ACCONCIATURA ED ESTETICA Accordo di rinnovo contrattuale 8 settembre 2014
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1 Modena, 29 dicembre 2014 ACCONCIATURA ED ESTETICA Accordo di rinnovo contrattuale 8 settembre 2014 PARTI CONTRAENTI CNA Unione benessere e sanità, Confartigianato Benessere Acconciatori, Confartigianato Benessere Estetica, Casartigiani, CLAAI Federnas Unamem FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCSUIL DATA DI STIPULA 8 settembre 2014 DECORRENZA 1 gennaio 2013 SCADENZA ECONOMICA 30 giugno 2016 SCADENZA NORMATIVA 30 giugno 2016 LIVELLI E QUALIFICHE Il CCNL si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese di: acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing; centri benessere, ad esclusione degli stabilimenti termali e dei centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera; toelettatura di animali ove la stessa sia attività prevalente. IMPRESE DI ACCONCIATURA LIVELLO QUALIFICHE 1 Lavoratori che propongono in grado di proporre alla clientela le prestazioni più conformi alle caratteristiche dell aspetto. Lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell azienda. 2 Lavoratori che sappiano eseguire permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi di uso, applicazione di tinture e decolorazioni, meches, pettinature fantasia su capelli lunghi e corti, ondulazioni a ferro e ad acqua, acconciature a phon, piega fissa, messa in piega, ricci piatti, su capelli di diversa lunghezza, lavatura dei capelli, massaggio normale della cute, taglio e frizione. Lavoratori che sappiano eseguire correttamente il taglio dei capelli e della barba. Impiegati con mansioni amministrative, non inquadrati nel livello superiore, il cassiere e l addetto alla vendita di prodotti cosmetici. 3 Lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico. Lavoratori che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba, pettinatura ad aria calda.
2 4 Lavoratori che non hanno compiuto l apprendistato nel settore o perché hanno superato l età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale. Essi sono adibiti alle attività volte all acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3 livello. La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi. I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati permanentemente al 4 livello retributivo. IMPRESE DI ESTETICA LIVELLO QUALIFICHE 1 Lavoratori la cui capacità professionale permette lo svolgimento autonomo di tutti i trattamenti estetici, compreso l uso delle apparecchiature elettromeccaniche o l esercizio delle attività di trucco specializzato (teatrale, scenico, televisivo). Lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, responsabili della conduzione amministrativa dell azienda. 2 Lavoratori che sotto la guida del titolare o di altro lavoratore inquadrato al 1 livello siano in grado di eseguire tutti i trattamenti dell estetica compreso il trucco giorno sera, in grado inoltre di avvalersi delle apparecchiature elettromeccaniche, cassiere, addetto alla vendita dei prodotti cosmetici. Impiegati con mansione amministrativa non inquadrabili al livello superiore. 3 Lavoratori che, anche utilizzando elementari attrezzature elettromeccaniche, siano in grado di eseguire le seguenti mansioni: manicure, pedicure estetico, depilazione, trattamenti viso, massaggio corpo, trucco di base con applicazione di prodotti specifici a gradi di difficoltà semplici. 4 Lavoratori che non hanno compiuto l apprendistato nel settore o perché hanno superato l età o perché provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale. Essi sono adibiti alle attività volte all acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3 livello. La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi. I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati permanentemente al 4 livello retributivo. IMPRESE DI TRICOLOGIA LIVELLO QUALIFICHE 1 Lavoratori che coordinano l attività dei singoli centri, provvedono alle interviste per il trattamento dei capelli, determinando le relative formule e, in caso di necessità, assegnando i tipi di protesi o di parrucchini da applicare. Intervengono per il buon andamento del centro curando in particolare i rapporti con i clienti. Controllano i vari clienti in relazione all andamento dei trattamenti e creazioni delle protesi, curano gli inventari. 2 Lavoratori che cooperano con il responsabile del centro nell attività da questo svolta e eventualmente a loro delegata dal responsabile. Svolgono mansioni che richiedono autonomia di iniziativa nell ambito delle istruzioni a loro impartite e, comunque, con specifica capacità le attività assegnate. Lavoratori che su istruzioni del responsabile, curano la corrispondenza e la contabilità, la compilazione dei rapporti giornalieri, fissano gli appuntamenti con la clientela, ed svolgono funzioni di natura esecutiva. 3 Lavoratori che eseguono massaggi ed applicazioni al cuoio capelluto, rimesse in tensione, confezionamento protesi, approntamento delle trame, righe, shampooing, tinte su protesi, in base alle istruzioni ricevute dal responsabile del centro. Lavoratori addetti alla produzione dei prodotti tricologici e lavorazione dei capelli. Lavoratori che svolgono mansioni amministrative non inquadrate nel livello superiore.
