COLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

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1 COLLEGIO DI BOLOGNA composto dai signori: (BO) MARINARI (BO) MARTINO (BO) LONGOBUCCO (BO) LUCARELLI (BO) MARINARO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Membro di designazione rappresentativa degli intermediari Membro di designazione rappresentativa dei clienti Relatore MARCO MARINARO Seduta del 24/07/2018. FATTO Parte ricorrente espone quanto segue: in data , dopo aver ricevuto un assegno circolare di euro ,00 emesso dall intermediario B, a titolo di corrispettivo per la vendita di un orologio di pregio, si recava insieme ad una signora, qualificatasi come moglie dell acquirente, presso una filiale dell intermediario A; ivi richiedeva di effettuare i necessari controlli sul titolo e una dipendente dell intermediario, dopo avere adempiuto a quanto richiestole, provvedeva a versare l assegno sul conto corrente dello stesso assicurandolo sul buon fine dell operazione e inducendolo a consegnare l orologio alla signora in sua compagnia; il successivo il ricorrente si recava nuovamente presso la predetta filiale ottenendo ulteriore conferma circa il buon fine dell operazione e la regolarità dell assegno negoziato; ciò nonostante il dall estratto di conto corrente richiesto in occasione di un versamento il ricorrente rilevava con vivo sconcerto che l assegno circolare era Pag. 2/13

2 stato stornato; tentava, invano, dunque, di ricontattare l acquirente del predetto orologio; presentava reclamo ad entrambi gli intermediari convenuti per ottenere il rimborso dell importo facciale di tale assegno a titolo di risarcimento dei danni, che, tuttavia, veniva riscontrato negativamente da entrambi; in particolare, l intermediario A respingeva ogni responsabilità per l accaduto con conseguente addebito alla banca emittente poiché la truffa sarebbe derivata da una deviazione telefonica delle telefonate in entrata all intermediario A; l intermediario B confermava tale circostanza affermando di non avere ricevuto alcuna telefonata di bene emissione da parte dell intermediario A poiché vi sarebbe stata un intromissione della sua linea telefonica e la chiamata sarebbe stata, in tal modo, deviata dai truffatori; faceva presente, inoltre, che l assegno in questione presentava elementi di evidente falsità. Parte ricorrente in punto di diritto afferma che: la condotta dell intermediario B, emittente l assegno oggetto del presente ricorso, è da ritenersi negligente nella parte in cui egli ha omesso ogni controllo sulla propria linea telefonica; la decisione n. 335 del 2016 ha affermato che l intermediario è responsabile per l utilizzo del proprio numero telefonico da parte del pubblico o di altri intermediari, «dovendo tale uso avvenire sotto lo stretto controllo dell'intermediario medesimo, che al più potrà rivalersi nei confronti di terzi per frodi che, attraverso tale numero, siano stante perpetrate, anche a proprio danno. (...) Se, dunque, per negligenza o per altro motivo, l'intermediario B, in quanto banca emittente, ha omesso di accertare la falsità del titolo quando ne è stata richiesta, lo stesso non può in ogni caso sottrarsi alla sua responsabilità e deve risarcire il ricorrente danneggiato rimborsandogli l'importo dell'assegno come da domanda»; nondimeno, anche la condotta dell intermediario A non può andare esente da responsabilità. Infatti, in qualità di banca negoziatrice, ha violato i canoni di diligenza media richiesta agli operatori bancari; infatti, nel caso di specie, l assegno presentato all incasso presentava diversi ed evidenti elementi di contraffazione che avrebbero dovuto essere immediatamente rilevati dal personale dell intermediario in seguito ad un esame a prima vista dello stesso; secondo la giurisprudenza di legittimità la banca negoziatrice di un assegno, prima di accreditarlo sul conto del proprio cliente, «ha l'obbligo di verificare, alla stregua della speciale diligenza esigibile dal banchiere professionale, la regolarità e l'autenticità del titolo; in difetto, essa risponde del danno patito dal cliente per avere eseguito la controprestazione nei confronti del traente, fidando sull'esistenza della provvista» (così, ex multis, Cass., , n. 9103); sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, inoltre: «la diligenza del buon banchiere deve essere qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale dell agente consente e richiede. Tale diligenza (come già ritenuto da questa Corte in termini generali, con le sentenze n del Pag. 3/13

