Le problematiche civilistiche e fiscali delle operazioni di finanza strutturata bancaria e dei fondi immobiliari

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Le problematiche civilistiche e fiscali delle operazioni di finanza strutturata bancaria e dei fondi immobiliari"

Transcript

1 Le problematiche civilistiche e fiscali delle operazioni di finanza strutturata bancaria e dei fondi immobiliari UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA FACOLTA DI ECONOMIA Lezione del 11 febbraio 2014 Lezione del 17 febbraio 2014 Relatore: Giuseppe Cerati Dottore Commercialista in Parma

2 FUSIONE CAPO X Sez. III Artt quaterc.c.

3 Riferimenti norme FUSIONE Art. dal 2501 al 2505-quater, sezione II del capoxdeltitolo Vdellibro VdelCodiceCivile. Il primo comma dell art. 2501, titolato forme di fusione individua le due possibili modalità attuative dell operazione: la fusione per unione e quella per incorporazione.

4 FUSIONE PER UNIONE l operazione AZIONI O QUOTE DIC Soci di A PATRIMONIO A Società Fusa C Soci di B B Società Fusa PATRIMONIO Soci di A AZIONI O QUOTE DIC

5 FUSIONE PER INCORPORAZIONE l operazione Soci di A Società Incorporata A PATRIMONIO B Società incorporante AZIONI O QUOTE DIB

6 FUSIONE aspetti civilistici NATURA: la fusione non comporta alcuna estinzione e costituzione di soggetti giuridici, risolvendosi in modificazioni degli statuti delle società partecipanti, attuate in modo tale da renderne omogenea la disciplina e consentirne così l unificazione; AMBITO DI APPLICAZIONE: tra società (è possibile anche la fusione eterogenea)

7 FUSIONE procedimento 1) Pubb. G.U. avviso obbligazionisti (se Conv.) art bis; 2) Redazione situazione patrimoniale 2501 quater; 3) Progetto di fusione 2501 ter; 4) Relazione degli Amministratori 2501 quinquies; 5) Relazione degli Esperti 2501 sexies; 6) Deposito degli atti 2501 septies; 7) Delibera di fusione 2502; 8) Deposito ed iscrizione della delibera 2502 bis; 9) Atto di fusione 2504; 10) Effetti fusione 2504 bis.

8 PROGETTO DI FUSIONE È la strutture portante dell operazione, in esso sono infatti riassunti tutti gli elementi essenziali, tanto che la fusione è deliberata tramite approvazione del progetto stesso; Il suo contenuto è descritto nell art ter del C.C.; Ha una funzione informativa interna: in esso sono, infatti, formalizzati gli accordi raggiunti tra gli amministratori; Ha una funzione informativa esterna: tramite la pubblicità dello stesso i terzi possono conoscere le caratteristiche dell operazione ed eventualmente opporsi.

9 TUTELA DEI CREDITORI Art bis: la società risultante assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all operazione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche anteriori all operazione. Art. 2503: Opposizione. La fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dal deposito della delibera di fusione, nei quali i creditori possono opporsi all operazione. Tale periodo può essere abbreviato se i creditori acconsentono all operazione o vengono tacitati tramite il pagamento del debito.

10 TUTELA SOCI Una prima forma di garanzia è la quantità e la qualità delle informazioni. Ai soci delle società per azioni non è riconosciutoildirittodirecesso,amenoche: La delibera di fusione comporti una modifica statuaria per cui è previsto tale diritto (art. 2437); Una società quotata venga fusa o incorporata in una non quotata (Legge Draghi), perdendo così la pronta negoziabilità dei titoli.

11 (segue) TUTELA SOCI Ai soci delle società a responsabilità limitata, art. 2473, è riconosciuto, se assenti o dissenzienti il diritto di recesso; Tale diritto è attribuito, art I comma, anche al socio di società dipersoneche nonhaconcorso ad assumere la decisione di giungere alla fusione; I singoli soci hanno inoltre il diritto ad una determinazione del rapporto di cambio che non leda il contenuto economico della propria quota di partecipazione.

12 PROFILI STRATEGICI ED ASPETTI ECONOMICI Il corrispettivo dell apporto non è regolato in denaro; I soci delle società fuse o incorporate entrano nel capitale della società risultante dalla fusione o incorporazione; Le società fuse o incorporate cessano di esistere.

13 FINALITA Finalità di concentrazione aziendale; Strumento di riorganizzazione del gruppo; Strumento per fronteggiare stati di crisi; Coinvolgimento della vecchia proprietà.

14 (segue) FINALITA La concentrazione aziendale è la finalità tipica della fusione. L obiettivo è la crescita dimensionale del soggetto risultante. Tale risultato è perseguibile anche tramite: la cessione, il conferimento e la scissione.

15 (segue) FINALITA CESSIONE: I soggetti giuridici rimangono in vita autonomamente; L operazione realizza quindi, per il cedente, l uscita dall investimento e la sua conversione in mezzi liquidi. Per l acquirente, correlativamente, si realizza l impiego di mezzi finanziari in un investimento. FUSIONE: Non vi è investimento o disinvestimento da parte delle partecipanti, le quali proseguono in comune, in una diversa forma e dimensione, gli investimenti già avviati. Si verifica una riallocazione delle originarie partecipazioni in un nuovo complesso economico.

16 (segue) FINALITA CONFERIMENTO : Le azioni emesse dalla società concentrataria sono di pertinenza della società conferente, la quale resta in vita e registra, pertanto, una permutazione patrimoniale, sostituendo i beni conferiti con le azioni o quote ricevute; FUSIONE: Le azioni o quote ricevute sono attribuite direttamente ai soci della società fusa o incorporata, la quale in seguito all operazione perde la propria individualità.

17 (segue) FINALITA FUSIONE SCISSIONE: L operazione di scissione ha caratteri strutturali del tutto simili alla fusione. Avviene un trasferimento patrimoniale da un soggetto giuridico ad un altro, il cui corrispettivo non è regolato in denaro ma attraverso l emissione di azioni o quote della società ricevente assegnante direttamente ai suoi soci.

18 FUSIONE OBIETTIVI DI CARATTERE EXTRA - AZIENDALE Rapporto di cambio favorevole; Limitazione diritti minoranze; Difesa del controllo; Leveraged buy out;

19 Il leveragedbuyout (art bis C.C.) La riforma del Diritto Societario ha disciplinato anche la suddetta operazione definita come fusione a seguito di acquisizione con indebitamento. Sono previste in questo caso ulteriori forme di garanzia: Nel progetto di fusione devono essere indicate le risorse finanziarie; La relazione degli amministratori deve giustificare l operazione tramite un piano economico - finanziario; La relazione degli Esperti deve attestare la ragionevolezza delle Sono previste in questo caso ulteriori forme di garanzia movimentazioni elencate nel progetto di fusione. È inoltre richiesta la certificazione della società di revisione incaricata dalla società obiettivo o acquirente.

20 PROBLEMATICHE DI VALUTAZIONE Occorre fare riferimento alla nozione di capitale economico; La natura economica della fusione di differenzia da quella della cessione, per cui anche le ipotesi di valutazione dovranno essere differenti: L azienda oggetto di cessione verrà valutata isolatamente; La valutazione dell azienda oggetto di fusione dovrà tenere in considerazione le sinergie future.

21 (segue) PROBLEMATICHE DI VALUTAZIONE Il valore del capitale economico del complesso aziendale risultante dalla fusione sarà generalmente superiore alla somma dei valori dei capitali economici delle singole imprese che hanno concorso a formarlo; Occorre stabilire le modalità di ripartizione del maggior valore scaturente dall operazione tra le società coinvolte; Sarebbe opportuno ripartire il maggior valore scaturente dall operazione sulla base del contributo di ogni società; Nella pratica si riscontrano notevoli difficoltà della ripartizione del maggior valore creato con l operazione di fusione; La prassi ricorre dunque anche per la fusione a valutazioni in funzionamento autonomo.

