LE NOVITA IVA

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1 LE NOVITA IVA

2 DICHIARAZIONE IVA

3 LA DICHIARAZIONE REGIME IVA 2017 SEMPLIFICATO TERMINI DI PRESENTAZIONE Con la modifica dell art. 8, comma 1, DPR n. 322/98 è confermato che: La dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il La dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi va presentata entro il 30.4 E stato soppresso l invio della Comunicazione dati IVA. 3

4 LA DICHIARAZIONE REGIME IVA 2017 SEMPLIFICATO TERMINI DI VERSAMENTO L art. 7-quater DL 193/2016 ha proceduto a modificare i termini di versamento saldo IVA: Entro il 16 marzo 2017; Entro il 30 giugno 2017 con applicazione della maggiorazione del 1,2% (pari a +0,4% per ogni mese frazione) Rimane possibile rateizzare fino al massimo al mese di novembre, indipendentemente dalla scadenza con cui si inizia a versare. 4

5 LA DICHIARAZIONE IVA 2017 FRONTESPIZIO PER EFFETTO DELL ART. 5 DEL DL 193/2016 5

6 L ECCEDENZA A CREDITO DA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE IMMEDIATO UTILIZZO DEL CREDITO NELLO STESSO ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE? SI SE LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E STATA PRESENTATA ENTRO IL TERMINE PER LA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO SUCCESSIVO NO NEGLI ALTRI CASI 6

7 L ECCEDENZA A CREDITO DA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE IL CREDITO EMERGENTE DA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA DOPO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO SUCCESSIVO POTRÀ ESSERE UTILIZZATO NELL ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELL INTEGRATIVA PER I DEBITI MATURATI DOPO TALE PERIODO. 7

8 LA DICHIARAZIONE IVA 2017 QUADRO VN Esempio: Beta Srl ha integrato nell anno 2016 il mod. IVA 2014 (periodo 2013), facendo emergere un credito di Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione con debiti maturati dal Il contribuente è tenuto ad indicare il credito del quadro RN del mod. Iva

9 LA DICHIARAZIONE IVA 2017 QUADRO VE Introduzione degli specifici righi riservati alle nuove percentuali di compensazione del 7,65%, 7,95% e del 10%, nonché della nuova aliquota IVA ridotta del 5%. Ridenominazione del campo 7 di rigo VE35 da Cessioni di microprocessori a Cessioni di prodotti elettronici ex art. 17 comma 6 lett. c 9

10 LA DICHIARAZIONE IVA 2017 QUADRO VX codice 8 utilizzabile dai soggetti che hanno effettuato operazioni soggette a reverse charge di cui all art. 17, comma 6, lett. a-ter). Riservato alle società che hanno presentato l istanza di interpello al fine della disapplicazione della disciplina delle società di comodo 10

11 LA DICHIARAZIONE IVA 2017 QUADRO VO Casella 2 Revoca : utilizzabile dal soggetto che ha aderito dal 2016 al regime forfetario per comunicare la revoca dal 2016 dell opzione per il regime ordinario IVA esercitata nel Casella 2: revoca dal 2016 dell opzione per il regime ordinario IVA esercitata da parte di un soggetto che nel 2014 aveva i requisiti per adottare il regime dei minimi e che nel 2016 ha adottato il regime forfetario di cui all art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015; Casella 3: revoca dal 2016 dell adozione dal 2015 del regime dei minimi esercitata da parte di un soggetto che dal 2016 ha adottato il regime forfetario di cui all art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria

12 LA DICHIARAZIONE IVA 2017 QUADRO VG Il nuovo quadro VG è collegato alle novità introdotte dall art. 1, comma 27, Legge 232/2016 cd. Legge di Bilancio 2017, relative alla disciplina della liquidazione IVA di gruppo di cui all art. 73, DPR n. 633/72 A decorrere dal 2017 l opzione per la liquidazione IVA di gruppo va comunicata dalla società controllante con la dichiarazione IVA presentata nell anno di decorrenza della stessa; 12

13 LA DICHIARAZIONE IVA 2017 QUADRO VI E stato soppresso il campo 3, introdotto nella precedente versione del modello per permettere al fornitore dell esportatore abituale l indicazione (alternativa) del numero progressivo attribuito alla dichiarazione d intento dall esportatore abituale. 13