3 , n ; n del , n ; n del , n ) trova applicazione non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia comunque oggettivamente esplicato presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario. Tale diligenza va valutata, non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati, ma tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono» (così Cass. 24/9/2009, n ). L intermediario A resiste al ricorso, conferma integralmente quanto ex adverso prodotto e aggiunge quanto segue: nel caso di specie è attualmente pendente presso la Procura della Repubblica di il procedimento penale /2015 R.G.N.R. nell ambito del quale la parte ricorrente ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero al GIP; il titolo (versato in atti come allegato al ricorso di controparte) non presentava anomalie rilevabili ictu oculi, tant è che veniva prontamente versato e posto all incasso; ha provveduto a mettersi in contatto con l istituto emittente per accertare la bene emissione del titolo; non è regola della stessa ricorrere alla prassi della bene emissione, salvo che non ne faccia espressa richiesta il cliente, come avvenuto nel caso in rilievo, fermo restando che, in tali evenienze, viene sempre spiegato alla clientela come le informazioni così ottenute abbiano un mero valore informativo e nulla più circa il certo e sicuro pagamento dell assegno; dalla lettura del verbale di denuncia querela del ricorrente emergono, invece, comportamenti gravemente imprudenti e negligenti, da lui posti in essere, in completo spregio alla diligenza media richiesta al buon padre di famiglia. L intermediario A in punto di diritto osserva: in via pregiudiziale, eccepisce l improcedibilità del ricorso per essere stata la controversia già sottoposta all autorità giudiziaria; come noto, l interpretazione che è stata ritenuta più conforme alla lettera ed allo spirito delle suddette disposizioni ha portato ad un applicazione che esclude «l ammissibilità del ricorso all ABF in tutti i casi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell'autorità giudiziaria penale senza che abbia alcun rilievo se sia avvenuta o possa avvenire la costituzione di parte civile e anche se tra le due controversie sussiste una connessione impropria, cioè una comunanza parziale e non una identità delle domande come insegna la costante giurisprudenza di legittimità» (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3961/2012; in senso conf. si veda la decisione n. 5265/2014); la giurisprudenza ABF ha rilevato che solo laddove l azione innanzi all autorità giudiziaria, pur risultando correlata alla vicenda sottoposta all'arbitro, non coinvolga l intermediario convenuto e abbia ad oggetto un titolo di responsabilità diverso da quello evocato nel giudizio ordinario (e abbia quindi causa petendi e petitum diversi), non vi è improcedibilità (cfr. anche Collegio di Milano, decisioni nn. 2509/15 e 0302/2016); Pag. 4/13

4 il procedimento penale in parola che trae origine dalla denuncia - querela sporta dal ricorrente, invece, ha per oggetto i medesimi fatti e coinvolge i medesimi soggetti di cui al presente ricorso; di talché, attesa l identità di petitum e causa petendi, è innegabile che, in ragione dei principi sopra esposti, ricorra, nella fattispecie, un ipotesi di litispendenza tale da escludere la procedibilità del ricorso; nel merito fa presente che, come già più volte osservato dall ABF (cfr. decisione n. 335/2016 del Collegio di Milano), in casi come quello in esame, il profilo di responsabilità dell intermediario incaricato per l incasso che rileva è quello relativo alla diligenza con la quale ha posto in essere le attività di propria spettanza in sede di negoziazione del titolo; l ABF si è già espresso nel senso che, qualora il titolo di credito non presenti anomalie rilevabili ictu oculi con la particolare diligenza dell accorto banchiere, l intermediario non ha l onere di compiere ulteriori accertamenti sulla validità del titolo prima dell accredito del relativo importo al proprio correntista, a meno che ne sia espressamente richiesto dal cliente; nel caso di specie il titolo presentato all incasso non presentava evidenti anomalie; non gli è imputabile, inoltre, alcuna responsabilità in quanto ha provveduto a chiedere la bene emissione del titolo all intermediario