SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN Z.T.O. C2/1 a Longare (VI) Ai sensi dell art. 63 L.R. n 61/85

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2 COMUNE DI LONGARE PROVINCIA DI VICENZA SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN Z.T.O. C2/1 a Longare (VI) Ai sensi dell art. 63 L.R. n 61/85 tra il COMUNE DI LONGARE (codice fiscale ) qui rappresentato, ai sensi dell'art. 51 della legge 142/90, dell'art. 58 del vigente Statuto Comunale e giusta le determinazioni del Sindaco del suddetto Comune n del 18 agosto 1997 e n del 3 ottobre 1998 dal sig., nato a il, domiciliato per la carica presso la sede Municipale in Longare via Marconi 26, nella sua veste di Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale/ Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, a quanto infra espressamente facoltizzato in forza di delibera del Consiglio Comunale del 28 aprile 1999 di cui al verbale n. 16 di Reg. e n di Prot., divenuta esecutiva ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto Dalla Pozza Geni nata a Castegnero (VI) il 15/11/1931, residente a Torri di Quartesolo (VI) in Via Bellini n. 9 Cod. Fisc. DLL GNE 31S55 C056J; Tombolan Andrea nato a Longare (VI) il 10/02/1955, residente a Torri di Quartesolo (VI) in Via XXV Aprile n Cod. Fisc. TMB NDR 55B10 E671F; Tombolan Luisa nata a Vicenza il 07/06/1960 residente a Vicenza in Via Dalla Chiesa n Cod. Fisc. TMB LSU 60H47 L840B; proprietari del terreno descritto in Comune di Longare, Foglio 5 Mappali nn ; Balbo Geremia nato a Longare (VI) il 11/03/1927 residente a Vicenza in Strada Commenda n Cod. Fisc. BLB GRM 27C11 E671D; proprietario del terreno descritto in Comune di Longare, Foglio 5 Mappali nn ; VIESSE s.n.c di Vettore Nereo, Sinigaglia Galdino & C. con sede in Longare (VI), Via Roma n. 126 P. IVA ; proprietaria del terreno descritto in Comune di Longare, Foglio 5 Mappali nn. 132 Sub. 15 Mappali nn PREMESSO Che la ditta Lottizzante ha presentato in data / / con n. di protocollo, una domanda tendente a ottenere l autorizzazione urbanistica a Lottizzare il seguente terreno sito in Comune di Longare località classificato dal vigente P.R.G. come zona C2/1 destinazione Residenziale di Espansione, censito come segue:

3 comune di Longare al foglio 5 mappali nn (parte) sub. 15; terreni in proprietà comune di Longare al foglio 5 mappali nn. 787 (parte) sub ; terreni già ceduti all amministrazione Comunale in proseguo tale area sarà indicata come lottizzazione, della superficie complessiva di mq 7.223,65 di cui mq ,69 pari al 94,60% di proprietà privata e mq. 389,96 pari al 5,40% di proprietà dell Amministrazione Comunale per il totale del 100% delle aree interessate dall ambito. Che il piano di Lottizzazione è stato sottoscritto da tutti gli aventi titolo per cui ricorrono i presupposti dell approvazione diretta ai sensi del primo comma dell art. 60 della L.R. 61/85. Che la commissione edilizia in data.. con verbale. ha espresso parere favorevole per l approvazione del Piano di Lottizzazione in parola; Che il piano ha ottenuto parere favorevole dai seguenti enti: Genio Civile di Vicenza; A.I.M. s.p.a. di Vicenza con atto n. Che il Comune di Longare è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con DGR n. 878 del e DGR 1344 del ; Che il Comune di Longare con delibera di Consiglio Comunale n. del ha approvato il piano di lottizzazione denominato Che la ditta lottizzante ha presentato la documentazione attestante la disponibilità dell area a lottizzare, oggetto della presente convenzione, relativamente alle opere da eseguire; Che le parti intendono disciplinare con la presente convenzione sia tutti gli aspetti relativi allo sviluppo del nuovo piano di lottizzazione sia tutti gli obblighi e gli oneri relativi allo spostamento della pista ciclabile; SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 ATTUAZIONE DEL PIANO Sono approvate le premesse, come parti integranti e sostanziali della presente convenzione a cui si rinvia per relationem. Le Ditte proprietarie, come convenute e sopra rappresentate in questo atto, sono responsabili in solido, per sé e gli aventi causa, delle obbligazioni assunte con questo atto, nel quale, in prosieguo, saranno denominati anche come lottizzanti o ditta lottizzante o proprietari ; il Comune di Longare sarà di seguito denominato anche come Il Comune. La Ditta lottizzante, che presenta la più ampia ed illimitata garanzia per la proprietà e disponibilità degli immobili sopra descritti, si impegna a dare esecuzione al piano di lottizzazione e in zona C2 sottozona 1, Residenziale di Espansione, denominato ed alle opere di

