ALLEGATOE alla Dgr n. 101 del 26 gennaio 2010 pag. 1/5

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1 giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOE alla Dgr n. 101 del 26 gennaio 2010 pag. 1/5 DEFINIZIONI E LINEE GUIDA PER L APPLICAZIONE DEL COMMA 3, ARTICOLO 37 SCARICHI NELLA RETE IRRIGUA E DI BONIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2009 NUOVE NORME PER LA BONIFICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO Reti di raccolta delle sole acque meteoriche (acque bianche) recapitate nel sistema scolante di bonifica, mediante opere e manufatti di competenza comunale Il comma 2 dell articolo 37 della legge regionale in argomento prevede che Gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque. Inoltre, il successivo comma 3 così specifica Il contributo di bonifica per lo scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione è a carico dei soggetti titolari degli scarichi medesimi. Entrambi i commi citati fanno esplicito riferimento al concetto di fognatura (rispettivamente pubblica fognatura nel comma 2 ed impianti di fognatura o depurazione nel comma 3); di conseguenza al fine di fornire corretta applicazione alle disposizioni in argomento, necessita richiamare innanzitutto la definizione di rete fognaria contenuta nell articolo 74 Definizioni del Decreto Legislativo n. 152/2006. Ai sensi di tale articolo, ed in particolare della lettera dd) viene definita rete fognaria un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane. Per acque reflue urbane la precedente lettera i) definisce le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato. Infine la lettera g) definisce acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Sulla base delle sopra richiamate definizioni risulta evidente che alle sole acque meteoriche, non commiste con acque reflue domestiche, non si applica quanto previsto dal comma 3 dell articolo 37 della legge regionale n. 12/2009. Pertanto, il Comune titolare delle reti di raccolta delle sole acque meteoriche e dei relativi scarichi nel sistema di bonifica, non è tenuto al pagamento al Consorzio del contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque, in base a quanto previsto dal sopra richiamato comma 3. Alcuni dubbi interpretativi erano emersi riguardo l applicazione del comma 3 dell articolo 37 con riferimento alle canalizzazioni che convogliano le sole acque meteoriche, nell ambito delle cosiddette fognature separate. Infatti, la lettera ee) del medesimo articolo 74, definisce come fognatura separata la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia. Da tale definizione, prima facie, potrebbe desumersi che anche le canalizzazioni interessate esclusivamente dalle sole acque meteoriche possano essere definite come fognatura. Tuttavia - a prescindere da tale complessa problematica di carattere definitorio - deve essere ricordato che l articolo 37 Scarichi nella rete irrigua di bonifica nel suo complesso, ed il comma 3 in particolare ( il contributo di bonifica è a carico dei soggetti titolari degli scarichi ) riguardano esclusivamente gli scarichi.

2 ALLEGATOE alla Dgr n. 101 del 26 gennaio 2010 pag. 2/5 Sempre in base all articolo 74 del D.Lgs n. 152/2006, lettera ff) viene definito come scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuita' il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore, nonché, la lettera gg) definisce come acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico. Di conseguenza, in base alle definizioni di scarico, scarichi esistenti, acque di scarico del D.Lgs. n. 152/2006, le sole acque meteoriche (acque bianche) recapitate nel sistema scolante della bonifica, ancorché a mezzo di apposita canalizzazione, non rientrano nella categoria del refluo ovvero delle acque reflue e pertanto debbono essere escluse dall applicazione del comma 3 dell articolo 37. A conferma di siffatta interpretazione sovviene altresì l articolo 6 Definizioni, del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto, approvato il con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre Infatti, in base alle definizioni contenute in tale Piano regionale lo scarico (lettera w) riguarda esclusivamente le acque reflue (g, h, i) che, di norma, sono considerate in modo distinto dalle acque di prima e seconda pioggia (d, e) nonché dalle acque meteoriche e particolarmente dalle acque meteoriche di dilavamento (f). Contributo alle spese consortili da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato titolari di scarichi che recapitano nel sistema scolante di bonifica, attraverso opere ed impianti di fognatura o depurazione. Come noto già la legge n. 36/1994 Disposizioni in materia di risorse idriche stabiliva che chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. In attuazione di tale norma, il Legislatore regionale con la legge regionale n. 25/1996, all articolo 3 così prevedeva: 1. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i Consorzi di bonifica, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili. 2. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica devono rivedere entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto. 3. Le somme introitate ai sensi del comma 2 devono essere esclusivamente utilizzate a riduzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma 1. La Giunta Regionale, con deliberazione 3 marzo 1998, n. 575, al capitolo 3 Gli scarichi, provvedeva, conseguentemente, ad individuare i criteri per la determinazione del contributo imputato agli scarichi in applicazione dell articolo 3 della legge regionale n. 25/1996. In estrema sintesi, la procedura per la determinazione del contributo medesimo, in base alla delibera in argomento, risulta: - individuazione di tutti gli scarichi nei canali consortili; - individuazione delle portate consentite per ogni singolo scarico; - individuazione della portata massima dei canali nei quali avviene lo scarico - individuazione di tutti i costi sopportati dal consorzio per il sistema idraulico nel quale lo scarico insiste; - individuazione della quota dei costi predetti afferenti la parte del sistema idraulico utilizzato dallo scarico. Pertanto, in base alla predetta disciplina (riconfermata dal comma 3 dell articolo 166 del D.Lgsl. n. 152/2006), da oltre venti anni alcuni soggetti gestori del servizio idrico integrato, previo l inserimento in tariffa di un apposta voce di costo, hanno annualmente provveduto a contribuire alle spese sostenute dai

3 ALLEGATOE alla Dgr n. 101 del 26 gennaio 2010 pag. 3/5 consorzi di bonifica, in base all ammontare determinato dai consorzi medesimi, in base al rispettivo piano di classifica. Il comma 1 dell articolo 37 della legge regionale n.12/2009, ove viene riconfermato che tutti i soggetti titolari degli scarichi nella rete irrigua e di bonifica sono tenuti a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio conseguito, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico stesso, dei quantitativi sversanti nonché delle caratteristiche del corpo recettore, non introduce alcuna innovazione sostanziale, né sotto il profilo giuridico, né sotto il profilo procedurale, in relazione alla determinazione del contributo complessivo a carico del gestore, rispetto alla previgente normativa. Di assoluta novità, invece, almeno in ambito veneto, la portata del comma 2, e soprattutto 3, del medesimo articolo 37. Infatti, pur in presenza dell obbligo a contribuire alle spese consortili da parte di tutti i soggetti titolari degli scarichi nel sistema della bonifica, introdotto sin dal 1994 con la c.d. Legge Galli, i soggetti gestori del servizio idrico integrato, a decorrere dal 1 gennaio 2010, saranno tenuti a versare un contributo di bonifica di ammontare di gran lunga superiore al precedente. Corre l obbligo di precisare che il sopra richiamato comma 1 dell articolo 37 ricomprende anche gli sfioratori fognari di piena nell ambito delle tipologie di scarico per le quali il gestore è tenuto a contribuire alle spese consortili. Nelle more dell adozione delle direttive regionali per la predisposizioni dei nuovi piani di classifica, in applicazione dell articolo 36 della legge regionale n. 12/2009, si ritiene che l ammontare gravante sui singoli gestori, debba essere calcolato e pertanto risulti, di per sé, comprensivo oltre che degli scarichi di fognature e depuratori, anche degli eventuali sfioratori fognari di piena. Deve, altresì, essere richiamato quanto emerso nel corso della seduta della Quarta Commissione Consiliare, ovvero come secondo la Giurisprudenza comunitaria, le fognature contenenti anche acque meteoriche rientrano nella disciplina dei rifiuti (sentenza Corte di Giustizia 10 maggio 2007, procedimento C-252/05). Pertanto, sempre secondo quanto