22 (segue) PROBLEMATICHE DI VALUTAZIONE Le valutazioni di fusione sono rilevanti al solo fine del concambio azionario. Per questo i risultati ottenuti sono rilevanti non in senso assoluto ma in senso relativo. Tale principio di relatività delle valutazioni di fusione si traduce nel concetto di omogeneità dei criteri valutativi da adottare (generalmente nel caso in cui le aziende operino nello stesso settore). In ogni caso è resa opportuna l applicazione di più criteri al fine di prevenire ad un intervallodi valori il più possibile coerente.

23 (segue) PROBLEMATICHE DI VALUTAZIONE Qualora l incorporante detenga una quota di maggioranza nell incorporata, non deve essere considerato alcun premio di maggioranza; È opportuno considerare gli oneri fiscali latenti presenti nel patrimonio dell incorporata; È opportuno valorizzare il beneficio derivante dalle perdite fiscali pregresse; È necessario ipotizzare il comportamento dei possessori di obbligazioni convertibili, di warrant e stock option.

24 ASPETTI FISCALI L operazione di fusione è fiscalmente neutra poiché non costituisce realizzo di plusvalenze né minusvalenze art. 172 T.U.I.R.; È necessario considerare: Il trattamento delle differenze da fusione; La determinazione del reddito delle società partecipanti all operazione; Il riporto delle perdite; Il trattamento delle riserve; Le imposte indirette.

25 (segue) ASPETTI FISCALI I redditi delle società partecipanti all operazione: La data di effetto ai fini fiscali è la data di effetto reale dell operazione; È possibile antergarla (solo nel caso che non avvenga contemporaneamente una trasformazione implicita); È necessario ragguagliare i componenti positivi e negativi di reddito alle frazioni di esercizio considerate;

26 (segue) ASPETTI FISCALI Il riporto delle perdite: Al fine di evitare che le fusioni fossero utilizzate per ottenere meri benefici fiscali ( bare fiscali ), il Fisco ha posto delle limitazioni nella riportabilità delle perdite (art. 172, comma V, T.U.I.R.); Condizione preliminare è che la società che le ha subite svolga un effettiva attività economica. Tale requisito è presunto dal conto economico in cui devono risultare un ammontare di ricavi (anche di carattere finanziario) ed un ammontare delle spese di lavoro subordinato e relativi contributi (che può non inficiare comunque la riportabilità delle perdite), superiore al 40 % di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi precedenti a quello in cui avviene la fusione.

27 (segue) ASPETTI FISCALI Il riporto delle perdite: Nel caso di fusione a cui partecipi una società costituita nell esercizio precedente a quello di delibera non si devono verificare le condizioni di vitalità ; Anche la società incorporante deve rispettare le condizioni prima indicate.

28 (segue) ASPETTI FISCALI Altre condizioni: Le perdite delle società partecipanti all operazione sono fruibili dalla risultante solo per un ammontare non eccedente, per ciascuna di esse, il valore del patrimonio netto risultante dagli indicati documenti contabili; Se le azioni della società le cui perdite sono riportabili erano possedute dalla società incorporante (o da altre), che ha precedentemente provveduto alla svalutazione delle stesse, tali perdite non sono riportabili sino a concorrenza dell ammontare della svalutazione stessa.

29 (segue) ASPETTI FISCALI Trattamento delle riserve: Per le riserve in sospensione di imposta non vi è alcun obbligo di ricostruzione nel bilancio della risultante, a meno che non emerga un avanzo o un maggior ammontare di capitale sociale rispetto alla somma dei capitali delle società partecipanti; In questo caso detti fondi si trasferiscono, per presunzione assoluta, nell avanzo di fusione o nell aumento di capitale sociale (in caso di incapienza o assenza dell avanzo), e sono tassabili in caso di distribuzione del disavanzo o di riduzione del capitale per esuberanza; La parte delle riserve in questione eccedente l avanzo o l aumento di capitale non è assoggettata a tassazione.

30 (segue) ASPETTI FISCALI Trattamento delle riserve: Le riserve tassabili per utilizzi diversi dalla distribuzione, devono essere ricostruite nel bilancio della risultante, pena il loro concorso alla formazione del reddito. La loro ricostruzione può avvenire attingendo all eventuale avanzo di fusione; Oltre all utilizzo dell avanzo di fusione, che deve precedere qualsiasi altra soluzione, le riserve in questione potranno essere ricostruite anche con riserve libere già presenti nel patrimonio netto della società risultante o vincolando a ciò parte del suo capitale sociale, a condizione che di tale vincolo sia data adeguata notizia in nota integrativa.

31 IMPOSTE INDIRETTE La fusione: 1. Fuori campo Iva; 2. Soggetta ad imposta di registro nella misura fissa di 168,00 per ciascuno degli atti societari rientranti nel procedimento di fusione; 3. Soggetta ad imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168,00 ciascuna; 4. L ammontare delle imposte, da corrispondere quando si effettuano le trascrizioni conseguenti al mutamento di titolarità dei cespiti immobiliari, è fisso.

32 SCISSIONE CAPO X Sez. III Artt quaterc.c.

33 Definizione di scissione Operazione con la quale una società trasferente (scissa) estinguendosi (scioglimento senza liquidazione) o rimanendo in vita, trasferisce - ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione (beneficiaria/e) l intero suo patrimonio o una parte di esso attribuendo ai soci della scissa azioni o quote della/e beneficiaria/e.

34 ART C.C. Con la scissione una societa assegna l intero suo patrimonio a piu societa, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola societa, e le relative azioni o quote ai suoi soci.

35 RICHIAMATE IN LARGA PARTE LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER LA FUSIONE Tuttavia occorre tenere conto, in particolare: dei criteri di assegnazione delle attività e delle passività non previste del progetto di scissione(art bis, II c.) della responsabilità patrimoniale della scissa e delle beneficiarie(art bis, III c.) del diritto dei soci che non approvano la scissione non proporzionale a fare acquistare le proprie quote o azioni deldirittodirecesso(artt ) Delle semplificazioni previste dal novellato art ter

36 PRINCIPALI TIPOLOGIE SCISSIONE TOTALE SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE PROPORZIONALE NON PROPORZIONALE NON PROPORZIONALE SIA LA SCISSIONE TOTALE CHE QUELLA PARZIALE POSSONO AVVENIRE MEDIANTE ASSEGNAZIONE (IN TUTTO O IN PARTE) DEL PATRIMONIO IN SOCIETA DI NUOVA COSTITUZIONE O PREESISTENTI

37 Tabella diversi possibili casi Scissione totale in senso stretto con assegnazione proporzionale Scissione totale in senso stretto con assegnazione non proporzionale Scissione totale per incorporazione con assegnazione proporzionale Scissione totale per incorporazione con assegnazione non proporzionale Scissione parziale in senso stretto con assegnazione proporzionale Scissione parziale in senso stretto con assegnazione non proporzionale Scissione parziale per incorporazione con assegnazione proporzionale Scissione parziale per incorporazione con assegnazione non proporzionale

38

39

40 Scissione in senso stretto La scissione in senso stretto realizza di norma una ristrutturazione aziendale: le società beneficiarie di nuova costituzione servono a distinguere sotto il profilo societario differenti aziende che prima operavano congiuntamente; i soci della società che si scinde divengono i primi soci delle società risultanti dalla scissione;

41

42

43 Scissione totale Nella scissione totale le società beneficiarie succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla società scissa, ciascuna per la parte corrispondente alla quota di patrimonio loro trasferita. È necessario che vi siano due o più società beneficiarie: se, infatti, l'intero patrimonio fosse trasferito ad un'unica società si avrebbe una fusione per incorporazione. Ai soci della società scissa sono assegnate azioni o quote delle società beneficiarie.

44

45

46 Scissione parziale Nella scissione parziale la società scissa prosegue la propria attività conservando la titolarità di determinati rapporti attivi e passivi, sia pure con un patrimonio ridotto. I suoi soci ricevono azioni o quote della o delle società beneficiarie, proporzionalmente al valore del patrimonio ceduto. Ilcodicecivile (art.2506comma3) precisachelasocietàchesiscindepuò, per effetto della scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione (scissione totale), oppure continuare la propria attività (scissione parziale).