4 urbanizzazione primaria previste nel progetto, secondo gli elaborati di Progetto depositati in data presso l Ufficio Tecnico Comunale che ne formano parte integrante e contestuale della presente convenzione e così individuati: Elaborato 1.01 Elaborato 1.02 Elaborato 1.03 Elaborato 1.04 Elaborato 1.05 Elaborato 1.06 Elaborato 1.07 Elaborato 1.08 Elaborato 1.09 Estratto P.R.G. Estratto catastale ed elenco delle proprietà Relazione illustrativa e documentazione fotografica Norme tecniche di attuazione Schema di convenzione Preventivo sommario di spesa Relazione geologica geotecnica Indagine ambientale su terre e rocce da scavo Studio di compatibilità idraulica SATO DI FATTO Tavola 2.01 Tavola 2.02 Tavola 2.03 Tavola 2.04 Tavola 2.05 Tavola 2.06 Rilievo plano-altimetrico Profili longitudinali significativi Sezioni su pista ciclabile Rilievo linea acque nere Rilievo linea acque bianche Rilievo linee acquedotto ed illuminazione pubblica PROGETTO Tavola 3.01 Tavola 3.02 Tavola 3.03 Tavola 3.04 Tavola 3.05 Tavola 3.06 Tavola 3.07 Tavola 3.08 Tavola 3.09 Tavola 3.10 Dimensionamento del piano Dimensionamento del piano: dimostrazione delle superfici Dimensionamento del piano: individuazione delle aree da cedere Opere di urbanizzazione e infrastrutture a rete: linea acque bianche e nere Opere di urbanizzazione e infrastrutture a rete: linea gas metano Opere di urbanizzazione e infrastrutture a rete: linea elettrica Opere di urbanizzazione e infrastrutture a rete: linea illuminazione pubblica Opere di urbanizzazione e infrastrutture a rete: linea telefonica Opere di urbanizzazione e infrastrutture a rete: schema sezione stradale A-A e particolari costruttivi Opere di urbanizzazione e infrastrutture a rete: segnaletica stradale verticale ed orizzontale

5 assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti dal presente articolo e dai seguenti, per se stessa ed aventi causa, a qualsiasi titolo e diritto. ART. 2 DICHIARAZIONE DI PROPRIETÀ. La Ditta lottizzante dichiara di essere proprietaria delle are interessate al piano di lottizzazione oggetto della presente Convenzione e censite al N.C.T. del Comune di Longare Foglio 5 di proprietà dei sig.ri pervenute rispettivamente con atto atto.. atto ART. 3 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. La Ditta lottizzante si impegna ad eseguire, a totale propria cura e spese, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria ai sensi dell art. 86 L.R. n. 61/85, ed in conformità agli elaborati tecnici di progetto, sopra elencati, nonché alle prescrizioni che verranno impartite dagli Enti erogatori dei servizi, ed alle ulteriori disposizioni per buona esecuzione delle opere che potranno essere impartite anche dal Comune a mezzo dei suoi delegati, le seguenti opere di urbanizzazione primaria indicate nelle tavole di progetto e così come individuate: strade di lottizzazione e marciapiedi mq 848,84 verde primario mq 1.071,70 parcheggio primario mq 951,32 la Ditta lottizzante si impegna per sé e per i successivi aventi causa a mantenere le aree distinte ed i lotti edificabili in condizioni di decoro e di igiene, conformi ai vigenti regolamenti comunali, edilizio e di pulizia urbana, fino al momento in cui le aree diverranno oggetto di permesso di costruire per edificare. La realizzazione della rete di distribuzione del gas verrà concordata con A.I.M. di Vicenza e la disciplina delle acque meteoriche sarà preventivamente concordata con il Genio Civile di Vicenza, e secondo le prescrizioni dallo stesso fornite. La Ditta lottizzante si impegna a sistemare mediante livellatura, l area destinata agli insediamenti edilizi. Il permesso di costruire ad urbanizzare sarà rilasciato subordinariamente alla presentazione del progetto esecutivo delle opere, completo del preventivo di spesa e computo metrico aggiornato, nonché nulla osta degli enti erogatori. ART. 4 STANDARD SECONDARIO Il disposto del comma 7 dell art. 26 della L.R. 61/85, per gli strumenti attuativi riguardanti le zone residenziali di nuova formazione, prevede la dotazione di mq 3 per abitante in aggiunta rispetto allo standard primario.

