LE NOVITÀ FISCALI Delega fiscale e Legge di Stabilità 2016 Disposizioni per le imprese
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1 LE NOVITÀ FISCALI Delega fiscale e Legge di Stabilità 2016 Disposizioni per le imprese dr. prof. Franco Vernassa Centro Congressi Torino Incontra Torino, 25 gennaio
2 Indice Disposizioni per le imprese dai decreti delegati della delega fiscale (L. 23/2014) e Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) 1. Maxi-ammortamento sui beni strumentali 2. Patent Box 3. Fiscalità internazionale: a) dividendi provenienti da Paesi Black List b) costi con fornitori Black List c) CFC black list e white list 2
3 1. MAXI-AMMORTAMENTO 3
4 1. MAXI-AMMORTAMENTO(1) Riconoscimento di una maggiorazione del 40% della deduzione ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2016. Introdotto dall art. 1 co della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). Effetti finanziari (in termini di competenza): 95 mln nel 2015, 580 mln nel 2016 e 967 mln dal 2017 al L agevolazione è positiva e permanente (no recapture). Variazione in diminuzione in UNICO. Non coinvolge la determinazione della plus/minusvalenza. 4
5 1. MAXI-AMMORTAMENTO(2) 1) Soggetti interessati i titolari di reddito d impresa; gli esercenti arti e professioni. 2) Beni interessati Beni strumentali materiali con coefficiente di ammortamento uguale o superiore al 6,5%, come desunto dal D.M. 31/12/1988. Sono esclusi: - fabbricati e costruzioni; - beni individuati nell allegato 3 della Legge di Stabilità: condotte, condutture, materiale rotabile, aerei completi di equipaggiamento; - beni immateriali e beni usati. 5
6 1. MAXI-AMMORTAMENTO(3) I beni in oggetto devono possedere inoltre le seguenti caratteristiche: materialità; strumentalità; novità. 3) Modalità di acquisizione acquisto; locazione finanziaria; In caso di noleggio la maggiorazione non è applicabile all utilizzatore riduzione dei costi del servizio?. 6
7 1. MAXI-AMMORTAMENTO(4) 4) Beneficio IRES ammortamento sul costo fiscalmente riconosciuto maggiorato del 40%, con un beneficio netto dell 11% per i soggetti IRES (27,5% di 40%); la maggiorazione si applica anche ai limiti, riferiti al costo massimo deducibile, di cui alla lett. b), co. 1, dell art. 164 del TUIR (es ,39 per il costo di acquisizione delle autovetture e autocaravan) 1 anno: ammortamento al 50%. 5) Acconti IRES La maggiorazione non rileva ai fini del calcolo dell acconto per i periodi d imposta 2015 e
8 1. MAXI-AMMORTAMENTO(5) 6) Periodo rilevante l investimento deve essere effettuato tra il 15/10/2015 e il 31/12/2016 (momento agevolabile); valgono i criteri generali dell art. 109 co. 2 del TUIR (data di consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero data in cui si verifica l effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale o fine prestazione/accettazione SAL per appalti o consegna al locatario in caso di leasing); il beneficio spetta a partire dall anno di entrata in funzione del bene (ex art. 102, co. 1 del TUIR); distinzione tra momento agevolabile e godimento dell agevolazione (entrata in funzione). 8
9 1. MAXI-AMMORTAMENTO(6) 7) Cessione del bene il beneficio decade se il bene viene ceduto prima del completamento del processo di ammortamento; non si dovrà tener conto della maggiorazione nel calcolo dell eventuale plusvalenza/minusvalenza. 8) Libro cespiti Il maggiore ammortamento dovrà essere riportato sul libro cespiti 9) Imposte differite Nessuna iscrizione poiché la variazione è permanente 10) IRAP: il beneficio non è rilevante (??). 9
10 1. MAXI-AMMORTAMENTO(7) Dati Ufficio parlamentare di bilancio Da una stima su un campione di imprese con un fatturato superiore a è emerso che: il 73,5% sconterà una riduzione del carico tributario; alle imprese con oltre 250 milioni di fatturato andrà il 41% del risparmio d imposta complessivamente stimato, il 20% a quelle con fatturato fino a 250 milioni, il 37% invece spetterà alle PMI e alle microimprese; la spesa è pari al 2,1% del totale spendibile sulla base dei limiti di investimento fissati dalla Legge di Stabilità. ( Il Sole 24 Ore del 14/1/2016, pag. 16)10
11 2. PATENT BOX 11
12 2. PATENT BOX (1) Executive Summary 1) Favorire l investimento in ricerca e sviluppo 2) Valorizzare i beni immateriali 3) Principio del nexus approach 4) Agevolazione fiscale IRES e IRAP sul reddito/ contributo economico con ruling 5) A partire dal periodo d imposta 2015 (solare) 6) Tracciabilità dei costi 7) Check list operativa con coinvolgimento di diverse aree aziendali 12
