Concrete Italia s.r.l. REGISTRO REVISORI CONTABILI N D.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DEL G.U. N. 35 DEL 3 MAGGIO 2005

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2 Sommario Introduzione a Basilea Il Comitato di Basilea Gli accordi di Basilea I tre pilastri di Basilea Il rischio di credito e la sua misurazione Il rischio di mercato e la sua misurazione Il rischio operativo e la sua misurazione Basilea 2 e le piccole e medie imprese Il ruolo delle informazioni qualitative Basilea 2: in sintesi Pagina di 17

3 Il trattato di Basilea 2 ed il nuovo rapporto Banca-Impresa Introduzione a Basilea 2 Basilea 2 è il cosiddetto Nuovo Accordo di Basilea che definisce, a livello internazionale, i requisiti patrimoniali delle banche in relazione ai rischi derivanti dai crediti concessi e introduce nuove e più sofisticate metodologie di valutazione delle imprese che intendano accedere al credito. A partire dal 1 gennaio 2008, data di entrata in vigore dell'accordo, le banche dei Paesi aderenti dovranno classificare i propri clienti in base alla loro rischiosità, attraverso sofisticate procedure di rating. Dovranno, successivamente accantonare, secondo nuovi parametri predefiniti, quote di capitale per far fronte ai rischi derivanti da rapporti di credito con la clientela e ad altre tipologie di rischi tipici dell'attività bancaria (rischi di mercato ed operativi). Tale livello di rischio viene definito tramite dei meccanismi detti di rating. Autore dell'accordo è il Comitato di Basilea, istituito dai governatori delle Banche centrali dei dieci Paesi più industrializzati del mondo, il cosiddetto G10. La normativa si prefigge, in generale, di rafforzare la stabilità del sistema bancario nel rispetto della concorrenza e del mercato, ed evitare crisi che, oltre ad avere conseguenze negative sul sistema economico, spesso richiedono interventi di denaro pubblico. In particolare, con l'introduzione di Basilea 2, le banche dovranno: adeguare il proprio patrimonio rischi effettivi della loro attività ai mettere a punto procedure mirate ad una più completa ed efficiente gestione dei rischi migliorare i controlli sull'operatività e sulla comunicazione con la clientela Pagina di 17

4 L'accordo di Basilea 2 non coinvolge solo i soggetti direttamente chiamati in causa dalla normativa (banche, altre entità finanziarie ed autorità di vigilanza), ma estende i suoi effetti anche sulla clientela e, più in generale, su tutto il mercato. L Intento è quello di favorire la solidità delle banche senza incrementare la loro dotazione patrimoniale, anzi riducendone i costi in virtù di una gestione più efficiente dei rischi. Il Comitato di Basilea 2 Il Comitato di Basilea nacque in seguito al fallimento di una banca tedesca (Bankhaus Herstatt) che per il mancato regolamento di transazioni valutarie si trovò a causare grosse difficoltà ai sistemi dipagamento e regolamento. L'intera vicenda ebbe implicazioni internazionali. Il 26 giugno del 1974 la Bundesbank mise in liquidazione Bank Herstatt: numerose banche che nel frattempo avevano effettuato dei pagamenti denominati in DEM alla Herstatt a Francoforte in cambio di USD a New York, a causa della differenza di fuso orario, non ricevettero il pagamento in USD dato che l'operatività della Herstatt era cessata nel mentre. Al fine di migliorare la collaborazione internazionale ed evitare incidenti analoghi a quello di Herstatt i Paesi cosiddetti G10, formarono un comitato sotto gli auspici della Banca dei Regolamenti Internazionali situata a Basilea. Il comitato fu inizialmente chiamato "Comitato Cooke", da Peter Cooke, un governatore della Banca d'inghilterra, che era stato uno dei primi a proporne la creazione e che fu il suo primo presidente. I membri attuali del Comitato provengono da Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Oltre ai rappresentanti del G10, oggi ne fanno parte alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Francia, Germania, Spagna. Il comitato coordina la ripartizione delle responsabilità di vigilanza fra le autorità nazionali, per attuare la supervisione delle attività bancarie a livello mondiale. Il suo compito è quello di proporre, promuovere o raccomandare interventi di controllo sul sistema bancario, al fine di favorire l'armonizzazione delle discipline di vigilanza nazionali. Le sue raccomandazioni sono adottate da più di 100 nazioni, con aggiustamenti legati alle specificità dell'ambiente economico e finanziario interno. Il Comitato ha sede a Basilea e si riunisce quattro volte all'anno. L'attuale presidente è Nout Wellink, governatore della Banca dei Paesi Bassi; il vicepresidente è Nicholas Le Pan, sovrintendente delle istituzioni finanziarie presso la Banca del Canada. Pagina di 17

