UNICO 2008 - Le novità del Quadro RF



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Seminario LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ Arezzo 20 maggio 2008 Firenze 22 maggio 2008 Pisa 28 maggio 2008 UNICO 2008 - Le novità del Quadro RF Dott. Fabio Giommoni

Le novità della dichiarazione Unico 2008 Le principali novità in tema di reddito di impresa che assumono rilevanza nella dichiarazione Mod. Unico 2008 Società di capitali RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (decreto Visco-Bersani ) Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ( collegato alla manovra 2007 ) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 (Finanziaria 2007) Decreto Legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127 (decreto tesoretto ) 2 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Scorporo dei terreni Riferimenti normativi: L art. 36, comma 7, del D.L. n. 223/2006 stabilisce che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei fabbricati strumentali, il costo degli stessi deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza (decorrenza dal periodo d imposta in corso al 4 luglio 2006). L art. 2, comma 18, del D.L. n. 262/2006 ha riscritto la disposizione introdotta dal precedente DL 223/2006, semplificandone i criteri di applicazione ed estendendo i medesimi principi anche ai fabbricati acquisiti in leasing. L art. 1, comma 81 della L. n. 244/2007 (Fin. 2008) ha precisato che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006, calcolate sul costo complessivo, sono riferite proporzionalmente al costo dell area e al costo del fabbricato. 3 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Scorporo dei terreni Regole applicative dello scorporo a) Fabbricati costruiti successivamente all acquisizione dell area: per i fabbricati costruiti successivamente all acquisizione dell area, il costo (non ammortizzabile) riferito al terreno coincide con il relativo costo di acquisizione, mentre tutti i costi di costruzione del fabbricato sono ordinariamente ammortizzabili con le aliquote proprie previste dai coefficienti ministeriali. b) Fabbricati acquistati unitamente al terreno: per i fabbricati acquistati insieme all area sottostante, il costo (non ammortizzabile) riferito al terreno è determinato in base al maggiore tra: il valore attribuito all area in bilancio; il 20% del costo complessivo dell investimento immobiliare (percentuale elevata al 30% per i fabbricati industriali). 4 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Scorporo dei terreni C.M. n. 1/E del 19 gennaio 2007 Il costo complessivo (area più fabbricato) su cui applicare le percentuali del 20% o 30 % deve essere assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati nonché delle rivalutazioni effettuate, le quali, pertanto, sono riferibili esclusivamente al valore del fabbricato e non anche a quello dell area. Gli oneri di urbanizzazione e gli oneri accessori capitalizzati sono trattati come i costi incrementativi. Si ritiene assimilabile alla rivalutazione l ipotesi in cui, a seguito di un operazione di fusione, il relativo disavanzo venga allocato su un fabbricato oggetto di ammortamento. 5 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Scorporo dei terreni IMPUTAZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO PRECEDENTE Secondo quanto originariamente stabilito dal DL 223/2006 per i fabbricati acquistati nei periodi d imposta precedenti a quello in corso al 4/7/2006, il costo fiscalmente riconosciuto del fabbricato ancora da ammortizzare era decurtato di tutti gli ammortamenti dedotti nei periodi d imposta precedenti. In pratica, tutto il fondo ammortamento pregresso era imputabile al fabbricato, con un conseguente effetto retroattivo della norma. Se il fondo ammortamento era pari o superiore al valore del fabbricato, il residuo costo fiscalmente ammortizzabile del fabbricato era pari a zero. La parte del fondo di ammortamento già dedotto eccedente il valore fiscale del fabbricato, incideva, diminuendolo, sul costo fiscale dell area rilevante per la determinazione di una eventuale plusvalenza o minusvalenza da cessione. In caso di spese incrementative capitalizzate, occorreva considerare il fondo ammortamento al netto della quota riferibile alle spese incrementative. 6 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Scorporo dei terreni IMPUTAZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO PRECEDENTE (esempio 1) Immobile non industriale (20%) - Costo storico al 31/12/2005 - Fondo ammortamento al 31/12/2005 DL 223/06 1.000 800 Scorporo del TERRENO - Costo storico - Fondo ammortamento Valore netto TERRENO 200 0 200 Valore del FABBRICATO - Costo storico - Fondo ammortamento Valore netto FABBRICATO (residuo ammortizzabile) 800 800 0 Ammortamento 2006 = zero 7 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Scorporo dei terreni IMPUTAZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO PRECEDENTE (segue) Il DL 118/2007, con una interpretazione autentica, ha introdotto il criterio di imputazione proporzionale del fondo ammortamento pregresso anche al terreno, facendo salvi, quindi, i comportamenti tenuti nel passato. Il DL 118/2007 è entrato in vigore dal 4 agosto 2007 (e quindi prima della presentazione di Unico 2007), ma è decaduto per mancata conversione in legge. La disposizione del DL 118/2007 è stata riproposta dall art. 1, comma 81 della Finanziaria 2008, la quale ha altresì fatto salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni del decreto legge decaduto. Pertanto, l interpretazione più favorevole ha effetti anche per l anno 2006, con la conseguenza che il contribuente che eventualmente non ha beneficiato di tali disposizioni potrà esclusivamente presentare una nuova dichiarazione mod. Unico 2007 con la rettifica a proprio favore. 