47 Scissione per incorporazione La scissione per incorporazione realizza una concentrazione aziendale, in genere un'alleanza strategica o commerciale. Nella scissione parziale per incorporazione i soci della società scissa si uniscono con dei terzi limitatamente ad una attività aziendale, riservandosi l'esclusivo dominio delle ulteriori attività: i soci della società scissa rimangono proprietari del ramo di azienda non offerto in scissione

48 Scopi dell operazione di scissione Decentramento (beneficiarie di nuova costituzione) Es.: focalizzazione sul Core Business Concentrazione(beneficiarie già esistenti) Es.: integrazione orizzontale/verticale

49 (segue)scopi della scissione Divisioni di compagini sociali in dissidio insanabile Esempi: Casi di successione degli eredi nei confronti del fondatore o dei fondatori dell impresa (soci disomogenei e in dissidio fra loro) Disomogeneità della compagine sociale dovuta a precedenti processi aggregativi che possono non aver dato i risultati sperati

50 Segue Scopi della scissione Strategie di carattere finanziario ed organizzativo Holdings/casseforti di famiglia Assets protection Spin off immobiliare

51 Situazione ante BETA srl Immobili Capitale sociale Macchinari 500 Finanziamenti 200 Magazzino 500 TFR 100 Clienti 500 Fornitori 500 Partecipaz. 300 Banche N E W C O

52 Situazione post BETA srl Immobili Capitale sociale Partecipazioni 300 Finanziamenti NEWCO Macchinari 500 Capitale sociale 200 Magazzino 500 TFR 100 Clienti 500 Fornitori 500 Banche

53 Ambito di applicazione Soli soggetti societari (non imprese individuali, associazioni, fondazioni, enti vari) Caso particolare delle società cooperative - Nessun problema se alla operazione partecipano solo cooperative; - particolari attenzioni nel caso in cui alla operazione partecipino società lucrative;

54 Società Cooperative Illegittimità della scissione di coop. in una o più società lucrative (anche se preesistenti) Art novies secondo comma c.c.: La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V,capoX,sezione IIeIII Art. 14 Legge 17/02/1971 n 127: Divieto di trasformazione delle società cooperative Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimità.

55 Società Cooperative Trib. Milano, Aletti c. Soc. Ced Borsa consortile Il divieto, sancito dall'art. 14, l. 17 febbraio 1971, n. 127, della trasformazione delle società cooperative in società ordinarie si applica soltanto se la società risultante dalla trasformazione abbia causa lucrativa, ma non anche se abbia causa mutualistica. Corte d'appello Trieste, Soc. gruppo autotassametri Trieste L'atto mediante il quale una società a responsabilità limitata ha deliberato di trasformarsi in società cooperativa deve essere omologato ed iscritto nel registro delle società commerciali in quanto il divieto stabilito dall'art. 14 l. 17 febbraio 1971, n. 127 è applicabile nella sola ipotesi di trasformazione di una società cooperativa in società ordinaria.

56 Altro caso particolare: società in liquidazione Il divieto per la scissione di Società in liquidazione opera solo nel caso in cui sia iniziata la distribuzione dell attivo. Momento cui si fa riferimento: deposito presso Registro imprese del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto da parte dei liquidatori.

57 Altro caso particolare: società sottoposte a procedure concorsuali Innovazione sostanziale rispetto alla vecchia normativa Possibilità di valorizzare i rami d azienda da dismettere nel corso di procedure concorsuali

58 Caso delle società semplici Nella versione attuale dell assetto normativo non esiste più alcun esplicito riferimento alle società aventi ad oggetto l esercizio di attività commerciali Quindi: ammissibilità per le società semplici

59 Caso delle società irregolari o di fatto Manca la possibilità di assolvere agli obblighi di pubblicità legale prevista per le operazioni straordinarie in esame Quindi: non possibile la scissione

60 Procedimento La procedura prescritta per la scissione di società è sostanzialmente analoga a quella prescritta in tema di fusione: l'articolo 2506-ter c.c. richiama gli artt quater, 2501-quinquies, 2501-sexies, 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505-bis e 2505-ter c.c. Nella procedura di scissione è pertanto possibile distinguere: a) una fase progettuale che si conclude con la redazione del progetto di scissione; b) una fase pre-deliberativa caratterizzata dalla predisposizione di tutti i documenti strumentali ad una adeguata informazione nonché dall'adempimento di tutti gli oneri pubblicitari; c) la fase della decisione con la relativa pubblicità; d) una fase riservata all'eventuale tutela dei creditori sociali; e) la stipula dell'atto di scissione e della relativa pubblicità; f) infine la fase di esecuzione vera e propria una volta che si sia proceduto all'iscrizione dell'atto di scissione presso gli uffici del registro delle imprese di tutte le società interessate dall'operazione.

61 il progetto di scissione Fondamentale strumento di informazione per isoci,pericreditorieperiterziin genere Redatto dagli organi amministrativi di tutte le società interessate alla operazione Stesso regime di pubblicità del progetto di fusione

62 Progetto di scissione indicazioni obbligatorie tipo, denominazione o ragione sociale e sede della società atto costitutivo delle società beneficiarie, con le eventuali modifiche conseguenti alla scissione rapporto di cambio delle azioni o quote eventuale conguaglio in denaro modalità di assegnazione delle azioni o delle quote delle società beneficiarie in favore dei soci della società scissa data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili data a decorrere dalla quale le operazioni poste in essere dalla società scissa sono imputate al bilancio delle società beneficiarie trattamento (eventualmente) riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei componenti dell'organo amministrativo delle società partecipanti descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in denaro criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie

63 Rapporto di cambio L informazione sul concambio nel progetto si scissione: Non semplice indicazione del rapporto di cambio (mera esplicitazione di un dato numerico) che pure deve essere evidenziato, ma è integrata ed ampliata dalle previste relazioni degli amministratori, che devono indicare i criteri adottati per determinarlo, nonché le difficoltà di valutazione eventualmente incontrate, e degli esperti, i quali devono esprimersi sulla sua congruità.

64 Rapporto di cambio La sostituzione delle azioni/quote nella società scissa con le azioni/quote delle società beneficiarie avviene sulla base del rapporto di concambio Il calcolo, seppur con le specificità peculiari alla scissione, è effettuato seguendo i medesimi criteri che si adottano nella fusione (rinvio).

65 Conguaglio in denaro Se nella determinazione del rapporto di cambio si dovessero porre dei problemi per l esistenza di valori frazionari: possibilità, anche per la scissione, di effettuare conguagli in denaro nel limite del 10% del valore nominale delle azioni o quote attribuite.

66 Modalità assegnazione azioni o quote delle società beneficiarie ai soci della scissa Elemento informativo (del progetto di scissione) di indubbio rilievo a causa del fatto che uno dei tratti caratteristici della scissione è rappresentato proprio dall assegnazione ai soci della scissa di azioni o quote della società beneficiaria. A tali soci occorre fornire chiara e precisa informativa in ordine alla proporzionalità o alla non proporzionalità con cui verranno loro assegnate le azioni o le quote della/e società beneficiaria/e. L art bis c.c., ha introdotto un ulteriore elemento di salvaguardia degli interessi dei soci dissenzienti, in caso di scissione non proporzionale, laddove, al comma 5, ha previsto che «Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloroacuicaricoèpostol obbligodiacquisto».

67 Decorrenza degli effetti contabili e di godimento delle azioni emesse Come per la fusione (rinvio), anche per la scissione il legislatore della riforma ha introdotto la possibilità di far decorrere gli effetti contabili e di partecipazione agli utili dell operazione, a partire (coincidenti, ai sensi dell art quater c.c., con l ultima delle iscrizioni dell atto di scissione nell ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie), con le seguenti limitazioni: la post-datazione non può avvenire se la scissione comporta la costituzione di nuove società; la retro-datazione ai fini della partecipazione agli utili non è applicabile alle società di nuova costituzione.

68 Inventario Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire (art bis c. 1c.c.) redazione di un vero e proprio inventario delle voci attive e passive oggetto di trasferimento. L'analiticità e la completezza di detto inventario è funzionale alla - valutazione - limitazione della possibilità di contestazioni in merito alla destinazione degli elementi patrimoniali Nonché - per il regime di responsabilità connesso alle passività trasferite o non chiaramente attribuite.

