COMUNE DI CESANA BRIANZA. Provincia di Lecco CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE

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1 COMUNE DI CESANA BRIANZA Provincia di Lecco N di Reg. in data CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CESANA BRIANZA VIA MARCORA 2 - DURATA DI ANNI SEI L anno duemilasedici, il giorno del mese di, presso la Sede comunale, sita in Cesana Brianza via Papa Giovanni XXIII n. 4, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge TRA 1) ARCH. ILEANA BENEGIAMO nata a Lecco il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e nell interesse del Comune di Cesana Brianza, codice fiscale e partita IVA , di seguito nel presente atto denominato Comune che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Commercio del Comune stesso, a ciò autorizzato dal Decreto del Sindaco, dall art. 9, comma 1 lett. c) del Vigente Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n., immediatamente eseguibile; E 2) SIG., denominato di seguito Concessionario. PREMESSO CHE: Con deliberazione di Consiglio Comunale n. venivano fissati i criteri generali per l affidamento in concessione a terzi del Centro Sportivo Comunale sito in Cesana Brianza Via Marcora n.2 ed alcune prescrizioni della relativa disciplina contrattuale del rapporto. Con determinazione n. del del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Priva- 1

2 ta e Commercio, a seguito dell espletamento di una procedura aperta di gara, e sulla base dell esito di detta procedura di selezione, si affidava la concessione del Centro Sportivo Comunale sito in Cesana Brianza Via Marcora n. 2, con annesso locale bar, a per la durata di anni sei, ulteriormente prorogabili una sola volta per uguale periodo, a fronte della corresponsione di canone annuo di. IN CONSEGUENZA DI QUANTO SOPRA, DI COMUNE ACCORDO TRA LE PARTI, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1- Oggetto 1. Il Comune di Cesana Brianza concede in uso alla, con sede in il centro sportivo comunale sito in Cesana Brianza in Via Marcora, n. 2, identificato in N.C.E.U. al F. 5, mapp. 3426, indicato nell allegata planimetria, e composto da: a n. 1 campo da calcetto scoperto e con illuminazione; b n. 1 campo da tennis scoperto e con illuminazione; c n. 2 campi da bocce, coperti e con illuminazione; d locali spogliatoi con docce, servizi igienici e deposito; e una palazzina bar con cucina e zona ad uso pubblico; f area a verde ad uso pubblico. 2. Il Comune consegna al Concessionario il Centro sportivo nello stato di fatto in cui si trova e parzialmente arredato e corredato, come da inventario che si allega. Art. 2 Durata, recesso e revoca 1. La concessione ha durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione e potrà essere rinnovata una sola volta, per pari durata ed alle medesime condizioni. 2

3 2. Prima della scadenza potrà essere disposta la proroga tecnica della concessione per il tempo necessario all individuazione del nuovo concessionario mediante procedura di gara e comunque per non più di sei mesi. 3. Il Concessionario potrà recedere liberamente dal contratto, previa comunicazione da inoltrarsi mediante racc. a.r., con preavviso di almeno sei mesi, senza obbligo di indennizzo in favore dell altra parte. 4. L Amministrazione si riserva la facoltà di recere dal contratto per ragioni di pubblico interesse e per gravi motivi di ordine pubblico, con preavviso all altra parte mediante racc. a.r. di almeno novanta giorni, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto per danni e perdite di qualsiasi entità e genere. 5. Alla scadenza del contratto o, comunque, in via anticipata nel caso di esercizio del diritto di recesso o di risoluzione per inadempimento, l'immobile rientrerà nella piena disponibilità dell'amministrazione concedente senza alcun onere per la stessa, né riconoscimento di alcun diritto di avviamento. Art. 3 Gestione 1. Il Concessionario accetta la gestione del Centro Sportivo di cui trattasi per la pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto del Regolamento d uso del Centro Sportivo Comunale, approvato con deliberazione Consiliare n. 74 del e successivamente integrato con deliberazione Consiliare n. 40 dell e secondo le condizioni ed i termini di cui al bando di gara. 2. La presente concessione presuppone la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di pubblico esercizio in qualità di concessionario pro-tempore del locale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande. 3

