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1 PARTE SECONDA LE SOCIETÀ Capitolo Primo: Le società in generale...» 49 Capitolo Secondo: La società semplice...» 56 Capitolo Terzo: La società in nome collettivo...» 67 Capitolo Quarto: La società in accomandita semplice...» 73 Capitolo Quinto: La società per azioni: nozione e costituzione...» 78 Capitolo Sesto: L elemento personale e patrimoniale delle S.p.a....» 88 Capitolo Settimo: Le azioni e le obbligazioni...» 104 Capitolo Ottavo: Gli organi sociali nella S.p.a...» 113 Capitolo Nono: I patrimoni destinati ad uno specifico affare...» 128 Capitolo Decimo: La società in accomandita per azioni...» 130 Capitolo Undicesimo: La società a responsabilità limitata..» 134 Capitolo Dodicesimo: Scioglimento e liquidazione...» 141 Capitolo Tredicesimo: Le società mutualistiche...» 145 Capitolo Quattordicesimo: Trasformazione, fusione e scissione delle società...» 151 CAPITOLO PRIMO LE SOCIETÀ IN GENERALE Sommario: 1. Nozione Il contratto di società: requisiti essenziali Tipi di società L autonomia patrimoniale Le società unipersonali Ipotesi particolari di società. 1. NOZIONE La società rappresenta la forma più importante e diffusa di impresa collettiva, che si realizza quando due o più persone conferiscono beni o servizi per l esercizio in comune di un attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

2 50 Parte Seconda - Le società È proprio quest ultima caratteristica, il cd. fine di lucro, che caratterizza le società rispetto alle «associazioni in senso stretto», le quali non perseguono, di solito, scopi strettamente economici. Il legislatore ha costruito un modello tipico di società cui ha imposto determinate regole. Ne consegue che ai privati non è consentito creare nuovi tipi di società, oltre quelli espressamente previsti dalla legge, fatta salva la possibilità di scegliere, tra le varie forme disciplinate dal codice civile, quella che ritengono più adeguata alle loro necessità. Con la società viene in essere una particolare forma di collaborazione, caratterizzata dal fatto che tutti gli associati partecipano insieme al rischio di gestione dell impresa. 2. IL CONTRATTO DI SOCIETÀ: REQUISITI ESSENZIALI Il codice civile all art sancisce che «con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l esercizio in comune di un attività economica allo scopo di dividerne gli utili». Dalla definizione contenuta nell art si evincono gli elementi costitutivi della società. Soggetti La società si costituisce tramite contratto nato dal concorso di volontà di due o più soci. Tale contratto rientra nella categoria dei contratti associativi o con comunione di scopo, cui si applicano gli artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c.: la nullità, l annullabilità, la risolvibilità del vincolo di una delle parti non pregiudica l intero contratto, salvo il caso che la partecipazione venuta meno debba considerarsi essenziale. Anche il recesso o la morte del singolo socio non pregiudicano automaticamente la continuazione della società. I conferimenti La società, per raggiungere il proprio scopo produttivo, necessita di capitale di rischio iniziale, cioè di un patrimonio sociale costituito con il contributo (conferimento) di ogni singolo socio. Conferimento è, pertanto, l atto traslativo a titolo oneroso con cui il socio adempie alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione della società. Oggetto del conferimento può essere ogni entità suscettibile di valutazione economica: beni, servizi, crediti, la propria opera ed anche il «buon nome» goduto dal socio. All atto del conferimento si attua sia il passaggio del rischio sul bene conferito dal conferente alla società, sia l automatico acquisto della qualità di socio da parte del conferente.

