Parte la riforma del diritto societario

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1 la Cooperazione t r e n t i n a Parte la riforma del diritto societario Piccolo vademecum per le cooperative 6

2 PRONTUARIO SULLA RIFORMA Diritto societario Al via la fase operativa A cura di Dirce Pradella e di Francesco Odorizzi T erminato il tempo delle discussioni, del pressing politico e istituzionale, ora è arrivata l ora dell azione operativa. Nei prossimi mesi la riforma del diritto societario entrerà concretamente nelle cooperative, in primis attraverso la modifica degli statuti, operazione che renderà necessaria l organizzazione delle assemblee. Ma le conseguenze di questa manovra storica (era dal 1942 che non si prendeva in mano la legislazione sulle cooperative) non tarderanno a farsi vedere, con il cambio di alcune regole fondamentali e la conferma di altre. Nelle prossime pagine cercheremo di ripercorrere le principali modifiche, nella speranza di offrire ai lettori un prontuario di facile lettura. SCOPO MUTUALISTICO L articolo 2511 del codice civile stabilisce che le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. Il legislatore, però, ha ritenuto non opportuno chiarire espressamente in cosa consista lo scopo mutualistico. L unica definizione di mutualità rimane quella contenuta nella relazione del ministero di Grazia e Giustizia al codice civile del 1942: Fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato. La cooperativa non ha come missione quella di remunerare i capitali investiti, bensì principalmente quella di rispondere a determinati bisogni della base sociale (ad esempio nelle cooperative di consumo offrire beni, e in quelle di lavoro occasioni di impiego, alle condizioni migliori possibili). Il servizio mutualistico ha nel ristorno il suo metodo e strumento di remunerazione. Ristorno che, conseguentemente, dovrebbe essere distribuito in via prevalente rispetto ai dividendi. Una cooperativa che non abbia quale finalità quella di offrire ai soci un servizio in termini di lavoro o beni, e più in generale che operi solo con i terzi, limitandosi a remunerare il capitale sociale non è una cooperativa A tal fine le nuove norme sulla vigilanza affermano espressamente che la revisione cooperativa è finalizzata tra l altro ad accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo contabile, la natura mutualistica dell ente, verificando l effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale a allo scambio mutualistico con l ente, la qualità di tale partecipazione, l assenza di scopi di lucro dell ente, nei limiti posto dalla legislazione vigente e la legittimazione dell ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. Gli enti cooperativi che non rispettano le finalità mutualistiche sono cancellati dall albo nazionale degli enti cooperativi (ex registro prefettizio). All albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente: anche queste ultime quindi sono caratterizzate e devono perseguire uno scopo mutualistico. MUTUALITA PREVALENTE La distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e quelle diverse si basa su un opzione gestionale (la prevalenza) e su un opzione statutaria (clausole di non lucratività). Opzione gestionale: Prevalenza dello scambio mutualistico (cioè scambio tra cooperativa e soci) rispetto allo scambio non mutualistico 7 (cioè tra cooperativa e non soci). Sono considerate a mutualità prevalente le coop che 1. svolgono la loro attività prevalentemente a favore di soci, consumatori o utenti di beni e servizi; 2. nello svolgimento della loro attività si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci; 3. nello svolgimento della loro attività si avvalgono prevalentemente del conferimento di beni e servizi da parte di soci. I criteri della prevalenza sono definiti in relazione alla soglia quantitativa del 50% + 1. I criteri della prevalenza per le cooperative agricole sussistono quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% del totale. Sono sempre considerate a mutualità prevalente, per espressa disposizione di legge, le banche di credito cooperativo e le cooperative sociali. La prevalenza risulta rispettata quando: 1. i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell articolo 2425, primo comma, punto A1; 2. il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all articolo 2425, primo comma, punto B9; 3. il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al 50% del totale dei costi dei servizi di cui all articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all articolo 2425, primo comma, punto B6. Opzione statutaria: Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti le seguenti clausole: 1. il divieto di distribuire i dividendi in misura

