CASSAZIONE CIVILE 2009: CONDOMINIO

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1 1 di 10 15/01/ /01/114 17:51 CASSAZIONE CIVILE 2009: CONDOMINIO CASSAZIONE CIVILE 2009: CONDOMINIO FEBBRAIO L a mministra tore di un co ndominio non è le gittimato, senza autorizza zio ne de ll asse mble a, all esper imento di azioni re ali contr o i si ngo li condomini o co ntro terzi dirette ad ottene re sta tuizioni rela tiv e a lla tito larità o al contenuto di dir itti su cose e pa rti dell e dificio, a me no che non rie ntrino nel nove ro degli atti m eramente conse rvativi. (Nella specie, la S. C. ha cassato senza rinvio la sentenza che ave va riconosciuto tale le gittimazione in re lazione all azione proposta ne i confronti di uno dei co mpro prieta ri che ave va a per to a ccessi nel co rtile comune ai fini della rime ssa di autove tture, i n quanto tal e a zio ne, se condo la S. C., avre bbe inciso sulla condizio ne di un be ne co mune sottoposto a se rvitù). Cass. Civ., Se z. II, 6/2/2009, n In tema di co ndo minio ne gli edifici, l apertura di un varco ne l mur o perime tra le per esige nze de l singo lo co ndo mino è co nsentita, qua le uso più intenso del bene co mune, con ecce zio ne del caso in cui tale varco metta in comunicazione l appartamento del condomino con altra unità immobiliar e attigua, pur di proprietà del medesimo, r icompresa in un diverso edificio condomini ale, poiché in que sto caso il co llegamento tra unità abitative dete rmina la cr eazione di una serv itù a carico di fondazioni e str uttura del fabbricato; in quest ultima ipote si, peraltro, affinché il co mpo rtamento ille cito de l condomino determ ini un danno risarcibile, occo rre la pr ova di un concreto pregiudizio economico, la cui ver ificazione, in assenza di un effettiva dimo strazione, può ritenersi solo po ssibile o pro babile. Cass. Civ., Se z. II, 6/2/2009, n In tema di respo nsabilità de ll appa lta tore pe r difetti di costruzione di un immo bile condomini ale, se tali dife tti dete rmina no un altera zio ne che incida negativamente e d in mo do conside revo le sul go dimento dell immobil e, la rela tiva a zio ne - prev ista da ll ar t cod. civ. ed ave nte natura e xtra co ntrattuale - può e ssere propo sta anche dall amministratore; div ersamente, se i difetti sono r ico nducibili alla categoria de lle difform ità e de i vizi di cui all art cod. civ., la rela tiva a zio ne - di na tura contra ttuale - spe tta soltanto a l committente. (Ne lla spe cie, la S. C. ha confe rmato la se ntenza di merito che, a vendo ricompreso i vizi di costruzione nella fa ttispecie de ll ar t cod. civ., ave va negato

2 2 di 10 15/01/ all amministrator e del condo minio la legittima zione attiva a pr opo rre la rela tiva azione, non essendo il co ndominio committente dell o pera). Cass. Civ., Se z. II, 6/2/2009, n In tema di co ndo minio, le ta belle mille sima li possono esi stere (o non esister e) indipende nteme nte dal regolame nto co ndo minia le, la lor o a llegazio ne rappresentando un fatto mera mente fo rmale che no n muta la natura di e ntrambi gli atti, po iché i condomini, anche in mancanza di tale regolamento, sono liberi di accordarsi tra loro ai fini della r ipar tizione di tutte o alcune delle spese comuni, purché sia r ispettata, a norma de ll ar t cod. civ., la quota po sta a ca rico di ciascuno in proporzione a l valo re de lla r ispetti va propr ietà esclusiva. La fo rmazione delle tabelle millesimali, inoltre, tranne qua ndo queste siano state alle gate ad un re gola mento contrattua le, non richiede forma scr itta "a d substantiam", e ssendo de sumibile anche da "fa cta co nclude ntia". Cass. Civ., Se z. II, 10/2/ 2009, n Il regolame nto di condo minio tra e origine o da un patto stipulato da tutti i co ndo mini ovve ro da ll accettazione da parte degli a cquire nti delle singole