Operazioni escluse e operazioni non imponibili. Bologna 9 aprile a cura di Fabrizio Cerioni

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1 Operazioni escluse e operazioni non imponibili Bologna 9 aprile 2012 a cura di Fabrizio Cerioni

2 Brevi definizioni: operazione escluse da IVA, non soggette, fuori campo o non IVA Operazioni per le quali manca uno dei presupposti (oggettivo, soggettivo o territoriale) per l applicazione dell Iva individuati dall art. 1 del D.P.R. 633/1972 e dagli artt. 5, 9 e 63, 68 e 70 della direttiva 2006/112/CE: operazioni non costituenti cessioni, prestazioni di servizi, acquisti intracomunitari o importazioni (ad es. cessioni di beni in transito o importati nell ambito dei regimi doganali di ammissione temporanea o perfezionamento attivo) operazioni non effettuate da un soggetto passivo (cessioni o prestazioni eseguite da un privato) operazioni non effettuate nel territorio dello Stato.

3 Brevi definizioni: operazioni esenti Sono esenti le operazioni per i quali le norme nazionali (art. 10 e 68, D.P.R. 633/1972) sulla scorta delle previsioni della direttiva 2006/112/CE (artt ) prevedono specificamente la non applicazione dell IVA. L esenzione è oggettiva in quanto la detassazione è connessa esclusivamente al tipo di operazione realizzata. Le operazioni detassate non danno diritto alla detrazione dell Iva versata per gli acquisti di beni e servizi inerenti all attività esercitata (ma in futuro?).

4 Brevi definizioni: operazioni non imponibili Operazioni (cessioni di beni e prestazione di servizi) effettuate in ambito internazionale: Cessioni all esportazione (art. 8, D.P.R. 633/1972, art. 146 direttiva 2006/112/CE) Operazioni relative al settore nautico o aeronautico (art. 8 bis, D.P.R. 633/1972, art. 148 direttiva 2006/112/CE) Servizi connessi alle attività internazionali (art. 9 bis, D.P.R. 633/1972, artt. 146 direttiva 2006/112/CE)

5 Cessioni effettuate nel territorio dello Stato (art. 7 bis dpr 633/1972) Le cessioni di beni - diverse da quelle effettuate a bordo di navi, aerei e treni ovvero relative al gas naturale - si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto: - beni immobili situati nel territorio dello Stato, - beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.

6 Cessioni effettuate nel territorio dello Stato (art. 7 bis dpr 633/1972) segue - Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all interno della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato se: - il luogo di partenza del trasporto è ivi situato.

7 Cessioni effettuate nel territorio dello Stato (art. 7 bis dpr 633/1972) Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica: a) quando il cessionario è un soggetto passivo- rivenditore stabilito nel territorio dello Stato, b) quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Anche per la parte non usata o consumata in Italia le cessioni si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato.

8 Prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato (art. 7 ter) 1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

9 Prestazioni di servizi non effettuate nel territorio dello Stato Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi - lavorazioni in esecuzione di contratti di appalto e simili effettuate su beni mobili nel territorio dello Stato - in temporanea importazione nell ambito del regime doganale del perfezionamento passivo di cui agli artt. 145 e segg. Reg. CEE 2913/1992 e 585 segg. Reg. CEE 2454/1993 per conto di committenti non residenti.

10 Prestazioni di servizi a soggetti passivi stabiliti fuori dall UE(7 septies) L art. 7 septies individua la territorialità per alcune tipologie di servizi resi a committenti non residenti nell Unione europea, in deroga a quanto stabilito dall articolo 7 ter, il quale come già evidenziato per le operazioni BTB (business-to-business) attribuisce rilievo al luogo in cui è stabilito il committente. N.B. In queste fattispecie, diversamente da quanto stabilito dalla preveggente art. 7, co. 4, lett. f), non rileva il luogo di prestazione del servizio. L operazione è fuori campo IVA anche se il servizio venga prestato in Italia, fatta eccezione per i servizi di telecomunicazione e radiodiffusione.

11 Prestazioni di servizi a soggetti passivi stabiliti fuori dall UE (art. 7 septies) Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: a) le cessioni, le concessioni, le licenze e contratti simili relativi a diritti d autore e invenzioni industriali; b) le prestazioni pubblicitarie; c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;

12 Segue: prestazioni di servizi a soggetti passivi stabiliti fuori dall UE(7 septies) d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; e) la messa a disposizione del personale; f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; g) la concessione dell accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati;

13 Segue: prestazioni di servizi a soggetti passivi stabiliti fuori dall UE(7 septies) h) i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti; i) i servizi prestati per via elettronica; l) le prestazioni di servizi inerenti all obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

14 Prestazioni di personale La messa a disposizione del personale a favore dei committenti extra EU dà luogo ad una prestazione di servizio fuori campo IVA. La norma si applica anche nel caso in cui il personale messo a disposizione dal prestatore sia personale autonomo, cioè non legato da un rapporto di lavoro dipendente con l impresa prestatrice (in questi termini Corte di Giustizia, sent , causa C- 218/10).

15 Servizi resi mediante mezzi elettronici Le prestazioni di servizio rese con mezzi elettronici non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il committente è un soggetto extra UE. Al contrario, quando il committente è domiciliato nello Stato si considerano effettuate in Italia anche quando sono rese da soggetti stabiliti fuori dalla comunità Stato (art. 7 sexies, lett. f, DPR 633/1972)

16 Art. 7, comma 6, D.P.R. 633/1972 (in vigore fino al ) L art. 7, in vigore fino al , prevedeva espressamente che non si consideravano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all esportazione, i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi artt. 8, 8 bis e 9. Secondo l Agenzia delle entrate questa disposizione era volta a stabilire l inapplicabilità dell IVA alle operazioni sopra menzionate. Ora queste operazioni sono direttamente definite come non imponibili e ciò evita si pongano questioni circa la spettanza del diritto di detrazione (Circ n. 37/E).