B; nella decisione n /17 del Collegio di Milano si è affermato che: «la richiesta di bene emissione costituisce una prassi interna tra istituti di credito che, nel caso di assegno circolare, che contiene la promessa incondizionata della banca emittente di pagare a vista la somma indicata nel titolo, rappresenta una garanzia immediata che la banca emittente, la quale con l'emissione del titolo ha assunto direttamente l'obbligo del pagamento di esso, onorerà il suo impegno, e costituisce fonte di un giustificato affidamento per l'intermediario richiedente e per il prenditore (...). Se risulterà in seguito che l'assegno era falso l'intermediario che ha richiesto ed ottenuto la conferma di bene emissione dall'intermediario emittente non potrà essere ritenuto colpevole di negligenza»; è rinvenibile, inoltre, un comportamento gravemente imprudente e negligente da parte del ricorrente con conseguente applicabilità, nel caso di specie, della previsione di cui all art. 1227, comma 2, c.c.; secondo quanto dallo stesso affermato nella denuncia acclusa al ricorso, infatti, risulta che il ricorrente abbia consegnato subito all acquirente l orologio senza nemmeno avere la prudenza di attendere, prima di procedere a detta traditio, il buon esito circa il pagamento dell assegno (che, pur con gli accertamenti della bene emissione, è da considerarsi sempre salvo buon fine) e accertarsi dell'identità di detta persona, nonostante quest ultima gli si presentasse molto trasandata e in ciabatte (cfr. documento sub all. n.16, pag.3, accluso al ricorso); il Collegio ABF di Milano, in ossequio alle decisioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che la colpa grave consiste in un comportamento consapevole dell agente che, senza volontà di arrecare danno agli altri, operi con straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti (cfr., per una simile prospettiva, in tema di gravità della colpa, Cass. civ., I9 novembre 2001, n. I 4456; Pag. 5/13

5 in senso conforme: ABF, Collegio di Milano, decisioni nn. 40/2012 e 2310/2011; Collegio di Roma, decisioni nn. 2157/2011 e 712/2010); inoltre, la circostanza stessa che il ricorrente abbia effettuato la vendita del bene in questione tramite i servizi di rete per la prima volta avrebbe richiesto, da parte dello stesso, una maggiore diligenza rispetto a quella ordinaria nell identificazione e nell individuazione del compratore e del suo mandatario. Ciò anche solo al fine di avere rassicurazioni in merito alla liceità della provenienza del denaro allo stesso offerta in pagamento; la circostanza per cui la telefonata concernente la bene emissione non è stata ricevuta effettivamente dall intermediario B non gli è opponibile in quanto trattasi di circostanza certamente priva di rilievo ai fini della valutazione della responsabilità della scrivente; il Collegio di Milano, con le decisioni nn. 3009/2012 e I 048/2017, ha affermato che:«non vale quale esimente di responsabilità nei confronti dell istituto negoziatore, l'affermata circostanza per cui si sarebbe verificata un interferenza nella linea telefonica durante la telefonata ricevuta dalla banca negoziatrice, in quanto ciò sarebbe, peraltro, idoneo a dimostrare che all'interno dell'istituto emittente si annidava, almeno, un complice del truffatore che aveva dato luogo alla vicenda in esame»; con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal ricorrente ha affermato che la quantificazione effettuata, in realtà, risulta concettualmente errata ed impropria in quanto l eventuale danno che il ricorrente potrebbe sostenere di aver subito dovrebbe corrispondere al valore commerciale dell orologio di sua proprietà. Tale valore in questa sede non può essere accertato, né verificato; né, d'altra parte, è possibile appurare che effettivamente il ricorrente abbia trasferito nella disponibilità dell asserita acquirente l orologio stesso, non risultando neanche ricevute di consegna al proposito; con riferimento, infine, al rimborso delle spese legali, è orientamento diffuso presso l'arbitro (cfr. Collegio di Napoli, decisioni nn. 3498/2012, 3498/2012, 9252/2017) che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì, quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente. Il ché, quindi, è da escludersi - per tutto quanto sopra esposto - nel presente caso. L intermediario B, resiste al ricorso e nel confermare integralmente i fatti esposti, fa presente che: il titolo di credito oggetto di controversia è un presunto assegno circolare serie ME n. ****1696 di euro ,00, apparentemente emesso in data e presentato all incasso dal ricorrente/beneficiario in data presso una filiale dell intermediario A, a titolo di corrispettivo per la vendita di un orologio di valore; in data ha sporto denuncia-querela in merito ai reati di falso e tentativo di truffa da chiunque perpetrati ai danni della stessa per una serie di assegni circolari falsi, tra i quali era presente anche quello oggetto del presente contendere; Pag. 6/13