5 Gli accordi di Basilea Il primo accordo internazionale (noto come Accordo di Basilea sul Capitale o Basilea 1) fu firmato nel 1988 ed ebbe per oggetto il sistema di misurazione del capitale. Ad esso hanno aderito, fino ad oggi, gli enti regolatori di oltre 100 Paesi. Tale accordo obbligava le banche ad accantonare l'8% del capitale erogato, allo scopo di garantire solidità alla loro attività. Un approccio piuttosto rigido, che mostrò nel tempo i suoi limiti: il grado di rischio determinato per tipologia di linea di credito, rendeva equivalenti le aziende, indipendentemente dalla rischiosità della singola impresa. Ne derivarono un ingiusta penalizzazione di banche con merito di credito più elevato, ed alcuni eclatanti default bancari (Credit Lyonnais, Banco di Napoli, Banco di Sicilia). Per superare i limiti del suddetto accordo, alla fine degli anni Novanta se ne decise la revisione: Nel Gennaio del 2001 il Comitato di Basilea diffuse il New Basel Capital Accord, o Basilea 2, approvato il 26 Giugno 2004 e a cui verrà data efficacia a partire dal 1 Gennaio Con gli accordi di Basilea 2, si superò l approccio semplificato al capitale e si definirono le linee guida per un analisi più sofisticata delle aziende. Anche il ruolo delle Banche cambiò prospettiva: da semplici prestatori, le Banche divennero parti cooperanti nel rapporto tra Azienda e Istituto di Credito, con un ruolo di maggior responsabilità e integrazione. I tre pilastri di Basilea 2 L accordo di Basilea 2 è articolato in tre parti, dette comunemente pilastri, che disciplinano il sistema bancario. I tre pilastri sono: 1) Requisiti patrimoniali minimi Prevede le modalità di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi complessivi delle banche a fronte dei rischi di credito, di mercato ed operativi che esse devono affrontare. Il principio del patrimonio minimo si basa sulla logica del Rating, il rischio di insolvenza dell azienda debitrice (rischio di default). Maggiore è il patrimonio minimo accantonato, maggiori sono i costi per la banca. 2) Controllo prudenziale Contempla i poteri assegnati alle autorità di vigilanza bancaria perché verifichino che le procedure adottate dagli Istituti di Credito siano adatte a mantenere l'adeguatezza del loro capitale. Pagina di 17

6 3) Disciplina di mercato Individua un insieme di requisiti di trasparenza informativa che consentano agli operatori di mercato di disporre di informazioni fondamentali su patrimonio, esposizione ai rischi, processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza, sull'adeguatezza patrimoniale delle banche. Come sottolinea lo stesso accordo, i tre pilastri compongono una struttura unitaria, nella quale ciascuna delle parti concorre a determinare un quadro più stabile dei sistemi finanziari. PRIMO PILASTRO: Requisiti patrimoniali minimi Per verificare se il patrimonio della banca risulti adeguato all'attività creditizia effettivamente svolta, l'accordo di Basilea prescrive, a scelta delle banche, differenti modalità di calcolo, che tengono in debito conto tre diverse categorie di rischi: rischio di credito, rischio di mercato e rischio operativo. Queste modalità sono tutte contraddistinte dalla cosiddetta ponderazione dei rischi. Per ponderazione si intende la probabilità di perdite per la banca derivanti dallo stato di insolvenza del cliente (rischio di credito), da variazioni sfavorevoli nelle condizioni di mercato (rischio di mercato) e da errori o inadeguatezze di procedure interne (rischio operativo). Così, ad esempio, per quanto attiene al rischio di credito, un prestito di ad una piccola impresa è ponderato al 75% (l'attività ponderata è pari a 7.500): ciò vuol dire che, considerando il coefficiente minimo patrimoniale dell'8% richiesto da Basilea 1 e 2, il peso di quel prestito rispetto al capitale della banca che lo ha erogato è di 600 ( x 75% x 8%). In altre parole, quei 600 rappresentano la quota minima di capitale di cui deve disporre la banca per mettersi al riparo dai rischi di credito derivanti dal prestito fornito e dunque essere in regola con i parametri di Basilea 2. Analogamente, nel caso di un prestito di , totalmente garantito da ipoteca su un immobile residenziale, la ponderazione è pari al 35% (l'attività ponderata è pari a ): verrà dunque conteggiato, ai fini del patrimonio minimo, per un valore di ( x 35% x 8%). Dal punto di vista dell'attività complessiva della banca, se il risultato ottenuto dividendo il capitale dell'istituto per la somma di tutte le attività ponderate è uguale o superiore all'8%, la banca rispetta i parametri di Basilea 2 e quindi ha un'adeguata patrimonializzazione in rapporto ai rischi che affronta. In caso contrario, ovvero per un valore inferiore all'8%, l'istituto di Credito dovrà adoperarsi per riportare tale coefficiente alla soglia richiesta dall'accordo. Ciò sarà possibile o incrementando il capitale, o diminuendo, ad esempio, i prestiti. Mentre il coefficiente minimo dell'8% non è stato modificato rispetto al primo accordo, l'innovazione introdotta da Basilea 2 concerne soprattutto le metodologie impiegate per misurare i rischi. Pagina di 17

