Dispositivi Medici: classificazione e Normativa

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Dispositivi Medici: classificazione e Normativa"

Transcript

1 farmaanotizie Periodico mensile di informazione della ASL ROMA A su argomenti di farmacoepidemiologia/farmacoeconomia/farmacovigilanza Gennaio 2013 anno 4 n 1 A cura della Dottoressa Maria Rosaria Macripò * Già farmacista direttrice di farmacia privata e farmacista ospedaliera adibita al servizio di distribuzione dei farmaci in File F presso il Policlinico Umberto I di Roma. Dispositivi Medici: classificazione e Normativa Ad esempio i dispositivi possono contenere come parte integrante una sostanza farmacologicamente attiva, purché l attività svolta non sia primaria ma solo accessoria all attività del dispositivo stesso (Stent medicati, filler con lidocaina per limitare il dolore dovuto al filler o ancora un esempio è il dispositivo medico ad uso chirurgico endooculare contenente triamcinolone per la colorazione del corpo vitreo in corso di vitrectomia usato per favorire la colorazione del corpo vitreo e facilitarne l asportazione). In Europa circolano circa dispositivi medici diversi (1): si tratta di un'ampia gamma che va dalle semplici bende, termometri, cerotti, di comune impiego in ambiente domestico, ai dispositivi di supporto vitale più complessi quali valvole cardiache, protesi articolari, ad altri ancora destinati solo all uso in ambienti sanitari e talora utilizzabili esclusivamente da personale specializzato quali ad es. apparecchi radiografici. Contribuiscono in misura sostanziale alla bilancia commerciale dell'unione europea e danno lavoro ad oltre persone in circa imprese; si stima che nel 2009 hanno realizzato vendite annue per circa 95 miliardi di EURO nel mercato europeo (UE/EFTA) (2). Ma a cosa ci si riferisce quando si parla di Dispositivi medici? In base alla definizione di dispositivo medico contenuta nel decreto legislativo n. 46 del 1997 un dispositivo medico è "uno strumento, apparecchio, impianto sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico" impiegato per il suo corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell uomo a scopo di: diagnosi prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento Inoltre per essere un dispositivo medico il prodotto in questione non deve esercitare l azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi FARMACOLOGICI, IMMUNOLOGICI, METABOLICI, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi. Figura 1 TRIAMCINOLONE. 1

2 La normativa vigente assegna al Ministero della Salute, in qualità di Autorità competente, il compito di coordinare la vigilanza e il monitoraggio sulla circolazione dei Dispositivi medici. Le direttive comunitarie e le norme legislative italiane che le hanno recepite disciplinano, separatamente, tre categorie di dispositivi medici : dispositivi diagnostici in vitro (direttiva 98/79/CE; decreto legislativo 8 settembre 2000, n.332). dispositivi medici (in genere) (direttiva 93/42/CEE; decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46) dispositivi medici impiantabili attivi (direttiva 90/385/CEE; decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507) Con il termine di Dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVD) s intende: un prodotto destinato dal fabbricante a essere impiegato in vitro per l esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti. Si tratta di prodotti utilizzati per garantire la sicurezza delle trasfusioni sanguigne (es. gruppaggio ematico), rilevare malattie infettive (es. HIV), monitorare determinate malattie (es. diabete) ed eseguire analisi ematologiche (es. misurare il tasso di colesterolo). Il grado di sicurezza, la qualità e le prestazioni degli IVD sono regolamentati dalla Direttiva Europea sui Dispositivi medico-diagnostici in vitro, divenuta operativa negli Stati membri dal dicembre 1998 e recepita in Italia nel settembre I dispositivi medici in genere a cui fa riferimento la direttiva 93/42, comprendono: Dispositivi medici ed accessori Dispositivi su misura Dispositivi per indagini cliniche Per accessorio s intende un prodotto che, pur non essendo un dispositivo, sia destinato in modo specifico dal fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo per consentire l utilizzazione prevista dal fabbricante stesso (es. una cannula per l applicazione nasale di un DM ). Un dispositivo "su misura" è un dispositivo fabbricato appositamente per un determinato paziente, (es. una protesi dentaria) sulla base della prescrizione scritta di un medico o di altro operatore debitamente qualificato. I dispositivi per indagini cliniche sono quei dispositivi destinati ad essere messi a disposizione di un medico qualificato per lo svolgimento d indagini cliniche, in un ambiente clinico adeguato. Per l'esecuzione delle indagini cliniche, al medico debitamente qualificato è assimilata ogni altra persona, la quale, in base alla propria qualificazione professionale, sia autorizzata a svolgere tali indagini. Figura 2 Dispositivo per Tomografia, Fluoroscopia e Radiografia Figura 2.1 Dispositivo per angiografia 2

3 Queste due ultime tipologie (dispositivi su misura e dispositivi per indagini cliniche) si ritrovano anche nell ambito della categoria dei dispositivi impiantabili attivi, disciplinata dal decreto legislativo 507/1992, con cui ci si riferisce a strumenti che per funzionare richiedono energia diversa da quella generata direttamente dal corpo o dalla gravità (tra questi ad es. i dispositivi denominati ortesi, cioè gambaletti, calze, collant o bende elastiche ecc). Inoltre i dispositivi medici disciplinati dal decreto legislativo n. 46 del 1997 (cioè tutti quelli che non sono né impiantabili attivi, né diagnostici in vitro) sono suddivisi in quattro classi (classe I, IIa, IIb e III), secondo le regole di classificazione specificate nell allegato IX dello stesso decreto che prevede una classificazione definita in classi di rischio. La classificazione si attua fondamentalmente tenendo conto dell invasività del dispositivo, della sua dipendenza da una fonte di energia (dispositivo attivo) e della durata del tempo di contatto con il corpo. I dispositivi medici sono classificati in quattro classi di rischio crescente (3): Classe I: dispositivi meno critici, quali la gran parte di quelli non attivi e non invasivi (es. soluzioni per lavaggio fosse nasali ). All interno di detta classe sono individuabili anche due sottoclassi: Classe Is: dispositivi di classe I forniti allo stato sterile (soluzioni oftalmiche non ad attività terapeutica ). Classe Im: dispositivi di classe I che svolgono una funzione di misura. Classe IIa: dispositivi a rischio medio, quali alcuni dispositivi non attivi (invasivi e non) e dispositivi attivi che interagiscono con il corpo in maniera non pericolosa (es. prodotti con funzione antireflusso tipo alginati ). Classe IIb: dispositivi a rischio medio/alto, quali alcuni dispositivi non attivi (specie invasivi) e i dispositivi attivi che interagiscono con il corpo in maniera pericolosa (es. prodotti a contatto con il derma ). Classe III: dispositivi ad alto rischio, quali gran parte dei dispositivi impiantabili, quelli contenenti farmaci o derivati animali ed alcuni dispositivi che interagiscono sulle funzioni di organi vitali. I dispositivi non invasivi sono quelli che non penetrano in alcuna parte del corpo, né attraverso un orifizio né attraverso la cute. I dispositivi invasivi sono ulteriormente distinti in invasivi chirurgici quelli destinati cioè a penetrare anche solo parzialmente nel corpo, tramite un orifizio o una superficie corporea sia nel contesto di un intervento chirurgico che al di fuori di esso; Figure 3 e 3.1 Esempi di dm invasivi e non invasivi 3

