Aiuti di Stato NN 54/B/2004 (ex N 449/2003) - Italia Interventi per la capitalizzazione delle imprese - Decreto legislativo n. 102/2004, articolo 17.

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 08.III.2006 C(2006)643 def. Oggetto: Aiuti di Stato NN 54/B/2004 (ex N 449/2003) - Italia Interventi per la capitalizzazione delle imprese - Decreto legislativo n. 102/2004, articolo 17. Signor Ministro, I. Procedimento 1) Con lettera del 23 settembre 2003, protocollata il 25 settembre 2003, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha notificato alla Commissione, a norma dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato, il progetto di decreto legislativo succitato. Il progetto è stato iscritto nel registro degli aiuti di Stato notificati col numero N 449/ ) Con lettera del 16 aprile 2004 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il decreto legislativo n. 102/2004 (DL 102/04) riguardante gli interventi finanziari per le imprese agricole, dichiarando che esso sostituisce e modifica lo schema di decreto legislativo in precedenza notificato. 3) Il DL 102/04 è stato adottato il 29 marzo 2004 ed è entrato in vigore l'8 maggio 2004, 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana n.95 del 23 aprile La Commissione ha pertanto deciso di iscrivere l'aiuto nel registro degli aiuti non notificati, col numero NN 54/ ) Con la lettera del 4 ottobre 2004 le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione di separare dal fascicolo NN 54/2004 le misure previste dall'articolo 17 del DL 102/04 (interventi per la capitalizzazione delle imprese). La Commissione ha accolto questa richiesta e con lettera del 23 novembre 2004 ha separato il dossier in due parti: NN 54a/2004 articoli 1 e da 5 a 16 1 ; NN 54b/2004 articolo Con lettera C(2005)1622fin, del 7 giugno 2005 la Commissione si è pronunciata sulle misure di aiuto di questa parte del fascicolo. S.E On. Gianfranco FINI Ministro degli Affari esteri Piazzale della Farnesina 1 I Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles/ Europese Commissie, B Brussel - Belgio - Telefono: 32 (0)

2 5) Con lettera del 3 dicembre 2004, le autorità Italiane hanno trasmesso alla Commissione, come chiesto con telex del 23 novembre 2004 (rif. AGR 29750), il progetto di decreto del ministero delle politiche agricole e forestali che disciplina, conformemente al comma 5 dell'articolo 17 del DL 102/04, attribuisce a ISMEA 2 la gestione budget con il quale concedere le garanzie, cogaranzie e contro-garanzie ai sensi dell articolo 17 del DL 102/04. 6) Con lettere del 22 aprile 2005, 7 luglio 2005, 15 settembre 2005 e 17 novembre 2005, la rappresentanza permanente ha trasmesso alla Commissione le informazioni complementari chieste con telefax del 21 giugno 2005 (rif. AGR 15427) e 1 agosto 2005 (rif. AGR 19567) e 11 ottobre 2005 (rif. AGR 25602). 7) Con lettere del 17 e 24 novembre 2005 le autorità italiane hanno trasmesso un nuovo progetto del decreto del Ministero delle politiche agricole dichiarando che sostituisce e modifica i progetti in precedenza inviati. 8) La presente decisione riguarda esclusivamente la parte B del fascicolo. 9) Mi pregio d informarla che la Commissione non ritiene di dover sollevare obiezioni nei confronti del regime di garanzie pubbliche in quanto non comporta elementi d'aiuti di stato. 10) Nell adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto delle considerazioni esposte qui di seguito. Articolo 17 del DL 102/04 II. Descrizione 11) L articolo 17 consente all ISMEA di concedere: i) garanzie alle imprese agricole e della pesca 3 (comma 2) per crediti a medio e lungo termine; ii) garanzie dirette a banche e intermediari finanziari per i prestiti partecipativi e le partecipazioni nel capitale delle imprese medesime (comma 3); iii) controgaranzie alle garanzie concesse dai Confidi ed altri fondi di garanzia pubblici e privati alle imprese di cui al comma 2 (comma 4); iv) cogaranzie in collaborazione con Confidi e altri fondi di garanzie pubbliche e private alle imprese di cui al comma 2 (comma 4). 12) I criteri e le modalità per la concessione delle garanzie previste dall'articolo 17 del DL 102/04 dovranno essere stabilite da apposito decreto del Ministero delle politiche agricole. Progetto di decreto del Ministero delle politiche agricole. 13) Il progetto di decreto riguarda esclusivamente le garanzie da concedere al settore agricolo. Le autorità italiane hanno dichiarato che un progetto di decreto ministeriale per il settore della pesca sarà notificato separatamente. 2 Istituto pubblico di servizi per il mercato agricolo e alimentare. 3 Ne possono beneficiare le imprese agricole e della pesca di cui all articolo 1 del decreto legislativo n. 228/2001 e all articolo 2 del decreto legislativo n. 226/