17 Effetti delle operazioni non imponibili Le operazioni non imponibili: devono essere fatturate con la dicitura non imponibile (art. 21, comma 6, lett. b), D.P.R. 633/1972, come modificato dall art. 1, comma 325 della legge n. 228); danno diritto alla restituzione dell Iva pagata per l acquisto di beni e servizi inerenti all attività di impresa ovvero alla costituzione di un plafond (costituito dall ammontare complessivo delle cessioni all esportazioni effettuate nell anno o nei 12 mesi precedenti, ma non quelle indirette ex art. 8, lett. c); non formano il volume d affari (1, comma 1, lettera a), D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, come modificato dall art. 1, comma 329, legge n. 228).

18 Nozione di esportazione L esportazione è il regime doganale disciplinato dagli artt. 161 seguenti del codice doganale comunitario (Reg. CEE 12 ottobre 1992, n. 2913, destinato ad essere sostituito dal Codice doganale aggiornato di cui al Reg. CEE 23 aprile 2008, n. 450, in vigore, ma non ancora applicabile, in base a quanto disposto dall art. 188) e dagli artt. 788 e seguenti del regolamento di applicazione del codice di cui al Reg. CEE 2 luglio 1993, n L esportazione consente giuridicamente alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale dell Unione europea.

19 Obbligo di vincolo al regime dell esportazione Qualunque merce comunitaria destinata ad uscire dal territorio doganale dell Unione europea deve essere vincolata al regime dell esportazione definitiva (art. 59 Reg. CEE 2913/1992), presentando all Ufficio delle dogane la dichiarazione di esportazione. Fanno eccezione: le merci in regime di transito doganale interno; le merci vincolate al regime di perfezionamento passivo.

20 Effetti dell esportazione definitiva A seguito dell esportazione il contribuente ha diritto alla restituzione: delle accise (art. 14, comma 3, del D.lgs. 504/95) dei dazi alle condizioni previste dagli artt. 235 e ss. Reg. CEE 2913/1992, eventualmente già assolti sulle merci; se non residente, dell Iva pagata per l acquisto di beni di consumo di valore superiore a 154,97 euro (art. 38 quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), L esportazione dei prodotti agricoli consente di ottenere le restituzioni PAC

21 Cessioni all esportazione (art. 8 D.P.R. 633/1972) Costituiscono cessioni all esportazione: a) le cessioni anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio dell UE a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese agli esportatori abituali che si avvalgono del plafond.

22 Cessione all esportazione ed esportazione Requisiti imprescindibili di una cessione all esportazione sono: il trasferimento della proprietà o di un diritto reale sopra determinati beni da un soggetto ad un altro; il trasporto o la spedizione dei medesimi beni fuori dal territorio doganale dell Unione europea. Requisiti imprescindibili dell esportazione sono: il vincolo della merce regime doganale dell esportazione definitiva; la materiale uscita dei beni dal territorio dell UE.

23 Rapporto tra cessione all esportazione ed esportazione definitiva L esportazione doganale prescinde dalla realizzazione della cessione e considera rilevante solo la materiale uscita della merce dall Unione Europea per cui è previsto un particolare regime probatorio. L esportazione doganale, pertanto, costituisce solo una fase della cessione all esportazione. N.B. La prova della materiale uscita della merce dal territorio doganale dell Unione europea costituisce un requisito imprescindibile per il perfezionamento di entrambe le fattispecie.

24 Segue: rapporto tra cessione all esport. ed esportazione definitiva Non tutti i tipi di esportazione ai fini doganali possono ricollegarsi ad una cessione all esportazione ma solo le esportazioni definitive di cui agli artt. 161 segg. del codice doganale comunitario (Reg. CEE 2913/1992) e 788 segg. del Regolamento di applicazione del codice di cui al Reg. CEE 2 luglio 1993, n

25 Non costituiscono cessioni all esportazione Le esportazioni temporanee di beni inviati all estero subire determinate lavorazioni (artt. 199 segg. del TULD), che oggi si inquadrano nel regime doganale del perfezionamento passivo (di cui agli art. 145 segg. del Reg. CEE 2913 e 585 segg. del Reg. CEE 2454/1993) Le esportazioni definitive senza trasferimento della proprietà dei beni cui segue la reimportazione dei beni dopo la loro lavorazione o riparazione (cfr. nota del Dip. Dogane 6 maggio 1997, n. 1248) segue -

26 Segue: non costituiscono cessioni all esportazione I beni trasportati all estero con lista valorizzata e causale franco valuta in conto deposito (la successiva cessione dei beni estratti va fatturata ai sensi dell art. 8, lett. a, e concorre alla formazione del plafond, ma diversamente, cfr. nota Ag. Dogane , n. 1549). I beni trasportati all estero franco valuta senza il trasferimento a terzi del diritto di proprietà sui beni stessi (ad es. materiali trasferiti fuori dell unione europea da parte di un soggetto nazionale il quale attraverso una sua stabile organizzazione sta realizzando ben immobile fuori dalla UE, cfr. la risoluzione Ag. Entrate 21 luglio 208, n. 306/E).

27 Procedura doganale di esportazione Con l introduzione del sistema di esportazione informatizzato denominato Export control system (ECS), basato sullo scambio di messaggi informatici tra l ufficio doganale di uscita e quello in cui è presentata la dichiarazione di esportazione (artt. 796 bis e seguenti del Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454, come modificato dal Reg. CE 18 dicembre 2006, n. 1875, note Ag. Dogane 1234/2007 e 3945/2007) l operatore: deve inviare la dichiarazione in via telematica all ufficio doganale di esportazione.