6 la telefonata di bene emissione è stata rivolta al numero di utenza n.***8261, che corrisponde ad un intermediario della provincia di Napoli, che non è una società controllata o collegata allo stesso, non è una sua filiale od emanazione, ma è una banca autonoma ed indipendente, dotata di propria personalità giuridica che emette assegni circolari dello stesso; ha provveduto ad accertare tempestivamente la falsità del titolo ed ha prontamente provveduto a comunicarlo al ricorrente, dietro sua esplicita richiesta. L intermediario B in diritto espone: in via preliminare eccepisce un proprio difetto di legittimazione passiva nella controversia in esame; deve essere considerato del tutto estraneo alla vicenda in esame in quanto non coinvolto nei presunti contatti telefonici intercorsi relativi alla verifica della validità del titolo (cd. bene-emissione). Così come rappresentato, infatti, dal ricorrente, sia nella propria denuncia - querela che nel ricorso in questione, i presunti contatti telefonici sono avvenuti tra la cassiera dell intermediario A e l utenza n.***8261; il prefisso 081 individua una zona geografica facilmente identificabile con quella della provincia di Napoli e, come tale, non riconducibile in alcun modo al ricorrente; come affermato nella decisione del Collegio di Milano n. 335 del 2016 deve esserci una reale ed effettiva correlazione tra utenza telefonica ed il reale intestatario della stessa per potersi configurare una qualsivoglia responsabilità in capo all'intermediario, relativamente alla gestione e al controllo delle proprie utenze telefoniche. Elemento, quest ultimo, che logicamente non si sarebbe potuto mai verificare per l impossibilità di ricondurre l utenza telefonica richiamata dal ricorrente allo scrivente istituto; nel merito per quanto attiene alla questione inerente la negoziazione dell assegno de quo (e la relativa presunta richiesta di bene emissione ), tale contestazione deve necessariamente ritenersi del tutto assorbita dall eccezione di difetto di legittimazione passiva dello stesso; in ogni caso preme rilevare, sulla scorta del pacifico orientamento giurisprudenziale, come la verifica della bontà del titolo esclusivamente mediante c.d. beneemissione dello stesso configuri una condotta imprudente da parte del cassiere della banca negoziatrice; si deve ritenere che quest'ultimo, infatti, non abbia correttamente espletato l'incarico di verificare la validità dell'assegno, con la diligenza qualificata esigibile dall'operatore professionale nell'esercizio dell'attività bancaria, ex art. 1176, comma 2, c.c. (cfr. Cass. Civile Sez. I, , n. 3780); l'operatore si è infatti limitato ad una verifica con mezzi inadatti allo scopo rivolgendo, in particolare, una mera richiesta telefonica all intermediario presunto" istituto emittente il titolo, senza ottenere, quantomeno, la trasmissione di una conferma scritta ed identificare con modalità più sicure il funzionario competente a dare l'informazione voluta (cfr. in tal senso Trib. Verona, , n e Collegio di Napoli - Decisioni n. 436 del e n del ); ciò induce a ritenere che la banca negoziatrice non abbia adottato le cautele necessarie, quale l'impiego di una procedura di colloquio interbancario idonea a garantire l'attendibilità e la formalizzazione delle informazioni ricevute, nonché a Pag. 7/13