3 4 Lavoratori che non hanno compiuto l apprendistato nel settore o perché hanno superato l età o perché provenienti da altri settori. Essi sono adibiti alle attività volte all acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3 livello. La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi. I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati permanentemente al 4 livello retributivo. COEFFICIENTI CONTRATTUALI COEFFICIENTE GIORNALIERO 26 COEFFICIENTE ORARIO 173 NUMERO MENSILITÀ 13 SCATTI DI ANZIANITÀ 5 biennali PERIODO DI PROVA LIVELLO DURATA 1 4 mesi 2 3 mesi 3 3 mesi 4 3 mesi Per gli apprendisti il periodo di prova ha la stessa durata stabilita per i lavoratori qualificati. MINIMI RETRIBUTIVI Con l Accordo 3 ottobre 2011, le Parti hanno inteso conglobare in un unica voce denominata Retribuzione Tabellare i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare), ex indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione (EDR). Il conglobamento non ha modificato la situazione in materia di riflessi economici dei vari istituti retributivi. I nuovi importi della retribuzione tabellare risultano i seguenti: LIVELLO RETRIBUZIONE TABELLARE 1 ottobre ottobre giugno , , , , , , , , , , , ,90 UNA TANTUM A copertura del periodo di carenza contrattuale, nei confronti dei soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell Accordo di rinnovo (8 settembre 2014), le Parti hanno convenuto la corresponsione di un importo forfetario a titolo di una tantum pari ad euro 120,00 lordi, uguale per tutti i livelli e suddivisibile in quote mensili, o frazioni, relativamente alla durata del rapporto nel periodo interessato (da ritenersi dal 1 gennaio 2013 al 30 settembre 2014, in quanto non espressamente indicato dalle Parti). Si sottolinea che tale somma: è corrisposta in due tranches di pari importo, ovvero euro 60,00 con la retribuzione del mese di febbraio 2015; euro 60,00 con la retribuzione del mese di novembre 2015;
4 agli apprendisti viene erogata, con le suddette decorrenze, nella misura del 70%; è ridotta proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post partum, part time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate; va riconosciuta al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento; è comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale; è esclusa dalla base di calcolo del TFR. SCATTI DI ANZIANITÀ I lavoratori per l anzianità maturata presso una stessa azienda avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare cinque aumenti biennali periodici di anzianità, i cui valori sono i seguenti: LIVELLO 1 9,30 2 8,26 3 7,75 4 7,23 IMPORTO ORARIO DI LAVORO L orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni, da calcolarsi come media di un periodo di 6 mesi, elevabile a 12 dalla contrattazione regionale. L orario di lavoro giornaliero è di norma 8 ore. È possibile una eventuale diversa distribuzione dell orario settimanale in attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività o in relazione alla ubicazione dell azienda (come, ad esempio, ipermercati e centri commerciali). La contrattazione collettiva regionale può derogare a questo schema di orario: distribuendo diversamente l orario contrattuale di lavoro nell ambito della settimana o su cicli di più settimane; articolando l orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali, per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo di 6 mesi prorogabili a 12 mesi, alternando periodi di lavoro con orario diverso. Flessibilità dell orario Il CCNL prevedere la possibilità di attuare regimi di flessibilità dell orario contrattuale di lavoro. L azienda potrà: istituire diversi regimi di orario, in particolari periodi, con il superamento dell orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore nell anno. A fronte di ciò, l azienda dovrà corrispondere una pari entità di riposi compensativi, entro un periodo di sei mesi e comunque entro un limite massimo di 12 mesi dall inizio della flessibilità, ed in periodi di minore intensità produttiva. I lavoratori interessati percepiranno:
5 la retribuzione relativa all orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell orario contrattuale, nonché una maggiorazione del 10% per le ore prestate oltre l orario contrattuale. Le modalità di applicazione della flessibilità e di recupero delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro dovranno essere definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l azienda e i lavoratori. Laddove siano stipulati accordi sulla flessibilità dell orario di lavoro, questi impegnano tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti. La flessibilità dell orario non può essere estesa anche alle prestazioni domenicali e festive. FESTIVITÀ, EX FESTIVITÀ E PERMESSI Per la festività coincidenti con la domenica, è prevista l erogazione di 1/26 della retribuzione. Il medesimo trattamento