28 Come si presenta la dichiarazione doganale? La dichiarazione di una merce per un certo regime doganale (ad es. esportazione, importazione) deve essere presentata sul modello del Documento Amministrativo Unico DAU- all Ufficio delle dogane. Dal 1 luglio 2009 le dichiarazioni doganali si redigono sul DAU informatico conforme all Allegato 32 del Reg. CEE 2454/1993 (non più sul modello cartaceo conforme all All.to 31 Reg. CEE 2454/1993). La dichiarazione ora deve riportare anche i dati sulla sicurezza. Non sono ammesse dichiarazioni semplificate nel caso di procedure domiciliate (nota Ag. Dogane , n ).

29 Ufficio doganale di esportazione La dichiarazione di esportazione deve essere trasmessa telematicamente all ufficio doganale di esportazione in formato elettronico (art. 797 Reg. CEE 2454/1993, nota Ag. Dogane , 75522). L ufficio doganale di esportazione è l Ufficio dell Agenzia delle dogane deputato alla vigilanza sul luogo in cui l operatore è stabilito (art. 161, par. 5. Reg. CEE 2913/1992).

30 Adempimenti della dogana di esportazione L ufficio di esportazione, controllata la dichiarazione e autorizzato lo svincolo delle merci, consegna al dichiarante il Documento di Accompagnamento Esportazione DAE (all. 45-quater, Reg. CEE 2454/1993) su cui viene stampato il codice dell operazione (MRN Mouvement Reference Number). Il DAE deve accompagnare le merci fino all ufficio di esportazione per l espletamento delle formalità di uscita. Perciò deve essere consegnato al vettore.

31 Adempimenti della dogana di esportazione segue - La dogana di esportazione, una volta svincolata la merce, trasmette informaticamente i dati contenuti nella dichiarazione doganale all ufficio doganale di uscita che l operatore deve indicare nella dichiarazione stessa, nella casella 29 del modello DAU.

32 Ufficio doganale di uscita L ufficio doganale di uscita coincide con l ultimo ufficio doganale prima dell uscita delle merci dal territorio della comunità ma solo per i trasporti su strada (art. 793, Reg. CEE 2453/1993). Per i trasporti via aerea, via mare, via ferrovia o con vettore postale, è considerato ufficio di uscita la dogana territorialmente competente per il luogo in cui le merci sono presi in carico purché vi sia un contratto di trasporto unico a destinazione di un paese extra UE

33 Ufficio doganale di uscita per particolare tipologie di merci Per l energia elettrica e le merce trasportate mediante conduttura, è ufficio doganale di uscita quello designato dallo Stato in relazione al luogo in cui l operatore stabilito (art. 793, Reg. CEE 2454/1993)

34 Attribuzioni dell Ufficio doganale di uscita L ufficio doganale dell uscita deve assicurarsi che le merci presentate corrispondono quelle dichiarate all esportazione. Espletate le formalità di uscita delle merci, l ufficio doganale di uscita invia a quello di esportazione il messaggio risultati di uscita al più tardi salvo casi eccezionali - il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell Unione Europea.

35 Appuramento della procedura di esportazione Con il sistema ECS, la procedura di esportazione doganale si considera appurata una volta che l Ufficio doganale di uscita, competente a sorvegliare la materiale uscita delle merci dal territorio doganale dell Unione europea, invia alla dogana di esportazione il messaggio informatico contenente i risultati dell uscita (art. 796 quinquies, Reg. CEE 2454/1993), che viene registrato nella banca dati del sistema informativo doganale nazionale AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise).

36 Significato del termine appuramento L appuramento consiste, nel linguaggio tecnico, nella conclusione dell operazione doganale con l estinzione delle obbligazioni gravanti sull operatore doganale (dichiarante) ex art. 201 Reg. CEE 2913/1992.

37 Prova dell uscita della merce dal territorio doganale della UE Il messaggio contenente la data e i risultati dell uscita, cioé le informazioni relative all uscita effettiva della merce dal territorio doganale della UE, costituisce ad ogni effetto la prova dell uscita della merce dal territorio comunitario. Questa prova in passato, sulla scorta di quanto stabilito dall art. 8, lett a) del D.P.R. 633/1972 precisato con Circ , n. 35/E, poteva evincersi solo dal riscontro del timbro apposto dalla dogana di uscita sul retro dell esemplare 3 del DAU.

38 Come verificare l uscita della merce dal territorio doganale della UE Il messaggio risultati dell uscita è un dato registrato nel sistema AIDA dell Agenzia delle dogane e dei Monopoli. Tale dato può essere consultato dall operatore in apposita sezione del sito istituzionale dell Agenzia cliccando sul link Tracciamento delle operazioni di esportazione o transito nell apposito riquadro Servizi on line e digitando il codice dell esportazione stampato sul DAE (MRN Mouvement Reference Number).

39 ATTENZIONE! Il Documento di Accompagnamento Esportazione DAE utilizzato dall ufficio doganale di uscita per il riconoscimento a sistema dell operazione doganale e l espletamento delle ulteriori formalità. Sul DAE non viene apposto alcun timbro o visto uscire. Espletate le formalità doganali l ufficio doganale di esportazione trattiene il DAE. Il DAE perciò non viene riconsegnato all operatore. Occorre annotare il codice MRN dell operazione.

40 Esportazioni dirette tipiche Si definiscono esportazioni dirette tipiche quelle eseguite da un soggetto passivo d imposta identificato in Italia, mediante trasporto o spedizione fuori dal territorio della Comunità Europea a cura o nome dei cedenti o dei commissionari, anche su incarico dei propri cessionari o commissionari di questi (art. 8, lett. a, D.P.R. 633/1972). Le esportazioni dirette tipiche sono identificate dagli INCOTERMS di cui ai gruppi C e D.

