La voluntarydisclosure : i soggetti e le fattispecie interessate, le modalità di adesione, gli effetti economici e penali dott. Valerio Stroppa 1
Il quadro normativo Legge n. 186/2014 (e di conseguenza ) D.L. 167/1990 (art. da 5-quater a 5-septies) Provvedimento A.E. del 30 gennaio 2015 Circolare A.E.n. 10/E del 13 marzo 2015 2
Le alternative a disposizione La collaborazione volontaria internazionale (c.d. voluntary estera) Art. 1, co. 1, legge 186/2014 La collaborazione volontaria nazionale (c.d. voluntary interna) Art. 1, co. 2, legge 186/2014 3
Le parole chiave della VD 1. Veridicità 2. Completezza 3. Spontaneità Differenza con scudi e condoni: no anonimato full disclosure le imposte si pagano per intero (con interessi) 4
V.D.estera: profili soggettivi Possono aderire alla VD estera i soggetti tenuti all obbligo di compilazione del quadro RW di Unico, vale a dire: Persone fisiche Enti non commerciali(inclusi trust, fondazioni e associazioni) Società non commerciali(società semplici) 5
Il requisito della residenza Il soggetto richiedente deve essere fiscalmente residente nello Stato in cui ha violato gli obblighi di monitoraggio (Italia) Concetto di residenza fiscale: norme civilistiche, art. 2 del TUIR + presunzione per blacklist Chiarimento Circolare 10/E: non è necessaria residenza al momento di presentazione istanza, basta un anno tra quelli sanabili 6
VD anche per i VIP La circolare 10/E amplia i profili oggettivi della VD estera a: Residenti di fatto (non iscritti all AIRE): caso di artisti e sportivi stranieri che si esibiscono o e/o giocano in Italia; Italiani iscritti all AIRE con residenza fittizia; Residenti in paesi blacklist(dm 4 maggio 1999) Per enti e associazioni rilevano i principi OCSE: beneficial owner+ effectiveplaceofmanagement: es. di trust o fondazioni interposte 7
VD estera: profili oggettivi Tutti gli asset detenuti all estero in violazione del monitoraggio fiscale: Direttamente Tramite soggetti interposti(trust, fondazioni, fiduciarie, società di comodo, polizze) Anche diritti reali(usufrutto, nuda proprietà) Devono essere regolarizzati anche patrimoni non di proprietà, ma sui quali il contribuente ha disponibilità a operare (es: conti con procura che consenta prelievi e investimenti) 8
VD estera: profili oggettivi Attività finanziarie: Conti correnti, denaro, azioni e partecipazioni; obbligazioni, titoli di Stato, conti deposito, certificati, pronti contro termine, polizze vita e di capitalizzazione, derivati, metalli preziosi, fondi previdenza complementare, etc. Si considerano detenute all estero anche quote di società italiane detenute tramite fiduciaria estera o veicoli societari di diritto estero(spesso in funzione di conduit) Immobili situati all estero (incluse multiproprietà e quote) Oggetti preziosi e opere d arte situate all estero (incluse quelle custodite in cassetta di sicurezza) Beni mobili registrati iscritti in registri pubblici esteri o che dovrebbero essere iscritti in registri italiani (auto, moto, imbarcazioni, aerei privati, elicotteri) 9
Cosa regolarizzare Per ogni attività non dichiarata deve essere sanato: 1)Violazione dichiarazione quadro RW (sanzione); 2)Redditi connessi alle attività estere (costituzione, se non prescritta, e rendimenti: imposta, sanzione e interessi) 3)Presunzione di redditività ex DL 78/2009 se paese black list (salvo prova contraria) 4)Eventuali violazioni dichiarative non connesse ad attività estere (principio all-in!) VD nazionale 10
Gli anni da regolarizzare Il periodo interessato dalla VD estera varia in relazione a molteplici elementi (spesso di non facile ricostruzione): Patrimonio statico o dinamico: basta un solo flusso in entrata per riaprire termini accertamento anche su capitali vecchissimi! Localizzazione degli investimenti (black list, white list o black list con accordo Ocse) Superamento o meno soglie penali ex Dlgs 74/2000 Omessa dichiarazione vs infedele dichiarazione 11
Annualità ai fini delle II.DD. Infedele dichiarazione senza raddoppio termini (no penale, no black list, o black list con trattato): 2010-2013 Infedele dichiarazione con raddoppio (sì penale e/o black list o black list senza trattato Ocse): 2006-2013 Omessa dichiarazione senza raddoppio termini (no penale, no black list, o black list con trattato): 2009-2013 Infedele dichiarazione con raddoppio (sì penale e/o black list o black list senza trattato Ocse): 2004-2013 12
