CASA E FISCO. Aggiunti con Emendamento Fleres



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CASA E FISCO VADEMECUM SCUDO FISCALE 2009 Lo scudo fiscale prevede la possibilità di regolarizzare le attività finanziarie o patrimoniali detenute all estero in violazione della normativa relativa al monitoraggio fiscale in relazione a: Mancata dichiarazione di attività patrimoniali e finanziarie detenute all estero nel quadro RW della dichiarazione Infedele dichiarazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute alle estero nell ambito del quadro RW della dichiarazione dei redditi. Aggiunti con Emendamento Fleres Tali novità, introdotte con il cd. Emendamento Fleres, Dl. 103/2009 approvato da entrambi i rami del Parlamento con legge hanno ampliato fortemente le coperture penali, affidate allo scudo fiscale, pur abbreviando i tempi per il rimpatrio Dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o iva) mediante utilizzo di fatture false per qualunque importo (Art. 2, D.lgs. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o iva) mediante utilizzo di fatture indicanti un importo superiore a quello reale (Art. 2, D.lgs. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta (imposte dirette o iva) mediante altri artifizi indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente: 1. Imposta evasa superiore a. 77.468,53; 2. Ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ll imposizione, anche mediante l indicazione di elementi passivi fittizi, risulta superiore al 5% dell ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a. 1.549.370,70 o un importo superiore a quello reale (art. 3 D.Lgs. 74/2000) Dichiarazione infedele (imposte dirette o Iva) mediante l indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: 1. L imposta evasa supera, con riferimento a ogni imposta,.103.291,38 2. L ammontare complessivo degli elementi sottratti all imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, risulta superiore al 10% dell ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 2.065.827,60 euro (art. 4, Dlgs 74/2000) Omessa presentazione dichiarazione (imposte dirette o Iva) quando l imposta evasa supera. 77.468,53, con riferimento a ciascuna imposta (ar. 5, Dlgs 74/2000) Occultamento o distruzione di scritture contabili al fine di evadere le imposte sui redditi o l Iva, ovvero di consentire l evasione a terzi, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d affari (articolo 10, Dlgs 74/2000)

Falsità materiale commessa dal privato; falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; falsità di registri e notificazioni; falsità in scrittura privata; uso di atto falso; soppressione distruzione e occultamento di atti vari; falsità di documenti informatici; falsità in copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti finalizzati alla realizzazione o all occultamento di reati tributari (articoli 482, 483,484, 485, 489, 490, 491 bis, 492 Codice penale) False comunicazioni in bilancio, nelle varie forme, quando siano state commesse per eseguire od occultare reati tributari scudati ovvero per conseguirne il profitto e sia riferito alla medesima pendenza o situazione tributaria ( articoli 2621 e 2622, Codice civile) Esclusione tutela Scudo Fiscale Risultano escluse da tutela in relazione allo scudo fiscale le seguenti fattispecie: Emissione di fatture false (articolo 8, Dlgs 74/2000) Emissione di fatture con importo superiore al reale (articolo 8 Dlgs 74/2000) Omesso versamento di ritenuta d acconto risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d imposta (articolo 10 bis, Dlgs 74/2000) Omesso versamento dell Iva per un ammontare superiore a 50.000 (articolo 10 ter, Dlgs 74/2000) Indebita compensazione mediante omesso versamento mediante omesso versamento di somme dovute in violazione dell articolo 17, Dlgs 241/1997, relative a crediti non spettanti o inesistenti (articolo 10 quater, Dlgs 74/2000) Sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o Iva, ovvero di interessi o sanzioni amministrative per un ammontare superiore a 51.645,69 euro, ponendo in essere la vendita simulata o altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione (articolo 11, Dlgs 74/2000) False comunicazioni sociali, nelle varie forme, quando non siano state connesse per eseguire od occultare reati tributari scudati ovvero per conseguirne il profitto (2621 e 2622, Codice civile) Riciclaggio di proventi illeciti ossia, fuori dei casi di concorso nel reato, la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da qualunque dei delitti sopra evidenziati (reati tributari, societari) ovvero compimento in relazione a essi di operazioni, in modo da ostacolare l identificazione delle loro provenienza delittuosa (articolo 648 bis, Codice penale) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, cioè a dire, fuori dei casi di concorso nel reato l impiego in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da qualunque dei delitti sopra evidenziati (reati tributari e societari) (articolo 648 ter, Codice penale) SOGGETTI I soggetti che potranno usufruire della normativa sullo Scudo Fiscale sono: Persone fisiche Società semplici

