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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C (2004)2667 fin Oggetto: Aiuti di Stato N 33/A/ Italia Decreto legge 1 recante "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura, pesca e relative amministrazioni" Signor Ministro, Dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito all'aiuto di cui all'oggetto, la Commissione desidera informare l'italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto considerato, in quanto la misura in oggetto non costituisce aiuto di stato. Nell'adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni che passiamo ad illustrare. 1. PROCEDIMENTO 1. Con lettera del 16 gennaio 2004, protocollata il 19 gennaio 2004, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, il progetto di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura, pesca e relative amministrazioni". 2. Con il telex AGR del 27 gennaio 2004 i servizi della Commissione hanno chiesto chiarimenti sulla misura oggetto di tale decreto. 3. Con lettera del 28 gennaio 2004, protocollata alla stessa data, la Rappresentanza permanente d'italia comunicava ai servizi della Commissione che a giudizio delle autorità italiane gli aiuti previsti dall'articolo 5 (oggi articolo 4) del decreto-legge notificato rientrano nell ambito di applicazione della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato. Con lettera del 30 gennaio 2004, la Rappresentanza permanente d'italia ha comunicato ai servizi della Commissione il testo definitivo del decreto-legge, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, che, rispetto al testo inviato in precedenza, conteneva una disposizione supplementare favore del settore dei trasporti. 1 Il decreto è stato convertito nel frattempo nella legge 77 del 27 marzo S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles/ Europese Commissie, B Brussel - Belgio - Telefono: 32 (0)

2 4. Poiché il testo definitivo del decreto-legge sembrava contenere anche disposizioni relative alla pesca e ai trasporti, la pratica è stata suddivisa in tre parti: Aiuto n. N 33/A/2004 (agricoltura): articolo 4 (ex articolo 5) (credito agrario e contributi previdenziali); Aiuto n. N 33/B/2004 (pesca): articolo 3 (misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca); Aiuto n. N 33/C/2004 (trasporti): articolo 5 (misure creditizie delle imprese di autotrasporto). 5. Le pratiche N 33/B/2004 e N 33/C/2004 rientrano nell ambito di responsabilità delle direzioni generali competenti rispettivamente per la Pesca e i Trasporti, che stanno effettuando un esame separato delle misure di loro competenza. La presente decisione riguarda pertanto unicamente le misure relative all'agricoltura (allegato I, prodotti agricoli). 6. Con lettera del 4 marzo 2004, protocollata l 8 marzo 2004, con lettera del 13 maggio 2004, protocollata il 17 maggio 2004, le autorità italiane hanno risposto ai telex dei servizi della Commissione AGR del 27 gennaio 2004 e AGR del 6 aprile Ulteriori informazioni sono state trasmesse con lettera del 30 giungo 2004, protocollata il 1 luglio 2004 e con lettera del 2 luglio 2004, protocollata il 2 luglio DESCRIZIONE 2.1. Titolo 8. Decreto Legge recante Disposizioni urgenti concernenti i settori dell agricoltura e della pesca e relative amministrazioni, articolo Stanziamento 9. Per il rinvio del pagamento dei contributi di previdenza sociale: 1, 327 milioni di euro all'anno, per un totale di 3,98 milioni di euro Durata 10. Per misure previdenziali: fino al Portata della decisione 11. La presente decisione riguarda esclusivamente l'articolo 4 del decreto-legge 16/2004. Per quanto riguarda gli altri articoli, le autorità italiane hanno precisato che: l articolo 1 (Disposizioni previdenziali in agricoltura) presenta carattere puramente amministrativo ed è destinato di evitare l'evasione dei contributi di previdenza sociale; 2

