L AUTOTUTELA INDIVIDUALE E COLLETTIVA PROF. GIUSEPPE CATALDI
Indice 1 LE CONTROMISURE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 2 LEGITTIMA DIFESA COME FORMA DI CONTROMISURA ---------------------------------------------------- 6 3 RITORSIONI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 4 AUTOTUTELA COLLETTIVA -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 5 DISCIPLINA DELL AUTOTUTELA NEGLI STATUTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 6 AUTOTUTELA E DIRITTO INTERNO --------------------------------------------------------------------------------- 11 7 LA RIPARAZIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 8 RESPONSABILITÀ DA FATTI LECITI -------------------------------------------------------------------------------- 13 BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------- 14 2 di 14
La lezione verterà sulle conseguenze dell illecito internazionale, ovvero sull autotutela individuale e collettiva. In particolare avrà ad oggetto le contromisure, le ritorsioni e la riparazione. 3 di 14
1 Le Contromisure La conseguenza dell illecito internazionale è l autotutela. La normale reazione all illecito internazionale è l'autotutela, vale a dire il farsi giustizia da sé. Ciò che nel diritto nazionale è in linea di massima escluso, è invece a tutt oggi la regola nell ambito internazionale, dove manca un sistema accentrato di garanzia dell attuazione delle norme. Un punto fermo ormai acquisito dal moderno diritto internazionale è che l autotutela non consista nella minaccia o nell uso della forza, minaccia ed uso vietati dall art. 2 Carta delle Nazioni Unite e dallo stesso diritto consuetudinario. L unica eccezione a tale principio è la risposta ad un attacco armato già sferrato, come ammesso dall art. 51 della Carta delle Nazioni Unite. Il divieto di uso della forza armata non ha altre eccezioni. Non è dunque possibile il ricorso alla forza armata nonostante quanto sostenuto da uno sparuto gruppo di giusinternazionalisti - né per proteggere la vita dei propri cittadini all estero, né per gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei propri cittadini. Rientrano nell autotutela: Le contromisure Le ritorsioni La fattispecie più importante di autotutela è la rappresaglia (o contromisura). La contromisura consiste in un comportamento dello Stato leso che in sé sarebbe illecito, ma che diviene lecito in quanto costituisce reazione ad un illecito altrui. In altre parole, lo Stato leso può reagire contro lo Stato offensore violando a sua volta un obbligo internazionale. Limiti delle contromisure Le contromisure incontrano vari limiti, stabiliti dal diritto internazionale generale e convenzionale. 4 di 14
Proporzionalità 1.Un limite importante tra quelli di carattere consuetudinario è la proporzionalità tra violazione subita e violazione commessa. Non è necessario violare la stessa norma violata dallo Stato che ha commesso l illecito, ciò che è richiesto è che non vi sia eccessiva sproporzione tra le due violazioni. Se c è sproporzione, la contromisura diviene illecita per la parte eccedente. Rispetto del diritto cogente 2. Un altro limite è il divieto di ricorrere a violazioni del diritto internazionale cogente, anche nel caso in cui si tratti di rispondere a violazioni dello stesso tipo. Unica eccezione: uso della forza per rispondere ad un attacco armato. Rispetto diritti umani 3. Rispetto dei diritti umani fondamentali, in altre parole, divieto di gross violations. Il divieto di contromisure riguarda il rispetto della dignità umana ma non, ad esempio, del diritto di proprietà o delle norme sulle immunità degli agenti diplomatici. 4. In dottrina si discute se anche la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni costituisca un limite della contromisura. Secondo Conforti una regola certa non si è formata sul punto. 5 di 14
2 Legittima difesa come forma di contromisura Tra le contromisure si inserisce anche l uso della forza per rispondere ad un attacco armato. Anche in questo caso si applicano le regole illustrate in precedenza. Contromisure non violente Ad ogni modo, la gran parte delle contromisure sono di tipo non violento, ad esempio misure di carattere legislativo o amministrativo che determinano la violazione di norme internazionali consuetudinarie e pattizie. 6 di 14
3 Ritorsioni Come specie del genere autotutela va considerata anche la ritorsione. Si distingue dalla contromisura in quanto non consiste in una violazione di norme internazionali ma in un comportamento soltanto inamichevole, come l attenuazione o la rottura dei rapporti diplomatici, commerciali, ecc. Ritorsione e misure ex art. 41 Carta NU La ritorsione prevista dal diritto internazionale generale non va confusa con le misure che il Consiglio di sicurezza può adottare sulla base dell art. 41 della Carta delle NU (misure non implicanti l uso della forza). 7 di 14
