Oggetto: Tassazione dei beni concessi in godimento ai soci, o ai membri della famiglia dell imprenditore, a partire dal 2012

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1 A tutti i clienti Circolare Bolzano, 03 dicembre 2012 n. 46/2012 Oggetto: Tassazione dei beni concessi in godimento ai soci, o ai membri della famiglia dell imprenditore, a partire dal 2012 Come già anticipato dalla nostra circolare numero 17/2012, con l art. 2, comma 36-terdecies e 36- dudevicies del D.L. 138/2011 (c.d. Manovra di Ferragosto 2011), è stata introdotta una nuova normativa che prevede la tassazione, in qualità di redditi diversi in capo all imprenditore o ai suoi familiari o ai soci di società, del beneficio che questi traggono dall uso di determinati beni aziendali. Ciò purché tali beni strumentali vengano usati dall imprenditore o dai suoi familiari parzialmente od unicamente per fini privati, senza che alla società sia stato previsto il versamento di rimborso adeguato. Contestualmente sono stati previsti limiti alla deducibilità per l azienda dei costi di acquisto e di gestione di tali beni strumentali. L amministrazione finanziaria, ha poi fornito, con le circolari numero 24/E del 15 giugno e numero 36/E del 24 settembre 2012, alcuni chiarimenti a riguardo. Al centro dell interesse generale sono state sino ad ora unicamente le comunicazioni da presentare all amministrazione finanziaria riguardo l esistenza di questo tipo di beni. La scadenza di tale presentazione per gli anni 2011 e 2012 è stata però nel frattempo spostata al 2 aprile Già validi per l anno 2012 sono invece gli effetti fiscali che tali novità comportano, con riferimento soprattutto alle auto ed agli immobili abitativi aziendali. Di seguito una breve analisi della normativa vigente a riguardo.

2 1. Disciplina generale Entrata in vigore Le novità valgono a partire dall esercizio successivo alla data del 17 settembre In presenza di esercizio coincidente con l anno solare dunque, a partire dall esercizio Per società con esercizio che termina il 30 giugno invece, le novità valgono a partire dall esercizio con inizio 1 luglio Caratteri stiche della tassazion e Per evitare l abuso di acquisto e utilizzo di beni attraverso l azienda, sono due i punti sui quali il fisco si è focalizzato: a) I soci e loro familiari di società di persone nonché di capitali, così come i familiari di imprese individuali, che utilizzano beni aziendali unicamente o parzialmente per fini privati, sono tenuti a versare alla società un corrispettivo pari al valore di mercato dell uso privato del bene o, in caso contrario, a vedersi tassato il valore monetario di questo beneficio. Per l utilizzatore, dunque il socio o il membro della famiglia dell impresa individuale, è stata a tal fine introdotta una nuova categoria di reddito tassabile (art. 67 comma 1 lettera h-ter Tuir), ovvero quel reddito risultante dalla differenza tra il valore di mercato dell uso privato del bene ed il rimborso versato all azienda. L amministrazione finanziaria ha nel frattempo chiarito che tali limitazioni valgono anche per i soci unici, come anche per le società tassate per trasparenza (società di persone e società a responsabilità limitata che hanno optato per la tassazione per trasparenza), mettendo in conto dunque una situazione nella quale potrebbe verificarsi una doppia tassazione. b) Per la società o l impresa individuale è prevista la contestuale indeducibilità dei costi di acquisto e di manutenzione di questi beni, fintanto che il rimborso versato dal socio o dal familiare alla società sia inferiore al valore di mercato del bene. Tale limitazione non ha però sempre effetto, avendo la legislazione già previsto in taluni casi una ridotta deducibilità delle spese ad esempio per le automobili aziendali. Riassumendo: nel caso il corrispettivo all azienda sia troppo basso, il socio od i suoi familiari si vedranno tassare in qualità di persone fisiche un reddito diverso pari alla differenza tra il valore di mercato dell uso del bene ed il rimborso versato all azienda. Contestualmente l azienda non potrà dedurre i costi relativi a questi beni. Chi viene colpito dalle novità? La tassazione dell utilizzo privato di beni aziendali colpisce tutte le imprese individuali, società di persone, società di capitali e le cooperative che concedono in uso i propri beni; non toccati dalla norma sono gli enti non commerciali, le società semplici nonché le società agricole. Le società estere sono toccate dalla norma solo nel caso in cui dispongano in Italia di una stabile organizzazione. Parimenti esclusi dalla norma sono i liberi professionisti e le società tra liberi professionisti (costituite sotto forma di società semplice). 2