verrà riconosciuto per le due festività del 2 giugno e del 4 novembre (festività soppressa). Per le festività abolite sono riconosciuti 4 giorni di riposo compensativo retribuito (8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6,34 ore per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto alle 40 ore). Detti riposi compensativi o individuali, non agganciati a periodi di ferie dovranno essere utilizzati entro l anno solare in gruppi di 4 o 8 ore. Qualora le parti verifichino che per ragioni indipendenti da reciproche volontà tali permessi non venissero fruiti, si procederà a retribuirli nel periodo di paga immediatamente successivo alla fine dell anno solare. Inoltre sono riconosciuti a titolo di ROL (riduzione orario di lavoro) 16 ore di permesso retribuito per anno solare da fruire in gruppi di 4 o 8 ore. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell anno; nel caso essi non siano del tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell anno successivo. FERIE La durata annuale del periodo di ferie è pari a 28 giorni di calendario, così distribuiti: 20 giorni lavorativi nel caso di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate; 24 giorni lavorativi nel caso di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate. A decorrere dal 1 dicembre 2011, il lavoratore con un anzianità di servizio superiore a 5 anni, maturata senza soluzione di continuità, ha diritto ad un periodo di ferie annuali pari a 30 giorni di calendario, così distribuiti: 22 giorni lavorativi nel caso di prestazione settimanale distribuita su 5 giornate; 26 giorni lavorativi nel caso di prestazione settimanale distribuita su 6 giornate. MAGGIORAZIONI E STRAORDINARIO È considerato straordinario, ai fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali. Viene fissato un limite massimo annuale di 200 ore per ciascun lavoratore. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria.
6 TIPOLOGIA PERCENTUALE Lavoro straordinario 25% Lavoro straordinario notturno e festivo 50% Lavoro notturno (*) 35% Lavoro festivo (**) 35% Lavoro domenicale con riposo compensativo 10% Lavoro supplementare 15% Clausole flessibili ed elastiche (part time) 15% (*) È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. (**) Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche, nei giorni di riposo compensativo o nelle festività. MATERNITÀ Si applicano le disposizioni stabilite dal TU sulla maternità (D.Lgs n. 151/2001) e, conseguentemente, in caso di gravidanza e puerperio, alla lavoratrice/ore spetterà esclusivamente l indennità INPS, anticipata dal datore di lavoro, nella misura dell 80% della retribuzione per l intero periodo del congedo. CONGEDO MATRIMONIALE In occasione del matrimonio, ai lavoratori spetta un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, in cui sarà corrisposta la normale retribuzione; nell eventualità di corresponsione di un indennità da parte dell INPS, il datore integrerà il trattamento dell Istituto fino al raggiungimento della normale retribuzione. MALATTIA In caso di malattia o di infortunio verificatosi al di fuori del lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto in relazione all anzianità maturata presso l azienda, secondo la seguente tabella: ANZIANITÀ CONSERVAZIONE DEL POSTO Fino a 5 anni 9 mesi Oltre 5 anni 12 mesi In caso di più assenze, tali periodi devono essere riferiti ad un arco temporale di 24mesi. Il trattamento economico dovuto al lavoratore assente per malattia, ad integrazione di quanto corrisposto dagli istituti previdenziali o assistenziale, è differenziato in ragione della durata iniziale dell assenza stessa, secondo quanto di seguito riportato: DURATA ASSENZA ECONOMICO (*) Inferiore o pari a 8 giorni dal 1 al 3 giorno 0% dal 4 al 180 giorno 100% Superiore a 8 giorni dal 1 al 180 giorno 100% (*) Il trattamento indicato è comprensivo dell indennità INPS e si intende integrativo della stessa fino al raggiungimento della percentuale indicata della retribuzione. Nei confronti dei lavoratori affetti da patologie oncologiche o altre gravi infermità, certificate da parte delle strutture ospedaliere e/o dalle AA.SS.LL., è riconosciuto un prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi senza oneri aggiuntivi per l azienda.
7 INFORTUNIO CONSERVAZIONE DEL POSTO TRATTAMENTO ECONOMICO Infortunio sul lavoro Fino a guarigione clinica 100% Malattia professionale Fino a guarigione clinica, limitatamente al periodo per il quale il lavoratore percepisce l indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge 100% (dal 1 giorno e nel limite della durata della conservazione del posto) PREAVVISO Le dimissioni o il licenziamento del dipendente devono rispettare i termini di preavviso, stabiliti dal CCNL in 10 giorni lavorativi. Tale preavviso può essere sostituito dalla corresponsione dell indennità sostitutiva.
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