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15L0002 IT 15.08.2006 006.002 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DIRETTIVA 5/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 15 relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.15, pag. 1) Modificata da: Gazzetta ufficiale n. pag. data M1 Direttiva 6/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 1 dicembre 16 M2 Direttiva 8/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 1 ottobre 18 M3 Direttiva 2001/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2001 M4 Direttiva 2003/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 M5 Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 settembre 2003 M6 Direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2003 M7 Direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 L 86 4 28.3.17 L 25 18 4.11.18 L 55 5 24.2.2001 L 178 23 17.7.2003 L 284 1 31.10.2003 L 24 58 2.1.2004 L 204 10 26.7.2006 Rettificato da: C1 C2 Rettifica, GU L 112 del 3.5.2005, pag. 24 (2003/114/CE) Rettifica, GU L 78 del 17.3.2007, pag. 32 (2006/52/CE)

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 2 DIRETTIVA 5/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 15 relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione ( 1 ), visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ), deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 18 B del trattato ( 3 ), vista la direttiva 8/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 188, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ( 4 ), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali concernenti i conservanti, gli antiossidanti e altri additivi e le relative condizioni di impiego ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e possono creare condizioni di concorrenza ineguali; considerando che l'obiettivo fondamentale nel definire norme riguardanti questi additivi alimentari e le relative condizioni di impiego deve risiedere nella protezione del consumatore; considerando che è generalmente riconosciuto che i prodotti alimentari non lavorati e certuni altri prodotti alimentari non dovrebbero contenere additivi alimentari; considerando che, sulla base delle ultime informazioni scientifiche e tossicologiche concernenti queste sostanze, alcune di queste devono essere permesse soltanto per determinati prodotti alimentari ed in determinate condizioni di impiego; considerando che è necessario stilare norme rigorose per l'uso di additivi negli alimenti per lattanti, negli alimenti per la prima infanzia e negli alimenti per lo svezzamento, come citato nella direttiva 8/38/CEE del Consiglio, del 3 maggio 18, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ( 5 ), in particolare nel suo articolo 4, paragrafo 1, lettera e); considerando che la presente direttiva non intende incidere sulle norme concernenti gli edulcoranti e i coloranti; considerando che, in attesa di specifici provvedimenti sulla base della direttiva 1/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 11, concernente ( 1 ) GU n. C 206 del 13. 8. 12, pag. 12 e GU n. C 18 del 13. 7. 13, pag. 11. ( 2 ) GU n. C 108 del 1. 4. 13, pag. 26. ( 3 ) Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 13 (GU n. C 176 del 28. 6. 13, pag. 117), confermato il 2 dicembre 13 (GU n. C 342 del 20. 12. 13), posizione comune del Consiglio del 10 marzo 14 (GU n. C 172 del 24. 6. 14, pag. 4) e decisione del Parlamento europeo del 16 novembre 14 (GU n. C 341 del 5. 12. 14). ( 4 ) GU n. L 40 dell'11. 2. 18, pag. 27. ( 5 ) GU n. L 186 del 30. 6. 18, pag. 27.

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 3 l'introduzione sul mercato di prodotti fitosanitari ( 1 ), e della direttiva 0/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 10, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ( 2 ), certune sostanze appartenenti a tale categoria sono temporaneamente trattate dalla presente direttiva; considerando che la Commissione deve adeguare le disposizioni comunitarie in conformità delle norme stabilite nella presente direttiva; considerando che il comitato scientifico per l'alimentazione umana è stato interpellato per quelle sostanze che non sono ancora oggetto di una disposizione comunitaria; considerando che è necessario includere nella presente direttiva le disposizioni specifiche relative agli additivi citate in altri provvedimenti comunitari; considerando che è auspicabile seguire la procedura della consultazione del comitato permanente per l'alimentazione umana qualora si debba decidere se un particolare prodotto alimentare appartenga ad una data categoria di prodotti alimentari; considerando che la modifica degli attuali requisiti di purezza degli additivi alimentari esclusi i coloranti e gli edulcoranti e la nuova definizione di requisiti di purezza ancora mancanti per talune sostanze verranno adottate in base alla procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 8/107/CEE; considerando che per gli agenti di trattamento della farina manca ancora il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana e pertanto saranno oggetto di una direttiva separata; considerando che la presente direttiva sostituisce le direttive 64/54/CEE ( 3 ), 70/357/CEE ( 4 ), 74/32/CEE ( 5 ) e 83/463/CEE ( 6 ) e che, pertanto, queste sono abrogate dalla stessa, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La presente direttiva è una direttiva specifica che rientra nella direttiva globale di cui all'articolo 3 della direttiva 8/107/CEE e si applica agli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Essa non si applica agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati.; 2. Nelle derrate alimentari si possono usare unicamente additivi rispondenti ai requisiti fissati dal comitato scientifico per l'alimentazione umana. 3. Ai fini della presente direttiva: a) i «conservanti» sono sostanze che prolungano il periodo di validità di prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi; b) gli «antiossidanti» sono sostanze che prolungano il periodo di validità di prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provo- ( 1 ) GU n. L 230 del 1. 8. 11, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3600/2 della Commissione (GU n. L 366 del 15. 12. 12, pag. 10). ( 2 ) GU n. L 350 del 14. 12. 10, pag. 71. ( 3 ) GU n. 12 del 27. 1. 164, pag. 161/64. ( 4 ) GU n. L 157 del 18. 7. 170, pag. 31. ( 5 ) GU n. L 18 del 12. 7. 174, pag. 1. ( 6 ) GU n. L 255 del 15.. 183, pag. 1.

