CIRCOLARE n. 8 del 12/09/2013 LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 83/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 134/2012 IN TEMA DI DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI

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1 CIRCOLARE n. 8 del 12/09/2013 LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 83/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE 134/2012 IN TEMA DI DEDUCIBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI

2 INDICE 1 PREMESSA 2 PERDITE SU CREDITI RISULTANTI DA ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 182 bis L.F. 2.1 La disciplina previgente 2.2 Novità del D.L. 83/ Decorrenza 2.4 Periodo di deducibilità della perdita 2.5 Ammontare deducibile 2.6 Esclusione dei piani attestati di risanamento 3 CREDITI DI MODESTA ENTITÀ 3.1 Nozione di modesta entità 3.2 Decorrenza 3.3 Quantificazione del parametro di modesta entità 3.4 Il Parametro temporale 3.5 Coordinamento con la disciplina ex artt 106 e109 TUIR 4 PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO 4.1 Termini di prescrizione 4.2 Momento di decorrenza della prescrizione 4.3 Interruzione o sospensione della prescrizione 4.4 Rilevanza delle prescrizioni presuntive 4.5 Decorrenza 2

3 1 PREMESSA Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 83/2012 (convertito nella Legge 134/2012), sono mutate, in senso favorevole al contribuente, le condizioni di deducibilità delle perdite su crediti. Le novità introdotte alla disciplina delle perdite su crediti contenuta nel comma 5 dell art. 101 TUIR sono tutte rivolte ad estendere le fattispecie suscettibili di concretizzare ex lege ( in ogni caso ) gli elementi certi e precisi indicati dalla norma come presupposto di deducibilità al fine di diminuire le incertezze sui trattamenti contabili e fiscali di tali poste. Con la presente si forniscono alcune delucidazioni in merito alle novità introdotte, alla luce anche dei recenti chiarimenti forniti dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1 agosto PERDITE SU CREDITI RISULTANTI DA ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 182 BIS L.F. In seguito alle modifiche apportate viene consentita la deducibilità immediata delle perdite generatesi per effetto dell omologazione, da parte del Tribunale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell art. 182-bis del RD 267/ La disciplina previgente Prima della modifica normativa, la deducibilità era consentita in modo automatico soltanto se il debitore era assoggettato alle seguenti procedure: fallimento; liquidazione coatta amministrativa; concordato preventivo; amministrazione straordinaria. Al riguardo, la circolare Agenzia delle Entrate 13 marzo 2009 n. 8 aveva precisato, in via interpretativa, che alle perdite su crediti generatesi per effetto dell omologazione, da parte del Tribunale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del RD 267/42 non era applicabile la previsione di deducibilità immediata contenuta nell art. 101 co. 5 del TUIR. L automatismo nella deducibilità della perdita si verificava, infatti, soltanto per le procedure espressamente elencate dal dato normativo. Dal momento che, neppure in seguito alla riforma del diritto fallimentare, l art. 101 co. 5 del TUIR era stato modificato, l Agenzia delle Entrate escludeva che gli accordi di ristrutturazione dei debiti rientrassero tra le procedure che consentivano l automatica deducibilità della perdita. Peraltro, nella successiva circolare 3 agosto 2010 n. 42, la stessa Agenzia, pur confermando tale impostazione, ha tuttavia affermato che gli elementi certi e precisi della definitività della perdita potevano considerarsi integrati a partire dalla data in cui il decreto di omologa dell accordo fosse divenuto definitivo, in quanto non più suscettibile di impugnativa. 2.2 Novità del Decreto Legge 83/2012 Venendo al merito delle modifiche, l intervento normativo dell art. 33, comma 5, del D.L. 83/2012 introduce, oltre alla deducibilità delle perdite già prevista su crediti vantati verso imprese assoggettate alle procedure sopra descritte, anche la deducibilità delle 3