6 La somma delle aree sopradescritte è stata reperita in sede di progettazione del piano per cui non necessita la monetizzazione. ART. 5 ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI. La Ditta lottizzante si impegna ad assumere l onere per la realizzazione delle seguenti opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, in conformità al progetto citato allegato alla pratica edilizia comprensive delle reti ed impianti di seguito specificati: - strade; - pista ciclabile; - parcheggi; - fognature bianche; - rete di illuminazione pubblica e suo collegamento all esistente; - rete di distribuzione dell energia elettrica d intesa con l Enel; - rete di distribuzione del gas d intesa con la società A.I.M.; - rete telefonica d intesa con la società Telecom; - verde attrezzato; - segnaletica stradale verticale e orizzontale - innesto incrocio della lottizzazione con Via Tombolea e Via Dei Martinelli. I lavori di costruzione delle opere sopra descritte, saranno eseguite da idonee imprese, sotto la sorveglianza dell Ufficio Tecnico Comunale. La Ditta lottizzante si impegna a predisporre tutti gli allacciamento delle reti tecnologiche, compresi gli allacciamenti ai singoli lotti per le acque bianche, nere, linea telefonica e linea elettrica, consegnando al Comune tutti gli impianti già collegati e funzionanti, compreso il ripristino del sottofondo e bynder. La Ditta lottizzante si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese necessarie, alla riparazione di eventuali imperfezioni e/o a completare le opere relative, agli allacciamenti ai pubblici servizi, secondo le risultanze del collaudo o dell arbitrato entro il termine stabilito dal responsabile dell area tecnica. Scaduto tale termine, in caso di persistente inadempienza della Ditta lottizzante, si provvederà d ufficio, con spese a carico della Ditta lottizzante medesima anche mediante escussione della fideiussione. ART. 6 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE TEMPI DI ATTUAZIONE. La ditta lottizzante si impegna ad iniziare le opere di cui ai precedenti art. 5 entro anni uno dalla data di rilascio del Permesso di costruire, ed ad ultimarle entro 3 (tre) anni dalla data del loro inizio.