4 3. Alla scadenza della presente concessione e comunque in caso di anticipata cessazione verrà meno la titolarità della attività di pubblico esercizio, senza che il concessionario possa accampare sulla medesima alcun diritto. Art. 4 - Canone 1. Il canone annuo è fissato in euro ( /00), e dovrà essere versato al Comune in n. 4 rate trimestrali anticipate con scadenza entro il giorno 5 del primo mese di ogni trimestre, con versamento diretto al Tesoriere comunale. 2. Il canone di concessione è soggetto a aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale. 3. Il canone dovrà essere corrisposto anche se l impianto sportivo dovesse rimanere chiuso per cause di forza maggiore o comunque per fatti non imputabili al Concessionario. 4. In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento di ciascuna rata del canone di concessione, l Amministrazione potrà escutere la cauzione per il soddisfacimento del proprio credito. Art. 5 Obblighi del Concessionario 1. Il Concessionario si obbliga: a) a rispettare e far rispettare il vigente Regolamento per l uso del Centro Sportivo Comunale. b) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte del Comune; 4

5 c) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti; d) a disporre di regolare autorizzazione di pubblico esercizio per la gestione del bar annesso al Centro Sportivo; e) a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività; f) a tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione; g) ad applicare le tariffe stabilite dal Comune, per l uso dei campi di calcetto, da tennis e di bocce; h) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco; i) a non introdurre o far introdurre nel Centro Sportivo veicoli, motociclette biciclette, e animali di qualsiasi specie; l) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per le manutenzioni ordinarie necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti e del bar oggetto della presente convenzione; m) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi; n) a limitare l accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro 5

6 capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni relative alla vigilanza igienicosanitaria e alla sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento; o) ad assumere a proprio carico imposte, tasse e tributi (anche comunali), ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile; p) a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti; q) a garantire, a propria cura e spese, adeguato riscaldamento dell aria nel bar e dell aria e dell acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici; r) a sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non subaffidino a terzi l utilizzazione degli stessi; s) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza; t) ad effettuare, a propria cura e spese, tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo. 2. Restano a carico del Concessionario tutti i costi della custodia e della manutenzione ordinaria dei locali, delle pertinenze, degli impianti, delle attrezzature e delle relative aree verdi, ed il ripristino dei danni loro eventualmente causati nel periodo di durata della presente convenzione. 3. Si conviene che rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria dell immobile 6

7 tutti gli interventi volti a garantire la corretta e diligente conduzione delle strutture ed ad assicurare il buon funzionamento e la durata nel tempo degli impianti; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tali interventi riguardano le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, sostituzione delle lampade, prese e spine deteriorate, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi delle fognature, riparazione delle apparecchiature manomesse e di infissi lesionati, manutenzione e ricarica degli estintori, pulizia dei filtri dell aria scambiatori di calore, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d opera e materiali di consumo. 4. Il Concessionario prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi e ad adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Comune situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dello stesso al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia. 6. Rimangono a carico del Concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria, a carico dell Ente. 7. E fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per 7

8 esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti, senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del Comune. 8. Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica all immobile ed alle pertinenze, ove manchi il consenso preventivo scritto del Comune concedente. Art. 6 Adempimenti del Concessionario 1. Il Concessionario è tenuto a provvedere alle seguenti operazioni giornaliere: - apertura e chiusura dell impianto e dell annesso bar, nel rispetto degli orari stabiliti; - prenotazione campi, accensione e spegnimento dei relativi impianti di illuminazione notturna quando necessario; - pulizia dei campi di gioco con prodotti ed attrezzature adeguati al tipo di pavimentazione; - pulizia e disinfezione del bar, degli spogliatoi e servizi con l ausilio di idonei prodotti per l igiene; - accensione e spegnimento dell impianto termico e dell impianto d illuminazione degli spogliatoi quando necessario; - verifica e riordino di tutte le attrezzature; - raccolta e conferimento differenziato dei rifiuti nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme vigenti in materia; - pulizia dei viali di accesso; 2. Il Concessionario è tenuto a provvedere alle seguenti operazioni periodiche o occasionali: - ispezione e controllo della caldaia dell impianto termico, a norma di legge, con verifica della regolazione degli impianti termo-sanitari; - manutenzione e ricarica degli estintori; - pulizia dei filtri dell aria scambiatori di calore; 8