unità immobil iari (piani o po rzioni di pia no) de l re go lamento già predisposto dal v endito re, unico originar io proprietar io del fa bbr ica to; ne co nse gue che l e sistenza di ta le regolame nto non può ritene rsi dim ostrata ove no n r isulti né l a ccettazione dei co ndo mini nei singoli rogiti di acquisto né l a ppr ovazione de ll assemble a di condom inio. Cass. Civ., Se z. II, 10/2/ 2009, n La legi ttima zio ne ad agire per l a ccerta mento de l vinco lo di destinazione a parcheggio di appositi spa zi in e dificio di nuova costruzione a i sensi dell art. 41-sexie s de lla le gge 17 a gosto 1942 n spe tta no n già all a mministratore de l condominio, ma ai singoli co mprato ri delle varie unità immobi liari dello stabile, in base ai rispettivi tito li di acqui sto, trattandosi di dir itti spettanti no n a lla co llettività condo miniale, ma se pa ra tamente a ciascuno dei pre detti compra to ri. (Ne lla specie la S.C. ha cassato la se ntenza di merito con cui e ra sta ta r ite nuta sussistente la legittimazione dell amministrator e a d a gire "a favore del condom inio e, quindi, indistinta mente de i condomini dell e dificio", pe r il ricono scimento in via giudiziale de l c. d. po sto auto, sulla base di delibe razioni non a dottate co n la partecipa zio ne di tutti gli interessati). Cass. Civ., Se z. II, 11/2/ 2009, n In tema di co ndo minio, nel ca so in cui l asse mblea de libe ri - a maggioranza de lle quo te mille sima li ed in conformità agli o biettivi di risparmio energetico di cui alla legge n. 10 del , la sostituzio ne dell impia nto di r iscaldamento centra lizzato a gasolio con auto nomi impia nti a gas meta no, non occo rre, ai fini della validità della de libera, che que sta sia corre data de l proge tto e de lla relazione te cnica di co nformità, poiché la legge distingue l a fase de libera tiva da quella a ttuativa, a ttribuendo alla pr ima la me ra va lutazione di conve nienza

3 3 di 10 15/01/ economica della trasfor mazione ed a lla seconda gli aspetti progettuali, ai fini della rispo nde nza de l nuovo impia nto alle pr escrizioni di legge. Una volta de libera ta la sostituzione, il condomini o, e per esso l ammini stratore, de ve prov vedere a tutte le opere ne ce ssari e, tranne quelle rientra nti nella dispo nibilità de i singoli condom ini, perché questi, sia pure disse nzie nti, possano provv edere ad allacciare le varie unità i mmobiliari al nuovo sistem a di al imentazione. Cass. Civ., Se z. II, 20/2/ 2009, n Nel caso di contratto di a ssicurazione stipula to dal condo minio, in pe rsona de ll a mministra tore, la cir co stanza che il condominio sia ente di ge stio ne, privo di pe rso nalità giuridica, non comporta che ciascun condomino possa agire, nel propr io interesse, nei confronti de ll assicura tore, spettando a ll a mministra tore la ra ppresenta nza del condom inio co ntraente de lla polizza nell intere sse di tutti i condomini. Cass. Civ., Se z. III, 20/2/2009, n In tema di co ndo minio, la prescr izio ne de lla doma nda di risarcimento danni pe r e rro nea ripartizione de gli one ri condominiali può dirsi matura ta solo pe r quelli ante riori di oltre ci nque anni alla data di pro posizione della dom anda, me ntre de tti danni continua no a maturar e in re lazione ai successi vi bilanci condo miniali; quanto, invece, a ll azione risa rcito ria per vio lazione delle no rme urba nistiche e d edilizie, trattando si di ille cito pe rmanente, il danno ha na tura perma ne nte, sicché il diritto al r isa rcim ento può e ssere e ser citato in ogni istante ed il re lativo termine di pr escrizione decorr e di giorno in gio rno. Cass. Civ., Se z. II, 26/2/ 2009, n In tema di co ndo minio, non può avere incidenza lesiva del decoro ar chite tto nico di un e dificio un opera modificativa compiuta da un condomino, quando sussi sta degrado