69 Art bis comma 2 Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.

70 Art bis comma 3 Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso [scissione totale], le società beneficiarie, nel secondo [scissione parziale] la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

71 Situazione patrimoniale Anche per la scissione è prescritta (art ter c. 1 c.c.) la redazione delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti in conformità all'art quater c.c. per le fusioni. Rinvio alle disposizioni in tema di fusione.

72 Relazione degli amministratori Anche la disciplina del contenuto della relazione degli amministratori (richiesta per la scissione dall'art ter, c. 1 c.c.) è essenzialmente di rinvio a quanto prescritto in tema di fusione. prescrizioni specifiche deve illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote, deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito e di quello che eventualmente rimane nella società scissa(nell'ipotesi di scissione parziale). Il valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto individua ai sensi dell'art quater c. 3 c.c.(effetti della scissione), il limite della responsabilità solidale (sussidiaria) di ciascuna società partecipante alla scissione per i debiti della società scissa non soddisfatti dalla società assegnataria

73 Relazione degli esperti sul rapporto di cambio La relazione degli esperti è regolata dall'art sexies c.c.; non è richiesta nel caso di scissione con costituzione di nuove società ed in cui non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale manca il pregiudizio potenziale che una compagine sociale prevarichi sulle altre o che un gruppo della compagine sociale della società che si scinde prevarichi su di un altro gruppo della stessa (come potrebbe accadere nei casi di assegnazione non proporzionale delle azioni o quote). Rinvio alla disciplina in tema di fusione.

74 Art ter, quarto comma Se sussiste il consenso unanime dei soci (e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto) nelle società partecipanti alla scissione L organo amministrativo può essere esonerato dalla predisposizione della: - Situazione patrimoniale di scissione - Relazione dell organo amministrativo - Relazione dell esperto in merito al concambio

75 Relazione di stima ex art c.c. Questione controversa è la necessità di procedere in caso di scissione con costituzione di società di capitali alla perizia di stima art c.c. (prevista per i conferimenti in natura in sede di costituzione di società di capitali, di aumenti di capitale con conferimenti in natura e di trasformazione di società di persone in società di capitali). Sebbene le norme in tema di scissione non richiamino espressamente gli artt. 2343, 2440 e 2465 c.c., si deve ritenere che la relazione di stima sui conferimenti in natura debba essere approntata nel caso in cui la scissa sia una società di persone e la o le beneficiarie siano società di capitali di nuova costituzione o società di capitali preesistenti, che, per effetto della scissione aumentino il loro capitale

76 Deposito documenti (presso sede sociale durante i 30 giorni precedenti la decisione) Progetto di scissione Relazioni degli organi amministrativi Relazioni degli esperti Bilanci degli ultimi tre esercizi (completi di relazioni degli organi amministrativi e di controllo + eventuali relazioni di certificazione) Situazioni patrimoniali delle società Termine rinunciabile con il consenso unanime dei soci

77 La decisione di scissione La scissione (combinato disposto degli artt e 2506 ter Codice civile) deve essere decisa/deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l approvazione del relativo progetto (oggetto unico della delibera) e deve contenere l'atto costitutivo della società da costituire e le modificazioni degli statuti delle società preesistenti.

78 La decisione di scissione In caso di scissione parziale a favore di società preesistenti: la scissa - salvo non utilizzi le riserve disponibili - dovrà ridurre il proprio capitale ed effettuare anche i necessari adattamenti dell'oggetto sociale La/le beneficiaria/e, invece, devono aumentare il loro capitale per un valore corrispondente alle quote e/o azioni che dovranno essere distribuite ai soci della società scissa in base al rapporto di cambio. Dovranno, poi, anche apportare le modifiche al proprio atto costitutivo e/o statuto per adeguarsi alle indicazioni contenute nel progetto di scissione.

79 La decisione di scissione: tempi tra la data dell'iscrizione (e non del deposito) del progetto, presso il registro delle imprese e la data fissata per la decisione, devono trascorrere almeno trenta giorni. Tuttavia, qualora consti il consenso unanime dei soci, la decisione può essere assunta immediatamente dopo l'iscrizione del progetto di scissione e quindi senza lasciar decorrere alcun termine tra tale momento e quello della successiva delibera.

80 La decisione di scissione è di competenza generalmente dell'assemblea dei soci di ciascuna società partecipanti alla operazione, che deliberano con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo. per le società di persone e in deroga all art Codice civile la decisione è presa dalla maggioranza dei soci, secondo la partecipazione agli utili, salvoildiritto direcesso perisocichenonviconsentono. diritto di recesso che, come per la fusione, non è di per sé riconosciuto al socio di s.p.a., salvo che la scissione non implichi, per il modo in cui viene attuata, una delle ipotesi previste dall'art Codice civile. quando, invece, a partecipare alla scissione sia una società a responsabilità limitata, il recesso è riconosciuto, al socio dissenziente alla delibera di scissione a norma dell'art Codice civile.

81 Il recesso del socio La disciplina della scissione non prevede il diritto di recesso per i soci di società per azioni che siano dissenzienti alla decisione di scissione (art Codice civile), anche se è possibile (al pari della fusione) che la scissione implichi anche nella s.p.a. una situazione legittimante il recesso ex art Codice civile (esempio: l operazione implica la modifica dell'oggetto sociale, ovvero una trasformazione) Nelle s.r.l. (art c.c.) e nelle società di persone, i soci che non consentono alla operazione hanno diritto di recedere.

82 L'iscrizione nel registro delle imprese La decisione di scissione deve essere depositata per l iscrizione nel registro delle imprese unitamente a: Progetto di scissione Relazioni degli organi amministrativi Relazioni degli esperti Bilanci degli ultimi tre esercizi (completi di relazioni degli organi amministrativi e di controllo + eventuali relazioni di certificazione Situazioni patrimoniali delle società

83 La tutela dei creditori Il legislatore rinvia a quanto previsto in materia di fusione dall'art Codice civile: anche la scissione potrebbe pregiudicare la garanzia patrimoniale costituita dal patrimonio della scissa. E prevista la possibilità per i creditori, anteriori alla iscrizione del progetto nel registro delle imprese, di valutare l'impatto che la scissione determina sulla società debitrice e quindi sul loro interesse a conservare la garanzia patrimoniale. Esigenza informativa soddisfatta dal sistema di pubblicità previsto per la decisione di scissione presso il registro delle imprese, con tutti i documenti di cui all'art septies Codice civile (progetto di scissione + relazioni organi amministrativi + relazione degli esperti + bilanci ultimi tre esercizi + situazioni patrimoniale delle società).

84 La tutela dei creditori E l esigenza informativa per i creditori il motivo per il quale la scissione non può essere attuata se non dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art bis Codice civile (decisioni/delibere di scissione), termine entro il quale i creditori possono opporsi alla operazione, laddove pregiudizievole per i loro diritti. Il tribunale, peraltro, ove ritenga infondato il timore, oppure la società abbia prestato idonea garanzia, può disporre che la operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.

85 La tutela dei creditori L'art quater, ultimo comma, Codice civile, dispone che CIASCUNA SOCIETÀ È SOLIDALMENTE RESPONSABILE, nei limiti del valore EFFETTIVO del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.

86 La tutela degli obbligazionisti Stesso sistema di tutela previsto espressamente per la fusione dall'art bis Codice civile, cui rinvia l'art ter. Ne consegue che, anche in caso di scissione, spetta a ciascun obbligazionista il diritto di proporre opposizione a norma dell'art Codice civile, a meno che essa sia stata preventivamente approvata dalla relativa assemblea. I possessori di obbligazioni convertibili, in base all'art bis Codice civile, hanno la facoltà di esercitare preventivamente il diritto di conversione, secondo la procedura prevista in caso di fusione e, laddove non abbiano esercitato la facoltà di conversione, dovranno essere loro assicurati diritti equivalenti a quelli spettanti prima della scissione.

