TRIBUNALE DI TIVOLI ESECUZIONI IMMOBILIARI PROCEDURA RGE N. 564/ /2011 RIUNITE G.E. Dr.ssa COCCOLI

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1 TRIBUNALE DI TIVOLI ESECUZIONI IMMOBILIARI PROCEDURA RGE N. 564/ /2011 RIUNITE G.E. Dr.ssa COCCOLI AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO Il Sottoscritto Dr. Paolo Bitocchi, iscritto all Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili dell Ordine di Tivoli al n. AA0158, delegato ai sensi dell art. 591 bis c. p. c. con ordinanza del 26 Giugno 2014 del Tribunale di Tivoli, in ordine alla procedura esecutiva immobiliare promossa dalla Fail Spa ed iscritta al numero R.G.E 564/ /2011 riunite, PRESO ATTO Dell esito negativo del primo tentativo di vendita già effettuato al prezzo base di ,20 AVVISA che il giorno 17 ottobre 2016, alle ore 17:00, presso il suo studio in Tivoli, Viale Mannelli 5, telefono e fax , avrà luogo la vendita senza incanto dei beni immobili appresso descritti. DESCRIZIONE DEL BENE LOTTO UNICO - Quota pari all intero della proprietà dei seguenti beni immobili: a) appartamento sito in Comune di Monterotondo (Roma), Via Corsica 49, posto al piano terzo, interno 7 scala A della superficie calpestabile di mq. 78,50 circa, composta da: ingresso, cucina, soggiorno/pranzo disimpegno, due camere, ripostiglio e balcone di mq circa, censito nel N.C.E.U. al Foglio 41 Part. 416 Sub. 9 cat. A/2 classe 3 vani 5 rendita catastale Euro 761,77; b) Posto auto scoperto di mq 17 circa censito nel N.C.E.U. al Foglio 41 Part. 8 Sub. 514 cat. C/6 cl 1 cons. 17 mq rendita catastale Euro 40,39; c) Cantina posta al piano quinto di mq. 4 circa censito nel N.C.E.U. al Foglio 41 Part. 416 Sub. 18 cat. C/2 cl 3 cons. 4 mq rendita catastale Euro 7,44; Per informazioni più dettagliate circa il bene in vendita è possibile consultare la relazione peritale, redatta dall Arch. Natalino Colagrossi, già allegata al fascicolo dell esecuzione e disponibile per la consultazione sul sito internet nonché sul sito del Tribunale di Tivoli ( alla quale si fa espresso rinvio per tutto ciò che concerne l amministrazione condominiale, nonché la precisa e dettagliata consistenza del bene, il suo stato urbanistico e l esistenza di eventuali abusi edilizi o di pesi e oneri a qualsiasi titolo gravanti sul bene medesimo. Si ricorda comunque che l aggiudicatario, ricorrendone i presupposti, potrà avvalersi delle disposizioni di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6 degli articoli 17 e 40 della legge n. 47 ed eventualmente dovrà presentare, a proprie esclusive spese, ulteriore domanda di condono edilizio a norma del D.L. 23/4/1985 n. 146 convertito in Legge 21/9/1985 n In alternativa, lo stesso 1