di de tto de co ro a causa di pree sistenti interv enti modifica tivi di cui non sia stato pre teso il ripr istino. Cass. Civ., Se z. II, 26/2/ 2009, n MARZO In tema di co ndo minio, i be ni indicati dall articolo 1117 co d. civ., con el encazione non tassativa ma so lo esemplifica tiva, si inte ndo no co muni pe r presunzio ne der ivante sia dall a ttitudine oggettiva che dalla concreta de stinazi one de gli stessi al se rvizio co mune. La par te che voglia vince re ta le pre sunzio ne ha l o ne re di fornire la prova co ntraria, no n potendo al riguardo vale re nè le risultanze del regolame nto co ndo minia le né l eve ntua le i nclusio ne de l be ne ne lle tabelle millesimali co me proprietà esclusiva di un condomino. (In applicazione di tale pr incipio, la S. C. ha co nfe rmato la se ntenza impugna ta, che ave va dichiarato la r esponsa bilità di un condomini o per i da nni conseguenti ad un a llaga mento causato da l difettoso funzio name nto di una pompa di drenaggio, utilizza ta dall intero co ndominio per lo scarico delle acque, benché collocata in un locale di pro prie tà individuale non auto noma mente a ccessibile per il condomini o). Cass. Civ., Se z. III, 13/3/2009, n. 6175

4 4 di 10 15/01/ Del danno patito da pe rso na il cui appartam ento sia stato svaligiato da ladri, intr odo ttiv isi attraver so po nteggi insta llati per il re stauro del fa bbri cato e priv i sia di illumina zio ne che di misure di sicur ezza, possono essere chiama ti a risponder e non so lo l impr esa che ha re alizza to i ponte ggi ste ssi, ma anche il co ndo minio, per un duplice tito lo: sia quale custo de del fa bbr ica to, ai sensi de ll ar t c. c., sia per "culpa in vigila ndo" od "in elige ndo", a llorché risulti che a bbia ome sso di so rvegliare l o pera to dell impresa appaltatrice, ovve ro ne abbia sce lta una manifestamente inade guata per l e se cuzione dell ope ra. Cass. Civ., Se z. III, 17/3/2009, n Il co ndo minio, sebbene privo di so ggettività giuridica, è un auto no mo centro di imputazione di inte ressi che non si ide ntifica co n i singo li condòmini. Da ciò conse gue che in tema di re spo nsabilità e xtra co ntrattuale, se il da nno subito da un condomino sia causalme nte imputabile a l concorso de l condominio e di un terzo, al co ndomino che abbia agito chiedendo l integrale risar cime nto dei danni so lo nei co nfro nti del te rzo, il risar cime nto non può esser e diminuito in ra gio ne del co ncorre nte apporto casuale colpo so imputabil e a l condominio, applicandosi in tal ca so no n l art. 1227, pr imo com ma, cod. civ., ma l a rt. 2055, primo comma, co d. civ., che preve de la responsa bilità so lidale degli auto ri del danno. Cass. Civ., Se z. III, 19/3/2009, n AP RILE L a ppe llo avve rso la sentenza che abbia pro nuncia to sull impugna zio ne di una de libe ra dell assemblea condominiale, in assenza di prev isioni di legge "ad hoc", va proposto - secondo la regola ge nerale conte nuta ne ll a rt. 342 cod. pro c. civ. - con cita zio ne; ne consegue che la tempestiv ità dell a ppello, va ver ificata in base a lla data di no tifica dell a tto di cita zio ne e non alla data di depo sito de ll atto di gravame ne lla ca nce lleria del giudice "ad quem". Cass. Civ., Se z. II, 8/4/2009, n Con riguardo ad un edificio in condominio ed all installazione d apparecchi per l a ri cezione di pr ogramm i radio-tele visivi, il diritto di col loca re ne ll altrui propr ietà antenne tele visive, riconosciuto da gli artt. 1 e 3 della legge 6 maggio 1940, n. 554 e 231 del d. P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (e d a ttualme nte rego lato dagli a rtt. 91 e 209 de l d.lgs. 1 a gosto 2003, n. 259), è subo rdinato all impossibilità per l ute nte di ser vizi radio telev isi di utilizzar e spa zi pro pri, po iché il dir itto all insta llazione non co mpo rta a nche quello di scegli ere a piacimento il sito pr efe rito per l a ntenna. ( Nella specie, la S. C. ha conferma to la sente nza di me rito che ave va re spi nto la domanda di installazione dell antenna sul la strico so lare di pro prie tà di un a ltr o condomini o, in qua nto era possibile co llocarla sul tor rino sca la condomi niale). Cass. Civ., Se z. II, 21/4/ 2009, n. 9427