7 verificare con sicurezza l'origine delle stesse. Parte ricorrente con nota prot. n /18 del ha ulteriormente precisato che: con riferimento all eccezione di litispendenza con il procedimento penale sollevata dall intermediario B oggetto della denuncia - querela è, appunto, il reato di truffa e falsificazione (e che l assegno fosse falso è dato pacifico tra le parti), mentre in questa sede ciò di cui si discute è la responsabilità solidale delle banche emittente e negoziatrice dell'assegno derivante dal comportamento inadempiente e/o colposo tenuto dalle banche stesse nel momento della emissione dell'assegno circolare di cui si tratta e nella successiva fase di presentazione per l incasso; né muta questa conclusione il fatto che la vicenda, complessivamente considerata, sia la stessa; come è stato sottolineato anche in alcune precedenti decisioni del Collegio di Milano, strumentalmente richiamate ex adverso, a sostegno della pretesa litispendenza, dirimente è il fatto che la denuncia - querela risulti proposta nei confronti di un soggetto terzo, mancando, dunque, l'identità delle parti rispetto al procedimento penale previamente instaurato (cfr. dec. n. 6399/2015; 2509/2015 e 4065/2013 ); ad avvalorare ulteriormente l'infondatezza dell eccezione di litispendenza sollevata ex adverso soccorre anche la circostanza, che nel procedimento penale avviato dalla denuncia - querela depositata dal ricorrente contro ignoti (perché a differenza delle Banche evocate nel presente giudizio, "ignoti" sono i soggetti che hanno consegnato il titolo di credito contraffatto all'odierno ricorrente), attualmente ancora nella fase delle indagini preliminari, non vi è stata alcuna costituzione di parte civile e la richiesta di archiviazione presentata dal p.m.. non è stata notificata né alla banca emittente né tanto meno alla banca negoziatrice del titolo di credito contraffatto. Ciò che conferma la loro estraneità alla vicenda penale; parimenti infondata deve ritenersi l eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva dell intermediario B poiché l assegno circolare oggetto del presente ricorso è un assegno emesso dallo stesso e che risulta recare contestualmente l'indicazione dell altro intermediario (BCC di ) solo come banca che ha predisposto/compilato l assegno circolare in questione; peraltro, come si evince dalla denuncia - querela depositata dalla convenuta emittente, in data 5 settembre 2015, e dunque con grave ritardo rispetto ai fatti in oggetto, sono stati ben 12 gli assegni circolari a matrice dell intermediario B risultati falsi e negoziati tra l 11 maggio ed il 9 luglio 2015; il bene emissione costituisce fonte di un giustificato affidamento per il prenditore richiedente con l'effetto che le banche emittente e/o negoziatrice, se non provano la propria estraneità, ne rispondono; del tutto prive di fondamento appaiono le deduzioni relative alla quantificazione del danno risarcibile, il quale dovendo necessariamente essere riferito al prezzo concordato dalle parti prima della sfortunata vendita, corrisponde senza dubbio all'importo che il ricorrente avrebbe incassato nel caso di buon fine dell'assegno di cui trattasi; il fatto che l orologio oggetto della controversia sia stato effettivamente consegnato Pag. 8/13

8 è circostanza che risulta documentalmente riconosciuta dalla stessa banca negoziatrice (cfr. dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dalla signora, operatore della Banca A); quanto alle spese legali la necessità di ricorso all assistenza legale deve intendersi quale componente del più ampio pregiudizio sofferto dalla ricorrente; per quanto attiene agli interessi legali il Collegio di Milano in maniera consolidata, ritiene di applicare quanto precisato dal Collegio di Coordinamento (decisione 5304/2013) prevedendo la condanna al pagamento degli interessi al tasso legale a decorrere dal reclamo. L intermediario B con nota prot. n del ha ulteriormente precisato che: l'assegno circolare in oggetto non può essere considerato "un assegno a propria matrice dalla medesima emesso" perché l'assegno in questione è un assegno falso e quindi mai emesso inoltre, anche qualora fosse stato regolarmente emesso, la responsabilità inerente il controllo della propria linea telefonica non potrebbe ricadere sullo stesso, bensì sull altro intermediario (BCC di ) che lo ha disposto/compilato; il titolo in questione non è un assegno smarrito o sottratto, ma si tratta di un assegno circolare risultato palesemente falso in quanto redatto su carta semplice, non filigranata né a rilievo con numerazione e serie incoerenti con le numerazioni e le serie in circolazione; nel caso in esame, quindi, solo il cassiere della banca negoziatrice si sarebbe potuto accorgere, con la diligenza qualificata esigibile dall'operatore professionale nell'esercizio dell'attività bancaria, ex art. 1176, comma 2, c.c., della non validità del titolo; non potendo custodire qualcosa di inesistente, conseguentemente, non