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 4 cato dall'ossidazione, come l'irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore; M7 c) «coadiuvanti», inclusi i solventi veicolanti, sono sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare o una sostanza aromatizzante senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego; d) gli «acidi» sono sostanze che aumentano l'acidità di un prodotto alimentare e/o conferiscono ad esso un sapore aspro; e) i «regolatori dell'acidità» sono sostanze che modificano o controllano l'acidità o l'alcalinità di un prodotto alimentare; f) gli «antiagglomeranti» sono sostanze che riducono la tendenza di particelle individuali di un prodotto alimentare ad aderire una all'altra; g) gli «agenti antischiumogeni» sono sostanze che impediscono o riducono la formazione di schiuma; h) gli «agenti di carica» sono sostanze che contribuiscono ad aumentare il volume di un prodotto alimentare senza contribuire in modo significativo al suo valore energetico disponibile; i) gli «emulsionanti» sono sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili, come olio e acqua, in un prodotto alimentare; j) i «sali di fusione» sono sostanze che disperdono le proteine contenute nel formaggio realizzando in tal modo una distribuzione omogenea dei grassi e altri componenti; k) gli «agenti di resistenza» sono sostanze che rendono o mantengono saldi o croccanti i tessuti dei frutti o degli ortaggi, o che interagiscono con agenti gelificanti per produrre o consolidare un gel; l) gli «esaltatori di sapidità» sono sostanze che esaltano il sapore e/o la fragranza esistente di un prodotto alimentare; m) gli «agenti schiumogeni» sono sostanze che rendono possibile l'ottenimento di una dispersione omogenea di una fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o solido; n) gli «agenti gelificanti» sono sostanze che danno consistenza ad un prodotto alimentare tramite la formazione di un gel; o) gli «agenti di rivestimento» (inclusi gli agenti lubrificanti) sono sostanze che, quando vengono applicate alla superficie esterna di un prodotto alimentare, gli conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo; p) gli «agenti umidificanti» sono sostanze che impediscono l'essiccazione dei prodotti alimentari contrastando l'effetto di una umidità atmosferica scarsa, o che promuovono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso; q) gli «amidi modificati» sono sostanze ottenute mediante uno o più trattamenti chimici di amidi alimentari, che possono aver subito un trattamento fisico o enzimatico e essere acidi o alcalini, diluiti o bianchiti; r) i «gas d'imballaggio» sono gas differenti dall'aria introdotti in un contenitore prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore un prodotto alimentare; s) i «propellenti» sono gas differenti dall'aria che espellono un prodotto alimentare da un contenitore;

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 5 t) gli «agenti lievitanti» sono sostanze, o combinazioni di sostanze, che liberano gas e in questo modo aumentano il volume di un impasto o di una pastella; u) gli «agenti sequestranti» sono sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici; M6 v) gli «stabilizzanti» sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di due o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami tra le proteine tale da consentire il legame delle particelle per la formazione dell'alimento ricostituito; w) gli «addensanti» sono sostanze che aumentano la viscosità di un prodotto alimentare. 4. Gli agenti di trattamento delle farine, esclusi gli emulsionanti, sono sostanze che vengono aggiunte alla farina o ad un impasto per migliorarne le qualità di cottura. 5. Ai fini della presente direttiva, le seguenti sostanze non sono considerate additivi alimentari: a) sostanze utilizzate per il trattamento dell'acqua potabile, di cui alla direttiva 80/778/CEE ( 1 ); b) prodotti contenenti pectina e derivati dalla polpa di mela essiccata o dalla scorza di agrumi, o da una miscela delle due, per azione di acido diluito seguita da parziale neutralizzazione con sali di sodio o di potassio («pectina liquida»); c) basi per gomma da masticare; d) destrina bianca o gialla, amido arrostito o destrinizzato, amido modificato mediante trattamento acido o alcalino, amido bianchito, amido modificato fisicamente e amido trattato con enzimi amilolitici; e) cloruro d'ammonio; f) plasma sanguigno, gelatina alimentare, proteine idrolizzate e i loro sali, proteine del latte e glutine; g) aminoacidi e i loro sali diversi dall'acido glutammico, la glicina, la cisteina e la cistina e i loro sali, e non aventi funzione di additivo; h) caseinati e caseina; i) inulina. Articolo 2 1. Possono essere utilizzate nei prodotti alimentari per i fini menzionati nell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, soltanto le sostanze elencate negli allegati I, III, IV e V; 2. Nei prodotti alimentari sono consentiti gli additivi alimentari elencati nell'allegato I per gli scopi di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, ad eccezione dei prodotti alimentari elencati nell'allegato II, secondo il principio ; ( 1 ) GU n. L 22 del 30. 8. 180, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1/62/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 11, pag. 48).

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 6 3. Salvo laddove sia specificamente previsto il paragrafo 2 non si applica ai seguenti prodotti: a) prodotti alimentari non lavorati, miele, come definito nella direttiva 74/40/CEE ( 1 ), oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati, burro, latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata. prodotti lattieri non aromatizzati, ottenuti con fermenti vivi, acqua minerale naturale, come definita nella direttiva 80/777/CEE ( 2 ), e acqua di sorgente, caffè (escluso il caffè istantaneo aromatizzato) e estratti di caffè, tè in foglie non aromatizzato, zuccheri, come definiti nella direttiva 73/437/CEE ( 3 ), pasta essiccata, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche, a norma della direttiva 8/38/CEE. latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato). Ai sensi della presente direttiva, i termini «non lavorati» significano che i prodotti non sono stati sottoposti a trattamenti che comportano un cambiamento sostanziale dello stato originario del prodotto. Essi possono tuttavia essere stati tagliati, separati, sezionati, disossati, tritati, scorticati, pelati, sbucciati, macinati, tagliuzzati, puliti, preparati, surgelati o congelati, refrigerati, privati degli scarti, imballati o meno; b) agli alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti nella direttiva 8/38/CEE, compresi gli alimenti per i lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute. Questi prodotti alimentari sono oggetto delle disposizioni dell'allegato VI; c) ai prodotti alimentari elencati nell'allegato II che possono contenere soltanto gli additivi citati negli allegati II, III e IV e alle condizioni ivi specificate. 4. Gli additivi elencati negli allegati III e IV possono venire usati solo nei prodotti alimentari citati in tali allegati e alle condizioni ivi specificate. 5. Soltanto gli additivi elencati nell'allegato V possono venire usati come coadiuvanti o solventi veicolanti per additivi alimentari alle condizioni ivi specificate. 6. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare in conformità della direttiva 8/38/CEE. 7. I livelli massimi indicati negli allegati si riferiscono ai prodotti alimentari immessi sul mercato, salvo diversa indicazione. 8. Negli allegati della presente direttiva, significa che non è specificato alcun livello massimo. Tuttavia, gli additivi alimentari ( 1 ) GU n. L 221 del 12. 8. 174, pag. 10. ( 2 ) GU n. L 22 del 30. 8. 180, pag. 1. ( 3 ) GU n. L 356 del 27. 12. 173, pag. 71.

