IVA Versamento dell acconto per l anno 2010

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1 n 47 del 17 dicembre 2010 circolare n 723 del 16 dicembre 2010 referente BERENZI/mr IVA Versamento dell acconto per l anno Premessa L'acconto IVA va versato entro lunedì 27 dicembre 2010 se l'importo dovuto non é inferiore ad 103,29: l'adempimento interessa in via generale tutti i soggetti titolari di partita IVA. 1.1 Metodologia di determinazione dell'acconto Per determinare l'acconto da versare i contribuenti possono adottare una delle seguenti metodologie storica che si basa appunto sul dato storico della situazione verificatasi nell'anno precedente e si desume dalla dichiarazione Iva 2010 o dal modello Unico 2010; previsionale che si basa appunto sul dato previsionale della situazione relativa ai periodo di riferimento dei anno m corso, ovvero al mese di dicembre o all'ultimo trimestre 2010; analitica (o della pre-liquidazione) che si basa sulle operazioni effettuate dal 1 al 20 dicembre 2010 per i contribuenti mensili e dal 1 ottobre al 20 dicembre 2010 per quelli trimestrali Metodo storico l contribuenti che effettuano liquidazioni mensili devono versare entro il 27 dicembre 2010 un importo pari all'88 per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente Tale importo sarà scomputato dalla liquidazione relativa al mese di dicembre da effettuare nel mese di gennaio dell'anno successivo (2011). Per i contribuenti trimestrali il versamento dell'acconto da eseguirsi entro lo stesse termine e con la medesima percentuale (88 per cento) prevista per i contribuenti mensili deve essere commisurato al versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato con la dichiarazione annuale dell'anno precedente da parte dei contribuenti trimestrali per opzione" di cui all'art 7 del DPR 542/99, ovvero con riferimento al quarto trimestre 2009 per i contribuenti trimestrali speciali" di cui all'art, 74, comma 4 del DPR 633/72. Per la determinazione dell'acconto e possibile quantificare l'importo da versare estrapolando i dati direttamente dalla dichiarazione annuale IVA per l'anno In particolare per i contribuenti "mensili" o "trimestrali speciali" l'acconto potrà essere determinato facendo riferimento ali'importo esposto nel quadro VH12 della dichiarazione IVA Per i contribuenti "trimestrali per opzione" l'acconto sarà invece determinato secondo la seguente equazione: ACCONTO = (VL38 - VL36 + VH13) x 88% Metodo previsionale Il contribuente può versare un importo inferiore all'88 per cento della suddetta base di commisurazione senza incorrere in sanzioni a condizione che l'importo versalo risulti non inferiore all'88 per cento dell'importo da versare per il mese di dicembre Anche i contribuenti in regime trimestrale possono versare un importo inferiore all'88 per cento senza incorrere nelle sanzioni a condizione che l'importo versato non risulti inferiore all'88 per cento dell'importo da versare con la dichiarazione annuale o per il quarto trimestre pagina 701

2 I contribuenti trimestrali non devono maggiorare l'acconto degli interessi dell' 1% dovuti sulle normali liquidazioni. Poiché ai fini dell'indiividuazione della base imponibile secondo il criterio previsionale, il contribuente è tenuto ad effettuare una stima delle fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell'anno, è consigliabile adottare tale metodologia soltanto se vi siano sufficienti margini di sicurezza poiché nell'ipotesi di insufficiente versamento dell'acconto stesso risulta applicabile la relativa sanzione amministrativa Si ricorda inoltre che al fine di rendere omogeneo l'importo da versare calcolato con l'applicazione del metodo storico e di quello previsionale quest'ultimo deve essere considerato al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata nel mese o nel trimestre precedente Metodo analitico (della pre-liquidazione) basato sulle operazioni effettuate sino al 20 dicembre I contribuenti mensili o trimestrali in alternativa ai due sistemi in precedenza descritti possono versare un importo (si badi l intero importo e non l'88 per cento di tale importo) non inferiore all'iva che risulta dovuta tenendo conto delle annotazioni eseguite o che avrebbero dovuto essere eseguite nei registri delle