Comune di SANDIGLIANO. Provincia di Biella. PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO D INIZIATIVA PRIVATA P.E.C. VIA VERDI I borghi del sole SCHEMA CONVENZIONE

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1 All. A Comune di SANDIGLIANO Provincia di Biella PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO D INIZIATIVA PRIVATA P.E.C. VIA VERDI I borghi del sole SCHEMA CONVENZIONE Data: Biella, luglio 2013 La proponente...

2 SCHEMA DI CONVENZIONE fra il COMUNE DI SANDIGLIANO e l Impresa di Costruzioni B & B di Bono e Bordogni, nella persona del legale rappresentante Bordogni Giovanni (c.f. BRD GNN 54R27 M098S) nato a Viverone il 27/10/1954 e residente a Ponderano in via Buozzi 10. REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemila... il giorno del mese di, in Via, nel mio studio innanzi a me, notaio iscritto nel Collegio Notarile di Biella, Città di mia residenza e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi gli infranominati comparenti rinunciato fra loro d'accordo e con il mio consenso, si costituiscono: Il Comune di Sandigliano (c.f. ) in persona del Sindaco protempore sig. nato a il domiciliato per la carica nella residenza Municipale di Sandigliano a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Comunale del n debitamente pubblicata ed esecutiva ai sensi di legge che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "A" senza lettura per dispensa avutane dai comparenti; L Impresa di Costruzioni B & B di Bono e Bordogni con sede in Biella, via P. Micca 10, partita IVA , in persona di Bordogni Giovanni (c.f. BRD GNN 54R27 M098S) nato a Viverone il 27/10/1954 e residente a Ponderano in via Buozzi 10, nella sua qualita' di legale rappresentante della ditta costruzioni edili B e B, che nel corso del presente atto verrà denominata come parte "proponente". Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, P R E M E T T O N O che la proponente e proprietaria dei terreni indicati nella Tav. 1 degli elaborati tecnici di progetto e precisamente: mappa N.C.T. Foglio 5 mappali n. 524, 523, 282, 284, che il vigente P.R.G. del Comune di Sandigliano approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n, destina le aree sopraelencate come Aree di Espansione Rada di cui all art delle N.T.A. da attuarsi tramite Piano Esecutivo Convenzionato ; che il Comune di Sandigliano non e tenuto alla redazione del Programma Pluriennale di Attuazione; che per l'utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi e' stato predisposto il progetto di piano esecutivo a firma dell'arch. Alessandra Vaccari, iscritta all Ordine degli Architetti della Provincia di Biella al n. 247, secondo i disposti degli artt. 43 e 45 della L.R. n.56/77, costituito dai seguenti elaborati:

3 - Schema di Convenzione (all A) - Relazione tecnico-illustrativa (all B) - Norme di attuazione (all C) - Computometrico (all D) - Serie di n.7 tavole grafiche, e precisamente: TAV.1) Planimetrie -Estratti P.R.G e Estratto di mappa TAV.2) Planimetria di progetto e conteggi TAV.3) Planimetria 1:500 con delimitazioni vecchio e nuvo PEC TAV.4) Opere di urbanizzazione - planimetria di progetto TAV.5) Planimetria con indicazione quote altimetrica TAV.6) Opere di urbanizzazione - particolari costruttivi TAV.7) Planimetria di Piano ridotta alla scala di P.R.G.C 1:2000 che sul progetto di Piano Esecutivo si è espressa favorevolmente la Commisione igienico-edilizia, come da parere emesso nell'adunanza in data (con osservazioni recepite negli atti progettuali e nella presente convenzione); che il Sindaco, decideva l'accoglimento del progetto di piano esecutivo e dello schema di convenzione, i quali venivano depositati presso la segreteria del Comune e pubblicati per estratto all'albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi; che non sono pervenute osservazioni e proposte; che la proponente ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione. TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne il Comune, ma in modo in d'ora definitivamente impegnativo per quanto concerne la proponente: Art. 1 - Generalita' Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. Art. 2 - Attuazione P.E.C L'Attuazione del progetto di Piano Esecutivo, sul terreno sito in Comune di Sandigliano descritto nella Tav. 1 degli elaborati di progetto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale avverrà in conformità delle Norme Tecniche di Attuazione dell P.R.G. vigente (in particolare dell'art ), delle norme della presente convenzione, nonche secondo gli elaborati del Piano Esecutivo stesso che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, i quali elaborati costituiscono semplice precisazione alle prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G.. - Art. 3 - Utilizzazione urbanistica ed edilizia