4 perdite su crediti vantati verso imprese che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., omologati dal tribunale. Pertanto, in seguito alla novità introdotta, le perdite su crediti sono automaticamente deducibili se il debitore è assoggettato alle seguenti procedure e istituti assimilati: fallimento; liquidazione coatta amministrativa; concordato preventivo; amministrazione straordinaria; accordo di ristrutturazione dei debiti (NOVITÀ). Procedure concorsuali e istituti assimilati che consentono la deducibilità automatica delle perdite su crediti Ante D.L. 83/2012 Post D.L. 83/ Fallimento - Fallimento - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione coatta amministrativa - Concordato preventivo - Concordato preventivo - Amministrazione straordinaria - Amministrazione straordinaria - Accordi di ristrutturazione dei debiti (Novità) Come precisato dalla Circolare n. 26/E, in tali casi la situazione di illiquidità del debitore e il relativo stato di insolvenza è accertata giudizialmente o da un autorità amministrativa; la situazione di difficoltà a riscuotere il credito è considerata definitiva proprio in virtù del fatto che è conclamata da un soggetto terzo indipendente e non rimessa alla mera valutazione del creditore. Considerato che in generale l art. 101, comma 5, TUIR è applicabile anche alle perdite su crediti vantati nei confronti di un debitore estero, qualora quest ultimo sia assoggettato ad una procedura concorsuale, ai fini della deducibilità della perdita è necessario che la procedura dello Stato estero sia assimilabile, ossia presenti le stesse caratteristiche sostanziali, di una delle procedure concorsuali suddette e, in particolare, l esistenza dell accertamento della situazione di illiquidità da parte di un autorità giudiziale / amministrativa. 2.3 Decorrenza Riguardo alla novità introdotta dal D.L. 83/2012, non è stata prevista una specifica decorrenza. Ai sensi dell art. 3 co. 1 della L. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente ), la modifica dovrebbe applicarsi dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 26 giugno 2012, vale a dire dal periodo d imposta 2013 (per i soggetti solari ). Occorre peraltro considerare che la disposizione da ultimo citata si propone di tutelare il contribuente da immediati aggravi d imposta. Tenuto conto che, nel caso di specie, l evidenziata esigenza di tutela non sussiste (atteso che la novità normativa è favorevole al contribuente stesso), pare ragionevole propendere per la decorrenza della norma già dal periodo d imposta in corso al 26 giugno 2012 (si tratta del 2012, per i soggetti solari ). 2.4 Periodo di deducibilità della perdita 4

5 Relativamente al periodo d imposta in cui la perdita su crediti è deducibile, la Circolare n. 26/E precisa che assume rilevanza la data: della sentenza / provvedimento di ammissione alla procedura; del decreto di omologa dell accordo di ristrutturazione. A tale proposito l Agenzia ritiene superate le precisazioni fornite con le Circolari 13 marzo 2009, n. 8/E e 3 agosto 2010, n. 42/E in base alle quali la deducibilità è collegata alla data in cui il decreto di omologa dell accordo è divenuto definitivo. 2.5 Ammontare deducibile Con riguardo all ammontare della perdita deducibile, è necessario considerare l importo imputato a Conto economico. L Agenzia, infatti, sposando l interpretazione fornita da una parte della giurisprudenza (sentenze Corte Cassazione , n ; , n e , n ) e della dottrina (Norma di comportamento Associazione Dottori Commercialisti n. 172) ritiene, infatti, che: la perdita deducibile corrisponda a quella stimata dal redattore di bilancio e, quindi, non investa necessariamente l intero importo del credito. Del resto, il riconoscimento di una perdita integrale del credito sarebbe improprio nel contesto di quelle procedure, contemplate dalla norma, che sono volte alla prosecuzione dell attività imprenditoriale del soggetto in crisi (come il concordato preventivo) o che addirittura sono poste in essere per motivi differenti dall insolvenza del debitore (come nel caso della liquidazione coatta amministrativa ). In tali contesti, infatti, può essere ragionevole ritenere di poter riscuotere il credito o almeno parte di esso. La valutazione dell entità della perdita non può essere discrezionale (non è ammessa la possibilità di una scelta arbitraria) ma va effettuata sulla base di quanto disposto dai principi civilistici, ossia secondo il criterio del presumibile valore di realizzo. In particolare l Agenzia ritiene che a comprova della congruità della stima effettuata possano essere utilizzati i documenti contabili e finanziari redatti / omologati da un organo della procedura, ossia, ad esempio: inventario redatto dal curatore (ex art. 87, RD n. 267/42); piano di concordato preventivo presentato ai creditori (ex art. 160, RD n. 267/42); situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa (ex art. 205, RD n. 267/42); relazione del commissario giudiziale nell amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (ex art. 28, D.Lgs. n. 270/99); garanzie reali / personali / assicurative. Per i crediti nei confronti di un soggetto estero, risultano utilizzabili ai predetti fini i documenti prodotti dagli organi ufficialmente nominati nella procedura alla quale il debitore è assoggettato. Se in un esercizio successivo a quello in cui è stata rilevata la perdita si manifestino nuovi elementi atti a dimostrare che la stessa è superiore a quella contabilizzata dedotta, anche l ulteriore perdita è deducibile, a condizione che la stessa sia imputata a Conto economico e comprovata da idonea documentazione. Ciò si verifica, ad esempio, per il credito vantato nei confronti di un soggetto che: dopo essere stato ammesso al concordato preventivo, viene dichiarato fallito; è stato dichiarato fallito e, successivamente, intervengono modifiche al programma di liquidazione per esigenze sopravvenute, ai sensi dell art. 104-ter, comma 5, RD n. 267/42. 5