poteva denunciarne il furto; in quanto anch'essa parte lesa dalla predetta vicenda ha prontamente e diligentemente provveduto, in data , a sporgere formale denunciaquerela contro ignoti per i reati di falso e tentativo di truffa; ignorava totalmente l'esistenza del predetto assegno sino al momento in cui l intermediario A glielo ha inviato per l'incasso, dopo la negoziazione ad uno dei suoi sportelli. Pertanto, prima della negoziazione non poteva in alcun modo rilevarne la falsità. DIRITTO 1. In via preliminare, l intermediario A eccepisce l improcedibilità del ricorso per litispendenza essendo pendente un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti e che coinvolge i medesimi soggetti del presente ricorso. Afferma, infatti, che dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente risulta che nel procedimento penale de quo il ricorrente ha presentato richiesta di opposizione all archiviazione. Si osserva, inoltre, che parte ricorrente ha prodotto copia della relazione investigativa della GDF conclusiva delle indagini preliminari. Pag. 9/13

9 Parte ricorrente con le repliche ha fatto presente che il procedimento penale non coinvolgerebbe alcuno degli intermediari interessati dal presente procedimento. Infatti, oggetto della denuncia querela è il reato di truffa e falsificazione. Inoltre, la denuncia querela sarebbe stata presentata contro ignoti. Ad ulteriore riprova del mancato coinvolgimento degli intermediari (sia A che B) nel procedimento penale de quo fa presente che la richiesta di archiviazione del P.M. a conclusione delle indagini preliminari non è stata notificata a nessuno degli intermediari interessati dal presente procedimento. Invero, le Disposizioni della Banca d Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del , alla Sezione I, paragrafo 4 Ambito di applicazione oggettivo dispongono che: «Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all autorità giudiziaria ( )». Al riguardo il Collegio di Coordinamento ha avuto modo di precisare che «La soluzione che appare più conforme alla lettera ed allo spirito delle disposizioni della Banca d Italia è quindi quella di escludere l ammissibilità del ricorso all ABF in tutti i casi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell autorità giudiziaria, penale, senza che abbia alcun rilievo se sia avvenuta o possa avvenire la costituzione di parte civile, e anche se tra le due controversie sussiste una connessione impropria, cioè una comunanza parziale e non una identità delle domande, come insegna la costante giurisprudenza di legittimità. Non è, dunque, la costituzione di parte civile nel processo penale che impedisce di sottoporre il ricorso all ABF, ma il fatto stesso che sia stata sottoposta la controversia all autorità giudiziaria. Occorre, però, precisare che per controversie già sottoposte all autorità giudiziaria si debbono intendere controversie pendenti, non controversie già decise con sentenza immodificabile» (ABF Collegio di Coordinamento, dec. n del 2012). Nel caso in esame, tuttavia, l eccezione sollevata dalla resistente non è fondata. Nella controversia deferita all Arbitro il ricorrente fa valere, infatti, la grave negligenza della banca alla presentazione del titolo per non averne rilevato l evidente falsità e chiede il risarcimento del danno conseguentemente subìto. La querela concerne invece gli ignoti autori della truffa perpetrata ai suoi danni mediante la creazione di un assegno falso e il pagamento a mezzo di questo del prezzo dell orologio. Diversi sono quindi i soggetti verso i quali le due distinte iniziative si rivolgono, ma differenti altresì petitum e causa petendi (in termini, Coll. Milano, dec. n. 1666/2015;C oll. Roma, dec. n. 6540/2016). La procedura avanti l A.G.O non sembra interferire con quella avanti l ABF posto che i due procedimenti si rivolgono a soggetti e condotte diverse. Nel procedimento dinanzi all Arbitro è in questione soltanto il profilo relativo alla responsabilità della banca per condotta negligente, condotta che pur remota da ogni connessione con quella truffaldina di cui si sta interessando l A.G.O., tuttavia potrebbe essere implicata nella causazione della perdita economica subìta dalla ricorrente. Nel caso di specie non assume quindi rilevanza la querela contro ignoti, ma l eventuale responsabilità dell istituto che abbia negoziato un titolo senza aver condotto le necessarie verifiche sullo stesso. Ne discende il rigetto dell eccezione preliminare formulata dalla resistente (in termini, Coll. Milano, dec. n. 1666/2015, dec. n /2017; Coll. Roma, dec. 6540/2016)». 2. L intermediario B d altro canto eccepisce la sua carenza di legittimazione passiva nel presente procedimento poiché l assegno oggetto del presente ricorso non risulta essere stato dallo stesso emesso sia perché, nel caso di specie, si tratta di una falsificazione e Pag. 10/13