3 la Cooperazione t r e n t i n a La prevalenza è rispettata quando le prestazioni verso i soci sono superiori al 50% + 1 del totale. superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; 2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 4. devoluzione, in caso di scioglimento, dell intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici. Il passaggio da mutualità prevalente a non prevalente può quindi avvenire per due motivi: 1. oggettivo: mancato rispetto del requisito di prevalenza per due esercizi consecutivi; 2. soggettivo: volontaria modifica dei requisiti mutualistici. In questo caso la decadenza avviene dall esercizio in cui vengono modificati (o non rispettati) i requisiti. AGEVOLAZIONI La legge riserva il godimento delle agevolazioni di carattere tributario alle cooperative a mutualità prevalente. Le agevolazioni e i privilegi delle cooperative sono di vario genere e vanno dal campo tributario a quello finanziario, previdenziale e così via. Le agevolazioni fiscali, dunque, non esauriscono l argomento ma ne sono solo una parte. Le agevolazioni diverse da quelle tributarie continueranno ad applicarsi a tutte le cooperative, anche a quelle a mutualità non prevalente. RESPONSABILITA Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. E stata soppressa la cooperativa a responsabilità illimitata o multipla. NORMATIVA DI RIFERIMENTO In linea di principio le cooperative devono applicare, oltre alle norme ad esse specifiche, le 8 disposizioni sulle spa, in quanto compatibili. Le coop con meno di 20 soci o con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1 milione di euro possono scegliere, statutariamente, di applicare le norme sulle srl. A tal fine va tenuto presente che la nuova disciplina delle srl è molto simile a quella delle società di persone e stabilisce, tra l altro, che: 1. l amministrazione può essere disgiunta o congiunta; 2. gli amministratori, in alternativa alle riunioni, possono esprimere il consenso mediante consultazione scritta; 3. i soci che non partecipano all amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all amministrazione; 4. viene introdotta la responsabilità solidale dei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, per i soci o per i terzi. Nel modello Spa, la responsabilità ricade comunque sempre e

4 PRONTUARIO SULLA RIFORMA Diritto societario solo sugli amministratori. Le piccole cooperative (da 3 a 8 soci persone fisiche)devono trasformarsi in società cooperative ordinarie ed applicare le norme sulle srl. CAPITALE SOCIALE Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro nè superiore a 500 euro. Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a euro, né tante azioni di cui il valore nominale sia superiore a tale somma. Il limite non si applica se il socio è persona giuridica e/ o possessore di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione. Se la coop ha più di 500 soci il limite sale al 2% del capitale sociale. STRUMENTI FINANZIARI E possibile emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. Questo vale per tutte le cooperative, siano a mutualità prevalente che a mutualità non prevalente. Resta in vigore la disciplina speciale sui soci sovventori e sugli azionisti di partecipazione cooperativa. Per evitare che la presenza di finanziatori possa snaturare l indole mutualistica della società è stato previsto un limite invalicabile al totale dei voti attribuibili a questa categoria. DESTINAZIONE DEGLI UTILI La riserva legale è un accantonamento annuale obbligatorio degli utili netti. La riforma ne ha aumentato la misura minima, portandola dal 20 al 30%. Le riserve statutarie sono gli utili accantonati e destinati a finalità specifiche in virtù dell obbligo previsto dallo statuto. Le riserve volontarie o facoltative sono utili netti che l assemblea ordinaria non distribuisce ai soci e accantona nel patrimonio sociale per esigenze di autofinanziamento. Le novità per i soci REQUISITI L atto costitutivo stabilisce i requisiti per l ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l attività economica svolta. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. AMMISSIONE Nelle procedure di ammissione di nuovi soci alla compagine sociale viene rafforzato il principio della porta aperta. E stabilito, infatti, che in caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio d amministrazione deve comunicare all interessato il provvedimento di diniego entro 60 giorni, indicando i motivi. Chi ha presentato domanda, entro i 60 giorni successivi, potrà chiedere che sull istanza si pronunci l assemblea. ASSEMBLEA Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci (rimane la possibilità di derogare dalle regole previste per la Spa o per la Srl, per tutti gli argomenti e per tutti i tipi di assemblea, sia ordinaria che straordinaria). Ha diritto di voto chi è socio da almeno 90 giorni. Ai soci cooperatori persone giuridiche l atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre 5, in relazione all ammontare della quota oppure al numero dei loro membri (è necessario prevedere in statuto quali sono i criteri adottati per l attribuzione del voto plurimo). SOCI DELEGATI Nelle cooperative Spa: ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 soci (salvo limiti inferiori previsti dallo statuto). Nelle cooperative Srl: non esistendo norme specifiche per la cooperativa che addotta il modello Srl, riteniamo sia lasciata libertà allo statuto di disporre in merito. In tutte le cooperative: il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell assemblea anche dal coniuge, dai parenti di terzo grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano all impresa. DIRITTI DEI SOCI I soci hanno diritto di prendere visione del libro soci e del libro verbali dell assemblea e di ottenere estratti o copie a loro spese. Nelle cooperative a cui si applica la disciplina delle Spa, inoltre, i soci, quando almeno un decimo lo richiede, hanno diritto ad esaminare attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professiosta il libro delle adunanze del consiglio d amministrazione e dell eventuale comitato esecutivo. DISCIPLINARE IL RISTORNO RIST NELLO STATUT ST TUTO Fino a ieri le regole sul ristorno erano dettate da norme fiscali; in particolare era previsto che erano ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartire tra i loro soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Somme che poi possono essere imputate ad incremento delle quote sociali. Ora i ristorni sono disciplinati dal codice civile sia per le coop a mutualità prevalente che per quelle a mutualità non prevalente. Il codice non definisce il ristorno ma stabilisce come esso debba essere disciplinato: negli statuti devono essere determinati i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici. L assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni anche mediante aumento proporzionale delle quote, con emissione di nuove azioni o con l emissione di strumenti finanziari. Il ristorno non costituisce un diritto soggettivo del socio. Esso può essere distribuito solo in presenza di un avanzo di gestione dell attività mutualistica e solo se è stato deliberato dall assemblea. 9