4 ed invasivi impiantabili impiantati totalmente nel corpo umano mediante un intervento chirurgico e destinati a rimanere in tale sede dopo l intervento. È considerato dispositivo impiantabile anche quello introdotto parzialmente nel corpo umano mediante intervento chirurgico e destinato a rimanere in sede dopo l intervento per un periodo di almeno trenta giorni. (Nella foto è raffigurato un cvc a breve termine) Figure 4 e 4.1 pacemaker sopra e cvc a breve termine figura sottostante A tal proposito un ulteriore criterio di classificazione si basa poi sulla Durata del contatto del DM con il paziente. Si parla di: utilizzo temporaneo se la durata continua prevista è inferiore a 60 minuti; utilizzo a breve termine se la durata continua prevista non è superiore a 30 giorni; (es. fili di sutura) utilizzo a lungo termine se la durata continua è superiore a 30 giorni.(es. valvole cardiache, protesi). Infine l ultima distinzione dipende dal Tipo di funzionamento e quindi si distinguono dispositivi attivi cioè quei dispositivi che per funzionare necessitano di una qualche forma di energia (ad es pacemaker, defibrillatori ), diversa da quella generata direttamente dal corpo umano o dalla gravità, e che agiscono convertendo tale energia, da quelli non attivi. Abbiamo fatto riferimento alla Direttiva 2007/47/CE che risulta essere l ultimo aggiornamento in materia di DM. Tale direttiva, ha lo scopo di creare le condizioni necessarie affinché le industrie che operano nell ambito dell Unione Europea possano realizzare prodotti rispondenti ai medesimi requisiti di sicurezza per le persone, ed a far sì che ogni dispositivo notificato in qualsiasi paese della comunità europea possa automaticamente essere venduto come tale nell ambito della comunità europea stessa eliminando in tal modo le barriere tecniche nazionali dovute a differenti legislazioni nei vari Stati Membri. La nuova Direttiva introduce inoltre, importanti modifiche alla normativa vigente (direttiva 93/42/CE). 4

5 Le modifiche più importanti sono relative ai temi quali: la Classificazione dei dispositivi, (i dm sono classificati in classi e sottoclassi omogenee in tal senso la Commissione Unica dei Dispositivi medici CUD ha predisposto la Classificazione Nazionale dei dispositivi medici CND), Figura 5 Classificazione nazionale dispositivi medici CND la limitazione di sostanze cancerogene, mutagene, tossiche pericolose per la salute dei pazienti (4), la progettazione e relative procedure di controllo del Sistema Qualità (vengono intensificati i controlli a mezzo di audit), l Organizzazione di vigilanza (per permettere la condivisione delle informazioni tra l Autorità competente e i fabbricanti in modo tale da facilitare le azioni correttive che possono essere messe in atto in tempi più rapidi) ma soprattutto, Nuovi requisiti per Dati clinici e Valutazione Clinica (la UNI EN ISO specifica i requisiti per le indagini cliniche dei dm e rappresenta uno strumento essenziale per gli attori coinvolti nella sperimentazione clinica dei dispositivi medici: fabbricante/sponsor, proponente/sponsor, monitor, sperimentatore, Comitati Etici, Autorità regolatorie) (5) ed infine i Prodotti borderline. I prodotti borderline sono quei prodotti che per loro natura non appartengono con chiarezza ad un determinato settore, per i quali quindi è difficile definire quale sia la normativa di riferimento da applicare. Quando un prodotto non rientra nella definizione di dispositivo medico riportata nella direttiva o è escluso dal campo di applicazione della direttiva stessa, si applicano altre direttive o normative di riferimento quali quelle sui farmaci, sui biocidi, sui cosmetici, sugli integratori o sui prodotti per la protezione individuale. Spetta comunque al fabbricante cioè la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell imballaggio e dell etichettatura, decidere se il proprio prodotto rientra nella definizione di dispositivo medico (Decreto legislativo 46/97 art. 1 comma 2). In caso di dubbio saranno le Autorità competenti a decidere sulla collocazione dei prodotti borderline. A tal fine è stato istituito presso la Commissione Europea un gruppo di lavoro Borderline and Classification medical devices expert group. Il gruppo nell ambito del proprio mandato, ha redatto il "Manual on borderline and classification in the Community Regulatory Framework for medical devices", un manuale che và inteso come una linea guida e pertanto non ha forza di legge. E tuttavia un utile strumento a disposizione delle Autorità Competenti per le decisioni su prodotti borderline. 5