3 Capitolo Primo - Le società in generale 51 La disciplina dei conferimenti varia a seconda che si abbia: conferimento di beni in proprietà. In questo caso la forma del conferimento si determina secondo la natura dei beni conferiti (così, ad esempio, per conferire beni immobili è necessario l atto scritto) e la garanzia dovuta dal socio è regolata dalle norme sulla vendita (artt. 2254, 1476 c.c.: il socio, cioè, è tenuto alla consegna della cosa immune da vizi etc.); conferimento di beni in godimento. In tal caso la garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione (art c.c.), mentre il rischio della cosa conferita resta a carico del socio conferente; conferimento di crediti (artt e 1267 c.c.). In tale ipotesi il conferente è tenuto a rispondere, in caso di insolvenza del debitore ceduto, non solo per l entità del credito conferito, ma anche per le spese, gli interessi e l eventuale risarcimento del danno; conferimento della propria opera. In questo caso il rischio di impossibilità di svolgimento dell opera (anche per causa non imputabile) grava sul socio, che può essere escluso dalla società nell ipotesi di una sua sopravvenuta inidoneità. La possibilità di eseguire conferimenti di servizi, prima ammessa per le sole società di persone, è stata riconosciuta, ad opera della riforma del diritto societario del 2003, anche alle società a responsabilità limitata. Esercizio in comune di un attività economica. L oggetto sociale Altro requisito essenziale della società è l esercizio in comune di un attività economica, che fa di essa un organizzazione dinamica e produttiva di nuova ricchezza. L attività economica esercitata può essere di varia natura, tuttavia deve avere contenuto patrimoniale e deve essere svolta secondo criteri di economicità e di profitto; inoltre, conformente a quanto previsto dall art c.c., riguardante l impresa individuale, essa deve essere finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Non rientra, pertanto, nel concetto di società lo svolgimento comune di un attività culturale, politica, religiosa od assistenziale, e ciò anche quando dal contratto derivino obblighi di conferimento o la creazione di un fondo comune. L oggetto sociale rappresenta la particolare attività economica, per il cui esercizio in comune le parti (soci) si impegnano ai conferimenti; esso deve essere possibile, lecito e determinato e deve consistere in un attività economica. L indicazione dell oggetto sociale nel contratto è richiesta espressamente dall ordinamento per tutti i tipi di società, eccetto per la società semplice (per la costituzione della quale non è prescritto alcun requisito formale). L oggetto sociale, infine, può cambiare durante la vita della società, ma tale mutamento implica anche la modificazione dell atto costitutivo. Divisione degli utili Ulteriore requisito essenziale della società, precisato dall art c.c., è la divisione degli utili: scopo dell attività sociale, infatti, è quello di realizzare un guadagno a vantaggio dei soci.

4 52 Parte Seconda - Le società Tuttavia, se è essenziale alla società la divisione degli utili, ciò non significa che ciascun socio debba parteciparvi in uguale misura e neppure che debba sussistere una proporzione tra conferimento e partecipazione agli utili: l unico limite in tal senso è dato dal divieto del patto leonino che esclude del tutto un socio dagli utili o dalle perdite (art c.c.). 3. TIPI DI SOCIETÀ Sotto l aspetto organizzativo, la società si distingue nei seguenti tipi espressamente previsti dal legislatore, con elementi e caratteri propri: Società di persone Società di capitali Società semplice Società in nome collettivo (S.n.c.) Società in accomandita semplice (S.a.s.) Società per azioni (S.p.a.) Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) Società a responsabilità limitata (S.r.l.) Società cooperativa Società di mutua assicurazione a scopo di lucro a scopo mutualistico La scelta del tipo di società è essenzialmente rimessa alla volontà delle parti che la pongono in essere: una sola limitazione è stabilita per le società aventi per oggetto l esercizio di un attività commerciale (art c.c.), le quali non possono assumere il modello della società semplice. 4. L AUTONOMIA PATRIMONIALE I tipi di società possono classificarsi in due grandi gruppi, a seconda che risultino organizzati su base personale o su base capitalistica: nel primo caso si hanno società di persone, nel secondo società di capitali. La distinzione è di grande importanza pratica al fine di stabilire il grado di autonomia patrimoniale della società e, di conseguenza, la responsabilità dei soci. Per autonomia patrimoniale si intende la separazione del patrimonio della società da quello individuale dei soci. Ne deriva che le società di capitali, regolarmente fornite di personalità giuridica, godono di autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni sociali risponde soltanto il patrimonio della società, e non quello personale dei soci. Le società di persone hanno, al contrario, una autonomia patrimoniale imperfetta: nei casi in cui il patrimonio sociale non sia sufficiente a soddisfare le pretese dei creditori, rispondono i singoli soci con tutti i loro beni presenti e futuri (art c.c.).