5 5 di 10 15/01/ MAGGIO La buo na fe de ne ll esecuzione del contra tto si sostanzia in un generale obbligo di solida rietà che impo ne a ciascuna de lle par ti di agir e in mo do da pre se rvare gli inte ressi dell altra, a pr escindere tanto da spe cifici obblighi contrattua li, quanto da l dovere e xtra co ntrattuale del "nemine m la ede re", tr ovando ta le impegno so lida ristico il suo limite precipuo unicame nte ne ll inte resse propr io del so gge tto, te nuto, perta nto, al co mpime nto di tutti gli a tti giuridici e/ o ma teria li che si rendano necessa ri a lla sal va gua rdia dell interesse della contro par te, ne lla misura in cui essi non comportino un a ppr ezzabile sa crificio a suo ca rico. (Ne lla fattispecie, la S.C., in accoglimento di un ri cor so per r evocazione, ha r igettato il r icorso pr oposto avv erso l a sentenza di appello re sa in un gi udizio di o pposi zione all e se cuzio ne, ritene ndo le gittimo il comportamento di un condom inio che, dopo aver r ichiesto con precetto una somma accer tata come giudizialmente dovuta da un condom ino, si e ra rifiutato di rice ver e un a de mpimento pa rzi ale e a veva successiva mente pr oceduto, tra scorso un co ngruo lasso di tempo, all esecuzione individuale solo do po aver re ite ratame nte e inutilmente solle citato il debito re alla corr esponsio ne anche de ll importo residuo, dov uto pe r gl i acce ssor i di cui av esse fo rnito puntua le conteggio). Cass. Civ., Se z. III, 4/5/2009, n Nel caso di re sponsabilità a quilia na, il risar cime nto del danno in fo rma specifica non può ma i cumula rsi col r isa rcime nto per equivale nte, sa lvo il ristoro di eve ntuali ulter iori pre giudizi subiti dal danne ggia to, pena la v iola zione del ge nerale principio in virtù de l quale il risarcimento non può ma i trasfo rmarsi in una fonte di a rricchimento pe r la vittima; pertanto il pr oprie tario di un immo bile co ndo minia le danneggiato da infiltra zio ni, o ve il condomini o a bbia pr ovve duto a rifo nde rgli le spese necessar ie per il re sta uro, non può pretende re a nche il risarcimento del danno da de pre zzamento dell immobi le, a meno che non dimo stri che, a re stauro avve nuto, l immobile abbia comunque per duto pa rte del suo va lore. Cass. Civ., Se z. II, 8/5/2009, n L e ccezione di inade mpime nto di cui all a rt co d. civ. non trova applica zio ne ne i rapporti tra condominio e singoli co ndò mini; ne co nsegue che, ove si discuta di se rvizio di e rogazione idr ica e la fruizio ne dell acqua sia in concr eto dimostra ta dalla misurazione me diante un contato re dei co nsumi, la contro versia rela tiva a lla quantità di acqua consumata non a ttie ne all effettività del serv izio, m a al corri spettiv o della prestazione ricevuta, in relazione alla quale la de libera co ndominia le di a ppr ovazione e ripa rto del co nsuntivo di spesa, o ve non impugnata, assume necessaria mente efficacia v incola nte. Cass. Civ., Se z. II, 11/5/ 2009, n In tema di co ndo minio ne gli edifici, è a nnullabile, ma non affetta da nul lità, la del ibera co n la quale un numero insufficiente di condomini adotti una modifica delle modalità di pagamento de lle spe se condominiali, qualo ra detto prov vedim ento no n mo difichi ne lla so stanza il piano di riparto delle spe se ste sse ma si limiti a dete rmina rne le modalità di paga mento. (Nella spe cie, era stato prev isto che i pagamenti fossero convogliati su conto cor rente bancario).