7 Il rischio di credito e la sua misurazione Una delle principali novità apportate da Basilea 2 riguarda la maggiore sensibilità al rischio di credito, definito come la possibilità che la banca subisca perdite causate dallo stato di insolvenza del cliente-debitore. In sostanza, ogni Istituto di Credito deve essere in grado di quantificare il rischio che il proprio clienteprenditore di fondi (ad esempio, colui al quale sia stato concesso un mutuo o un credito sotto altra forma) non sia in condizione di restituire in tutto o in parte la somma ottenuta. Qualora l'insolvenza del clientedebitore dovesse verificarsi, la banca ne subirebbe una perdita. Per avere una misura della perdita cui in tal caso andrebbe incontro l'istituto di Credito e per consentire un adeguato accantonamento di patrimonio, l'accordo di Basilea 2 prescrive due diverse modalità di ponderazione del rischio di credito, secondo una scala crescente di complessità: 1) metodo standardizzato 2) metodo Irb - Internal Rating Based approach (di base e avanzato). Rischi di credito in percentuale Secondo la classificazione del rating esterno l 8% varia in funzione del coefficiente di ponderazione riferito al Rating. Pagina di 17

8 Metodo Standardizzato: Soggetti dotati di rating "esterno II metodo standardizzato, consigliato alle banche di piccole dimensioni, si fonda su oggettive valutazioni (rating) del "merito di credito" (ovvero della "bontà" del debitore), espresse da agenzie specializzate (come, ad esempio, Moody's o Standard & Poor's). I punteggi (o score), assegnati dalle agenzie di rating a imprese o enti pubblici, sono espressione della capacità di rimborso che contraddistingue quel cliente. Più alto è il rating, minore è la ponderazione del credito, ovvero l'accantonamento di patrimonio che la banca dovrà approntare a fronte di quel dato credito concesso. Metodo Standardizzato: Soggetti non dotati di rating "esterno Se l'impresa o l'ente pubblico non hanno un proprio rating, sarà associata ad essi la ponderazione senza rating. A titolo di esempio, la banca che intenda concedere un credito di ad un'impresa contraddistinta da rating AAA (coefficiente del 20%), dovrà avere a disposizione un patrimonio minimo di 32 ( x 20% x 8%) per rispettare il parametro dell'8% di patrimonializzazione minima richiesto da Basilea 2. Nel caso invece di concessione di un credito dello stesso importo ad un'impresa senza rating, il patrimonio minimo sale ad 160 ( x 100% x 8%). A rating migliori corrispondono coefficienti più bassi, quindi la necessità di un minor accantonamento di capitale da parte della banca e per questo condizioni più vantaggiose applicate dalla banca al cliente nella concessione del credito. Per le imprese di piccole dimensioni sprovviste di rating e per le persone fisiche, invece, la ponderazione avviene secondo un parametro fisso predefinito dall'accordo di Basilea, ovvero il 75% del credito concesso. Si tratta di una percentuale più bassa (e dunque più favorevole per banca e cliente) rispetto a quella prevista nel precedente accordo di Basilea. Ciò significa che le banche avranno necessità di minore capitale per fronteggiare il rischio di credito nei confronti dei singoli individui e delle piccole imprese e potranno dunque applicare condizioni migliori. Per rientrare in questo particolare caso, ovvero il cosiddetto portafoglio regolamentare al dettaglio (retail), è necessario che il credito soddisfi alcune condizioni, quali ad esempio l'esposizione massima nei confronti di un unico soggetto (non potrà eccedere la soglia di un milione di euro) e la tipologia di credito concesso (non tutti i rapporti banca-cliente possono far parte del retail, ne sono espressamente escluse le obbligazioni). Pagina di 17