2 potrà avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni, delle disposizioni di cui all art. 13 della legge n. 47/85, presentando domanda di concessione in sanatoria. Il tutto entro 120 giorni dal decreto di trasferimento. Anche per quanto riguarda le iscrizioni e le trascrizioni pregiudizievoli nel ventennio si rinvia alla relazione dell esperto, precisando che di tali formalità pregiudizievoli, così come delle trascrizioni successive al pignoramento, sarà ordinata la cancellazione con il decreto di trasferimento. Il tutto come da certificazione notarile, atto di precetto e atto di pignoramento immobiliare versati in atti dal creditore procedente. L immobile viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura e le eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento. Si specifica che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, ivi compresi eventuali oneri urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento alle norme vigenti, spese condominiali dell anno in corso e dell anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Si precisa che al momento del sopralluogo l immobile risultava locato con contratto non opponibile alla procedura e, in seguito, è stato rilasciato spontaneamente. Qualora l immobile, dopo l aggiudicazione, continui ad essere occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione del medesimo sarà effettuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario, laddove nominato. Il presente avviso sarà affisso all Albo del Tribunale di Tivoli e pubblicato per estratto sul quotidiano nazionale Il Messaggero in un termine non superiore a sessanta e non inferiore a trenta giorni prima della data fissata per l apertura delle buste o per l incanto. L elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente all ordinanza di delega e al presente avviso di vendita, sul sito internet sul quale sarà inserito almeno due mesi prima e fino al giorno fissato per l apertura delle buste o per l incanto. Stesse informazioni potranno essere reperite tramite il sito del Tribunale di Tivoli ( Si comunica, infine, che il sottoscritto professionista è stato nominato Custode Giudiziario del bene. PREZZO BASE e OFFERTA MINIMA 2

3 Il sottoscritto delegato precisa che il prezzo base del lotto unico viene fissato nella misura di ,20 (centocinquantacinquemilatrecentonovevirgolaventi), calcolati sulla quota di proprietà dell intero appartamento pignorato. Rilancio minimo In caso di gara tra più offerenti, il rilancio minimo è fissato nella misura del 4% del prezzo base sulla maggiore offerta, con arrotondamento al migliaio di euro superiore. L offerta minima viene fissata nella misura di ,90 (centosedicimilaquattrocentottantunovirgolanovanta), pari al 75% del prezzo base. Si precisa, con riguardo alle indicazioni di cui sopra: - che è ammissibile presentare offerte in misura pari o superiore all offerta minima ma inferiore al prezzo base; - che è possibile, per il creditore, avanzare istanza di assegnazione dei beni immobili in asta (vedi infra). Tale istanza si considera proposta calcolando il valore del bene per una cifra pari al prezzo base. La stessa, ove inoltrata, prevarrà su offerte inferiori al prezzo base anche eventualmente all'esito di gara. * * * CONDIZIONI E MODALITA DELLA VENDITA L immobile sarà posto in vendita SENZA INCANTO, in lotto unico, al prezzo base come sopra precisato, con le seguenti modalità. 1) Ogni offerente dovrà depositare presso lo studio del Sottoscritto Dottore Commercialista in Tivoli, Viale Mannelli 5, entro le ore 12:00 di venerdì 14 ottobre 2016 (esclusi sabato e festivi) la propria offerta di acquisto in bollo da 16,00. Ove non fosse presente in studio, il Professionista delegato potrà essere contattato al numero ) Le offerte di acquisto, ai sensi dell art. 571 c.p.c., dovranno essere presentate in busta chiusa, su cui dovranno essere indicati esclusivamente il nome della persona che materialmente deposita l offerta (che può anche essere persona diversa dall offerente) e la data della vendita. Nessun altra indicazione (es. parti, numero procedura, bene, orario di esame delle offerte, etc.) o segno distintivo saranno posti sulla busta, la quale verrà sigillata e firmata dal sottoscritto. 3) L offerta dovrà contenere: a. cognome, nome, luogo e data di nascita, attività, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto (o dei soggetti) 3