13 2.PATENT BOX (2) Obiettivi La norma introduce anche in Italia un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti da determinati beni immateriali. Finalità: si incentiva la collocazione in Italia di beni immateriali detenuti all estero; si incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia; si favorisce l investimento in attività di ricerca e sviluppo. 13
14 2. PATENT BOX (3) Principi internazionali e nexus approach. La norma applica le raccomandazioni OCSE (Action 5 del BEPS ) di integrazione del requisito di attività sostanziale (substantial activity requirement) con finalità antielusive. Si applica il «nexus approach» deve sussistere il collegamento diretto tra spese sostenute per il bene immateriale e il reddito derivante dall utilizzo del bene immateriale stesso. 14
15 2. PATENT BOX (4) Soggetti interessati (1) Possono optare per il regime opzionale, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa: persone fisiche che esercitano imprese commerciali ex art. 55 del TUIR; soggetti di cui all art. 73, co. 1, lett. a) e b) del TUIR; soggetti di cui all art. 73, co. 1, lett. c) del TUIR relativamente all attività commerciale eventualmente esercitata; 15
16 2. PATENT BOX (5) Soggetti interessati (2) soggetti di cui all art. 5, co. 1 del TUIR ad eccezione delle società semplici; soggetti di cui all art. 73, co. 1, lett. d) del TUIR residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. 16
17 2. PATENT BOX (6) Tracciabilità spese e redditi Beni immateriali Definizione art. 6 decreto attuativo Attività R&D Reddito agevolabile Definizione art. 8 decreto attuativo e rapporto (nexus ratio) Canoni al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti connessi Contributo economico da determinare Tra attività di ricerca e sviluppo, beni immateriali e reddito agevolato deve esistere un diretto collegamento provato da un «adeguato sistema di rilevazione contabile o extra contabile» per ciascun bene immateriale a partire dal
18 2. PATENT BOX (7) Beni immateriali (1) I titolari di reddito d impresa possono optare per l applicazione dell esclusione parziale (50% a regime) dei redditi derivanti dall utilizzazione di beni immateriali come definiti anche dall art. 6 del decreto attuativo: 1) software protetto da copyright (modificato dall art. 1, co. 148, L. 208/2015); 2) brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori; 18
19 2. PATENT BOX (8) Beni immateriali (2) 3) marchi d impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione; 4) disegni e modelli, giuridicamente tutelabili; 5) Informazioni aziendali ed esperienze tecnicoindustriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili. Per la definizione delle tipologie di beni immateriali l art. 6, co. 2, del Decreto attuativo rinvia alle norme nazionali, UE ed internazionali in materia di proprietà industriale ed intellettuale. 19
20 2. PATENT BOX (9) Beni immateriali (3) Vincolo di complementarietà (introdotto dall art. 1, co. 148 della L. 208/2015): «42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis» 20
21 2. PATENT BOX (10) Percentuale di esclusione dal reddito La percentuale di esclusione dalla formazione del reddito complessivo per il periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e per il periodo d imposta seguente è diminuita in misura pari rispettivamente al 30% e al 40% (co. 45) e quindi in sintesi: % % % a regime 21
22 2. PATENT BOX (11) Attività di Ricerca e Sviluppo (1) Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all accrescimento del valore dei beni immateriali le seguenti attività (art. 8 del decreto attuativo): a) la ricerca fondamentale; b) la ricerca applicata, compreso lo sviluppo sperimentale e competitivo (ad esempio costruzione di prototipi e campioni, progetti pilota, ); c) ildesign, processi e servizi e le attività di sviluppo dei marchi; d) l ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright; 22
23 2. PATENT BOX (12) Attività di Ricerca e Sviluppo (2) e) le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, ; f) le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all affermazione commerciale, all immagine dei prodotti o dei servizi, del design o degli altri materiali proteggibili. 23
24 2. PATENT BOX (13) Il rapporto costi qualificati/costi totali La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l accrescimento e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene immateriale come segue: Reddito = Costi qualificati * Redditi da beni Agevolabile Costi complessivi immateriali Il reddito agevolabile dovrà successivamente essere escluso da IRES ed IRAP nella misura del 50% (a regime). 24
