Schema di Convenzione Integrativa

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2 allegato CNV-I COMUNE DI CURNO Provincia di Bergamo OGGETTO: Schema di Convenzione Integrativa Programma Integrato d'intervento "PII ex via Briantea Nord" Tc7 variante 2 PII - Ambito "P.A.B" in variante al Piano delle Regole PROPRIETARIO PROPONENTE - REAL ESTATE SYNERGIES S.r.l. Via Pastrengo 1/c Seriate (Bg) - Cod. Fisc - Part. I.V.A Tel fax info@domusingearch.com domus@studiodomus.net sito internet: 2

3 CONVENZIONE URBANISTICA PER PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO L'anno duemila, addì del mese di ( / /20 ), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor, notaio in si sono costituiti i Signori: Alessandro Gualandris, nato a il, c.f, in qualità di legale rappresentante della società REAL ESTATE SYNERGIES Srl (in sigla RES Srl ), con sede in Curno (BG) alla via Dalmine n. 10/A (C.F. e P.I. n iscritta alla CCIAA di Bergamo in data al n. REA ), in qualità di proprietaria dell'area costituente il sub-ambito "P.A.B" oggetto della presente convenzione integrativa, nel seguito del presente atto denominata semplicemente «operatore», da una parte; Mascia Vavassori, nata ad Alzano Lombardo (BG) il 7 dicembre 1972 in qualità di Responsabile Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio pro tempore del COMUNE DI CURNO, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con atto del Sindaco n. 149 in data 08/01/2015 ai sensi dell articolo 50, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. del, nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte, PREMESSO CHE: A) il Comune di Curno è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del divenuto esecutivo con la pubblicazione sul BURL serie Avvisi e Concorsi n. 18 del ; B) il Comune di Curno ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del e n. 1 del , il PII "ex via Briantea Nord"; C) con atto in data , rep. n , racc. n , del Notaio Dr. Avv. Giovanni Vacirca in Bergamo, registrato a Bergamo 2 in data al n /1T è stata stipulala la relativa convenzione urbanistica; D) che in data con nota prot gli attuatori del PII suddetto hanno presentato richiesta di variante consistente nella generazione di due Piani attuativi distinti; E) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del è stato approvato il protocollo di intesa tra gli operatori del PII Briantea nord e il Comune di Curno propedeutico all'approvazione della variante al PII per la separazione del comparto in due distinti sub-ambiti di attuazione; F) che in data con nota prot è stata presentata istanza di avvio di procedura di verifica di esclusione VAS per la procedura di approvazione della variante 2 al PII sub-ambito "P.A.B"; 3

4 G) con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del è stata avviata la procedura di verifica di esclusione VAS della variante 2 al PII sub-ambito "P.A.B"; H) con nota del prot. n. 741 è stato espresso il parere favorevole all'esclusione VAS della suddetta variante 2 al PII sub-ambito "P.A.B"; I) con deliberazione del Consiglio Comunale n. del è stata adottata la variante 2 al PII in argomento finalizzata a disciplinare le modalità di attuazione del sub-ambito "P.A.B" di proprietà dell'operatore; J) con deliberazione del Consiglio Comunale n. del è stata approvata la variante 2 al PII in argomento con contestuale controdeduzione alle osservazioni presentate; tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione. 2. La presente convenzione integra e modifica la convenzione in data , rep. n , racc. n , del Notaio Dr. Avv. Giovanni Vacirca in Bergamo, registrata a Bergamo 2 in data al n /1T, che si intende ancora vigente per tutto quanto non espressamente modificato dalla presente. ART. 2 - OBBLIGHI GENERALI 1. L'Operatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per sé vincolante fino al completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione. 2. In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dall'operatore con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma In caso di trasferimento le garanzie già prestate dall'operatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione. ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI 1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di stipula della presente convenzione integrativa/modificativa. 2. Le opere di interesse pubblico da realizzare a carico del sub-ambito "P.A.B" del PII "ex via Briantea nord", così come ridefinite nel progetto di variante 2, devono essere ultimate entro i termini di seguito indicati: a) opere di urbanizzazione interne al sub-ambito, di importo pari ad ,90, oltre IVA e spese 4