4 Il Piano Esecutivo ha per oggetto la utilizzazione edilizia ed urbanistica del terreno sito nel Comune di Sandigliano descritto alla tav. 1 di progetto ed a Catasto al Foglio.5 mappali n. 524, 523, 282, 284, secondo le modalità previste dagli strumenti urbanistici e ricordate in premessa. Il Piano Esecutivo prevede la utilizzazione urbanistica del terreno anzidetto secondo le seguenti destinazioni, come individuato nella tav. 2 A) aree fondiarie di pertinenza degli edifici a destinazione residenziale mq ; B) aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria mq 1525; Le destinazioni d'uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione, e comunque, anche oltre tale termine, solo dietro espresso consenso del Comune e ove le modificazioni stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni. Eventuali modificazioni di destinazione non consentite porteranno ad una penale convenzionale a carico della proponente o degli aventi diritto pari al doppio del valore delle aree di cui e stato modificato l'uso, secondo la stima degli Uffici Comunali. La proponente si impegna,per sè e per gli aventi diritto, alla manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici a destinazione residenziale affinche tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti. Nelle aree di cui alla lettera A, sono stati realizzati numero sei edifici residenziali uni e plurifamiliari, per complessivi mc 3710 facenti parte del lotto A, nel lotto B sono stati realizzati n 4 edifici unifamiliari e devono essere ancora realizzati altri 2 edifici sempre unifamiliari, per un totale di mc Nella parte nuva di terreno, oggetto di richiesta di nuovo PEC, verranno realizzati n 2 edifici unifamiliari. Le sagome degli edifici indicate in planimetria sono indicative, potranno subire delle modifiche nella disposizione planimetrica fermo restando l obbligo dell osservanza dei parametri urbanistici ed edilizi in vigore. La disposizione planimetrica degli edifici e indicativamente rappresentata nelle tavole allegate e sarà meglio precisata negli atti tecnici a corredo delle domande di permesso di costruire. La modalità di utilizzazione delle aree di cui alla lettera "B)" sono definite ai successivi articoli. Il progetto delle opere e degli impianti ivi previsti descritti al successivo art. 5 saranno precisati in progetti esecutivi, sulla base delle indicazioni e prescrizioni progettuali ed esecutive che saranno dettate dagli uffici comunali, da sottoporre all'approvazione degli organi comunali. Art. 4 - Cessione gratuita aree per opere di urbanizzazione La proponente, in relazione al disposto dell'art.45 L.R. 56/77 n 1, nonche del 5 comma dell'art. 5 della legge 06/08/1967 n 765, si obbliga per sè e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune un'area complessiva di mq 1525, interna al perimetro del P.E.C. a soddisfacimento degli standards urbanistici fissati dall'art. 21 L.R. 56/77, la cessione delle aree suddette avverrà a semplice richiesta del Comune, senza indennizzo (cosi come indicato al successivo art. 13). Art. 5 - Oneri urbanizzazione primaria La proponente, in relazione a disposto dell'art. 45 n 2 L.R. 56/77 si obbliga per se e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo ad assumersi gli oneri di costruzione di tutte le opere di cui all'art. 51 nø 1 L.R. 56/77 e precisamente:

5 d) costituzione di area verde a giardino; Dette opere verranno eseguite direttamente a cura e spese della proponente contestualmente e progressivamente secondo la realizzazione degli edifici residenziali e comunque entro 2 anni dalla stipula della convenzione. Si considerano ultimate le opere in questione quando sia assicurato l utilizzo e la fruizione pubblica. Il trasferimento al Comune di Sandigliano delle opere avverrà nei termini di cui al succesivo art. 13 restando inteso che fino a detto trasferimento resta a carico della proponente, o degli aventi diritto, ogni onere di manutenzione delle opere e gestione ed impianti realizzati a norma della presente convenzione. La proponente si impegna a realizzare a scomputo totale dei contributi per oneri di urbanizzazione primaria le opere sopraspecificate. La valutazione del costo delle opere in programma, effettuata con computo metrico estimativo dalla proponente e verificata dai competenti Uffici Comunali, ammonta a euro...= (IVA 10% compresa). Anche se il costo delle Opere di urbanizzazione primaria da eseguire direttamente dalla proponente ecceda l'onere determinato alla proponente stessa ed agli aventi diritto, non e dovuto alcun rimborso, compenso o scomputo di altri oneri a qualsiasi titolo determinati. Art. 6 - Caratteristiche tecniche opere di urbanizzazione primaria Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere conformi, per dimensioni e caratteristiche a quanto previsto dal progetto di Piano Esecutivo e dagli specifici progetti esecutivi da sottoporre all'approvazione del Comune di Sandigliano redatti secondo i seguenti criteri tecnici: - Aree verdi formate da tappeto erboso con messa a dimora di arbusti sempre verdi, delimitate da bordura in cls. Le opere saranno cedute al Comune con le modalità previste al successivo art. 13. Art. 7 - Termini di esecuzione La proponente, in relazione al disposto dell'art. 45 n 4 della Legge Regionale 56/77, si obbliga per se e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo ad eseguire le opere di cui al precedente art. 5 nei tempi previsti nel suddetto articolo. Il rilascio dei permessi di costruire relativi agli edifici residenziali e subordinato all'impegno di contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria. Il ritardo nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione porterà ad una penale pari al 20% del costo delle intere opere di urbanizzazione da realizzare. Il Comune di Sandigliano potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento integrale dell'intera penale calcolata con un massimale di tre anni di ritardo, così come potrà rivalersi immediatamente sulla garanzia fidejussoria di cui all'art. 11 ferma ed impregiudicata la sua facoltà di fare eseguire le opere non costruite in danno della proponente e a suo carico, con azione di regresso per le spese e fermo sempre il risarcimento del danno causato oltre alla penale convenzionale, oltre alla facoltà di risolvere la presente convenzione. Art. 8 - Progetti di opere di urbanizzazione Per l'esecuzione delle opere di competenza della proponente e da questa direttamente eseguite, e di