6 Se da un lato la classificazione dei dispositivi medici riguarda migliaia di prodotti, dall altro esistono numerose categorie di fabbricanti, tra i quali anche gli odontotecnici, i tecnici ortopedici, ottici la cui registrazione presso il Ministero della Salute avviene, mediante la comunicazione del proprio indirizzo e descrizione dei dispositivi immessi in commercio (DLgs 46/97 art.13, comma 1 e 2). Per consentire una diffusione tempestiva dei dati sui fabbricanti registrati, gli elenchi relativi, in formato PDF, sono resi disponibili per la consultazione e sono continuamente aggiornati. Essi dovranno seguire specifiche procedure per la valutazione della conformità del prodotto alla direttiva, differenziate in base al rischio che il dispositivo comporta sul corpo umano. I rischi correlati al dispositivo medico dovranno essere ridotti al minimo e dovranno essere informati gli utilizzatori su eventuali rischi residui intendendo con questo termine il rischio rimanente dopo che sono state intraprese misure protettive per eliminarlo;. Bisogna, infatti, precisare che l assoluta assenza di rischio non è raggiungibile. In considerazione del beneficio clinico per il paziente derivante dall utilizzo del dispositivo, si può accettare un certo livello di rischio residuo, tanto maggiore quanto più grande sarà il beneficio apportato (rapporto beneficio/rischio). Il concetto di rischio ha due componenti: la probabilità che si verifichi il danno (incidente), ovvero con che frequenza può verificarsi il danno la conseguenza di tale danno, ovvero di che gravità potrebbe essere. Se il rischio residuo non è accettabile e se non sono possibili ulteriori misure per ridurre il rischio, il fabbricante deve eseguire una valutazione tra rischio e benefici medici. La valutazione deve essere eseguita analizzando i dati medici e di letteratura. Analizziamo ora gli obblighi che ha il fabbricante per soddisfare i requisiti di sicurezza : Marcatura CE Conformità Analisi dei rischi Fascicolo tecnico Nell allegato Ι della direttiva CEE 93/42 i requisiti essenziali richiesti al fabbricante sono divisi in due sottocategorie: requisiti generali: riguardano disposizioni finalizzate alla sicurezza del paziente e degli utilizzatori del dm e a minimizzare i potenziali rischi. requisiti relativi alla progettazione e alla costruzione: Caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche. Infezione e contaminazione microbica Caratteristiche relative alla fabbricazione e all ambiente Dispositivi con funzione di misura Protezione contro le radiazioni Requisiti per i dispositivi medici collegati o dotati di una fonte di energia Informazioni fornite dal fabbricante 6

7 La marcatura CE è l atto formale con il quale il fabbricante di dispositivi, ad esclusione di quelli su misura e di quelli destinati ad indagini cliniche, che soddisfano i requisiti essenziali previsti dalla legge, attesta di aver eseguito tutti gli adempimenti necessari richiesti dalla Direttiva. Questa deve essere corredata di un numero di codice dell organismo notificato responsabile. Figura 6 Marchio CE al fine di espletare le procedure di valutazione di conformità. Tali Organismi notificati (art. 15 del D.Lgs. 46/97 e art 5, c. 2 del D.Lgs. 507/1992, art. 8 del D.Lgs. 332/2000) sono enti pubblici o privati autorizzati a svolgere attività di certificazione nell ambito di una specifica direttiva, dalle Autorità competenti dei paesi in cui hanno sede; in Italia è stato notificato l Istituto Superiore di Sanità per tutti i dispositivi medici anche se al momento sono autorizzati in Italia anche dieci Organismi Notificati privati (6) ai sensi del D.Lgs. 46/97. L elenco degli Organismi Notificati (NANDO), per ciascuna Direttiva Europea, è disponibile sul sito internet: ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ Gli Organismi Notificati applicano le Norme Tecniche Armonizzate, intendendo con il termine di norma una specificazione tecnica non obbligatoria, approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, ed appartiene ad una delle seguenti categorie : Norma Internazionale (elaborata dall ISO o, per il settore elettrico, dall IEC) Norma Europea (elaborata rispettivamente da CEN o CENELEC). Norma Nazionale (elaborata, in Italia, da UNI o CEI). Tali norme sono consensuali (in quanto devono essere approvate con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori), volontarie (le parti interessate si impongono spontaneamente di rispettarle), democratiche (tutte le parti economico-sociali interessate possono partecipare ai lavori di compilazione). Esse riflettono lo stato dell arte relativamente alle conoscenze in un determinato settore. Le norme tecniche diventano armonizzate quando sono adottate a livello europeo, su mandato della Commissione, dai Comitati Europei di Normalizzazione CEN o CENELEC, quest ultimo per il settore elettrico e pubblicate, sotto forma di elenco, nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea (OJEU); solitamente costituiscono l adozione in campo europeo di Norme internazionali (ISO o IEC), talora con eventuali adattamenti. L osservanza di tali norme da parte del fabbricante e la Valutazione dei Rischi conferisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali previsti dalle direttive comunitarie sui dispositivi medici. Il fabbricante deve dimostrare che sia il prodotto che il processo di fabbricazione e, in alcuni casi anche i dati di progettazione, siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. Per i dispositivi della classe I non sterili, dato lo scarso indice di vulnerabilità che possiedono questi prodotti, è il fabbricante che redige tutta la documentazione e poi notifica all ente notificato, designato dal ministero della salute. 7

8 Per i dispositivi di classe IIa, l intervento obbligatorio di un organismo notificato riguarda la fase di fabbricazione del prodotto; Per i dispositivi di classe IIb e III, che possiedono un alto potenziale di rischio è necessario il controllo di un organismo notificato sia nella fase di progettazione, che in quella di fabbricazione tenendo conto che nella classe III vanno inseriti i dispositivi critici per i quali l immissione in commercio presuppone un esplicita autorizzazione di conformità preliminare. Per dimostrare la conformità del proprio dispositivo medico alla Direttiva, il Fabbricante deve realizzare il Fascicolo Tecnico della costruzione realizzazione che dovrà contenere tutta la documentazione relativa alla progettazione, comprese le norme applicate ed i risultati delle analisi dei rischi, nonché la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i Requisiti Essenziali di Sicurezza per la salute applicabili ai prodotti. E proprio questa la motivazione principale dell Analisi dei Rischi. Il fascicolo Tecnico deve essere disponibile per lungo tempo (almeno 5 anni). Per concludere questa trattazione un rapido cenno alla vigilanza. La vigilanza sanitaria sull applicazione della nuova normativa è demandata al Ministero della Salute, in qualità di Autorità competente ai sensi della direttiva. Ecco perché è stato creato un Ufficio Dispositivi Medici della Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici. Il monitoraggio coinvolge tutte le strutture sanitarie pubbliche e private e gli operatori sanitari pubblici e privati che utilizzano dispositivi medici; detti soggetti sono tenuti a comunicare al Ministero della Salute qualsiasi alterazione delle caratteristiche dei prodotti che abbia determinato la morte o un grave peggioramento dello stato di salute di un paziente. Con il Decreto 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 274 del 24 novembre 2005) si definiscono i tempi entro i quali gli operatori sanitari di strutture pubbliche o private e il fabbricante o il suo mandatario devono effettuare al Ministero della Salute la segnalazione dell incidente o del mancato incidente del quale sono a conoscenza; inoltre tale decreto fornisce l esatta indicazione degli incidenti o mancati incidenti che debbono essere oggetto di segnalazione al Ministero della Salute da parte dei soggetti sopra indicati, definendo in maniera puntuale cosa si intende per incidente, mancato incidente e grave peggioramento dello stato di salute. Gli utilizzatori quindi hanno l obbligo di segnalare al Ministero gli eventuali incidenti, per proteggere la salute dei pazienti e per evitare che, problemi legati alla concezione, alla fabbricazione, o all uso di dispositivi medici si ripetano. L obiettivo non è trovare il colpevole, ma di identificare le cause tecniche all'origine dei problemi. Malgrado che la sicurezza di un dispositivo sia valutata prima dell immissione in commercio, per esempio con test preclinici, con delle indagini cliniche o con la valutazione delle prestazioni, alcuni problemi non si rivelano che al momento di un impiego più largo del dispositivo. E per questa ragione che un sistema di SORVEGLIANZA del mercato è essenziale. 8

