MIONETTO S.p.A. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/01

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1 MIONETTO S.p.A. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/01 1

2 Preambolo Da sempre sensibile all esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari, MIONETTO ha ritenuto conforme alle politiche aziendali procedere all adozione del presente modello di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Tale iniziativa, che si accompagna all emanazione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l implementazione e attuazione di un modello organizzativo, ancorché facoltativa, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, assicurando un vantaggio competitivo derivante dal fatto di voler essere azienda intrinsecamente lecita, anche al di là delle prescrizioni di legge imperative. La finalità principale del modello organizzativo è preventiva, essendo volto ad organizzare l impresa in maniera tale da non generare od occultare comportamenti illeciti: obiettivo prioritario, quindi, è quello di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto Legislativo 231/2001, attraverso un sistema di procedure organizzative e di controllo atte a salvaguardare la Società da comportamenti illeciti commessi al proprio interno, rendendo più efficace il sistema di corporate governance esistente. Il presente modello organizzativo rappresenta altresì uno strumento di sensibilizzazione dei soci, degli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti, dei collaboratori e degli stakeholder di MIONETTO (per essi intendendosi fornitori, clienti, partner commerciali e contrattuali, consulenti) affinché i medesimi adottino comportamenti in linea con i valori etici cui s ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e, comunque, tali da prevenire il rischio di commissione di reati. Il modello organizzativo si prefigge altresì la diffusione e l affermazione di una cultura d impresa improntata alla legalità e al controllo di tutte le fasi decisionali ed operative in cui si articola l attività sociale. Tali prerogative vengono perseguite attraverso l adozione di misure idonee a preservare l osservanza di principi di correttezza e trasparenza nell assunzione delle decisioni, la sussistenza di controlli preventivi e successivi che consentano di individuare condotte illecite o sintomatiche di propositi illeciti conseguiti nell esercizio dell attività sociale e, più in generale, situazioni di rischio o conflitto rispetto ai valori etici e principi di condotta enunciati nel presente Modello. La direzione generale di MIONETTO sarà lieta di fornire eventuali delucidazioni in merito ai contenuti del presente modello organizzativo. 2

3 INDICE LIBRO I... 6 PARTE GENERALE DECRETO LEGISLATIVO 231/ IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PROFILO SOCIETARIO ED AZIENDALE DI MIONETTO IMPATTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO SULLE REGOLE DI CORPORATE GOVERNANCE DI MIONETTO COSTRUZIONE DEL MODELLO IN FUNZIONE DELLA STRUTTURA SOCIETARIA DI MIONETTO LE ATTIVITÀ SENSIBILI DI MIONETTO I REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI ORGANISMO DI VIGILANZA DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO SISTEMA DISCIPLINARE LIBRO II PARTE SPECIALE PARTE SPECIALE A REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE A E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROTOCOLLI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLEGATO A 1 RAPPORTI CON SOGGETTI ISTITUZIONALI ALLEGATO A 2 RAPPORTI CON I CLIENTI COMMERCIALI ALLEGATO A 3 INVESTIMENTI ALLEGATO A 4 RAPPORTI CON I FORNITORI ALLEGATO A 5 PROCEDURE PAGAMENTO FATTURE FORNITORI ALLEGATO A 6 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ALLEGATO A 7 PROCEDURE RIMBORSO SPESE DIPENDENTI ALLEGATO A 8 SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE ALLEGATO A 9 SELEZIONE E GESTIONE DEI COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI PARTE SPECIALE B DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE B E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PROTOCOLLI DI CONDOTTA PARTE SPECIALE C REATI TRANSNAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 146 DEL 16 MARZO 2006, E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PROTOCOLLI DI CONDOTTA PARTE SPECIALE D