4 Autotutela collettiva La risposta ad un illecito internazionale può venire da Stati che non abbiano subito alcuna lesione? Inesistenza di un regime generale di autotutela collettiva A parte quanto disposto nell ambito del sistema di sicurezza collettiva delle NU e da singole norme consuetudinarie o pattizie, Conforti esclude che lo Stato non direttamente leso possa adottare vere e proprie contromisure, ossia sospendere l esecuzione di obblighi. Nella prassi, la maggior parte delle volte in cui sono state adottate vere e proprie contromisure economiche, o anche misure caratterizzate dall uso della forza, si trattava di rispondere a gravi violazioni dei diritti umani. Autotutela collettiva e ritorsione Gli Stati non direttamente lesi sono comunque liberi di adottare comportamenti inamichevoli, le ritorsioni, trattandosi di comportamenti leciti che possono peraltro agire come mezzi di pressione per far cessare l illecito. Regimi speciali di autotutela collettiva La possibilità per lo Stato non leso di intervenire per mettere fine ad un illecito internazionale è innanzitutto previsto da norme di diritto internazionale generale. Il caso più importante è quello della legittima difesa collettiva in caso di attacco armato, ammessa anche dall art. 51 della Carta NU e dalla CIG. La CIG, nella sentenza del 27.06.1986, ha stabilito che le misure, anche militari, che lo Stato terzo può prendere devono rispondere ai criteri di necessità e proporzionalità, e presuppongono una precisa richiesta dello Stato aggredito. Altre norme di diritto internazionale generale che ammettono l intervento dello Stato non leso sono: - quelle sulla negazione degli effetti extraterritoriali degli atti di governo emanati in un territorio detenuto in spregio al principio di autodeterminazione dei popoli; - Quelle sul sostegno anche militare dei popoli che lottano per l autodeterminazione. 8 di 14
Meccanismi istituzionali di controllo È poi possibile che delle convenzioni prevedano il diritto di ciascuno Stato Parte di intervenire con sanzioni anche se non direttamente leso. Invero il diritto pattizio tende a limitare questa possibilità e a promuovere, piuttosto, meccanismi istituzionali di controllo (Comitato diritti umani istituito dal Patto delle NU sui diritti civili e politici, Corte europea dei diritti umani). 9 di 14
5 Disciplina dell autotutela negli Statuti delle organizzazioni internazionali Lo Stato può obbligarsi, mediante trattato, a non ricorrere ad autotutela o a ricorrervi a certe condizioni, come ricavabile dagli statuti di alcune organizzazioni internazionali. Es. art. 260, par. 2, TFUE Art. 51 Carta NU 10 di 14
6 Autotutela e diritto interno L operatore giuridico interno, prima di concludere che una legge o un atto amministrativo sono contrarie al diritto internazionale, dovrà chiedersi se gli stessi non si giustifichino come misura di autotutela. 11 di 14
7 La riparazione Tra le conseguenze dell illecito internazionale si colloca anche la riparazione, ovvero l obbligo di riparare al danno causato. Restitutio ad integrum Nella riparazione rientrano: - La restitutio ad integrum, l obbligo della restituzione in forma specifica, ovvero il ristabilimento della situazione di fatto e di diritto esistente prima del compimento dell illecito. - La Soddisfazione La soddisfazione, forma di riparazione dei danni morali, cioè una forma di riparazione dovuta per il solo fatto che l illecito è stato compiuto e a prescindere dalla richiesta di risarcimento per i danni materiali. Forme di soddisfazione: presentazione di scuse, omaggio alla bandiera, versamento di una somma simbolica, constatazione dell avvenuta violazione ad opera di un tribunale arbitrale. Se tali forme di soddisfazione vengono accettate dallo Stato leso, viene meno qualsiasi altra conseguenza dell illecito ed in particolare la possibilità di ricorrere a misure di autotutela. Risarcimento del danno - Risarcimento del danno: rappresenta l unica vera forma di riparazione. È dovuto nel caso di danni ai beni, mezzi, organi dello Stato terzo (danneggiamento di sedi diplomatiche, aerei, navi, ferimento di individui-organi ). Al di fuori di queste ipotesi non sussiste un obbligo di risarcimento, nemmeno in caso di danni prodotti dalle guerre di aggressione. 12 di 14
8 Responsabilità da fatti leciti Il diritto internazionale attuale non conosce la responsabilità da fatti leciti, ovvero la responsabilità che deriva da danni provocati da attività lecite, quali, ad es., quelle altamente pericolose e inquinanti. 13 di 14
Bibliografia di riferimento - B. CONFORTI, Diritto internazionale, ES, Napoli, 2010. - T. TREVES, Diritto internazionale - Problemi fondamentali, Milano, ult. Edizione - N. RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, II ed., Torino, 2007. 14 di 14