9 BIBLIOGRAFIA Dispositivi medici. Aspetti regolatori e operativi Roma, 2007 (pdf, 3 MB) Ministero della salute Direzione generale dei medicinali e dei dispositivi medici. 1. COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro sicuri, efficaci e innovativi a vantaggio dei pazienti, dei consumatori e degli operatori sanitari Bruxelles, COM (2012) 540 final 2. Calcoli della Banca Mondiale, EDMA, Espicom ed Eucomed Articolo 8 del DLgs. 46/ Regolamento (UE) n.143/2011 Eur-Lex Europa 5. UNI EN ISO 14155:2012 Indagine clinica dei dm per soggetti umani-buona pratica clinica 6. Nel sito internet del Ministero della Salute area tematica dispositivi medici è presente l elenco completo degli Organismi Notificati Europei. MODULISTICA PER LA NOTIFICA AL MINISTERO DELLA SANITA' La modulistica relativa alle comunicazioni da inviare al Ministero della Sanità è scaricabile dal sito: 9

10 Nei pazienti affetti da Bpco le bronchiectasie aumentano il rischio di morte Questa la conclusione di uno studio spagnolo, appena pubblicato sul giornale ufficiale dell American thoracic society, l American journal of respiratory and critical care medicine. «Le bronchiectasie, dilatazioni permanenti delle vie aeree in cui ristagna il muco che può facilmente infettarsi, sono frequenti nella Bpco, e di solito si associano a riacutizzazioni intense e prolungate, con peggioramento non solo dei sintomi come tosse e dispnea, ma anche della qualità della vita e delle condizioni generali di salute del paziente» spiega Miguel Ángel Martínez-García, ricercatore dell Ospedale universitario La Fé di Valencia e primo autore dello studio. Partendo da questi presupposti gli pneumologi spagnoli hanno supposto che le bronchiectasie aumentassero la mortalità nei broncopneumopatici, agendo come un vero e proprio fattore di rischio indipendente al pari, per esempio, dello scompenso cardiaco o della broncopolmonite. Per verificare l ipotesi hanno progettato uno studio prospettico osservazionale cui hanno partecipato l Unità di Pneumologia dell Ospedale Platon di Barcellona, i Servizi di Medicina interna e Radiologia dell Ospedale Requena di Valencia e il Ciberes, acronimo per Centro nazionale di ricerca sulle malattie respiratorie. Al protocollo di ricerca hanno partecipato 201 pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva, di cui 115 con evidenti bronchiectasie alla tomografia computerizzata ad alta risoluzione (Tc) del torace. «La gravità della Bpco è stata classificata secondo le correnti line guida Global initiative for chronic obstructive lung disease (Gold)» puntualizza Martinez Garcia. I pazienti sono stati seguiti per quattro anni, durante i quali si sono verificati 51 decessi, di cui 43 tra i pazienti con dilatazioni bronchiali. «Al termine del periodo di osservazione abbiamo svolto un indagine statistica per verificare se vi fossero condizioni in grado di aumentare la mortalità tra i partecipanti allo studio, come per esempio la dispnea, le malattie concomitanti o le riacutizzazioni» spiega. E i dati raccolti hanno indicato proprio le bronchiectasie, insieme all età, alla funzione respiratoria (Fev1) e alla presenza di una o più malattie concomitanti, come fattore di rischio indipendente capace di accrescere i decessi: «Se le nostre osservazioni saranno confermate, le bronchiectasie potrebbero rivelarsi un indicatore prognostico con un importante significato clinico» conclude Martinez Garcia. «Le dilatazioni delle vie aeree sono infatti facilmente individuabili con la TC del torace ad alta risoluzione, e la loro presenza permetterebbe di impostare terapie in grado di ridurre il rischio di mortalità nei malati di Bpco». Riviste consigliate Siti consigliati Association of British Paediatric Nurses: Comitato di Redazione: Dott. Luigi Bellante Dott. Riccardo Rivolta Dott.sa Patrizia Montinaro Dott.sa Giovanna Riccioni UOC Farmacoeconomia, Farmacoepidemiologia e Farmacovigilanza ASL ROMA A - via Ariosto 3/9, 00185, ROMA, Fax 06/ , Tel 06/ ; farmainfo@aslromaa.it 10

MARCATURA CE E ISO 13485 NEL SETTORE DEI MEDICAL DEVICES. Sara Pelizzoli. Modena, 29/10/2014. - Copyright Bureau Veritas

MARCATURA CE E ISO 13485 NEL SETTORE DEI MEDICAL DEVICES. Sara Pelizzoli. Modena, 29/10/2014. - Copyright Bureau Veritas MARCATURA CE E ISO 13485 NEL SETTORE DEI MEDICAL DEVICES Sara Pelizzoli Modena, 29/10/2014 - Copyright Bureau Veritas RIFERIMENTI NORMATIVI Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 Giugno 1993 concernente

Dettagli

GESTIONE DEL RISCHIO NEI DISPOSITIVI MEDICI: DALLA CLASSIFICAZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

GESTIONE DEL RISCHIO NEI DISPOSITIVI MEDICI: DALLA CLASSIFICAZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE 1 GESTIONE DEL RISCHIO NEI DISPOSITIVI MEDICI: DALLA CLASSIFICAZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE Ing. Enrico Perfler Eudax s.r.l. Milano, 23 Gennaio 2014 Indice 2 Il concetto di rischio nei dispositivi medici

Dettagli

Direttiva Macchine 2006/42/CE. Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione.