14 RIMBORSI E COMPENSAZIONI RIMBORSO IVA ANNUALE 2016 E aumentato a dai precedenti, il limite del credito rimborsabile senza alcun adempimento. La richiesta per un importo superiore comporta: per i soggetti non a rischio : l apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) e il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; per i soggetti a rischio : la prestazione della garanzia 14

15 RIMBORSI E COMPENSAZIONI 1 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO SOGGETTI NON A RISCHIO Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell ultimo periodo d imposta, di oltre il 40%; La consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell ultimo periodo d imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell attività esercitata. L attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende. 15

16 RIMBORSI E COMPENSAZIONI FOCUS SU RIMBORSI E COMPENSAZIONI 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO SOGGETTI NON A RISCHIO Per le società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell anno precedente la richiesta, non risultano cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale; Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi E resa dal contribuente nella dichiarazione annuale IVA barrando le relative caselle nella sezione Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi del rigo VX4 e apponendo la firma nel campo

17 RIMBORSI E COMPENSAZIONI FOCUS SU RIMBORSI E COMPENSAZIONI 1 SOGGETTI A RISCHIO Comma 4 dell art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 soggetti passivi che esercitano attività d impresa da meno di due anni, diversi dalle start up innovative di cui all art. 25, D.L. n. 179/2012 soggetti passivi che richiedono il rimborso dell eccedenza detraibile risultante all atto della cessazione dell attività. soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. 17

18 2 RIMBORSI E COMPENSAZIONI FOCUS SU RIMBORSI E COMPENSAZIONI SOGGETTI A RISCHIO Comma 4 dell art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: al 10% degli importi dichiarati se <= al 5%, degli importi dichiarati se > <= al 1% degli importi dichiarati (o cmq ) se >

19 RIMBORSI E COMPENSAZIONI FOCUS SU RIMBORSI E COMPENSAZIONI SOGGETTI A RISCHIO LA GARANZIA Cauzione in titoli di Stato; Fidejussione rilasciata da una banca o da un impresa commerciale che, a giudizio dell amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità Polizza fidejussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione La durata della garanzia deve essere pari a TRE ANNI a partire dalla data di erogazione del rimborso 19

20 RIMBORSI FOCUS E COMPENSAZIONI SU RIMBORSI E COMPENSAZIONI COMPENSAZIONE IVA 2016 <= LIBERA > <= > DAL 16 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (ISTANZA) E SOLO TRAMITE ENTRATEL O FISCONLINE COME SOPRA + VISTO DI CONFORMITA O SOTTOSCRIZIONE ALTERNATIVA. 20

21 RIMBORSI FOCUS E COMPENSAZIONI SU RIMBORSI E COMPENSAZIONI RIASSUMENDO VISTO DI CONFORMITA DICHIARAZIONE IVA DICHIARAZIONE IVA ISTANZA TRIMESTRALE (MOD. IVA TR) ISTANZA TRIMESTRALE (MOD. IVA TR) COMPENSAZIONE ORIZZONTALE CREDITO IVA > RIMBORSO CREDITO IVA > RIMBORSO CREDITO IVA > COMPENSAZIONE ORIZZONTALE CREDITO IVA >

22 1 RIMBORSI E COMPENSAZIONI FOCUS SU RIMBORSI E COMPENSAZIONI ESEMPIO: Modello TR relativo al primo trimestre 2017 con un eccedenza a credito di : COMPENSAZIONE RIMBORSO NO VISTO Modello TR relativi ai due trimestri 2017 successivi con un eccedenza a credito di ciascuno COMPENSAZIONE COMPENSAZIONE NO VISTO 22

23 RIMBORSI E COMPENSAZIONI FOCUS SU RIMBORSI E COMPENSAZIONI 2 Dichiarazione annuale 2018 relativa al 2017, da cui emerge un eccedenza a credito di euro COMPENSAZIONE NO VISTO Plafond TR autonomo rispetto all annuale RIMBORSO SI VISTO Rimborsi TR + Rimborso ANNUALE >

24 NUOVE COMUNICAZIONI TELEMATICHE DATI IVA 24

25 COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE A partire dall anno d imposta 2017 lo SPESOMETRO È STATO ABROGATO: Al suo posto sempre all art. 21 del DL 78/2010 troviamo la comunicazione trimestrale analitica dei dati delle fatture. Con la nuova comunicazioni, i soggetti passivi IVA, devono provvedere all'invio, ogni 3 mesi: DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE 25