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 7 devono essere usati secondo le norme di buona fabbricazione ad un livello non maggiore di quello necessario per realizzare lo scopo ricercato e non devono in nessun caso indurre in inganno il consumatore. Articolo 3 M6 1. La presenza di un additivo alimentare è ammissibile: a) in un prodotto alimentare composito diverso da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composito; b) in un prodotto alimentare in cui è stata aggiunta una sostanza aromatizzante nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso nella sostanza aromatizzante in ottemperanza alla presente direttiva ed è presente nel prodotto alimentare tramite la sostanza aromatizzante, a condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna funzione tecnologica nel prodotto alimentare finale; oppure c) se il prodotto alimentare è destinato unicamente alla preparazione di un prodotto alimentare composito e in misura tale che il prodotto alimentare composito sia conforme alle disposizioni della presente direttiva. M6 2. Il paragrafo 1 non si applica agli alimenti per lattanti, per la prima infanzia e per lo M7 alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti, come definiti nella direttiva 8/38/CEE, salvo se previsto da disposizioni specifiche. 3. Per quanto riguarda gli additivi presenti nelle sostanze aromatizzanti, il loro livello dovrà limitarsi al minimo richiesto per garantire la sicurezza e la qualità di tali sostanze e facilitarne lo stoccaggio. Inoltre, la presenza di additivi nelle sostanze aromatizzanti non deve indurre in errore il consumatore, né deve metterne a repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un alimento, risultante dall'aggiunta di sostanze aromatizzanti, svolga una funzione tecnologica nell'alimento in questione, il suddetto additivo è annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra gli additivi della sostanza aromatizzante. Articolo 4 La presente direttiva lascia impregiudicate le direttive specifiche che ammettono l'utilizzo come edulcoranti o coloranti degli additivi elencati negli allegati. Articolo 5 Se del caso, può essere deciso, con la procedura definita nell'articolo 6 della presente direttiva: se un particolare prodotto alimentare non catalogato al momento dell'adozione della presente direttiva appartenga ad una delle categorie di prodotti alimentari citate nell'articolo 2 o in uno degli allegati, oppure se un additivo alimentare elencato negli allegati e autorizzato in base al criterio sia impiegato in conformità dei principi citati nell'articolo 2, oppure se una sostanza sia un additivo alimentare ai sensi dell'articolo 1.

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 8 M5 Articolo 6 1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 ( 1 ), in seguito denominato «il Comitato». 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1/468/CE ( 2 ), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 7 Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri istituiscono sistemi per il controllo del consumo e dell'uso degli additivi alimentari e riferiscono le loro constatazioni alla Commissione. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai mutamenti intercorsi nel mercato degli additivi alimentari e nei livelli di uso e consumo dei medesimi. Conformemente ai criteri generali dell'allegato II, punto 4 della direttiva 8/107/CEE, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione riesamina le condizioni d'impiego ivi menzionate e propone le modificazioni eventualmente necessarie. Articolo 8 1. Le direttive 64/54/CEE, 70/357/CEE, 74/32/CEE e 83/463/CEE sono abrogate. 2. I riferimenti a queste direttive abrogate e ai criteri di purezza di taluni additivi alimentari in esse citati si intendono d'ora in poi come riferimenti alla presente direttiva. Articolo Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 settembre 16 al fine di: entro il 25 settembre 16 al più tardi, consentire gli scambi e l'uso di prodotti conformi alla presente direttiva; entro il 25 marzo 17 al più tardi, vietare gli scambi e l'uso di prodotti non conformi alla presente direttiva; i prodotti in commercio o etichettati prima di tale data che non sono conformi alla presente direttiva possono, comunque, essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. ( 1 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. ( 2 ) Decisione 1/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1, pag. 23).

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 Articolo 10 La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 10 ALLEGATO I ADDITIVI ALIMENTARI DI CUI È GENERALMENTE AUTORIZZATO L'IMPIEGO NEI PRODOTTI ALIMENTARI NON CITATI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 Note M6 M7 1. Le sostanze di questo elenco possono essere aggiunte, in base al criterio, a tutti i prodotti alimentari ad eccezione di quelli citati all'articolo 2, paragrafo 3. 2. Le sostanze elencate nei numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione. 3. Spiegazione dei simboli utilizzati: * Le sostanze E 20, E 38, E 3, E 41, E 42, E 48 ed M3 E 4 possono anche essere utilizzate nei prodotti alimentari citati all'articolo 2, paragrafo 3. # Le sostanze E 410, E 412, E 415 ed E 417 non possono essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti alimentari disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione. 4. Le sostanze E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407bis, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 ed E 440 non possono essere utilizzate nella produzione di coppette di gelatina definite, agli effetti della presente direttiva, dolciumi a base di sostanze gelatinose di consistenza solida, contenuti in coppette o minicapsule semirigide, destinati ad essere ingeriti in un unico boccone dopo essere stati proiettati in bocca esercitando una pressione sulla coppetta o sulla minicapsula. N. E Denominazione M6 E 170 E 260 E 261 E 262 E 263 E 270 E 20 E 26 E 300 E 301 E 302 E 304 E 306 E 307 Carbonato di calcio Acido acetico Acetato di potassio Acetati di sodio i) Acetato di sodio ii) Idrogeno acetato di sodio (diacetato di sodio) Acetato di calcio Acido lattico Anidride carbonica* Acido malico Acido ascorbico Ascorbato di sodio Ascorbato di calcio Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi i) Palmitato di ascorbile ii) Stearato di ascorbile Estratto ricco in tocoferolo Alfatocoferolo