Direttiva Macchine 2006/42/CE. Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione. Direttiva Macchine 2006/42/CE Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione. Fonte: Guida Ufficiale Commissione europea Direttiva macchine 2006/42/CE Ed. 2010 Dati fabbricante La ragione sociale

Dettagli

Il Punto di vista dell Organismo notificato

Il Punto di vista dell Organismo notificato Il Punto di vista dell Organismo notificato II Conferenza Nazionale dei Dispositivi Medici 17/19 Marzo 2008 - Villa Erba - Cernobbio Relatore: Gabriele Lualdi - Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini

Dettagli

Sistema europeo di regolamentazione per i dispositivi medici

Sistema europeo di regolamentazione per i dispositivi medici Sistema europeo di regolamentazione per i dispositivi medici Il campo di gioco Nuovo Approccio all'armonizzazione tecnica e Approccio Globale alla valutazione della conformità L'articolo 95 paragrafo 3

Dettagli

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE Proc. 19 Pag. 1 di 7 PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE CONCERNENTE I DISPOSITIVI MEDICI 1. SCOPO... 2 2. APPLICABILITÀ... 2 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO...

Dettagli

DATASOFTWARE s.r.l. Soluzioni Informatiche per le Ortopedie e Sanitarie

DATASOFTWARE s.r.l. Soluzioni Informatiche per le Ortopedie e Sanitarie I DISPOSITIVI MEDICI Sono una categoria di prodotti (strumenti, apparecchi, impianti, sostanze, software o altro) destinati ad essere impiegati nell uomo o sull uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo

Dettagli

REPERTORIO AZIENDALE DEI DISPOSITIVI MEDICI

REPERTORIO AZIENDALE DEI DISPOSITIVI MEDICI S.O.C. Assistenza Farmaceutica AZIENDA N 4 Medio Friuli REPERTORIO DEI DISPOSITIVI MEDICI Edizione 0 del 20/11/07 REPERTORIO AZIENDALE DEI DISPOSITIVI MEDICI INDICE: 1 - Campo di applicazione 2 - Scopo

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

Il processo di certificazione del software MD

Il processo di certificazione del software MD Il processo di certificazione del software MD Ing. Maurizio Bianchi Responsabile Tecnico Dispositivi Medici - IMQ S.p.A. maurizio.bianchi@imq.it Vicenza, 5 ottobre 2007 Introduzione Moduli certificativi

Dettagli

Le regole del parlamento europeo per garantire qualità e sicurezza nel trattamento di cellule e tessuti umani (Direttiva 2004/23/CE) E stata recentemente recepita anche dall Italia, la direttiva europea

Dettagli

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ing. Davide Musiani Modena- Mercoledì 8 Ottobre 2008 L art. 30 del D.Lgs 81/08 suggerisce due modelli organizzativi e di controllo considerati idonei ad avere efficacia

Dettagli

Marcatura CE. Controllo di produzione in fabbrica - FPC. Segnaletica stradale. Caratteristiche energetiche prodotti per edilizia

Marcatura CE. Controllo di produzione in fabbrica - FPC. Segnaletica stradale. Caratteristiche energetiche prodotti per edilizia ICMQ Certificazioni e controlli per le costruzioni La certificazione dei prodotti Le tipologie di certificazione rilasciate da ICMQ riguardano sia le certificazioni cogenti, cioè obbligatorie secondo la

Dettagli

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.

della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo. L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono

Dettagli

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ

MANUALE DELLA QUALITÀ MANUALE DELLA QUALITÀ RIF. NORMA UNI EN ISO 9001:2008 ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE EDUCATORI CINOFILI iscritta nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni

Dettagli

DISPOSITIVI. Federico II. Avv. Antonia De Lisio

DISPOSITIVI. Federico II. Avv. Antonia De Lisio DISPOSITIVI Le direttive comunitarie e le norme italiane che hanno recepito le direttive stesse disciplinano, separatamente, tre categorie di dispositivi medici 1 DISPOSITIVI i dispositivi medici impiantabili

Dettagli

Direttiva Macchine e Sicurezza in Cantiere

Direttiva Macchine e Sicurezza in Cantiere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo con il patrocinio di AICQ Sicilia Direttiva Macchine e Sicurezza in Cantiere Palermo, 8-11-2013 c/o Ordine Ingegneri Palermo IL PROCESSO DI RIDUZIONE DEI

Dettagli

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO

LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO Pag. 1 / 6 1 MODIFICHE 2 PREMESSA 3 DEFINIZIONI SOMMARIO 4 PRINCPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 5 MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO 6 INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO 7 SICUREZZA E MARCATURA CE 8 PROTOTIPI

Dettagli

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi:

Newsletter del MARZO 2013. In sintesi: Newsletter del MARZO 2013 In sintesi: Entrata in vigore del regolamento CE 453/2010 CE E CLP _ Sostanze Chimiche_ Entrata in vigore regolamento CE 305/2011 CPR_ Prodotti da Costruzione_ Entrata in vigore

Dettagli

Allegato I. Parte A Obiettivi formativi

Allegato I. Parte A Obiettivi formativi Allegato I Parte A Obiettivi formativi Tenuto conto dei contenuti formativi riportati nell Allegato I del decreto legislativo n. 150/2012, si riportano di seguito i contenuti comuni degli specifici corsi

Dettagli

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento di Roma

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento di Roma ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO Dipartimento di Roma CORSO di FORMAZIONE per RSPP e ASPP Modulo A D.LGS. 81/08 I dispositivi di protezione individuale (Ing.. Ugo Romano)

Dettagli

SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER ESPERTI IN MARKETING & COMUNICAZIONE

SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL CORSO PER ESPERTI IN MARKETING & COMUNICAZIONE Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: corsi@cepas.it Sito internet: www.cepas.it Pag. 1 di 5 SCHEDA REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DEL 1 22.03.2002 Rev. Generale

Dettagli

Il processo di marcatura CE riferito agli impianti gas medicali

Il processo di marcatura CE riferito agli impianti gas medicali Il processo di marcatura CE riferito agli impianti gas medicali Soggetti coinvolti nel processo di Marcatura CE Fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione,

Dettagli

PERICOLO o FATTORE DI RISCHIO

PERICOLO o FATTORE DI RISCHIO Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole Definizione parole-chiave MODULO B Unità didattica A3-1 CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.Lgs. 195/03 PERICOLO o FATTORE DI

Dettagli

Autore: Flavio Banfi Organizzazione: ITALCERT S.r.l. Intervento: Valutatori per la Certificazione CE di prodotto 2

Autore: Flavio Banfi Organizzazione: ITALCERT S.r.l. Intervento: Valutatori per la Certificazione CE di prodotto 2 Convegno: SEMINARIO AICQ SICEV SICEP 20 maggio 2011 Intervento: Valutatori per la Certificazione CE di prodotto Autore: Flavio Banfi Direttore Tecnico ITALCERT S.r.l. ITALCERT : Certificazione sistemi

