UNICAL Facoltà di Economia DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA prof. Alfredo Rizzo

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UNICAL Facoltà di Economia DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA prof. Alfredo Rizzo alfredo rizzo 1

Lezione 2c ter. Le istituzioni Corte di giustizia (Seguito) alfredo rizzo 2

1) La Corte di giustizia dell Unione europea Art. 226 prevede il ricorso per inadempimento da parte degli Stati membri. Si fonda su una constatazione oggettiva dell inadempimento statale, a prescindere da negligenza, difficoltà tecniche, erronea interpretazione del diritto comunitario o pregiudizio subito eventualmente da altri Stati membri. La Commissione valuta liberamente l opportunità di avviare la procedura, e i privati non possono pretendere l avvio della procedura. Possono però adire contemporaneamente il giudice nazionale per sentire dichiarare l incompatibilità del diritto nazionale riguardo a norme comunitarie che gli conferiscano direttamente dei diritti(sentenza Van Gend en Loos cit.). alfredo rizzo 3

1. PRESUPPOSTO PER L INSTAURARSI DELLA PROCEDURA Violazione di una qualsiasi obbligazione che incomba su di uno SM Anche se l art.226 e 227 si riferiscono unicamente agli obblighi incombenti in virtù del presente Trattato, è chiaro che si tratta di TUTTI gli obblighi che derivano dal sistema giuridico comunitario considerato nel suo insieme, quindi RICOMPRESI GLI ATTI COMUNITARI DERIVATI E GLI ACCORDI INTERNAZIONALI STIPULATI DALLA CE. In cosa può consistere l inadempimento? in un comportamento in un atto normativo in una pratica amministrativa nell omissione alla formale attuazione ad un obbligo comunitario (ad es. mancata o non corretta o non tempestiva attuazione di una direttiva comunitaria; o anche la mancata esecuzione di una sentenza della CGCE) in un comportamento dei privati L inadempimento dev essere rigorosamente provato dalla Commissione e non può essere fondato su presunzioni! alfredo rizzo 4

2. AZIONABILITA della procedura Da parte della COMMISSIONE (art.226 TCE) Si ricollega al ruolo attribuito alla COMM di custode del Trattato e degli atti comunitari (art.211 TCE) Da parte di un altro STATO MEMBRO (art.227 TCE) Nella fase pre - contenziosa lo Stato investe la Commissione della propria doglianza. Quest ultima ha gli stessi adempimenti della procedura normale, ovvero lettera di messa in mora e parere motivato. Se però la Commissione non invia il parere motivato entro 3 mesi dall inizio della procedura, lo Stato può adire direttamente la Corte. In tale ipotesi cambia il soggetto che ricorre dinanzi alla Corte. alfredo rizzo 5

3. LE FASI DELLA PROCEDURA EX 226 TCE PRECONTENZIOSA Su impulso e sotto responsabilità della Commissione, che può essere allertata da esposti scritti, presentati da cittadini o associazioni, in cui si indicano i fatti che costituirebbero un ipotesi di inosservanza del diritto comunitario. Se all esito di una verifica la Commissione ritiene che un infrazione sia stata commessa dallo Stato membro, invia a quest ultimo una LETTERA DI MESSA IN MORA = prima contestazione degli addebiti Lo Stato ha la possibilità e l onere di rispondere alle censure della Commissione, facendo valere gli argomenti di fatto e di diritto che ritiene opportuni e pertinenti, PRESENTANDO LE SUE OSSERVAZIONI. alfredo rizzo 6

Se la Commissione non ritiene adeguate le osservazioni presentate dallo Stato membro, invia a quest ultimo un PARERE MOTIVATO nel quale sono specificate le infrazioni che si ritengono commesse e gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della contestazione + è specificato il TERMINE entro cui lo SM deve porre fine all inadempimento contestato. Se entro il termine fissato lo SM non si adegua a quanto richiesto dalla Commissione quest ultima PUO PRESENTARE UN RICORSO DINANZI ALLA CGCE facoltà/ discrezionalità della Commissione! Non è previsto alcun termine per la presentazione del ricorso! FASE CONTENZIOSA Nel ricorso i motivi di doglianza devono corrispondere PERFETTAMENTE a quelli indicati nella fase precontenziosa ed in particolare agli argomenti di diritto enunciati nel parere motivato. La sussistenza dell inadempimento va valutata in relazione alla situazione quale si presentava alla scadenza del termine previsto nel parere motivato. Sono irrilevanti i mutamenti avvenuti in data successiva a tale scadenza, prima dell introduzione del ricorso. Allo stesso modo, la Corte non può dichiarare cessata la materia del contendere, se lo Stato adempie nel corso del giudizio. L interesse all azione della Commissione, nonostante l inadempimento tardivo dello Stato, si ricollega all effetto della pronuncia della Corte sulla posizione giuridica dei singoli. E possibile che sulla sentenza di accertamento dell infrazione dello Stato, possa fondarsi una eventuale responsabilità di quest ultimo nei cfr dei singoli. alfredo rizzo 7