9 - controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando (riferiti soprattutto ai campi da tennis e di bocce), e loro mantenimento a norma di legge; - sostituzione delle lampade, prese e spine deteriorate; - controllo e verifica dell efficienza delle docce, water, lavandini, rubinetterie nonché delle relative condotte con spurghi e disinfezioni accurate; - riparazione delle apparecchiature manomesse e di infissi lesionati; - sostituzione dei vetri rotti; - disostruzione delle condotte di drenaggio dei campi; - pulizia e manutenzione di gronde e pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento; - irrigazione e sfalcio delle aree prative di pertinenza interne, irrigazione, regolazione e manutenzione ordinaria delle piante e delle siepi interne, raccolta e smaltimento dell erba e delle ramaglie; - tinteggiatura degli spogliatoi, dei servizi e del bar, e verniciatura di recinzioni e cancellate; - segnaletica dei campi da gioco; - sgombero della neve da cortili, vialetti di accesso e, qualora necessario, dai tetti. 3. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive 4. Il Concessionario è tenuto a provvedere ai fini della gestione all acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento della attività; è tenuto a dotare i servizi igienici di carta igienica, di saponi liquidi con dosatore, delle salviette di carta monouso. 9

10 5. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il Comune estraneo da qualsiasi rapporto con essi, e restando altresì indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità. 6. Il Comune si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento. Art. 7 Oneri del Comune 1. Sono a carico del Comune i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo del Concessionario o dei propri dipendenti, collaboratori o addetti: a) sistemazione delle coperture e delle lattonerie; b) impianto e manutenzione straordinaria degli alberi di alto fusto; c) modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali; d) sostituzione delle apparecchiature e delle attrezzature sportive non più recuperabili per vetustà o rottura per il normale uso nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti; e) nuove costruzioni o rifacimenti di lastricati, pavimentazioni, viali e rivestimenti interni ed esterni. 2. Ogni altro intervento non compreso fra quelli dianzi indicati fa carico al Concessionario. 3. Il Concessionario potrà eseguire a sue spese interventi di manutenzione straordinaria migliorativa dell immobile oggetto di concessione, previa autorizzazione dell Amministrazione. Art. 8 Personale. 10

11 1. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal Concessionario, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento. 2. Il Concessionario è tenuto a consegnare al Comune l elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, ed a sostituire il personale giudicato inidoneo per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione. Art. 9 Responsabilità. 1. Il Concessionario è responsabile della custodia e della costante vigilanza del Centro Sportivo. 2. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione è pertanto tenuto a stipulare contratti per l assicurazione della responsabilità civile verso terzi, per danni a persone e a cose, nonché per furto ed incendio, per un valore da concordare con l Amministrazione Comunale. 3. Il Concessionario si impegna a tenere sollevata l Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni che derivassero a terzi in dipendenza dell esercizio della concessione. 4.Il Concessionario è responsabile della moralità e dell ordine pubblico all interno degli impianti. Art. 10 Tutela degli addetti. 1. Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. 2. Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipen- 11

12 denti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 3. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Direzione Provinciale del lavoro, il Comune procederà alla sospensione dell attività. La sospensione cesserà dopo che la Direzione del lavoro accerti che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni di cui sopra, il Concessionario non potrà opporre eccezioni al Comune, né avrà titolo al risarcimento dei danni. 4. Il ripetersi o il protrarsi dell inottemperanza ai suddetti obblighi comporta la risoluzione della presente convenzione con addebito dei danni a carico del Concessionario. 5. Il Concessionario si impegna a stipulare adeguata copertura assicurativa per i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione contro infortuni e malattie, nonchè per la responsabilità civile verso terzi. Art. 11 Accesso agli Impianti Orari Limiti immissioni sonore 1. L accesso agli impianti è riservato in via prioritaria alle società e ai privati cittadini residenti nel Comune di Cesana Brianza. 2. I giorni e gli orari di accesso verranno concordati tra Comune e Concessionario sulla base dei periodi dell anno, degli usi e delle frequenze degli impianti. Gli orari di accesso potranno variare tra le ore 7,00 e le ore 24,00. Oltre le ore 24,00 non potranno essere presenti all interno del Centro Sportivo e del bar clienti o avventori o comunque persone diverse dal Concessionario e dai suoi dipendenti o collaboratori. E consentita la chiusura del Centro alle ore 1,00 per la realizzazione di eventi, attività musicali e manifestazioni, realizzabili in numero massimo non superiore a 7 (sette) giorni per ogni singolo anno, da comunicare al Comune per acquisizione di preventiva autorizzazione. 3. il Concessionario si obbliga: 12