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 11 N. E Denominazione E 308 E 30 E 322 E 325 E 326 E 327 E 330 E 331 E 332 E 333 E 334 E 335 E 336 E 337 E 350 E 351 E 352 E 354 E 380 E 400 E 401 E 402 E 403 E 404 E 406 E 407 Gammatocoferolo Deltatocoferolo Lecitine Lattato di sodio Lattato di potassio Lattato di calcio Acido citrico Citrati di sodio i) Citrato monosodico ii) Citrato disodico iii) Citrato trisodico Citrati di potassio i) Citrato monopotassico ii) Citrato tripotassico Citrati di calcio i) Citrato monocalcico ii) Citrato dicalcico iii) Citrato tricalcico Acido tartarico [L(+)-] Tartrati di sodio i) Tartrato monosodico ii) Tartrato disodico Tartrati di potassio i) Tartrato monopotassico ii) Tartrato dipotassico Tartrato di sodio e di potassio Malati di sodio i) Malato di sodio ii) Malato acido di sodio Malato di potassio Malati di calcio i) Malato di calcio ii) Malato acido di calcio Tartrato di calcio Citrato triammonico Acido alginico Alginato di sodio Alginato di potassio Alginato d'ammonio Alginato di calcio Agar-agar Carragenina

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 12 M1 N. E Denominazione M7 M6 M6 E 407 bis Alghe Eucheuma trasformate E 410 Farina di semi di carrube # E 412 Gomma di guar # E 413 Gomma adragante E 414 Gomma d'acacia (gomma arabica) E 415 Gomma di xanthan # E 417 Gomma di tara # E 418 Gomma di gellano E 422 Glicerolo E 440 Pectine i) Pectina ii) Pectina amidata E 460 Cellulosa i) Cellulosa microcristallina ii) Cellulosa in polvere E 461 Metilcellulosa E 462 E 463 E 464 E 465 E 466 E 46 E 470 a E 470 b E 471 E 472 a E 472 b E 472 c E 472 d E 472 e E 472 f E 500 Etilcellulosa Idrossi-propil-cellulosa Idrossi-propil-metilcellulosa Etilmetilcellulosa Carbossimetilcellulosa Carbossimetilcellulosa di sodio Gomma di cellulosa Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi Sali di magnesio degli acidi grassi Mono- e digliceridi degli acidi grassi Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi Carbonati di sodio

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 13 N. E Denominazione i) Carbonato di sodio E 501 E 503 E 504 E 507 E 508 E 50 E 511 E 513 E 514 E 515 E 516 E 524 E 525 E 526 E 527 E 528 E 52 E 530 E 570 E 574 E 575 E 576 E 577 E 578 E 640 E 20 L-Cisteina ( 1 ) E 38 ii) Carbonato acido di sodio iii) Sesquicarbonato di sodio Carbonati di potassio i) Carbonato di potassio ii) Carbonato acido di potassio Carbonati d'ammonio i) Carbonato d'ammonio ii) Carbonato acido d'ammonio Carbonati di magnesio i) Carbonato di magnesio ii) Carbonato acido di magnesio (sinonimo: Idrogenocarbonato di magnesio) Acido cloridrico Cloruro di potassio Cloruro di calcio Cloruro di magnesio Acido solforico Solfati di sodio i) Solfato di sodio ii) Solfato acido di sodio Solfati di potassio i) Solfato di potassio ii) Solfato acido di potassio Solfato di calcio Idrossido di sodio Idrossido di potassio Idrossido di calcio Idrossido d'ammonio Idrossido di magnesio Ossido di calcio Ossido di magnesio Acidi grassi Acido gluconico Gluconodeltalattone Gluconato di sodio Gluconato di potassio Gluconato di calcio Glicina e suo sale di sodio Argon*

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 14 N. E Denominazione M3 E 3 Elio* E 41 Azoto* E 42 Protossido di azoto* E 48 Ossigeno* E 4 Idrogeno * E 1103 Invertasi E 1200 Polidestrosio E 1404 Amido ossidato E 1410 Fosfato di monoamido E 1412 Fosfato di diamido E 1413 Fosfato di diamido fosfatato E 1414 Fosfato di diamido acetilato E 1420 Amido acetilato E 1422 Adipato di diamido acetilato E 1440 Amido idrossipropilato E 1442 Fosfato di diamido idrossipropilato E 1450 Ottenilsuccinato di amido e sodio E 1451 Amido acetilato ossidato ( 1 ) Può essere usata solo come agente di trattamento delle farine.

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 15 ALLEGATO II PRODOTTI ALIMENTARI IN CUI PUÒ ESSERE UTILIZZATO UN NUMERO LIMITATO DI ADDITIVI DELL'ALLEGATO I Prodotto alimentare Additivo Livello massimo Cacao e prodotti a base di cioccolato citati nella direttiva 73/241/CEE ( 1 ) E 330 Acido citrico 0,5 % E 322 Lecitine Acido tartarico 0,5 % E 422 Glicerolo M6 Succhi e nettari di frutta citati nella direttiva 3/ 77/CEE ( 2 ) Succo di ananasso citato nella direttiva 3/77/CEE Nettari citati nella direttiva 3/77/CEE Succo di uva citato nella direttiva 3/77/CEE Succhi di frutta citati nella direttiva 3/77/CEE Confettura extra, gelatine extra citate nella direttiva 7/63/CEE ( 3 ) E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi M6 E 170 M6 Carbonato di calcio E 500 E 501 E 503 E 504 E 524 E 525 E 526 E 527 Carbonati di sodio Carbonati di potassio Carbonati di ammonio Carbonati di magnesio Idrossido di sodio Idrossido di potassio Idrossido di calcio Idrossido di ammonio 7 % sulla materia secca senza grasso espressi come carbonati di potassio E 528 Idrossido di magnesio >; E 530 Ossido di magnesio E 414 Gomma d'acacia = solo come agenti di rivestimento E 440 Pectine ; E 472 c Esteri citrici acidi di mono- e digliceridi degli acidi grassi >= E 300 Acido ascorbico E 26 Acido malico 3 g/l E 330 Acido citrico 5 g/l E 270 Acido lattico 5 g/l M6 E 170 M6 Carbonato di calcio E 336 Tartrati di potassio E 330 Acido citrico 3 g/l E 440 Pectine E 270 Acido lattico E 26 Acido malico