4. EFFETTI DELLA SENTENZA DI INADEMPIMENTO Lo Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l esecuzione della sentenza della CGCe comporta. Il TCE non fissa alcun termine per l esecuzione della sentenza, ma sono necessari tempi brevi! PRIMA DI MAASTRICHT La mancata/non corretta/non tempestiva esecuzione della sentenza era configurata come normale inadempimento passibile a sua volta di una procedura d infrazione ex 226 = DOPPIA CONDANNA! MAASTRICHT Introduce la previsione di una SANZIONE PECUNIARIA per l ipotesi che lo SM non abbia adottato le misure per dare esecuzione ad una sentenza della Corte che riconosce l inadempimento! Calcolo della sanzione (fonte Comunicazione della Commissione sull applicazionedell articolo 171 TCE (GUCE n C 242 del 1996, p. 2) e Comunicazione della Commissione sul metodo di calcolo della penalità di mora (GUCE n C63 del 1997, p. 2). SCELTA tra somma forfetaria oppure PENALITA DI MORA Ritenuta più adeguata al fine di ottenere l obiettivo sotteso alla procedura ex art. 228 TCE (pervenire il più rapidamente possibile all ottemperanza). Penalità giornaliera (Pg) = [somma base x Gravità dell infrazione x durata dell infrazione] x n (fattore variabile per Sm). alfredo rizzo 8

NUOVA TENDENZA DELLA CORTE (12 luglio 2005, causa C-304/02, Commissione/Repubblica francese, Racc. I, pp. 6263 ss Causa C-2005) Cumulabilita` tra somma forfettaria e penalita`giornaliera Il procedimento previsto all art. 228, n. 2, CE ha lo scopo di spingere uno Stato membro inadempiente a eseguire una sentenza per inadempimento garantendo con ciò l applicazione effettiva del diritto comunitario. Le misure previste da tale disposizione, e cioè la somma forfettaria e la penalità, mirano entrambe a questo stesso obiettivo. L applicazione dell una o dell altra di queste due misure dipende dall idoneità di ciascuna a conseguire l obiettivo perseguito in relazione alle circostanze del caso di specie. Anche se l imposizione di una penalità sembra particolarmente adeguata a spingere uno Stato membro a porre fine, quanto prima, ad un inadempimento che, in mancanza di una misura del genere, avrebbe tendenza a persistere, l imposizione di una somma forfettaria poggia maggiormente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l inadempimento sia persistito per un lungo periodo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato. Di conseguenza, non è escluso il ricorso ai due tipi di sanzioni previste dall art. 228, n. 2, CE, in particolare qualora l inadempimento, nel contempo, sia perdurato a lungo e tenda a persistere, dovendosi pertanto intendere l utilizzazione della congiunzione «o» al n. 2 di tale disposizione in senso cumulativo e non alternativo. Ne consegue che, come non può contravvenire al principio del ne bis in idem, poiché la durata dell inadempimento è presa in considerazione come un criterio fra altri, al fine di determinare il livello adeguato di coercizione e di dissuasione, l imposizione cumulativa di una penalità e di una somma forfettaria non può neppure costituire una lesione della parità di trattamento, qualora, alla luce della natura, della gravità e della persistenza dell inadempimento accertato, un cumulo del genere appaia adeguato, non costituendo ostacolo in proposito il fatto che un cumulo del genere non sia stato inflitto in precedenza alfredo rizzo 9