5 5. LE SOCIETÀ UNIPERSONALI Capitolo Primo - Le società in generale 53 In deroga al principio fissato dall art c.c., che definisce la società come quella scaturente dal contratto tra due o più persone, il D.Lgs. 88/1993 ha espressamente previsto la costituzione di società a responsabilità limitata con un unico socio, permettendo ad un singolo soggetto di esercitare individualmente un attività di impresa e di godere del beneficio della responsabilità limitata. Sulla stessa scia il D.Lgs. 6/2003 ha ammesso la costituzione per atto unilaterale anche della società per azioni, modificando in tal senso il testo dell art c.c. Per le società personali, invece, non è prevista la costituzione ad opera di un unico socio. 6. IPOTESI PARTICOLARI DI SOCIETÀ Per società apparente si intende l ipotesi nella quale alcune persone, pur in mancanza della volontà di costituire una società, si comportano di fatto come se fossero soci, o comunque appaiono tali ai terzi che con loro entrano in rapporto, inducendoli a fare affidamento sull esistenza della società e sulla sua responsabilità solidale per le obbligazioni assunte. Secondo la giurisprudenza, in tal caso sono responsabili illimitatamente e solidalmente coloro che colpevolmente hanno fatto apparire una situazione (il vincolo sociale) non corrispondente alla realtà; eventualmente costoro sono assoggettabili al fallimento. Per società occulta (o interna) si intende il caso nel quale effettivamente più persone danno vita ad una società, ma pattuiscono che essa non risulti all esterno, cioè che nei rapporti con i terzi solo uno di essi appaia come imprenditore individuale e non come socio: ciò allo scopo di far ricadere solo su chi agisce, e non sulla società, la responsabilità per le obbligazioni con i terzi. Per società palese con soci occulti s intende l ipotesi di società manifestata ai terzi nella quale però uno o più soci rimangano nell ombra. In tal caso la giurisprudenza, a tutela dei terzi, configura la responsabilità dei soci occulti. Nell ipotesi, invece, di soci occulti di società occulta, l orientamento della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui la mancata esteriorizzazione della società non impedisce l estensione del fallimento anche ai soci occulti, è stato recepito dalla riforma fallimentare (art. 147 L.F., che ha previsto l estensione del fallimento dell imprenditore individuale alla società occulta). Per società di fatto s intende una società di persone costituita solo verbalmente o per comportamenti concludenti: se svolge attività non commerciale, si applicherà la disciplina della società semplice, se svolge attività commerciale, si applicherà la disciplina della società in nome collettivo irregolare.

6 54 Parte Seconda - Le società Per società di comodo si intendono le società costituite per fini diversi da quello dell esercizio in comune di attività economica (art c.c.), per esempio a fini fiscali (eludere le imposte progressive intestando beni propri alla società, evitare le imposte successorie conferendo il proprio patrimonio ad una società della quale siano soci gli eredi etc.). Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il contratto costitutivo di tale società è nullo per simulazione, mentre la dottrina parla di nullità perché trattasi di contratto in frode alla legge. Infine, per società tra professionisti si intendono quelle costituite fra soggetti esercenti una professione intellettuale (medici, avvocati, ragionieri etc.). La possibilità per i professionisti di svolgere la propria attività in forma societaria era espressamente vietata dall art. 2 L. 1815/1939, ma successivamente l art. 24 L. 266/1997 ha abrogato la citata previsione normativa e, sovvertendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha consentito l esercizio delle professioni intellettuali in forma di società. Nel 2006 vi è stato un ulteriore intervento legislativo ad opera del D.L. 223/2006, conv. in L. 248/2006 che ha consentito la prestazione di servizi professionali interdisciplinari da parte di società di persone o di associazioni tra professionisti. Glossario Atto unilaterale: è un atto umano lecito, giuridicamente rilevante, posto in essere da un solo soggetto. Autonomia patrimoniale: condizione particolare attribuita dalla legge al patrimonio delle società e in generale degli enti in virtù della quale, per le obbligazioni assunte in nome e per conto dell ente, risponde principalmente (se imperfetta) o unicamente (se perfetta) il patrimonio dello stesso. Contratto: accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art c.c.). Patto leonino: accordo con il quale nella società, uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. Tale patto è espressamente vietato dall art c.c. Anche qualora sia accettato dalle parti esso è nullo, perché in contrasto con l essenza stessa della società. Infatti, non è possibile essere soci senza essere, al tempo stesso, partecipi dei risultati dell attività sociale.