Dettagli

A cura di Giorgio Mezzasalma

A cura di Giorgio Mezzasalma GUIDA METODOLOGICA PER IL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE FSE P.O.R. 2007-2013 E DEI RELATIVI PIANI OPERATIVI DI COMUNICAZIONE ANNUALI A cura di Giorgio Mezzasalma

Dettagli

Comitato Etico ASL Napoli 2 Nord (istituito con delibera n. 161 del 22/02/2010) STATUTO COMITATO ETICO ASL NAPOLI 2 NORD

Comitato Etico ASL Napoli 2 Nord (istituito con delibera n. 161 del 22/02/2010) STATUTO COMITATO ETICO ASL NAPOLI 2 NORD STATUTO COMITATO ETICO ASL NAPOLI 2 NORD ART.1 Finalità del Comitato Etico ART.2 Funzioni ART.3 Composizione e durata ART.4 Regolamento ART.5 Presidente ART 6 Segretario ART.7 Segreteria ART.8 Disposizioni

Dettagli

Convegno ISPESL. La sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo Unico. 23 ottobre 2009

Convegno ISPESL. La sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo Unico. 23 ottobre 2009 Convegno ISPESL La sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo Unico Bari Sala Multimediale Rettorato - Politecnico di Bari 23 ottobre 2009 ing. Francesco Nigri La manutenzione elettrica

Dettagli

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce

Dettagli

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.

Dettagli

REGOLAMENTO PARTICOLARE

REGOLAMENTO PARTICOLARE associazione italiana per la sicurezza della circolazione REGOLAMENTO PARTICOLARE per il rilascio della certificazione di conformità (Marchio CE) per i prodotti da costruzione (Direttiva del Consiglio

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

MARCATURA CE DELLE APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA MEDICA CONFORMI ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

MARCATURA CE DELLE APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA MEDICA CONFORMI ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE MARCATURA CE DELLE APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA MEDICA CONFORMI ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE DIRETTIVE COMUNITARIE Disposizioni rivolte ai governi degli Stati membri, i quali hanno l obbligo di recepirle

Dettagli

cenni sulle direttive macchine e di prodotto

cenni sulle direttive macchine e di prodotto 9(1(72 cenni sulle direttive macchine e di prodotto 5HODWRUH,QJ5REHUWR5LQDOGL /HGLUHWWLYHFRPXQLWDULHVFRSRH DSSOLFD]LRQH /H'LUHWWLYH&RPXQLWDULHVRQRODSULQFLSDOHIRQWHGHOGLULWWRGD FXL GHULYDODOHJLVOD]LRQHFKHKDVRVWLWXLWRHVRVWLWXLUjLQGHWHU

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA

MANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA Pagina: 1 di 5 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA 4.0 SCOPO DELLA SEZIONE Illustrare la struttura del Sistema di Gestione Qualità SGQ dell Istituto. Per gli aspetti di dettaglio, la Procedura di riferimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative

Dettagli

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso

UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso SORVEGLIANZA E CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso Pagina 1 di 10 INTRODUZIONE La Norma UNI EN ISO 9001:2008 fa parte delle norme Internazionali

Dettagli

PROCEDURE - GENERALITA

PROCEDURE - GENERALITA PROCEDURE - GENERALITA Le PROCEDURE sono regole scritte, utili strumenti di buona qualità organizzativa, con le quali lo svolgimento delle attività viene reso il più possibile oggettivo, sistematico, verificabile,

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

-CERTIFICAZIONE DI SISTEMA UNI EN ISO 9001- STRUMENTO DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE NEGLI APPALTI PUBBLICI

-CERTIFICAZIONE DI SISTEMA UNI EN ISO 9001- STRUMENTO DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE NEGLI APPALTI PUBBLICI -CERTIFICAZIONE DI SISTEMA UNI EN ISO 9001- STRUMENTO DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE NEGLI APPALTI PUBBLICI Norma ISO 9001 e sue applicazioni Iter di certificazione e sistema di accreditamento Sistemi

Dettagli

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO.

MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. ALLEGATO A MODELLO ORGANIZZATIVO REGIONALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO. il sistema organizzativo che governa le modalità di erogazione delle cure non è ancora rivolto al controllo in modo sistemico

Dettagli

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali DOCUMENTI IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE VISTA la legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni relativa a tutela delle persone

Dettagli

DECRETO 14 febbraio 1997 ( Gazz. Uff. n. 58 11 marzo 1997 )

DECRETO 14 febbraio 1997 ( Gazz. Uff. n. 58 11 marzo 1997 ) DECRETO 14 febbraio 1997 ( Gazz. Uff. n. 58 11 marzo 1997 ) Determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell esperto qualificato delle apparecchiature

Dettagli

Rischio di atmosfera esplosiva e misuratori elettronici e meccanici di gas G4 in ambiente domestico

Rischio di atmosfera esplosiva e misuratori elettronici e meccanici di gas G4 in ambiente domestico Milano, 2 aprile 2013 Rischio di atmosfera esplosiva e misuratori elettronici e meccanici di gas G4 in ambiente domestico 1. Premessa 2. Norme cogenti e volontarie per l immissione di prodotti sul mercato

Dettagli

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere.

Gli accordi definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere. Torino, 24 gennaio 2012 Oggetto: Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori ai sensi dell articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n*81 NOTA INFORMATIVA Dopo quasi tre anni

Dettagli

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE RIVOLTI A STUDENTI DISABILI 1 Art. 1 oggetto 1.1 - Il presente Regolamento disciplina l assegnazione, agli Istituti secondari di secondo grado

Dettagli

Azienda Sanitaria Firenze

Azienda Sanitaria Firenze Azienda Sanitaria Firenze I Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro in relazione al D.Lgs. 231/01 DALLA VERIFICA DELL APPLICAZIONE FORMALE ALLA VALUTAZIONE DELL EFFICACIA DEL

Dettagli

Politica per la Sicurezza

Politica per la Sicurezza Codice CODIN-ISO27001-POL-01-B Tipo Politica Progetto Certificazione ISO 27001 Cliente CODIN S.p.A. Autore Direttore Tecnico Data 14 ottobre 2014 Revisione Resp. SGSI Approvazione Direttore Generale Stato

Dettagli

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA Capitolo 4

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA Capitolo 4 1. REQUISITI GENERALI L Azienda DSU Toscana si è dotata di un Sistema di gestione per la qualità disegnato in accordo con la normativa UNI EN ISO 9001:2008. Tutto il personale del DSU Toscana è impegnato