3 14) Il progetto di decreto non disciplina le garanzie dirette a banche ed intermediari finanziari per i prestiti partecipativi e le partecipazioni ai capitali delle imprese agricole di cui al comma 3 dell'articolo 17 del Dl 102/2004 (vedere punto 11, (ii), sopra). 15) Il progetto di decreto stabilisce i criteri e le modalità cui ISMEA deve attenersi per: a) la concessione di garanzie per prestiti a medio e lungo termine alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228/2001; b) la concessione di contro-garanzie e di cogaranzie in collaborazione con i Confidi e gli altri fondi di garanzia pubblici e privati. 16) Possono beneficiare di queste garanzie le aziende agricole per il finanziamento delle attività agricole e delle attività connesse alle attività agricole 4, i Confidi e gli altri fondi di garanzia pubblici e privati. 17) Il regime di garanzie è stato progettato dalle autorità italiane in modo da non costituire un aiuto di stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato. 18) A tal fine, presenta le seguenti caratteristiche: a) il mutuatario potrà accedere alle garanzie soltanto se non si trova in difficoltà finanziarie e, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato; b) la garanzia sarà accompagnata da un corrispettivo calcolato in funzione dei prezzi del mercato; questo premio coprirà allo stesso tempo i rischi inerenti alla fornitura della garanzia ed i costi amministrativi del sistema, e permetterà una remunerazione adeguata del capitale fornito per il funzionamento del regime. Le autorità italiane, con la lettera del 17 novembre 2005 (rif ), hanno trasmesso i criteri per la valutazione dei rischi inerenti la fornitura della garanzia 5 ed il metodo per il calcolo del corrispettivo 6 ; 4 Con lettera del le autorità italiane hanno definito le attività connesse alle attività agricole "le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. 5 Nella valutazione dei rischi ISMEA farà riferimento a quattro aree caratteristiche a loro volta distinte in singole categorie analitiche, ed in particolare: 1. Operazione a) Importo erogato b) Finalità i) Acquisto ii) Investimento iii) Ristrutturazione c) Garanzie collaterali i) Ipoteca ii) Altro iii) Nulla d) Rapporto tra ammontare della garanzia e ammontare dell erogato i) <= 40% ii) > 40% <= 60% 3

4 c) il corrispettivo che il mutuatario sarà tenuto a pagare sarà calcolato tenendo conto, dei costi amministrativi (stimati all 1%), del corrispettivo per il rischio dell'operazione (stimato tra lo 0,75% ed il 2%) e della remunerazione del capitale fornito (stimata allo 0,55%). d) la garanzia sarà connessa ad un'operazione finanziaria specifica e riguarderà al massimo il 70% del finanziamento o dell 80% per i giovani agricoltori 7.In ogni caso il finanziamento garantito non potrà superare il milione di euro per le micro e piccole imprese e i 2 milioni di euro per le medie imprese 8 ; e) I premi saranno rapportati ad una percentuale dell'importo garantito. Il premio sarà pagato in un unica soluzione (una tantum) per l intera durata della garanzia. f) l attivazione della garanzia sarà contrattualmente subordinata a condizioni specifiche che possono giungere sino alla dichiarazione obbligatoria del fallimento o all'avvio di procedure analoghe; g) I ricavi tratti di queste risorse saranno versati nuovamente nel fondo messo a disposizione dell ISMEA e potranno essere utilizzati per la copertura delle spese amministrative del fondo. 19) Le garanzie saranno concesse con le seguenti modalità: Garanzie dirette alle imprese. 20) Le garanzie saranno concesse per finanziamenti destinati alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario, per attività di ricerca, sperimentazione e d'innovazione tecnologica e di valorizzazione commerciale dei prodotti; per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili ed edifici agricoli; per l'acquisto di iii) > 60% <= 70% iv) Altro 2) Requisiti personali del beneficiario a) necessari (ultimi cinque anni) i) Sofferenze o sconfinamenti ii) procedure esecutive iii) iscrizioni pregiudizievoli iv) protesti b) non necessari ma influenti i) tre anni d'attività 3) Requisiti finanziari a) Indice di indebitamento b) indice di struttura 4) Requisiti economico-patrimoniali a) Patrimonio netto b) risultato caratteristico c) Utile di esercizio 6 Il corrispettivo che il beneficiario della garanzia dovrà corrispondere sarà calcolato tenendo conto della normale remunerazione del capitale fornito, delle spese amministrative e dei normali rischi inerenti alla concessione della garanzia 7 Per la definizione di giovani agricoltori si fa riferimento al regolamento (CE) 1257/1999 ed agli articoli 1-2 della legge n. 441/ Per la definizione di micro, piccole e medie intraprese le autorità italiane fanno riferimento alla raccomandazione della Commissione 03/361/CE, in GU L 124, del , pag

