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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CERINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) GIRINO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) GRECO Nella seduta del 14/05/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La controversia verte sulla richiesta di risarcimento, da parte del cliente correntista dell intermediario convenuto del danno conseguente allo smarrimento di un assegno avviato alla negoziazione. Il ricorrente, nell esporre la vicenda, ha dichiarato che: - a saldo di una prestazione professionale aveva ricevuto da parte dei propri clienti un assegno di 1.700,00, emesso con data 16/9/2010, tratto sul conto acceso presso la banca convenuta (trattaria); - in data 6/9/2011 aveva presentato all incasso tale assegno presso la propria banca (banca negoziatrice) diversa dalla banca convenuta; Pag. 2/6

- in seguito al messaggio di impagato, la banca negoziatrice aveva provveduto con valuta 9/9/2011 all addebito del valore facciale del titolo, con causale impagato, applicando anche 7,00 a titolo di commissioni; - con mail, inoltrata in data 26/9/2011, la banca negoziatrice gli aveva precisato che il predetto assegno era «ritornato insoluto in via definitiva il 16/09/2011», in quanto lo stesso risultava «smarrito da parte della banca del traente dell assegno»; - in seguito all esposto presentato alla Banca d Italia, la banca aveva fornito riscontro con lettera datata 17/7/2012, respingendo le contestazioni mosse e facendo rilevare che: a) il predetto titolo era risultato far parte di una partita denunciata smarrita dal vettore incaricato del trasporto; b) non era stato addebitato al traente in quanto non risultava «pervenuta la richiesta dalla Banca corrispondente di pagamento senza la materiale presenza del titolo»; c) è stata richiesta al traente «la sottoscrizione di manleva per procedere all addebito senza la presenza materiale del titolo» che non avrebbe autorizzato l addebito, in quanto «il medesimo ha dichiarato che il debito sarebbe già stato onorato diversamente»; - in data 17/8/2012 aveva presentato reclamo alla convenuta, ritenendo quanto dichiarato «clausole esclusive di responsabilità» e chiedendo, pertanto, il rimborso di 2.000,00, di cui 1.700,00 pari al valore indicato sul titolo cartolare e 300,00 per interessi di mora e spese; - la convenuta non avrebbe provveduto a soddisfare la richiesta di risarcimento del danno per lo smarrimento del titolo ribadendo quanto già dichiarato in precedenza. Con la presentazione del ricorso, parte attrice, dopo aver riepilogato la vicenda, ha, tra l altro, precisato che: - ricadrebbe sulla convenuta «la responsabilità» dell avvenuto smarrimento dell assegno bancario, sulla quale graverebbe, altresì, «l onere di provare di avere eseguito l incarico con la dovuta diligenza, dando conto della condotta tenuta»; - l intermediario avrebbe violato il disposto dell art. 73 l.a. stante l omessa denuncia, sia al traente che al trattario, dell avvenuto smarrimento dell assegno bancario. All interno delle controdeduzioni, la Convenuta ha riepilogato la vicenda in termini sostanzialmente analoghi a quelli rappresentati dal ricorrente. Nel merito, ha, tra l altro, fatto osservare che: - parte ricorrente non ha «posto sufficiente evidenza» circa l ulteriore precisazione connessa alla circostanza che era stato «richiesto al Traente la sottoscrizione di manleva per procedere all addebito senza la presenza materiale del titolo» e che tale soggetto non aveva autorizzato il pagamento dichiarando che «il debito sarebbe stato onorato diversamente». - con fax del 15/09/2012 il traente avrebbe anche dichiarato che l assegno in argomento «non era stato dal beneficiario riscosso nei termini previsti, essendo dopo l emissione subentrato un accordo di compensazione tra il beneficiario ed il traente dell assegno». Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto in via principale il risarcimento per «i danni patiti [ ] per l avvenuto smarrimento dell assegno [ ] quantificato in euro 1.700,00 oltre a Euro 7,00», mentre l intermediario, sulla base di quanto sopra, ha chiesto di respingere il ricorso. Pag. 3/6