3 Definizio ne di socio e suoi familiari Oggetto della tassazione è l utilizzo di beni aziendali di società di persone o di capitali, da parte dei soci, per via diretta ovvero indiretta. Ne consegue che la limitazione vale anche per i beni che vengono concessi in uso a soci di società madri o collegate; l importante anche in questo caso è che alla fine il bene risulti utilizzato da persone fisiche, in capo alle quali possa essere riconosciuto un reddito diverso. Quali membri della famiglia dell impresa individuale ovvero del socio, valgono tutti i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, indipendentemente dal fatto che essi risiedano in Italia o all estero. Beni tassati Oggetto della presente norma sono tutti i beni aziendali proprietà di - imprese individuali che concedono ai summenzionati membri della famiglia e - società che concedono i summenzionati ai soci o ai loro famigliari Colpiti sono i beni dei quali l impresa è titolare del diritto di proprietà ovvero quei beni nelle disponibilità dell impresa tramite contratti di leasing o noleggio. Ciò indifferentemente dal fatto che i beni siano classificati come immobilizzazioni ovvero appartengano al capitale circolante. In concreto, l obbligo di dichiarazione vige principalmente per abitazioni e mezzi di trasporto, utilizzati anche a scopi privati; oltre a questi, la norma prevede anche l obbligo di dichiarazione di aeroplani e barche. Beni diversi sono da prendere in considerazione nel caso in cui abbiano un valore di mercato superiore ai Ne consegue che l uso privato di telefonini ovvero personal computers non viene toccato dalla norma. 2. Automobili: Calcolo del valore di mercato I principali effetti di queste novità si hanno sull uso privato di automobili, dove però vigono una molteplicità di particolarità desumibili dalle circolari dell Amministrazione finanziaria già richiamate e che andiamo a riassumere di seguito: Con riferimento alle automobili, l Amministrazione finanziaria ha chiarito con la circolare n. 36/E, che il valore monetario dell uso privato del mezzo è da calcolarsi con riferimento alla tariffa ACI per un uso di km annui del mezzo. In taluni casi vale l art. 51 comma 4 del Tuir, secondo il quale nel caso di uso promiscuo del mezzo aziendale, il valore dell uso privato è da individuarsi nel 30% del costo chilometrico ACI per km annui di percorrenza, depurando l importo da quanto già rimborsato all azienda dalla persona interessata. I relativi importi validi per tutte le automobili per l anno 2012 sono già stati oggetto della nostra circolare n. 1 del gennaio

4 Nessuna ulteriore riduzione della deducibili tà Con la circolare n. 24/E del 15 giugno 2012, l Agenzia delle entrate ha chiarito come nel caso di beni per i quali sia già prevista una deducibilità limitata dei costi di acquisto e di manutenzione, l utilizzo privato degli stessi non comporti una ulteriore riduzione della deducibilità di tali costi. Per le automobili, le spese sono deducibili ex. art. 164 del Tuir al 40% (e al 20% a partire dal 2013 secondo le più recenti novità in materia). Ne consegue che l imponibile fiscale della società non venga in questo caso aumentato, come nel caso di beni i cui costi siano altrimenti interamente deducibili, e ciò anche nel caso in cui non venga corrisposto alcun rimborso alla società per l uso privato che viene fatto del mezzo. Più complessa è invece la tassazione per l utilizzatore privato di questi beni. Autovett ure dei soci amminist ratori Già all inizio dell anno l Agenzia delle Entrate in una risposta a telefisco ha specificato che la nuova normativa si applica nei casi che non prevedano già limitazioni alla deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore. In pratica: i sociamministratori che hanno in uso gratuito un autovettura ad uso promiscuo dovrebbero tassare tale utilizzo quale reddito in natura sulla base dei km calcolati sulla tariffa ACI per km. In questo caso non si applica la nuova norma sui redditi diversi. Ciò vale anche se viene emessa una fattura per l uso promiscuo in capo al socioamministratore. Vi rammentiamo che tali fattispecie, seppure non rientranti tra i redditi diversi di cui alla nuova norma, dovranno essere prudenzialmente denunciate con la comunicazione di cui in oggetto. Attenzione: se si opta per il su descritto compenso in natura, esso dovrà essere oggetto della delibera assembleare con cui viene determinato il compenso complessivo dell amministratore. Tassazion e dei redditi in capo al beneficia rio Oltre tale fattispecie si possono distinguere, in base alle conclusioni delle più recenti circolari, due casi: 1. Imprese individuali, società di persone e società di capitali a tassazione per trasparenza da un lato e 2. società di capitali senza tassazione per trasparenza. Nel primo caso, è possibile evitare una doppia imposizione; invece non nel secondo, nel quale l indeducibilità parziale (attualmente al 60%, dal 2013 prevista all 80%) dei costi aumenta il reddito della società, e, inoltre, il socio deve tassare l'uso promiscuo, a meno che non paghi per questo un corrispettivo. Uso privato di autovettu re in Con la circolare n. 36/E l Agenzia delle Entrate ha risolto la problematica della doppia imposizione per imprese individuali, società di persone e società di capitali a tassazione per trasparenza: Da un lato, mentre i costi relativi al bene dato in godimento per la società non sono deducibili (e di conseguenza, per cause della tassazione per trasparenza, aumenta il 4