41 Elementi identificativi delle esportazioni dirette tipiche: cessione da parte di un soggetto passivo e trasporto fuori dall UE In pratica un soggetto passivo d imposta identificato in Italia, cede ad un proprio cliente nazionale o estero, i beni oggetto dell attività tipica della propria impresa industriale o commerciale e provvede trasportare o spedire detti beni fuori dal territorio doganale dell unione europea, incaricando del trasporto o della spedizione un terzo, di regola un vettore o uno spedizioniere. Le esportazioni dirette tipiche sono identificate dagli INCOTERMS di cui ai gruppi C e D (e FOB).

42 IT (cedente italiano) Dogana comunitaria di uscita EX (cessionario extracomunitario) Operazione IT cede a EX la merce dietro corrispettivo e ne cura l inoltro all esero Plafond IT si costituisce un plafond pari al corrispettivo fatturato a EX A cura di Fabrizio Cerioni

43 Il cedente nelle cessioni all esportazione Il cedente può essere: un soggetto passivo d imposta residente o stabilito in Italia, un soggetto comunitario identificato in Italia ai sensi dell art. 35 ter DPR 633/1972, il rappresentante fiscale in Italia di un soggetto estero nominato ai sensi dell articolo 17 del D.P.R. 633/1972.

44 Il cessionario nelle cessioni all esportazione Nelle cessioni all esportazione lo status del cessionario è irrilevante. Il cessionario può essere: il rappresentante fiscale di un soggetto non residente, un operatore comunitario identificato in Italia, un soggetto nazionale.

45 Il plafond: fisso o mobile L art. 8, lett. c), DPR 633/1972, come integrato dal D.L , n. 746, modificati dalla L , n. 28 e dal DPR , n. 435 (art. 10), ha attribuito ai soggetti che effettuano cessioni all esportazione di cui alle lett. a) e b) del decreto iva e cessioni intracomunitarie non imponibili: la facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi inerenti all attività di impresa ed importazioni, senza il versamento dell IVA in misura pari all ammontare dei corrispettivi delle predette operazioni effettuate nell anno precedente (plafond solare o fisso) ovvero nei 12 mesi precedenti (plafond mensile o mobile).

46 Il plafond: vincolato e libero - art. 8, co. 2 - Nel caso di cessioni triangolari o medinate commissionari: - i cessionari promotori delle triangolazioni - i commissionari possono avvalersi del plafond di cui dispongono: integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna (questo è il plafond ad utilizzo vincolato o condizionato o plafond V) nei limiti della differenza tra esso (V) e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti (cioè degli acquisti A) nello stesso anno, per gli acquisti di altri beni o di servizi (plafond libero L), secondo la formula: V A = L

47 Il plafond segue - Il plafond non è un agevolazione fiscale in senso proprio poiché non comporta alcuna riduzione dell imponibile o dell IVA dovuta all erario. Il plafond è uno strumento agevolativo introdotto dal legislatore in un periodo in cui non esisteva ancora la compensazione tra crediti e debiti tributari (art. 17 D.lgs. 241/1997 che consente di evitare l accumulo di crediti IVA sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni da parte degli esportatori abituali, avrebbe determinato un accumulo in capo agli esportatori di crediti IVA difficilmente liquidabili.

48 Status di esportatore abituale e utilizzabilita del plafond La facoltà di acquistare beni e servizi senza addebito dell Iva è riservata ai soggetti passivi che abbiano acquisito lo status di esportatore abituale. Sono considerati esportatori abituali i soggetti passivi che, nel periodo di riferimento (nell anno precedente o nei 12 mesi precedenti) abbiano registrato un ammontare di operazioni non imponibili (cessioni all esportazione e assimilate, cessioni intracomunitarie) superiore al 10% del volume d affari determinato a norma dell articolo 20 del D.P.R. 633/1972.

49 La dichiarazione d intento L esportatore abituale per avvalersi del beneficio dell acquisto di beni e servizi senza versamento dell Iva (beneficio che si estende anche alle importazioni) previsto dall art. 8, DPR 633/1972 e dall art. del D.L. 746/1983 (conv. in L. 17/84), deve spedire o consegnare al proprio fornitore, prima dell effettuazione dell operazione, un apposita lettera definita dichiarazione di intento, conforme al modello approvato con il DM Nella dichiarazione deve essere indicato l ammontare massimo delle operazioni che fruiscono del beneficio.

50 Comunicazione telematica dei dati delle dichiarazioni d intento all Agenzia delle Entrate Il cedente/prestatore che abbia ricevuto la dichiarazione d intento deve comunicare i dati in essa contenuti, in via telematica, all Agenzia delle Entrate - entro il giorno 16 del mese successivo - secondo quanto ora dispone l art. 1, lett. c), D.L. 746/1983, come modificato dall art. 1, co. 381 della L. 311/2004.

51 Comunicazione di nuova dichiarazione d intento per variazione del plafond Per incrementare l ammontare del plafond disponibile già dichiarato al proprio fornitore, il cessionario deve inviare a quest ultimo una nuova dichiarazione di intento. Anche la dichiarazione d intento integrativa deve essere comunicata in via telematica all Agenzia delle entrate, in ottemperanza a quanto ora dispone l art. 1, lett. c), D.L. 746/1983, come modificato dall art. 1, co. 381 della L. 311/2004.

52 Cessioni all esportazione che costituiscono il plafond IVA Concorrono alla costituzione del plafond dell esportatore abituale: le cessioni all esportazione dirette, anche triangolari e con l intervento di commissionari (art. 8, lett. a, DPR 633/1972), le cessioni all esportazione definite improprie (art. 8, lett. b, DPR 633/1972). Queste operazioni sono indicate nel rigo VE30 del modello di dichiarazione IVA.

53 Plafond fisso (o solare) o mobile (mensile) Concorrono alla costituzione del plafond dell esportatore abituale: le cessioni all esportazione dirette anche triangolari e con l intervento di commissionari (art. 8, lett. a, DPR 633/1972), le cessioni all esportazione improprie (art. 8, lett. a, DPR 633/1972). Queste operazioni sono indicate nel rigo VE30 del modello di dichiarazione IVA.