4 1 REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE D E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PROTOCOLLI DI CONDOTTA PARTE SPECIALE E DELITTI CONTRO L INDUSTRIA E IL COMMERCIO DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE E E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PROTOCOLLI DI CONDOTTA PARTE SPECIALE F REATI SOCIETARI E ABUSI DI MERCATO DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE F E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PROTOCOLLI DI CONDOTTA PARTE SPECIALE G REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL ORDINE DEMOCRATICO DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE G E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PROTOCOLLI DI CONDOTTA PARTE SPECIALE H REATI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE H E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PROTOCOLLI DI CONDOTTA PARTE SPECIALE I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE I E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PROTOCOLLI DI CONDOTTA PARTE SPECIALE L REATI IN MATERIA RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE L E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PROTOCOLLI DI CONDOTTA PARTE SPECIALE M DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D AUTORE DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE M E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PROTOCOLLI DI CONDOTTA PARTE SPECIALE N REATI AMBIENTALI DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE N E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PROTOCOLLI DI CONDOTTA PARTE SPECIALE O IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE O E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PROTOCOLLI DI CONDOTTA LIBRO III CODICE ETICO CODICE ETICO DI MIONETTO

5 INTRODUZIONE MESSAGGIO DEL PRESIDENTE LA MISSIONE DI MIONETTO LA CONDIVISIONE DEL PROGETTO IL VALORE DEL CODICE ETICO I VALORI DI MIONETTO I DOVERI DEI VERTICI AZIENDALI CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON I COLLABORATORI CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI ESTERNE VALIDITÀ E APPLICAZIONE DEL CODICE ALLEGATO 1 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/08) ALLEGATO 2 ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETÀ AGGIORNATO ALL ALLEGATO 3 PROCEDURE PAGAMENTO FATTURE FORNITORI ALLEGATO 4 LINEE GUIDA SUI CREDITI COMMERCIALI ALLEGATO 5 GESTIONE ORDINI DI ACQUISTO ALLEGATO 6 SCHEMA GESTIONE ORDINI DI ACQUISTO ALLEGATO 7 PASSIVE CYCLE - FREIGHT CHARGES ALLEGATO 8 PASSIVE CYCLE RAW MATERIALS ALLEGATO 9 PASSIVE CYCLE - SERVICES ALLEGATO 10 PASSIVE CYCLE - WINE ALLEGATO 11 PROCEDURA DI DENUNZIA E SEGNALAZIONI ALL ODV

6 LIBRO I PARTE GENERALE 6

7 1 DECRETO LEGISLATIVO 231/ Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni In data 8 giugno 2001, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 in esecuzione della delega di cui all art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ( Decreto ). Il Decreto ha introdotto nell ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico delle società per alcuni reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione delle medesime o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale (soggetti apicali), nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (soggetti subordinati). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il reato. Alla data di adozione del presente Modello, il Decreto contempla i seguenti reati presupposto: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 231/01) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.); Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2 comma, n. 1 c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); Corruzione per l esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); 7

8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.). Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D. Lgs. n. 231/01) Documenti informatici [Falsità in atti - riguardante un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria] (art. 491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); 8

9 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.). Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D. Lgs. n. 231/01) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990); Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) del codice di procedura penale). Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D. Lgs. n. 231/01) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto e detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art

10 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). Delitti contro l Industria e il commercio (art. 25-bis 1. D. Lgs. n. 231/01) Turbata libertà dell industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); Frodi contro le industrie nazionali.(art. 514 c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. n. 231/01) False comunicazioni sociali (art c.c.); False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art c.c.); Impedito controllo (art c.c.); Indebita restituzione di conferimenti (art c.c.); Illegale ripartizione di utili e riserve (art c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art c.c.); 10

11 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art c.c.); Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art bis c.c.); Formazione fittizia del capitale sociale (art c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art c.c.); Corruzione tra privati (Art c. 3 c.c.); Illecita influenza sull assemblea (art c.c.); Aggiotaggio (art c.c.); Ostacolo all esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art c.c.). Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico previsti dal codice penale (art. 25-quater D. Lgs. n. 231/01) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater. 1 D. Lgs. n. 231/01) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D. Lgs. n. 231/01) Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.); Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.); Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) 11

12 Abusi di mercato (art. 25-sexies D. Lgs. n. 231/01) Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF e art. 187-quinquies TUF); Manipolazione del mercato (art. 185 TUF e art. 187-ter TUF) Reati transnazionali (L. 146 del 16 marzo 2006) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater del D.p.r. n. 43/1973); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990); Disposizioni contro l immigrazione clandestina; Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D. Lgs. 231/01) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D. Lgs. n. 231/01) Delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n