5 la Cooperazione t r e n t i n a Ogni quota non può valere meno di 25 euro o più di 500 e novità er i soci iguardano anche ammissione I modelli di amministrazione La riforma introduce nell organizzazione delle cooperative che adottano la disciplina delle società per azioni 3 modelli di amministrazione e controllo, dei quali il primo, caratterizzato dalla presenza dell organo amministrativo e dal collegio sindacale, è quello preferito dalla legge. Gli altri, nei quali la differenza è rappresentata da un diverso rapporto fra l organo di gestione e quello di controllo, sono offerti alla scelta che possono farne i soci, sia al momento della costituzione della società, sia in seguito. MODELLO CLASSICO Il modello classico è composto da: 1. organo amministrativo (cda o amministratore unico) eletto dall assemblea dei soci; 2. collegio sindacale eletto dall assemblea dei soci con compiti di controllo sulla gestione; 3. soggetto deputato al controllo contabile, nominato dall assemblea dei soci. Il controllo contabile nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitali e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, può essere esercitato anche dal collegio sindacale; in questo caso tutti i sindaci devono essere iscritti all albo dei revisori contabili. Nelle società che non raggiungono il limite dall articolo 2477, il collegio sindacale non è obbligatorio e può non essere nominato. MODELLO DUALISTICO Il modello dualistico può essere adottato dalla società con apposita indicazione statutaria ed è composto da: 1. consiglio di gestione nominato dal consiglio di sorveglianza (ha funzioni di amministrazione) composto da almeno 2 membri; 2. consiglio di sorveglianza nominato dall assemblea dei soci, composto da almeno 3 membri, (ha funzioni di controllo e poteri decisionali). Almeno un membro deve essere iscritto al registro dei revisori e tutti non devono essere legati alla società da un rapporto di lavoro, di consulenza continuativa, o da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l indipendenza (clausole difficili da rispettare per i soci di cooperativa); 3. soggetto deputato al controllo contabile, nominato dall assemblea. 10