25 2. PATENT BOX (14) Costi qualificati e costi complessivi Definizione di costi qualificati(qualifying expenditures): si tratta di costi per l attività di ricerca e sviluppo effettuata direttamente e/o affidata a terzi indipendenti e/o riaddebito/ripartizione dei costi infragruppo (CCA). Definizione di costi complessivi(overall expenditures): si tratta di costi sopra indicati più costi infragruppo più costi di acquisizione del bene immateriale compresa licenza. Non sono ricompresi nel calcolo del rapporto gli interessi passivi, i building costs e ogni altro costo non legato direttamente all asset immateriale. 25
26 2. PATENT BOX (15) Ruling internazionale (1) Casi in cui l esclusione spetta previo accordo di ruling internazionale (art. 31-ter del DPR 600/73) (co. 39): determinazione del contributo economico in caso di utilizzo diretto dei beni indicati da parte dell impresa ruling obbligatorio; redditi realizzati nell ambito di operazione con società che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa ruling facoltativo. 26
27 2. PATENT BOX (16) Ruling internazionale (2) Le modalità ed i termini di presentazione del ruling sono contenuti nel Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n dell 1/12/
28 2. PATENT BOX (17) Opzione e decorrenza (1) Istanza di accordo preventivo (Provv dell 1/12/2015) 1. Indicazione dei dati dell impresa (denominazione, sede legale, P.IVA, ) 2. Indicazione dell oggetto dell accordo preventivo costituito alternativamente da: a) preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico (+ documentazione); 28
29 2. PATENT BOX (18) Opzione e decorrenza (2) Istanza di accordo preventivo(provv dell 1/12/2015) b) preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall utilizzo dei beni realizzati nell ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa (+ documentazione); c) preventiva definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze realizzate nell ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente, controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa (+ documentazione); 29
30 2. PATENT BOX (19) Opzione e decorrenza (3) Istanza di accordo preventivo (Provv dell 1/12/2015) 3. Indicazione della tipologia di bene immateriale dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile; 4. Indicazione della tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta ed il diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l accrescimento del valore dei beni; 5. Firma del legale rappresentante o di chi ne ha i poteri. 30
31 2. PATENT BOX (20) Opzione e decorrenza (4) Istanza di accordo preventivo (Provv dell 1/12/2015) Il Provvedimento ha inoltre specificato che, con riferimento ai metodi e criteri di calcolo, il contributo economico/i redditi derivanti dall utilizzo dei beni/la plusvalenza sono determinati sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall OCSE con particolare riferimento alle linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento. Tuttavia tutta la documentazione a supporto del calcolo può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell istanza, unitamente a memorie integrative atte a illustrare e integrare l istanza. 31
32 2. PATENT BOX (21) Opzione e decorrenza (5) Istanza di accordo preventivo (Provv dell 1/12/2015) La procedura di accordo può prevedere l accesso presso le sedi dell impresa da parte dell Amministrazione Finanziaria, nei tempi concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori. Di ogni attività svolta in contraddittorio viene redatto processo verbale. L accordo firmato acquista efficacia vincolante per entrambe le parti e rimane in vigore per il periodo di imposta in cui è presentata l istanza di accordo preventivo e per i quattro periodi d imposta successivi. 32
33 2. PATENT BOX (22) Opzione e decorrenza (6) L opzione ha durata pari a cinque esercizi/periodi di imposta (periodo di imposta in cui è comunicata e successivi quattro) (co. 37). L opzione è irrevocabile e rinnovabile. L opzione deve essere presentata con: Apposita istanza per i periodi d imposta (Provvedimento n /2015); Dichiarazione dei redditi a partire dal In caso di presentazione del ruling è prevista l efficacia dal periodo d imposta di presentazione (art. 4 del decreto attuativo). 33