10 non della clonazione di un assegno precedentemente emesso sia perché l assegno è stato emesso da altro e diverso intermediario (BCC di ). Fa presente, in particolare, che si tratta di un intermediario diverso indipendente e autonomo che emette assegni circolari dell intermediario B e nei cui confronti esso svolge il ruolo esclusivamente di fornitore dei servizi. Parte ricorrente, con le repliche, sostiene che l assegno in questione risulta essere stato compilato e datato da tale diverso intermediario (BCC di ) trattandosi, in ogni caso, di un assegno emesso dall intermediario B e recante una matrice propria dell intermediario B. Afferma, inoltre, che l intermediario si limita ad eccepire una generica falsità dell assegno oggetto del presente ricorso che può intendersi anche soltanto come falsa compilazione di un proprio titolo rubato/smarrito. Parte ricorrente fa presente, inoltre, che l intermediario B, ha presentato denuncia-querela per i reati di falso e tentata truffa ai propri danni per una serie di assegni circolari falsi tra i quali era presente anche quello oggetto del presente ricorso, la cui circostanza confermerebbe il coinvolgimento dello stesso nella vicenda in esame. L intermediario B, con le repliche, precisato che l assegno in questione non è un assegno smarrito o sottratto ma si tratta di un assegno circolare palesemente falso in quanto emesso su carta semplice non filigranata né a rilievo con numerazione e serie incoerenti con le numerazioni e le serie in circolazione. Ed effettivamente occorre rilevare che l assegno in contestazione è stato (putativamente) emesso dalla BCC di sul modulistica che reca anche l intestazione dell intermediario B. Peraltro, dalla relazione della GDF agli atti del procedimento emerge inoltre la circostanza che l intermediario coinvolto nella negoziazione dell assegno sia effettivamente un intermediario diverso (nella specie la BCC di ) dall intermediario B. Invero, l intermediario B rappresenta uno dei tre soggetti, su tutto il territorio nazionale, ammessi ad operare in qualità di Centro Applicativo Interbancario Standardizzato del SITRAD. Per cui appare evidente che l intermediario B non ha assunto il ruolo di emittente sia pur putativa in quanto l assegno risulta essere stato emesso dalla BCC di, banca alla quale la negoziatrice ha chiesto anche il bene emissione. Sussiste quindi una palese carenza di titolarità passiva del rapporto dedotto alla quale consegue l infondatezza della domanda proposta nei confronti dell intermediario B. 3. Occorre dunque esaminare la domanda proposta nei soli confronti dell intermediario A. Parte ricorrente chiede il rimborso dell assegno circolare non trasferibile n. *** dell importo di euro ,00, emesso in data , essendo stato vittima di una truffa da parte del sedicente acquirente di un orologio di lusso. Afferma, infatti, che, in un primo tempo, il predetto assegno gli sarebbe stato accreditato in seguito alla bene emissione del titolo richiesta alla banca emittente telefonicamente da parte dell intermediario A (banca negoziatrice), successivamente, il predetto importo gli sarebbe stato stornato essendo stata rilevata l evidente falsità dell assegno in questione. L intermediario A, in quanto banca negoziatrice del titolo, fa presente che il titolo presentato all incasso non presentava anomalie rilevabili ictu oculi e di avere pagato l assegno a seguito della bene emissione del titolo ricevuta a seguito di richiesta telefonica Pag. 11/13