6 PRONTUARIO SULLA RIFORMA Questo modello favorisce un sistema in cui ai soci spetta solo di stabilire le linee del programma economico della società (oggetto sociale), le modifiche di struttura (quali fusioni), e lo scioglimento o la proroga della società. È infatti un sistema in cui la gestione è sostanzialmente affidata a manager, con pochissime interferenze dei soci. MODELLO MONISTICO Il sistema monistico può essere adottato dalla società con apposita indicazione statutaria ed è composto da: 1. cda, nominato dall assemblea dei soci. Almeno un terzo dei componenti deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci; 2. comitato di controllo, nominato all interno del cda tra gli stessi membri (ha funzioni di controllo e poteri decisionali); 3. soggetto deputato al controllo contabile (revisore o società di revisione) nominato dall assemblea. Il numero dei componenti del Comitato di controllo è stabilito dal cda, se lo statuto non dispone diversamente. Il comitato funziona con l osservanza delle regole dettate per il funzionamento del collegio sindacale con esclusione di quelle che prescrivono la decadenza del sindaco che non partecipi alle riunioni dell assemblea e del cda o del comitato esecutivo. Ma vigila anche sull adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Esso, infine, svolge ulteriori compiti affidatigli dal cda con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile. Almeno un membro del comitato di controllo dev essere iscritto al registro dei revisori contabili. Cosa cambia per gli amministratori Gli amministratori Viene introdotta la possibilità di nominare anche amministratori non soci (se lo prevede lo statuto), ma la maggioranza deve essere composta da soci. Nelle cooperative che adottano la disciplina delle Spa, gli amministratori sono rieleggibili, ma per non più di tre mandati esecutivi. Organo di controllo La riforma ha introdotto una distinzione tra due tipologie di controllo, fino ad ora svolte congiuntamente dal collegio sindacale: 1. controllo sulla gestione, che consiste nella verifica dell osservanza dei principi di corretta amministrazione da parte degli amministratori, ed è affidato al collegio sindacale o al corrispondente organo di controllo nel sistema dualistico o monastico. 2. controllo contabile, che riguarda la regolarità delle scritture e dei documenti attinenti alla regi- strazione e documentazione delle operazioni di gestione ed è affidato, di regola, ad un revisore contabile esterno iscritto nel registro tenuto dal Ministero di Giustizia. Le cooperative che adottano il sistema tradizionale e non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato né fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possono affidare al collegio sindacale anche questa tipologia di controllo Per offrire alle proprie associate il servizio di controllo contabile, la Federazione Trentina delle Cooperative ha attivato una convenzione con Uniaudit spa, società di revisione specializzata in particolare nel controllo contabile delle società cooperative, con un fatturato di circa 4 milioni di euro ed uffici a Bologna, Milano, Firenze e Roma. L accordo consentirà alle cooperative di canalizzare su Uniaudit gli incarichi di certificazione e quelli di controllo contabile, valendosi dei migliori specialisti ed evitando duplicazioni di controllo e di costi. 11 Diritto societario CONFLITTO D INTERESSI L articolo 2391 impone a ciascun componen- te del cda di dare notizia agli altri e al collegio sindacale di ogni interesse che per contro proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone natura, termini, origine e portata. Se si tratta del- l amministratore delegato egli deve astenersi dall operazione, la cui decisione spetterà al consiglio. Nel vecchio ordinamento andavano dichiarati soltanto gli interessi che si fossero posti in conflitto, rimettendo all ammini- stratore la valutazione dell esistenza stessa di conflitto. Con la nuova regola si dispone invece che l amministratore renda nota l esi- stenza di un qualsiasi interesse, suo o di terzi, nell operazione. Sarà invece compito del cda valutare l eventuale conflittualità con l inte- resse della società. Il collegio sindacale La nomina del collegio sindacale sia nel modello spa che srl è obbligatoria quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi; il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni ( euro); vengono superati almeno due dei seguenti tre parametri per due esercizi consecutivi: 1. totale attivo stato patrimoniale: euro 2. ricavo da vendite e prestazioni: euro 3. dipendenti occupati nella media dell esercizio: 50 Il collegio è composto da 3 o 5 membri effettivi, secondo la scelta statutaria, e di 2 supplenti; le cause di ineleggibilità sono quelle tradizionali. Almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei supplenti deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; gli altri devono essere scelti tra gli iscritti in albi professionali o fra professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

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