6 6 di 10 15/01/ Cass. Civ., Se z. II, 11/5/ 2009, n GIUGNO La disposizione dell a rt. 889 cod. ci v. rela tiva a lle dista nze da r ispettare pe r pozzi, ciste rne, fo ssi e tubi è applicabile a nche co n r igua rdo agli e difici in condominio, salvo che si tra tti di impia nti da co nsi derar si indispe nsabili ai fini di una completa e r eale utilizza zio ne de ll immo bile, ta le da esse re ade gua ta a ll e voluzione delle esige nze gene rali dei cittadini nel campo a bitativo e alle moderne conce zio ni in tema di igie ne; ne consegue che la cre azione o la modifica di un se condo ba gno nelle moderne a bitazioni di taglio me dio - trattandosi di un esige nza ta nto diffusa da rivestire il caratter e dell e ssenzia lità - giustifica la mancata applicazione dell a rt. 889 cod. civ. ne gli e difici in condo minio. Cass. Civ., Sez. III, 9/6/2009, Ordinanza n Ai fini della tutela pr evista dall art. 1120, secondo comma, cod. civ. in ma teria di div ieto di innovazioni sulle par ti co muni de ll e dificio co ndo minia le, non occo rre che il fa bbrica to, il cui de co ro architettonico sia stato alterato da ll innovazione a bbia un particola re pregio artistico, né rile va che tale de co ro sia stato già gravem ente ed ev identemente comprome sso da pr ece de nti inte rventi sull im mobile, ma è sufficiente che ve nga no alterate, in modo v isibile e significa tivo, la par ti cola re struttura e la co mple ssiva armo nia che confer iscono a l fabbrica to una propria specifica i dentità. (Ne lla fattispecie, la S.C. ha co nferma to sul punto l impugna ta sentenza che ave va rite nuto dimo strata la viola zio ne de l de co ro architettonico in un caso in cui la tra sforma zio ne in veranda de ll unico ba lco ne esiste nte al piano a mmezza to av eva spezzato il ritmo pro prio della facciata ottocentesca del fabbricato, che ne i var i pia ni posse de va un preciso disegno di ripe tizione dei balconi e di alter nanza di pie ni e vuoti, non pote ndo si tra scurar e, a tal fine, anche la rile vanza de lle caratter istiche co struttive della veranda e il suo colore bianco br illante, co ntrasta nte co n le superfi ci più opa che dei circostanti edifici). Cass. Civ., Se z. II, 19/6/ 2009, n AGOSTO Il ca none per l o ccupa zio ne di spazi ed a ree pubbliche, istitui to da ll a rt. 63 de l d. lgs. n. 446 de l 1997, co me modifica to dall art. 31 della legge n. 448 de l 1998, è stato co ncepito da l legisla tore co me un "quid" onto logicame nte dive rso, so tto il profilo stre tta mente giuridico, da lla ta ssa per l o ccupazione di spazi e d a ree pubbliche. Esso è, infatti, configura to come corrispe ttivo di una conce ssione, re ale o pre sunta (ne l caso di occupa zio ne abusiva), de ll uso esclusi vo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla l imitazione o sottrazione all uso norma le o colle ttiv o di parte del suolo, ma in re lazione al l utilizza zio ne pa rticol are (o eccezio na le) che ne trae il singolo. Ne deri va che è obbliga to al pa game nto del cano ne il condomini o che abbia so stituito con griglie una pa rte del piano di calpesti o di un a rea gravata da serv itù pubblica di pa ssaggio, a l fine di migliorar e il go dimento dei l oca li sottostanti al suolo, e ciò in qua nto esso go de di un utilizzazione particola re dell are a me de sima. Cass. Civ., Se z. V, 6/ 8/2009, n A diffe renza di quanto pre visto dall a rt co d. civ. - che co nsente il r imbor so al co ndo mino de lle spe se sostenute senza auto rizza zione so lta nto in caso di urgenza - l art cod. civ. no n contiene analo go divi eto di rim borso de lle spe se no n urge nti sostenute dall amministratore ne ll inte resse comune; ne consegue che l asse mble a di condominio può ratificar e le spese or dina rie e straor dina rie effettua te da ll a mministra tore se nza prev entiva auto rizzazione, a nche se prive de i connotati di indifferibilità ed urgenza, purché no n voluttua rie o gravose, e, di conseguenza, approva rle, surr oga ndo in tal modo la manca nza di una pre ventiva de libe ra di esecuzione.