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 16 Prodotto alimentare Additivo Livello massimo E 300 E 327 E 330 E 331 E 333 E 334 E 335 E 350 Acido ascorbico Lattato di calcio Acido citrico Citrati di sodio Citrati di calcio Acido tartarico Tartrati di sodio Malati di sodio Confetture, gelatine, marmellate citate nella direttiva 7/63/CEE ed altre simili creme di frutta da spalmare, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi E 440 Pectine E 270 Acido lattico quanto basta E 26 E 300 E 327 E 330 E 331 E 333 E 334 E 335 E 350 Acido malico Acido ascorbico Lattato di calcio Acido citrico Citrati di sodio Citrati di calcio Acido tartarico Tartrati di sodio Malati di sodio E 400 Acido alginico 10 g/kg (singolarmente o in combinazione) E 401 E 402 E 403 E 404 E 406 E 407 E 410 E 412 E 415 E 418 E 471 Alginato di sodio Alginato di potassio Alginato di ammonio Alginato di calcio Agar-Agar Carragenina Farina di semi di carrube Gomma di guar Gomma di xanthan Gomma di gellano Mono-e digliceridi degli acidi grassi E 50 Cloruro di calcio

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 17 Prodotto alimentare Additivo Livello massimo E 524 Idrossido di sodio Latte disidratato e parzialmente disidratato citato nella direttiva 76/118/ CEE ( 4 ) E 300 Acido ascorbico E 301 E 304 E 322 E 331 E 332 Ascorbato di sodio Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi Lecitine Citrati di sodio Citrati di potassio E 407 E 500 ii) E 501 ii) E 50 Carragenina Carbonato acido di sodio Carbonato acido di potassio Cloruro di calcio Panna pastorizzata intera E 401 Alginato di sodio E 402 Alginato di potassio M2 Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciate E 407 E 466 E 471 Carragenina Carbossimetilcellulosa di sodio Mono- e digliceridi degli acidi grassi M6 E 26 M6 Acido malico M6 (solo per le patate sbucciate) E 300 Acido ascorbico E 301 E 302 E 330 Ascorbato di sodio Ascorbato di calcio Acido citrico Composta di frutta E 331 Citrati di sodio M6 E 332 Citrati di potassio E 440 Pectina (solo per composta di frutta tranne quella di mela) Pesci, crostacei e molluschi non lavorati, anche congelati e surgelati E 50 E 333 Cloruro di calcio Citrati di calcio

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 18 Prodotto alimentare Additivo Livello massimo Riso a cottura rapida E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi E 472 a Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi Oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati (esclusi gli oli vergini e gli oli d'oliva) E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi E 306 Estratto ricco in tocoferolo E 307 Alfa-tocoferolo E 308 Gamma-tocoferolo E 30 Delta-tocoferolo E 322 Lecitine 30 g/l E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi 10 g/l Oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati (esclusi gli oli vergini e gli oli d'oliva), specifici per cuocere e/o friggere o destinati alla preparazione di condimenti per le carni E 330 Acido citrico E 331 E 332 E 333 Citrati di sodio Citrati di potassio Citrati di calcio E 270 Acido lattico E 300 E 304 E 306 E 307 E 308 E 30 Acido ascorbico Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi Estratto ricco in tocoferolo Alfa-tocoferolo Gamma-tocoferolo Delta-tocoferolo E 322 Lecitine 30 g/l E 471 E 472 c E 330 E 331 E 332 E 333 Mono- e digliceridi degli acidi grassi Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi Acido citrico Citrati di sodio Citrati di potassio Citrati di calcio 10 g/l

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 1 Prodotto alimentare Additivo Livello massimo M7 M6 Olio d'oliva raffinato, compreso l'olio di sansa d'oliva E 307 Alfatocoferolo 200 mg/l Formaggi stagionati E 170 carbonato di calcio E 504 carbonati di magnesio E 50 cloruro di calcio E 575 gluconedeltalattone E 500ii carbonato acido di sodio (solo per formaggi di latte acido) Mozzarella e formaggi ottenuti dal siero di latte Ortofrutticoli conservati in recipienti M2 E 260 M2 Acido acetico M2 E 270 Acido lattico E 330 Acido citrico E 460 ii) Cellulosa in polvere (solo per il formaggio grattugiato e a fette) E 575 Gluconodeltalattone E 260 Acido acetico E 261 E 262 E 263 E 270 Acetato di potassio Acetati di sodio Acetato di calcio Acido lattico E 26 Acido malico E 300 E 301 E 302 E 325 E 326 E 327 E 330 E 331 E 332 E 333 E 334 E 335 E 336 E 337 E 50 Acido ascorbico Ascorbato di sodio Ascorbato di calcio Lattato di sodio Lattato di potassio Lattato di calcio Acido citrico Citrati di sodio Citrati di potassio Citrati di calcio Acido tartarico Tartrati di sodio Tartrati di potassio Tartrato sodico potassico Cloruro di calcio