Annualità ai fini di quadro RW Emendamento Sangaal DL192/2014: allineato termini sanzioni RW a quelli dell accertamento. (pertanto ) Se paese black list o black list senza trattato): 2004-2013 Se paese whitelisto oblacklistcon trattato Ocse): 2009-2013 13
Quanto si paga: II.DD. e relative sanzioni IRPEF: aliquota progressiva per scaglioni (da 23% al 43%) + addizionali(circa 2%) + ev. contributo solidarietà(3% over300.000 ) Imposte sostitutive su redditi di capitale o redditi diversi (12,5%, 20%, 26% o 27% a seconda di tipologia di asset e aliquota vigente ratione temporis) Sanzioni: Seladichiarazioneèinfedeledal133%al266% Seladichiarazioneèomessadal160%al320% 14
Quanto si paga: monitoraggio fiscale Ilcosto delle sanzionidaquadrorwèlegatoalperiodoeal luogodi detenzione dei capitali irregolari. In particolare: 15
Quanto si paga: riduzione sanzioni La normativa sulla VD rende applicabile la riduzione al 50% del minimo prevista dall articolo 7, comma 4 del Dlgs n. 472/1997, a determinate condizioni di trasparenza (trasferimento dei fondi in Italia o in paese white list, accordo per scambio di informazioni, rilascio di waiver alla banca estera se detenuti in paese black list): A ciò va aggiunta la riduzione ordinaria a 1/3 prevista dalla legge per la definizione delle sanzioni tributarie Di fatto ai fini RW si paga lo 0,5% per i paesi white list o black list con accordo, mentre l 1% per i paesi black list senza accordo Cumulo materiale vs cumulo giuridico? 16
Quanto si paga: riduzione sanzioni La normativa sulla VD rende applicabile la riduzione al 50% del minimo prevista dall articolo 7, comma 4 del Dlgs n. 472/1997, a determinate condizioni di trasparenza (trasferimento dei fondi in Italia o in paese white list, accordo per scambio di informazioni, rilascio di waiver alla banca estera se detenuti in paese black list): A ciò va aggiunta la riduzione ordinaria a 1/3 prevista dalla legge per la definizione delle sanzioni tributarie Di fatto ai fini RW si paga lo 0,5% per i paesi white list o black list con accordo, mentre l 1% per i paesi black list senza accordo Cumulo materiale vs cumulo giuridico? 17
Effetti penali La legge n. 186/2014 prevede la non punibilità: Reati previsti dal D.lgs. N. 74/2000 Art. 2 - Dichiarazione fraudulente mediante falsa fatturazione Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art. 4 - Dichiarazione infedele Art. 5 - Omessa dichiarazione Art. 10-bis - Omesso versamento di ritenute certificate Art. 10-ter - Omesso versamento di IVA Reati previsti dal Codice penale collegati ai reati fiscali: Art. 648-bis Riciclaggio Art. 648-ter - Impiego di denaro di provenienza illecita Art. 648-ter-1 - Auto-riciclaggio 18
VD nazionale: profili soggettivi Si applica anche ai contribuenti diversi da quelli soggetti al monitoraggio fiscale Possono quindi accedere tutti i contribuenti, incluse le società di capitali Perché? 1)Per evitare di chiudere una porta e aprire un portone agli accertamenti (cfr. rischio delazione e soggetti collegati) 2)Per evitare di fare figli e figliastri tra i contribuenti con imponibili all estero e quelli che li lasciano in Italia 19
VD nazionale: profili oggettivi Devono essere definite tutte le violazioni a obblighi fiscali, connessi o meno ad eventuali patrimoni all estero Fattispecie interessate: IRPEF/IRES e relative addizionali; Imposte sostitutive; IRAP IVA Ritenute e contributi previdenziali omessi da sostituti d imposta 20
Come si presenta l istanza L istanza va trasmessa entro il 30 settembre 2015 Il modello di richiesta di accesso alla procedura va presentato esclusivamente per via telematica; direttamente (se si è abilitati a Entratel o Fisconline) oppure tramite i soggetti incaricati. Al modello deve accompagnarsi una relazione illustrativa (vero cuore della procedura) più tutta la documentazione di supporto Sarà l AdEa convocare il contribuente per l avvio del contraddittorio e della procedura di accertamento 21