7 7 di 10 15/01/ Cass. Civ., Se z. II, 10/8/ 2009, n La deli bera de ll asse mble a di condominio che ratifichi una spesa a ssoluta mente pr iva di ine renza alla gestio ne co ndominia le è nulla, e non già semplice mente annulla bile, se nza che po ssa aver rilie vo in senso contrario il fatto che la spe sa sia m ode sta in ra ppo rto all e levato numero di condomini e all e ntità co mplessiva del r endico nto. (Ne lla specie, si trattava di spe se re lative al te lefo no pr iva to dell amministratore ed a ll acquisto di una licenza di "software" compiuta in propr io dall ammini stratore). Cass. Civ., Se z. II, 10/8/ 2009, n I n tema di delibere di assemblee condomini ali, non è annullabile l a delibera il cui verbale, anco rché non riporti l indica zio ne nomi nativa dei co ndomini che hanno votato a fav ore, tutta via contenga, tra l altro, l elenco di tutti i condo mini presenti, per so nalme nte o per de lega, co n i re lativi millesimi, e ne l contem po rechi l indica zio ne, "no minatim", dei co ndomini che si so no astenuti e che hanno votato contro e de l valo re co mplessivo delle rispe ttive quote millesimal i, pe rché ta li dati consentono di sta bilire con sicur ezza, per diffe renza, qua nti e quali co ndo mini ha nno e spresso vo to favore vole, no nché di v erifica re che la de libe ra zio ne assunta abbia supe ra to il "quorum" r ichiesto da ll a rt co d. civ. Cass. Civ., Se z. II, 10/8/ 2009, n SETTEMBRE In tema di co ndo minio de gli edifici, ove alcuni co ndomini, co nvenuti per l acce rtame nto della pr oprie tà comune di un be ne, propongano doma nda riconv enzionale di accer ta mento della pr oprie tà e sclusiva, in base a i titoli o per interv enuta usuca pione, dev esse re disposta l integrazione del co ntradditto rio nei co nfronti di tutti i condomini, configura ndo si un ipo te si di litisconso rzi o necessar io, in qua nto vie ne dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile. Ne consegue che, qua lora nessuna de lle parti prov veda a ll inte grazione del contraddittorio, l ecce zio ne di estinzio ne so llevata da l conve nuto, ancorché limitata alla sola do manda rico nvenzio nal e, inve ste ne ce ssaria mente l intero rapporto pr oce ssua le, e compo rta l e stinzione to tale del pro ce sso. Cass. Civ., Se z. II, 8/9/2009, n A norma de ll ar t. 9, comma 3, della le gge 24 ma rzo 1989, n. 122, i condomini po ssono de libera re - con la maggioranza di cui a ll ar t. 1136, secondo co mma, cod. civ. - la re alizzazione di parche ggi pe rtinenzia li ne l sottosuolo di edifici condominiali, a nche in num ero inferio re a que llo della totalità de i compo ne nti, essendo i disse nzienti te nuti a rispettare la sottra zio ne de ll uso dell are a com une a se guito de lla destinazione a parche ggio. Tuttavia, po iché il cita to a rt. 9, comm a 3, fa salvo il contenuto degli artt. 1120, se co ndo comma, e 1121, terzo co mma, cod. civ., de tta sottra zio ne è co nsentita so lo se è assicurata anche a i condomini dissenzienti la possibilità di r ealizzare, in futur o, ne lla zona comune rima sta libe ra, un analogo pa rcheggio per tinenzia le della pro pria unità immobili are di pro prie tà esclusiva, in modo da ga ra ntire a tutti il godimento de l sottosuolo secondo la sua no rmale destinazione. Cass. Civ., Sez. II, 18/9/2009, n OTTOBR E In tema di co ndo minio ne gli edifici, il divieto di so prael evazione sulle terra zze di cope rtura e sui balconi sta bilito co ntrattualme nte nei singo li atti di a cquisto de gli immobili di pro prie tà individuale inte gra una "serv itus altius non tolle ndi", che si concr eta nel dove re del pro prie tario de l fondo ser vente di astene rsi da qualunque a ttiv ità e dificato ria che a bbia come risultato quello di co mprime re o ridur re le condizioni di vantaggio de rivanti al fondo do minante dalla costituzione della serv itù; ne co nsegue che no n è possibile subordinar e la tute la giuridica di

