DIRITTO TRIBUTARIO Dr. Maurizio Tambascia Il Sistema Tributario Italiano
Nozione di Tributo. E un istituto giuridico che realizza il concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica attraverso una prestazione obbligatoria collegata ad un fatto economico. Il tributo è il mezzo con cui si attua il dovere di solidarietà sancito dalla Costituzione (art.2), il dovere tributario.
Classificazione dei Tributi Imposta: prelievo coattivo di ricchezza effettuato dallo Stato ai contribuenti in base alla loro capacità contributiva (art. 23 Cost.); prestazione pecuniaria coattiva dovuta dal soggetto passivo allo Stato senza alcuna correlazione diretta con un attività specifica di quest ultimo, tanto meno a favore del soggetto stesso. Tassa: corrispettivo corrisposto allo Stato a fronte di una controprestazione (relazione sinallagmatica); prestazione pecuniaria dovuta dal soggetto passivo allo Stato per una controprestazione che quest ultimo effettua per il soggetto stesso e su sua richiesta. Contributo: tributo pagato alla Stato, con o senza controprestazione; prestazione pecuniaria straordinaria.
LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO Con il termine «fonti del diritto» si intendono tutti quegli atti o fatti che sono in grado di creare o innovare il sistema giuridico. Si distingue a tal proposito tra fonti di produzione, cioè quelle che creano il diritto, e fonti di cognizione, cioè quelle che rendono conoscibile il diritto (es. Gazzetta Ufficiale della Repubblica).
LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO 1. Costituzione; 2. Legge ordinaria dello Stato; 3. Statuto dei diritti del contribuente ; 4. Decreto Legge ; 5. Decreto Legislativo; 6. Regolamento: diretto ad eseguire la legge e contenente norme necessarie a darne concreta attuazione 6. Istruzioni ministeriali: atti a rilevanza interna contenenti disposizioni per gli uffici inferiori per indirizzarne l attività; 7. Norme di diritto tributario internazionale:norme che delimitano il potere d imposizione dello Stato; norme internazionali stabilite da comunità sovrannazionali quali, ad esempio, la Comunità Europea.
LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO 8. Fonti interpretative: Circolari e Risoluzioni 9. Giurisprudenza 10. Usi: fonti di diritto non scritte (art.8 disposiz. Prel. C.C.) che non possono modificare, estinguere o completare una norma tributaria. NB: si nega rilevanza alla prassi degli uffici.
PRINCIPI COSTITUZIONALI SOLIDARIETÀ (ART. 2); La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale Il dovere di solidarietà ha un immediata ripercussione nell ambito del diritto tributario in quanto sancisce anche l obbligo di tutti a concorrere al finanziamento della spesa pubblica (art. 53 Cost.) (giustificazione costituzionale del dovere tributario) ART. 75, 2 comma «Non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi tributarie»; ART. 81, 3 comma - «Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese»; ART. 119 - «Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti dalle leggi della Repubblica»
PRINCIPI COSTITUZIONALI La Costituzione detta i principi cui deve necessariamente attenersi il legislatore fiscale nell emanare le norme tributarie: RISERVA DI LEGGE (ART. 23); UNIVERSALITÀ DELL IMPOSTA (ART.53); CAPACITÀ CONTRIBUTIVA (art. 53); PROGRESSIVITÀ DEL SISTEMA TRIBUTARIO (ART.53). UGUAGLIANZA (relativa) DELL ONERE TRIBUTARIO (ART.3)
ART. 23 Riserva di Legge «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base ad una legge». Si fa riferimento a qualsiasi atto avente forza di legge (legge ordinaria, decreti legge e decreti legislativi). Si definisce riserva relativa in quanto il legislatore può demandare la disciplina della materia a fonti di rango inferiore; la legge però deve avere sempre un contenuto minimo: 1. Presupposto di imposta; 2. Soggetti passivi; 3. Principi di determinazione delle aliquote; 4. Sanzioni.