6 2.6 Esclusione dei piani attestati di risanamento Anche dopo le modifiche introdotte dal D.L. 83/2012, continuano a restare esclusi dagli istituti che consentono la deducibilità ex lege delle perdite su crediti i piani di risanamento attestati da un professionista qualificato (ai sensi dell art. 67 co. 1 lett. d) del RD 267/42). Pertanto, le eventuali perdite su crediti conseguenti all esecuzione di tali piani non sono automaticamente deducibili, ma lo divengono al sussistere degli elementi certi e precisi, secondo gli ordinari criteri. In particolare, si ritiene che detti elementi ricorrano in presenza: sia di un analitico piano di risanamento che preveda necessariamente la soddisfazione parziale dei debiti, pubblicato nel registro delle imprese, la cui veridicità e concreta fattibilità siano attestate da un esperto indipendente; sia di un connesso accordo transattivo con i creditori, da cui discendano perdite su crediti. 3 CREDITI DI MODESTA ENTITÀ Tramite un ulteriore modifica del menzionato art. 101 co. 5 del TUIR, è stato stabilito che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistano in ogni caso quando, il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento. Il criterio per l individuazione dell automatica deducibilità delle perdite su crediti, in questo caso, trova fondamento in due parametri: un criterio dimensionale: ovvero il fatto che il credito sia di modesta entità; un criterio temporale: ovvero il fatto che siano decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento. La sussistenza di entrambi i criteri sopra riportati è sufficiente per poter dedurre la perdita, senza la necessità di fornire ulteriori prove. La deduzione non richiede quindi nessun altra formalità (ad es. lettera di sollecito o altro). N.B.: la disposizione in esame non è applicabile ai crediti assistiti da garanzia assicurativa; per gli stessi, infatti, l inadempimento del creditore non genera una perdita bensì un credito nei confronti dell assicuratore. 3.1 Nozione di modesta entità Ai fini della norma in esame, il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a: 5.000,00 euro, per le imprese di più rilevante dimensione; 2.500,00 euro, per le altre imprese. Ai sensi dell art. 27 co. 10 del D.L. 185/2008, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d affari o ricavi non inferiori a una determinata soglia, fissata in ,00 di euro. 3.2 Decorrenza La norma si applica a decorrere dal periodo d imposta in corso al 12 agosto 2012 (vale a dire, dal 2012 per i soggetti con periodo d imposta coincidente con l anno solare). 6