13 a) a non svolgere, durante tutto l orario di apertura del Centro Sportivo e del bar ivi compreso, qualsiasi attività musicale dal vivo e a non diffondere musica con apparecchi elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, radio, televisioni o qualsiasi altro mezzo di diffusione sonora. Il televisore non potrà essere pertanto utilizzato per l ascolto di video musicali, concerti e programmi musicali, è invece consentito il normale utilizzo del televisore nel rispetto dei limiti di immissione di rumore previsti dalla legge e/o dei limiti della normale tollerabilità; b) nell ambito della gestione del Centro Sportivo e del bar ivi compreso e di ogni inerente attività a rispettare i limiti di immissione di rumore previsti dalla legge e/o i limiti della normale tollerabilità; 4. Sull area esterna pertinenziale al bar del Centro Sportivo è fatto divieto di istallare attrezzature giochi di intrattenimento e divertimento. Il Concessionario si impegna a compire quanto necessario affinché tale area non venga utilizzata durante il periodo compreso tra l 1 di novembre ed il 30 aprile di ogni anno per tutto l orario di apertura del Centro e durante il periodo compreso tra l 01 maggio ed il 31 ottobre di ogni anno oltre le 22,30. Art Tariffe per l uso dei campi da gioco 1. Il Concessionario è obbligato ad applicare le tariffe per l uso dei campi da gioco come determinate dal Comune ed a provvedere alla riscossione. Dette entrate rimangono di pertinenza del Concessionario. 2. Nel corso della gestione il Concessionario e il Comune potranno concordare l introduzione di tariffe differenziate per favorire quelle fasce orarie di utilizzo che risultino poco frequentate. Art. 13 Gestione del bar 1. Il Concessionario provvede a gestire il bar annesso al Centro Sportivo, nel rispetto 13

14 della vigente normativa in materia di pubblici esercizi, nonchè in materia tributaria e fiscale, assumendosene la piena responsabilità. 2. I proventi della gestione del bar spettano per intero al Concessionario. 3. Il Concessionario, relativamente alla somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico, è tenuto a rispettare l art. 70 della L.R n Qualora il titolare dell impresa o il legale rappresentante non provvedano direttamente all effettiva conduzione dell esercizio dovranno nominare un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 65 e 66 della Legge regionale Lombardia n.6/2010. Art. 14 Garanzia Polizze assicurative 1. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, compreso il pagamento del canone di concessione, il Concessionario ha prestato cauzione di euro ( /00), pari a del canone, mediante la presentazione di fideiussione bancaria/assicurativa n. rilasciata dalla, o mediante versamento della somma in Tesoreria. 2. La polizza fiudeiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune ed altresì la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2 del Codice civile e deve avere una validità corrispondente alla durata della concessione. 3. La garanzia sarà svincolata dopo la scadenza della concessione previa verifica del buono stato dell immobile, delle pertinenze e degli arredi e sempre che il concessionario abbia adempiuto ai suoi obblighi. 4. Qualora l ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro 14

15 entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. 5. Il Concessionario dichiara che la suddetta polizza rimane valida ed efficace fino alla dichiarazione di svincolo rilasciata dall Ente concedente. 6. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del Concessionario o sfratto per morosità, l Ente può incamerare il deposito cauzionale o escutere la polizza, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni. 7. Il deposito potrà essere incamerato o la polizza escussa, in corso di rapporto, anche in caso di mancato pagamento da parte del concessionario delle somme dovute a titolo di canone in forza del contratto. 8. Il Concessionario si obbliga a stipulare a proprie spese ed a mantenere in vita per tutta la durata del presente contratto (anche in ipotesi di rinnovo): - idonea polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi, per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Cesana Brianza) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, con un massimale per sinistro di euro ; - idonea polizza di assicurazione per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), con un massimale per sinistro - idonea polizza di assicurazione per danni a immobili in concessione, compreso incendio, con un massimale ; Art. 15 Rilascio - Verbale di restituzione 1. Alla scadenza della concessione, l immobile dovrà essere riconsegnato alla Amministrazione, libero da persone e cose non di pertinenza dell Ente, senza alcun one- 15