26 COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE DATI DA COMUNICARE dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; data e numero della fattura; base imponibile / aliquota applicata / imposta; tipologia dell operazione. 26

27 COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE ENTRO L ULTIMO GIORNO DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO AD OGNI TRIMESTRE SCADENZE 2017 Trimestre Scadenza NEW 1 e SETTEMBRE LUGLIO NOVEMBRE FEBBRAIO 18 27

28 COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE ENTRO L ULTIMO GIORNO DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO AD OGNI TRIMESTRE A REGIME Trimestre Scadenza 1 31 MAGGIO 2 16 SETTEMBRE 3 30 NOVEMBRE 4 28 FEBBRAIO ANNO SUCC. 28

29 COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE SANZIONI In caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture è prevista l applicazione della sanzione di: 2 per fattura con un massimo di per trimestre. La sanzione è ridotta a 1, entro il limite massimo di 500, se l invio è corretto entro 15 giorni dalla scadenza. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all art. 12, D.Lgs. n. 472/97. 29

30 COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE SOGGETTI ESONERATI Agricoltori esonerati operanti in comuni montani Contribuenti minimi e forfetari CM 1/ Soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture 30

31 COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE PARTICOLARI SOGGETTI NEW CM 1/2017 PA con P.IVA Associazioni 398/91 Inviano solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalla pubbliche amministrazioni Sono esonerate dall obbligo di invio dei dati delle fatture ricevute in quanto già acquisite dal SID Devono trasmettere i dati delle fatture emesse Non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall obbligo della registrazione. 31

32 COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE PARTICOLARI SOGGETTI AGRICOLTORI OPERANTI IN ZONE NON MONTANE NEW CM 1/2017 Tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni attive mediante l invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari, copia delle quali, sempre a norma dell articolo 34, comma 6, del d.p.r. n. 633/1972, deve essere consegnata ai produttori agricoli. 32

33 COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE COMUNICAZIONE DATI DELLE FATTURE CASI PARTICOLARI NUMERO FATTURA RICEVUTA FATTURE RIEPILOGATIVE NEW CM 1/2017 Poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti di cui all articolo 25 del d.p.r. n. 633/1972, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve in luogo di esso valorizzare il campo del tracciato con il valore 0 Anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura. 33

34 LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA Il nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, che prevede a decorrere dal 2017 l invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestali). L invio (telematico) va effettuato entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un unica comunicazione riepilogativa. Le modalità saranno definiti dall Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento. 34

35 LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA SONO ESONERATI DALL ADEMPIMENTO: I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale o all effettuazione delle liquidazioni periodiche. Esempio: Soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti; Soggetti minimi / forfetari; Agricoltori esonerati; Esercenti attività di intrattenimento; Associazioni che hanno optato per la 398/91. 35

36 LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA il numero delle fatture trasmesse; I DATI RICHIESTI DALLA BOZZA DI COMUNICAZIONE DISPONIBILE il totale degli importi esposti in fattura; il totale delle operazioni attive (al netto dell Iva); il totale delle operazioni passive (al netto dell Iva); l imposta esigibile; l imposta detratta; l imposta dovuta o a credito; il debito Iva risultante dal periodo precedente, qualora non superiore a 25,82; il credito Iva risultante dal periodo/anno precedente; la presenza di eventuali altri crediti d imposta; l ammontare degli interessi dovuti, in caso di liquidazioni trimestrali; l acconto Iva versato; l ammontare dell Iva da versare per il periodo di riferimento (o il saldo a credito di periodo). 36

37 DALLA BOZZA DI COMUNICAZIONE DISPONIBILE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 37

38 LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA SANZIONI L omessa / errata comunicazione in esame è punita: con la sanzione da 500 a La sanzione è ridotta a 250 / se l invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza. 38

39 COMUNICAZIONE DATI E LIQUIDAZIONI IVA CONTROLLI AGENZIA L Agenzia delle Entrate provvederà ad incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con: La comunicazione dei dati delle fatture. Versamenti IVA effettuati. 39

40 COMUNICAZIONE DATI E LIQUIDAZIONI IVA CONTROLLI AGENZIA Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione l Agenzia informerà il contribuente che potrà: Fornire i necessari chiarimenti Versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso. 40