5 imprese individua li, società di persone e società di capitali a tassazion e per trasparen za. Doppia imposizio ne per società di capitali reddito imponibile per i soci o l imprenditore unico), dall altro lato canto sorge un reddito imponibile in capo al socio (tra i redditi diversi; articolo 67, paragrafo 1, lettera h ter, del TUIR) per la differenza tra il valore di mercato e il prezzo pagato per l'uso. Il problema viene risolto come segue: il socio deve calcolare la differenza fra il valore normale del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito e assoggettare a tassazione, come reddito diverso, soltanto la parte di detta differenza che eccede il reddito d impresa o la quota parte di reddito corrispondente all ammontare dei costi relativi al bene divenuti indeducibili in applicazione della nuova disciplina. Il maggior reddito d impresa, a causa dell indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento, è però imputato solo allo stesso socio utilizzatore. La parte non deducibile per la società non deve più essere tassata come reddito diverso. Per le autovetture il regolamento è stato ulteriormente perfezionato: In tal caso, peraltro, il maggior reddito corrispondente all importo dei costi indeducibili relativi al bene concesso in godimento è imputato pro quota a tutti i soci (in contrasto con i beni di cui sopra, per i quali non è generalmente previsto alcun limite di deducibilità e, come detto, vengono attribuiti a tassazione solo ai soci utilizzatori). Anche in questo caso, il reddito imponibile è ridotto per l'importo che viene attribuito al contribuente per il maggiore reddito prodotto a causa della deducibilità limitata. Esempio: Una società in nome collettivo è costituita da due soci, ciascuno dei quali detiene una partecipazione del 50%. La società possiede due autovetture utilizzate promiscuamente dai soci per lo svolgimento dell attività aziendale e per uso personale. L uso privato (30% della tariffa ACI Km) per l Audi A4 TDI è pari ad e per la Golf 2.0 TDI è pari ad I costi non deducibili per le due auto (art. 164 tuir) son pari ad per l'audi e per la Golf. Il calcolo dei redditi diversi è la seguente: Socio A Socio B Valore normale ex art. 51, comma 4, TUIR Quota costi indeducibili imputabile a ciascun socio (9000 * 50%) (1380 * 50%) Reddito diverso Quanto precede non si applica alle società di capitali senza tassazione per trasparenza: Per queste i costi deducibili sono limitati (attualmente è il 40%, dal prossimo anno il 20%). I soci che usano un autovettura anche per fini privati devono tassare al pieno il valore pari al 30% dell importo corrispondente a una percorrenza convenzionale del veicolo ( km annui calcolati sulla base del costo chilometrico indicato dalle tabelle nazionali Aci), se la società non gli emette fattura. In relazione alle autovetture vi rammentiamo che, sulla base di una recente modifica del codice della strada tramite il regolamento n. 198 del 28 settembre 2012 (in vigore dal 7 dicembre 2012), è in genere necessario per i veicoli concessi in uso a terzi (soggetto diverso dall'intestatario stesso, come visibile dal documento) apporre una annotazione nel libretto auto ("libretto di circolazione") quando sono affidati per un periodo 5

6 superiore a 30 giorni. Questa disposizione probabilmente riguarderà tutti i contratti di locazione e di comodato con dipendenti, amministratori e soci. Per l'attuazione della disposizione, che non è di natura fiscale, ci sarà probabilmente bisogno di disposizioni attuative; ma è certo che contribuisce a rivelare l utilizzo parziale o esclusivo privato dei veicoli aziendali. Raccomandazione: Per l'uso privato di autovetture da parte di imprenditori individuali e soci di società di persone o di capitali a tassazione per trasparenza, non serve intervenire; infatti, anche se il veicolo non è già completamente ammortizzato e maturano solo minimi costi di esercizio, i costi non deducibili assegnati sono superiori al valore normale dell utilizzo privato, cosicché non ne derivano redditi diversi in capo all utilizzatore. Diversa si presenta la situazione nelle società di capitali senza tassazione per trasparenza, che è la seguente: In questo caso i soci dovrebbero tassare l utilizzo privato come reddito diverso, a meno che non effettuino un pagamento alla società di importo pari al valore normale. Si consiglia di emettere fattura per l utilizzo privato con IVA. Almeno cosi si assicura, ai sensi della normativa vigente, la detrazione totale dell'iva (100% invece del solito 40%) per l'acquisto e i costi di gestione. 3. Immobili aziendali: Immobili aziendali Non ci sono ancora delle linee guida ufficiali per gli immobili concessi in godimento ai dipendenti. In questo caso si deve però rilevare che le società non possono dedurre i relativi costi. Di conseguenza, le novità appena comunicate avranno probabilmente effetti trascurabili. L utilizzo da parte di soci e familiari deve essere invece chiarito. Il tema sarà auspicabilmente oggetto di chiarimento entro la scadenza della prossima dichiarazione. Data la complessità della questione, si consiglia di contattare il nostro ufficio al fine di trovare una soluzione adeguata. Restiamo chiaramente a Sua disposizione per qualsiasi informazione. Distinti saluti 6

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