTORIZZAZIONE I rischi che presentano le SOSTANZE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI SVHC - devono essere adeguatamente controllati. Queste sostanze devono essere progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. La COMMISSIONE EUROPEA concede al Richiedente Fabbricante/Importatore/Utilizzatore a Valle - una AUTORIZZAZIONE ad immettere sul mercato o ad utilizzare la Sostanza in via temporanea La richiesta di AUTORIZZAZIONE - comprensiva di un SUBSTITUTION PLAN e soggetta a TARIFFA - è solo per usi specifici: va presentata all ECHA entro e non oltre la data di scadenza indicata in Allegato XIV- Elenco delle Sostanze soggette ad AUTORIZZAZIONE 17
18 Le Sostanze soggette a RESTRIZIONE Una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo, per la quale l ALLEGATO XVII prevede una restrizione non è fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione. Una sostanza in RESTRIZIONE presenta rischi INACCETTABILI per la salute umana e per l ambiente e pertanto ne viene fortemente limitata o vietata la fabbricazione, l immissione sul mercato o l uso. 18
19 COMUNICARE LUNGO LA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO Art. 31 Il Fornitore di una sostanza o di una miscela trasmette al Destinatario una Scheda di Dati di Sicurezza (estesa) compilata a norma dell Allegato II ALLEGATO II : GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA REGOLAMENTO UE 2015/830 esds 19
20 COMUNICARE LUNGO LA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO Art. 32 Obbligo di comunicare INFORMAZIONI a valle della catena d'approvvigionamento per le Sostanze in quanto tali o in quanto componenti di Miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza SIS - Scheda Informativa di Sicurezza contenente: - il numero o i numeri di registrazione - se la sostanza è soggetta ad autorizzazione - precisazioni sulle eventuali restrizioni - ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi 20
21 COMUNICARE LUNGO LA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO Art. 33 Obbligo di comunicare INFORMAZIONI sulle Sostanze presenti negli Articoli Il fornitore di un articolo contenente una sostanza SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. Su richiesta di un consumatore, il fornitore di un articolo contenente una sostanza SVHC in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al consumatore informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. 21
22 COMUNICARE LUNGO LA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO Art. 34 Obbligo di comunicare INFORMAZIONI sulle Sostanze e sulle Miscele a monte della catena d'approvvigionamento Ogni attore della catena d'approvvigionamento di una Sostanza o di una Miscela comunica le seguenti informazioni all'attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena stessa: - nuove informazioni sulle proprietà pericolose, indipendentemente dagli usi interessati - ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate in una scheda di dati di sicurezza che gli è stata fornita 22
23 COMUNICARE LUNGO LA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO Art. 35 Accesso dei lavoratori alle INFORMAZIONI I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite sotto forma di SDS e di SIS in relazione alle Sostanze o alle Miscele che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale. 23
24 esds - SCENARI ESPOSITIVI per le SOSTANZE Scenario Espositivo per tutte le fasi del ciclo di vita, smaltimento compreso Condizioni Operative OC Operative Conditions Misure di Gestione del Rischio RMM Risk Management Measures DESCRITTORI DELLO SCENARIO SUSector of Use Settore d Uso PC Product Category Categoria di Prodotto chimico (settore merceologico) PROC PROcess Category Categoria del PROcesso (esposizione lavoratori) ERC Environmental Release Category- Categoria di Rilascio Ambientale (impatto sull ambiente) 24
25 REACH E FIGURE AZIENDALI - compiti per tutti! Responsabile REACH Responsabile Servizio Prevenzione Protezione Responsabile Acquisti Responsabili di Produzione Responsabile del Sistema Qualità Responsabile Vendite 25
26 FIGURE AZIENDALI - principali attività REACH attività REACH Resp.le REACH RSPP Resp.le ACQUISTI Resp.le QUALITA' Resp.le PRODUZIONE Resp.le VENDITE Individuare il RUOLO dell' Azienda (fabbricante/importatore/utilizzatore/di stributore) X X X Inventariare i prodotti chimici acquistati (S/M) e le relative quantità (t/a) X X X Individuare eventuali i prodotti chimici importati X X X Raccolta e verifica SDS ed eventuali ES dei prodotti chimici acquistati X X X Verificare stato delle Sostanze: REGISTRAZIONE, Candidate List, Autorizzazione, Restrizione Verificare rispetto degli USI previsti dalla SDS e dagli eventuali ES sistema descrittori X X X X X X X X X Verificare Pericolosità dei prodotti acquistati X X X X Verificare condizioni d uso e rispetto delle Misure di Prevenzione Protezione previste dalla SDS e dagli eventuali ES X X X X Elaborare/aggiornare SDS, SIS, Sostanze in Articoli, Conformità REACH X X X X Inviare SDS (SIS, ecc.) alla prima fornitura (o su richiesta cliente) X 26
27 CONCLUSIONI COME VA INTERPRETATO IL REGOLAMENTO REACH? Spinta a RINNOVARE i PRODOTTI acquistati e venduti per eliminare progressivamente la circolazione in EU delle sostanze non registrate e l uso delle SVHC, sostituendole con sostanze meno pericolose per la Sicurezza, la Salute e l Ambiente Spinta a RINNOVARE i PROCESSI di Produzione in uso per adeguare le lavorazioni alle condizioni operative e alle misure di gestione del rischio chimico previste dagli usi e dagli scenari espositivi registrati 27
28 CONCLUSIONI QUALI SONO I «PRODOTTI INNOVATIVI»? TURAPORI/AGENTI DISTACCANTI/SOLVENTI senza FORMALDEIDE PRODOTTI BASE POLIESTERE con ridotto/nullo contenuto di STIRENE ADDITIVI ACCELERANTI/ESSICCATIVI senza COBALTO (o con Sali di Co polimerico) INDURENTI/CATALIZZATORI senza STAGNO (o con Sali di Sn modificati) SOLVENTI/SGRASSANTI/DILUENTI senza TOLUENE, CLORURATI, AROMATICI PRODOTTI POLIMERICI vari (tra cui Epossidici) senza BISFENOLO-A PASTE ABRASIVE senza AROMATICI 28
29 CONCLUSIONI QUALE CONVENIENZA PER L AZIENDA? Evitare sanzioni REACH+CLP Evitare che i prodotti spediti siano bloccati/sanzionati dalle Agenzie Doganali Evitare spiacevoli danni d immagine causate dal ritiro dei prodotti dal mercato Evitare di perdere settori di mercato in cui il REACH è applicato Acquisire nuove fasce di mercato in cui il REACH è già oggi un pre-requisito Disporre di dati-informazioni indispensabili alla Valutazione del Rischio Chimico (evitare sanzioni ex D.Lgs81) Riconfigurare l azienda ad un livello tecnologico più avanzato (M.A.C.T.) 29
30 IN OGNI CASO GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
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