13 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D. Lgs. n. 231/01) Reati ambientali (art. 25-undecies D. Lgs. n. 231/01) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs. n. 231/01) 1.2 Criteri di imputazione della responsabilità La disciplina di responsabilità dell ente delineata dal Decreto si fonda sul concorso tra: criteri di imputazione oggettiva; criteri di imputazione soggettiva Criteri di imputazione oggettiva In applicazione dei criteri d imputazione oggettiva, l ente è tenuto a rispondere allorquando: il fatto di reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all ente e il fatto di reato sia stato commesso nell interesse o a vantaggio dell ente. Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità dell ente possono essere: (A) soggetti apicali, ovverosia soggetti con potere di amministrazione, gestione e direzione dell ente; rientrano in tale categoria amministratori, direttori generali, rappresentanti legali, direttori di divisione o stabilimento nonché, in generale, tutti coloro che esercitano, anche solo di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (B) soggetti subordinati, sottoposti alla direzione e al controllo da parte dei soggetti apicali; appartengono a questa categoria tutti i dipendenti dell ente nonché tutti 13

14 coloro che agiscono in nome, per conto o nell interesse dell ente, quali collaboratori e parasubordinati. Perché l ente sia ritenuto responsabile ai sensi del Decreto, il reato deve essere stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio: tale requisito s intende soddisfatto laddove l autore del reato abbia agito con l intento di favorire l ente e quest ultimo, grazie all illecito, abbia ottenuto un vantaggio ovverosia un risultato favorevole. Per converso, l ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell interesse esclusivo dell autore del reato o di terzi. I criteri di imputazione oggettiva dell ente, peraltro, si articolano differentemente, a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato: se il reato è commesso da un soggetto posto al vertice dell'ente (A), si presume che l illecito sia imputabile ad una politica dell ente o, perlomeno, ad un deficit organizzativo, ragione per cui l ente si riterrà responsabile ove non dimostri la sua estraneità al fatto illecito; se il reato è commesso da un soggetto in posizione subordinata (B), la responsabilità dell'ente viene ricondotta all'inadempimento (doloso o colposo) degli obblighi di direzione o di vigilanza da parte di soggetti in posizione apicale. L Ente può essere chiamato a rispondere, ex art. 4 del Decreto, anche quando il reato è stato realizzato all estero. I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell ente per reati commessi all estero (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Decreto) sono così sintetizzabili: a) il reato deve essere commesso all estero da un soggetto funzionalmente legato all ente, ai sensi dell art. 5, comma 1, del Decreto; b) l ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano; c) l ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.; d) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto Criteri di imputazione soggettiva I criteri di imputazione soggettiva dell ente attengono all elemento della colpa : perché l ente sia ritenuto responsabile di un reato, l illecito deve essere ad esso "rimproverabile", ovverosia espressione della politica aziendale o, perlomeno, di un deficit di organizzazione. La responsabilità dell ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati efficacemente attuati standard di gestione e di controllo adeguati al settore di operatività dell ente. La 14

15 colpevolezza dell ente e la possibilità di contestarne la responsabilità dipende dall accertamento di deficit organizzativi che abbiano favorito la commissione di uno dei reati presupposto. Al contrario, il Decreto esclude la responsabilità dell ente allorché, prima della commissione del reato, l ente stesso si sia dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello posto in essere all interno dell ente. 1.3 L adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa L art. 6 del Decreto prevede l esonero dalle responsabilità amministrative qualora la società dimostri che: - è stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello organizzativo e di gestione (il Modello ) idoneo a prevenire reati della fattispecie di quelli commessi; - la vigilanza sul funzionamento, l efficacia, l aggiornamento e l osservanza del Modello è stata affidata ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; - le persone che hanno commesso il fatto hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello; - non vi sia stata omissione o insufficiente vigilanza da parte dell organismo di controllo. Queste quattro circostanze devono tutte concorrere fra loro. Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, l ente si presume colpevole, salvo che non provi che il modello è stato fraudolentemente eluso. Se, al contrario, il reato è stato commesso da un soggetto subordinato, l ente risponde solo se la Pubblica Accusa prova che la commissione del reato è stata resa possibile dall inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti apicali. Il Decreto stabilisce che il Modello organizzativo di gestione e controllo deve, tra l altro: - individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (c.d. Attività Sensibili ) (art. 6, c. 2, lett. a); - prevedere protocolli ad hoc finalizzati a programmare la formazione e l attuazione delle decisioni dell ente in relazione ai reati da prevenire (art. 6, c. 2 lett. b); - individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati (art. 6, c. 2, lett. c); - individuare un organismo di controllo deputato a vigilare sul funzionamento, l osservanza e l aggiornamento del Modello (art. 6, c. 1, lett. b); 15