11 da parte dell intermediario emittente. La responsabilità per l accaduto sarebbe, pertanto, da ascriversi alla banca emittente in quanto l esistenza di un eventuale interferenza nella linea telefonica durante la telefonata effettuata all emittente non varrebbe comunque ad escludere la responsabilità di quest ultima rilevando almeno l esistenza di un complice del truffatore al suo interno. L intermediario B, nel merito, ha fatto presente che la responsabilità per l accaduto è da ascriversi esclusivamente all intermediario A in qualità di banca negoziatrice poiché non ha adottato le cautele necessarie onde rilevare che l assegno presentato all incasso risulta palesemente falso in quanto redatto su carta semplice, non filigranata né a rilievo con numerazione e serie incoerenti con le numerazioni e serie in circolazione. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene alla ritenuta responsabilità dell intermediario negoziatore di un assegno circolare rivelatosi falso e del quale era stato rilasciato il c.d. bene emissione. Rileva il Collegio che la fattispecie oggetto di esame corrisponde ad una tipologia di truffa ben consolidata, già nota ai Collegi del sistema ABF e recentemente esaminata anche dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 7283/2018, la quale, dopo aver ribadito e sottolineato l esistenza di precisi obblighi di protezione dei terzi che vengono a contatto con i soggetti che emettono o collocano assegni circolari, ponendo l accento sulla professionalità tipica (e rafforzata) che l'ordinamento pone a carico di detti soggetti, ha avuto modo di enunciare i criteri in base ai quali occorre valutare la responsabilità dell intermediario negoziatore del titolo, dell intermediario emittente putativo del titolo, nonché l eventuale concorso di colpa del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c. Con specifico riferimento alla posizione dell intermediario A (negoziatore del titolo) e agli oneri di verifica dell autenticità dell assegno circolare che egli deve compiere al fine di andare esente da responsabilità per aver negoziato un titolo rivelatosi falso (con particolare riguardo all adeguatezza dell uso del telefono per operare tali verifiche), il Collegio ritiene che la condotta dell intermediario non possa andare esente da responsabilità rassicurando il cliente sulla bene emissione del titolo limitandosi ad effettuare una mera telefonata ad una terza banca (in uno scenario normativo che in nessun punto prevede l uso del telefono per la verifica di bene emissione), senza preoccuparsi di ottenere una conferma scritta da parte della banca emittente o collocatrice e senza premurarsi di identificare con modalità più sicure il funzionario che forniva il bene emissione, omettendo qualunque cautela necessaria a ridurre il rischio di frodi (cfr. le decisioni ABF, Coll. Bologna, n. 2946/2018; Coll. Napoli, n. 6477/2017; Coll. Milano, n. 5446/2016). Senza contare che secondo quanto dedotto dall intermediario B la banca negoziatrice non avrebbe adottato le cautele necessarie onde rilevare che l assegno presentato all incasso risultava palesemente falso in quanto redatto su carta semplice, non filigranata né a rilievo con numerazione e serie incoerenti con le numerazioni e serie in circolazione. Quanto all eventuale concorso di colpa del ricorrente, si richiama sul punto l orientamento espresso nella citata pronuncia del Collegio di Coordinamento, secondo cui «in caso di assegno circolare, la certificazione del bene emissione a cura dell intermediario negoziatore sia sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla bontà dell assegno», tale da escludere l applicabilità dell art. 1227, comma 2, c.c. Per quanto concerne la misura del risarcimento dei danni spettante al ricorrente, non si può revocare in dubbio che debba essere determinata in un importo pari a quello dell assegno negoziato, e, quindi, a ,00 euro. Infatti, il ricorrente si era comportato Pag. 12/13

12 con adeguata cautela, giacché aveva fornito la merce al debitore solo dopo avere ottenuto il bene emissione dell assegno per cui è da ritenere che l intero danno subìto è causalmente riconducibile a tale circostanza. Su tale importo devono essere calcolati gli interessi legali, dalla data del reclamo a quella del saldo. La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, alla luce delle indicazioni del Collegio di Coordinamento (dec. n. 3498/2012 e n. 4618/2016). PER QUESTI MOTIVI Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso dichiara l intermediario (A) tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell importo complessivo di euro ,00 (diciannovemila/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo. Non accoglie il ricorso nei confronti dell intermediario (B). Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario (A) corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 13/13

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