8 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Scorporo dei terreni IMPUTAZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO PRECEDENTE (esempio 2) Immobile non industriale (20%) Ante DL 118/07 Post DL 118/07 - Costo storico al 31/12/2005 1.000 1.000 - Fondo ammortamento al 31/12/2005 800 800 Scorporo del TERRENO - Costo storico 200 200 - Fondo ammortamento 0 160 Valore netto TERRENO 200 40 Valore del FABBRICATO - Costo storico 800 800 - Fondo ammortamento Valore netto FABBRICATO (residuo ammortizzabile) 800 0 640 160 Ammortamento 2006: 24 = 3% x 800 9 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Scorporo dei terreni CANONI DI LEASING IMMOBILIARI La quota in linea capitale del canone riferibile ai terreni è indeducibile. La quota del canone di leasing costituita da interessi passivi impliciti, anche per la parte riferibile alla quota capitale relativa al valore dei terreni, è invece pienamente deducibile (ma ovviamente non ai fini IRAP). Per determinare la parte di canone riferibile agli interessi passivi occorre fare riferimento alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall art. 1 del D.M. 24/4/1998. La quota capitale del canone di competenza dell esercizio è pari all importo risultante dal rapporto tra il costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, ed il numero di giorni di durata del contratto di locazione finanziaria, moltiplicato per il numero di giorni del periodo d imposta. 10 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Scorporo dei terreni CANONI DI LEASING IMMOBILIARI Per i contratti stipulati a decorrere dal periodo d imposta in corso al 4/7/2006, il valore da attribuire alla parte della quota capitale riferibile all area (non deducibile) è quella derivante dall applicazione delle percentuali forfetarie alla quota capitale complessiva di competenza del periodo d imposta. Per i contratti stipulati nei periodi d imposta precedenti, prima delle modifiche ad opera del DL 118/2007 e della Finanziaria 2008, occorreva calcolare la residua quota capitale fiscalmente deducibile. Essa era pari alla quota capitale complessiva relativa al fabbricato decurtata dall ammontare complessivo delle quote capitali dedotte fino al periodo d imposta precedente a quello in corso al 4/7/2006 che dovevano intendersi interamente riferibili al fabbricato. Con le modifiche della finanziaria 2008 la quota capitale dedotta in passato sarà imputabile proporzionalmente al terreno e al fabbricato, con la conseguenza che la quota indeducibile sarà semplicemente pari al 20% (o 30%) della parte di canone costituente quota capitale. 11 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Scorporo dei terreni DIRITTO DI SUPERFICIE (risoluzioni 157 e 192 del 2007) Diritto di superficie a tempo determinato (stragrande maggioranza dei casi) Il costo del diritto di superficie non rileva ai fini dello scorporo (anche per quanto riguarda il caso del leasing immobiliare) Classificato nelle immobilizzazioni immateriali Classificato nelle immobilizzazioni materiali (insieme al fabbricato) deducibile in quote costanti in base alla durata del diritto deducibile in base all aliquota di ammortamento del fabbricato Diritto di superficie a tempo indeterminato (contabilizzato insieme al fabbricato) Il costo del diritto rileva ai fini dello scorporo secondo le regole ordinarie 12 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Scorporo dei terreni Quadro RF dichiarazione Unico 2008 Società di capitali Le imprese che imputano a conto economico la quota di ammortamento del fabbricato calcolata secondo le disposizioni fiscali non devono operare nessuna variazione in aumento nel quadro RF. Le imprese che, invece, hanno imputato a conto economico una quota di ammortamento superiore a quella consentita fiscalmente (perché non hanno operato contabilmente lo scorporo o perché hanno effettuato lo scorporo non in linea con la norma fiscale) devono eseguire una variazione in aumento nel rigo RF25 di Unico. 