34 2. PATENT BOX (23) Cessione dei beni immateriali - plusvalenze Sono escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali dello stesso tipo, prima della chiusura del secondo periodo d imposta successivo a quello della cessione. Si applicano le stesse regole in tema di ruling internazionale. 34
35 2. PATENT BOX (24) Circolare n. 36/E dell 1/12/2015 L Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/E dell 1/12/2015 ha fornito chiarimenti in merito: - Modalità ed effetti derivanti dall esercizio dell opzione - Perdite da patent box - Operazioni straordinarie - Procedura di ruling 35
36 2. PATENT BOX (25) CHECK LIST OPERATIVA (1) 1. Individuazione dei beni immateriali oggetto di agevolazione e verifica della tutela giuridica/ registrazione/copyright 2. Individuazione e determinazione dei costi per ricerca e sviluppo qualificati per mantenimento, accrescimento e sviluppo dei beni immateriali 3. Determinazione dei costi di acquisizione dei beni immateriali (non prodotti internamente) e dei costi verso società del gruppo 4. Individuazione e determinazione dei costi per ricerca e sviluppo complessivi per mantenimento, accrescimento e sviluppo dei beni immateriali 36
37 2. PATENT BOX (26) CHECK LIST OPERATIVA (2) 5. Conteggio del rapporto tra costi qualificati e costi complessivi per singolo bene immateriale 6. Applicazione del rapporto al reddito agevolabile 7. Individuazione del reddito derivante dal bene immateriale con suddivisione tra utilizzo indiretto (verso terzi) ed intercompany 8. Determinazione del contributo economico derivante dall utilizzo diretto del bene immateriale 9. Eventuale predisposizione di interpello 37
38 2.PATENTBOX(27) Normativa di riferimento 1. L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) in G.U. n. 300 del 29/12/2014, S.O. n. 99, come modificata dal D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 e dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). 2. DM 30/7/2015 (Comunicato su G.U. del 20/10/2015, n. 244). 3. D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 8 (Ruling internazionale) ora sostituito dal D.Lgs. 147 del 14/9/2015 Internazionalizzazione con il nuovo art. 31- ter del DPR 600/ Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n del 10/11/2015 (istanze). 5. Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n dell 1/12/2015(procedura di accordo preventivo). 6. Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 36/E dell 1/12/
39 3. FISCALITÀ INTERNAZIONALE 39
40 3. FISCALITÀ INTERNAZIONALE Le linee guida della fiscalità internazionale per le imprese: 1) Scambi di dati ed informazioni, anche automatico, tra gli Stati: FATCA Foreign Account Tax Compliance Act e CRS Common Reporting Standard; 2) BEPS Base Erosion and Profit Shifting con le 15 azioni/linee guida e la prossima bozza di Direttiva UE con l obiettivo di contrastare l evasione fiscale e tassare i profitti dove vengono svolte le attività economiche che generano tali profitti; 3) Nexus approach (vedasi il patent box); 4) Nuovo ruling internazionale (art. 31-ter del DPR 600/1973); 5) Country by Country Report (art. 1, co della L. 208/2015): le imprese multinazionali comunicano all Agenzia delle Entrate un report con ricavi lordi, utili lordi, imposte pagate e maturate ed altri elementi indicatori dell attività economica effettiva, Paese per Paese. 40
41 3. FISCALITÀ INTERNAZIONALE(1) D.Lgs. 147/2015-«Crescita e Internazionalizzazione» Ruling internazionale Dividendi provenienti da Paesi black list Costi con fornitori black list Consolidato (ROL, soggetti aderenti) Stabili organizzazioni e branch exemption CFC white list e black list Exit tax Credito d imposta per i redditi prodotti all estero Di seguito un commento sui dividendi, costi black list e CFC. 41
42 3. FISCALITÀ INTERNAZIONALE(2) Dividendi(art. 3, D.Lgs. 147/2015) Tassazione integrale del dividendo se la partecipazione è: - diretta in società residente in uno Stato black list (qualunque percentuale di partecipazione); - indiretta in società black list, tramite una o più società intermedie controllate non black list. La tassazione integrale può comunque essere evitata a seguito della dimostrazione, tramite interpello, per la quale non si è voluto localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Decorrenza: dal periodo d imposta in corso al 7/10/2015 (anno 2015, se solare). 42