4 cui andrà intestato l immobile. Non sarà possibile intestare l immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l offerta. Si precisa che è necessario che l offerente sia residente presso il Comune di Tivoli, ovvero elegga proprio domicilio in Comune di Tivoli. In mancanza di tale requisito, le comunicazioni indirizzate allo stesso verranno effettuate presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Tivoli. In caso di intervento di un rappresentante volontario, si allegherà l originale o la copia autentica della procura. Nel caso in cui l offerente sia un minore di età, l offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del Giudice Tutelare. Nell ipotesi in cui l offerente sia una società o una persona giuridica, occorre indicare i dati identificativi, inclusa la Partita Iva o il Codice Fiscale, accludendone fotocopia, nonché allegare il Certificato della Camera di Commercio dal quale risulti la costituzione della società o ente ed i poteri conferiti all offerente. In caso di avvocato che presenti offerta per persona da nominare, la riserva di nomina dovrà essere effettuata nell istanza di partecipazione all incanto. Trattandosi di cittadino di altro Stato, non facente parte della Comunità europea, andrà allegato il certificato di cittadinanza e di residenza in Italia ed eventualmente il permesso o carta di soggiorno, al fine della verifica della condizione di reciprocità. Se l offerente è coniugato dovrà essere indicato il suo regime patrimoniale. Se lo stesso è in comunione legale, occorreranno altresì i dati identificativi del coniuge. b. I dati identificativi del bene per cui l offerta è proposta. c. L indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo di OFFERTA MINIMA sopra indicato, a pena di inefficacia dell offerta stessa. d. Il termine per il pagamento del saldo prezzo (dedotta la cauzione) e degli oneri tributari che non potrà essere comunque superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione a pena di esclusione. e. L espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. f. La sottoscrizione di tutti i soggetti in favore dei quali dovrà essere intestato il bene con la precisazione. delle quote dominicali o dei diritti che ciascuno intende acquistare. Non sarà, infatti, possibile intestare il bene a soggetti diversi da coloro che hanno sottoscritto l offerta. g. Le modalità secondo cui il pagamento verrà effettuato (ad esempio, con eventuale ricorso a finanziamento garantito da ipoteca) e ogni altro elemento utile alla valutazione dell offerta. 4) Qualora siano posti in vendita nella medesima procedura e alla medesima data più beni simili (box, posti auto, cantine), si potrà fare un unica offerta 4

5 valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo; in tal caso, l aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l acquisto degli altri; qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto. In detta ipotesi potrà versarsi un unica cauzione determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. 5) All offerta dovrà essere allegata, nella stessa busta, una fotocopia di un documento d identità dell offerente e copia del tesserino del codice fiscale, nonché un assegno circolare, non trasferibile, intestato alla procedura n. 654/2011 R.G.E. per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di decadenza dall aggiudicazione; ove l offerta riguardi più lotti ai sensi del numero precedente, potrà versarsi una sola cauzione determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. 6) L offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell avviso o se l offerente non presta cauzione, con le modalità indicate, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto. 7) L offerta è irrevocabile e vincolante, salve le eccezioni previste dall art. 571 del codice di procedura civile. Attesa l irrevocabilità dell offerta, la persona in essa indicata come futura intestataria del bene non sarà tenuta a presenziare all udienza. In mancanza, tuttavia, sarà precluso all offerente partecipare all eventuale gara ex art. 573 c. p. c., che potrà tenersi in caso di pluralità di offerte. 8) L aggiudicazione in sede di gara sarà di regola definitiva, non essendo ammesso l aumento di quinto nelle vendite senza incanto. 9) Sono a carico dell aggiudicatario gli oneri tributari e tutte le spese per il trasferimento degli immobili ed accessori, ivi compresa la parte del compenso spettante al Professionista per le operazioni successive alla vendita, come liquidato dal giudice dell esecuzione. 10) L importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata)e delle spese di cui al punto che precede dovranno essere versati entro il termine massimo di giorni 120 (centoventi, soggetti alla sospensione feriale dal primo al 31 agosto). Non è permessa alcuna forma di rateizzazione nel versamento del saldo prezzo, il quale dovrà avvenire mediante deposito presso lo studio del Professionista delegato di assegni circolari intestati alla procedura. Il tutto salvo quanto disposto nel punto successivo. 11) Ove l immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (credito fondiario), l aggiudicatario dovrà versare direttamente all Istituto mutuante, ai sensi dell art. 41 del predetto Decreto legislativo, nel termine indicato nell offerta, la parte del prezzo corrispondente al credito dell Istituto per capitale, interessi, accessori e 5

