ALTALEX. Contratto di rete

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1 ALTALEX Contratto di rete Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33). Introduzione 1. Fonti 2. Parti 3. Causa 4. Oggetto 5. Forma e contenuto 6. Pubblicità 7. Fondo patrimoniale comune 8. Organo comune 9. Natura e soggettività (civile e tributaria) 10. Incentivi Bibliografia Introduzione Il contratto di rete tra imprese è un nuovo strumento giuridico, introdotto nell ordinamento italiano nell anno 2009, che consente alle aggregazioni di imprese di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, mantenendo la propria autonomia e la propria individualità (senza costituire un organizzazione come la società o il consorzio), nonché di fruire di rilevanti incentivi e di agevolazioni fiscali. Per aggregazioni di imprese si intende una realtà produttiva costituita da una molteplicità di imprese, tipicamente di piccole e medie dimensioni, tra le quali intercorrono particolari rapporti di collaborazione ed interdipendenza, diversi ed ulteriori rispetto il mero scambio di beni o prestazioni e rispetto le comuni relazioni di concorrenza di mercato. Sinteticamente, ci si riferisce alle aggregazioni di imprese quando una pluralità di imprese viene a costituire una realtà economico-produttiva in qualche modo unitaria. Dal punto di vista interno 1

2 dell aggregazione, le singole imprese, pur mantenendo ciascuna la propria autonomia e la propria indipendenza giuridica ed economica, perseguono, oltre al singolo interesse individuale, un interesse comune e, a tal fine, strutturano i loro rapporti in modo tale che ciascuna di esse condiziona ed è condizionata dalle altre. Dal punto di vista esterno, l aggregazione può arrivare ad essere percepita, in particolare dai clienti e dai fornitori, quasi come un entità unitaria che assorbe le singole imprese che la costituiscono (un esempio su tutti: la rete di franchising). Il modello primigenio di aggregazione tra imprese è il c.d. distretto industriale, ossia quel fenomeno industriale, tipicamente italiano, caratterizzato da una elevata concentrazione, in un territorio ristretto, di piccole imprese specializzate nel medesimo settore produttivo, nell ambito del quale esse tessevano profondi legami, in termini occupazionali e sociali, con la comunità locale. Si pensi al distretto della calzatura della riviera del Brenta, al distretto della ceramica di Sassuolo o al distretto friulano della sedia. La caratteristica che, nel passato, ha fatto la fortuna di questo modello di organizzazione aziendale è la compresenza di forte competizione e al contempo di profonda collaborazione tra le imprese (c.d. competition ). Con l avvento del mercato globale, la necessità di competere con le grandi aziende multinazionali ha indotto il modello distrettuale ad evolversi in forme diverse, slegate dal legame con il territorio, ma ancora caratterizzate dalla nota della collaborazione interimprenditoriale, quali ad esempio la filiera produttiva, la catena di subfornitura, le reti di distribuzione (franchising) e, in generale, le c.d. reti tra imprese, sulle quali oggi si concentra l attenzione del Legislatore e degli operatori italiani. 1. Fonti L istituto del contratto di rete tra imprese è stato introdotto nell ordinamento giuridico dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (c.d. Decreto incentivi ), la quale ha aggiunto all art. 3 il co. 4 ter, contenente la disciplina primigenia del contratto di rete. La norma ha suscitato vivo interesse da parte degli operatori ed un vivace dibattito da parte della dottrina, che hanno indotto il Legislatore ad intervenire più volte per riformarla. La disciplina del contratto di rete, quindi, si presenta come un cantiere in continua evoluzione: dapprima è stata modificata dalla L. 23 luglio 2009, n. 99 (art. 1); poi dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (art. 42, co. 2 bis); ancora dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 c.d. Decreto sviluppo (art. 45), ed in particolare dalla relativa legge di conversione L. 7 agosto 2012, n. 134; infine dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 c.d. Decreto sviluppo bis, come convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012, n Tale complesso iter legislativo pare non essere del tutto concluso perché, ancora oggi, da più parti, in particolare da Confindustria - RetImprese, si manifestano forti pressioni affinché il Legislatore intervenga nuovamente a perfezionare la disciplina del contratto di rete. 2. Parti Come indicato già dal nomen dell istituto, possono essere parti del contratto di rete solo le imprese. Il co. 4 ter, infatti, si apre statuendo: Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di, sicché si deve ritenere esclusa la possibilità che siano parti del contratto di rete anche soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore ai sensi dell art c.c. 2