16 - prevedere obblighi di informazione nei confronti dell organismo di vigilanza (art. 6, c. 2, lett. d); - introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (art. 6, c. 2, lett. e). L adozione del Modello è facoltativa. Il Decreto (art. 6 comma 3) prevede che il Modello possa essere adottato sulla base dei Codici di Comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia. Il presente Modello tiene conto dei principi contenuti nelle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Lgs. 231/01 di Confindustria. 1.4 Sanzioni Il Decreto elenca le sanzioni applicabili in caso di accertamento della sussistenza di un illecito amministrativo dipendente da reato, il quale conserva natura amministrativa pur conseguendo alla condanna di un giudice penale. Il Decreto distingue quattro generi di sanzione: la sanzione amministrativa pecuniaria; le sanzioni interdittive; la confisca; la pubblicazione della sentenza Le sanzioni pecuniarie amministrative La sanzione amministrativa pecuniaria segue la condanna della Società per un illecito amministrativo dipendente da reato. L entità della sanzione pecuniaria è rimessa alla determinazione del Giudice, nell osservanza dei criteri dettati dal Decreto: l importo è calcolato su un sistema a <<quote>>, non inferiori a cento né superiori a mille, a ciascuna delle quali è attribuito un valore fisso (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37). Nello stabilire il numero di quote componenti la sanzione pecuniaria, ed in definitiva l ammontare della stessa, il Giudice valuterà (i) la gravità del fatto costituente reato, (ii) il grado di responsabilità della Società, (iii) l attività dalla medesima posta in essere per eliminarne o attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti ed, infine, (iv) le condizioni economiche e patrimoniali della Società al fine di assicurare l efficacia della sanzione. Pur essendo esclusa la possibilità di pagamento in misura ridotta, il Decreto disciplina casi di riduzione della sanzione pecuniaria: (i) alla metà, qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente 16

17 interesse proprio o di terzi e la Società non ne abbia conseguito vantaggio o ricavato un vantaggio minimo; (ii) da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la Società provvede all integrale risarcimento del danno ed elimini le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperata in tal senso), ovvero adotti un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati della specie di quello verificatosi; (iii) dalla metà ai due terzi, qualora ricorrano entrambe le condizioni di cui ai punti che precedono. Si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo qualora la Società sia responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con un unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva Le sanzioni interdittive Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono: l interdizione, temporanea o definitiva, dell esercizio dell attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive, cumulabili alla sanzione pecuniaria - ad eccezione dei casi in cui quest ultima può essere ridotta - possono essere applicate esclusivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni: (i) siano espressamente previste per il reato per cui si procede; (ii) la Società abbia tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative; (iii) in caso di reiterazione degli illeciti. Il Decreto stabilisce l applicazione della sanzione interdittiva prevista per l'illecito più grave qualora la Società sia responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con un unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva. Al contrario, le sanzioni interdittive non sono suscettibili di applicazione qualora la Società, anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento (i) abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperata in tal senso), (ii) abbia messo a disposizione dell autorità giudiziaria il profitto del 17