87 L atto di scissione forma e pubblicità Come per la fusione, anche per la scissione il momento conclusivo della complessa operazione è costituito dalla stipulazione dell atto di scissione. Secondo la dottrina prevalente, ha anch'esso natura contrattuale, anche se il suo contenuto è interamente predeterminato nelle delibere/decisioni delle varie società che partecipano alla scissione e la sua funzione è essenzialmente esecutiva. Quanto alla forma, in base all'art Codice civile, la scissione deve risultare da atto pubblico da depositare entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla scissione o di quella scissa, presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è posta la sede di ciascuna delle società partecipanti, secondo la procedura prevista per l'atto di fusione.

88 Gli effetti della scissione La scissione ha effetto dal momento in cui è eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie Può essere stabilita una data successiva, tranne nel caso di scissione mediante costituzione di società nuova, ove occorre che sia garantita la formazione del capitale sociale fin dal momento della costituzione della società beneficiaria del trasferimento Per gli effetti a cui si riferisce l'art ter, nn.5e6possono essere stabilite anche date anteriori. Si applica comunque il quarto comma, dell'art bis.

89 Atto di scissione ed efficacia dell'operazione Per le sole scissioni a favore di società già costituite è prevista la possibilità di postdatare l'efficacia dell'operazione ad una data successiva. Resta ferma la possibilità di stabilire, in caso di scissione per incorporazione, limitatamente ad alcuni aspetti, una retroattività di tipo convenzionale o contabile. Per gli effetti a cui si riferisce l art ter n. 5-6 c.c., si possono stabilire date anche anteriori; si tratta segnatamente dei punti del progetto di scissione riguardanti: a) la data dalla quale le azioni o quote assegnate partecipano agli utili; b) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate al bilancio della società incorporante.

90 Riflessi sui rapporti di lavoro dipendente Principali riferimenti normativi: art c.c. art. 47 legge , n. 428

91 Scritture contabili della scissa L impostazione contabile dell operazione di scissione, per la società scissa: Caso di scissione totale riflette l impostazione adottata nei casi di estinzione (es. fusione per incorporazione e propriamente detta, nonché liquidazione) Caso di scissione parziale occorrerà procedere all effettuazione delle scritture contabili relative alla eliminazione parziale del patrimonio in relazione alla parte dello stesso trasferita alla/e beneficiaria/e

92 In entrambe le fattispecie il saldo delle attività e passività trasferite viene esposto in uno o più conti chiamati Società beneficiaria c/scissione ; il passaggio successivo prevede la chiusura di tali conti utilizzando come contropartita i conti che espongono il valore delle azioni emesse in sostituzione di quelle relative alla quota di patrimonio trasferita alla società beneficiaria.

93 Quindi viene rilevata l assegnazione ai soci della società scissa delle azioni delle società beneficiarie con un giroconto a dei nuovi conti intestati ai singoli soci della società scissa Ultimo passaggio è costituito dallo storno di questi conti attraverso l eliminazione delle varie poste di capitale netto della società scissa proporzionalmente alla quota trasferita.

94 Scritture contabili della/e Beneficiaria/e Sono più semplici, dal punto di vista operativo, in quanto assimilabili a quelle relative alla costituzione di una società o all aumento del capitale sociale di una società preesistente mediante apporto di beni.

95 Nell ipotesi in cui le società beneficiarie si costituiscano ex novo occorre rilevare la sottoscrizione del capitale sociale come contropartita delle attività e passività trasferite dalla società scissa Nel caso di società beneficiarie preesistenti si deve rilevare un aumento di capitale sociale in misura corrispondente al saldo delle attività e passività trasferite oppure, in presenza di una partecipazione della società beneficiaria nella società scissa, bisogna procedere all annullamento della posta contabile accesa alla partecipazione tramite la sostituzione con le attività e passività trasferite.

96 Bilancio di chiusura (scissione totale) Nel caso di scissione totale, conseguendo a questa l'«estinzione della società», vi è l'esigenza che l'ultimo esercizio sociale per la società che si scinde totalmente ("estinguendosi" quindi) trovi sintesi in un bilancio, quello di chiusura appunto, redatto con gli stessi principi e le stesse regole del bilancio di esercizio.

97 Determinazione del rapporto di cambio esigenza che si manifesta nelle scissioni a favore di società preesistenti (scissione con simultanea incorporazione della parte scissa in società già operante) e nelle scissioni (anche a favore di società di nuova costituzione) con criteri di assegnazione delle quote o azioni non proporzionale; (si ricorda che nei medesimi casi è obbligatoria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio).

98 Nella scissione, differentemente dalla fusione, il processo valutativo non riveste rilevanza meramente interna ovvero con riferimento alle compagini sociali contrapposte (soci della società scissa e soci della/e società beneficiaria/e), ma assume rilevanza anche«esterna»: l'art ter c.c. prescrive che gli amministratori indichino nella relazione il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e del patrimonio eventualmente rimasto alla società scissa (parzialmente). Detto valore effettivo indica ai sensi dell'art quater c.c., il limite della responsabilità solidale e sussidiaria di ciascuna società partecipante alla scissione per le obbligazioni non soddisfatte dalle società a cui esse fanno carico

99 Avanzo da concambio Quando Patrimonio Netto Contabile trasferito dalla scissa è maggiore dell aumento di capitale della beneficiaria PNC da scissa > Aum. CS della beneficiaria

100 Disavanzo da concambio Quando Patrimonio Netto Contabile trasferito dalla scissa è minore dell aumento di capitale della beneficiaria PNC da scissa < Aum. CS della beneficiaria

101 Avanzo da annullamento Quando la quota parte del Patrimonio Netto Contabile trasferito dalla scissa è maggiore del valore contabile della partecipazione che la beneficiaria deteneva nella scissa PNC da scissa > VC della partecipazione

102 Disavanzo da annullamento Quando la quota parte del Patrimonio Netto Contabile trasferito dalla scissa è minore del valore contabile della partecipazione che la beneficiaria deteneva nella scissa PNC da scissa < VC della partecipazione

103 Rapporto di cambio RC=Rb/RsxAs/Ab (rapporto fra il valore effettivo di una azione della beneficiaria e il valore effettivo di una azione della scissa) Dove: RCrapportodicambio Rb valore effettivo del patrimonio della beneficiaria Rs valore effettivo del patrimonio della scissa As numero delle azioni della scissa Ab numero delle azioni della beneficiaria

104 Esempio determinazione rapporto di cambio Capitale sociale Valore effettivo Numero Azioni Valore Azione Valore nominale azioni Scissa As Rs Beneficiaria Ab 800 Rb 500 Aumento Capitale Sociale Beneficiaria Aumento Capitale sociale Beneficiaria C.S. Beneficiaria Rapporto di cambio Rapporto di cambio RC= Rb/Rs X As/Ab= 0.40 C.S. beneficiaria ante scissione : Valore effettivo beneficiaria = X : valore effettivo patrimonio trasferito dalla scissa : = X : X= Precedent e Vecchie azioni possedute nella scissa Nuove azioni beneficiaria assegnate ai soci scissa Incremento Totale N. Delle nuove azioni emesse Incr. C.S./Valore nom azioni benefic /2.500=0, X 0,40 = N. Vecchie azioni nella scissa diviso rapporto di cambio= n. delle nuove azioni emesse

105 Esempio determinazione rapporto di cambio Capitale sociale Valore effettivo Numero Azioni Valore Azione Valore nominale azioni Scissa As Rs Beneficiaria Ab 500 Rb 500 Aumento Capitale Sociale Beneficiaria Aumento Capitale sociale Beneficiaria C.S. Beneficiaria Rapporto di cambio Rapporto di cambio RC= Rb/Rs X As/Ab= 0.25 C.S. beneficiaria ante scissione : Valore effettivo beneficiaria = X : valore effettivo patrimonio trasferito dalla scissa : = X : X= Precede nte Vecchie azioni possedute nella scissa Nuove azioni beneficiaria assegnate ai soci scissa Incremento Totale N. Delle nuove azioni emesse Incr. C.S./Valore nom azioni benefic /4.000=0, X 0,25 = N. Vecchie azioni nella scissa diviso rapporto di cambio= n. delle nuove azioni emesse

106 Esempio determinazione rapporto di cambio Capitale sociale Valore effettivo Numero Azioni Valore Azione Valore nominale azioni Scissa As Rs Beneficiaria Ab Rb Rapporto di cambio RC= Rb/Rs X As/Ab= 0.50 Aumento Capitale Sociale C.S. beneficiaria ante scissione : Valore effettivo beneficiaria = X : valore effettivo patrimonio Beneficiaria trasferito dalla scissa Aumento Capitale sociale Beneficiaria C.S. Beneficiaria Rapporto di cambio : = X : X= Precedent e Vecchie azioni possedute nella scissa Nuove azioni beneficiaria assegnate ai soci scissa Incremento Totale N. Delle nuove azioni emesse Incr. C.S./Valore nom azioni benefic /2.000=0, X 0,50 = N. Vecchie azioni nella scissa diviso rapporto di cambio= n. delle nuove azioni emesse

107 Scissioni disciplina fiscale

108 Imposte Indirette -Imposta di Registro -Imposte ipotecarie e catastali La scissione è assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, pari attualmente a euro 168. La scissione è assoggettata alle imposte ipotecarie e catastali fisse (attualmente di euro168).