6 spese di procedura, nonché depositare l eventuale residuo (determinato dalla differenza tra il prezzo di aggiudicazione e gli oneri tributari, la cauzione versata e la somma pagata al creditore fondiario) con le modalità e nei termini già indicati al punto precedente. Entro i dieci giorni successivi al pagamento, l aggiudicatario dovrà consegnare al Professionista l originale della quietanza rilasciata dall Istituto di credito. 12) In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell offerta, l aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l incameramento della cauzione. L aggiudicatario, quindi, perderà definitivamente tutte le somme versate. 13) L aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all acquisto del bene e di tutte le spese per le attività del professionista poste dalla legge a suo carico (D.M , n. 13 e successive modifiche), il cui importo verrà comunicato dal delegato successivamente all aggiudicazione. Il termine per tale versamento scadrà insieme a quello per il pagamento del prezzo. 14) L esame delle offerte avrà luogo, alla presenza degli offerenti, nel giorno di lunedì 17 ottobre 2016, alle ore 17:00, nel luogo fissato per la vendita e, precisamente, in Tivoli, Viale Mannelli n. 5, presso lo studio del professionista delegato. Una volta aperte le buste, le quali verranno inserite in distinti sottofascicoli, ed esaminate le offerte, il sottoscritto provvederà alla deliberazione sulle offerte stesse a norma dell art. 572 c.p.c., secondo le seguenti modalità: - nell ipotesi di presentazione di UNICA OFFERTA VALIDA, questa sarà accolta; a. se uguale o superiore al prezzo base indicato nell avviso di vendita (art comma); b. se l offerta sia inferiore al prezzo base indicato nell avviso di vendita (seppure ammissibile in quanto uguale o superiore all'offerta minima) ma non siano state presentate domande di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c. (art comma) e il professionista delegato ritenga che non vi siano serie possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita in ragione della presentazione di altre offerte non ammissibili e/o comunque invalide (572 3 comma prima parte); Il delegato darà conto nel verbale di aggiudicazione del ricorrere dei presupposti per procedere ad aggiudicazione ad un prezzo inferiore a quello base; - nell ipotesi di presentazione di PIU OFFERTE VALIDE, il professionista dovrà in ogni caso invitare gli offerenti alla gara ex art. 573 c.p.c. sulla base della offerta più alta, secondo le modalità determinate al momento 6

7 dell indizione della stessa, con l avvertimento che il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto se: a. il prezzo offerto all'esito della gara sia uguale o superiore al prezzo base; b. se sia inferiore al PREZZO BASE indicato nell avviso di vendita ma non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c.; Nella gara, ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dalla precedente, non potrà risultare inferiore ad 7.000,00 oltre l offerta più alta (4% del prezzo base con arrotondamento). Il bene verrà definitivamente aggiudicato, all esito di detta gara, a chi avrà effettuato il rilancio più alto. 15) Qualora la gara non possa aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti e salvo che siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c., si procederà alla vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di offerte dello stesso valore, a favore di colui che abbia presentato l offerta per primo, con la precisazione che ai fini dell individuazione della migliore offerta si deve tener conto nell ordine dei seguenti elementi: dell entità del prezzo offerto; dell entità della cauzione prestata; del termine indicato per il pagamento (art comma c.p.c.). 16) In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell offerta dall aggiudicatario, fermo restando che il termine massimo è di giorni ) Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, anche se superiori di un quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione. 18) Qualora l aggiudicatario, per il saldo del prezzo, faccia ricorso ad un contratto di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo direttamente dall istituto di credito mutuante, con le modalità indicate dal delegato, mediante assegno non trasferibile intestato al delegato medesimo. Ai sensi dell art. 585 c.p.c., il Giudice dell Esecuzione inserirà nel decreto di trasferimento la dizione riportata nel punto n. 13, pag. 6 dell ordinanza di vendita. In caso di revoca dell aggiudicazione, le somme erogate saranno restituite direttamente all istituto mutuante senza aggravio di spese per la procedura. 19) Si precisa, infine, che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia l aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina di cui all art. 40 della legge 47/85, come integrato e modificato dall art. 46 del D.P.R. 380/2001, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento. * * * 7