3 Con riguardo al numero delle parti, si osserva che all espressione più imprenditori deve attribuirsi il significato di almeno due imprenditori, sicché nulla esclude che il contratto di rete sia bilaterale, sebbene tendenzialmente il concetto di rete postuli una pluralità di soggetti aderenti. Nella completa assenza di specificazioni o limitazioni legislative, pacificamente si ritiene che qualunque tipo di impresa (individuale o societaria - grande, media o piccola - artigiana - agricola) possa essere parte del contratto di rete, purché sostanzialmente corrisponda alla figura descritta dall art c.c. e formalmente sia iscritta nel registro delle imprese (per poter procedere alla dovuta iscrizione del relativo contratto, come si vedrà nel prosieguo). Un limite della norma è quello di escludere dal contratto di rete i soggetti che non siano imprenditori, quali ad esempio i professionisti, gli enti di ricerca, le università e le associazioni di categoria. Infatti, notoriamente, tali operatori rivestono un ruolo primario nella vita delle aggregazioni tra imprese. Sarebbe pertanto auspicabile un intervento del legislatore che modifichi la norma in esame in questo senso. 3. Causa Nel disposto normativo vi sono alcuni riferimenti che consentono (se non impongono) di individuare con precisione l elemento causale del contratto di rete. In particolare, il co. 4 ter stabilisce che le imprese stipulanti perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. La causa del contratto è, quindi, l accrescimento della capacità innovativa e della competitività delle imprese. Si tratta di concetti economici, piuttosto che giuridici, e alquanto vaghi ed indeterminati, che paiono essere più vicini alle finalità soggettive perseguite dalle parti piuttosto che alla funzione economico-sociale del negozio (per come viene comunemente definita la causa). Per questi motivi si potrebbe essere indotti ad accostare questo elemento contrattuale al motivo soggettivo delle parti piuttosto che alla causa del contratto. Tuttavia, non si può rinunciare ad individuare in tale elemento la causa del contratto di rete, perché solo una causa così individuata risulta essere l unico elemento distintivo dell istituto, atteso che il suo oggetto non permette affatto di distinguere tale contratto da qualsiasi altro contratto, tanto di scambio quanto di comunione di scopo, stipulato tra imprese (si veda infra il paragrafo relativo all oggetto del contratto). 4. Oggetto La legge prevede espressamente che con il contratto di rete le parti si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell oggetto della propria impresa. Nello schema normativo, quindi, è previsto che le parti prima predispongano un c.d. programma di rete, ossia un piano generale d azione volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività (fase statica dell atto giuridico), e che poi diano esecuzione concreta alle attività ivi previste (fase dinamica del rapporto giuridico). 3

4 Tali attività possono essere di tre tipi: 1) collaborazione tra le parti in ambiti attinenti l esercizio delle proprie imprese; 2) scambio tra le parti di informazioni o di prestazioni praticamente di qualsiasi natura (industriale, commerciale, tecnica e tecnologica); 3) esercizio in comune tra le parti di una o più attività rientranti nell oggetto delle rispettive imprese. La formulazione estremamente generica ed ampia delle tre figure le rende, di fatto, difficilmente distinguibili. Infatti, atteso che non esiste una definizione giuridica di collaborare, tale espressione deve essere interpretata nel significato che essa assume nel linguaggio comune, ossia quello di lavorare insieme in modo non occasionale per il perseguimento di un obiettivo comune. Questa nozione di collaborazione viene così ad assorbire le altre due attività, quella dello scambio di informazioni e prestazioni e quella dell esercizio in comune di attività, le quali a loro volta sono formulate in modo talmente ampio che risulta arduo immaginare qualcosa che non possa rientrare nell oggetto del contratto di rete. Per questo motivo, l oggetto non è l elemento che consente di distinguere il contratto di rete da tutte le altre figure di contratti stipulati tra imprese, in quanto il programma di rete potrà, di volta in volta, coincidere con uno o più altri contratti tipici (ad esempio il contratto d opera, l affitto, il comodato, l appalto, la società, il consorzio, il deposito ). Ciò che distingue il contratto di rete, pertanto, è la causa, per come è stata individuata sopra (ossia lo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato ). Nella dottrina più attenta al contratto di rete (CAFAGGI), infatti, tale istituto viene definito come categoria trasversale, ossia come qualifica che può essere attribuita a diversi tipi di contratto nel caso in cui siano caratterizzati da tale causa. 5. Forma e contenuto Il contratto di rete deve essere stipulato per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente (intendendosi per quest ultima firma il documento informatico munito di firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 c.d. Codice dell amministrazione digitale ). La legge prescrive dettagliatamente anche il contenuto del testo contrattuale, individuando contenuti necessari e contenuti facoltativi. I contenuti necessari costituiscono gli elementi essenziali del contratto, in difetto dei quali l atto deve ritenersi nullo. Essi sono: le generalità delle parti (tanto degli originari sottoscrittori quanto dei successivi aderenti); gli obiettivi strategici (accrescimento della capacità innovativa e della competitività); il programma di rete con l enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante nonché delle modalità di realizzazione dello scopo comune; la durata del contratto; le modalità di adesione di altri imprenditori; le regole per l assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune. I contenuti facoltativi riguardano invece gli elementi che le parti hanno la facoltà di inserire nel contratto ma che possono anche non essere previsti, quindi, in primo luogo, il fondo patrimoniale e 4