vendite e degli acquisti: dal 1 al 20 dicembre per i contribuenti mensili. dal 1 ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali L'importo da versare deve essere determinato sulla base di una vera e propria liquidazione di carattere straordinario che tenga conto: dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel periodo 1-20 dicembre (1 ottobre - 20 dicembre per i contribuenti trimestrali) dell'imposta relativa alle operazioni "effettuate" nel medesimo periodo anche se non ancora fatturate (ad esempio cessioni di beni con documento di trasporto per le quali ci si avvale della fatturazione differita) dell'imposta relativa alle fatture passive registrate nel medesimo periodo dell'imposta a credito relativa alle operazioni intracomunitarie per le quali la corrispondente IVA a debito è già stata considerata a seguito della doppia registrazione l eventuale IVA a credito riportata dalia liquidazione relativa ai periodo precedente (mese di novembre 2010 o terzo trimestre 2010) L importo risultante da tale liquidazione deve essere lo ribadiamo assunto al 100 per cento e quindi versato per intero e non nella misura de r88 c /c come avviene negli altri casi. Esclusivamente ai contribuenti con liquidazione mensile che affidano a terzi la lenita della contabilità e si avvalgono della possibilità di effettuare le liquidazioni sulla base delle annotazioni eseguite per il secondo mese precedente la terza possibilità concessa m alternativa alle prime due consiste nell'anticipare la liquidazione relativa al mese di dicembre In pratica racconto dovuto è par ai due terzi dell'imposta dovuta in relazione alle operazioni relative al mese di novembre. 2. Variazioni del volume di affari Per effetto della variazione del volume d'affari può accadere che: un contribuente in regime trimestrale nel 2009 sia transitato in quello mensile nel 2010 un contribuente in regime mensile nel 2009 sia transitato in quello trimestrale nel 2010 Nella prima ipotesi (contribuente già trimestrale ora mensile) la base di calcolo per l'acconto IVA 2010 con il metodo storico è data da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale 2009, nel caso di trimestrali per opzione ovvero di quella versata per il quarto trimestre 2009, per i trimestrali soggetti ai regime dell'art 74 del DPR 633/72. Nella seconda ipotesi (contribuente già mensile, ora trimestrale) la base di calcolo con il metodo storico e data dalla somma dell 'IVA dovuta per i mesi di ottobre novembre e dicembre dell'anno 2009 al netto

3 dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalia liquidazione relativa ai mese di dicembre Anche nelle ipotesi sopra enunciate si ritiene che il contribuente possa stimare la misura dell'acconto da versare. 3. Contribuenti che non devono versare l'acconto L'acconto non è dovuto: quando l'ammontare dello stesso risulta inferiore a ; dai contribuenti mensili se dalla liquidazione del mese di dicembre dell'anno precedente risultava un credito d'imposta; dai contribuenti trimestrali se dalla dichiarazione relativa all'anno precedente o al quarto trimestre risultava un credito d'imposta; dai contribuenti che sono passati dal regime trimestrale al regime mensile se dalla dichiarazione relativa all'anno precedente o dal quarto trimestre risultava un credito d'imposta; dai contribuenti che sono passati dal regime mensile al regime trimestrale se dalla somma delle liquidazioni dei mesi di ottobre, novembre dicembre dell'anno precedente risultava un credito d'imposta; dai contribuenti mensili o trimestrali che hanno iniziato o inizieranno l'attività nel 2010; dai contribuenti che hanno cessato o cesseranno l'attività nel 2010 ma in ogni caso anteriormente al 1 dicembre 2010 se contribuenti mensili, anteriormente al 1 ottobre se trimestrali più esattamente se in seguito alla cessazione dell'attività non devono più effettuare la liquidazione periodica per il mese di dicembre, o per il trimestre ottobre/dicembre, e cioè se non hanno registrato operazioni dopo le suddette date; dai soggetti che applicando il metodo "analitico" della liquidazione dell'imposta al 20 dicembre risultavano con una eccedenza a credito; dai soggetti che applicando il metodo "previsionale" della liquidazione dell'imposta presumono di chiudere l'anno con una eccedenza a credito; dai contribuenti che applicano o il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (cd forfettino) ovvero il regime dei contribuenti mimmi (cd forfettone); dai contribuenti minimi in franchigia ai sensi dell'art. 32- bis del DPR 633/72; dai soggetti produttori agricoli esonerati dagli obblighi delle scritture contabili; dai contribuenti esercenti attività di spettacolo, gioco e intrattenimento; dai contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili (ad esclusione delle operazioni intracomunitarie ed in applicazione dei meccanismo dell'inversione contabile). 