54 Cessioni all esportazione collegate a contratti di appalto Si considerano cessioni dirette all esportazione: i trasferimenti di manufatti industriali e di beni strumentali (escavatori, gru, ecc.) all estero per la costruzione di beni immobili (case, strade, dighe, porti, centrali per la produzione di energia elettrica, piattaforme, condotte) fuori dal territorio nazionale in attuazione di contratti di appalto (Circ. Min. finanze, n. 26); l invio all estero di beni prodotti in Italia, in esecuzione di contratti d appalto, con materie prime fornite totalmente o prevalentemente dallo stesso cedente/prestatore.

55 Prestazione di servizi in Italia per conto di committenti non comunitari Non costituiscono cessioni dirette all esportazione: i trasferimenti all estero di beni prodotti in Italia in esecuzione di contratti d appalto con materie prime fornite totalmente prevalentemente dal committente estero ed inviate in Italia nell ambito del regime doganale di perfezionamento attivo (non vi è alcun trasferimento della proprietà dei beni); le lavorazioni eseguite per conto del committente non comunitario costituiscono prestazioni di servizi non imponibili ex art. 7 ter DPR 633/1972 e non più servizi connessi agli scambi internazionali ex art 9 DPR cit.

56 Esportazioni dirette mediante commissionari Se nell operazione si interpone un commissionario (cioè un soggetto autorizzato all acquisto di beni a proprio nome ma per conto di altri) si considera cessione all esportazione: sia il passaggio della proprietà (o di altro diritto reale) sui beni dal cedente al commissionario, sia il trasferimento degli stessi beni dal commissionario all acquirente estero (art. 8, lett. a, D.P.R. 633/1972).

57 Esportazione dirette atipiche o triangolari Si definiscono esportazioni triangolari (o dirette atipiche) quelle cui partecipano operano due soggetti nazionali e uno estero. Il primo soggetto Iva, vende i beni al secondo, il quale a sua volta li rivende al soggetto estero, incaricando il primo di consegnare direttamente i beni al proprio cessionario non residente. Vi sono quindi due operazioni economiche di cessione a fronte di un unica movimentazione di beni verso l estero (art. 8, lett. a, D.P.R. 633/1972).

58 IT1 (cedente italiano) IT2 (cessionario italiano promotore) Dogana comunitaria di uscita EX (cessionario finale extracomunitario) Plafond Operazione IT 1 si costituisce un plafond pari al corrispettivo fatturato a IT2. IT2 si costituisce un plafond libero pari alla differenza tra l importo fatturato a EX e l importo addebitatogli in fattura da IT1. IT2 inoltre si costituisce un plafond vincolato pari alla differenza tra l importo fatturato al cliente estero e il plafond libero. IT2 acquista da IT1 e rivende a EX. IT1 (su incarico di IT2) cura l inoltro della merce a EX. N.B. Per l Agenzia delle Entrate la spedizione diretta all estero da parte del primo cedente è requisito essenziale dell operazione. A cura di Fabrizio Cerioni

59 IT1 (operatore italiano) RF (rappresentante fiscale) di EX in Ialia Dogana comunitaria di uscita EX (operatore extracomunitario) Plafond Operazione IT 1 si costituisce un plafond pari al corrispettivo fatturato a RF. RF si costituisce un plafond libero pari alla differenza tra l importo fatturato a EX e l importo addebitatogli in fattura da IT1. RF inoltre si costituisce un plafond vincolato (per l acquisto di beni da riesportare entro 6 mesi) pari alla differenza tra l importo fatturato al cliente estero e il plafond libero (Ris. Ag. Entrate ,n. 102/E). EX acquista da IT1. IT1 cura l inoltro della merce a EX ma emette fattura non imponibile nei confronti di RF. A cura di Fabrizio Cerioni

60 IT1 (operatore italiano) CE (operatore comunitario) Dogana comunitaria di uscita EX (operatore extracomunitario) Plafond Operazione CE acquista da IT1 e rivende a EX. IT1 (su incarico di CE) cura l inoltro della merce a EX. IT 1 si costituisce un plafond pari al corrispettivo fatturato a CE. N.B. Per l Agenzia delle Entrate la spedizione diretta all estero da parte del primo cedente è requisito essenziale dell operazione. A cura di Fabrizio Cerioni

61 IT1 (cedente italiano) CE 1 (operatore ital) CE 2 (operatore comunitario) Dogana comunitaria di uscita Plafond Operazione CE1 acquista da IT1 e rivende a. IT1 (su incarico di CE1) cura l inoltro della merce a CE2. IT 1 si costituisce un plafond pari al corrispettivo fatturato a CE1. N.B. Questa triangolazione non realizza una cessione all esportazione. A cura di Fabrizio Cerioni

62 Requisiti essenziali della cessione all esportazione secondo le Entrate Per l Agenzia delle entrate requisito essenziale di una cessione all esportazione ex art. 8 lett. A), DPR 633/1972 è la spedizione diretta all estero da parte del primo cedente (Ris. A. Entrate 13 maggio 2010, n. 35/E). Il contratto di trasporto all estero perciò dev essere stipulato: a) dal primo cedente nazionale (IT1); b) dal cessionario nazionale - promotore della triangolazione, IT2 su mandato ed in rappresentanza del cedente (IT1).

63 Cessioni all esportazione e INCOTERMS Una cessione all esportazione triangolare può essere realizzata solo qualora il contratto di vendita della merce non preveda dei termini di consegna della merce che addossino allo stesso cessionario l onere di provvedere al trasporto all estero della merce (cfr. Ris. Dip. Entrate, , n. 178/E). N. B. Secondo l Agenzia delle entrate non si realizza una cessione triangolare in presenza delle condizioni di consegna dei beni codificate con i seguenti incoterms che addossano al cessionario l obbligo di provvedere al trasferimento all estero della merce EXW (Franco fabbrica) FCA (Franco vettore nel luogo convenuto), FAS (Franco lungo bordo).