ART. 53 Universalità dell imposta «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Tutti coloro che risiedono nello Stato o che ivi possiedono beni o producono reddito. Eccezioni - Temporanee: concesse per breve periodo qualora ricorrano certe condizioni (es. esenzioni a favore di imprese che operano in zone economicamente depresse); - Permanenti: riferite ai percettori di redditi minimi.
ART. 53 Capacità Contributiva «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Le imposte vanno suddivise tra i contribuenti in relazione alla loro capacità di pagarle che può essere desunta da: - Elementi oggettivi disponibilità di un reddito o di un patrimonio - Elementi soggettivi condizioni familiari e sociali.
Art. 53 Principio della Progressività «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività». Il sistema tributario deve avere anche funzioni redistributive. La progressività trova giustificazione: - nel limitare il divario economico tra le classi sociali; - nel perseguire il massimo utile generale con il minimo sacrificio per ognuno; - nell operare una redistribuzione dei redditi.
Art. 53 Principio della Progressività La progressività delle imposte può essere tecnicamente attuata con diverse modalità: - PROGRESSIVITÀ PER DETRAZIONE: vi è un aliquota costante che colpisce la base imponibile, dopo aver da questa dedotto un ammontare fisso; - PROGRESSIVITÀ PER CLASSI: ad ogni classe di imponibile corrisponde un aliquota costante, che cresce passando da una classe più bassa ad una più alta; - PROGRESSIVITÀ PER SCAGLIONI: per ogni classe di imponibile è prevista un aliquota che si applica soltanto allo scaglione compreso in quella classe. - PROGRESSIVITÀ CONTINUA: l aliquota aumenta in misura continua con l aumentare della base imponibile, fino ad un massimo
Art. 3 Principio di uguaglianza «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge». Il principio della capacità contributiva(art.53) combinato con il principio generale di uguaglianza (art.3) individua il principio di uguaglianza tributaria : la legge tributaria deve trattare nel medesimo modo i fatti economici che esprimono la medesima capacità contributiva
Elementi dell obbligazione tributaria. Elementi strutturali: - presupposto - soggetti passivi - base imponibile - tasso Procedimento d imposizione: - accertamento e liquidazione del tributo - versamento del tributo
Sistema Tributario italiano. Imposte dirette: - Imposta su Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) - Imposta sul Reddito delle Società (IRES) - Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) - Imposte Sostitutive sul Reddito
Sistema Tributario italiano. Imposte indirette: - Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) - Imposta sulle Successioni - Imposta sulle Donazioni - Imposta di Registro - Imposte Ipotecarie e Catastali
Imposte dirette. - si fondano su una manifestazione immediata della capacità contributiva(esistenza di un reddito); - ricadono direttamente sull obbligato (non possono essere trasferite a terzi mediante processi di traslazione); - sono prelevate direttamente dal reddito; l imposta stessa è una frazione della ricchezza prodotta; - presupposto:si riferiscono a situazioni durature e per lo più ricorrenti; - applicazione:sono periodiche e ricorrenti, cioè determinate in riferimento ad un periodo e reiterate annualmente.
Imposte indirette. - si fondano su manifestazioni mediate della capacità contributiva; la legge considera presuntivamente alcuni eventi come indicatori di capacità contributiva(es.: trasferimento di un immobile); - possono essere trasferite a terzi (traslate) - danno luogo ad un prelevamento che non costituisce una parte della ricchezza (presunta) rilevata dal presupposto; - presupposto:si riferiscono a situazioni transitorie, che si esauriscono subito; - applicazione:sono episodiche, cioè determinate in riferimento ad un momento.
Strumenti e metodologia. Chiunque operi nel campo del Diritto Tributario deve conoscere gli strumenti specifici, normativi e non, ed utilizzarli secondo una metodologia corretta. NORMATIVA (leggi, decreti, ) PRASSI (Circolari, Risoluzioni,..) GIURISPRUDENZA (Sentenze) DOTTRINA (testi,riviste,.) STRUMENTI PRATICI (testi, riviste, guide pratiche, formulari,..)