DIRITTO La domanda del ricorrente è connessa al risarcimento del danno, quantificato sulla scorta dell importo complessivamente riportato nell assegno per perdita del credito e delle commissioni pagate. Tale richiesta è stata giustificata, a dire del cliente, dalla mancanza di diligenza della banca, che non fornendo copia del titolo ha pregiudicato eventuali azioni di recupero del credito. Non è controverso tra le parti che l assegno: - sia stato smarrito dalla trattaria dopo presentazione all incasso, avvenuta il 6/9/2011 presso un altro intermediario che ha provveduto al successivo invio materiale alla banca convenuta; - sia stato presentato oltre i termini previsti per la levata del protesto da parte dell Intermediario (data di emissione 16/9/2010, data di presentazione 6/9/2011); - sia stato stornato con causale impagato da parte della convenuta; - sul punto, nell esposto alla Banca d Italia dell 11/10/2011, accluso al ricorso, il ricorrente ha motivato la presentazione tardiva sostenendo di aver accettato «richieste di congelamento e temporanea gestazione del titolo cartolare». La banca convenuta ha giustificato il mancato addebito dell assegno senza la materiale consegna del titolo sulla base di una dichiarazione apparentemente resa via fax dal traente in data 15/9/2012, ove si sosteneva che l assegno in argomento «non era stato dal beneficiario riscosso nei termini previsti, essendo dopo l emissione subentrato un accordo di compensazione tra il beneficiario ed il traente dell assegno» e, di conseguenza, si intimava di non procedere al pagamento, essendo decorsi i termini per la presentazione. Sul punto occorre peraltro osservare che: - tale comunicazione non risulta sottoscritta da parte del correntista traente dell assegno; - sul documento vengono riportate due date diverse, sebbene la banca faccia riferimento ad una comunicazione del 15/9/2012; - nel riscontro all esposto presentato la convenuta ha reso noto di avere interessato il traente, ma non ha prodotto evidenza dell eventuale corrispondenza intercorsa; - in ogni caso entrambe le date risultano successive alla data della presentazione tardiva dell assegno. L ordine di non pagare la somma portata dall assegno bancario in contestazione risulta quindi formalizzato dal traente oltre un anno dopo la presentazione dell assegno stesso. Come precisa l art. 35 del R.D. 21.12.1993, n. 1736 ( Legge Assegni ), «in mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine». Pur oggetto di interpretazioni non unanimi in dottrina e in giurisprudenza, rimane indiscutibile come, in base alla norma, la banca trattaria sia sempre obbligata a onorare l ordine successivamente alla scadenza del termine di presentazione dell assegno; soltanto la pendenza di detto termine può suscitare dubbi esegetici e in fattispecie del genere si è invero giunti a ritenere che la banca che accerti la disponibilità di fondi sul conto trassato è comunque tenuta a pagare l assegno, sotto pena di risarcimento del danno procurato al possessore del titolo per l ingiustificato rifiuto (sul punto v. Collegio di Napoli, Pronuncia 2046/12). Nel caso di specie, peraltro, alla banca trattaria non era giunto alcun ordine di non pagare l assegno nel momento in cui quest ultimo le è pervenuto dalla banca negoziatrice: per tale Pag. 4/6

motivo si ritiene che essa fosse tenuta ad onorare l assegno, per quanto il termine di presentazione fosse spirato. Anche in relazione allo smarrimento dell assegno, che incontestabilmente è avvenuto quando il titolo era nella disponibilità della banca trattaria, il comportamento della stessa è censurabile. Contrariamente a quanto previsto dalla prassi ed alla procedura interbancaria (Protocollo d intesa ABI Confindustria, aprile 2007, Conti correnti, responsabilità smarrimento/sottrazione assegni ), non risulta in atti che la convenuta abbia provveduto a denunciare la sottrazione degli assegni in lavorazione, adempimento necessario per consentire al prenditore (l odierno ricorrente) di un assegno non trasferibile di ottenere a proprie spese il duplicato del titolo stesso (art. 73, Legge Assegni). Il Collegio ritiene quindi che la banca trattaria non abbia agito con la dovuta diligenza e sia responsabile dei danni patiti dal ricorrente in conseguenza dello smarrimento dell assegno. La domanda proposta dal ricorrente è volta ad ottenere il risarcimento del danno che sostiene di avere sofferto e che quantifica nella somma portata dall assegno smarrito. Riconosciuta la responsabilità della banca, la domanda merita certamente accoglimento in relazione all an. Con riferimento invece al quantum debatur, si deve rilevare come il ricorrente non abbia fornito la prova del pregiudizio effettivamente subito e dell impossibilità di ottenere comunque dal traente la soddisfazione del proprio credito, limitandosi a richiedere l intera somma portata dal titolo smarrito. Non può sottovalutarsi, peraltro, la circostanza che il ricorrente abbia presentato l assegno per il pagamento ben un anno dopo l emissione dello stesso, compromettendo così la possibilità del regresso contro il traente in ragione del decorrere del termine di prescrizione fissato dall art. 75, comma 1, della Legge Assegni. Dal canto suo, la convenuta nulla ha eccepito in merito all ammontare del risarcimento preteso dal cliente, né ha dimostrato, per ipotesi, che questo non sarebbe comunque riuscito ad incassare la somma per la quale l effetto era stato emesso, ad esempio, per insolvenza del debitore e quindi per insussistenza di fondi. Considerando che l assegno bancario non può ovviamente assimilarsi al denaro contante, e al contempo che la perdita del titolo non pregiudica necessariamente le ragioni di credito del prenditore, come già rilevato in alcune precedenti decisioni (cfr., da ultimo, Pronuncia n. 434/11 del Collegio di Milano), appare di difficile accoglimento una domanda avente ad oggetto l intera somma portata dall assegno in assenza di prova circa l effettiva sussistenza di un simile integrale pregiudizio. Può, dunque, a questo punto concludersi che il pregiudizio subito dal creditore per effetto della perdita del titolo deve essere ravvisato in termini di perdita di chance, da identificare nella perdita dell opportunità di incassare con minor dispendio di tempo, energie e oneri economici il credito vantato nei confronti del debitore. Non si può, nel caso che ne occupa, revocare in dubbio che sussistono quegli elementi oggettivi e certi dai quali secondo quanto insegna la giurisprudenza può desumersi, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr., recentemente, Cass. civ., 11.05.2010, n. 11353). Accertata, dunque, la ricorrenza di un danno che si presenta quale perdita di chance e in assenza di altri possibili criteri di determinazione del suo preciso ammontare, tale danno può essere quantificato ricorrendo al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. Considerando i molteplici aspetti della vicenda all origine del presente procedimento, ritiene questo Collegio congruo e conforme a equità determinare l importo dovuto a titolo di risarcimento del danno in 850,00, pari al 50% dell importo facciale dell assegno. Pag. 5/6

PER QUESTI MOTIVI Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l intermediario corrisponda al ricorrente la somma di 850,00 equitativamente determinata. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6