41 COMUNICAZIONE DATI E LIQUIDAZIONI IVA CREDITO D IMPOSTA Il nuovo art. 21-ter, DL n. 78/2010 prevede l attribuzione di un credito d imposta UNA SOLA VOLTA pari a. 100 collegato al rispetto degli obblighi di invio delle liquidazione e della comunicazione dei dati delle fatture trimestrale. Non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e IRAP; E utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall ; Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui è stato sostenuto il costo per l adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d imposta successivi fino a quello nel quale è concluso l utilizzo. 41

42 COMUNICAZIONE DATI E LIQUIDAZIONI CREDITO D IMPOSTA IVA CREDITO D IMPOSTA Il credito d imposta spetta ai soggetti: In attività nel 2017 che nell anno precedente a quello di sostenimento del costo per l adeguamento tecnologico, hanno realizzato un volume d affari pari o inferiore a

43 ADEMPIMENTI SOPPRESSI A DECORRERE DAL 2017 Sono soppressi: La comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio; I modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute; La comunicazione black list già a partire dalle comunicazioni relative al periodo d imposta in corso al

44 INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ENTRATA IN VIGORE OBBLIGO È confermato il differimento al 01/04/2017 dell obbligo della memorizzazione elettronica e dell invio telematico dei corrispettivi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici. L Agenzia delle Entrate potrà stabilire termini differiti, rispetto all , in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici. 44

45 L OPZIONE EX D.LGS 127/2015 AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL 2017 Esonero Comunicazioni CON OPZIONE D.LGS 127/2015 INVIO FATTURE E CORRISPETTIVI SENZA OPZIONE D.LGS 127/2015 Comunicazione dati Iva Trimestrale SI NO INTRA2-BIS E INTRA2-quater SI SI Comunicazione black list (dal periodo 2016) SI SI Contratti di locazione autovetture e di leasing SI SI Acquisti di beni da San Marino senza IVA SI SI Termine prescrizione annualità Riduzione di 2 anni del termine di prescrizione (con tracciabilità di incassi/pagamenti) Rimborso Iva Rimborso Iva prioritario (entro 3 mesi) SI NO Esonero visto di conformità / prestaz. Garanzia per rimborsi Iva > SI NO Programma assistenza per professionisti ed imprese minori Esonero registrazione delle fatture emesse e degli acquisti SI NO Predisposizione dati liquidazioni periodiche Iva e Dichiarazione Iva annuale SI SI NO NO 45

46 DEPOSITI IVA 46

47 DEPOSITI IVA Modifiche alla disciplina del deposito IVA ex art 50 bis d. l. 331/1993 Compete solo a soggetti passivi d imposta, ma non è più previsto che si tratti di operatori iscritti alla Camera di commercio da almeno un anno, né che debbano dimostrare l effettiva operatività e regolarità dei versamenti Iva (vincoli che, comunque, non hanno mai trovato attuazione in mancanza del relativo provvedimento delle Entrate). 47

48 DEPOSITI IVA Modifiche alla disciplina del deposito IVA ex art 50 bis d. l. 331/1993 Abrogazione dal 4 comma del corpo dell art 50 bis della lettera d), il che significa eliminare qualsivoglia delimitazione a specifiche categorie di beni per l estrazione dal deposito di beni da parte di soggetti passivi d imposta che utilizzano o commercializzano detti beni nel territorio nazionale. 48

49 DEPOSITI IVA Modifiche alla disciplina del deposito IVA ex art 50 bis d. l. 331/1993 Beni introdotti a seguito di acquisto intracomunitario. Non cambia nulla rispetto alla disciplina ante modiche. L imposta è assolta integrando la fattura d acquisto intracomunitario con indicazione dei servizi prestati durante la giacenza (fra cui quelli resi dal gestore del deposito) e annotando la variazione in aumento e in diminuzione nei registri Iva vendite e acquisti. 49

50 DEPOSITI IVA Modifiche alla disciplina del deposito IVA ex art 50 bis d. l. 331/1993 Estrazioni seguite da cessioni intracomunitarie o all esportazione Non cambia nulla rispetto alla disciplina ante modiche. 50