7 Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero ultimate o risultassero incomplete, l Amministrazione Comunale può sostituirsi al lottizzante attingendo i fondi dalla garanzia costituita mediante fidejussione realizzando i lavori necessari. L inizio e l ultimazione dei lavori sono determinati mediante comunicazione scritta al Comune. ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE - CONTRIBUTI - urbanizzazione primaria: Gli oneri di urbanizzazione primaria dovuti, in applicazione delle vigenti tabelle, modalità di calcolo comunali e ai sensi dell'art. 82 della L.R. n.61/85, ammontano a.. (mc., x 8,37 mc. In luogo del pagamento degli importi relativi agli oneri tabellari di urbanizzazione primaria, la ditta lottizzante si impegna, ai sensi dell'art. 86 della L.R. 61/85, a realizzare e cedere le aree e le opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 5. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, eventualmente eccedente il valore delle opere di urbanizzazione già eseguite e comunque cedute al Comune, e di quelle che il concessionario si è impegnato ad eseguire, verrà corrisposta all atto del rilascio dei Permessi di Costruire. urbanizzazione secondaria: Gli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti saranno determinati, in applicazione delle vigenti tabelle, modalità di calcolo comunali e ai sensi dell'art. 82 della L.R. n.61/85, sono stati quantificati in complessive (mc. x mc.) salvo aggiornamenti. Detto importo sarà verificato e rideterminato nonché interamente versato al Comune dalla Ditta proprietaria, in sede di rilascio dei singoli permessi di costruire dei fabbricati. ART. 8 - COSTO DI COSTRUZIONE Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota commisurata al costo di costruzione, di cui all art. 16 del D.P.R. n. 380/01, da determinarsi al momento del rilascio dei singoli Permessi di Costruire. ART. 9 COLLAUDO. Il Comune su richiesta della Ditta lottizzante, sottopone a collaudo le opere di cui al precedente articolo 5 non prima di 30 (trenta) giorni dall ultimazione degli stessi e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla medesima. Per tale collaudo, il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali o di liberi Professionisti scelti dall Amministrazione Comunale di Longare. Le spese tutte di collaudo sono a carico della Ditta lottizzante. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà definita da un collegio di tre arbitri nominati il primo dalla Ditta lottizzante, il secondo dal Comune ed il terzo di comune accordo

8 fra le parti ed in caso di mancato accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Vicenza. Il lottizzante si impegna a provvedere, a proprio carico a tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o a completare le opere secondo le risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dal sindaco. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Ditta lottizzante, l Amministrazione provvede d ufficio con spese a carico della Ditta medesima. Non si procederà ad approvazione dell atto di collaudo se la Ditta non avrà provveduto a rimborsare gli oneri di cui sopra all Amministrazione Comunale. ART. 10 COLLAUDO IN CORSO D OPERA. Nel corso dei lavori, e comunque almeno una volta prima dell inizio dei lavori relativi alle opere di edificazione edilizia di cui all art. 14, si potrà, su richiesta anche di una delle parti, procedere al collaudo in corso d opera. Il collaudatore sarà nominato a scelta dall Amministrazione Comunale mentre le spese relative saranno sopportate dalla Ditta lottizzante. In caso di risultanze negative il Responsabile del servizio inviterà il lottizzante a risolvere il problema riscontrato entro il termine di giorni 30 (trenta), non autorizzando nel frattempo, alcun inizio dei lavori relativo ad opere di edilizia ai sensi dell art. 14, sino a quando a successivo verbale di collaudo parziale in corso d opera non venga accertato il ripristino della conformità dell esecuzione delle opere al progetto approvato. ART. 11 MANUTENZIONE DELLE OPERE. Durante l attuazione delle opere previste nel piano di lottizzazione di cui all art. 5 e fino alla consegna delle stesse di cui al successivo articolo 18, tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni responsabilità civile e penale inerente all attuazione ed all uso della lottizzazione, sono a totale ed esclusivo carico del lottizzante. Qualora all atto della consegna delle opere citate non risultassero in perfette condizioni di manutenzione, si applicano le disposizioni di cui agli ultimi commi del precedente articolo 9. La manutenzione delle aree di cui al precedente art. 5 è a totale carico della ditta lottizzante fino a che il Comune non le acquisisce al proprio patrimonio con la stipula del relativo rogito del trasferimento del bene che dovrà avvenire a mezzo di un notaio o del Segretario Comunale. ART. 12 COSTO PRESUNTO DELL URBANIZZAZIONE PRIMARIA. La spesa che la ditta sostiene per l esecuzione delle opere di urbanizzazione ammonta ad.,00 ( /00), come da preventivo di spesa agli atti del Comune di cui si riconosce la congruità dei prezzi. ART. 13 INDIVIDUAZIONE DELL IMPRESA ESECUTRICE L impresa esecutrice dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione verrà individuata in base ai principi di rotazione, economicità e trasparenza. Al fine di garantire i suddetti principi,