6 cui all'art. 5 del presente atto, dovranno essere presentati a parte i relativi progetti esecutivi, a mente degli art. 45 n. 3 e 48 della L.R. n. 56/77 a firma di tecnici abilitati per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi comunali, ai cui dettami la proponente dovrà sottostare. I progetti dovranno essere sottoposti all'amministrazione contestualmente alla presentazione del progetto per la richiesta del primo permesso di costruire per la costruzione degli edifici residenziali. I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza del competente ufficio comunale che provvederà al relativo collaudo entro 30 giorni dalla richiesta scritta accompagnata da certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori. Art. 9 - Contributo opere di urbanizzazione secondaria Il contributo per le opere di urbanizzazione secondaria sara' quello determinato in base alle tariffe vigenti all'atto del rilascio di ogni concessione edilizia. Art Contributo relativo al costo di costruzione Il contributo relativo al costo di costruzione sara' quello determinato in base alle tariffe vigenti all'atto del rilascio di ogni concessione edilizia. Art Garanzie finanziarie Il concessionario ha costituito per se e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo la seguente fidejussione (Banca o Assicurazione) dell'importo di EURO (costo opere di urbanizzazione maggiorato del 20%) a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria. Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, la proponente autorizza il Comune di Sandigliano a disporre della cauzione stessa aggiornata periodicamente secondo gli indici ISTAT del costo della vita nel modo piu' ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notifica e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune dovrà fare. Art Esecuzione sostitutiva Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere in sostituzione delle proponente ed a totale spese della medesima, avvalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e dai regolamenti in vigore, quando essa non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso non inferiore a due mesi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno oltreche l'incameramento della cauzione maggiorata della penale di cui all art. 7. Art Trasferimento degli impianti al Comune

7 Gli impianti e tutti i servizi di cui all'art. 5 del presente atto passeranno gratuitamente di proprietà al Comune a semplice richiesta dell Amministrazione Comunale e a seguito di collaudo dell Ufficio Tecnico Comunale di cui all art. 8. Con il passaggio di proprietà vengono trasferiti a carico del Comune anche gli oneri di manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione degli impianti. Sino a che ciò non avviene, sarà obbligo della proponente di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria, come convenuto ai precedenti articoli. Art Trasferimento degli obblighi Qualora il concessionario proceda ad alienazione dell'area, dovra' trasmettere agli acquirenti gli obblighi e oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune; dovrà dare notizia al Comune di ogni trasferimento effettuato entro tre giorni dall'atto del trasferimento. In caso di mancata esecuzione dell'obbligo, il concessionario rimarrà responsabile in solido con l acquirente per le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione. In ogni caso di trasferimento parziale degli oneri sopra riferiti, la proponente ed i successori od aventi causa, restano solidamente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili. La proprietaria delle aree ed i loro successori od aventi causa, nella esecuzione di dette opere ed impianti, dovrà osservare le norme dettate con il presente disciplinare. Art Rilascio di concessioni e autorizzazioni di agibilita' Resta stabilito anche convenzionalmente per quanto riguarda la proponente che il Comune non rilascerà alcuna autorizzazione di abitabilità od usabilità dei locali a norma dell'art. 57 della L.R.56/77 se non quando dalla proponente o chi per esso sia stato adempiuto agli obblighi inerenti alla realizzazione totale delle opere di urbanizzazione. Art Spese Tutte le spese e conseguenti alla presente convenzione, comprese quella della sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico della proponente. All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla Legge 28 giugno 1943 n. 666, oltre l'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli. Art Rinvio a norme di legge Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare alla legge urbanistica 17/8/1942 n. 1150, legge 28/01/1977 n. 10 e alla L.R. n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

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