51 DEPOSITI IVA Modifiche alla disciplina del deposito IVA ex art 50 bis d. l. 331/ Estrazione di beni che erano già in Italia all atto dell introduzione nel deposito In questo caso, le regole sono del tutto nuove! L imposta è dovuta dal soggetto che estrae, ma è versata a suo nome e per suo conto dal gestore del deposito, il quale ne è anche solidalmente responsabile (come lo è per la sanzione del 30% in caso di omesso versamento). 51

52 DEPOSITI IVA Modifiche alla disciplina del deposito IVA ex art 50 bis d. l. 331/ Estrazione di beni che erano già in Italia all atto dell introduzione nel deposito In questo caso, in pratica, il depositario agisce in veste di sostituto, con la conseguenza che chi estrae dovrà fornire al gestore la provvista (o altrimenti garantirlo), non essendo possibile effettuare compensazioni in base all articolo 17, Dlgs 241/97. 52

53 3 DEPOSITI IVA Modifiche alla disciplina del deposito IVA ex art 50 bis d. l. 331/1993 Estrazione di beni che erano già in Italia all atto dell introduzione nel deposito Se chi estrae è esportatore abituale, può utilizzare il plafond previo invio della lettera d intento alle Entrate che rilasciano la ricevuta telematica (verosimilmente da consegnare al gestore che la dovrà riscontrare). L operatore emette autofattura, da annotare solo sul registro acquisti ai fini della detrazione, unitamente ai dati della ricevuta di versamento consegnata dal gestore. Se è stata utilizzata la lettera d intento, si ritiene che l autofattura debba riportarne gli estremi. 53

54 DEPOSITI IVA Modifiche alla disciplina del deposito IVA ex art 50 bis d. l. 331/1993 Estrazione dal deposito di beni introdotti per effetto di un immissione in libera pratica (beni extraue) L obbligo di versamento opera anche per questo caso. Ciò, tuttavia, vale dal prossimo 1 aprile e solo fino a quando non sarà emanato il decreto previsto dal nuovo comma 6 dell articolo 50-bis, Dl 331/93. Tale decreto dovrà stabilire i casi e le modalità di prestazione dell idonea garanzia che tuteli l Erario in caso di mancata applicazione del reverse charge al momento dell estrazione dei beni, precedentemente introdotti nel deposito senza pagamento dell Iva all atto dell importazione. 54

55 NOTE DI VARIAZIONE 55

56 NOTE VARIAZIONE IVA NOTE VARIAZIONE IVA La legge di stabilità 2016 aveva riformulato la nota di variazione, introducendo la possibilità di emetterla oltre l anno anche in caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo da parte del cessionario o committente, in presenza di una procedura concorsuale dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa In capo all acquirente / committente non sussiste l obbligo di annotazione della nota di credito nel registro delle fatture emesse / corrispettivi 56

57 NOTE VARIAZIONE IVA NOTE VARIAZIONE IVA Momento dal quale è possibile emettere nota di variazione in diminuzione nelle procedure concorsuali e accordi di ristrutturazione del debito Procedura Fallimento Liquidazione coatta amministrativa Concordato preventivo Normativa vigente sulla base Prassi Agenzia Entrate Osservazioni al piano di riparto Termine reclamo al decreto di chiusura della procedura (Circolare 77/E/2000) Approvazione piano di riparto (Circolare 77/E/2000) Con la chiusura del concordato (Circolare 77/E/2000) Normativa applicabile dalle procedure successive al 31/12/2016 dalla data della sentenza dichiarativa dalla data del provvedimento che la ordina dal decreto di ammissione alla procedura 57

58 NOTE VARIAZIONE IVA NOTE VARIAZIONE IVA ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO dall omologazione dell accordo mediante decreto del tribunale dalla data di iscrizione del piano nel registro delle imprese Per tali procedure, infatti, la possibilità di emettere nota di variazione per l IVA non incassata era stata introdotta dal D.Lgs. n. 175/2014, il quale però non aveva precisato quale fosse il momento per l emissione della nota stessa, aspetto poi chiarito dalla circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, che ha previsto tale possibilità come immediata. 58

59 NOTE VARIAZIONE IVA NOTE VARIAZIONE IVA Non si segnalano modifiche in relazione al comma 10, dell art. 26 DPR 633/72 La nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche da parte dell acquirente / committente debitore dell imposta in applicazione del reverse charge ex artt. 17 o 74, DPR n. 633/72 o 44, DL n. 331/93 (nuovo comma 10). 59