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 20 Prodotto alimentare Additivo Livello massimo E 575 Gluconodeltalattone Gehakt M2 E 300 M2 Acido ascorbico Preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito di birra o lievito, sale M2 M2 E 301 M2 Ascorbato di sodio M2 E 302 M2 Ascorbato di calcio E 330 Acido citrico E 331 Citrati di sodio E 332 Citrati di potassio E 333 Citrati di calcio E 300 Acido ascorbico E 301 E 302 E 330 E 331 E 332 E 333 Ascorbato di sodio Ascorbato di calcio Acido citrico Citrati di sodio Citrati di potassio Citrati di calcio E 260 Acido acetico E 261 E 262 E 263 E 270 E 300 E 301 E 302 E 304 E 322 E 325 E 326 E 327 E 471 E 472 a E 472 d E 472 e Acetato di potassio Acetati di sodio Acetato di calcio Acido lattico Acido ascorbico Ascorbato di sodio Ascorbato di calcio Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi Lecitine Lattato di sodio Lattato di potassio Lattato di calcio Mono- e digliceridi degli acidi grassi Esteri acetici di monoe digliceridi degli acidi grassi Esteri tartarici di monoe digliceridi degli acidi grassi Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 21 Prodotto alimentare Additivo Livello massimo E 472 f Esteri misti acetici-tartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi Pain courant français; M7 Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek E 260 Acido acetico E 261 E 262 E 263 E 270 E 300 E 301 E 302 E 304 E 322 E 325 E 326 E 327 E 471 Acetato di potassio Acetati di sodio Acetato di calcio Acido lattico Acido ascorbico Ascorbato di sodio Ascorbato di calcio Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi Lecitine Lattato di sodio Lattato di potassio Lattato di calcio Mono- e digliceridi degli acidi grassi Pasta fresca E 270 Acido lattico E 300 E 301 E 322 E 330 E 334 E 471 E 575 Acido ascorbico Ascorbato di sodio Lecitine Acido citrico Acido tartarico Mono- e digliceridi degli acidi grassi Gluconodeltalattone Vini e spumanti e mosti d'uva parzialmente fermentati Additivi autorizzati: in conformità dei regolamenti (CEE) n. 822/87 ( 5 ), (CEE) n. 4252/88 ( 6 ), (CEE) n. 2332/2 ( 7 ) e (CEE) n. 1873/84 ( 8 ) e dei relativi regolamenti di applicazione; in conformità del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/7. pro memoria

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 22 Prodotto alimentare Additivo Livello massimo Birra E 270 Acido lattico M6 Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras; M7 Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben Succhi e nettari di frutto della passione e di ananasso Formaggio stagionato a fette e grattugiato E 300 E 301 E 330 E 414 Acido ascorbico Ascorbato di sodio Acido citrico Gomma d'acacia E 300 Acido ascorbico E 301 Ascorbato di sodio E 440 Pectine 3 g/l M6 E 170 M6 Carbonato di calcio E 504 Carbonati di magnesio E 50 Cloruro di calcio E 575 Gluconodeltalattone E 460 Cellulosa Burro di panna acida E 500 Carbonati di sodio Latte di capra UHT E 331 Citrati di sodio 4 g/l Castagne conservate in liquido E 410 E 412 E 415 Farina di semi di carrube Gomma di guar Gomma di xanthan ( 1 ) GU n. L 228 del 16. 8. 173, pag. 23. Cacao e prodotti a base di cioccolato a ridotto contenuto calorico o senza aggiunta di zuccheri non rientrano nelle disposizioni dell'allegato II. ( 2 ) GU n. L 244 del 30.. 13, pag. 23. ( 3 ) GU n. L 205 del 13. 8. 17, pag. 5. ( 4 ) GU n. L 24 del 30. 1. 176, pag. 4. ( 5 ) GU n. L 84 del 27. 3. 187, pag. 1. ( 6 ) GU n. L 373 del 31. 12. 188, pag. 5. ( 7 ) GU n. L 231 del 13. 8. 12, pag. 1. ( 8 ) GU n. L 176 del 3. 7. 184, pag. 6.

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 23 ALLEGATO III CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI CONDIZIONATAMENTE AMMESSI PARTE A Sorbati, benzoati e p-idrossibenzoati M7 N. E Denominazione Abbreviazioni E 200 Acido sorbico >= E 202 Sorbato di potassio Sa >; E 203 Sorbato di calcio E 210 Acido benzoico E 211 Benzoato di sodio >= Ba ( 1 ) E 212 Benzoato di potassio >; E 213 Benzoato di calcio E 214 p-idrossibenzoato d'etile = E 215 Etil-p-idrossibenzoato di sodio ; PHB E 218 E 21 p-idrossibenzoato di metile Metil-p-idrossibenzoato di sodio ( 1 ) L'acido benzoico può essere presente in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione. Note 1. I livelli di tutte le sostanze succitate sono espressi come acido libero. 2. Le abbreviazioni usate nelle tabelle hanno il seguente significato: Sa + Ba: Sa e Ba usati singolarmente o in combinazione; Sa + PHB: Sa e PHB usati singolarmente o in combinazione; Sa + Ba + PHB: Sa, Ba e PHB usati singolarmente o in combinazione. 3. I livelli d'uso massimi indicati si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 24 Prodotti alimentari Bevande aromatizzate a base di vino inclusi i prodotti compresi nel regolamento (CEE) n. 1601/1 Bevande aromatizzate analcoliche ( 1 ) Concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe Succo d'uva, non fermentato, per uso sacramentale Vini contemplati nel regolamento (CEE) n. 822/87 ( 2 ). vino dealcolizzato; vino di frutta (compresi i prodotti analcolici) «Made wine»; sidro e sidro di pere (compresi i prodotti analcolici) Livello massimo (mg/kg o mg/l, come più appropriato) Sa Ba PHB Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + PHB 200 300 150 250 Sa + 150 Ba 200 600 2 000 Sød Saft o Sødet Saft 500 200 Birra analcolica in fusto 200 Idromele 200 Bevande spiritose con grado alcolico volumico inferiore al 15 % Farciture dei ravioli e prodotti simili Confetture, gelatine e marmellate a basso contenuto di zucchero e prodotti analoghi a ridotto contenuto calorico ovvero privi di zucchero e altre creme da spalmare a base di frutta Marmeladas Frutti e ortaggi canditi, cristallizzati e glassati 200 200 400 1 000 500 1 000 1 000 Frutta essiccata 1 000 Frugtgrød e Rote Grütze 1 000 500 Preparazioni di frutta e ortaggi comprese le salse a base di frutta, ad esclusione di purea, spuma, composta, insalate e prodotti simili in recipienti 1 000 Ortaggi sottoaceto, in salamoia o sott'olio (escluse le olive) 2 000 Pasta di patate e patate a fette precotte 2 000 Gnocchi 1 000