18 reato per la confisca, ovvero (iii) abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando un Modello idoneo a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi. L applicazione delle sanzioni interdittive è, altresì, esclusa nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la Società non ne abbia conseguito vantaggio o ricavato un vantaggio minimo. Le sanzioni interdittive hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, benché nei casi più gravi possano eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi; possono, inoltre, essere applicate in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità della Società e fondato pericolo di reiterazione Confisca e pubblicazione della sentenza A seguito dell applicazione di una sanzione interdittiva, il Giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna, a spese della Società, in uno o più giornali ovvero mediante affissione nel Comune ove la Società ha la sede principale. Con la sentenza di condanna, il Giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente, salvo la parte che possa essere restituita al danneggiato. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato, mentre l inosservanza delle medesime può comportare la reclusione da sei mesi a tre anni per l autore materiale della trasgressione nonché l applicazione della sanzione pecuniaria e di misure interdittive ulteriori nei confronti della Società Inosservanza delle sanzioni interdittive Chiunque, nello svolgimento dell attività dell ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, viene sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni. 1.5 Delitti tentati Il Decreto prevede e regola i casi in cui il delitto si realizzi solo nelle forme del tentativo. L art. 26 del Decreto stabilisce che le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente 18

19 capo del decreto 231/2001. L ente non risponde dei delitti tentati quando volontariamente impedisce il compimento dell azione o la realizzazione dell evento. 1.6 Responsabilità e vicende modificative Il Decreto disciplina il regime della responsabilità qualora la Società modifichi la propria struttura successivamente alla commissione di un reato. In caso di trasformazione o fusione, la società risultante dalla modifica è responsabile dei reati commessi dall ente originario, con conseguente applicazione delle sanzioni irrogate. In caso di scissione parziale, rimane impregiudicata la responsabilità dell ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione sono solidamente obbligati, limitatamente al valore del patrimonio trasferito, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall ente scisso per i reati anteriori alla scissione. Le sanzioni interdittive eventualmente comminate si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso. In caso di cessione o di conferimento dell azienda nell ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidamente obbligato con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo il beneficio della preventiva escussione dell ente cedente e comunque nei limiti del valore dell azienda ceduta e delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. 19

20 2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 2.1 Obiettivi perseguiti con l adozione del Modello MIONETTO, nell ambito della propria politica societaria improntata all esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione del business aziendale, a tutela della propria immagine e posizione e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto, procedendo alla predisposizione ed attuazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche Modello Organizzativo ovvero, semplicemente, Modello ). L attuazione del Modello è volta a sensibilizzare tutti coloro che operano in MIONETTO e per MIONETTO affinché mantengano, nell espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel citato decreto. L adozione del presente Modello Organizzativo sottolinea la ferma volontà di MIONETTO di implementare un efficace sistema di compliance aziendale. In particolare, il Modello detta regole e prevede procedure mirate a prevenire comportamenti illeciti rilevanti ai fini della responsabilità di cui al Decreto anche attraverso un più avanzato sistema di governo societario. 2.2 Metodologia di elaborazione del Modello Ai fini della predisposizione del presente Modello, MIONETTO ha proceduto all analisi della propria organizzazione e delle proprie attività tenuto conto, tra l altro, delle Linee Guida di Confindustria e della prassi formatasi in materia di modelli organizzativi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 nonché dei precedenti giurisprudenziali. In ogni caso, le eventuali difformità del presente Modello rispetto alle indicazioni contenute nelle predette linee guida di contenuto generale e non vincolante non ne inficiano la validità, efficacia ed idoneità preventiva, essendo il Modello elaborato in funzione della struttura organizzativa e delle attività concretamente svolte da MIONETTO. Ai fini della predisposizione del presente Modello, sono state condotte, tra le altre, le seguenti attività di indagine: analisi generale dell organigramma e della struttura organizzativa della Società, con riferimento, tra l altro, alle metodologie operative di lavoro e ai protocolli di condotta esistenti, alle ripartizioni di funzioni gestionali, operative e di controllo adottate, alle policy aziendali e di gruppo esistenti, agli strumenti informatici utilizzati; mappatura delle Attività Sensibili, nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto. 20

