COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) TENELLA SILLANI (MI) STELLA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) PERICU Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) STELLA Nella seduta del 09/03/2017 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La presente controversia inerisce alla pretesa illegittimità del recesso esercitato dai due intermediari convenuti rispetto a una pluralità di rapporti contrattuali (conto corrente e relativa convenzione di assegno, deposito amministrato, contratto quadro per la prestazione di servizi d investimento, contratto di prestito strumenti finanziari) intrattenuti con il ricorrente. In particolare, con ricorso in data 8.2.2016 la parte ricorrente ha allegato che, in data 25.06.2015, in modo assolutamente inatteso e immotivato riceveva la comunicazione del recesso, esercitato dall intermediario B, da tutti i rapporti contrattuali (non meglio precisata polizza ; contratto di servizi via internet e telefono; deposito titoli a custodia e amministrazione; contratto di prestazione servizi di investimento; contratto quadro per la conclusione di prestito di strumenti finanziari; contratto di conto corrente) in essere con il ricorrente. Analogamente, con comunicazione ricevuta in data 24.11.2015, anche l Intermediario A recedeva dal rapporto di conto corrente - e dalla connessa convenzione assegni - a suo tempo stipulato con il ricorrente. Ciò premesso, parte ricorrente ha argomentato fra l altro come segue: Con la Banca vi era un rapporto di fiducia che non poteva essere scisso in modo cosi repentino, Pag. 2/6
appellandosi al C.C., senza fornire null altra spiegazione. Ritengo che, oltre al danno economico, sia stata messa in dubbio la mia rispettabilità, la mia reputazione e dignità, offendendo profondamente la mia persona. In sede di ricorso, parte ricorrente non ha formulato alcuna esplicita richiesta, pur avendo allegato la sussistenza di generici e non quantificati danni patrimoniali e non patrimoniali (sub specie di pregiudizio alla propria rispettabilità, reputazione e dignità ), in relazione ai quali, comunque, non ha chiesto, espressamente, alcuna forma di ristoro. Con controdeduzioni presentate in data 24.3.2016 l intermediario A in via preliminare di rito, ha eccepito l inammissibilità del ricorso per una pluralità di motivi, osservando quanto segue: - dal tenore del ricorso non emerge in termini chiari ed univoci il petitum né viene illustrata la causa petendi. L'indeterminatezza del bene oggetto della domanda e l'assoluta mancanza dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa, nonché l'omissione delle conseguenti conclusioni, sembrerebbero dì per sé giustificare la declaratoria di nullità del ricorso ai sensi dell'art.164 c.p.c.; - il ricorrente non formula alcuna richiesta sulla quale il Collegio possa validamente pronunciarsi. Il ricorrente, infatti, non richiede al Collegio di accertare alcunché, né formula alcuna richiesta di contenuto economico, dovendosi, quindi, escludere la sussistenza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.; - il riferimento da parte del ricorrente a una generica "valutazione dei fatti" sembrerebbe presupporre un richiesta di carattere esplorativo ed essenzialmente consulenziale che, pertanto, esula ratione materiae dalla competenza dell ABF. Sempre in sede di controdeduzioni, l intermediario A - ferme restando le eccezioni di inammissibilità del ricorso di cui sopra - ha allegato e dedotto quanto segue: - in data 29.8.80 il ricorrente stipulava un contratto di conto corrente con un intermediario terzo (oggi non più esistente); la titolarità di tale rapporto veniva da ultimo acquisita, a seguito di complesse vicende societarie, dall odierna parte resistente; - con nota del 24.11.15 l intermediario comunicava la propria intenzione di recedere dal contratto di conto corrente - e dalla relativa convenzione d'assegno - ai sensi di legge e di contratto. Il ricorrente replicava con comunicazione del 25.11.15 con cui, contestando la legittimità del recesso, richiedeva alla banca di motivare la propria scelta gestionale. A seguito del riscontro fornito dall intermediario, la controparte proponeva l odierno ricorso; - l art. 7, comma 6, del contratto prevede, per entrambi i contraenti, il diritto di recedere ad nutum dal contratto dì conto corrente con preavviso di un solo giorno. Lo stesso diritto è previsto in linea generale dall'art. 1855 c.c. che richiama la disciplina dell art. 1373 c.c. In ragione di ciò l'esercizio del diritto di recesso rientra nell'insindacabile discrezionalità negoziale delle parti e non è subordinato ad alcun evento o condizione né presuppone alcun onere di motivazione [ ]. Per quanto ovvio proprio la discrezionalità del recesso ne rende del tutto irrilevante la conoscenza della motivazione, né possiamo condividere le valutazioni del ricorrente circa l'opinabile e comunque indimostrato effetto pregiudizievole che sarebbe seguito all'esercizio del recesso. Nelle conclusioni l intermediario A ha formulato le proprie domande nei termini di seguito esposti: In via pregiudiziale: - Riconoscere e dichiarare la nullità del ricorso ex art.164 c.p.c.; Pag. 3/6