8 8 di 10 15/01/ tale servitù all esiste nza di un concre to pregiudizio der ivante da gli a tti lesivi, dato il carattere di asso lutezza di questa situazione giuridica soggettiva. Cass. Civ., Se z. II, 12/10/2009, n In mate ria di condomi nio negli e difici, ov e sia stata dim ostrata l o ccupazione abusiva, da parte di uno dei condom ini, di una parte comune dello sta bile, in modo tale da impedirne agli altri l uso, anche po tenziale, il danno deve rite nersi "in re i psa", e d il rela tivo risa rcimento de co rre da lla data di co mmissione dell illecito. Cass. Civ., Se z. II, 30/10/2009, n A norma de gli a rtt e 1131 cod. ci v., il poter e ra ppr ese ntativo che spetta all amministrator e di condominio - e che, sul pia no pro ce ssuale, si riflette nella fa co ltà di a gire in giudizio per la tute la dei diritti sulle parti comuni dell edifici o - co mpre nde tutte le azioni vo lte a rea lizzar e ta le tute la, fra le quali que lle di natura risarcitoria, co n e sclusione solta nto de lle azi oni che incidono sulla condizio ne giuridica dei beni cui si rife riscono e che no n costituiscono, per ta nto, a tti co nse rvativi. Cass. Civ., Se z. II, 30/10/2009, n NOVEMBR E In tema di co ndo minio, una vo lta perfezio na to si il trasfe rimento della pro prie tà di un unità immo biliar e, no n può essere chiesto e d emesso nei confro nti dell alienante, in ca po al qua le è cessata la qualità di condomi no, de cr eto ingiuntivo pe r la risco ssione dei co ntributi condomini ali, a tteso che l obbligo di pa gam ento di que sti ultimi sorge dal rapporto di natura re ale che le ga l o bbligato alla pr oprie tà dell immobi le. (Fattispecie rela ti va a l pa gam ento di oneri co ndo minia li de libe ra ti da ll assemble a il gio rno dopo la vendita dell immobile). Cass. Civ., Se z. II, 9/11/ 2009, n Il verbale de ll assemble a di condominio, ai fini de lla verifica dei " quo rum" pre scritti dall a rt co d. civ., deve conte ner e l ele nco nomina tivo dei co ndo mini interv enuti di per so na o per de lega, indica ndo i nom i di que lli a ssenzie nti o dissenzienti, co n i rispettivi valor i mille sima li. Tuttavia, dovendo il verbale attestar e quanto av viene in assem blea, la mancata indicazione del totale de i partecipa nti a l condominio non incide sulla validità de l ve rba le se a ta le rico gnizio ne e rileva zio ne non a bbia pr oceduto l asse mblea, gia cché tale incompletezza non diminuisce la po ssibilità di un co ntro llo " aliunde" de lla regolarità de l procedim ento e delle delibe ra zio ni assunte. Cass. Civ., Sez. II, 13/11/ 2009, n L o ner e di provare che tutti i condo mini siano stati te mpe stivame nte co nvocati per l assemble a condomini ale grava sul condominio, no n potendosi a ddo ssare a l condomino che de duca l inva lidità del l asse mble a la prova negativa dell inosservanza di tale obbligo. La prova grava nte sul co ndominio può anche essere fo rnita tra mite presunzio ni e, tuttavia, no n si può attribuire al co mpor ta mento dei condomi ni interve nuti, che nulla al r igua rdo abbia no ecce pito, valo re pre suntivo della ricezione dell avviso di co nvocazione a nche da pa rte dei condom ini non inte rvenuti. Cass. Civ., Se z. II, 13/11/2009, n In tema di asse mble a condominiale, la funzio ne de l pr esidente dell a ssemblea è que lla di ga ra ntire l o rdinato svo lgime nto della riunione e, a tal fine, egli ha il pote re di dirige re la discussione, a ssicurando, da un la to, la possibilità a tutti i pa rtecipanti di esprime re, nel co rso de l dibattito, la loro opinio ne sugli argo menti indica ti ne ll avv iso di convo ca zio ne e cura ndo, da ll al tr o, che gli interve nti siano conte nuti entro i limiti ragione voli. Ne conse gue che il pr esi dente, pur in ma ncanza di una espre ssa disposizione de l re go lamento condominiale che lo abiliti in tal senso, può sta bilire la durata di ciascun interve nto (ne lla spe cie, die ci minuti),