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 25 Prodotti alimentari Livello massimo (mg/kg o mg/l, come più appropriato) Sa Ba PHB Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + PHB Polenta 200 Olive e preparazioni a base di olive Rivestimenti di gelatina di prodotti a base di carne (cotti, salati e stagionati o essiccati), Patè 1 000 500 1 000 1 000 Trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccati o stagionati Prodotti a base di pesce semiconservati, compresi i prodotti a base di uova di pesce 2 000 M7 Pesce salato ed essiccato 200 Crangon crangon e Crangon vulgaris, cotto 6 000 Formaggio preconfezionato a fette 1 000 Formaggio non stagionato 1 000 Formaggio fuso 2 000 Formaggio a strati e formaggio con aggiunta di prodotti alimentari 1 000 Dessert a base di latte e derivati senza trattamento termico 300 Latte cagliato 1 000 Uovo liquido (albume, tuorlo o uovo intero) 5 000 Prodotti a base di uova, disidratati, concentrati, congelati o surgelati Pane a fette preconfezionato e pane di segala M6 Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati al commercio al dettaglio e pane a ridotto contenuto calorico destinato al commercio al dettaglio Prodotti da forno fini con attività dell'acqua superiore a 0,65 1 000 2 000 2 000 2 000 Spuntini a base di cereali o di patate e frutta a guscio ricoperta 1 000 (max. 300 PHB)

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 26 Prodotti alimentari Livello massimo (mg/kg o mg/l, come più appropriato) Sa Ba PHB Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + PHB Pastelle 2000 Prodotti della confetteria anche a base di cacao (cioccolato escluso) 1 500 (max. 300 PHB) Gomma da masticare 1 500 Coperture (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frappè e gelati; prodotti simili) Emulsioni di grassi con contenuto di grassi pari o superiore al 60 % (escluso il burro) Emulsioni di grassi con contenuto di grassi inferiore al 60 % 1 000 1 000 2 000 Salse emulsionate con contenuto di grassi pari o superiore al 60 % Salse emulsionate con contenuto di grassi inferiore al 60 % 1 000 500 1 000 2 000 1 000 2 000 Salse non emulsionate 1 000 Insalate preparate 1 500 Senape 1 000 Condimenti 1 000 Zuppe liquide e brodi (esclusi i prodotti in scatola) 500 Gelatina animale 1 000 500 M7 M7 Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1/21/CE ( 5 ) esclusi i cibi per lattanti o bambini nella prima infanzia contemplati nella direttiva 8/38/ CEE ( 3 ). Preparati dietetici per il controllo del peso che sostituiscono l'intera alimentazione quotidiana o un solo pasto 1 500 Mehu e Makeutettu Mehu 500 200

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 27 Prodotti alimentari Surrogati di carne, pesce, crostacei e cefalopodi e formaggio a base di proteine Livello massimo (mg/kg o mg/l, come più appropriato) Sa Ba PHB Sa + Ba Sa + PHB Sa + Ba + PHB 2 000 Dulce de membrillo 1 000 Marmelada 1 500 Ostkaka 2 000 Pasha 1 000 Semmelknödelteig 2 000 Formaggio e prodotti analoghi (unicamente trattamento superficiale) quanto basta Barbabietole rosse cotte 2 000 M7 Rivestimenti a base di collagene con attività dell'acqua superiore a 0,6 quanto basta M6 M7 Sostanze aromatizzanti 1 500 Crostacei e molluschi cotti 1 000 2 000 Integratori alimentari dietetici liquidi, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE ( 4 ), 2 000 ( 1 ) Escluse le bevande a base di latte e derivati. ( 2 ) GU n. L 84 del 27. 3. 187, pag. 1. ( 3 ) GU n. L 186 del 30. 6. 18, pag. 27. M7 ( 4 ) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51). M7 ( 5 ) Direttiva 1/21/CE della Commissione (GU L 1 del 7.4.1, pag. 2).

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 28 PARTE B Anidride solforosa e solfiti N. E Denominazione E 220 E 221 E 222 E 223 E 224 E 226 E 227 E 228 Anidride solforosa Solfito di sodio Sodio bisolfito Metabisolfito di sodio Metabisolfito di potassio Solfito di calcio Calcio bisolfito Potassio solfito acido Note 1. I livelli massimi sono espressi in mg/kg o mg/l di SO 2, come più appropriato e riguardano la quantità totale, proveniente da tutte le fonti. 2. L'SO 2 ad una concentrazione non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l non si considera presente. Prodotti alimentari «Burger meat» con un contenuto minimo di ortaggi e/o cereali del 4 % Livello massimo (mg/kg o mg/l, come più appropriato) espresso come SO 2 450 Breakfast sausages 450 Longaniza fresca e butifarra fresca 450 Pesci delle specie gadidi salati essiccati 200 M7 Crostacei e cefalopodi: freschi, congelati e surgelati 150 ( 1 ) crostacei, famiglia dei Peneidi, Solenceridi e Aristeidi: fino a 80 unità 150 ( 1 ) tra 80 e 120 unità 200 ( 1 ) più di 120 unità 300 ( 1 ) Crostacei e cefalopodi cotti 50 ( 1 ) crostacei, famiglia dei peneidi, solenceridi e aristeidi cotti: fino a 80 unità 135 ( 1 ) tra 80 e 120 unità 180 ( 1 ) più di 120 unità 270 ( 1 ) Biscotti secchi 50 M7 Amidi (esclusi quelli per gli alimenti per lattanti, gli alimenti di proseguimento, gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli) 50