60 REG. UE N. 1042/13 I SERVIZI SU BENI IMMOBILI IN VIGORE DAL

61 IL REGOLAMENTO UE REGIME SEMPLIFICATO Il regolamento (UE) n del 2013 ha introdotto, con effetto a partire dal 1 gennaio 2017, i seguenti articoli nel regolamento (UE) n. 282 del 2011: Articolo 13 ter, col quale viene prevista la definizione di beni immobili ai fini Iva Articolo 31 bis, il quale individua i servizi relativi a beni immobili; Articolo 31 ter, che considera la particolare ipotesi della messa a disposizione di attrezzature per la realizzazione di lavori su beni immobili. 61

62 IMMOBILE AI FINI IVA IMMOBILE AI FINI IVA Art. 13 del Regolamento: la definizione di immobile: a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso; b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile; c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori. d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l edificio 62

63 SERVIZI SU IMMOBILI Il Regolamento prevede due specifici elenchi il primo (non esaustivo), delle prestazioni di servizi relative a beni immobili; il secondo contenente le prestazioni di servizi NON relative a beni immobili. Nel caso in cui una fattispecie non rientri in uno dei due elenchi va valutata la presenza di un nesso sufficientemente diretto con il bene immobile. 63

64 ELENCO SERVIZI SU IMMOBILI Valutazione immobili lett. g). La Commissione UE ha precisato che gli stessi comprendono tutti i servizi di valutazione, a prescindere dallo scopo della valutazione stessa Anche servizi di due diligence resi da revisori / commercialisti / avvocati? SI! Ma soltanto nel caso in cui la stima del bene immobiliare prevalga rispetto alle altre attività in cui la due diligence si articola. 64

65 ELENCO SERVIZI SU IMMOBILI Servizi di magazzinaggio lett. h). E considerato relativo a beni immobili qualora una parte specifica dell immobile in cui sono immagazzinate le merci sia destinata all uso esclusivo del destinatario. Anche se il destinatario può avere accesso a quella zona unicamente in determinati momenti o in determinate condizioni? SI! 65

66 ELENCO SERVIZI SU IMMOBILI Servizi legali lett. q). Dal 1 gennaio 2017 i servizi legali relativi: al trasferimento di proprietà di beni immobili alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali); alla costituzione di diritti reali su beni immobili (assimilati o meno a beni materiali); ricadono nell ambito di applicazione dell art. 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/

67 SERVIZI NON RELATIVI A BENI IMMOBILI 1 Messa a disposizione di stand in fiere lett. e) Il servizio non è considerato relativo a beni immobili nella misura in cui lo stand è messo a disposizione insieme ad altri servizi correlati, ossia nella misura in cui il prestatore del servizio non affitta semplicemente la nuda superficie ma fornisce un pacchetto di servizi necessari all espositore per la promozione temporanea dei propri prodotti o della propria attività. 67

68 SERVIZI NON RELATIVI A BENI IMMOBILI 2 Messa a disposizione di stand in fiere lett. e) A tal fine occorre quindi distinguere tra: l affitto del solo stand, ossia una superficie delimitata del bene immobile: la messa a disposizione di uno stand nonché di altri servizi correlati che consentono al destinatario l esposizione dei prodotti, considerati servizi non relativi a beni immobili. Art. 7 quater Art. 7 ter 68

69 ALTRI SERVIZI Fattispecie non rientranti nell elenco del par. 2 / par. 3 dell art. 31-bis va valutata caso per caso rispetto al criterio del nesso sufficientemente diretto con il bene immobile 69

70 RIASSUMENDO Per valutare se un servizio è relativo ad un bene immobile è necessario: Verificare se rientra nell elenco del par. 2 dell art. 31-bis: in tal caso allo stesso è applicabile la deroga prevista dall art. 7-quater, lett. a), DPR n. 633/72; In caso di risposta negativa, verificare se il servizio rientra nell elenco di cui al par. 3 dell art. 31-bis: in tal caso non è applicabile la deroga di cui alla citata lett. a); In caso di risposta negativa (il servizio non rientra né nell elenco di cui al par. 2 né nell elenco di cui al par. 3) va verificato se lo stesso soddisfa il criterio prescritto dal par. 1 dell art. 31-bis ossia nesso sufficientemente diretto. 70

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