21 Tali attività di indagine sono state condotte attraverso l analisi di documenti societari e aziendali nonché mediante cicli di interviste effettuate con i responsabili di funzione delle diverse divisioni della Società. Nella predisposizione del presente Modello, sono state individuate le seguenti esigenze da presidiare: A) la Società deve adottare il Modello e il Codice Etico con una dichiarazione programmatica in cui vengano definite le regole cui si ispira l attività dell ente ai suoi massimi livelli e che esprima la politica dell azienda di avversione alla commissione di reati nel suo interesse, sia in termini generali che con specifico riguardo alle fattispecie criminose cui si applica la disciplina del Decreto; B) all interno della Società, devono essere individuati e/o chiaramente individuabili i Soggetti Apicali e i Soggetti Subordinati; C) le attività a rischio reato devono essere costantemente monitorate; nel caso di modifiche significative all organizzazione dell ente, deve effettuarsi una ulteriore attività di indagine volta a verificare l emersione di eventuali ulteriori profili di criticità; D) il Modello deve contemplare specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l attuazione delle decisioni a rischio reato, attraverso idonee ripartizioni di compiti tra i vari soggetti interessati. Devono essere verificati l esistenza ed il corretto funzionamento del sistema delle deleghe e dei poteri aziendali, nonché il sistema normativo interno. In particolare, deve evitarsi che i poteri relativi a tali operazioni siano concentrati in capo ad una singola persona, mentre deve essere possibile l individuazione chiara ed univoca del ruolo e della responsabilità di ciascun soggetto all interno del processo decisionale; E) conformemente a quanto previsto dall art. 25-septies del Decreto, la Società deve altresì osservare quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli artt. 17, comma 1, lettera a) e 28 del D.Lgs. 81/2008, già adottato da MIONETTO e da intendersi parte integrante del presente Modello e unito in copia sub Allegato 1 (di seguito, Documento di Valutazione dei Rischi ); F) la Società valuterà se adottare un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, SGSL ), conforme all art. 30 del D. Lgs. 81/2008; G) devono essere stabilite modalità specifiche per la gestione delle risorse finanziarie volte ad impedire ogni comportamento illecito, specie relativamente alla creazione di contabilità fuori bilancio; H) devono essere individuate le particolari situazioni in cui soggetti in posizione apicale potrebbero avere interesse ad aggirare fraudolentemente il modello e attraverso quali modalità ciò potrebbe avvenire; I) devono essere introdotte misure idonee a prevenire tali tentativi di elusione fraudolenta; J) deve essere istituito un Organismo di Vigilanza (OdV) che verifichi l attuazione ed il costante aggiornamento del Modello; 21

22 K) il Modello deve prevedere un sistema di monitoring e reporting, coerente con l organizzazione dell ente, che consenta di individuare e segnalare eventuali condotte illecite, nonché eventuali situazioni a rischio reato e tentativi di elusione del Modello; L) devono essere regolati i flussi di informazione tra i vari soggetti interessati, tra questi ed altri organi dell ente, e, in maniera specifica, rispetto all OdV; M) deve essere definito un sistema di sanzioni disciplinari consistenti anche nell irrogazione delle sanzioni tipiche previste dall ordinamento societario ovvero nella risoluzione del rapporto contrattuale ovvero giuslavoristico; N) devono essere adottati (e, ove già adottati, mantenuti ed efficacemente utilizzati) sistemi gestionali delle risorse finanziarie (in entrata e uscita) che consentano di individuare e prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto. In ogni caso, l adozione del Modello non deve avere degli effetti paralizzanti nei confronti degli organi di gestione o introdurre dei costi, derivanti da eccessive complicazioni burocratiche, ulteriori rispetto a quanto necessario per garantire l efficacia penal-preventiva del medesimo. 2.3 Struttura del Modello Il presente Modello è costituito da una Parte Generale, da singole Parti Speciali predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto, dagli Allegati e da una Appendice : la Parte Generale, dopo un richiamo ai principi del Decreto, contempla le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all organo di controllo, alla formazione del personale ed alla diffusione del modello nel contesto aziendale, al sistema disciplinare ed alle misure adottate in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello; le diverse Parti Speciali sono redatte specificatamente in relazione alle tipologie di reati la cui commissione è astrattamente ipotizzabile per MIONETTO in ragione delle attività svolte e riportano: - la descrizione delle rispettive fattispecie di reato; - le specifiche attività aziendali che risultano essere sensibili; - i principi comportamentali da rispettare; - i protocolli di controllo implementati a presidio delle attività sensibili; - i flussi informativi sistematici predisposti. gli Allegati contengono i documenti citati nelle varie Parti del Modello, tra i quali l organigramma della Società aggiornato, il Documento di Valutazione dei Rischi, le linee guida sui crediti commerciali, nonché le procedure interne sul pagamento delle fatture fornitori e sui meccanismi di denunzia e segnalazione all OdV, che costituiscono parte integrante ed essenziale del Modello stesso. 22