43 3. FISCALITÀ INTERNAZIONALE(3) Dividendi(art. 3, D.Lgs. 147/2015) L interpello è facoltativo e, anche con risposta non favorevole, l utile proveniente da società residenti in Paesi black list deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi del soggetto residente in Italia (monitoraggio). L omissione è sanzionata amministrativamente in misura pari al 10% del dividendo percepito con un minimo di ad un massimo di (commisurato al 10% del reddito). 43
44 3. FISCALITÀ INTERNAZIONALE(4) Dividendi(art. 3, D.Lgs. 147/2015) Per ovviare a possibili fenomeni distorsivi in relazione alla prima esimenti (svolgimento attività economica effettiva) è riconosciuto un credito d imposta, ai sensi dell art. 165 del TUIR, sugli utili percepiti ed imtegralmente imponibili : al socio di controllo residente/controllate residenti; a partire dal quinto periodo d imposta precedente al 2015; in proporzione alla quota di partecipazione e al periodo di possesso. Analoghe considerazioni anche per le plusvalenze. 44
45 3) FISCALITÀ INTERNAZIONALE(5) Costi black list(art. 5, D.Lgs. 147/2015) Il comma 10 dell art. 110 TUIR e' così modificato: «10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.» Decorrenza: dal periodo d imposta in corso al 7/10/2015 (esercizio 2015, se solare) 45
46 3. FISCALITÀ INTERNAZIONALE(6) Costi black list(art. 5, D.Lgs. 147/2015) Le modifiche dal co. 10 al co.12-bis del TUIR riguardano: la deducibilità automatica nel limite del valore normale ai sensi art. 9 TUIR, a condizione che le operazioni abbiano avuto concreta esecuzione; l eventuale eccedenza rispetto al valore normale soggiace ad un regime di deducibilità subordinata ed è necessaria la dimostrazione dell effettivo interesse economico dell operazione; eliminazione della prima esimente (commercialità dell impresa estera); Rimane l obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei redditi per l intero ammontare. 46
47 3. FISCALITÀ INTERNAZIONALE(7) Costi black list(art. 5, D.Lgs. 147/2015) Per quanto concerne i regimi fiscali di Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni, per il 2015, si continua ad applicare la black-list di cui al D.M. 23 gennaio 2002, come modificato dai D.M. 27 aprile 2015 e 18 novembre 2015 che hanno espunto 21 Paesi tra cui Singapore, Emirati Arabi, Isole del Canale, Isole Cayman, Filippine, Malaysia e Hong Kong. Utilizzando precedenti risoluzioni dell Agenzia delle Entrate (n. 96/2004 e n. 363/2008), si puo ritenere che l eliminazione abbia effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti. Con un ipotesi più ampia, invece, nessuna comunicazione per l intero 2015 (in attesa chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate). 47
48 3. FISCALITÀ INTERNAZIONALE(8) Costi black list(legge di Stabilità 2016) L art. 1, co. 142, lett. a), L. 208/2015 ha abrogato i commi da 10 a 12-bis dell art. 110 del TUIR. Quindi dal dal 2016 (se solare) i costi sostenuti con fornitori/professionisti residenti in Paesi black list sono ammessi in deduzione secondo le regole ordinarie del TUIR. 48
49 3. FISCALITÀ INTERNAZIONALE(9) CFC(art. 8, D.Lgs. 147/2015) Le novità introdotte dal Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015) per le CFC sono le seguenti: facoltà di presentazione dell interpello per ottenere il preventivo parere dell Amministrazione finanziaria; obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi delle partecipazioni estere detenute; l omissione è sanzionata da un minimo di ad un massimo di (commisurato al 10% del reddito della CFC); abrogato l art. 168 del TUIR sulle CFC collegate Decorrenza: dal periodo d imposta in corso al 49 7/10/2015 (anno 2015, per i solari)
50 3. FISCALITÀ INTERNAZIONALE(10) CFC(Legge di Stabilità 2016) L art. 1, co. 142, lett. b), della L. 208/2015, modifica il comma 4 dell art. 167che individua gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. La norma ora afferma che: I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. Decorrenza: dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015 (anno 2016, se solare). 50
51 3. FISCALITÀ INTERNAZIONALE(11) Dopo i due D.M. del 18/11/2015, Hong Kong esce dai regimi riguardanti le CFC ed i costi black list. Quindi per il 2015, si avrebbe: CFC: nessuna applicazione per i soggetti solari; Costi black list: effetto per le operazioni realizzate dal 15/12/2015. Non si può escludere un esclusione per l intero Peril2016, la situazione è la seguente: CFC: confronto tra la corporate tax di Hong Kong (ad oggi il 16,5%) e l aliquota IRES (limite 50%) Costi black list: abrogazione totale. ( Il Sole 24 Ore del 20/1/2016, pag. 40) 51
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