5 l organo comune (su cui infra), nonché il diritto di recesso anticipato e la modificabilità a maggioranza del programma di rete. La legge prevede che le parti possano o debbano inserire questi elementi nel testo contrattuale, ma non ne fornisce né una definizione né una disciplina suppletiva, da applicarsi per colmare le eventuali lacune lasciate dall autonomia negoziale privata. 6. Pubblicità Il contratto di rete deve essere annotato in ogni registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante. Le successive modifiche al contratto sono depositate dall impresa aderente a ciò incaricata presso il proprio Ufficio del registro delle imprese, il quale provvederà a darne comunicazione a tutti gli altri Uffici interessati. Se il contratto prevede il fondo patrimoniale, allora la rete (anziché essere meramente annotata presso i registri in cui sono registrate le imprese aderenti) può iscriversi come posizione autonoma presso la sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede. In questo caso, per espressa previsione legislativa, con l iscrizione nel registro la rete acquista soggettività giuridica. La legge prevede che l efficacia del contratto inizi da quando sono state eseguite le iscrizioni dovute. Tuttavia, la dottrina ritiene che l efficacia del contratto sia subordinata all iscrizione solo per quanto riguarda il profilo amministrativo (quello delle agevolazioni di cui infra), e non invece per quanto riguarda il profilo civilistico dei rapporti tra le parti. Il contratto di rete non iscritto nel registro delle imprese non potrebbe fruire delle agevolazioni fiscali e degli incentivi previsti dalla legge, ma sarebbe comunque idoneo a creare effetti obbligatori tra le imprese che l hanno sottoscritto. Per le successive modifiche al contratto, è previsto che sia incaricata della relativa pubblicità una delle imprese aderenti, la quale iscrive l atto modificativo presso il proprio ufficio del registro, che provvederà a trasmetterlo agli altri uffici interessati. 7. Fondo patrimoniale comune Il contratto di rete può prevedere l istituzione di un fondo patrimoniale comune, inteso quale dotazione patrimoniale destinata all esecuzione del programma di rete. Dal punto di vista interno, le parti sono libere di stabilire la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo. Dal punto di vista esterno, al fondo patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, gli artt e 2615, co. 2 c.c., dettati in materia di consorzi con attività esterna. Tali norme prevedono che i partecipanti non possono dividere il patrimonio comune finché dura l ente; che i creditori dei partecipanti non possono aggredire il patrimonio dell ente; che per le obbligazioni assunte per conto dei singoli partecipanti rispondono solidalmente il patrimonio dell ente e quello del partecipante interessato. È inoltre previsto che in ogni caso, per le obbligazioni contratte dell organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo medesimo. 5