23 2.4 Adozione del Modello Il Modello è stato implementato in ottemperanza alle linee metodologiche di seguito descritte Definizione di Sistema di Controllo Interno Il Sistema di Controllo Interno rappresenta il contesto aziendale all interno del quale il sistema di controllo viene progettato e successivamente monitorato e deriva dalle scelte compiute dal management sulla definizione delle variabili organizzative (es.: struttura organizzativa, sistema informatico, processi di controllo di gestione, sistemi di gestione per la qualità). L ambiente di controllo di MIONETTO è costituito dall insieme dei processi, delle procedure e dei sistemi di controllo operanti in azienda, giudicati idonei a prevenire i reati e ad operare un controllo sui Processi a rischio di reato Identificazione dei Processi a rischio di reato L attività di analisi del contesto aziendale, rappresentato dal Sistema di controllo, è stata attuata attraverso l esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, sistema di deleghe, procedure aziendali, istruzioni operative, comunicazioni organizzative, etc.) ed una serie di interviste con i soggetti chiave, risultanti dall organigramma aziendale e dal sistema di deleghe, al fine di individuare i processi a rischio e gli elementi del sistema di controllo interno preventivo (Procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, etc.). L obiettivo di questa fase è di identificare i Processi a rischio di reato e di verificare l efficacia dei controlli esistenti. Ad esito dell attività di mappatura dei rischi, sono stati redatti un verbale e un documento di matrice dei rischi in cui sono individuate le aree sensibili e i protocolli di condotta implementati al fine di prevenire la commissione di illeciti. Entrambi i documenti predisposti sono agli atti della Società Miglioramento del sistema di controllo preventivo Sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, si sono individuati gli interventi necessari per rafforzare l attuale sistema di controllo interno, rendendo tale sistema compatibile con quanto previsto dal Decreto attraverso l adozione di un Modello aziendale di organizzazione, gestione e monitoraggio. 23

24 2.4.4 Approvazione del Modello Il Consiglio di Amministrazione di MIONETTO ha competenza esclusiva per l adozione, la modificazione e l integrazione del Modello. La prima edizione del presente Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di MIONETTO S.p.A. con delibera assunta all unanimità dei propri membri in data 16/02/2015, mediante la quale la Società ha altresì nominato i membri dell Organismo di Vigilanza preposto al costante monitoraggio circa l adozione, l efficace attuazione ed osservanza del Modello Modifiche ed integrazioni del Modello Considerato che il Modello costituisce atto di emanazione dell organo dirigente, la competenza in merito alle successive modificazioni ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso è prerogativa del Consiglio di Amministrazione di MIONETTO. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle modifiche di carattere sostanziale proposte dal Presidente, dall Amministratore Delegato o dall Organismo di Vigilanza. Fra le modifiche s includono: l inserimento, integrazione e/o soppressione di Parti Speciali; l inserimento, integrazione e/o soppressione di alcune Parti del Modello; la modifica delle responsabilità e delle attività dell OdV; l aggiornamento del Modello a seguito di qualsivoglia evento o circostanza cha abbia un impatto significativo sull assetto organizzativo e aziendale della Società; l aggiornamento dei meccanismi generali di delega e controllo previsti nel presente Modello; l inserimento di nuove fattispecie tra i reati presupposto contemplati dal Decreto; il consolidamento di orientamenti interpretativi giurisprudenziali o dottrinali, in base ai quali sia consigliabile integrare o modificare una o più previsioni / sezioni del Modello. Inoltre, il Presidente o l Amministratore Delegato di MIONETTO vengono dotati delle seguenti deleghe operative in merito al Modello: aggiunta di aree a rischio nelle Parti Speciali già approvate dal Consiglio di Amministrazione e definizione dei relativi interventi operativi; modifiche delle tabelle di valutazione dei rischi; 24