Il ricorso ex art. 230 TCE impugnabilità di atti di diritto comunitario da parte di privati, Stati membri e istituzioni entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto stesso. Cfr. Art. 225 TCE + nuovo art. 51 Statuto Corte di giustizia In deroga alla norma di cui all art. 225, n. 1, del trattato CE e all'articolo 104 A, n. 1, del trattato CEEA, sono riservati alla Corte di giustizia i ricorsi di cui agli artt. 230 e 232 del trattato CE e 146 e 148 del trattato CEEA, che sono proposti da uno Stato membro e diretti: a) contro un atto o un astensione dal decidere del Parlamento europeo o del Consiglio, o di queste due istituzioni quando decidono congiuntamente, ad esclusione: delle decisioni adottate dal Consiglio in forza dell art. 88, n. 2, terzo comma, del trattato CE; degli atti del Consiglio adottati in forza di un regolamento del Consiglio relativo alle misure di difesa commerciale ai sensi dell art. 133 del trattato CE; degli atti del Consiglio con i quali quest ultimo esercita competenze di esecuzione conformemente all art. 202, terzo trattino, del trattato CE; b) contro un atto o un astensione dal decidere della Commissione in forza dell art. 11 A del trattato CE. Sono del pari riservati alla Corte i ricorsi, di cui agli stessi articoli, che sono proposti da un istituzione delle Comunità o dalla Banca centrale europea contro un atto o un astensione dal decidere del Parlamento europeo, del Consiglio, di queste due istituzioni quando decidono congiuntamente o della Commissione nonché da un istituzione delle Comunità contro un atto o un astensione dal decidere della Banca centrale europea. alfredo rizzo 10

Le istituzioni il Consiglio (comprendendo anche gli accordi internazionali conclusi da questo) il Parlamento (con Nizza il PE non deve più dimostrare che l atto lede le sue prerogative, potendo ricorrere automaticamente alla Corte di giustizia, ma se l'atto proviene da un gruppo politico interno deve dimostrarsi che con esso si ledono gli interessi di terzi) e anche agenzie o organismi ausiliari della Commissione in quanto gli atti di questi enti corrispondono ad atti della Commissione. I vizi l incompetenza, lo sviamento di potere e la violazione di forme sostanziali. alfredo rizzo 11

Violazione di regole di diritto primario comunitario e per l applicazione delle stesse. violazione della base giuridica che conferisce potere alle istituzioni di assumere un atto in una forma anziché un altra, all unanimità oppure a maggioranza qualificata e, in alcuni casi, andando anche al di là dell attribuzione di competenze indicata nei trattati o conformemente all art. 308 TCE. Un problema che solleva l art. 230 è quello dei ricorsi da parte dei soggetti previsti al quarto paragrafo, onere probatorio dimostrare comunque di essere colpiti direttamente e individualmente dall atto che si intende impugnare. Legittimazione attiva al ricorso la C. richiede comunque prova sotto il profilo sostanziale, non con riguardo al nomen juris dell atto o al fatto che lo stesso sia stato espressamente o meno notificato ad un soggetto piuttosto che a un altro, ma ai suoi concreti effetti rispetto alla sfera giuridica di colui che intende impugnare l atto stesso. teoria dello smascheramento dell atto comunitario, alfredo rizzo che può avere una natura sostanzialmente diversa dalla sua denominazione tecnico-giuridica 12 (v. sent. 16 maggio 1991, C-358/89, Estramet Industrie SA,).

Momento in cui si può dire si sia avuta conoscenza art. 241, consente in certi casi di andare oltre il termine di due mesi normalmente fissato ex art. 230. L atto non è però sindacabile per vizi di merito, la C. può solamente respingere, e mantenere in vita l atto, o accogliere il ricorso, e rendere l atto nullo con effetto retroattivo al momento in cui la situazione giuridica colpita negativamente dall atto era ancora integra. Effetti dell annullamento, i terzi in buona fede rimangono salvi tramite il ricorso all art. 288 TCE, che consente a tali terzi (oltre che a chiunque dimostri di avere subito un danno per l adozione e l applicazione di un atto comunitario), a prescindere dall obbligo per le istituzioni di eseguire la sentenza di annullamento dell atto (art. 233), di ricorrere alla Corte per far valere un danno previo accertamento di una responsabilità per fatto illecito dell istituzione condannata (v. altresì l art. 235 TCE). alfredo rizzo 13