7 Le società nozione Capitolo Primo - Le società in generale 55 elementi essenziali classificazione LE SOCIETÀ IN GENERALE organizzazioni di persone e beni finalizzati al perseguimento di uno scopo produttivo conferimenti esercizio in comune di un attività economica scopo di dividere gli utili società di persone società di capitali società semplice società in nome collettivo società in accomandita semplice società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperative mutue assicuratrici scopo lucrativo scopo mutualistico

8 CAPITOLO TERZO L ASSEGNO BANCARIO E L ASSEGNO CIRCOLARE Sommario: 1. L assegno bancario Disciplina giuridica La circolazione dell assegno L assegno circolare. 1. L ASSEGNO BANCARIO Nozione L assegno bancario è un titolo di credito che ha la struttura formale della cambiale-tratta, ma svolge una funzione economica diversa: non è, infatti, uno strumento di credito come la cambiale, ma costituisce uno strumento di pagamento a servizio di chi ha fondi disponibili presso una banca. Esso contiene l ordine incondizionato, rivolto dal traente ad una banca (trattario), di pagare una somma determinata in favore di un determinato soggetto (prenditore). L assegno bancario è strettamente legato al deposito bancario che il traente ha presso il trattario. Se la banca trattaria non paga per mancanza di fondi, essendo l assegno un titolo esecutivo, il portatore potrà sempre rivolgersi contro gli obbligati in via di regresso (traente ed eventuali giranti) con l azione di regresso. La banca infatti non è direttamente obbligata verso il portatore dell assegno e risponderà nei confronti del traente unicamente per un ingiustificato rifiuto di pagare. Il diritto del traente di ordinare il pagamento al legittimo presentatore presuppone dunque che l assegno bancario risponda a determinate condizioni di forma e cioè: che il traente abbia somme disponibili presso il trattario (cd. rapporto di provvista); che il traente possa disporre di tali somme a mezzo di assegno, in conformità di una convenzione espressa o tacita (cd. convenzione di assegno). Con la legge di depenalizzazione 205/1999 l emissione di assegni senza provvista o senza autorizzazione non è più considerata reato, ma illecito amministrativo. Requisiti formali dell assegno L assegno bancario deve contenere i seguenti requisiti di forma, che sono essenziali per la sua validità: denominazione di «assegno bancario»; ordine incondizionato di pagare la somma specificata;

9 236 Parte Quarta - I titoli di credito indicazione della banca trattaria; indicazione del luogo del pagamento. Non è indispensabile che il luogo del pagamento risulti espressamente indicato nel titolo, essendo sufficiente che esso sia determinabile; data e luogo di emissione. sottoscrizione autografa del traente. 2. DISCIPLINA GIURIDICA La normativa applicabile all assegno bancario coincide in massima parte con la disciplina propria della cambiale-tratta, salvo alcune differenze che si ricollegano alla diversa funzione dei due titoli. Tra le più rilevanti di tali differenze ricordiamo: trattario può essere solo una banca con la quale il traente abbia un rapporto di provvista costituito da fondi disponibili depositati presso la stessa banca, non vincolati ed utilizzabili mediante l emissione di assegni; qualsiasi stipulazione di interessi, inserita nell assegno bancario, si ha per non apposta (art. 7 R.D. 1736/1933); nei confronti del portatore dell assegno rispondono, per il mancato pagamento del trattario, il traente, diretto obbligato, ed i giranti come obbligati in via di regresso. L esercizio dell azione di regresso è subordinata alla certificazione del mancato pagamento mediante protesto; la scadenza dell assegno bancario è necessariamente «a vista», ogni contraria disposizione vale come non apposta. Si ricordi, inoltre, che: è possibile garantire con avallo il pagamento dell assegno; parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene «nullo» l assegno rilasciato con la data in bianco (anche se nella pratica questo è un fenomeno molto usuale dati i termini assai brevi concessi per la presentazione al pagamento degli assegni: 8 giorni se coincidono il Comune di emissione e quello di pagamento; 15 giorni se si tratta di Comuni diversi. La mancata presentazione dell assegno nei suindicati termini comporta la decadenza dall azione di regresso nei confronti dei giranti e dei loro avallanti). La Cassazione, invece, ritiene l assegno bancario in bianco, per certi elementi, suscettibile di riempimento successivo; l assegno bancario con indicazione di data successiva a quella dell emissione (cd. assegno post-datato) è immediatamente esigibile, anche se comporta sanzioni tributarie (art. 31 legge assegni). Le azioni In caso di mancato pagamento della banca trattaria, il portatore ha diritto di ottenere il pagamento da tutti i firmatari dell assegno (traente, giranti ed