8 CONDIZIONI DELL ASSEGNAZIONE AI CREDITORI (art. 588 ss. c.p.c.) Il professionista delegato verificherà sino al giorno fissato per la vendita l eventuale deposito in cancelleria di istanze di assegnazione nel termine di cui all art. 588 c.p.c. (10 giorni prima della data della vendita) e provvederà sulle stesse qualora ricorra alternativamente una delle seguenti situazioni: a) la vendita non abbia avuto luogo per mancanza totale di offerte; b) l unica offerta ammissibile sia di importo inferiore al prezzo base; c) in presenza di più offerte ed in assenza di gara tra gli offerenti il prezzo indicato nella migliore offerta o nell offerta presentata per prima sia inferiore al prezzo base; d) in presenza di più offerte e di gara tra gli offerenti, il prezzo offerto all esito della gara sia comunque inferiore al prezzo base. Il professionista delegato provvederà conseguentemente: a) ad assegnare al creditore procedente ed ai creditori intervenuti termine di giorni 30 per il deposito di nota analitica di precisazione del credito vantato, con indicazione distinta del capitale, degli interessi e delle spese e con indicazione distinta nell ipotesi di credito assistito da privilegio ipotecario della quota garantita da privilegio e della quota in chirografo; b) a determinare nel termine di 15 giorni dal deposito delle note di precisazione del credito o comunque dalla scadenza del termine assegnato ai creditori l ammontare forfettario delle spese dovute per il proprio compenso, per il compenso del custode giudiziario, per le spese conseguenti alla pronuncia del decreto di trasferimento ed in generale per le spese della procedura eventualmente dovute, nonché l ammontare del conguaglio eventualmente dovuto dall assegnatario; c) ad assegnare al soggetto istante termine di 60 giorni dalla comunicazione per il versamento delle spese come sopra determinate e dell eventuale conguaglio dovuto; d) a trasmettere al giudice gli atti per la pronuncia del decreto di trasferimento unitamente alla documentazione sopra acquisita e alla ulteriore documentazione necessaria per la pronuncia del decreto ex art. 586 c.p.c. * * * La presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione all asta presuppone la conoscenza integrale dell ordinanza di vendita e della relazione di stima in atti. Eventuali discrepanze tra l ordinanza di vendita e l avviso di vendita sono dovute al mutamento della procedura operativa seguita dal Tribunale e riguardano aspetti non sostanziali di quest ultima. 8

9 Si precisa e si ribadisce, infine, che: - Ai sensi dell art. 46 DPR 6/6/01 n. 380, l aggiudicatario, qualora l immobile sia stato realizzato in violazione delle norme urbanistico-edilizie ma si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare a proprie esclusive spese domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria. - Le spese di vendita, successive e dipendenti, inclusi gli oneri fiscali, e quelle per la cancellazione delle formalità inerenti alla procedura, disciplinate dal D.M. 25 maggio 1999 n. 313 e dall art. 591-bis c.p.c., saranno comunicate all aggiudicatario nei giorni successivi all aggiudicazione definitiva e dovranno essere versate entro il termine stabilito per il saldo del prezzo. Sono a carico dell aggiudicatario tutte le spese per il trasferimento degli immobili ed accessori, ivi compresa la parte del compenso spettante al Professionista per le operazioni successive alla vendita, nonché gli importi occorrenti per la trascrizione, registrazione, voltura catastale del decreto di trasferimento e cancellazione delle formalità gravanti sull immobile, sia per esborsi che per compensi. - Tutte le attività che, a norma dell art. 571 ss. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell Esecuzione dovranno essere effettuate presso lo studio del sottoscritto Professionista in Tivoli, Viale Mannelli n. 5. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al medesimo recapito, nonché telefonicamente al o a mezzo fax al L immobile sarà venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri, che saranno cancellate a cura e spese della procedura. - La liberazione dell immobile, se esso risulterà occupato dal debitore o da terzi senza titolo, sarà effettuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario che verrà all uopo nominato dal Giudice dell esecuzione. - L avviso di vendita è consultabile sul sito nonché sul sito del Tribunale di Tivoli ove è pubblicata anche la relazione peritale. Tivoli, 28 luglio 2016 Il Professionista delegato Dr. Paolo Bitocchi 9

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