9 Metodo Standardizzato: Crediti garantiti da ipoteca su immobili Come già accennato in precedenza, i crediti totalmente garantiti da ipoteca su immobili di tipo residenziale hanno un trattamento, nell'ambito del metodo standardizzato, del tutto particolare. Il loro coefficiente di ponderazione è sempre il 35%. Tale trattamento di favore non si riscontra invece nei crediti garantiti da ipoteca su immobili non residenziali (ovvero gli immobili ad uso commerciale): il coefficiente di ponderazione per questo tipo di operazione è il 100%. Metodo Standardizzato: Crediti scaduti Un discorso a parte nell'ambito del metodo standardizzato, meritano i crediti scaduti da più di 90 giorni. La parte non coperta da garanzie di un prestito scaduto da più di 90 giorni, infatti, ha un peso notevole sul capitale: è pari al 150% nella generalità dei casi e salvo specifici accorgimenti da parte della banca. Metodo Standardizzato: Strumenti di mitigazione del rischio Per ridurre il rischio di credito, Basilea 2 elenca per le banche una gamma di garanzie del credito più ampia di quella presente nel precedente accordo sul capitale. Sotto la denominazione di Strumenti di mitigazione del rischio di credito rientrano infatti numerose fattispecie di garanzie reali, di garanzie personali e di derivati creditizi. Le garanzie, purché rispondano alle prescrizioni contenute nell'accordo sul capitale, hanno l'effetto di non far gravare tutto il peso del rischio di credito sul patrimonio della banca, ma di distribuirlo anche su altri soggetti (o altri beni): ciò comporta, di riflesso, per la banca la possibilità di concedere ai clienti provvisti di garanzie crediti a condizioni più favorevoli. Tra le garanzie reali sono ammessi il denaro contante, i depositi in denaro presso la banca, i titoli di debito (obbligazioni) con determinati rating minimi, le azioni, alcuni fondi comuni e fondi pensione, nonché l'oro. Per il calcolo degli effetti delle garanzie reali sulla ponderazione delle attività, le banche che applicano il metodo standardizzato possono scegliere tra diverse opzioni. Pagina di 17

10 In alternativa al metodo standardizzato, quello Irb (Internal Rating Based), ovvero basato su rating interni - utilizza valutazioni (appunto rating) interne alla banca, cioè definite dallo stesso Istituto di Credito e non da agenzie esterne specializzate, come invece avviene per l'approccio standardizzato. Il metodo Irb (generalmente usato dagli Istituti di Credito più grandi) si fonda sulla suddivisione delle attività della banca in diverse categorie (quali ad esempio crediti verso imprese, verso altre banche, al dettaglio). Per ciascuna categoria la banca deve considerare una molteplicità di fattori atti a valutare il merito creditizio del singolo cliente (dati di bilancio, rischio settoriale, andamento del rapporto creditizio, ecc). Attraverso queste informazioni, la banca è in grado di determinare le componenti necessarie per individuare il livello di rischio assunto. Queste componenti sono: probabilità di inadempienza (Pd=Probability of Default), perdita in caso di inadempienza (Lgd=Loss Given Default), esposizione al momento dell'inadempienza (Ead=Exposure at Default) e scadenza effettiva (M=Maturity). Il calcolo del requisito di patrimonio prevede, quindi, l'individuazione dei seguenti elementi: le componenti di rischio; le attività ponderate in base al rischio (cioè il "peso" di quel rischio sul patrimonio della banca stessa); i requisiti minimi cui l'istituto deve attenersi, per ognuna delle categorie di clientela. Metodo IRB: base Basilea 2 ha previsto per molte classi di attività due diversi approcci: quello base e quello avanzato. Il primo prevede, come regola generale, che le banche forniscano le proprie stime di probabilità di inadempienza (Pd=Probability of Default) e si basino su stime dell'autorità di vigilanza per le altre componenti di rischio. Metodo IRB: avanzato Nel metodo avanzato le banche fanno un più ampio utilizzo delle stime interne, per la determinazione della probabilità di inadempienza (Pd=Probability of Default), della perdita in caso di inadempienza (Lgd=Loss Given Default) e dell'esposizione al momento dell'inadempienza (Ead=Exposure at Default). Il rischio di mercato e la sua misurazione Per determinare l'adeguatezza del proprio capitale all'attività che svolge, è necessario che la banca tenga conto anche dei rischi di mercato. Tale categoria di rischi era già stata introdotta nel precedente accordo di Basilea attraverso un emendamento approvato nel Per rischio di mercato si intende la possibilità che le variazioni dei fattori di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi dei valori mobiliari, ecc.) comportino una variazione non favorevole delle poste di bilancio della banca. Si tratta di una tipologia di rischio Pagina di 17