7 In mancanza di una disposizione transitoria in merito, l Agenzia nella Circolare n. 26/E precisa che le nuove regole sono applicabili anche per i crediti per i quali il decorso dei sei mesi è intervenuto prima del 2012 e la cui perdita è stata imputata nel 2012 o negli anni successivi. Esempio La Zeta srl presenta un credito sorto nel 2011, pari a 2.300, nei confronti della Sigma srl, che non ha ancora provveduto al relativo pagamento. La Zeta srl può dedurre la perdita nel 2012 o nelle successive annualità, previa imputazione a Conto economico. 3.3 Quantificazione del parametro di modesta entità Quale valore del credito prendere in considerazione In merito alla quantificazione dei crediti da confrontare con le suddette soglie, come precisato nella Circolare n. 26/E del 1 agosto 2013 il limite di / va individuato avendo riguardo: al valore nominale del credito, senza tener conto di eventuali svalutazioni civilistiche / fiscali; al corrispettivo stabilito per l acquisto, qualora la titolarità del credito sia stata acquisita a seguito di un atto traslativo; al valore nominale del credito al netto di quanto incassato, nel caso in cui lo stesso sia stato riscosso parzialmente dal creditore ossia al valore residuo (così, ad esempio, un credito di per il quale è stato riscosso un importo di 3.000, è soggetto alla disciplina in esame posto che il valore residuo, pari a 2.000, è inferiore alla soglia prevista). Inoltre, ai fini del predetto limite: va considerata anche l IVA (a prescindere dalla detraibilità o meno della stessa); non rilevano gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento. Esistenza di più crediti nei confronti dello stesso soggetto In presenza di più posizioni creditorie nei confronti del medesimo soggetto va effettuata avendo riguardo: ad ogni singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere tra le parti, qualora le obbligazioni siano riconducibili a rapporti giuridici autonomi. Esempio Al la Alfa srl presenta 2 crediti, scaduti da 6 mesi, nei confronti della Beta & Omega sas, del valore nominale di e Ciascun credito risulta di modesta entità, posto che entrambi sono inferiori a Non rileva, pertanto, che il valore complessivo degli stessi sia superiore al predetto limite ( 4.600). Di conseguenza la Alfa srl può dedurre la perdita connessa ad entrambi i crediti scaduti, pari a e

8 al saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo d imposta, se gli stessi si riferiscono allo stesso rapporto contrattuale (è il caso, ad esempio, dei contratti di somministrazione o assicurativi). In tal caso, pertanto, è necessario verificare quali tra i crediti connessi ad uno stesso rapporto contrattuale sono scaduti da almeno 6 mesi e, qualora la somma dei relativi importi sia inferiore alla soglia, è ammessa la deduzione automatica. Esempio Al la Gamma srl presenta, in relazione ad un contratto di somministrazione, 2 crediti, scaduti da 6 mesi, del valore nominale di e ed 1 credito del valore nominale di 1.600, per il quale non è decorso il termine di 6 mesi, nei confronti della Dedra srl. Ai fini della verifica del limite assume rilevanza il saldo complessivo dei crediti scaduti da 6 mesi, pari a ( ). Il credito di non scaduto non rileva. Di conseguenza la Gamma srl può dedurre la perdita pari a posto che la somma dei 2 crediti scaduti non supera Il parametro temporale La perdita su crediti di modesta entità, scaduti da sei mesi, non è deducibile qualora non imputata a Conto economico. In particolare, se per i crediti di modesta entità in un determinato periodo d imposta la perdita non è dedotta in detto periodo, nei successivi periodi d imposta non è necessario effettuare nuovamente la verifica del superamento o meno del limite. Detti crediti potranno essere quindi interamente dedotti, ancorché, sommati ad altri crediti per i quali la modesta entità si sia verificata nel periodo interessato, sia superato il limite di / Infatti, il verificarsi della condizione temporale (decorso dei sei mesi) rappresenta il momento a decorrere dal quale la perdita può essere dedotta; tuttavia la stessa non deve necessariamente essere dedotta nell esercizio in cui si è realizzata la predetta condizione (va comunque tenuto presente il collegamento con la competenza ex art. 109, TUIR, di seguito esaminato). Esempio La Rho & Tau sas presenta al , in relazione ad un contratto di somministrazione, 2 crediti, scaduti da 6 mesi, del valore nominale di e e 1 credito del valore nominale di per il quale il requisito dei 6 mesi si verificherà nel L impresa: nel 2013 in mancanza di imputazione della perdita a Conto economico, non può dedurre l importo di ( ); nel 2014 può dedurre, a condizione che sia imputata a Conto economico: - la perdita di la cui modesta entità si è verificata nel 2013; - la perdita di Di fatto, quindi, nel 2014 ai fini della verifica della modesta entità non devono essere considerati i crediti per i quali i 6 mesi sono decorsi nel