10 Capitolo Terzo - L assegno bancario e l assegno circolare 237 avallanti) congiuntamente o individualmente, senza essere tenuto ad osservare l ordine nel quale essi si obbligarono. Lo stesso diritto spetta all obbligato che abbia eseguito il pagamento dell assegno, nei confronti dei firmatari che lo precedono. La disciplina dell azione di regresso è sostanzialmente analoga a quella prevista per la cambiale; unica differenza sostanziale si ravvisa nel fatto che la levata del protesto si rende necessaria solo per agire contro i giranti e gli avallanti e non nei confronti del traente. 3. LA CIRCOLAZIONE DELL ASSEGNO L assegno bancario può essere emesso «all ordine» o «al portatore» e, per la circolazione di tali titoli, trovano applicazione i principi gia enunciati nei capitoli riguardanti i titoli di credito in generale e la cambiale: assegno all ordine: il trasferimento si attua mediante girata cui deve accompagnarsi la consegna del titolo (traditio); assegno al portatore: il trasferimento si attua mediante la semplice consegna materiale del titolo. L assegno, comunque oltre che secondo le leggi proprie dei titoli di credito può anche circolare secondo le forme del diritto comune: cessione ordinaria, successione mortis causa etc. Nella cessione, il cessionario subentra nella situazione di diritto del cedente ed a lui, pertanto, possono essere opposte tutte le eccezioni opponibili a quest ultimo. Appare utile ricordare, infine, che la legge (anche per esigenze di certezza e velocità di circolazione) riconosce pure efficacia all acquisto dell assegno a «non domino», cioè da trasferente privo di un effettivo potere di disposizione (circolazione irregolare od anomala del titolo). È necessario, a tale scopo, che l acquirente sia in buona fede (con riferimento al possesso del suo immediato dante causa ed al momento dell acquisto dell assegno) ed appaia portatore legittimo in base alle norme di circolazione del titolo. Ricorrendo queste condizioni, dunque, «il possesso di buona fede vale titolo». Clausole limitative della circolazione dell assegno Per diminuire il pericolo che l assegno bancario, soggetto a furti o smarrimenti, sia pagato ad un portatore di mala fede o da lui negoziato, la legge predispone particolari clausole limitative della circolazione e della legittimazione, che rendono difficile al ladro o al ritrovatore la utilizzazione della somma: clausola «non all ordine». L assegno bancario emesso con tale clausola, o con altra equivalente, può essere ceduto soltanto con le forme e con gli effetti della cessione ordinaria; clausola «non trasferibile».