11 che non interessa il rapporto creditizio fra banca e cliente, ma riguarda l'operatività della banca in altri ambiti della sua attività. Il rischio operativo e la sua misurazione La previsione di un requisito patrimoniale minimo per il rischio operativo è stata introdotta per la prima volta nel nuovo accordo di Basilea 2, che ne disciplina anche la misurazione. Il rischio operativo che riguarda esclusivamente la banca e non si riflette sulla clientela è definibile come il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni della banca. Tale definizione include: - il rischio legale, comprese le ammende e le altre sanzioni pecuniarie subite per il mancato rispetto della normativa - i rischi di frode, tra i quali furti, rapine, ma anche la pirateria informatica - i rischi legati alla mancata osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro - i rischi derivanti da uno scorretto svolgimento dell'attività propria della banca, come ad esempio la violazione dei requisiti informativi per la clientela - i rischi informatici, per guasti alle procedure elettroniche. SECONDO PILASTRO: Controllo prudenziale L Accordo di Basilea 2 introduce una nuova filosofia dei controlli sull'attività delle banche, basata su due principi fondamentali. Da un lato, è prevista una più ampia diffusione dei controlli interni alle banche ed una più incisiva capacità di intervento preventivo da parte delle autorità deputate a vigilare sugli Istituti di Credito (per il nostro paese la Banca d'italia). Dall'altro, le banche sono spinte a dotarsi autonomamente di sistemi di controllo gestionale in grado di misurare tutti i rischi, in particolare quelli di credito. Nell'ambito delle sue attività di supervisione, la Banca d'italia deve verificare la qualità e l'efficacia dei sistemi di controllo messi a punto dalle banche. In particolare, deve essere riscontrato il coinvolgimento della direzione dell'istituto di Credito nelle procedure di controllo, l'adeguatezza del patrimonio della banca, la completezza dei metodi di misurazione e gestione dei rischi. Pagina di 17

12 TERZO PILASTRO: Disciplina di mercato Scopo di questa parte del nuovo accordo sul capitale, la disciplina di mercato, è quello di integrare il primo pilastro (dedicato ai requisiti patrimoniali minimi) ed il secondo (riguardante il processo di controllo prudenziale), rafforzandoli attraverso il ricorso ad una migliore informazione al pubblico. Una maggiore trasparenza informativa consentirà agli operatori di mercato di disporre di notizie fondamentali in tema di patrimonio di vigilanza, esposizione ai rischi, processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza, di adeguatezza patrimoniale degli Istituti di Credito. Per stabilire quali informazioni sia opportuno diffondere, una banca deve attenersi al principio della rilevanza. Un'informazione è da considerare rilevante se, omettendola o divulgandola in modo non corretto, può influenzare le valutazioni di coloro che su di essa si basano per assumere decisioni di carattere economico. Per tale via si contribuisce alla sicurezza e alla solidità del sistema bancario, obiettivo comune alle autorità di vigilanza, che a questo scopo richiedono alle banche di operare in maniera trasparente e prudente. Basilea 2 e le piccole e medie imprese Legare con maggiore aderenza il fabbisogno di capitale al rischio sottostante a un finanziamento o a un investimento implica inevitabilmente che il prezzo di quel finanziamento o di quell investimento divengano maggiormente sensibili al rischio implicitamente contenuto. Ciò potrà indurre un effetto di carattere restrittivo nei confronti delle imprese, in particolare le PMI: secondo una larga parte degli osservatori, le banche sarebbero indotte a ridurre il credito destinato alle PMI e ad aumentare al contempo i tassi di interesse. Le pressioni di Banca d'italia e della Bundesbank, volte a difendere la specificità dei rispettivi sistemi economici caratterizzati dalla presenza di migliaia di piccole imprese, hanno portato ad una parziale revisione della bozza di accordo che prevede ora requisiti minimi patrimoniali ridotti per l'esposizione delle banche verso le piccole e medie imprese. Queste misure potranno ridurre, ma non eliminare l'impatto di Basilea 2 sulle PMI. Il ruolo delle informazioni qualitative Il riconoscimento dell'importanza di disporre di informazioni aggiornate sul profilo di rischio del cliente, risulta confermato e rafforzato nel sistema economico che si va delineando con l'entrata in vigore di Basilea 2. Infatti la normativa richiede inequivocabilmente alla banca di utilizzare tutte le informazioni in suo possesso nel formulare il giudizio di merito creditizio del cliente espresso attraverso il Rating. Pagina di 17