Dettagli

La sicurezza sul lavoro. Concetti di base e accenni alla normativa vigente

La sicurezza sul lavoro. Concetti di base e accenni alla normativa vigente La sicurezza sul lavoro Concetti di base e accenni alla normativa vigente BENVENUTI! Contenuti: - Cenni storici; - Concetti di base: Infortunio e Malattia lavoro-corr. Pericolo Rischio Valutazione dei

Dettagli

Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE

Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE Cuneo, 8 Ottobre 2013 Ivan Furcas ivan.furcas@it.bureauveritas.com Sviluppo della legislazione di prodotto

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 25/07/2013 Circolare

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4

REGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MASSA 6 Cod. fiscale 80002800458 P.zza Albania, 7 54100 Massa tel. 0585/833924 fax 0585/832559 e-mail: msic81200d@istruzione.it

Dettagli

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, 17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento 183/2005 Applicazione sul territorio regionale L applicazione

Dettagli

STRUTTURE METALLICHE IN ACCIAIO

STRUTTURE METALLICHE IN ACCIAIO STRUTTURE METALLICHE IN ACCIAIO La marcatura CE UNI EN 1090-1. Il primo passo è il conseguimento dell Attestato di Denuncia Attività da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l iscrizione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

Valutazione dei Rischi. Normativa e documenti di riferimento. Definizioni (UNI EN ISO 12100)

Valutazione dei Rischi. Normativa e documenti di riferimento. Definizioni (UNI EN ISO 12100) Definizione e individuazione dei fattori di rischio, individuazione delle misure di prevenzione e protezione, riunione periodica Rev. 1 del 28/11/2012 ARISSA Maggio 2015 2 Normativa e documenti di riferimento

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. ASPETTI DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDANO LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Dettagli

LE NORME UNI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI SUGLI ASCENSORI ESISTENTI

LE NORME UNI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI SUGLI ASCENSORI ESISTENTI LE NORME UNI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI SUGLI ASCENSORI ESISTENTI Da sempre il nostro Paese è stato all avanguardia in merito di norme e Leggi che hanno regolamentato il settore degli ascensori

Dettagli

Circolare n.11 /2010 del 23 dicembre 2010* RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: ENTRO IL 31.12.2010 E SUFFICIENTE AVVIARE LE ATTIVITA DI VALUTAZIONE

Circolare n.11 /2010 del 23 dicembre 2010* RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: ENTRO IL 31.12.2010 E SUFFICIENTE AVVIARE LE ATTIVITA DI VALUTAZIONE Circolare n.11 /2010 del 23 dicembre 2010* RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO: ENTRO IL 31.12.2010 E SUFFICIENTE AVVIARE LE ATTIVITA DI VALUTAZIONE L art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza e salute

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

Istituto Nazionale di Statistica Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici

Istituto Nazionale di Statistica Dipartimento per i censimenti e gli archivi amministrativi e statistici Circolare n. 1/SCU Protocollo n. Al Dirigente scolastico Indirizzo email Roma, Oggetto: 9 Censimento generale dell industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit. Rilevazione sulle istituzioni

Dettagli

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici

Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 15 Norme per la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti domestici ( B.U. REGIONE BASILICATA N.22 del 2 maggio 2009 Articolo 1 Finalità 1. La presente legge, in

Dettagli

Direttiva Macchine2006/42/CE

Direttiva Macchine2006/42/CE PAG. 1 DI 5 REV. 00 SAVE DATA: 09/10/12 PRINT DATA: 10/10/12 Direttiva Macchine2006/42/CE Definizione di immissione sul mercato Indicazioni tratte da Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 2399 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore DE ANNA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1997 Disciplina dell attività

Dettagli

Sistema di Gestione Integrata Qualità/Ambiente/Sicurezza Doc.3 Politiche aziendale. Qualità/Ambiente

Sistema di Gestione Integrata Qualità/Ambiente/Sicurezza Doc.3 Politiche aziendale. Qualità/Ambiente Pag. 1 di 5 Qualità/Ambiente L azienda Di Leo Nobile S.p.A. è nata nel 1956 a Castel San Giorgio (Sa) ed è uno stabilimento di circa m² 16.591 di cui 10.000 m² coperti, nel quale è concentrata l attività

Dettagli

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE Approvato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 13 del 30/12/2008 Approvato dalla Provincia di

Dettagli

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 Allegato 2 DGU 5/2014 UNIONE BASSA REGGIANA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) Programma triennale per la trasparenza e l integrità 2014 2016 1. PREMESSA In data 20.4.2013, è entrato in vigore il D.lgs. 14.3.2013

Dettagli

OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato dei produttori agricoli biologici. IL SINDACO

OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato dei produttori agricoli biologici. IL SINDACO Comune di Modena Politiche Economiche, Società Partecipate e Sportello Unico L Assessore 22 settembre 2005 Prot. Gen. 2005/125195 IE 11299 OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato

Dettagli

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG) NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG) NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG) NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE RIFERIMENTI Legge 3/8/2007 n.123 (riordino disciplina) -> Introduce nel D.Lgs 231/2001

Dettagli

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione

Dettagli

SCHEDA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI ITSMS (IT SERVICE MANAGEMENT SYSTEMS) AUDITOR/RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT

SCHEDA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI ITSMS (IT SERVICE MANAGEMENT SYSTEMS) AUDITOR/RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT srl Viale di Val Fiorita, 90-00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail: esami@cepas.it Sito internet: www.cepas.it Pag. 1 di 5 SCHEDA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI ITSMS (IT SERVICE MANAGEMENT

Dettagli

VIGILANZA SUGLI INCIDENTI CON DISPOSITIVI MEDICI

VIGILANZA SUGLI INCIDENTI CON DISPOSITIVI MEDICI VIGILANZA SUGLI INCIDENTI CON DISPOSITIVI MEDICI L'articolo 11 del D.Lgs. 507 del 1992 (concernente i dispositivi medici impiantabili attivi) e gli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 46 del 1997 (concernente tutti

Dettagli

Il futuro della normazione tecnica tra legislazione, condivisione e mercato. Gian Luca Salerio Responsabile Area Normazione UNI

Il futuro della normazione tecnica tra legislazione, condivisione e mercato. Gian Luca Salerio Responsabile Area Normazione UNI Il futuro della normazione tecnica tra legislazione, condivisione e mercato Gian Luca Salerio Responsabile Area Normazione UNI Il settore dei dispositivi medici e più in generale della medicina è in forte

Dettagli

E. Monica Russo. Integratori alimentari e novel food

E. Monica Russo. Integratori alimentari e novel food E. Monica Russo Integratori alimentari e novel food enza.russo@lab-to.camcom.it Isernia, 2 aprile 2014 1 MINISTERO DELLA SALUTE www.salute.gov.it TEMI E PROFESSIONI ALIMENTI ALIMENTI PARTICOLARI integratori

Dettagli

A.O. MELLINO MELLINI CHIARI (BS) GESTIONE DELLE RISORSE 1. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE...2 2. RISORSE UMANE...2 3. INFRASTRUTTURE...