64 Condizioni di consegna EXW-FCA-FAS Termine Descrizione Effetti N.B. Non danno luogo secondo Ag. Entrate a operazioni triangolari EXW FCA FAS EX WORKS Franco fabbrica FREE CARRIER Franco vettore ( luogo convenuto) FREE ALONGSIDE SHIP Franco lungo bordo ( porto d imbarco convenuto) Il venditore è obbligato a mettere la merce a disposizione del compratore nei propri locali, senza caricarla sul mezzo di trasporto. Le spese ed i rischi incombono sul compratore dal momento del ritiro della merce. Il venditore è obbligato a consegnare le merci dopo aver assolto le formalità doganali di esportazione - mettendole disposizione del vettore indicato dal compratore nel luogo convenuto. I rischi passano al compratore al momento della consegna; le spese di trasporto sono a carico di quest ultimo. Il venditore è tenuto a consegnare le merci dopo aver assolto le formalità doganali di esportazione - mettendole a disposizione sottobordo della nave nel porto d imbarco convenuto. I rischi passano al compratore in questo momento; il trasporto successivo è a carico del compratore. Modalità di trasporto Tutti Formalità doganali venditore Formalità doganali acquirente Export, Import Tutti Export Import Mare Export Import

65 Condizioni di consegna FOB-CFR FOB CFR FREE ON BORD Franco bordo ( porto d imbarco convenuto) COST AND FREIGT Costo e nolo ( porto di destinazione convenuto) Il venditore adempie l obbligo di consegna, quando la merce, sdoganata all esportazione, supera la murata della nave attraccata nel porto d imbarco convenuto. I rischi si trasferiscono al venditore da quel momento. N.B. Con questa clausola si realizza un operazione triangolare. Il venditore sopporta tutte le spese per consegnare la merce all acquirente nel porto di destinazione convenuto ed provvede allo sdoganamento all esportazione. I rischi di perdita o avaria delle merce passano la compratore nel momento in cui la merce supera la murata della nave. N.B. Con questa clausola si realizza un operazione triangolare. Mare Export Import Mare Export Import

66 CIF CPT CIP Condizioni di consegna CIF-CPT-CIP COST, INSURANCE AND FREIGT Costo, assicurazione e nolo ( porto di destinazione convenuto) CARRIAGE PAID TO Trasporto pagato fino a ( luogo di destinazione convenuto) CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO Trasporto e assicurazione pagati fino a ( luogo di destinazione convenuto) Il venditore sopporta tutte le spese per consegnare la merce all acquirente nel porto di destinazione convenuto ed espleta le formalità di sdoganamento all esportazione. Secondo questo termine i rischi di perdita o avaria delle merce passano la compratore nel momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto d imbarco. Tuttavia il venditore è tenuto a stipulare un assicurazione marittima contro i rischi connessi al trasporto, pagando il relativo premio. N.B. Compatibile con triangolazioni. Il venditore è obbligato a consegnare le merci nel luogo convenuto, sopportando tutti i costi del trasporto e dello sdoganamento all esportazione. Il compratore ne sopporta i rischi sin dal momento della consegna della merce al vettore. Se il venditore si avvale di più vettori il rischio passa al compratore quando al merce è consegnata al primo vettore. N.B. Compatibile con triangolazioni. Il venditore è obbligato a consegnare le merci nel luogo convenuto, sopportando tutti i costi del trasporto e dello sdoganamento all esportazione. Il compratore ne sopporta i rischi sin dal momento della consegna della merce al vettore, ma il venditore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa (minima) contro i rischi di perdita o di avaria della merce. N.B. Compatibile con triangolazioni. Mare Export Import Tutti Export Import Tutti Export Import

67 DAP Sostituisce i precedenti Incoterms 2000 DAF-DES- DDU Condizioni di consegna DAF-DAT DELIVERED AT PLACE Reso nel luogo convenuto Il venditore è obbligato a consegnare le merci, già sdoganate all esportazione, presso il luogo convenuto (non necessariamente la frontiera del Paese di destinazione), pronte per lo scarico dal mezzo di trasporto. Il compratore sopporta i rischi e le spese successivamente alla consegna della merce non scaricata dal mezzo nel punto convenuto ed esegue le procedure di importazione. Tutti Export Import N.B. Compatibile con triangolazioni. DAT Sostituisce il precedente Incoterm 2000 DEQ DELIVERED AT TERMINAL Reso al terminal (banchina, magazzino, terminal stradale, ferroviario o aereo) Il venditore adempie l obbligo di consegna delle merci, già sdoganate all esportazione, mettendole a disposizione dell acquirente già scaricate dal mezzo di trasporto nel terminal (banchina, magazzino, terminal stradale, ferroviario o aereo) indicati. Il venditore sopporta i rischi e le spese relativi allo scarico della merce, mentre l acquirente provvede alle formalità di importazione. N.B. Compatibile con triangolazioni. Tutti Export Import

68 Condizione di consegna DDP DDP DELIVERED DUTY PAYD Reso sdoganato ( luogo di destinazione convenuto) Il venditore è obbligato a consegnare la merce, già sdoganata anche all importazione, nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta dunque tutte le spese ed i rischi inerenti al trasporto della merce ed è tenuto all espletamento di tutte le formalità doganali di esportazione e di importazione, pagando i relativi diritti, compreso l acquisto di eventuali licenze di importazione. Tutti Export, Import N.B. L apposizione di questa clausola sul contratto di vendita è compatibile con l effettuazione di una triangolazione all esportazione.