3 l articolo 2 (Disposizioni in materia di quote latte) non prevede né direttamente né indirettamente la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato. Questo articolo contiene disposizioni relative alla contabilità e alla conclusione del contenzioso pendente davanti ai giudici; l'articolo 3 (Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca) riguarda unicamente il settore della pesca; l'articolo 5 (Misure creditizie per le imprese di autotrasporto) riguarda esclusivamente il settore dei trasporti Misura 12. L'articolo 4 (Credito agrario e contributi previdenziali) prevede: a) la concessione di un credito a norma dell'articolo 43 della legge n. 385/1993, destinato a reintegrare il capitale circolante degli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 24 dicembre 2003 n (in appresso "gruppo Parmalat") nei sei mesi precedenti l'ammissione dell'impresa a tale procedura. Tale finanziamento ha una durata massima di 60 mesi ed è garantito dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria e godono della garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) agli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) si applica la procedura prevista dall'articolo 4, comma 20, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (rinvio dei contributi di previdenza sociale per dodici mesi) Intensità dell'aiuto 13. Per quanto riguarda il rinvio del pagamento dei contributi previdenziali, l'onere finanziario a carico dello Stato ammonta a 1,327 milioni di euro per ciascuno dei tre anni considerati (2004, 2005 e 2006), importo che, secondo le autorità italiane, corrisponde a un aiuto massimo per impresa agricola pari a 995 euro per un triennio. 3. VALUTAZIONE 3.1. Presenza di un aiuto 14. Per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la misura di aiuto deve apportare un beneficio economico ad un'impresa che in condizioni normali non l'avrebbe ricevuto, l'aiuto deve essere erogato unicamente a determinate imprese, il beneficio deve essere concesso da uno Stato membro o attraverso risorse statali e l'aiuto deve essere tale da incidere sensibilmente sugli scambi tra Stati membri. 2 Convertito nella legge n. 39 del 18 febbraio

4 3.1 A) Rinvio del pagamento dei contributi previdenziali 15. La misura è finanziata attraverso risorse statali, poiché il rinvio dei pagamenti degli oneri previdenziali determina una perdita finanziaria per lo Stato, stimata dalle autorità italiane a 1,327 milioni di euro all'anno. La misura è altresì selettiva in quanto favorisce esclusivamente imprese agricole che si trovano in una situazione particolare (che vantano crediti nei confronti della Parmalat) e conferisce loro un evidente vantaggio economico. 16. Alla luce dell'esperienza acquisita, come spiegato in particolare nel progetto del regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca 3, la Commissione considera che aiuti di entità esigua concessi nel settore agricolo non corrispondono ai criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni. Ciò si verifica quando l'importo dell'aiuto percepito dai singoli produttori rimane modesto e, allo stesso tempo, l'importo complessivo degli aiuti concessi al settore agricolo non supera una percentuale minima del valore della produzione. 17. La produzione agricola nella Comunità europea è generalmente caratterizzata dalla frammentazione in un gran numero di piccoli e piccolissimi produttori, i quali producono merci ampiamente interscambiabili nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati. Per questo motivo, l'incidenza degli aiuti di importo limitato corrisposti a singoli produttori in un dato periodo deve essere rapportata al valore della produzione agricola a livello settoriale durante lo stesso periodo. 18. Gli aiuti che non superano il massimale di euro per beneficiario su un periodo di tre anni, qualora l'importo cumulativo degli aiuti concessi all insieme delle imprese del settore agricolo su un periodo di tre anni sia inferiore al massimale dello 0,3% circa del valore della produzione agricola del 2001 (per l'italia ), non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza e quindi non rientrano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il bilancio complessivo previsto infatti dal regime di aiuto in esame ammonta a 3,98 milioni di euro e l'importo dell'aiuto per beneficiario è di 995 euro per un periodo di tre anni. 19. La medesima conclusione non si applicherebbe ad aiuti il cui importo fosse fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotto posto sul mercato, agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione e non è condizionato all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. 20. Nella fattispecie, l'aiuto non è concesso in base al prezzo o alla quantità dei prodotti posti sul mercato, né è legato ad attività connesse all'esportazione. Inoltre, l'aiuto in esame non è condizionato all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. Le autorità italiane si sono impegnate a limitare il totale del contributo per ogni singolo beneficiario a 3000 per ogni periodo di tre anni. 21. In considerazione dell'esiguità dell'importo dell'aiuto per beneficiario, delle sue modalità di concessione e del livello complessivo dell'aiuto erogato, la Commissione ritiene che l'aiuto in esame non rientri nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. 3 GU C 93 del , pagg