4. Versamento Per il versamento dell'acconto, da effettuarsi esclusivamente tramite modalità telematiche tramite F24 vanno utillizzati il seguenti codici da indicare nella sezione "Erario" contribuenti mensili (anno d'imposta) 2010 contribuenti trimestrali (anno d imposta) 2C10 L'acconto IVA non può essere rateizzato. 5. Casi particolari La Legge 331/2004 ha introdotto per determinati contribuenti i quali hanno versato un ammontare di imposta relativa al 2009 superiore a due milioni di euro, una quarta metodologia di calcolo dell'acconto. Tali contribuenti sono: i soggetti che gestiscono il servizio di rifiuti solidi urbani ed il servizio di fognatura e depurazione;

4 i soggetti che effettuano somministrazione di acqua gas energia elettrica vapore e teleriscaldamento urbano; i soggetti che gestiscono il servizi di lampade votive all'interno dei cimiteri; i soggetti operanti nel settore delle telecomunicazioni Tale metodologia di calcolo prevede la determinazione dell'acconto attraverso l'applicazione di un'aliquota pari al 97 per cento dell'importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che sarebbe stato necessario eseguire con riferimento alle liquidazioni operate nei primi tre trimestri dell'anno in corso. Nell'ipotesi poi in cui il contribuente sia tenuto alla liquidazione dell'iva con periodicità mensile sarà necessario sommare tra loro i singoli mesi che costituiscono il relativo trimestre. Qualora poi in uno dei tre trimestri emerga un'eccedenza a credito l'acconto si ottiene applicando il 97 per cento alla media calcolata sull'ammontare complessivo dei versamenti relativi agli altri due trimestri. 5.1 Fusioni Neil ipotesi di fusione propria o per incorporazione la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume alla data nella quale ha effetto la fusione i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società estinte (fuse o incorporate). Si ricorda che cosi come chiarito dalla RM n 120/E del 27 agosto 1998 ai fini IVA la data di effetto giuridico della fusione e quella di cui all'art bis, comma 2 del Codice Civile ossia la data dell'ultima iscrizione rei registro delle imprese dell'atto della fusione ovvero quella successiva se le delibere dispongono diversamente. Non pare invece consentita (cfr R M 120/98) la retrodatazione degli effetti giuridici della fusione (art bis. ultimo comma del Codice Civile) Fusione propria Nella fusione propria le società interessate cessano di esistere e si assiste alla nascita di un nuovo soggetto giuridico. La nuova società non è tenuta al versamento dell'acconto se la fusione ha effetto da una data anteriore al 1 dicembre dell'anno in corso (se si fondono società che liquidano l'imposta mensilmente) ovvero al 1 ottobre (se una delle società fuse è a regime trimestrale). Se la fusione propria è intervenuta invece nel periodo compreso tra il 1 dicembre (ovvero il 1 ottobre) ed il 27 dicembre si ritiene invece che l'obbligo di procedere al versamento dell'acconto deve considerarsi già sorto per le società fuse al momento della fusione stessa atteso che questa ha effetto da una data ricompresa proprio nel periodo di liquidazione in relazione al quale deve procedersi al relativo versamento in acconto; e in tale obbligo subentra la società risultante dalla fusione attraverso un unico versamento al proprio ufficio dell'agenzia delle Entrate. Per quanto concerne il parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto in quest'ultima ipotesi fermo restando la possibilità di calcolare analiticamente le operazioni effettuate dal 1 al 20 dicembre o dal 1 ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali la società