69 Requisiti essenziali della cessione all esportazione secondo la Cassazione Per la Cassazione ( , n. 6898) affinché un'operazione triangolare possa essere considerata una cessione all'esportazione esente da Iva: non è necessaria la prova che il trasporto all'estero sia avvenuto a cura e nome del cedente, occorre invece che l operazione sia stata strutturata fin dalla sua origine come cessione nazionale in vista del trasporto a cessionario residente all'estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune volontà degli originari contraenti, che tale assetto risulti dalla documentazione.

70 Chi deve stipulare il contratto di trasporto affinché si configuri una cessione all esportazione ex art. 8, lett a), DPR 633/1972? Il contratto di trasporto delle merci all estero può essere stipulato: a) dal primo cedente nazionale (IT1); b) dal cessionario nazionale - promotore della triangolazione, IT2 purché dalla documentazione si evinca che l operazione sia finalizzata a realizzare una triangolazione, ricollegandosi ad un preventivo acquisto di beni in Italia finalizzato all esportazione.

71 Esportazioni improprie Si definiscono esportazioni improprie quelle in cui il trasporto o la spedizione fuori dal territorio della comunità sono effettuate a cura o a nome dell acquirente estero, entro 90 giorni dalla consegna delle merci e, dunque, non sono portate a termine dallo stesso cedente (art. 8, lett. b, D.P.R. 633/1972). Le esportazioni improprie sono identificate dagli INCOTERMS di cui ai gruppi E e F.

72 A ottiene un plafond pari all importo fatturato a B IT 1 (cedente residente) EX (esportatore non residente) Dogana comunitaria di uscita Il plafond IT1 si costituisce un plafond pari al corrispettivo fatturato a EX Operazione IT1 cede a EX (esportatore non residente), che entro 90 giorni deve esportare la merce e restituire ad IT1 la fattura vistata dalla dogana d uscita A cura di Fabrizio Cerioni

73 Condizioni per effettuare cessioni all esportazione ex art. 8, lett. b, DPR 633/1972 La cessione all esportazione non è imponibile ex art. 8, lett. b, DPR 633/1972, se ricorrono le seguenti condizioni: l acquirente deve essere un operatore economico comunitario o extracomunitario (soggetto non residente), i beni devono essere trasferiti all estero senza subire lavorazioni del territorio nazionale, l esportazione dev essere eseguita entro 90 giorni dalla consegna dei beni al cessionario (in mancanza di documentaz. di trasporto dalla data della fattura).

74 Intestazione della fattura nelle esportazioni eseguite a cura del cessionario o per suo conto Nelle esportazioni improprie la fattura di vendita emessa dal fornitore nazionale deve essere intestata al cessionario non residente: operatore comunitario o extracomunitario. La fattura non va intestata, invece, al rappresentante fiscale nominato ai sensi dell art. 17 del DPR 633/1972, né indicare la partita IVA del soggetto che si è identificato in Italia ai sensi dell art. 35 ter del DPR 633/1972.

75 Limiti all effettuazione di cessioni all esportazione ex art. 8, lett. b, DPR 633/1972 Non possono essere effettuate cessioni all esportazione improprie: per i beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato; per il trasferimento al di fuori del territorio dell Unione europea dei beni da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori.

76 Esportazioni indirette Sono considerate cessioni all esportazione indirette non imponibili anche le cessioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali che possono acquistare beni senza applicazione dell imposta nei limiti del plafond disponibile (art. 8, lett. c, D.P.R. 633/1972). N.B. La legge consente l emissione di fattura non imponibile ma, trattandosi di cessione nazionale, il cedente non si costituisce alcun plafond.

77 IT 1 (cedente residente o stabilito o identificato in Italia o rappresentante fiscale di soggetto non residente) IT 2 (cessionario esportatore abituale) DOGANA COMUNITARIA DI USCITA Operazione IT1 cede a IT2 la merce dietro corrispettivo. IT2 si avvale del plafond (con dichiarazione d intento per non versare l IVA ) Plafond IT1 non si costituisce plafond. IT2 si costituisce plafond a seguito della esportazione A cura di Fabrizio Cerioni

78 Esportazioni indirette e triangolazioni Le cessioni indirette si distinguono dalle triangolazioni, perché la consegna dei beni avviene nel territorio dello Stato all acquirente nazionale e non direttamente all estero da parte del cedente.

79 Cessioni che non possono essere effettuate senza addebito dell iva all esportatore abituale -Cessioni di fabbricati e aree fabbricabili, - cessioni di beni e servizi per operazioni esenti ex art.10 DPR 633/1972, - cessioni non effettuate da soggetti passivi d imposta.

80 Esportazioni indirette e prova dell esportazione Per le cessioni all esportazione effettuate ai sensi dell art. 8, lett. c), DPR 633/1972 non è previsto l obbligo del cedente di fornire la prova dell uscita dei beni dal territorio comunitario. L agevolazione in discorso ha carattere oggettivo: non viene meno se i beni acquistati o importati non vengono successivamente esportati dal cessionario cui spetta l effettiva esportazione.

81 Necessità di prova dell esportazione Secondo la Cassazione, l esportatore abitualer, per avvalersi del regime contemplato dall'art. 8, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, non può limitarsi a rilasciare la dichiarazione d'intento ma deve adoperarsi affinché le merci siano oggettivamente destinate all'esportazione. Il diritto dell'esportatore abituale a fruire dello speciale trattamento fiscale nasce dalla situazione obbiettiva, ovverosia dal possesso dello status di esportatore abituale e dall agire nei limiti quantitativi previsti dalla norma e rappresentati dal plafond. In termini: Cass. civ., Sez. V, 10/06/2011, n

82 Trasferimenti di beni a piattaforme petrolifere Costituiscono cessioni all esportazione ai sensi e per gli effetti dell art. 8 D.P.R. 633/1972, anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma. N.B. La cessione comporta la costituzione del plafond.