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 2 Prodotti alimentari Livello massimo (mg/kg o mg/l, come più appropriato) espresso come SO 2 Sago 30 Orzo perlato 30 M2 Patate disidratate 400 Spuntini a base di patate e cereali 50 Patate pelate 50 Patate lavorate (incluse le patate congelate e surgelate) 100 Pasta di patate 100 Ortaggi bianchi essiccati 400 Ortaggi bianchi lavorati (compresi gli ortaggi bianchi congelati e surgelati) 50 Zenzero essiccato 150 Pomodori essiccati 200 Polpa di barbaforte 800 Polpa di cipolla, aglio e scalogno 300 Ortaggi e frutti sottoaceto, sott'olio o in salamoia (escluse le olive ed i peperoni gialli in salamoia) 100 Peperoni gialli in salamoia 500 Funghi lavorati (compresi i funghi surgelati e congelati) 50 Funghi essiccati 100 Frutta essiccata: albicocche, pesche, uva, prugne e fichi 2000 banane 1000 mele e pere 600 altri (compresa la frutta a guscio) 500 Cocco essiccato 50 Frutta, ortaggi, angelica e scorze di agrumi canditi, cristallizzati o glassati Confettura, gelatina e marmellata citate nella direttiva 7/63/CEE (ad eccezione della confettura e della gelatina extra) ed altre simili creme di frutta da spalmare, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico Jams, jellies e marmelades di frutta trattata con solfiti 100 50 100 Farciture per torte a base di frutta 100

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 30 Prodotti alimentari Livello massimo (mg/kg o mg/l, come più appropriato) espresso come SO 2 Condimenti a base di succo d'agrumi 200 Succo d'uva concentrato per la produzione casalinga di vino 200 (SIC! 2 000) Mostarda di frutta 100 Estratto gelificante di frutta, pectina liquida destinati al consumatore finale Ciliege a polpa bianca in barattolo, frutta secca reidratata e litchi 800 100 Limoni affettati in barattolo 250 Zuccheri ai sensi della direttiva 73/437/CEE tranne lo sciroppo di glucosio, disidratato o no 10 Sciroppo di glucosio, disidratato o no 20 Melasse 70 Altri zuccheri 40 Coperture (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frappè e gelati; prodotti simili) Succo di arancia, pompelmo, mela e ananasso da consumare sfuso nei servizi di ristorazione 40 50 Succo di limetta o limone 350 Concentrati a base di succo di frutta, contenenti non meno del 2,5 % di orzo (Barley water) Altri concentrati a base di succo di frutta o di frutta sminuzzata; Capilé groselha Bevande analcoliche aromatizzate contenenti succo di frutta Bevande analcoliche aromatizzate contenenti almeno 235 g/l di sciroppo di glucosio Succo d'uva, non fermentato, per uso sacramentale Prodotti della confetteria a base di sciroppo di glucosio Birra, inclusa la birra a bassa gradazione alcolica e la birra analcolica 350 250 20 (solo residui dai concentrati) 50 70 50 (solo residui da sciroppo di glucosio) 20 Birra con una seconda fermentazione in fusto 50

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 31 Prodotti alimentari Livello massimo (mg/kg o mg/l, come più appropriato) espresso come SO 2 Vini ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 822/87, (CEE) n. 4252/88, (CEE) n. 2332/2 e (CEE) n. 1873/84 e dei relativi regolamenti di applicazione; (pro memoria) ai sensi del regolamento (CEE) n. 1873/ 84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/7 Vino dealcolizzato 200 Made wine 260 Sidro, sidro di pere, vino di frutta, vino di frutta spumante (compresi i prodotti analcolici) 200 Idromele 200 Aceto di fermentazione 170 Senape, esclusa la senape di Digione 250 Senape di Digione 500 M7 Gelatina animale 50 Surrogati di carne, di pesce e di crostacei a base di proteine Frutta a guscio marinata 50 200 Granturco dolce confezionato sotto vuoto 100 Bevande alcoliche contenenti pere intere 50 Salsicha fresca 450 Uva da tavola 10 Litchi freschi ( 1 ) Nelle parti commestibili. 10 (misurati nelle parti commestibili)

15L0002 IT 15.08.2006 006.002 32 PARTE C Altri conservanti N. E Denominazione Prodotti alimentari Livello massimo M6 E 234 Nisina ( 1 ) Budini di semolino e di tapioca e prodotti affini Formaggio stagionato e formaggio fuso Clotted cream 3 mg/kg 12,5 mg/kg 10 mg/kg Mascarpone 10 mg/kg E 235 Natamicina Trattamento superficiale di 1 mg/dm 2 di superficie (a non più di 5 mm dalla superficie) formaggio duro, semiduro e semimolle >= insaccati salati, essiccati o stagionati >; E 23 Esametilentetramina Formaggio Provolone 25 mg/kg di residuo, espressi come formaldeide E 242 Dimetildicarbonato Bevande aromatizzate analcoliche 250 mg/l di quantità introdotta, residui non rilevabili Vino dealcolizzato Concentrato di tè liquido E 284 Acido borico Uova di storione (caviale) 4 g/kg espressi come acido borico E 285 Tetraborato di sodio (borace) ( 1 ) Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a seguito dei processi di fermentazione. M7 N.E Denominazione Prodotti alimentari Dose massima che può essere aggiunta durante la fabbricazione (espressa in NaNO 2 ) Dose massima residua (espressa in NaNO 2 ) E 24 Nitrito di potassio ( a ) Prodotti a base di carne 150 mg/kg E 250 Nitrito di sodio ( a ) Prodotti a base di carne sterilizzati (Fo > 3,00) ( b ) 100 mg/kg Prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura per immersione (1): C2