5 tecniche: il progetto esecutivo delle opere deve essere presentato al Comune entro un mese dalla data di stipula della presente convenzione e le opere devono essere ultimate entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale o di rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione (Permesso di Costruire o DIA) e ultimate prima della richiesta di agibilità dei comparti edilizi a cui sono funzionali; b) opere di urbanizzazione esterne al sub-ambito, di importo pari ad ,24, oltre IVA: il progetto esecutivo delle opere deve essere presentato al Comune entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione da parte della Giunta Comunale di individuazione dell'opera di interesse pubblico da realizzare. Le opere devono essere ultimate entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale. c) opere di urbanizzazione per infrastrutture strategiche e standard qualitativo, di importo pari ad ,00, oltre IVA: per quanto riguarda l opera strategica, individuata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 43 del , il progetto esecutivo delle opere deve essere presentato al Comune entro 1 (uno) mese dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Per le restanti opere di interesse pubblico da realizzarsi fino alla concorrenza della somma risultante quale standard qualitativo tolta la realizzazione dell infrastruttura strategica, il progetto esecutivo delle opere deve essere presentato al Comune entro 1 (uno) mese dalla data di comunicazione da parte della Giunta Comunale di individuazione delle opere di interesse pubblico. Le opere devono essere ultimate entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale, salvo cause di forza maggiore o di impedimenti estranei alla volontà degli operatori e comunque da concordare con l Amministrazione Comunale ART. 4 PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE 1. Con la stipula della presente convenzione l'operatore e il Comune danno espressamente atto della congruità, completezza e adeguatezza del progetto preliminare delle opere di cui all articolo 4, comma 2, lettera a) integrante la variante 2 al PII e approvato unitamente a questa, con riserva di valutare in sede di progetto esecutivo il computo metrico estimativo delle opere da realizzare a scomputo degli oneri. 2. Prima dell inizio dei lavori, la progettazione esecutiva delle opere convenzionate, di cui al precedente art. 4, comma 2, lettere a) e b), è presentata al Comune per l ottenimento dei relativi atti di assenso ed è approvata dal Comune con le modalità e i termini di cui agli articoli 38 o 42 della legge regionale n. 12 del 2005 o, in alternativa, con la procedura di cui all articolo 7, comma 1, lettera c), del d.p.r. n. 380 del La progettazione esecutiva deve essere corredata dal verbale di verifica di cui all articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del Gli elaborati costituenti la progettazione esecutiva di cui al comma 2 devono essere forniti al Comune sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico-informatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali. 5

6 4. Le spese tecniche per la redazione del PII e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, per la progettazione delle opere di urbanizzazione interne al comparto e dell infrastruttura strategica sono estranee alla presente convenzione e sono, di conseguenza, completamente a carico della proponente. 5. L'affidamento delle opere avviene a cura e spese dell'operatore in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16, comma 2-bis del DPR 380/2001 e trova applicazione quanto stabilito dalla Determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del ART. 5 - DIMENSIONAMENTO DELLE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI 1. Ai sensi del vigente strumento urbanistico generale le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al PII, sono così quantificate: standard dovuto in ST mq 2.855,40 applicazione dell'art. 1.3.b: S1. Standard dovuto (10% ST) mq 285,54 10% della St adiacente al perimetro del centro abitato Destinazione terziaria Volume edificabile mc 5.625,00 COMMERCIALE S2. Aree per servizi pubblici - mq 731,25 parcheggio (13 mq / 100 mc.) Destinazione terziaria Volume edificabile mc 4.400,00 DIREZIONALE S3. Aree per servizi pubblici - mq 660,00 parcheggio (15 mq / 100 mc) S4. standard interesse comune + verde attrezzato (60 mq / 100 mq ST) mq 1.320,00 Destinazione terziaria Volume edificabile mc 4.400,00 RESIDENZIALE S5. standard istruzione (= 6 mq / 100 mq 351,00 mc) S6. standard interesse comune (= 4 mq mq 234,00 / 100 mc) S7. standard verde attrezzato (= 16 mq / mq 936, mc) S8. standard a parcheggio (= 4 mq / 100 mq 234,00 mc): TOTALE S1 + S2 + S3 + S4 Aree per servizi pubblici totali mq 4.751,79 2. In relazione all attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, alle esigenze manifestate 6