9 3.5 Coordinamento con la disciplina ex artt 106 e 109 del TUIR Le disposizioni di cui all art. 101, comma 5, TUIR devono essere coordinate con quelle di cui: 1. all art. 106, TUIR, contenente la disciplina della svalutazione dei crediti risultanti in bilancio, in base alla quale: o la svalutazione, per l ammontare non coperto da garanzia assicurativa, è deducibile nel limite dello 0,50% del valore nominale / di acquisizione dei crediti (fino al raggiungimento del 5%); o la perdita realizzata deve essere preliminarmente imputata al fondo svalutazione e soltanto per l eccedenza è deducibile. In particolare, come evidenziato dall Agenzia, le perdite su crediti, se presentano i requisiti di cui all articolo 101, comma 5, del TUIR, sono deducibili solo per la parte che eccede l ammontare degli accantonamenti per rischi su crediti dedotto nei precedenti esercizi ; 2. all art. 109, TUIR, in base al quale i componenti negativi concorrono a formare il reddito secondo il principio di competenza. A tale proposito la Circolare n. 26/E precisa che il termine di sei mesi costituisce il momento a decorrere dal quale la perdita può essere dedotta, mentre l effettiva deducibilità si verifica soltanto a seguito dell imputazione della stessa a Conto economico. Di conseguenza, se la perdita, in applicazione dei principi civilistici di redazione del bilancio: è imputata in un esercizio successivo a quello in cui si realizza il requisito del decorso dei sei mesi, la stessa è deducibile nell esercizio di imputazione a Conto economico; è imputata in un esercizio precedente a quello in cui si realizza il requisito del decorso dei sei mesi, la stessa è deducibile in quest ultimo esercizio. L imputazione a Conto economico è considerata avvenuta anche qualora nello stesso esercizio sia stata rilevata la svalutazione e la stessa non sia stata dedotta. Se i crediti di modesta entità sono stati integralmente svalutati, con imputazione della svalutazione in un esercizio o in esercizi precedenti e la stessa non è stata dedotta, la perdita è deducibile nel periodo d imposta in cui è decorso il termine di 6 mesi, posto che l imputazione è garantita dal transito a conto economico del costo a titolo di svalutazione. Nell ipotesi di svalutazione parziale dei crediti in esame con imputazione della svalutazione in un esercizio o in esercizi precedenti e la stessa non è stata dedotta nel periodo in cui è decorso il termine dei sei mesi, è deducibile, quale perdita, la svalutazione imputata in precedenza. La restante parte può essere dedotta nel periodo d imposta di imputazione a Conto economico del residuo quale perdita o svalutazione. In proposito l Agenzia evidenzia che se la svalutazione è stata effettuata forfetariamente e pertanto non è possibile individuare la svalutazione riferita ai crediti di modesta entità, la perdita ad essi connessa va integralmente imputata alle svalutazioni operate. 4 PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO 9

10 L ultimo caso di deducibilità automatica introdotto dal D.L. 83/2012 convertito nella Legge 134/2012 riguarda la prescrizione del diritto alla riscossione del credito. Per effetto delle novità introdotte, decorsi i termini per la prescrizione del credito in base alle norme civilistiche, la deducibilità della perdita è automatica. In ogni caso, non dovrebbe essere preclusa la deduzione di perdite su crediti prima del decorso del termine di prescrizione, laddove si ritenga che l irrecuperabilità del credito si sia già manifestata. L Agenzia ha confermato che i crediti prescritti sono automaticamente deducibili a prescindere dal relativo importo e pertanto anche se superiori a (5.000). Esempio La Gialli srl vanta un credito di , sorto nel 2002 relativo alla vendita di merci nei confronti della Beta spa. Poiché nel 2012 si determina la prescrizione di detto credito, la società può considerare fiscalmente deducibile la perdita. 4.1 Termini di prescrizione Ai sensi dell art c.c., di regola, i diritti si estinguono per prescrizione decorsi 10 anni. Peraltro, in determinate ipotesi, sono previsti termini più brevi. Di seguito, si fornisce una tabella riepilogativa dei casi di maggior interesse per i titolari di reddito d impresa. Tipologia di credito Termini Norma di riferimento prescrizione Locazione, affitti 5 anni Interessi 5 anni Canoni e ogni pagamento periodico annuo o 5 anni Articolo 2948 c.c. in termini più brevi Provvigione del mediatore 1 anno Articolo 2950 c.c. Corrispettivo di spedizione e trasporto 1 anno nazionale Corrispettivo di spedizione con inizio o fine 18 mesi Articolo 2951 c.c. fuori Europa Premi assicurativi 1 anno Articolo 2952 c.c. Una volta individuato il termine di prescrizione si pongono una serie di questioni più complesse ai fini di determinare l avvenuta prescrizione, quali: Il momento a partire da cui parte il computo della prescrizione (dies a quo) La presenza di eventuali interruzioni della prescrizione La rilevanza delle prescrizioni presuntive (art c.c. e seguenti) 4.2 Momento di decorrenza della prescrizione Ai sensi dell art c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, dal momento in cui lo stesso è sorto. 10