5 nuove macchine ed attrezzature, per operazioni di ristrutturazione del debito (trasformazione a lungo termine di precedenti passività contratte a breve e a medio termine). 21) La banca che concede il finanziamento deve presentare a ISMEA un dossier completo riguardante l'impresa beneficiaria, corredato di tutti i dati relativi al finanziamento richiesto ed alle altre garanzie offerte dall'impresa (questa è una condizione obbligatoria, in quanto la garanzia prestata da ISMEA è sussidiaria). Controgaranzie. 22) Sono assistibili dalla controgaranzia dell ISMEA le garanzie rilasciate dai Confidi e da altri fondi di garanzia pubblici e privati a fronte dei finanziamenti di cui al precedente punto 20, la controgaranzia non può superare il 70% dell'ammontare garantito, fino ad un importo massimo di un milione di euro per le micro e piccole imprese e di due milioni di euro per le medie imprese. 23) I Confidi ed i fondi di garanzia interessati inoltrano domanda ad ISMEA, allegano copia dell'ultimo bilancio approvato e le informazioni riguardanti la loro struttura ed attività. 24) I Confidi ed i fondi di garanzia pagheranno un corrispettivo per la controgaranzia, pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa. Il premio sarà pagato in un unica soluzione (una tantum) per l intera durata della garanzia e sarà calcolato come descritto al precedente punto 18, lettere (b) e (c). Cogaranzie. 25) Le garanzie concesse dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia possono essere assistite da una garanzia di ISMEA a fronte dei finanziamenti di cui al precedente punto ) Per poter essere assistiti da suddetta cogaranzia i Confidi e gli altri fondi di garanzia, devono stipulare un apposita convenzione con ISMEA. Questa convenzione disciplina i criteri, le modalità e le procedure di concessione e di liquidazione della cogaranzia nel rispetto delle condizioni fissate per la concessione delle garanzie dirette alle imprese (come descritte ai precedenti punti da 18 a 21). Dotazione finanziaria e durata del regime. 27) La dotazione finanziaria è di 60 milioni di euro, per l intera durata del regime, indicata dalle autorità italiane in sei anni. Il finanziamento del regime sarà oggetto di revisione annuale. Relazione annuale. 28) Nelle relazioni annuali che saranno presentate dalle autorità italiane per permettere l'esame costante delle garanzie pubbliche da parte della Commissione, come previsto al punto 7 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di (in seguito la comunicazione sulle garanzie) 9, saranno forniti i seguenti dati: le spese per le garanzie, l importo totale delle garanzie concesse, con indicazione dei tipi e degli obiettivi delle operazioni oggetto della garanzia, l importo totale delle garanzie in essere in relazione ai contributi, i casi di 9 GU C 71 del , pag

6 inadempimento su tutti i prestiti garantiti ed i corrispettivi versati per le garanzie pubbliche nel corso dello stesso anno ed il loro destinatario. III. Valutazione 29) L articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 30) Nel caso in esame, le autorità italiane hanno strutturato il regime di garanzie pubbliche in modo che non comporti elementi d'aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato. 31) Nella comunicazione sulle garanzie la Commissione espone il metodo che utilizza per la valutazione delle garanzie pubbliche. 32) Ai sensi del punto 2 di detta comunicazione il beneficiario degli aiuti è di solito il mutuatario al quale la garanzia statale consente d'ottenere per il prestito condizioni migliori di quelle conseguibili in genere sui mercati finanziari. 33) Nel regime prospettato dalle autorità italiane a favore del settore agricolo tutte le garanzie (dirette agli agricoltori, le cogaranzie e le controgaranzie) completano i titoli che l'agricoltore/mutuatario deve fornire per ottenere il finanziamento richiesto. Pertanto gli agricoltori sono considerati come beneficiari potenziali del regime. Nel caso delle controgaranzie e delle controgaranzie, un vantaggio potrebbe in derivare per Confidi o per i fondi di garanzia in questione. 34) Perché la Commissione possa ritenere che un regime di garanzia statale non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, devono essere rispettate le condizioni enunciate al punto 4.3 della comunicazione sulle garanzie, in particolare: a) il regime non consente la concessione di garanzie a mutuatari che si trovino in difficoltà finanziarie; b) il mutuatario, in linea di principio, è in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato senza alcun intervento da parte dello Stato; c) le garanzie sono connesse ad un'operazione finanziaria specifica, sono circoscritte ad un importo massimo predeterminato, non assistono più dell'80 % del prestito (o di un'altra obbligazione pecuniaria) in essere (salvo che si tratti di titoli obbligazionari o titoli analoghi) e non sono prorogabili; d) le modalità del regime sono basate su una valutazione realistica del rischio, di guisa che i corrispettivi pagati dalle imprese beneficiarie consentono, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso; e) il regime prevede le condizioni alle quali verranno prestate le garanzie future nonché una dotazione finanziaria globale, soggetta a revisione con periodicità quanto meno annuale; f) i corrispettivi coprono sia i normali rischi inerenti alla concessione della garanzia sia le spese amministrative del regime nonché - spese amministrative del regime nonché - ove lo Stato apporti i fondi iniziali per l'avvio del sistema - la normale remunerazione del capitale. 6