109 Imposte indirette - I.V.A. Ai fini dell'imposta sul Valore Aggiunto, la scissione è esclusa dal campo di applicazione del tributo. Infatti, l art. 2, comma 3, lettera f) del DPR n. 633/72 prevede che non sono considerate cessioni di beni "i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o di trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti".

110 I.V.A. disposizioni particolari a) Le società beneficiarie subentrano dalla data di effetto della scissione (ultima iscrizione nel Registro delle imprese, oppure la data diversa legittimamente stabilita) in tutti gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, (es. obbligo di versamento dell Iva, obblighi di fatturazione non ancora eseguita, );

111 Operazioni Attive e obblighi connessi La beneficiaria subentra negli obblighi di: Fatturazione Registrazione liquidazione e Versamento per le operazioni attive che si considerano effettuate (art. 6 D.P.R. 633/72) dopo la data di effetto della scissione (ultima iscrizione nel registro delle imprese, oppure la diversa data legittimamente stabilita)

112 Operazioni Passive e obblighi connessi Per la detrazione dell IVA la discriminante è data dal momento di registrazione delle fatture: Fatture registrate prima della data di effetto della scissione; il diritto alla detrazione spetta alla scissa; Fatture registrate dopo la data di effetto della scissione: il diritto alla detrazione spetta alla beneficiaria; (eventuali fatture intestate alla scissa, pervenute dopo la data di effetto della scissione e riferite all azienda trasferita, possono essere registrate dalla beneficiaria prescindendo dall intestazione).

113 Emissione di note di variazione (art. 26 D.P.R. 633/72) La beneficiaria può emettere note di variazione relative ad operazioni effettuate dalla scissa riguardanti il ramo trasferito.

114 I.V.A. disposizioni particolari b) la riduzione della detrazione di cui al quinto comma dell art. 19 del DPR 633/72, per le società beneficiarie costituite a seguito della scissione, è operata, se l'oggetto dell'attività è modificato rispetto a quello della società scissa, in base ad una percentuale determinata presuntivamente, salvo conguaglio nella dichiarazione annuale. Si tratta del c.d. PRO-RATA IVA. Se un soggetto Iva compie sia operazioni imponibili, sia operazioni esenti Iva la detrazione dell Iva assolta sugli acquisti, è pari alla percentuale corrispondente al seguente rapporto: OPERAZIONIIMPONIBILI TOTALE OPERAZIONI(IMP.+ ESENTI)

115 I.V.A. disposizioni particolari Esempio: operazioni esenti da Iva: operazioni imponibili + operazioni esenti: PRO-RATA DETRAIBILITA IVA:( )/ = 85,75%. Pertanto se l Iva assolta sugli acquisti ammonta a , non sono detraibili mentre l importo residuo di è detraibile. N.B. La % determinata con la dichiarazione annuale è applicabile anche alle liquidazioni periodiche, salvo conguaglio, alla fine dell anno, quando si viene a conoscere con precisione il rapporto tra le operazioni imponibili e quelle esenti.

116 Pro Rata Se la beneficiaria è una società preesistente applicherà il proprio pro rata con eventuale conguaglio in sede di dichiarazione annuale. Se la beneficiaria risulta costituita a seguito della scissione occorrerà verificare se l attività esercitata è la medesima della società scissa; in tal caso applicherà il medesimo pro rata; se l attività è diversa, la beneficiaria applicherà un pro rata presuntivo effettuando l eventuale conguaglio in dichiarazione.

117 I.V.A. disposizioni particolari c) Rettifica della detrazione IVA (articolo 19- bis2 del D.p.r , n. 633). Nel caso di beni ammortizzabili acquistati a seguito dell operazione di scissione, si deve tener conto, ai fini della rettifica della detrazione, della data in cui i beni sono stati acquistati dalla società scissa.

118 I.V.A. disposizioni particolari Esempio Bene acquistato nel Iva interamente detratta Nel 2002 viene impiegato in operazioni esenti, per cui il 2000 e il 2001 sono anni per i quali, in relazione al quinquennio , spetta la detrazione, mentre non spetta per gli anni 2002,2003 e Di conseguenza, dovranno recuperarsi i 3/5 dell'imposta a suo tempo interamente detratta. Quindi 1000 x 3/5 = 600, che costituisce l'imposta che si dovrà restituire. Per i fabbricati e le aree fabbricabili, il periodo preso in considerazione è di 10 anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.

gli amministratori della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento

gli amministratori della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento Iscrizione in apposita sezione dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e dei soggetti che vi sono sottoposti, e relativa cessazione (2497 bis c.c.) gli amministratori della società

Dettagli

La deliberazione di fusione delle società DI CAPITALI deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con gli allegati

La deliberazione di fusione delle società DI CAPITALI deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con gli allegati Seconda Parte La deliberazione di fusione delle società DI CAPITALI deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con gli allegati indicati nell' articolo 2501-septies. Si

Dettagli

LA FUSIONE Aspetti contabili

LA FUSIONE Aspetti contabili Università degli Studi di L Aquila Facoltà di Economia Corso di Tecnica professionale A.A. 2010-2011 LA FUSIONE Aspetti contabili Lezione del 29 novembre 2010 1 Bilancio post fusione Bilancio di apertura

Dettagli

Il conferimento. Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008

Il conferimento. Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008 Il conferimento Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008 1 Agenda 21 febbraio: Aspetti generali, legali e valutativi 22 febbraio: Aspetti contabili e fiscali 2 Indice

Dettagli

Lezione 10. Il conferimento: definizione, tipologie, iter procedurale

Lezione 10. Il conferimento: definizione, tipologie, iter procedurale Lezione 10 Il conferimento: definizione, tipologie, iter procedurale Conferimento È un operazione mediante la quale un soggetto (denominato conferente) trasferisce un azienda oppure un ramo aziendale (vicolo

Dettagli

Compagine sociale delle società partecipanti alla scissione

Compagine sociale delle società partecipanti alla scissione Compagine sociale delle società partecipanti alla scissione Compagine sociale della scindenda Alfa S.p.A. - ante scissione Capitale sociale 200.000,00 Valore nominale azioni 2,00 N. azioni 100.000 Socio

Dettagli

Termini di dichiarazione e versamento per le operazioni straordinarie

Termini di dichiarazione e versamento per le operazioni straordinarie Termini di dichiarazione e versamento per le operazioni straordinarie PREMESSA 1 In caso di operazioni straordinarie, la disciplina della presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte

Dettagli

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE: TRASFORMAZIONE

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE: TRASFORMAZIONE PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA LE OPERAZIONI STRAORDINARIE: TRASFORMAZIONE 1 Operazione di natura straordinaria modificazione della forma giuridica senza che consiste nella -mutamento del soggetto

Dettagli

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42. Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese

Dettagli

Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione Relazione del Consiglio di Amministrazione sul progetto di scissione parziale di BELVEDERE S.p.A. ai sensi del combinato disposto dell art. 2506-ter, comma 1 cod. civ. e dell

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

Quale tipo di società scegliere per il proprio business

Quale tipo di società scegliere per il proprio business Quale tipo di società scegliere per il proprio business È possibile scegliere la forma giuridica più conveniente all interno di queste quattro categorie: 1) Impresa individuale 2) Società di persone 3)

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie Assemblea ordinaria 8 maggio 2012 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione Punto 8 all ordine del giorno Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti

Dettagli

LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014

LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014 INFORMATIVA N. 229 18 SETTEMBRE 2013 IMPOSTE INDIRETTE LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014 Art. 10, D.Lgs. n. 23/2011 Art. 26, DL n. 104/2013 Nell ambito del Decreto c.d.