A.O. MELLINO MELLINI CHIARI (BS) GESTIONE DELLE RISORSE 1. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE...2 2. RISORSE UMANE...2 3. INFRASTRUTTURE... Pagina 1 di 6 INDICE 1. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE...2 2. RISORSE UMANE...2 2.1. GENERALITÀ... 2 2.2. COMPETENZA, CONSAPEVOLEZZA E ADDESTRAMENTO... 2 3. INFRASTRUTTURE...3 4. AMBIENTE DI LAVORO...6

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CARLUCCI. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CARLUCCI. Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3731 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista Presentata il 23

Dettagli

Ministero della Salute

Ministero della Salute Ministero della Salute DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI

Dettagli

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale

Dettagli

LA REALTA PIEMONTESE

LA REALTA PIEMONTESE LA REALTA PIEMONTESE Annalisa Lantermo S.Pre.S.A.L. TO1 Convegno Nazionale DIAGNOSI DELLA INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE: LUCI E OMBRE Torino, 20-21 settembre 2012 CAMPO DI APPLICAZIONE D.Lgs. 81/08 (art.

Dettagli

Interpretazione Normativa. Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate

Interpretazione Normativa. Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate Ti trovi in: CNA Interpreta / Ambiente e sicurezza / Sicurezza / Impianti elettro-termo-idraulici / Aspetti generali per Impianti elettro-termo-idraulici Torna all'elenco 15/7/2011 Lavori elettrici sotto

Dettagli

Buone pratiche di sperimentazione clinica negli animali dei medicinali veterinari

Buone pratiche di sperimentazione clinica negli animali dei medicinali veterinari negli animali dei medicinali veterinari Modelli innovativi di lotta alla varroa: l acido formico in gel. Dr. Salvatore Macrì Dirigente Veterinario Ministero della Salute Roma Istituto Zooprofilattico Sperimentale

Dettagli

SPESE SANITARIE E AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI: DOMANDE E RISPOSTE

SPESE SANITARIE E AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI: DOMANDE E RISPOSTE SPESE SANITARIE E AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI: DOMANDE E RISPOSTE Acquisto di medicinali: Cosa deve indicare lo scontrino per poter usufruire delle agevolazioni fiscali legate all acquisto di farmaci?

Dettagli

CARTA INTESTATA DEL CENTRO CLINICO

CARTA INTESTATA DEL CENTRO CLINICO CARTA INTESTATA DEL CENTRO CLINICO CERLiguria_Mod.10_Uso_Compassionevole RICHIESTA DI PARERE AL COMITATO ETICO PER USO TERAPEUTICO DI MEDICINALE SOTTOPOSTO A SPERIMENTAZIONE CLINICA Si applica solo se

Dettagli

GESTIONE DELLA FORMAZIONE E

GESTIONE DELLA FORMAZIONE E 08/02/2011 Pag. 1 di 7 GESTIONE DELLA FORMAZIONE E DELL ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 1. SCOPO... 2 2. APPLICABILITÀ... 2 3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO... 2 3.1. Norme... 2 3.2. Moduli / Istruzioni... 2 4.

Dettagli

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Nota 9 maggio 2014, n. 3266 Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell art. 20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013. Modulo di domanda Come noto (NOTA

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

Sistemi di certificazione e accreditamento

Sistemi di certificazione e accreditamento Sistemi di certificazione e accreditamento Beniamino Cenci Goga L accreditamento riduce i rischi delle imprese e dei clienti poiché garantisce che gli organismi accreditati sono in grado di portare a termine

Dettagli

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

b) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Lezione 6 La riunione periodica (art 35) La riunione periodica è un momento di discussione sui temi della prevenzione e della tutela della salute e dell integrità psicofisica dei lavoratori, prevista per

Dettagli

D.Lgs. 81/08, Testo Unico Sicurezza e la correlazione con i Sistemi di Gestione certificabili BS OHSAS 18001

D.Lgs. 81/08, Testo Unico Sicurezza e la correlazione con i Sistemi di Gestione certificabili BS OHSAS 18001 D.Lgs. 81/08, Testo Unico Sicurezza e la correlazione con i Sistemi di Gestione certificabili BS OHSAS 18001 CERTIQUALITY VIA G. GIARDINO, 4 20123 MILANO TEL. 02-806917.1 certiquality@certiquality.it www.certiquality.it

Dettagli

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE 19.11.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 309/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2013 che approva la sostanza attiva olio di arancio ai sensi del

Dettagli

2) Esperienza lavorativa: - avere maturato un esperienza lavorativa in ambito sanitario di almeno 3 anni.

2) Esperienza lavorativa: - avere maturato un esperienza lavorativa in ambito sanitario di almeno 3 anni. Allegato B). Modello per le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti ai sensi dell articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n.

Dettagli

RIVOLGE ISTANZA DI RILASCIO DI. prima autorizzazione: alla realizzazione; all esercizio;

RIVOLGE ISTANZA DI RILASCIO DI. prima autorizzazione: alla realizzazione; all esercizio; Marca da bollo - euro 14,62 All Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali Via de Tillier, 30 11100 AOSTA AO OGGETTO: richiesta di rilascio o di rinnovo di autorizzazione ai sensi dell articolo

Dettagli

Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli

Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi Ufficio circolazione tabacchi Prot. n. DAC/CTL/ 8443 /2013 All. Risposta al foglio n.

Dettagli

Rapporto interno n.. Rapporto relativo a: Incidente Mancato incidente

Rapporto interno n.. Rapporto relativo a: Incidente Mancato incidente ALLEGATO n. 1 Rapporto di incidente o di mancato incidente da parte di operatori sanitari al Ministero della Salute (artt. 9 e 10, D.Lgs. n. 46 del 1997; art. 11, D.Lgs. n. 507 del 1992) Rapporto interno

Dettagli