5 3.1 B) In ordine alle garanzie 22. Le autorità italiane hanno precisato che il decreto-legge 385/93, cui si riferisce l'articolo 4 del decreto 16/2004, costituisce la legge generale in materia bancaria e creditizia e non si riferisce ai prestiti agevolati, i quali sono disciplinati da leggi specifiche. Il cosiddetto credito agrario (e nel settore della pesca) può essere garantito da "cambiali agrarie" che hanno lo stesso valore di una normale cambiale. Poiché il credito agrario è una normale operazione di credito concluso alta tra la banca e i clienti, in base alle condizioni di mercato, il credito di cui all'articolo 4 del decreto 16/2004 non contiene elementi riconducibili ad aiuti di Stato. 23. Il credito agrario è assistito da una garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia (di seguito: il Fondo). Secondo le autorità italiane, il Fondo è di natura privata e ha lo scopo di ridurre le perdite subite dalle banche in casi di insolvenza, dopo che le stesse banche abbiano espletato la normale procedura di recupero (facendo valere la garanzia primaria). Il Fondo è alimentato esclusivamente dai contributi del settore privato (banche e mutuatari). La garanzia sussidiaria che va ad alimentare il Fondo è versata dagli stessi clienti (0,30% del credito richiesto) e dalle banche, che vi contribuiscono nella misura dello 0,05-0,15%. La garanzia sussidiaria fornita dal Fondo copre i crediti insoluti e gli interessi maturati dalla data del primo mancato pagamento fino alla data di avvio della procedura di recupero a valere sulla garanzia primaria (fino ad un massimo di 365 giorni). 24. La valutazione che segue riguarda esclusivamente le disposizioni in materia di garanzia previste dall'articolo 4 del decreto-legge 16/2004 (convertito nella legge 77 del 23 marzo 2004). 25. La presente valutazione è incentrata soltanto sulla presenza di aiuti nella fornitura da parte del Fondo di garanzie sussidiarie, senza pregiudicare una ulteriore analisi sulla natura del Fondo da parte dei servizi della Commissione. 26. Le disposizioni in materia di garanzie sono valutate con riferimento alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie 4 (in appresso la Comunicazione della Commissione). 27. In base alla Comunicazione, la Commissione ritiene che i regimi di garanzia statale non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) il regime non consente la concessione di garanzie a mutuatari che si trovino in difficoltà finanziarie; b) il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato; c) le garanzie sono connesse ad un'operazione finanziaria specifica, sono circoscritte ad un importo massimo predeterminato, non assistono più dell'80% del prestito (o di un'altra obbligazione pecuniaria) in essere (salvo che si tratti di titoli obbligazionari o titoli analoghi) e non sono prorogabili; d) le modalità del regime sono basate su una valutazione realistica del rischio, di guisa che i corrispettivi pagati dalle imprese beneficiarie consentono, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso; 4 GU C 71 dell'

6 e) il regime prevede le condizioni alle quali verranno prestate le garanzie future nonché una dotazione finanziaria globale, soggetta a revisione con periodicità quanto meno annuale; f) i corrispettivi coprono sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative del regime nonché - ove lo Stato apporti i fondi iniziali per l'avvio del sistema - la normale remunerazione del capitale. 28. L'inosservanza di una delle condizioni indicate nel punto che precede non implica che la garanzia o il regime di garanzie debbano considerarsi automaticamente come aiuti di Stato. Nella fattispecie: 29. Le garanzie saranno concesse esclusivamente ad imprese che non si trovano in difficoltà finanziarie (ai sensi degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà) 5. Il Fondo verificherà che nessun beneficiario si trovi in difficoltà finanziaria ai sensi degli Orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, caso per caso, prima di fornire la garanzia sussidiaria. 30. In linea di massima, il mutuatario sarebbe in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito alle condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato. Il livello dei tassi di interesse ottenuto dai mutuatari non dipende dall'esistenza della garanzia. I tassi ottenuti dal mutuatario non sono subordinati all'esistenza della garanzia e le condizioni applicate ai mutuatari che beneficiano della garanzia sono quelle offerte dagli istituti di credito ai loro clienti. 31. I corrispettivi pagati dalle imprese beneficiarie consentono, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso. L'interesse dello 0,30% pagato dai mutuatari rappresenta, secondo le autorità italiane, il prezzo che copre interamente il il rischio di inadempimento e i costi amministrativi del regime. 32. L'operazione finanziaria è coperta per l 85% dalla garanzia. A giudizio delle autorità italiane questo aspetto non pregiudica la natura privatistica della garanzia. La garanzia versata dal Fondo è infatti sussidiaria alle altre garanzie fornite direttamente alle banche (latte fornito e non pagato 6 e tutte le altre garanzie ordinarie richieste dalle banche per coprire pienamente i loro crediti 7 ). I crediti nei confronti della Parmalat possono essere usati come garanzie, ma le banche restano libere di richiedere ogni altra garanzia necessaria alla totale copertura del credito. Tale condizione (l esistenza di sufficienti garanzie) è verificata minuziosamente dal Fondo prima di accordare la garanzia sussidiaria. 33. Il Fondo, infatti, interviene su richiesta della banca dopo che è stata espletata la procedura di recupero primaria e su presentazione, da parte della banca, di tutta la necessaria documentazione. Il Fondo interviene soltanto ove le banche abbiano soddisfatto tutti i criteri previsti dal suo regolamento, con particolare riferimento alla corretta verifica e valutazione della situazione finanziaria dell impresa e alla presentazione di tutta la documentazione pertinente. Le banche intraprendono tutte le iniziative necessarie per il recupero dei crediti insoluti. Se, dopo il versamento della garanzia sussidiaria da parte del Fondo, parte del credito sia recuperato, le banche sono tenute a rimborsare il Fondo in proporzione GU C 288 del Questi crediti sono assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751 del codice civile italiano. Per operazioni finanziarie di importo superiore a 100 milioni di ITL (approssimativamente ), le banche esigono una congrua garanzia (al di là del privilegio legale) prima di ricorrere all'intervento del Fondo. 6