7 35) La Commissione constata che : - la condizione posta al punto 34 (a) è rispettata, con riferimento a quanto enunciato al punto 18 (a); - la condizione posta al punto 34 (b) è rispettata, con riferimento a quanto enunciato al punto 18 (a); - la condizione posta al punto 34 (c) è rispettata, con riferimento a quanto enunciato al punto 18 (d), 20 e 22; - la condizione posta al punto 34 (e) è rispettata, con riferimento a quanto enunciato al punto 18 (b), 18 (c) e punto ) Per quanto riguarda la condizione enunciata al punto 34(d), la Commissione constata che, alla luce delle indicazioni delle autorità italiane riportate al punto 18 (d), la valutazione del rischio si basa su parametri che permettono di redigere un quadro realistico delle imprese beneficiarie. 37) Dal momento che i parametri indicati dalle autorità italiane consentono di prevedere i problemi del rispetto degli impegni finanziari da parte delle imprese beneficiarie, consentendo cosí l accesso al sistema esclusivamente a quelle imprese che possiedono una certa solidità finanziaria, e che i metodi di calcolo dei corrispettivi sono quelli utilizzati dagli operatori privati nel settore, la Commissione conclude che tutti gli elementi di base sono presenti perché a combinazione della valutazione del rischio e dei corrispettivi pagati consenta con tutta probabilità l'autofinanziamento del regime stesso. Nel caso delle cogaranzie e controgaranzie la Commissione constata che il regime prevede un intervento pubblico pari passu rispetto agli altri operatori del mercato, e che per i motivi sopra esposti l autofinanziamento del sistema è egualmente assicurato. Pertanto la Commissione conclude che la condizione posta al punto 34 (e) è rispettata. 38) Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 34(f), la Commissione costata innanzitutto che alla luce delle indicazioni delle autorità italiane riportate al punto 18 (c), il corrispettivo sarà calcolato in modo da coprire sia i rischi del sistema sia le spese amministrative del regime. Le autorità italiane hanno comunicato i parametri per il calcolo di questi elementi, parametri che corrispondono a quelli utilizzati dalle banche italiane per operazioni simili. 39) Per quanto riguarda la normale remunerazione del capitale inizialmente fornito dallo Stato per il regime, le autorità italiane hanno organizzato il fondo in modo da ottenere un tasso di remunerazione del 3,72% al primo esercizio, dell 8,34% al secondo esercizio ed una resa media in 5 anni del 10,32% e del 12,56% in 10 anni, il che è conforme al rendimento a medio/lungo termine dei mercati finanziari. Pertanto la Commissione conclude che la condizione posta al punto 34 (f) è rispettata. IV. Decisione In base alle considerazioni che precedono la Commissione ha deciso che la misura non costituisce un aiuto di Stato. La Commissione ricorda alle autorità italiane l obbligo di presentare entro un anno dall entrata in vigore del presente regime una relazione dettagliata della sua attuazione, come previsto al punto 7 della comunicazione sulle garanzie. Nell ipotesi in cui le autorità italiane intendano prorogare la durata di validità del regime qui esaminato, la Commissione esaminerà nuovamente il regime allo scopo di rivedere le proprie conclusioni originarie in merito alla 7

8 sussistenza ed all'entità degli aiuti ivi contenuti alla luce dell esperienza acquisita e sulla base dei suddetti rapporti annuali. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet: La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell Agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione H.2. Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax ( ) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione 8

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