9 trattandosi di lavori di importo compreso tra i ,00 ed i ,00 euro sono state invitate a presentare l offerta n.. (almeno 5) ditte che hanno risposto come segue: 1) ditta offerta del.prot di. 2) ditta offerta del.prot di. 3) ditta offerta del.prot di. 4) ditta offerta del.prot di. 5) ditta offerta del.prot di. Pertanto, ai sensi dell art. 122 del D.Lgs 163/2006 la ditta esecutrice dei lavori risulta essere:.. ART. 14 PERMESSI DI COSTRUIRE L edificazione viene attuata in base ai tempi ed alle quote legati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, fermo restando che i Permessi di costruire non potranno comunque essere rilasciati fino a quando le costruzioni cui si riferiscono non siano servite da strade di accesso ad esclusione dei marciapiedi e dell asfalto, dall impianto di smaltimento delle acque bianche e nere, dall impianto di energia elettrica e dall acquedotto. Tali opere dovranno essere attestate da una relazione favorevole di collaudo in corso d opera ai sensi dell art. 10. Il rilascio dell autorizzazione di agibilità delle suddette costruzioni, avverrà solo dopo il collaudo delle opere di cui al precedente art. 5, approvato dal competente organo deliberativo. ART. 15 ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE. L entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse, solo nel caso in cui i lavori di urbanizzazione non fossero ancora iniziati. ART. 16 VIGILANZA. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di vigilare sull esecuzione delle opere di urbanizzazione, per assicurare la rispondenza al progetto approvato. Qualora siano riscontrate difformità, l Amministrazione Comunale diffida la Ditta lottizzante ad adeguarsi agli obblighi contrattuali, entro i termini di ultimazione di cui ai precedenti articoli. ART. 18 CONSEGNA DELLE OPERE E DELLE AREE. La Ditta lottizzante si impegna a sua cura e spese a consegnare al Comune, tramite il trasferimento di proprietà, le aree e le opere di cui ai precedenti art. 3-5 entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell avvenuta approvazione dell atto di collaudo favorevole da parte dell Amministrazione Comunale con relativo atto deliberativo. L atto di trasferimento potrà avvenire con l intervento di un notaio o di Segretario Comunale. In tale occasione la Ditta lottizzante dovrà fornire a sua cura e spese i seguenti documenti:

10 - certificato annuale di partita; - certificato ipotecario; - tipo di frazionamento. ART. 19 CONCESSIONI A TERZI. La Ditta lottizzante si impegna, in caso di trasferimento anche parziale delle aree lottizzate, di porre a carico degli acquirenti dei singoli lotti, mediante specifica clausola da inserire negli atti di compravendita, tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo. La Ditta lottizzante resta comunque solidalmente responsabile verso il Comune di tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione. ART. 21 CAUZIONE. Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, la ditta lottizzante ha presentato e consegnato al Comune di Longare, come sopra rappresentato, quale garanzia finanziaria per gli adempimenti degli obblighi derivanti dai precedenti articoli, la seguente polizza fidejussoria assicurativa: - polizza della compagnia n. dell importo di (Euro ), rilasciata il, corrispondente al 100% del presunto importo delle opere di urbanizzazione primaria di cui all art. 5 (= Euro). La garanzia sarà vincolata all adempimento di quanto prescritto e potrà essere utilizzata direttamente dall Amministrazione Comunale nei casi di inadempimento da parte della Ditta lottizzante. Nel caso in cui l importo della garanzia non dovesse coprire tutte le spese, la differenza sarà addebitata alla Ditta lottizzante e recuperata secondo quanto previsto dall ultimo comma dell art. 9. ART. 22 REGIME FISCALE. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione definitiva, sono a totale carico della Ditta Lottizzante con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare ai benefici della Legge n 666. ART. 23 RINUNCIA ALL IPOTECA LEGALE. La Ditta lottizzante autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari con piena rinuncia all ipoteca legale e con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. ART. 24 ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE CONVENZIONE. La presente convenzione, mentre è fin d ora vincolante per la Ditta lottizzante, diverrà tale per il Comune non appena avrà ottenuto le approvazioni di legge.

11 Longare,

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