7 34. Le autorità italiane hanno inoltre sottolineato che negli ultimi ottoi anni il bilancio tra le entrate del Fondo (corrispettivi delle garanzie più interessi) e le spese (garanzie pagate) è sempre stato positivo e il rischio di inadempimento si è sempre rivelato molto limitato. Al riguardo, le autorità italiane hanno fornito i seguenti dati 8 : al le uscite stimate totali del Fondo ammontavano a 297,9 milioni di euro, mentre le attività finanziarie a circa 323 milioni di euro. Il tasso di inadempimento per operazioni finanziarie assimilabili negli ultimi otto anni è stato in media del 0,40%. Il Fondo riceve 0,30% del valore del credito dagli agricoltori e 0,15 % dalle banche per tali tipo di operazioni e può pertanto coprire interamente il rischio connesso tramite i premi pagati e avere un utile netto. 35. Il fatto che il Fondo fornisca solo garanzie sussidiarie per tali tipi di operazioni e che è stato in attivo negli ultimi otto anni, con un tasso di inadempimento medio per operazioni assimilabili inferiore al costo della garanzia sussidiaria pagata dagli agricoltori e dalle banche, sembrerebbe suggerire, in questa particolare circostanza, che il Fondo può fornire garanzie sull 85% del valore del capitale garantito senza pregiudicare il funzionamento redditizio del Fondo stesso. 36. Le garanzie non sono a tempo indeterminato ed è desumibile dalla logica del decreto che sono connesse all'ammontare del credito richiesto dagli agricoltori per ripristinare il capitale circolante compromesso dai ritardi di pagamento delle consegne di latte in seguito alla crisi della Parmalat. Le autorità italiane hanno inoltre precisato che la misura sarà attuata nella piena osservanza delle regole dell organizzazione comune dei mercati nel settore del latte. 37. Il regime è sottoposto regolarmente a revisione in base ad una relazione annuale da trasmettere alla Commissione, che specifica i beneficiari e l'importo delle garanzie concesse, l'importo complessivo delle garanzie e la parte di capitale non recuperata. In caso di modifica di una delle condizioni del regime di aiuto, tali nuove condizioni potrebbero configurare un aiuto nuovo che dovrà essere nuovamente notificato alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. 38. Le autorità italiane hanno inoltre assicurato che non sono concessi aiuti ad istituti di credito. Non sarà infatti concessa nessuna garanzia ex post per crediti o altre obbligazioni finanziarie già in essere, senza previa revisione dei termini del credito o dell'obbligazione finanziaria e un credito garantito non potrà essere usato per ripagarne un altro allo stesso istituto di credito. 39. Tenendo conto delle suddette informazioni e degli impegni assunti dalle autorità italiane, la misura in esame non configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. 4. CONCLUSIONE 40. Alla luce delle considerazioni che precedono, la misura di cui all'articolo 4 del decreto n. 16/2004 (convertito nella legge n. 77 del 27 marzo 2004) non configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato. 41. Si rammenta alle autorità italiane che si sono impegnate a presentare una relazione annuale sull'attuazione della misura. 8 Il bilancio del Fondo può essere consultato dal pubblico sul sito Internet: 7

8 Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura Direzione legislazione agricola Ufficio L 130 5/120 B-1049 Bruxelles un (fax (+322) ). Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione 8

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