13 L'impiego del Rating nei processi che costituiscono il cuore dell'attività creditizia, come per esempio nel processo di erogazione dei finanziamenti, rende il possesso e l'impiego di informazioni aggiornate e complete un importante strumento di vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza. L'elemento di forte innovazione introdotto da Basilea 2 non sta tanto nella quantità delle informazioni raccolte, visto che queste fanno già parte dell'istruttoria di fido che le banche svolgevano anche prima dell'introduzione della nuova normativa, bensì nella modalità di utilizzo del patrimonio informativo raccolto nell'ambito del processo decisionale di gestione del credito. Dunque, la tipologia di informazioni che più ha risentito di questa evoluzione è la componente qualitativa. Infatti, la raccolta delle informazioni qualitative e il loro inserimento nel sistema di rating si prefiggono l'obiettivo di valutare la capacità imprenditoriale e manageriale di chi guida l'impresa. Questa valutazione verte sulla coerenza delle scelte strategiche per il mercato e il settore di riferimento. L'analisi di questo aspetto deriva da due fonti differenti: In questo caso il gestore della relazione reperisce l'informazione direttamente presso il cliente, con una prima valutazione di merito e congruenza sulla base dell'esperienza del gestore stesso; E.C.A.I. (External Credit Assessment Institution), agenzie specializzate. Le informazioni prese in esame, siano esse provenienti da fonte interna o esterna, coprono principalmente quattro aree di analisi: a) Attività e presenza sul mercato: in questa area vengono valutate le caratteristiche strutturali ed evolutive del settore in cui opera l'impresa, riferite all'attività da essa svolta in termini di prodotti venduti e fasi del processo produttivo; b) Fattori critici di successo o di debolezza, posizionamento competitivo: attraverso questa analisi viene esaminata la capacità dell'impresa di competere nel suo mercato in riferimento a diverse aree gestionali, quali ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamenti, marketing, distribuzione e servizi post-vendita; c) Valutazione del Management: in questa area viene analizzata la struttura manageriale in termini sia di competenza imprenditoriale e professionale nel formulare gli indirizzi di politica aziendale sia di moralità personale e correttezza commerciale; d) Comportamenti e fattori di rischio: vengono analizzati gli elementi o i comportamenti aziendali e le variazioni nel mercato di riferimento che possono compromettere la capacità dell'impresa di competere con successo Pagina di 17