11 Tale regola generale vale anche per le prestazioni sottoposte a un termine da stabilirsi d accordo tra le parti. Ove tale accordo non sia stato raggiunto, la prescrizione decorre dal momento in cui il credito è sorto, in quanto fin da tale momento il creditore può esercitare il suo diritto rivolgendosi al giudice per la fissazione di detto termine, con la conseguenza che, se il creditore non ricorre al giudice, dalla sua protratta inerzia può derivare l estinzione del diritto stesso non fatto valere. In ogni caso, per evitare di dover definire ogni volta il momento iniziale di decorrenza della prescrizione, in dottrina si è proposto di introdurre, ai fini fiscali, una presunzione di maturazione a decorrere dalla data di scadenza della fattura di riferimento. 4.3 Interruzione o sospensione della prescrizione Possono verificarsi eventuali sospensioni (artt e 2942 c.c.) o interruzioni (artt c.c.) della prescrizione che ne impediscono la maturazione. Ai fini dell interruzione, ad esempio, è sufficiente la costituzione in mora del debitore tramite intimazione o richiesta fatta per iscritto. Ai fini che qui interessano, in capo al contribuente si pone il problema di dimostrare all Amministrazione finanziaria l avvenuto compimento della prescrizione, fornendo la prova, in alternativa: degli atti interruttivi posti in essere; dell assenza di atti interruttivi. Si è osservato come la prova di cui all ultimo punto possa risultare particolarmente difficile, atteso che l avvenuto invio di solleciti o simili non trova riscontro né in contabilità, né in altre fonti. Sul punto, viene quindi invocato un chiarimento ufficiale. 4.4 Rilevanza delle prescrizioni presuntive L art. 101 co. 5 del TUIR, come modificato dall art. 33 co. 5 del D.L. 83/2012, non distingue tra prescrizioni legali e presuntive. In particolare, la prescrizione presuntiva (o impropria) è caratterizzata dal fatto che, trascorso un determinato periodo (indicato dagli artt c.c.), il diritto si considera estinto per intervenuto pagamento. Si tratta soprattutto di alcuni rapporti della vita quotidiana per i quali il pagamento avviene senza dilazione e senza conservare quietanza scritta (commercio al dettaglio, farmacie, somministrazione di alimenti e bevande). In pratica, non si tratta di un effettiva prescrizione, ma solo di una presunzione relativa di estinzione, che ammette la prova contraria, anche se nelle limitate forme previste dagli artt c.c., vale a dire: l ammissione in giudizio, da parte del debitore, che l obbligazione non è stata estinta; il deferimento al debitore del giuramento decisorio al fine di accertare se si è verificata l estinzione del debito. È stato rilevato che tale presunzione dovrebbe essere ritenuta irrilevante ai fini della deducibilità della perdita su crediti, considerate le sue caratteristiche e la sua non valenza quale prova assoluta. 4.5 Decorrenza Le nuove disposizioni sono applicabili dal Per i crediti prescritti l Agenzia afferma che, considerato che già in vigenza della vecchia disciplina la prescrizione costituiva un elemento certo e preciso che 11

12 consentiva la deducibilità della perdita, indipendentemente dal periodo d imposta in cui si prescrive il credito (ante o post 2012) resta salvo il potere dell Amministrazione di contestare che l inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale. Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: quesiti.areafiscale@finpronet.com. 12

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