discusso in Commissione Consiliare non pare che i gestori dei servizi idrici abbiano competenza esclusivamente sulle acque reflue, ma dove le condotte raccolgono anche le acque meteoriche, essi debbono assicurare la doppia funzione. La completa ed esclusiva responsabilità di contribuire alle spese consortili da parte del gestore verrebbe ad essere confermata, sempre secondo quanto emerso nella seduta della Commissione Consiliare, anche dall articolo 155, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale stabilisce che gli utenti tenuti al versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, sono esonerati dal pagamento di qualsiasi altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici. Adempimenti consortili in relazione alla corretta applicazione del comma 3 dell articolo 37 Nel riconfermare quanto già indicato nelle precedenti note della Direzione Agroambiente e Servizi per l Agricoltura del 15/06/2009, prot , nonché 5/08/2009 prot , si ripercorrono le fasi ed i principali adempimenti che i consorzi di bonifica, in collaborazione con i soggetti gestori del servizio idrico integrato, anche in base a quanto previsto dall art. 16, comma 1, della legge regionale n. 12/2009, dovranno seguire per la corretta definizione dell importo a carico dei gestori medesimi. a) Definizione delle aree, ricadenti nell ambito degli attuali perimetri di contribuenza, contraddistinte dalla presenza di immobili serviti da pubblica fognatura Tale attività, prodromica ad ogni altra ulteriore attività consortile riguardo all applicazione della norma in argomento, deve concludersi con l individuazione, nell ambito del comprensorio consortile, dei perimetri delle superfici territoriali servite da pubblica fognatura, i cui scarichi (o sfioratori fognari) sversino

4 ALLEGATOE alla Dgr n. 101 del 26 gennaio 2010 pag. 4/5 direttamente o indirettamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione. Si evidenzia che nel sistema scolante di bonifica vengono ricompresi tutti i canali, collettori, bacini, fiumi, corsi e specchi d acqua naturali o artificiali, in consegna o in proprietà del Consorzio di bonifica. A tal fine, oltre alla cartografia già in possesso dei singoli Consorzi, potranno utilmente essere utilizzate le informazioni rese disponibili dalle singole amministrazioni comunali, da ARPAV e dai soggetti gestori del servizio idrico integrato. Si precisa che le perimetrazioni non dovranno, di norma, individuare i singoli immobili o raggruppamenti degli stessi, ma bensì aree territoriali urbanizzate di adeguata superficie. Si suggerisce, al fine di individuare le aree servite da fognatura, di ricorrere alle informazioni del censimento ISTAT 2001 dei Comuni, che ricomprendono in tali aree anche quelle di espansione, consentendo così di considerare attuali e aggiornate le relative perimetrazioni. Le superfici così individuate dovranno venire incrociate con le mappe catastali informatizzate, che consentiranno di individuare tutte le particelle catastali ricadenti in tali superfici. La individuazione delle relative mappe catastali e dei relativi identificativi comune-foglio-mappale, consentirà di estrarre dal catasto consortile tutte le unità immobiliari urbane ivi correlate. Per aumentare la precisione dell elaborazione, oltre alla individuazione meramente geografica, si dovrà far ricorso alle informazioni relative all indirizzo delle unità immobiliari urbane, al fine di selezionare gli immobili urbani sulla base della loro insistenza in vie totalmente incluse nelle superfici di cui sopra servite con certezza da fognatura. b) Individuazione degli immobili urbani ricadenti nelle aree servite da pubblica fognatura non assoggettate al contributo di bonifica sensi comma 2, art. 37 nonché comma 1, art. 39. L adempimento successivo, sotto il profilo logico, consiste nell individuazione - attraverso il catasto consortile (eventualmente integrato dal catasto urbano e/o da altre fonti informative) - degli immobili ricadenti nelle aree servite da pubblica fognatura i cui scarichi (o sfioratori) sversino direttamente o indirettamente nel sistema di bonifica. Tali immobili debbono essere suddivisi in quattro categorie: 1) Immobili censiti al catasto terreni; 2) Immobili, censiti al catasto urbano, di proprietà di contribuenti che risultano iscritti al catasto del nuovo consorzio di bonifica, costituito