11 238 Parte Quarta - I titoli di credito Tale clausola (obbligatoria per gli assegni bancari o circolari d importo superiore ai euro) blocca la circolazione del titolo sia nelle forme cambiarie che in quelle del diritto comune: rende, cioè, l assegno non solo non girabile, ma anche non cedibile. Con l entrata in vigore ( ) delle nuove norme sulla prevenzione e sul contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale (D.Lgs. 231/2007, di recepimento della direttiva comunitaria 2005/60/CE), la suddetta clausola era stata resa obbligatoria per assegni d importo pari o superiori a 5000 euro. Successivamente, il D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008 ha vietato il trasferimento in denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell operazione sia complessivamente pari o superiore a euro. Da ultimo, il D.Lgs. 151/2009 (cd. correttivo antiriciclaggio) ha stabilito che il divieto di trasferimento di operazioni in contanti opera anche quando viene effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia ( euro) che appaiono artificiosamente frazionati. L assegno non trasferibile può essere pagato solo al prenditore o all immediato giratario (se la clausola è apposta da un girante) i quali non possono girare il titolo se non per l incasso ad un banchiere (quest ultimo non può ulteriormente girarlo: infatti, le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte). Pertanto, se l assegno viene rubato o smarrito, il ladro o il ritrovatore non possono esigere la somma né trasferire il credito; assegno sbarrato. Il traente o il portatore possono sbarrare l assegno apponendovi sulla facciata anteriore due sbarre parallele per tutta la lunghezza trasversale dell assegno, senza alcuna indicazione o con la parola «banchiere» (sbarramento generale), oppure con l indicazione del nome di un banchiere fra le sbarre (sbarramento speciale). La clausola di sbarramento limita la circolazione del titolo nella sola fase finale, poiché l ultimo giratario deve essere necessariamente un banchiere o un cliente del banchiere trattario: quest ultimo, cioè, può pagare l assegno soltanto ad un suo cliente o ad un altro banchiere; assegno da accreditare. Tale assegno non può essere pagato in contanti, ma chi intende incassare l importo può solo versarlo alla banca trattaria se ne è cliente affinché venga accreditato sul proprio conto, o aprire un conto presso la stessa banca trattaria, se essa acconsente. La clausola «da accreditare» è apponibile sulla facciata anteriore del titolo dal traente o da un successivo girante; assegno turistico (traveller s chèque). È un assegno bancario che viene tratto da una banca su una propria filiale o corrispondente estera, espresso in valuta estera e dietro contestuale versamento del controvalore in euro da parte del prenditore. Il pagamento di tale assegno è subordinato alla esistenza sul titolo di una doppia firma conforme del prenditore, il quale deve ripetere la firma all atto della presentazione.

12 Capitolo Terzo - L assegno bancario e l assegno circolare 239 Questa procedura mette al sicuro chi si reca all estero da eventuali smarrimenti o furti, in quanto l illegittimo possessore, per incassare l assegno, dovrebbe riuscire ad apporre sul titolo (al momento della presentazione) una firma identica a quella già apposta dal prenditore. Assegno bancario tipi circolazione pagamento 4. L ASSEGNO CIRCOLARE all ordine al portatore all ordine al portatore clausole limitative della circolazione entro 8 gg. per l assegno su piazza non all ordine non trasferibile assegno sbarrato assegno da accreditare assegno turistico entro 15 gg. per l assegno «fuori piazza» L assegno circolare è «un titolo di credito all ordine, formale, emesso da un istituto bancario autorizzato contenente la promessa di pagare a vista al prenditore, presso uno qualsiasi dei recapiti indicati, la somma su di esso indicata». L assegno circolare, quindi, è simile per struttura al pagherò cambiario a vista (poiché contiene la promessa incondizionata, della banca emittente, di pagare a vista una somma determinata), ma si differenzia nettamente da questo sotto il profilo della funzione, che è quella di consentire pagamenti senza il rischio dello spostamento materiale della moneta, alla quale l assegno circolare si equipara poiché incorpora un credito di sicura esigibilità. L autorizzazione ad emettere assegni circolari viene concessa dalla Banca d Italia ed il provvedimento di autorizzazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Disciplina L istituto emittente è tenuto a costituire a garanzia del pagamento degli assegni circolari presso la Banca d Italia, una riserva speciale. Tale riserva costituisce un caso di patrimonio separato e di garanzia collettiva in favore della massa dei portatori dei titoli, i quali hanno privilegio speciale su di essa.