7 con l adozione e l approvazione della variante 2 al PII, all interno di quest ultimo sono reperite direttamente aree per attrezzature e servizi pubblici ai sensi del comma 1, per una superficie netta di mq 2.045, La dotazione di aree per servizi pubblici reperita all'interno del sub-ambito "P.A.B", pari dunque a mq 2.045,11, risulta inferiore di mq 2.706,68 alla dotazione di aree prescritte dal vigente PGT pari a mq 4.751,79. Conseguentemente l'operatore monetizza la dotazione di aree non reperita al prezzo di 80,00 /mq per un importo complessivo di ,40 già anticipati dall'operatore ( ,15 in data , ,25 in data ed ,00 in data ). ART. 6 - IMPORTI E GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI 1. L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dall'operatore, comprensivo degli oneri accessori, ammonta a ,00 (euro unmilionecinquantacinquemila/00), come risulta dal quadro economico integrante il progetto di variante 2 al PII. 2. L'Operatore ha già depositato, unitamente agli altri attuatori del PII, polizze fidejussorie rilasciate da Confidi Italia PMI a garanzia delle obbligazioni assunte con la convenzione urbanistica del , rep. n , racc. n , del Notaio Dr. Avv. Giovanni Vacirca per i seguenti importi: a) polizza n D del per l'importo di ,24 a garanzia del versamento dell'importo della monetizzazione delle aree a standard; b) polizza n D del per l'importo di ,50 a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione; c) polizza n D del per l'importo di ,70 a garanzia della realizzazione delle opere per standard qualitativo. 3. in attuazione ai contenuti della presente convenzione integrativa, si da atto che le polizze fidejussorie sopra elencate possono essere ridotte nei seguenti termini: a) polizza n D del si autorizza lo svincolo totale; b) polizza n D del si autorizza la riduzione all'importo di ,00 a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto e del versamento dell'eventuale conguaglio di oneri di urbanizzazione secondaria; c) polizza n D del si autorizza lo svincolo totale. ART. 7 - CESSIONI GRATUITE DI AREE AL COMUNE 1. La presente variante 2 al PII determina la cessione gratuita di aree a favore del Comune, a titolo di standard urbanistico e opere di urbanizzazione, così come individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, come segue: a) cedute gratuitamente al Comune a titolo di aree per attrezzature e servizi pubblici, con il colore rosso, per mq 2.045,11; a) cedute gratuitamente al Comune a titolo di aree per opere di urbanizzazione, con il colore giallo, per 7