83 Cessioni di beni a organizzazioni non governative per l esportazione No plafond Sono considerate esportazioni anche le forniture di beni e le prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle Amministrazione dello Stato e di Organizzazioni non governative riconosciute (ONG) che provvedano al trasporto o alla spedizione al di fuori del territorio doganale dell Unione europea dei beni per finalità umanitarie ovvero nell ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo o o di attività caritative educative (art.28, L. 49/1987). N.B. Le cessioni di beni le prestazioni a dette organizzazioni non valgono ad integrare il plafond.

84 Adempimenti I cedenti dei beni alle Amministrazioni dello Stato e alle ONG sono tenuti: ad indicare nelle fatture emesse nei confronti di detti enti gli estremi del provvedimento di riconoscimento previsto dall art. 28 della L. 49/87; a conservare la dichiarazione rilasciata dall ente dalla quale risulti la destinazione estera dei beni.

85 Il plafond: fisso o mobile L art. 8, lett. c), DPR 633/1972, come integrato dal D.L , n. 746, modificato dalla L , n. 28 e dal DPR , n. 435 (art. 10), ha attribuito ai soggetti che effettuano cessioni all esportazione di cui alle lett. a) e b) del decreto Iva e cessioni intracomunitarie non imponibili: la facoltà di effettuare acquisti di beni e servizi inerenti all attività di impresa ed importazioni, senza il versamento dell IVA, in misura pari all ammontare dei corrispettivi delle predette operazioni effettuate nell anno precedente (plafond solare o fisso) ovvero nei 12 mesi precedenti (plafond mensile o mobile).

86 Il plafond segue - Il plafond non è un agevolazione fiscale in senso proprio poiché non comporta alcuna riduzione dell imponibile o dell IVA dovuta all erario. Il plafond è uno strumento agevolativo introdotto dal legislatore in un periodo in cui non esisteva ancora la compensazione tra crediti e debiti tributari (art. 17 D.lgs. 241/1997 che consente di evitare l accumulo di crediti IVA sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni da parte degli esportatori abituali, avrebbe determinato un accumulo in capo agli esportatori di crediti IVA difficilmente liquidabili.

87 Status di esportatore abituale e utilizzabilita del plafond La facoltà di acquistare beni e servizi senza addebito dell Iva è riservata ai soggetti passivi che abbiano acquisito lo status di esportatore abituale. Sono considerati esportatori abituali i soggetti passivi che, nel periodo di riferimento (nell anno precedente o nei 12 mesi precedenti) abbiano registrato un ammontare di operazioni non imponibili (cessioni all esportazione e assimilate, cessioni intracomunitarie) superiore al 10% del volume d affari determinato a norma dell articolo 20 del D.P.R. 633/1972.

88 Determinazione del volume d affari Nella determinazione del volume d affari dell esportatore abituale non si deve tener conto: delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale di cui all art. 7 bis, co. 1, DPR 633/1972; delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi diversi da quelli esenti di cui all art. 10, co. 1, n. 1-4 e 9 del DPR 633/1972, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore d imposta in un altro paese UE, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio effettuate fuori dal territorio della UE (art. 1, co, 329, L. 228/2012).

89 Verifica dello status esportatore abituale La verifica dello status di esportatore abituale va effettuata con una semplice operazione matematica. Basta infatti calcolare il rapporto tra: A) il totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate nell anno o nei 12 mesi precedenti che concorrono alla formazione del plafond B) il volume d affari realizzato nell anno o nei 12 mesi precedenti (senza tener conto delle operazioni che non concorrono alla formazione del volume d affari, sopra evidenziate). Se il coefficiente percentuale di A/B è maggiore di 0,10 l operatore può vantare lo status esportatore abituale.

90 Cessioni all esportazione che costituiscono il plafond IVA Concorrono alla costituzione del plafond dell esportatore abituale: le cessioni all esportazione dirette anche triangolari e con l intervento di commissionari (art. 8, lett. a, DPR 633/1972), le cessioni all esportazione improprie (art. 8, lett. a, DPR 633/1972). Queste operazioni sono indicate nel rigo VE30 del modello di dichiarazione IVA.

91 Corrispettivi che concorrono alla formazione del plafond rigo VE30 della dichiarazione IVA a) I corrispettivi delle cessioni all esportazione di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell art. 8; b) i corrispettivi delle cessioni effettuate nei confronti dei commissionari del cedente (commissionario alla vendita) e del cessionario (commissionario all acquisto); c) i corrispettivi delle cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dal territorio della Unione Europea ai sensi dell art. 50 bis comma 4 lett. g) del D.L. 331/1993;

92 Corrispettivi che integrano il plafond d) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all esportazione ai sensi dell art. 8 bis, co. 1 DPR 633/1972, effettuate nell esercizio dell attività propria dell impresa; e) corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell art. 9, co. 1 DPR 633/1972, effettuate nell esercizio dell attività propria dell impresa; f) corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 (cessioni di beni prestazioni di servizi a residenti nella Repubblica di San Marino nella città del Vaticano) e 72 (cessioni e prestazioni non soggette di imposta in base ai trattati internaz.).

93 Corrispettivi che integrano il plafond g) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni non imponibili ex art. 41 del D.L. 331/1993; h) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di oro e argento puro ex art. 41 del D.L. 331/1993; i) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito I.V.A. con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea ai sensi dell art. 50 bis, co. 4, lett. f, del D.L. 331/1993, l) i corrispettivi delle triangolazioni nazionali e comunitarie di cui agli artt. 41 e 58, co 1, DL 331/1993;

94 Corrispettivi che integrano il plafond m) i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A parte prima allegata al DPR 633/1972 effettuate da produttori agricoli di cui all art. 34; n) i margini delle operazioni non imponibili relative ai beni usati di cui all art. 37, co. 1 del D.L. 41/1995 che costituiscono plafond.

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