ai sensi dell articolo 3 della legge regionale n. 12/2009, per uno o più immobili con contribuenza fino a 16,53 euro; 3) Immobili, censiti al catasto urbano, di carattere non residenziale od accessorio alla residenza; 4) Immobili rimanenti, censiti al catasto urbano, di carattere residenziale od accessorio alla residenza. Per quanto riguarda gli immobili di cui al punto 1), si precisa che gli stessi continuano ad essere posti a ruolo, in base al vigente piano di classifica e di riparto del consorzio. Per quanto attiene gli immobili di cui al punto 2), si ricorda che in base a quanto previsto dall articolo 39, comma 1, i relativi proprietari non sono tenuti al pagamento del contributo al consorzio, in quanto il medesimo viene erogato, in via sostitutiva, da parte della Giunta Regionale. Per quanto attiene agli immobili di cui al punto 3), si richiama che gli stessi debbono continuare ad essere posti a ruolo dal consorzio, tenuto conto che l eventuale esonero dal pagamento del contributo consortile in favore di imprese e società, ovvero per attività produttive e di servizio, viene considerato quale illegittimo aiuto di Stato, in base alla disciplina comunitaria sulla concorrenza. Gli immobili di cui al punto 4) sono, invece, gli unici immobili per i quali i consorzi debbono espressamente richiedere al gestore del servizio idrico integrato il relativo contributo, in applicazione del comma 3 dell articolo 37.

5 ALLEGATOE alla Dgr n. 101 del 26 gennaio 2010 pag. 5/5 Per quanto riguarda in particolare la determinazione degli immobili di cui al punto 3), si suggerisce innanzitutto, utilizzando i dati presenti nel catasto consortile, per ogni singola area di competenza del Soggetto gestore, di estrarre, tramite il codice fiscale non di persona fisica, tutte le posizioni contributive diverse dalle persone fisiche (società di persone, di capitali, cooperative, enti pubblici, etc.). Parallelamente, si invita ad incrociare tali informazioni con le informazioni, di natura catastale, relative alle categorie/classi diverse da quelle destinate alla residenza, ovvero: A/1 Abitazioni di tipo signorile; A/2 Abitazioni di tipo civile; A/3 Abitazioni di tipo economico; A/4 Abitazioni di tipo popolare; A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6 Abitazioni di tipo rurale; A/7 Abitazioni in villini; A/8 Abitazioni in ville; A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. Relativamente alla distinzione tra immobili residenziali e produttivi, in esito agli approfondimenti compiuti dalla Direzione Agroambiente e Servizi per l Agricoltura, si è dell avviso di dover operare sulla base delle categorie catastali considerando, oltre agli immobili ricadenti nelle classi della categoria A, anche quelli classificati C/6 - stalle e autorimesse, che negli ambiti urbani trovano corrispondenza nei garages di pertinenza residenziale. Diversamente, gli immobili delle categorie C/2 - magazzini, riguardando nella più parte dei casi attività artigianali, dovranno venir considerati immobili produttivi. c) Determinazione del contributo di bonifica per lo scolo delle acque degli immobili urbani ricadenti nelle aree servite da pubblica fognatura Ciascun Consorzio di bonifica, sulla base della sommatoria degli importi di contribuenza dei soli immobili individuati nel precedente punto 4) della lettera b), dovrà determinare l importo complessivo del contributo da porsi a carico, ai sensi del comma 3 dell articolo 37, del soggetto titolare degli scarichi degli impianti di fognatura o depurazione. Considerazioni conclusive Tutte le attività sopra definite dovranno consentire la puntuale verifica degli importi in capo a ciascun gestore. Tali importi corretti, suddivisi per singolo gestore, dovranno essere successivamente inseriti nel Bilancio di Previsione, al titolo 1, categoria 1 Entrate da contributi consorziali, nel capitolo denominato contributi per recapito di scarichi. Quanto sopra al fine di dare continuità alla riscossione dei contributi consortili, sostituendo gli introiti per lo scolo delle acque derivanti dagli immobili urbani serviti da pubblica fognatura con quelli derivanti dai soggetti titolari degli scarichi fognari, garantendo così le imprescindibili attività di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica presenti nel territorio veneto.

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