25 modifiche non sostanziali del Modello, quali modifica di denominazione di aree, funzioni, etc.; modifiche organizzative che non impattino sui principi di fondo del controllo, quali accorpamenti di uffici, di procedure, di processi, etc.. In ogni caso, il presente Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione di MIONETTO, anche su proposta dell OdV, quando (i) siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l inefficacia o l incoerenza ai fini della prevenzione dei reati ovvero (ii) siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell organizzazione o nell attività della Società. Tutte le modifiche, integrazioni od aggiornamenti del Modello devono essere tempestivamente comunicate all OdV. 2.5 Destinatari del Modello Il presente Modello si applica a tutti coloro che ricoprono cariche sociali all interno di MIONETTO nonché al personale di questa e, in modo particolare, a chi svolga un attività ricompresa tra quelle considerate sensibili. Più generalmente, il Modello si rivolge a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Le disposizioni contenute nel Modello dovranno essere altresì osservate da coloro che operano in nome e per conto della Società e da tutti i dipendenti. Al fine di garantire una più efficace prevenzione dei reati, occorre che il Modello venga rispettato ed osservato anche dai collaboratori esterni, siano essi persone fisiche o società, che prestino la propria collaborazione continuativa nei confronti di MIONETTO tramite, a titolo esemplificativo, l apposizione di una clausola contrattuale che lo preveda. Il Modello si rivolge altresì a coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati da rapporti giuridici rilevanti ai fini della necessaria prevenzione dei reati previsti nel Decreto. Il Modello si applica, infine, ai dipendenti, dirigenti, consulenti e/o collaboratori di società terze che ricoprano funzioni all interno di divisioni di MIONETTO o svolgano attività sensibili nell interesse della medesima. I destinatari del Modello, come sopra individuati (di seguito, Destinatari ), sono tenuti ad osservare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello, conformando la 25

26 propria attività alle procedure descritte nei Protocolli di Condotta applicabili alla rispettiva divisione operativa. 26

27 3 PROFILO SOCIETARIO ED AZIENDALE DI MIONETTO 3.1 La Società MIONETTO S.p.A. (altrimenti definita, nel presente Modello, MIONETTO ) è una società di diritto italiano, con sede legale a Valdobbiadene (TV), soggetta a direzione e coordinamento da parte dal socio unico Henkell International GmBH, società di diritto tedesco con sede in Wiesbaden (Germania). Al momento dell adozione del presente Modello, il capitale sociale della MIONETTO S.p.A. ammonta ad Euro ,00, suddiviso in azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 10,00 ciascuna, interamente detenute dal socio unico Henkell International GmBH. 3.2 Storia societaria recente MIONETTO è stata costituita l 8 novembre 1984 ed iscritta nel Registro delle imprese in data 19 febbraio Con effetti civilistici dal 18 maggio 2004, MIONETTO ha incorporato, mediante un operazione di fusione per incorporazione, la società controllata Wisco S.p.A. Nel 2008, la Henkell & Soehnlein Sektkellereien KG (denominata, dal 1 gennaio 2009, Henkell & Co. Sektkellerei KG) società di diritto tedesco con sede a Wiesbaden leader in Europa nel settore dei vini frizzanti e spumanti ed appartenente al gruppo Dr. August Oetker KG, ha acquisito parte del capitale sociale della MIONETTO S.p.A., divenendone socio unico in data 17 marzo Nel 2009, sempre mediante un operazione di fusione per incorporazione, MIONETTO ha incorporato un altra società già controllata, ossia la Amistani Guarda Venegazzù S.r.l., proseguendo in tal modo nelle operazioni di semplificazione e razionalizzazione della struttura societaria. In data 15 gennaio 2010, la società Henkell International GmBH ha acquisito dalla società Henkell & Co. Sektkellerei KG l intero capitale sociale della MIONETTO e ne è divenuta l attuale socio unico. 3.3 Oggetto sociale Al momento dell introduzione del presente Modello, le attività principali ricomprese nell oggetto sociale di MIONETTO sono: la trasformazione e lavorazione di vini, il commercio all ingrosso, al minuto e presso il domicilio dei consumatori, di vini, liquori, spiriti, acque minerali, bevande varie e di altri prodotti similari, nonché il commercio di oggettistica e omaggistica utile per la migliore commercializzazione dei prodotti della società. 27

S T U D I O L E G A L E A S S O C I A T O T O S E L L O & P A R T N E R S

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