risultante dalia fusione potrà tener conto, in alternativa: del dato risultante dalla somma algebrica delle risultanze (a debito o a credito) delle liquidazioni afferenti l'ultimo periodo dell'anno precedente fatte dalle società estinte m forza della fusione (metodo storico); del dato derivante dalla somma algebrica delle risultanze delle liquidazioni che le singole società fuse avrebbero operato in relazione alle operazioni registrate nel periodo in esame fino al momento in cui ha effetto la fusione (ai fini Iva si tratta della data dell'ultima iscrizione nel registro imprese - competente per la società risultante dalla fusione - dell'atto di fusione o quella eventualmente successiva se le deliberazioni dispongono diversamente Fusione per incorporazione

5 Nella fusione per incorporazione una società (incorporante) assorbe un'altra società (incorporata). Se l'incorporazione ha effetto da una data anteriore al 1 dicembre dell'anno in corso (se viene incorporata una società che liquida l'imposta mensilmente) ovvero al 1 ottobre (se la società incorporata è a regime trimestrale) l'acconto dovrà essere corrisposto dalla società incorporante assumendo, in alternativa a parametro: l'ammontare del versamento effettuato in base all'ultima liquidazione periodica dell'anno precedente a quello in corso dalla società incorporante (senza tener conto delle risultanze per lo stesso periodo afferenti la società incorporata); l'ammontare del versamento che dovrà essere effettuato dall incorporante in base all'ultima liquidazione periodica relativa all'anno in corso alle cui risultanze, ovviamente, concorrono anche le operazioni relative alle attività se ancora esercitate già svolte dalla società incorporata. Con riferimento invece all ipotesi di incorporazione intervenuta nel periodo compreso tra il 1 dicembre (se la società incorporata è a regime mensile) ovvero il 1 ottobre (se la società incorporata è a regime trimestrale) ed il 27 dicembre l'obbligo di procedere al versamento dell'acconto deve ritenersi già sorto, al momento cella incorporazione anche per la società incorporata come per le società fuse nella fusione propria In tal caso peraltro dovendo la società incorporante tener conto nell'ultima liquidazione periodica delle operazioni della società incorporata l'assolvimento dell'obbligo da parte della società incorporante assorbe I obbligo della società incorporata a partire dalle suddette date. Per quanto concerne il parametro da assumere a riferimento la società incorporante potrà tener conto in alternativa: del versamento che dov'a essere effettuato sulla base dell'ultima liquidazione periodica relativa all'anno in corso in cui confluiscono anche i dati relativi alle operazioni poste m essere dalla società incorporata; ovvero del dato costituito dalla somma algebrica delle risultanze (a debito o a credito) della liquidazione afferente l'ultimo periodo dell'anno precedente della società incorporante e di quelle della società incorporata. Con riferimento all'ipotesi in cui la fusione avvenga nel periodo dicembre ogni società avrà già versato autonomamente l'acconto. Ovviamente la società incorporante o risultante dalla fusione potrà computare in diminuzione nell'esecuzione dell'unitario adempimento relativo all'ultima liquidazione periodica per l'anno in corso anche quanto versato a titolo di acconto dalle società fuse o incorporate. Nell'ipotesi di operazioni di fusione per incorporazione tra società operanti nei settori individuati con DM 366/2000 e DM 370/2000 (si veda il paragrafo n. 5) la Risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 16 del 21 gennaio 2008 ha chiarito che la società incorporante al fine di verificare il limite di 2 milioni di euro deve tener conto anche dei versamenti eseguiti dalia società incorporata. In particolare, se la fusione avviene anteriormente all'ultimo trimestre di liquidazione, l'incorporante dovrà verificare il superamento del limite dei 2 milioni di euro tenendo conto soltanto dei propri versamenti eseguiti nell'anno solare precedente. Se invece le fusione avviene nel corso dell'ultimo trimestre di liquidazione la società incorporante (alla luce della debenza della società incorporata) dovrà verificare il superamento del limite di 2 milioni di euro tenendo cento oltre che dei propri versamenti anche ci quelli eseguiti dalla società incorporata nell'anno solare precedente, nonché assumere quale base di calcolo dell'acconto la media dei versamenti trimestrali eseguiti (o che avrebbero dovuto essere eseguiti) per i precedenti trimestri dell'anno in corso dalla società incorporante e dalia società incorporata Scissione In caso di scissione parziale mediante costituzione di nuova società la società beneficiaria non è tenuta al versamento dell'acconto; la società scissa è invece tenuta a tale obbligo e se si avvale del