13 240 Parte Quarta - I titoli di credito L assegno circolare, pertanto, viene comunemente accettato come mezzo di pagamento ancor più dell assegno bancario, che implica sempre la fiducia nel traente. L emissione di assegno circolare deve essere correlata alla esistenza di «somme disponibili» presso l istituto emittente (provvista); inoltre, l assegno deve essere intestato a persona determinata (in quanto titolo all ordine). La provvista è per lo più costituita mediante versamento in contanti nelle casse dell istituto di credito di un importo corrispondente a quello portato dall assegno. Essa, però, può altresì derivare da un credito del cliente verso la banca conseguente a precedenti depositi o alla concessione di una specifica apertura di credito. All assegno circolare si applicano, per quanto compatibili, le norme sul vaglia cambiario relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alle azioni extracambiarie, alla prescrizione. Norme peculiari sono, invece, le seguenti: la girata a favore dell emittente (cd. girata-quietanza) estingue l assegno; l azione contro l emittente si prescrive entro 3 anni dall emissione; il possessore dell assegno circolare decade dall azione di regresso (contro il girante) se non presenti per il pagamento il titolo, all emittente, entro 30 giorni dall emissione. Assegno circolare Glossario presupposti autorizzazione ad emettere assegni circolari concessa alle banche dalla Banca d Italia costituzione presso la Banca d Italia, da parte dell istituto emittente, di una riserva speciale esistenza della provvista per l emissione dei singoli assegni costituzione della provvista mediante versamento in contanti all istituto di credito dell importo indicato nell assegno Avallo: è una dichiarazione cambiaria, con la quale taluno garantisce il pagamento della cambiale per uno degli obbligati cambiari (il traente, l emittente o un girante). Si attua con l apposizione della firma preceduta o accompagnata dall espressione «per avallo» sul titolo stesso. Protesto: atto pubblico redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel quale si accerta in forma solenne l avvenuta presentazione della cambiale o dell assegno ed il conseguente rifiuto ad accettare o pagare. Esso fa fede fino a querela di falso.

14 A Abuso di posizione dominante, 40 Accertamento del passivo fallimentare, 257 Accettazione della tratta, 227 e ss. Accomandante, 74 e ss., 131 Accomandatario, 74, 131 Affiliazione commerciale (contratto), 212 e ss. Affitto di azienda, 30 Agenzia (contratto), 178 e ss. Albergatore (responsabilità), 185 e ss. Albergo (deposito), 185 e ss. Allevamento di animali, 12 Amministrazione nella società a responsabilità limitata, 138 nella società cooperativa, 148 nella società in accomandita per azioni, 131 nella società in accomandita semplice, 74 nella società in nome collettivo, 69 nella società per azioni, 119 e ss. nella società semplice, 58 e ss. Amministrazione controllata, 268 e ss. Amministrazione straordinaria delle grandi imprese, 272 e ss. Ammortamento del titolo di credito, 219 e ss. Anticipazione bancaria, 192 Antitrust, 39 e ss. Apertura di credito bancario, 191 e ss. Apertura di credito documentario, 192 Appalto (contratto), 166 e ss. Assegno bancario, 235 e ss. circolazione, 237 e ss. da accreditare, 238 non all ordine, 237 non trasferibile, 237 e ss. sbarrato, 238 turistico (traveller s cheque), 238 e ss. Assegno circolare, 239 e ss. Assemblea nella società a responsabilità limitata, 137 e ss. nella società cooperativa, 148 nella società in accomandita per azioni, 131 e ss. nella società per azioni, 113 e ss. INDICE ANALITICO nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, 118 e ss. Assicurazione (contratto), 202 e ss. Associazione in partecipazione, 43 Associazione temporanea di imprese, 43 e ss. Attività agricole, 11 e ss. Attività commerciali, 12 Attività economica, 6 Aumento del capitale sociale, 99 e ss. Ausiliari dell imprenditore, 22 e ss. Autonomia patrimoniale delle società, 52 Avallo cambiario, 229 e ss. Avviamento, 26 e ss. Azienda, 26 e ss. coniugale, 15 e ss. crediti e debiti, 29 e ss. trasferimento, 27 e ss. usufrutto ed affitto, 30 Azione societaria, 79, 104 e ss. Azioni cambiarie, 232 e ss. Azioni extra-cambiarie, 233 e ss. Banca, 188 e ss. Bancarotta, 20 Beneficio di escussione, 62 Beni di consumo (compravendita), 161 e ss. Beni immobili (compravendita), 160 Beni mobili (compravendita), 160 e ss. Bilancio societario, 92 e ss. consolidato, 97 in forma abbreviata, 96 Borsa valori, 197 Brevetto, 45 e ss. Cambiale, 223 e ss. accettazione della tratta, 227 e ss. avallo, 229 e ss. azioni cambiarie, 232 e ss. girata, 228 e ss. in bianco, 226 incompleta, 226 B C

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