Dettagli

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE

CIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE CIRCOLARE Padova, 1^ ottobre 2007 SPETT.LI CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Locazione di immobili e altre problematiche fiscali. Con la presente Vi informiamo che è stata pubblicata la Legge 448/2006, che ha

Dettagli

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Dettagli

Iva: Variazione del pro rata e rettifica della detrazione

Iva: Variazione del pro rata e rettifica della detrazione Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 70 07.03.2014 Iva: Variazione del pro rata e rettifica della detrazione Categoria: Iva Sottocategoria: Dichiarazione Anche quest anno nella Dichiarazione

Dettagli

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI MODULO S3 Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal Registro Imprese AVVERTENZE GENERALI Finalità del modulo Il modulo va utilizzato per l iscrizione nel Registro Imprese dei seguenti atti: scioglimento

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale. RISOLUZIONE N. 64/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

Dettagli

La destinazione e la distribuzione dell utile. Acconti su dividendi.

La destinazione e la distribuzione dell utile. Acconti su dividendi. La destinazione e la distribuzione dell utile. Acconti su dividendi. 1) La destinazione dell utile: a) aspetti normativi L art. 2364, comma 2, c.c. dispone che L assemblea ordinaria deve essere convocata

Dettagli

Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti

Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti 1 Le operazioni sul capitale Il capitale può subire, nel corso della gestione aziendale, variazioni di due tipi: Aumenti di capitale Riduzioni

Dettagli

TEMI D ESAME. Valore contabile Valore corrente Brevetti 20.000 35.000 Magazzino 26.000 22.000

TEMI D ESAME. Valore contabile Valore corrente Brevetti 20.000 35.000 Magazzino 26.000 22.000 TEMI D ESAME N.1 QUESITO In data 1 gennaio 2005 Alfa S.p.A. ha acquistato una partecipazione dell 80% in Beta S.p.A., pagando un prezzo pari a euro 60.000. Il patrimonio netto contabile di Beta alla data

Dettagli

SERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B. Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. C.F. e P.I. 02683380402 * * * * *

SERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B. Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. C.F. e P.I. 02683380402 * * * * * SERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. Iscritta al Registro Imprese al N.02683380402 C.F. e P.I. 02683380402 * * * * * RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI. Noventa di Piave - 23 febbraio 2012 Dott. Giorgio Zerio

RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI. Noventa di Piave - 23 febbraio 2012 Dott. Giorgio Zerio RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI Noventa di Piave - 23 febbraio 2012 Dott. Giorgio Zerio Normativa Art.7 co. 2 del DL 13.5.2011 n. 70, convertito nella L.12.7.2011 n. 106: Termine per la rivalutazione delle

Dettagli

Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione (artt. 2498-2506quater)

Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione (artt. 2498-2506quater) Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione (artt. 2498-2506quater) Art. 2499. Limiti alla trasformazione. Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale,

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

Fiscal News N. 108. Natura contabile finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 10.04.2014. Premessa

Fiscal News N. 108. Natura contabile finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 10.04.2014. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 108 10.04.2014 Natura contabile finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Nell'ambito delle problematiche di

Dettagli

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

MARCO BERRY MAGIC FOR CHILDREN onlus Sede legale in Torino, C.so Duca degli Abruzzi 6 Codice Fiscale 97747030019 NOTA INTEGRATIVA SUL BILANCIO CHIUSO

MARCO BERRY MAGIC FOR CHILDREN onlus Sede legale in Torino, C.so Duca degli Abruzzi 6 Codice Fiscale 97747030019 NOTA INTEGRATIVA SUL BILANCIO CHIUSO MARCO BERRY MAGIC FOR CHILDREN onlus Sede legale in Torino, C.so Duca degli Abruzzi 6 Codice Fiscale 97747030019 NOTA INTEGRATIVA SUL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2012 Signori associati, il presente documento

Dettagli

Bilancio - Corso Avanzato

Bilancio - Corso Avanzato Università di Roma Tre - M. TUTINO 101 Università di Roma Tre - M. TUTINO 102 Università di Roma Tre - M. TUTINO 103 Università di Roma Tre - M. TUTINO 104 Università di Roma Tre - M. TUTINO 105 Università

Dettagli

20 giugno 2006 PRIMA PROVA MATERIE AZIENDALI TEMA I

20 giugno 2006 PRIMA PROVA MATERIE AZIENDALI TEMA I 20 giugno 2006 PRIMA PROVA MATERIE AZIENDALI TEMA I Il candidato proceda preventivamente ad illustrare sotto il profilo civilistico e fiscale le caratteristiche dell operazione di cessione d azienda. Successivamente

Dettagli

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie; Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,

Dettagli

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA RELATIVA ALL AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER COD. CIV., POSTA ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Dettagli

SPECIALE Legge di Stabilità

SPECIALE Legge di Stabilità SPECIALE Legge di Stabilità Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: ASSEGNAZIONI E CESONI AGEVOLATE AI SOCI La Legge di Stabilità per il 2016 prevede la possibilità di assegnare (gratuitamente), oppure cedere

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5

C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 C i r c o l a r e d e l 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3 P a g. 1 di 5 Circolare Numero 32/2013 Oggetto Sommario La disciplina del contratto di rete alla luce delle recenti modifiche legislative e della circolare

Dettagli

Immobilizzazioni finanziarie METODI DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Immobilizzazioni finanziarie METODI DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI Immobilizzazioni finanziarie METODI DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI Immobilizzazioni finanziarie III FINANZIARIE 1) Partecipazioni in: - imprese controllate - imprese collegate - imprese controllanti

Dettagli

IL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI D AZIENDA

IL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI D AZIENDA IL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI D AZIENDA Il trasferimento dell azienda ed il trattamento fiscale connesso alle molteplici forme che tale operazione può assumere 1 Modalità di passaggio dell azienda:

Dettagli

Operazioni straordinarie Parte fiscale - Operazioni di conferimento d'azienda Parte Pratica. Dott. Francesco Masci

Operazioni straordinarie Parte fiscale - Operazioni di conferimento d'azienda Parte Pratica. Dott. Francesco Masci Operazioni straordinarie Parte fiscale - Operazioni di conferimento d'azienda Parte Pratica Dott. Francesco Masci Definizione Limitazione della nostra trattazione al conferimento d azienda o di ramo d

Dettagli

L utilizzo della riserva da rivalutazione

L utilizzo della riserva da rivalutazione Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 92 26.03.2014 L utilizzo della riserva da rivalutazione Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Riserve L'art. 15, comma 18, D.L. 185/2008

Dettagli

CONFERIMENTO D AZIENDA

CONFERIMENTO D AZIENDA CONFERIMENTO D AZIENDA Relatore - Dott. Giulio Salvi Università degli Studi di Bergamo 22 Febbraio 2008 1 Studio Legale Tributario in association with Definizione Il conferimento d azienda è un operazione

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali. CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Onlus ed enti non commerciali Domande Frequenti Sommario 1. Ai fini IRES cosa si intende per ente non commerciale?

Dettagli

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L.

SCROVEGNI PARTNERS S.R.L. CIRCOLARE Spettabili Padova, 21 dicembre 2012 CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Vendita e locazione di immobili nuovi adempimenti fiscali. VENDITA Con la presente Vi informiamo che si applica il meccanismo dell

Dettagli

L inquadramento fiscale delle! operazioni immobiliari! 28/02/2013!