14 Credit Risk Management... perche' avvalersi degli specialisti conviene! (Articolo di Domenico Bracone sul Sole 24 Ore Plus del 27 Gennaio 2007) Sarà capitato anche a voi di cercare il meglio per la vostra impresa e in tutte le direzioni. Sicuramente nella qualità dei materiali, dei componenti, degli accessori, del packaging, della logistica, dell'assistenza, delle risorse umane qualificate... Ma quasi mai si presta la stessa cura nel selezionare sul mercato gli strumenti e la struttura competente per proteggere con puntiglio i propri crediti. Si pensa prima al fatturato a tutti i costi... poi se i clienti non pagano o pagano malissimo, ci penseremo... Basilea 2, che a seguito della proroga entrerà in vigore nel Gennaio 2008, ci ammonisce a non sottovalutare il nuovo orientamento valutativo degli Istituti di Credito. L'impresa deve dotarsi di supporti specialistici per gestire al meglio, prima di tutto, i propri crediti ed assicurarsi così la capacità di creare reddito. L attribuzione del giusto rating, ad esempio, si baserà molto sulla corretta amministrazione del credito concesso ai vecchi e ai nuovi clienti. Perché avvalersi solo di fornitori/venditori di dati più o meno aggiornati, quando è possibile pretendere il report più adatto in funzione del rischio di credito specifico da assumere? Investire in modo professionale nella gestione dei crediti, vuol dire evitare un mare di guai! E' risaputo, per esempio, che l'attività di recupero crediti stragiudiziale e/o legale non è un lavoro facile: i tempi sono lunghi, i costi sicuri e l'esito incerto. Prevenire significa: snellire la gestione, rafforzare l'immagine sul mercato, ridurre i costi e minimizzare le perdite su crediti. Non accontentatevi di quello che avete oggi.... L'imminente entrata in vigore del Trattato di Basilea a Gennaio 2008 in Europa e a Gennaio 2009 in USA e CANADA, prevede per l'italia la concreta possibilità di una riduzione del numero di imprese. Le oltre 5 milioni di Pmi, una maggiore attenzione da parte delle banche nel concedere fidi e la diffusa sottocapitalizzazione delle imprese, sono le cause di questa previsione. Pertanto diversi Imprenditori si troveranno di fronte ad una delle seguenti quattro ipotesi: cessare l'attività, cedere l'azienda, aggregarsi ad altre imprese, oppure accettare la sfida e proseguire il cammino da soli. In quest'ultima ipotesi, uno degli aspetti più importanti nella Gestione d'impresa, sarà rappresentato dalla corretta amministrazione dei fidi ed incassi dei crediti concessi ai clienti. Basilea 2: in sintesi Il patrimonio di vigilanza deve essere adeguato al rischio del debitore (minimo 8%); Maggiore è il patrimonio di vigilanza richiesto, maggiori sono i costi per la banca e quindi per l impresa Il grado di rischio del cliente è rappresentato dal Rating Il Rating si basa su parametri di tipo quantitativo e qualitativo Il controllo di gestione è lo strumento per poter migliorare i parametri di tipo quantitativo L insieme del patrimonio aziendale è il cuore della valutazione qualitativa Pagina di 17

15 Il RATING è l'indicatore sintetico del grado di solvibilità di un impresa o di uno Stato e si fonda sulla capacità di un soggetto giuridico pubblico o privato di rimborsare nei tempi prestabiliti il debito sottoscritto nei confronti di terzi. La determinazione del Rating deriva dal risultato di un complesso algoritmo formato da analisi quantitative, qualitative e statistiche combinate con parametri tecnici, andamentali e dati statistici di settore. Tale giudizio è espresso da un soggetto esterno ed indipendente, l agenzia di Rating e viene sottoposto a revisione periodica. I rating sono periodicamente pubblicati dalle agenzie di revisione contabile dei bilanci (Standard & Poor's, Moody's e Fitch). La valutazione del rating è solitamente espressa su una scala crescente di rischio di default dell impresa con al livello più basso (rischio di default alto) l indicatore C o D, mentre la situazione opposta (livello più alto/rischio di default estremamente contenuto) prevede l indicatore AAA. Pagina di 17

16 Banche che scelgono il RATING INTERNO: AZIENDE CORPORATE (Fatturato > 50 Milioni) e PMI ( Fatturato > 5 Milioni): Rating individuale derivante da modello interno che porta a un coefficiente di ponderazione da applicare all 8% (8% x coefficente) AZIENDE RETAIL (Fatturato < 5 Milioni e Esposizione < 1 Milione): Ponderazione del 75% (8% x 75%) Le imprese clienti possono essere classificate in base al rating e dunque il grado di rischio. Le Banche misureranno il grado di Rischio dell esposizione dando dei voti sull affidabilità finanziaria presente e futura dell azienda e quindi sulla solvibilità del debito. Da tale valutazione verrà determinato il grado di insolvenza e quindi il pricing del prestito. Le Imprese che avranno buon Rating saranno premiate in quanto potranno attingere a risorse finanziarie più facilmente ed a migliori condizioni economiche, migliorando quindi la propria efficienza finanziaria. Le Imprese con Rating inferiore dovranno elaborare le proprie strategie per migliorare le scelte finanziarie al fine di riequilibrare la posizione. Pagina di 17

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