6 metodo storico deve tener conto dei relativi importi di riferimento senza alcuna riduzione. In caso di scissione in società già esistente dall'anno precedente la società beneficiaria rimane obbligata al versamento dell'acconto sulla base del proprio dato storico. Anche in caso di scissione come nei casi di fusione gli obblighi di versamento di imposta dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni stesse sono adempiuti dai medesimi soggetti fino alla data di efficacia dell'operazione straordinaria Successivamente a tale data i predetti obblighi si intendono trasferiti a tutti gli effetti alla società incorporante beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione Trasformazione La società trasformata deve versare regolarmente l'acconto con riferimento all'iva dovuta l'anno precedente, prima della trasformazione in altre parole la trasformazione è neutra non influenza in nessun modo il conteggio dell'acconto IVA In tali situazioni non viene meno infatti la continuità dell'assoggettamento passivo al tributo Liquidazione In caso di liquidazione di società l'acconto è sempre dovuto per tutta la durata della liquidazione Fallimento e liquidazione coatta amministrativa Si ritiene che nell'ipotesi di fallimento e in quella di liquidazione coatta amministrativa valga quanto detto a proposito della liquidazione. Naturalmente se la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta interviene in un momento anteriore alla scadenza dell'acconto l'obbligazione interesserà il curatore o il liquidatore per tutti gli esercizi in cui la procedura si protrae Liquidazione dell'iva di gruppo Neil ipotesi di liquidazione dell'iva di gruppo in assenza di modificazioni nella struttura del gruppo l'acconto deve essere versato cumulativamente dalla società controllante. Nei caso invece di modifiche nella struttura del gruppo le società controllate che sono "uscite" dal gruppo nel corso dei periodo d'imposta dovranno determinare l'acconto separatamente. 6. Sanzioni I contribuenti che non eseguono i versamenti di acconto ovvero li eseguono in misura inferiore sono soggetti alla sanzione amministrativa del 30 per cento della somma non versata. Tuttavia la sanzione si riduce al 10 per cento se il pagamento da parte del contribuente avviene entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio competente nell'ipotesi di controlli ed automatici. 6.1 Ravvedimento operoso II Decreto Legge n. 185 dei 29 novembre 2008 ha previsto, tra le altre cose una riduzione delle sanzioni nell'ipotesi in cui ci si avvalga dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n 472 del 18 dicembre In particolare secondo le nuove disposizioni il contribuente che esegue versamenti inferiori rispetto a quanto dovuto potrà ravvedersi spontaneamente pagando: un dodicesimo del minimo cioè il 2,5%, entro trenta giorni dal termine per il pagamento (25 gennaio 2011) un decimo del minimo, cioè il 3%, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Sono inoltre dovuti gli interessi moratori al tasso legale (1%) con maturazione giorno per giorno. I codici tributo da utilizzare per il ravvedimento operoso sono: 8904 per la sanzione 1991 per gli interessi legali Si ricorda inoltre che l'omesso versamento di IVA, dovuta sulla base della dichiarazione annuale ha rilevanza anche penale se di ammontare superiore a 50 mila euro per ciascun periodo d'imposta.

7 In particolare la disposizione introdotta dal decreto Visco-Bersani (cfr. art.35 comma 7. D.L. 223/06) prevede nel caso ai specie la reclusione da 5 mesi a 2 anni. Distinti saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini

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