L inquadramento fiscale delle! operazioni immobiliari! 28/02/2013! L inquadramento fiscale delle operazioni immobiliari 28/02/2013 Le conseguenze fiscali di un operazione di trasferimento immobiliare sono differenti in base alla natura e allo status dei soggetti coinvolti

Dettagli

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN Stampa Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN admin in Quadro normativo - L art. 115, co. 1, del D.P.R. 917/1986 é relativo all opzione per il regime della trasparenza

Dettagli

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE TOBIN TAX Riferimenti: - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 491 e ss. - D.M. 21 febbraio 2013. Con la pubblicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (meglio nota come Legge stabilità 2013)

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

RISOLUZIONE N. 41/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002

RISOLUZIONE N. 41/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002 RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002 Oggetto: Interpello n../2001 - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Deducibilità degli ammortamenti relativi a

Dettagli

Corso di Tecnica Professionale A.A. 2008 / 2009

Corso di Tecnica Professionale A.A. 2008 / 2009 Corso di Tecnica Professionale A.A. 2008 / 2009 Il conferimento Disciplina fiscale ed opzioni contabili 1 Nell ambito dell imposizione diretta, il regime fiscale cui è soggetta l operazione di conferimento

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

La rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati

La rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati La rilevazione contabile di ratei, risconti, costi e ricavi anticipati Alla data odierna i bilanci approvati nei 120 giorni, entro cioè il 30 aprile, risulteranno essere tutti depositati. Per le società

Dettagli

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 11/2015 Como, 3.3.2015 INFORMATIVA N. 11/2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... pag. 2 3 Ambito oggettivo

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

Decreto sviluppo - IVA Modifiche al regime delle cessioni e delle locazioni di immobili

Decreto sviluppo - IVA Modifiche al regime delle cessioni e delle locazioni di immobili n 28 del 13 luglio 2012 circolare n 464 del 12 luglio 2012 referente BERENZI/af Decreto sviluppo - IVA Modifiche al regime delle cessioni e delle locazioni di immobili Il decreto legge c.d. Decreto Crescita

Dettagli

Il Bilancio di esercizio

Il Bilancio di esercizio Il Bilancio di esercizio Il bilancio d esercizio è il fondamentale documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell impresa al termine di un periodo amministrativo e il

Dettagli

LA COSTITUZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO

LA COSTITUZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO Capitolo 3 LA COSTITUZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO a cura di Giuseppe Pogliani Capitale Sociale e Patrimonio Netto In precedenza si e notato che il Patrimonio Netto e uno specifico sottosistema delle fonti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Periodico informativo n. 131/2015 OGGETO: Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è stato

Dettagli

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale Procedure per le Operazioni sul capitale 6 ottobre 2014 3 marzo 2014 Procedure per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio

Dettagli

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive

Dettagli

Si segnalano di seguito alcune questioni di specifico interesse rinviando, per gli altri contenuti della circolare, al relativo testo.

Si segnalano di seguito alcune questioni di specifico interesse rinviando, per gli altri contenuti della circolare, al relativo testo. Segnalazione novità prassi interpretative DALL AGENZIA DELLE ENTRATE ALCUNI CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PER MUTUI E SULLA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 36% PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Dettagli

Assemblea Ordinaria degli Azionisti 28 aprile 2016-29 aprile 2016 Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell art.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti 28 aprile 2016-29 aprile 2016 Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell art. Assemblea Ordinaria degli Azionisti 28 aprile 2016-29 aprile 2016 Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 1 Punto n.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 20/E. Roma, 14 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 20/E Direzione Centrale Normativa Roma, 14 febbraio 2014 OGGETTO: Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione articolo 28 del DPR

Dettagli

1 Gli aspetti fiscali

1 Gli aspetti fiscali Gli aspetti fiscali 1 2 1. Profili fiscali: il quadro normativo di riferimento Articolo 170 Tuir: trasformazione omogenea Neutralità fiscale Determinazione del reddito Trattamento fiscale delle riserve

Dettagli

NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE

NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE 1 NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE 2 Decreto legge n. 98/2011 ARTICOLO 23, COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE N. 98/2011 HA MODIFICATO LE MODALITA DEL RIPORTO DELLE PERDITE DISCIPLINATA DALL ARTICOLO

Dettagli

Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni

Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni OPERAZIONI STRAORDINARIE Oggetto : RILEVANZA LEGALE DEI DOCUMENTI SUL WEB Norme e prassi : D.LGS. 123/2012; ART. 2501-TER, 2501-QUATER,

Dettagli

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione

Dettagli

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, l ultima autorizzazione all acquisto di azioni proprie, deliberata

Dettagli

Direzione Centrale Normativa

Direzione Centrale Normativa RISOLUZIONE N. 75/E Roma, 26 luglio 2010 OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Esenzione dall imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 43 27.11.2013 Svalutazioni immobilizzazioni e deducibilità interessi passivi Deducibilità degli interessi passivi ridotta Categoria: Bilancio e contabilità

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MEDIANTE CONFERIMENTO DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA I sottoscritti: a) (Capofila). nato a il. nella sua qualità di.. e legale rappresentante

Dettagli

INNOVAETICA SRL. Bilancio al 31-12-2014 Gli importi presenti sono espressi in Euro

INNOVAETICA SRL. Bilancio al 31-12-2014 Gli importi presenti sono espressi in Euro INNOVAETICA SRL Sede in ROMA Codice Fiscale 12170501006 - Numero Rea ROMA 1355872 P.I.: 12170501006 Capitale Sociale Euro 10.000 i.v. Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Società in liquidazione:

Dettagli

Le operazioni straordinarie come strumenti per lo sviluppo delle aziende Le Fusioni

Le operazioni straordinarie come strumenti per lo sviluppo delle aziende Le Fusioni Le operazioni straordinarie come strumenti per lo sviluppo delle aziende Le Fusioni Corso di Tecnica professionale La Fusione Ititt Istituto mediante il quale due o più aziende, prima indipendenti, si

Dettagli

DETRAZIONI 36%: il limite di 48.000 è per le unità abitative e sue pertinenze unitariamente considerate

DETRAZIONI 36%: il limite di 48.000 è per le unità abitative e sue pertinenze unitariamente considerate DETRAZIONI 36%: il limite di 48.000 è per le unità abitative e sue pertinenze unitariamente considerate a cura Federico Gavioli L Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008 è nuovamente

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 SOMMARIO EDITORIA FISCALE SEAC Servizio INFORMATIVA

Dettagli

Unico 2012. di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati

Unico 2012. di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati Unico 2012 di Giorgio Gavelli Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati Le novità del modello Unico 2012 Il frontespizio Dichiarazione integrativa Inserita casella «Dichiarazione integrativa (art. 2, comma

Dettagli

mod. 9 SEG BANCA CARIGE

mod. 9 SEG BANCA CARIGE Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede straordinaria convocata per il giorno 13 febbraio 2012 in merito all eliminazione dell indicazione del valore nominale delle azioni della

Dettagli

Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Circolare 8 del 3 marzo 2015 Credito d imposta per investimenti in beni strumentali nuovi INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti beneficiari del credito d imposta... 2 3 Ambito oggettivo di applicazione...

Dettagli

Tassazione delle sopravvenienze attive

Tassazione delle sopravvenienze attive Tassazione delle sopravvenienze attive Sopravvenienze attive Art. 88, comma 4, del TUIR (sostituito) Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o

Dettagli

Legge stabilità 1) Assegnazioni/cessioni agevolate di beni ai soci

Legge stabilità 1) Assegnazioni/cessioni agevolate di beni ai soci Legge stabilità 1) Assegnazioni/cessioni agevolate di beni ai soci La legge di stabilità per l anno 2016 (Legge n.208 del 28/12/2015) ripropone la disposizione sulle assegnazioni, cessioni agevolate dei

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA ESAMI DI STATO DOTTORI COMMERCIALISTI II SESSIONE 2015 TEMI D ESAME PRIMA PROVA SCRITTA (18/11/2015) TEMA N. 1 Ammortamenti e svalutazioni con riferimento alle immobilizzazioni immateriali, materiali e

Dettagli

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell impresa

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell impresa La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino Convegno del 16 gennaio 2012 Relatore:

Dettagli

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi

La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi La fiscalità dei trust di interesse familiare: casi particolari e confronto con strumenti alternativi Avv. Massimo Antonini 11 marzo 2011 massimo.antonini@chiomenti.net Patti di famiglia Caratteristiche

Dettagli