13 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Scorporo dei terreni Quadro RS dichiarazione Unico 2008 Società di capitali Le imprese interessate dalla normativa sullo scorporo dei terreni devono compilare anche il quadro RS campi RS83 e RS84, indicando il valore dei terreni scorporati dagli immobili Rigo RS 83: fabbricati industriali (perc. scorporo 30%) Col. 2 beni in leasing Col. 4 beni in proprietà Rigo RS 84: fabbricati non industriali (perc. scorporo 20%) Col. 2 beni in leasing Col. 4 beni in proprietà 14 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale Modifiche con effetti dall esercizio 2006: Il comma 20 dell articolo 36 del D.L. n. 223/2006 ha abrogato il comma 3 dell art. 93 del Tuir che consentiva di ridurre per rischio contrattuale in misura non superiore al 2% (o al 4% per le opere sostenute all estero) il valore delle rimanenze finali delle opere, servizi e forniture determinato sulla base dei corrispettivi pattuiti (decorrenza dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006). Le risoluzione n. 237/E del 2007 ha precisato che le modifiche non hanno effetto per le svalutazioni effettuate prima del 2006 (ovvero prima dell esercizio di entrata in vigore della norma). 15 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale Modifiche con effetti dall esercizio 2006: L art. 1, comma 70 della L. n. 296/2006 (Fin. 2007) ha abrogato il comma 5 dell art. 93 del Tuir. Non è più ammessa, quindi, la valutazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006, al costo di commessa. L unico criterio fiscalmente ammesso diviene quello dei corrispettivi pattuiti (ricavo maturato). La risoluzione n. 129/E del 2008 ha precisato che chi, prima dell entrata in vigore della modifica, ha ottenuto l autorizzazione a valutare le commesse al costo può continuare con tale criterio, purché applichi detto metodo a tutte le commesse ultrannuali. 16 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale Quadro RF dichiarazione Unico 2008 Società di capitali Le imprese che valutano in bilancio le commesse di durata ultrannuale in base al metodo dei corrispettivi maturati (es. percentuale di completamento) non devono operare nessuna variazione in aumento nel quadro RF Le imprese che, eventualmente, valutano le commesse di durata ultrannuale sulla base del costo sostenuto (es. metodo della commessa completata), secondo quanto consentito (ma non consigliato) dal principio contabile OIC 23, devono eseguire una variazione in aumento nel rigo RF17 di Unico 17 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Autovetture aziendali Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007 n. 127 art. 15-bis Ha introdotto la nuove modalità di tassazione delle autovetture modificando la disciplina che era stata introdotta dall art. 2, commi 71 e 72 del D.L. 02/10/2006 n. 262 convertito dalla L. 24.11.2006 n. 286. Le nuove regole si applicano a partire dall esercizio in corso alla data del 27 giugno 2007 (esercizio 2007 per i contribuenti solari ). Il DL 81/2007 stabilisce inoltre la possibilità di recuperare una parte dei costi sostenuti nel 2006 che non erano stati dedotti in base alla precedente disciplina di cui al DL 262/2006. La precedente disciplina era entrata in vigore dall esercizio in corso al 3 ottobre 2006. 18 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Autovetture aziendali Veicoli aziendali interessati dalle novità Autovetture Art. 54 comma 1 lett. A Codice della strada Autocaravan Art. 54 comma 1 lett. M Codice della strada Ciclomotori e motocicli 19 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Autovetture aziendali Modalità di utilizzo dell auto aziendale Veicoli strumentali per l esercizio dell impresa o ad uso pubblico Art. 164 co 1. TUIR Lett. a Quelli senza i quali l attività di impresa non può essere esercitata Taxi, autonoleggio, leasing, autoscuole (Circ. 48/1998) Veicoli non strumentali per l esercizio dell impresa Art. 164 co 1. TUIR Lett. b Quelli non assegnati ai dipendenti ( a disposizione ) Veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti Art. 164 co 1. TUIR Lett. b-bis Quelli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta (sulla base di specifica documentazione) 20 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Autovetture aziendali Veicoli non strumentali e non assegnati ai dipendenti Tipologia di costo Disciplina in vigore per il 2007 DL 81/2007 Disciplina in vigore per il 2006 DL 262/2006 Costi di gestione (carburanti, manutenzioni, assicurazione, bollo pedaggi) Deducibili nei limiti del 40% dell ammontare Totalmente indeducibili Ammortamenti e leasing (non ammesso ammortamento anticipato) Canoni di noleggio Deducibili nei limiti del 40% del costo che non supera gli importi previsti dall art. 164 TUIR (es. 18.076 per le auto) Deducibili nei limiti del 40% del costo del canone che non supera gli importi previsti dall art. 164 TUIR (es. 3.615 per le auto) Totalmente indeducibili Totalmente indeducibili * Per gli agenti e rappresentanti di commercio i limiti di deducibilità sono rimasti fermi all 80%. 21 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Autovetture aziendali Auto aziendali assegnate ai dipendenti Tipologia di costo Disciplina in vigore per il 2007 DL 81/2007 Disciplina in vigore per il 2006 DL 262/2006 Costi di gestione (carburanti, manutenzioni, assicurazione, bollo pedaggi) Deducibili nei limiti del 90% dell ammontare Deducibili nei limiti dell importo che costituisce fringe benefit per il dipendente. Ammortamenti (ammesso ammortamento anticipato) Deducibili nei limiti del 90% della quota di ammortamento Deducibili nei limiti dell importo che costituisce fringe benefit per il dipendente. Canoni di noleggio e di leasing Deducibili nei limiti del 90% del costo del canone Deducibili nei limiti dell importo che costituisce fringe benefit per il dipendente. 