8 mq 1.013,04; 3. Le aree saranno cedute entro 90 giorni dall'approvazione del collaudo delle opere di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie. 4. La cessione delle aree sarà effettuata senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il PII e con la convenzione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che l'operatore possa opporre alcun diritto o altre pretese di sorta. 5. L'Operatore si impegna, e a tal fine assume ogni onere conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree da cedere al Comune, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili; ART. 8 STANDARD QUALITATIVO 1. A fronte di una capacità edificatoria di mc assegnata al comparto in esame dal PII pre-vigente (di cui mc a destinazione commerciale e mc a destinazione direzionale), la presente variante 2 al PII prevede di assegnare al sub-ambito "P.A.B" una capacità edificatoria di mc (di cui 5.625,00 mc a destinazione commerciale, 4.400,00 mc a destinazione direzionale e mc a destinazione residenziale). La dotazione di standard qualitativo previsto all'art. 13 della convenzione urbanistica del viene quindi ridefinita così come illustrato nello specifico allegato "SQ" in , A fronte di tale somma l'operatore si obbliga a realizzare opere di interesse pubblico, che saranno in parte utili alla realizzazione dell infrastruttura strategica mentre parte a opere individuate dall'amministrazione comunale. L'importo di lavori ,00 oltre iva, si intende quello risultante dal computo metrico estimativo dei lavori ottenuto con l'applicazione dei prezzi di listino della CCIAA di Bergamo vigente alla data di approvazione del progetto, con l'applicazione di uno sconto del 10%. Ove l'amministrazione comunale chiedesse, per le opere non costituenti l infrastruttura strategica, anche la progettazione delle opere da realizzare a titolo di standard qualitativo, le spese tecniche concorreranno nel computo della somma dovuta in ragione del 9% dell'importo dei lavori a base d'asta. Lo sconto così applicato da titolo all operatore a trattenere nella sua disponibilità eventuali sconti che dovessero conseguirsi in sede di gara d'appalto e non dovrà essere effettuato alcun conguaglio a favore dell'amministrazione comunale, così come previsto anche dalla Determinazione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del Ove l'operatore ritenesse di utilizzare anche la residua volumetria di mc (aggiuntivi ai mc utilizzati con la presente variante), previa approvazione di specifica ulteriore variante al PII, verrà corrisposto all'amministrazione comunale, nei modi e termini che saranno stabiliti, ulteriore standard qualitativo da determinarsi con lo stesso criterio usato per la determinazione dello standard qualitativo di 8

9 competenza della presente variante. 5. In relazione allo stralcio della dotazione di standard qualitativo di cui al precedente comma 1, si conferma in ogni caso che il sottoscritto operatore non ha nulla da eccepire in merito al fatto che il Comune proceda autonomamente all espletamento della gara e relativa realizzazione della scuola di via IV Novembre. ART. 9 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER GLI INTERVENTI EDIFICATORI PREVISTI DAL PA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI SCOMPUTO 1. L importo delle opere di urbanizzazione che il soggetto Attuatore si impegna ad eseguire a totale proprio carico, ai sensi del precedente art. 3, comma 2, lettere a) - b) - c), è dedotto dalla quota di contributo di costruzione afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuto per l edificazione nel comparto, senza alcuna distinzione tra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi del combinato disposto di cui all art. 16 DPR 380/2001, agli artt. 45 e ss. L.R. 12/ Per quanto concerne la parte di contributo eccedente l importo di realizzazione delle opere interne al comparto, fino alla concorrenza del contributo di concessione dovuto quantificata in ,24 oltre IVA, l amministrazione si impegna a valutarne lo scomputo per la realizzazione di ulteriori opere da realizzare extra comparto, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione. Il tal caso l importo dei lavori verrà determinato, come per le opere di urbanizzazione interne al comparto, con l'applicazione dei prezzi di listino CCIAA vigenti alla data di redazione dei progetti con l'applicazione di uno sconto del 10%. Ove l'importo delle opere da realizzare a scomputo (e dell'eventuali spese tecniche, in ragione del 9% dell'importo dei lavori a base d'asta, nel caso in cui venisse chiesta anche la progettazione di dette opere esterne al comparto) risultasse inferiore all'importo degli oneri di urbanizzazione complessivamente dovuti, o qualora l amministrazione non determinasse lavori da realizzare l'operatore provvederà al versamento della somma dovuta a conguaglio, senza alcuna maggiorazione. L'importo delle opere da realizzare a scomputo non potrà essere comunque inferiore all'80% del contributo dovuto a conguaglio sopra indicato. 3. La quota inerente il contributo commisurato al costo di costruzione è, invece, corrisposta per intero al Comune all atto del rilascio del titolo abilitativo per la nuova edificazione. Al riguardo si da atto che una quota di ,85 è già stata versata dall'operatore ( ,85 in data ed 7.000,00 in data ). 5. Ai sensi dell art. 38, comma 7 bis della Legge Regionale 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni l ammontare degli oneri, calcolato sulla base delle tariffe comunali, rimarrà determinato nella misura vigente alla data di approvazione del PA, a condizione che la richiesta del permesso di costruire, ovvero la denuncia di inizio attività o altro titolo abilitativo i singoli interventi edificatori, siano presentate entro e non oltre trentasei mesi dalla data della approvazione del medesimo Piano Attuativo. ART ABROGAZIONE DI PARTE DELLA CONVENZIONE DEL , REP. N , RACC. N , DEL NOTAIO DR. AVV. GIOVANNI VACIRCA 9