9 9 di 10 15/01/ purché la r elativa misura sia tale da assicura re ad ogni condomino la possibilità di espr imere le pr oprie ragioni su tutti i punti della discussione. Cass. Civ., Se z. II, 13/11/2009, n In tema di asse mble a condominiale, la sua seconda co nvocazione è condizio nata da ll inutile e ne gativo e sperime nto della pr ima, sia per comple ta a ssenza de i condomini, si a per insufficie nte partecipazione degli stessi in relazione al numero ed al valore delle quote. La verifica di tale condizio ne va e spletata ne lla seconda co nvocazione, sulla ba se de lle info rmazioni o ra li re se da ll am ministra to re, il cui controllo può e ssere svolto da gli stessi co ndomini, che o sono stati assenti a lla prima convo ca zio ne, o, esse ndo stati presenti, sono in gra do di co ntestare tali informa zio ni. Cass. Civ., Se z. II, 13/11/2009, n In tema di co ndo minio, la norma dell a rt. 40, se co ndo comma, de lla le gge 17 a go sto 1942, n. 1150, che pone a carico del co mune la costr uzione e manutenzione di pavime nti e l illumina zio ne dei po rtici so gge tti a se rvitù di pubblico passa ggio, non impedisce che il condomini o, nel cui fabbricato que sti si tr ovino, possa a utonomame nte del iberar e la ricostruzione di tale pa vimentazio ne con ca ra tte ristiche migliorative rispetto a que lle esistenti e pe r le quali il comune mede sim o è tenuto alla se mplice manutenzione. Cass. Civ., Se z. II, 19/11/2009, n DICEMBRE L a mministra tore de l condominio non è legittima to, se nza a utorizzazi one de ll a ssembl ea, a d intraprender e a zio ni non conserva tiv e, quale quella vo lta ad o tte ner e l equa ripara zio ne del da nno per viola zio ne de l termine ra gionevo le di durata del pro ce sso, a i sensi della legge n. 89 del Cass. Civ., Sez. II, 11/12/2009, n Nel pro ce dime nto di o ppo sizione a decreto ingiuntivo eme sso pe r la risco ssione di contri buti condomini ali, il giudice de ve limitarsi a ve rificare la pe rdura nte esistenza e d e fficacia de lle re lative delibere a ssembleari, se nza poter sinda ca re, in via incidenta le, la lor o va lidità, essendo questa rise rvata al giudice da vanti a l quale dette delibe re sia no sta te impugnate. Cass. Civ., Sezioni Unite, 18/12/2009, n Qualo ra fra l intitolazione delle tabelle millesimali ed una o più norme de l re go lamento condomini ale vi sia un contrasto ( nella specie, in o rdine all imposizio ne de ll obbligo di pa gam ento de lle spe se di pulizia e manutenzione anche ai pro prie tari dei negozi situati nello sta bile, oltre che ai condom ini r esidenti), la prima va co nsidera ta prevale nte sulle seconde laddove l opzione e rmeneutica del regola mento co ndominia le fondata sul m ero da to le tte ra le pa lesemente non collimi con la re ale intenzio ne del le parti. Cass. Civ., Se z. II, 28/12/2009, n La selezione delle massime, i c ui tes ti sono s tati reperiti negli Arc hivi del C entro elaborazione dati della Corte di Cas sazion e, è stata eff ettuata dall Ufficio s tudi della CONFEDILIZIA Questo notizia è stata creata con T-NMS

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