22 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Autovetture aziendali Quadro RF dichiarazione Unico 2008 Società di capitali variazioni in aumento RF 25: quote d ammortamento, canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio RF 22: spese di impiego e manutenzione 23 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Autovetture aziendali Recupero parziale dei costi del 2006 Tipologia di autovettura Costi recuperabili nel 2007 Veicoli non strumentali per l esercizio dell impresa 20% dell ammontare sostenuto nel 2006 con i limiti previsti dall art. 164 TUIR per ammortamento, leasing e noleggio Veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti 65% dell ammontare sostenuto nel 2006 senza limiti di importo 24 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Autovetture aziendali Recupero parziale dei costi del 2006 I maggiori importi deducibili per il 2006 sono recuperati in deduzione nel 2007 (periodo d imposta in corso alla data del 27 giugno 2007) mediante variazione in diminuzione nel quadro RF di Unico 2008 rigo RF 58. Per le variazioni relative ai costi auto 2006 il codice da indicare nel campo i immediatamente precedente quello che accoglie l importo è il 99. 25 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Autovetture aziendali Plusvalenze Si ricorda che ai sensi dell art. 164, comma 2, TUIR le plusvalenze relative ai mezzi di strasporto che sono stati caratterizzati da deducibilità ridotta concorrono alla formazione del reddito di impresa nella stessa proporzione esistente tra gli ammortamenti dedotti e gli ammortamenti complessivamente effettuati. Per il calcolo di detta percentuale si dovrà, pertanto, tener conto della maggiore deduzione recuperata con riferimento ai costi del 2006. Si ricorda, inoltre, che, in base a quanto precisato dalla Risoluzione 379/E del 2007, per la verifica del possesso triennale ai fini della rateizzazione delle plusvalenze ex art. 86, comma 4, TUIR, per i beni riscattati si può contare anche il periodo di detenzione in locazione finanziaria. 26 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Autovetture aziendali Veicoli aziendali esclusi dalle novità Autoveicoli non utilizzabili per il trasporto privato di persone Autocarri, autotreni, autoarticolati, autobus, trattori stradali, mezzi d opera Costi interamente deducibili (se, comunque, inerenti l attività) Mezzi di trasporto non a motore Biciclette o gondole (Circ. 1/E 2007) Costi interamente deducibili (se, comunque, inerenti l attività) Autoveicoli alla cui produzione o scambio è diretta l attività di impresa Anche se temporaneamente utilizzati a fini pubblicitari o promozionali Costi interamente deducibili 27 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Autovetture aziendali falsi autocarri Provvedimento dell Agenzia del 16 dicembre 2006 n. 189142 ai sensi dell art. 35, comma 11 D.L. 223/06. Stabilisce che, a prescindere dall immatricolazione, sono considerati veicoli per il trasporto privato di persone quelli che hanno: - Codice carrozzeria F0 (*) (voce J.2 carta circolazione), anche se immatricolati N1 (**) - quattro o più posti - rapporto tra potenza e portata uguale o superiore a 180 secondo la formula: I = Pt( kw) Mc T ( t) 180 Sono assoggettati al regime IVA (art. 19bis1 DPR 633/72) ed imposte dirette (art. 164 TUIR) delle autovetture Decorrenza dal 4 luglio 2006 (*) F0 = Furgone (**) N1 = autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci aventi massa non superiore a 3,5 T 28 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Telefonia fissa e mobile Novità della Finanziaria 2007 L art. 1 comma 401 della Finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha allineato all 80% la deducibilità dei costi sostenuti per la telefonia fissa e quelli sostenuti per la telefonia mobile. La novità decorre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 (esercizio 2007 per i contribuenti solari ) Pertanto, dall esercizio 2007 la deduzione dei cellulari passa dal 50% all 80%, mentre quella della telefonia fissa passa dal 100% all 80%. 29 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Telefonia fissa e mobile Costi deducibili nei limiti dell 80% quote d ammortamento canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, spese di impiego e manutenzione relativi anche a: apparecchiature telefoniche, modem, router ADSL, software specifico Rimangono invece esclusi dai limiti di deducibilità i costi relativi a personal computer (Risoluzione 17 maggio 2007 n. 104/E) 30 2008 - Dott. Fabio Giommoni

Telefonia fissa e mobile Quadro RF dichiarazione Unico 2008 Società di capitali variazioni in aumento RF 25: quote d ammortamento, canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio RF 35 cod. 99: spese di impiego e manutenzione 31 2008 - Dott. Fabio Giommoni