- Riconoscere e dichiarare l'improcedibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c.; - Riconoscere e dichiarare l'improcedibilità del ricorso per incompetenza ratione materiae. In via principale: - Riconoscere e dichiarare l inaccoglibilità del ricorso, in quanto manifestamente infondato ed immotivato. Con controdeduzioni presentate in data 21.3.2016, l intermediario B ha allegato le seguenti circostanze fattuali: - con il ricorrente intercorrevano i seguenti rapporti contrattuali: conto corrente; deposito amministrato, con collegati una rubrica polizze, un contratto di prestazione di servizi di investimento e un contratto per la conclusione di prestiti di strumenti finanziari; contratto di servizi di Internet e Mobile Banking; - in data 25.6.2015, l intermediario inviava tramite lettere raccomandate le comunicazioni di recesso dai predetti contratti, avvalendosi della facoltà prevista sia dal Codice Civile che dalla disciplina negoziale applicabile ai singoli rapporti; - a seguito della ricezione delle summenzionate comunicazioni, il ricorrente si era rivolto alla filiale competente, nel mese di luglio 2015, ove aveva ricevuto conferma dell esercizio del recesso da parte dell intermediario, che contestualmente aveva richiesto al primo di fornire le istruzioni per il trasferimento dei titoli e la liquidazione del saldo del conto corrente; - dopo numerosa corrispondenza tra le parti, nel corso del mese di dicembre 2015, l intermediario dava corso al trasferimento dei predetti strumenti finanziari, secondo le istruzioni fornite dal ricorrente; infine, a febbraio 2016, provvedeva alla liquidazione del saldo di conto. In diritto, parte resistente ha dedotto ed eccepito quanto segue: - tutti i contratti sottoscritti dal ricorrente prevedono espressamente la facoltà di recesso unilaterale delle parti e ne regolano le modalità di attuazione (cfr., in particolare, l art. 13 del contratto di Conto Private, prodotti e servizi accessori ; l art. 20 del contratto di Deposito titoli ; l art. 7 dell allegato al contratto di deposito titoli che regola il servizio di Prestito Titoli ; l art. 11 del contratto Prestazioni servizi di investimento ; l art. 18 del contratto relativo ai Servizi di Internet e Mobile Banking ). Inoltre, l art. 1373 c.c. prevede la facoltà per i contraenti di esercitare il diritto di recesso, anche successivamente al principio di esecuzione del contratto stesso, e non dispone alcun obbligo di comunicarne la motivazione. In ragione di ciò, la Banca, nel comunicare al cliente il recesso dai contratti, ha esercitato un diritto riconosciuto dalla normativa vigente e ha operato nelle modalità contrattualmente previste dalle norme contrattuali sottoscritte dal ricorrente. - nessun danno di tipo economico è stato dimostrato, né tantomeno quantificato, dal ricorrente; quanto al presunto danno alla reputazione [ ], non ne comprendiamo l'origine atteso che le comunicazioni di recesso sono state inviate in via esclusiva al titolare dei rapporti e, sino alla presentazione del presente ricorso, in alcun modo rese note a terzi. Nelle conclusioni l intermediario B ha domandato il rigetto del ricorso. In corso di procedimento le parti si scambiavano ulteriori memorie nelle quali precisavano le rispettive tesi difensive (cfr. memoria di replica alle controdeduzioni in data 27.5.2016; nota di ulteriori osservazioni dell intermediario A in data 16.06.2016). Si osserva che in sede di repliche il ricorrente ha chiesto espressamente che l Ente arbitrale della Banca d Italia esprima un suo giudizio di merito ; nella medesima sede, ha richiesto che l Intermediario B gli restituisca l assegno oggetto della mia denuncia al Tribunale di Milano, questione tuttavia mai sollevata con il ricorso. Pag. 4/6
DIRITTO In via preliminare, si osserva che l intermediario A ha eccepito l inammissibilità del presente ricorso. Questo Arbitro ha avuto modo di pronunciarsi più volte in ordine alla genericità della domanda che non consentirebbe di individuare alcuna specifica richiesta all adito ABF, affermando che, pur mancando una formale articolazione delle conclusioni, la valutazione del petitum deve essere svolta in maniera flessibile onde poter apprezzare quale sia la pretesa che il ricorrente ritiene insoddisfatta da parte del convenuto (v., ad es., Coll. Napoli, n. 2140/2012). Se è vero, infatti, che nel riquadro del modulo di ricorso predisposto per l indicazione dell oggetto della domanda e delle relative motivazioni il ricorrente si limita ad affermazioni generiche, sarebbe riduttivo un apprezzamento dei contenuti della domanda di carattere meramente formalistico, avulso dai fatti che sono allegati dal ricorrente e dalle richieste formulate nel reclamo e nelle ulteriori lettere inviate agli intermediari convenuti (cfr. Coll. Milano, n. 8050/2014; Coll. Napoli, nn. 11425/2016). Resta fermo, peraltro, che secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro non possono essere certamente prese in considerazione domande non formulate in sede di reclamo e proposte per la prima volta nel ricorso o addirittura nel corso del procedimento (come è il caso di specie con riferimento alle domande formulate per la prima volta dal ricorrente in sede di repliche alle controdeduzioni). Ciò premesso, si può affermare che, nel merito, l oggetto della decisione verte sulla valutazione della legittimità del recesso esercitato dagli intermediari convenuti da tutti i rapporti bancari e finanziari in essere con il ricorrente (invero, nell ambito dei contratti stipulati con l intermediario B, alcuni rapporti - quali, in particolare, il contratto di Prestazioni servizi di investimento, nonché l allegato al contratto di deposito titoli che regola il servizio di Prestito Titoli, collegati entrambi al deposito titoli in amministrazione - hanno per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli bancari e finanziari, anche se non è stata formulata alcuna eccezione da parte dell intermediario resistente interessato). In proposito, si fa presente che l intermediario A ha prodotto copia del contratto di conto corrente, dal quale emerge (cfr. art. 7, comma 6) il diritto dell intermediario di recedere ad nutum con preavviso di un giorno. L intermediario ha receduto con la comunicazione del 24.11.2015, postergando l efficacia del recesso al sessantesimo giorno successivo alla ricezione della stessa. L intermediario B ha esercitato il recesso con preavviso di due mesi per alcuni contratti (conto corrente e contratto di servizi telematici e telefonici) e di quindici giorni per altri (deposito titoli e contratti collegati, nonché rubrica polizze). Non ha prodotto, tuttavia, copia dei contratti in oggetto. Si rileva che sul punto il ricorrente non ha, comunque, sollevato alcuna contestazione circa il rispetto dei termini di preavviso contrattualmente stabiliti o in relazione alla congruità del preavviso concretamente concesso dall intermediario. Da un punto di vista normativo, è pacifico il diritto della banca di recedere unilateralmente dal contratto di conto corrente bancario. Infatti, la lettura congiunta degli artt. 1373 e 1855 cod. civ. concede all istituto di credito il diritto potestativo di recedere unilateralmente da un contratto a tempo indeterminato, vincolandolo soltanto ad un previa informazione nei confronti dell altro contraente e ad una condotta secondo buona fede, così come previsto dall art. 1375 c.c. In base alla disciplina dei Servizi di pagamento di cui agli artt. 126-bis e ss. del TUB Il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se ciò è previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'italia (v. art. 126-septies, comma 2, sul Recesso ). Pag. 5/6
È, altresì, presente un consolidato orientamento dell Arbitro che riconosce la legittimità della scelta dell intermediario sciogliersi dal vincolo contrattuale, senza bisogno di alcuna motivazione specifica, essendo la legge a consentire il recesso ad nutum da un rapporto a tempo indeterminato (Coll. Milano, n. 2925/2013: qualora l operazione in conto corrente sia a tempo indeterminato, il recesso o la riduzione del fido possa essere esercitato ad nutum, nel rispetto del termine previsto dagli usi, o in mancanza, entro 15 giorni... ; cfr. anche Coll. Napoli, n. 3679/14). Il modus operandi di tale diritto, nonostante la non sindacabilità delle motivazioni alla base dello stesso è, invece, valutabile, restando vincolato al fondamentale principio dell esecuzione dei contratti secondo buona fede (Coll. Milano, n. 63/2012: è poi noto come l esercizio del diritto di recesso sia sindacabile in sede giurisdizionale ove possano venire in rilievo le circostanze caratterizzanti la condotta del recedente alla luce di un giudizio di illiceità e di abusività delle modalità di esercizio ; in tal senso cfr. anche Coll. Napoli, n. 2306/2011; Coll. Roma, n. 91/2014; nonché, per la giurisprudenza ordinaria, Cass., 18.9.2009, n. 20106; Trib. Roma, ordinanza 5.11.2007). Solo in presenza di dati certi e precisi che possano indurre a ritenere abusiva la condotta del recedente si può incidere sugli atti di esercizio della autonomia contrattuale e conseguentemente vincolare un soggetto imprenditoriale a proseguire un rapporto contrattuale da cui intende sciogliersi. Orbene nel caso di specie, sulla base dei fatti esposti in sede di ricorso, al di là dell osservazione che in virtù dei prolungati rapporti nel tempo fra le parti sarebbe forse stato opportuno evidenziare al cliente le motivazioni del recesso, non è ravvisabile un esercizio abusivo da parte delle resistenti del diritto di interrompere il rapporto contrattuale (con conseguente assorbimento della domanda di risarcimento danni formulata, peraltro genericamente, dal ricorrente). Sotto questo profilo la condotta degli intermediari convenuti appare infatti incensurabile, avendo essi provveduto ad informare tempestivamente il cliente dello loro intenzioni di recedere dai rapporti. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6