16 re ed obbligo di indennità ovvero rimborso a carico di quest ultima per gli interventi o gli acquisti di attrezzature stabili effettuati. 2. All atto della riconsegna al Comune degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti il centro sportivo oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura del Concessionario ed in contraddittorio con il responsabile del Comune processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni e degli arredi ed attrezzature in dotazione. Eventuali mancanze o danneggiamenti verranno posti a carico del Concessionario che dovrà provvedere al ripristino a propria cura e spese o dovrà corrispondere al Comune l importo necessario agli interventi e/o acquisti, anche mediante rinuncia alla restituzione della cauzione, determinato tenendo conto del valore iniziale decurtato del successivo deprezzamento. Art. 16 Cessione e subconcessione 1. Sono vietati la cessione e la subconcessione totale o parziale degli immobili e della gestione oggetto della presente convenzione, non espressamente autorizzati dal Comune. 2. E altresì vietato l affitto di azienda. Art. 17 Clausola risolutiva espressa 1. Costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell art.1456 del c.c. con possibilità per l Amministrazione concedente di dichiararla in caso di inerzia protrattasi per 15 giorni dalla messa in mora le seguenti fattispecie: - fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario; - scioglimento e/o cessazione dell attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa; - mancato pagamento di due trimestralità consecutive del canone; 16

17 - destinazione dell immobile ad uso diverso da quello oggetto della concessione; - mancato rispetto delle disposizioni d ordine pubblico, delle norme igienico sanitarie vigenti, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro; - mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti; - violazione al divieto di affitto d azienda, di subconcessione o di cessione dei locali e della gestione; - sospensione non autorizzata delle attività per più di 7 giorni consecutivi o 20 giorni totali non consecutivi nel corso dell anno; - utilizzo di personale privo dei requisiti di legge; - mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti; - grave compromissione dell igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce; - gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria; - mancata intestazione dei contratti di utenza; - perdita dei requisiti previsti per contrarre con la Pubblica Amministrazione o perdita dei requisiti previsti per l esercizio dell attività di somministrazione alimenti e bevande; - mancata reintegrazione nei termini della cauzione in caso di utilizzo dell Amministrazione in corso di rapporto. - gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione. Art Penali. 1. Per ogni inosservanza degli oneri contemplati dalla presente convenzione non comportante la sua risoluzione, il Comune comminerà al Concessionario, previa con- 17

18 testazione della violazione commessa e valutati i motivi a discolpa, il pagamento di una penale compresa tra un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00 in base alla gravità dell infrazione. 2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della comminazione. 3. Il Comune ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d ufficio, con oneri finanziari a carico del Concessionario, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora questi, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli. 4. E facoltà del Comune di valersi del deposito cauzionale di cui alla presente convenzione per il pagamento delle opere o dei danni in carico al Concessionario e per la riscossione delle penali. Art 19 Conflitti di interesse Ai sensi di quanto disposto dall art.14, comma 2 del DPR n. 62 del e dall art.16, commi 3 e 4, del Codice di Comportamento del Comune di Cesana Brianza, il Responsabile del Settore, il quale interviene in quest atto in rappresentanza del Comune, ed il Legale Rappresentante della, sotto la propria diretta responsabilità dichiarano che non sono intercorsi tra di loro, nell ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, e che il suddetto dipendente comunale non ha ricevuto altre utilità dalla medesima società. Art.20 - Incompatibilità Ai sensi dell art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, 18

19 che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Cesana Brianza nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Art. 21 Regime Fiscale e spese 1. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in termine fisso, ai sensi dell art.5, Tariffa parte prima, D.P.R. n.131/ Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del Concessionario. 3. Il Comune provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al concessionario, che assume l intero onere economico dovuto a titolo di imposta di registro sul contratto per l intera durata del rapporto. Art. 22 Elezione domicilio 1. Per ogni effetto il Concessionario elegge domicilio presso la sede del Centro Sportivo Comunale oggetto della concessione. Art. 23 Trattamento dei dati personali. Il Concessionario è informato, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, che il trattamento dei dati personali contenuti nella presente convenzione avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad essa collegate e per l assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Art. 24 Disposizioni finali. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia. Letto, approvato e sottoscritto. Per il Comune Per il Concessionario Arch. Ileana Benegiamo Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente ap- 19

20 provano i patti di cui agli artt. 5),6),9), 11), 12), 14), 16), 17), 18) e 21). Per il Comune Per il Concessionario Arch. Ileana Benegiamo 20

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