Enti non commerciali residenti e Trust Sono invece esclusi: Società di Capitali Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Enti commerciali ATTIVITA FINANZIARIE E PATRIMONIALI Le attività finanziarie scudabili sono: Somme di denaro Azioni Obbligazioni Fondi comuni Conti correnti Polizze vita Contratti finanziari Derivati Finanziamenti ad attività non residenti Attività intestate a fiduciarie o trust non residenti Per attività patrimoniali si intendono: Opere d arte Gioielli Yachts Immobili Per gli immobili è previsto unicamente la regolarizzazione, quindi per beni residenti in Stati UE, a meno che non siano intestati a Società, in tal caso potrà essere rimpatriata la partecipazione Societaria. Le attività saranno suscettibili di essere sottoposte a scudo fiscale si intendono sia possedute direttamente che indirettamente, attraverso interposta persona o fiduciarie. Le attività patrimoniali e finanziarie potranno essere: a) Se detenute presso uno stato UE: Regolarizzate, mantenute presso lo stato estero UE, ove potranno essere regolarizzate tutte le attività finanziarie o di diversa natura, immobili, oggetti preziosi opere d arte ecc. Rimpatriate semplicemente nel territorio italiano b) Se detenute presso uno stato extra UE: Esclusivamente rimpatriate nel territorio italiano, attraverso il così detto rimpatrio giuridico, mediante il quale le attività finanziarie ovunque detenute dovranno essere affidate ad un intermediario italiano, SGR, SIM. Banca, fiduciaria residenti. TIMING Le attività che suscettibili di sanatoria saranno esclusivamente quelle detenute all estero a partire da una data non successiva al 31/12/2008 e rimpatriate o regolarizzate tra il 15

settembre 2009 e il 15 dicembre 2009, non risulteranno sanabili le attività successive alla data del 31/12/2008. PROCEDURA I soggetti summenzionati, dovranno presentare agli intermediari quali: Banche residenti in Italia, o con stabile organizzazione presso il territorio italiano Società di Gestione del Risparmio (SGR) Società fiduciarie Poste Italiane S.p.a. Agenti di cambio Società di intermediazione mobiliare una dichiarazione riservata in cui si attesti che le attività che verranno rimpatriate erano detenute all estero alla data del 31 dicembre 2008, attraverso tale dichiarazione il contribuente conferisce incarico all intermediario indicato di ricevere in deposito le attività detenute all estero. Le dichiarazioni riservate non vengono comunicate all amministrazione finanziaria, bensì verrà data una comunicazione complessiva delle somme oggetto di rimpatrio. Risulta inoltre opportuno ricordare che il soggetto che attesta falsamente nella dichiarazione riservata la detenzione all estero di attività finanziarie o patrimoniali detenute alla data del 31/12/2008 è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni. IMPOSTA STRAORDINARIA Sarà concesso di sanare la propria posizione attraverso il pagamento di una imposta sul valore delle attività estere oggetto di scudo fiscale. In base all art. 13 bis comma 2 l imposta straordinaria si prevede su un rendimento lordo presunto del 2% annuo per i 5 anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione. Prevale, quindi, una presunzione assoluta di detenzione all estero per 5 anni, per una imposta complessiva pari al 5%, che dovrà considerarsi quindi forfettaria Il calcolo del valore delle attività segue i seguenti parametri: Valore nominale del denaro Costi di acquisto documentato, ovvero importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva ovvero importo dichiarato nella dichiarazione riservata, tale valore sarà considerato quale valore fiscalmente riconosciuto ai fini del calcolo della plusvalenza futura. VANTAGGI DELLO SCUDO FISCALE I vantaggi dello scudo fiscale sono i seguenti: Riservatezza delle dichiarazioni e delle attività finanziarie o patrimoniali rimpatriate Opponibilità dello scudo ad accertamenti fiscali e contributivi Copertura in ambito penale, limitatamente ad i reati previsti Lo scudo non potrà essere utilizzato a sfavore del contribuente in nessuna sede giudiziaria o amministrativa. Preclusione di ogni attività di accertamento tributario e contributivo nei confronti del dichiarante limitatamente alle somme o alle attività dichiarate. La preclusione opera

automaticamente, senza necessità di prova specifica da parte del contribuente, in tutti i casi in cui sia, anche astrattamente riconducibile alle attività finanziarie o patrimoniali oggetto di scudo. E opportuno comunque ricordare che gli effetti indicati non si producono in caso di attività di accertamento iniziata e di cui il contribuente sia venuto a formale conoscenza attraverso contestazioni, inviti, notifiche di accertamenti. QUADRO RW In relazione alla compilazione del quadro RW, inerente le attività detenute all estero, il contribuente non sarà obbligato a compilare il suddetto quadro relativamente alle attività regolarizzate o rimpatriate per l anno 2009, né per l anno 2010, laddove la dichiarazione riservata sia stata presentata tra il 1/1/2010 e il 15/12/2009. Il pagamento della imposta straordinaria sana completamente l omessa dichiarazione dei proventi di fonte estera prodotti al 31/12/2008. Coloro i quali continueranno a detenere illegalmente attività all estero, omettendo di dichiararle nel quadro RW subiranno una sanzione in misura variabile dal 10% al 50%. PRECAUZIONI SCUDO FISCALE 2009 Lo scudo fiscale 2009, è uno strumento di sicuro interesse per determinati soggetti, che dovranno tuttavia ricorrere ad alcune precauzioni nell uso di tale strumento. Bisogna sottolineare alcuni aspetti che rimangono tuttavia nodali: Le attività finanziarie e/o patrimoniali che vengono utilizzate al di fuori dei conti secretati non saranno più sotto la garanzia di anonimato prestata dallo scudo fiscale, si consiglia struttura ad hoc. Non è opportuno utilizzare le somme di denaro per finanziare direttamente attività produttive, ma risulterà opportuno utilizzare una struttura ad hoc. Gli immobili posti all estero non sono rimpatriabili direttamente, ma attraverso determinate accortezze è possibile regolarizzare gli asset immobiliari.