10 1. Con la stipula della presente convenzione integrativa, relativamente al sub-abito "P.A.B", non trovano applicazione, e sono quindi prive di efficacia, le seguenti parti della convenzione urbanistica stipulata in data , rep. n , racc. n , del Notaio Dr. Avv. Giovanni Vacirca: a) art. 4 - penali b) art. 5 - progettazione delle opere di urbanizzazione; c) art. 8 bis - disposizioni comuni per le opere di urbanizzazione; d) art standard qualitativo aggiuntivo ART. 11 ACCELERAZIONE DEI TERMINI 1. Ai fini dell'accelerazione dei termini di attuazione delle previsioni edificatorie interne al comparto, si da atto che l'operatore può ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di interventi edificatori all'interno del perimetro del comparto, a condizione che questi siano compatibili con le previsioni del PII vigente e del progetto di PII in variante sotto i seguenti profili: capacità edificatoria; limiti di inviluppo; destinazioni d'uso; altezze dei fabbricati; dotazione di aree per servizi pubblici. 2. La realizzazione degli interventi di cui al comma precedente può essere autorizzata mediante Permessi di Costruire rilasciati dal Responsabile del Settore Tecnico, previa acquisizione di delibera autorizzativa da parte della Giunta Comunale, ovvero mediante DIA/SCIA presentate dall'operatore. 3. Le previsioni edificatori conseguite con i suddetti titoli autorizzativi, assumono piena efficacia con la sottoscrizione della presente convenzione. 4. L'Operatore si assume ogni responsabilità in merito alle opere realizzate nelle more di approvazione della variante al PII e della sottoscrizione della presente convenzione integrativa. ART PUBBLICITÀ DEGLI ATTI 1. Il progetto di variante 2 al PII è composto da: Elaborati cartografici: Tav. 1 Estratti cartografici Tav. 2 Rilievo stato di fatto piante, sezioni, prospetti edificio esistente rilievo fotografico Tav. 3 Planivolumetrico di progetto parametri urbanistici Tav. 4 Planimetria generale schema di fognatura Tav. 5 Planimetria generale reti tecnologiche Tav. 6 sezioni Tav. 7 particolari costruttivi segnaletica stradale Tav. 8 progetto del verde Documenti: Allegato RTI Relazione tecnica illustrativa Allegato CNV-I Schema di convenzione urbanistica integrativa Allegato NTA-PAB Norme Tecniche di Attuazione P.A.B 10

11 Allegato RPA Allegato CME-I Allegato SQ Allegato GEO Esame impatto paesistico relazione paesistica Stima lavori Opere di Urbanizzazione interne al comparto Calcolo standard qualitativo da corrispondere all'amministrazione Comunale Relazione geologica 2. Il progetto di variante 2 al PII è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e L'Operatore, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione. ART SPESE 1. Tutte le spese, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione egli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dell'operatore. 2. le imposte e tasse relative alle aree oggetto di cessione al Comune rimangono di esclusiva competenza del Comune stesso. Letto, confermato e sottoscritto, lì Per La Proponente per il Comune 11

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