Art. 35 TUE, competenza in sede pregiudiziale per quanto attiene alle decisioni, decisioni-quadro e alle convenzioni stipulate nel settore GAI. - meccanismo dell opting in, che ha natura integrazionista in quanto la dichiarazione d accettazione della competenza della Corte coinvolge tutte le materie contemplate dall art. 35 par. 1 e non può essere ritirata o sottoposta a clausole derogatorie; i giudici nazionali di ultima istanza hanno la facoltà, non l obbligo, di sollevare questioni pregiudiziali relative al terzo pilastro dichiarazione n. 10 allegata al Trattato di Amsterdam, che consente a ciascuno Stato che ha riempito la clausola di opting in, di imporre alle giurisdizioni superiori di adire la Corte conformemente all art. 35 (ex art. K 7 TUE, che peraltro prevede espressamente che per qualsiasi questione pregiudiziale sottoposta alla Corte ai sensi dell art. 35 qualsiasi Stato membro può presentare osservazioni, e ciò a prescindere dall aver esercitato o meno l opting in); alfredo rizzo 14

i ricorsi per invalidità delle decisioni o decisioni-quadro (riconducibili a direttive ex art. 249 TCE) da parte di Stati o Commissione nessuna possibilità di ricorso per i privati dinanzi al Tribunale ai sensi dell art. 230 TCE (vedi la nuova formulazione di tale articolo a seguito del trattato di Nizza); possibilità di coinvolgere la Corte quando vi sono divergenze interpretative tra i governi per quanto attiene ad uno degli atti di cui all art. 34 par. 2 TUE, previo esperimento di un accordo intergovernativo e, in caso negativo, previa sottoposizione del contrasto all esame del Consiglio (un analogo potere dirimente è previsto per i contrasti tra Stati o tra questi e la Commissione sull interpretazione delle Convenzioni previste dall art. 34 par. 2 lett. d); la Corte non può verificare la validità o proporzionalità delle operazioni condotte da organi di pubblica sicurezza o repressivi di uno Stato, contraddicendo la competenza materiale dell Unione a disciplinare la materia della cooperazione di polizia, non può statuire sugli atti restrittivi che lo Stato può adottare per la tutela dell ordine pubblico interno Stessa carenza di competenza della Corte espressamente prevista all art. 68 par. 2 TCE alfredo rizzo 15

La Corte interviene anche per interpretare base giuridica degli atti adottati sulla base dell ex terzo pilastro con riferimento particolare all ambito applicativo degli accordi di Schengen (limitazioni alla libera circolazione delle persone, sent. 12 maggio 1998, C-170/96, Racc. I-2763). art. 68 TCE prevede altre forme di competenza della Corte. pregiudiziale, ma solo per quanto riguarda i giudici a quo di ultima istanza e solo previa valutazione, da parte di tali giudici, della necessità del parere della Corte per il giudizio a quo ricorso nell interesse della legge previsto dal par. 3 art. 68 v. art. 3 parr. 1 e 2 del protocollo del 19 dicembre 1988 concernente l interpretazione della Corte della Convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980. Sentenza del 1 giugno 1999 (C-126/97, Eco Swiss), rispetto della cosa giudicata interna verificare che i mezzi di ricorso nazionali su cui si fonda la decisione passata in giudicato non siano discriminatori rispetto all applicabilità del diritto comunitario e rendano effettiva la tutela derivante per i privati da una norma di diritto comunitario; la Corte si è riservata altresì di verificare che i limiti al riesame della sentenza passata in giudicato siano strettamente dovuti al rispetto della certezza del diritto su cui si fonda l ordinamento giuridico nazionale (come tale appartenente all ordinamento comunitario, che è informato agli stessi principi). alfredo rizzo 16

secondo pilastro(pesc), posizioni e azioni comuni poste in base all art. 301 TCE: ciò non risulta direttamente da tale norma, ma deve ugualmente ritenersi ammissibile posto che gli atti citati, conformemente all art. 47 TUE, non possono incidere a detrimento delle competenze delle istituzioni ai sensi dei trattati comunitari, di cui fanno parte tanto l art. 301 citato quanto l art. 133 TCE, che consente di adottare atti di difesa commerciale ai fini di tutelare gli interessi economici della Comunità. Il controllo della Corte può altresì intervenire rispetto al pilastro politica estera quando gli atti in tale settore vengono assegnati al bilancio comunitario, conformemente a quanto previsto dall art. 268 TCE (spese operative, par. 2). La Corte esercita un controllo giurisdizionale sugli atti adottati in base a una cooperazione rafforzata esercitata in base all art. 40 TUE o 11 TCE. Infine, l art. 46 prevede una competenza della Corte in materia di verifica del rispetto delle garanzie fondamentali dei cittadini da parte delle istituzioni comunitarie, art. 6 n.2 TUE alfredo rizzo 17