6 Nel caso in cui la rete sia dotato di fondo patrimoniale e di organo comune si assiste, quindi, ad un importante limitazione della responsabilità patrimoniale in relazione le obbligazioni assunte per l esecuzione dell attività di rete: le imprese aderenti non rispondo di tali obbligazioni, quasi come se la rete fosse una persona giuridica autonoma dotata di autonomia patrimoniale perfetta. Nel caso di rete sprovvista di fondo comune, si ritiene che per le obbligazioni assunte nell esecuzione del contratto di rete, invece, siano responsabili direttamente ed in via solidale le imprese aderenti alla rete. La legge, inoltre, prevede che il fondo patrimoniale possa essere costituito, anziché attraverso il conferimento diretto dei beni, mediante l apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell art bis, co. 1, lett. a c.c. Se la rete è dotata di fondo patrimoniale (può anche non esserlo perché è un elemento accessorio), allora si applicano le seguenti disposizioni: a) il contratto deve prevedere anche una denominazione ed una sede per la rete; b) la rete che si iscrive nel registro, con tale iscrizione, acquista soggettività giuridica; c) la rete è tenuta a redigere annualmente una situazione patrimoniale, osservando per quanto possibile le norme dettate per la redazione del bilancio d esercizio delle società per azioni; d) la rete è tenuta ad indicare negli atti e nella corrispondenza la propria sede, l ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta ed il numero di iscrizione. Se la rete, invece, non è dotata di fondo patrimoniale, non è previsto debba avere una propria denominazione, né una propria sede, né una posizione autonoma nel registro delle imprese e non è nemmeno soggetta all obbligo di redazione annuale della situazione patrimoniale. 8. Organo comune Il contratto di rete può prevedere il c.d. organo comune, ossia il soggetto incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. In assenza di precisazioni legislative, l organo comune può essere composto sia da persone fisiche che giuridiche, può avere composizione individuale o collegiale e possono farne parte soggetti sia interni che esterni alle imprese aderenti. La disciplina delle competenze dell organo comune e delle sue modalità di funzionamento è completamente rimessa all autonomia negoziale delle parti contraenti: nessuna indicazione viene fornita dalla legge su questo punto. La composizione e il funzionamento dell organo comune rappresentano gli aspetti più delicati nella redazione di un contratto di rete, atteso che esso, di fatto, è l unico elemento che potrà garantire il mantenimento dell equilibrio degli interessi cristallizzato nell atto, evitando che le imprese più forti possano abusare della loro eventuale forza contrattuale per piegare la rete a proprio vantaggio a scapito degli altri partners. Nel caso in cui l organo comune non sia previsto (o per le attività contrattualmente non rientranti nella sua competenza), l esecuzione del programma di rete è gestita direttamente dalle parti, nei modi liberamente convenuti nel contratto. 6

7 9. Natura e soggettività (civile e tributaria) Nel vigore delle diverse formulazione del co. 4 ter che si sono succedute, la dottrina si è presentata divisa sulla natura della rete: secondo alcuni il contratto di rete avrebbe originato un ente dotato di soggettività giuridica propria (se non addirittura di personalità giuridica); secondo altri ciò non sarebbe stato possibile e l unico effetto del contratto di rete sarebbe stato quello di creare un rapporto obbligatorio (ed eventualmente una comunione di diritti sul fondo patrimoniale); secondo altri ancora il contratto di rete avrebbe avuto duplice natura e avrebbe dovuto essere collocato tra i rapporti associativi o tra i rapporti di scambio a seconda delle connotazioni di volta in volta attribuite dalle parti al contratto. Nonostante permangano numerosi elementi che inducono a considerare la rete, almeno quella dotata di organo comune e fondo patrimoniale, come una persona giuridica (es: denominazione, sede, autonomia patrimoniale), l ultima novella legislativa ha definitivamente chiarito che Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica. In presenza di fondo patrimoniale comune, la rete può acquistare soggettività giuridica se viene appositamente iscritta come posizione autonoma nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione essa ha sede. L attribuzione della soggettività giuridica è, quindi, una scelta rimessa alle imprese contraenti, che dovranno a tal fine prevedere il fondo patrimoniale e provvedere all apposita iscrizione nel registro delle imprese, in difetto la rete non ha soggettività giuridica. In sostanza, gli imprenditori hanno a disposizione due alternative per fare rete: stipulare un contratto avente effetti obbligatori tra le parti ( rete-contratto ) oppure stipulare un contratto avente effetto costitutivo di un nuovo soggetto giuridico ( rete-organizzazione ) In questo senso si esprime anche la recente circolare n. 20/E del 18 giugno 2013 dell Agenzia delle Entrate. Si noti che la legge parla di soggettività giuridica e non di personalità giuridica : non è quindi chiaro quali siano i profili di questa nuova figura. Mentre l aspetto civilistico rimane da chiarire, l Agenzia delle Entrate, con la sopra citata circolare n. 20/E del 18 giugno 2013, è prontamente intervenuta a precisare che, dal punto di vista tributario, la rete-organizzazione è in tutto e per tutto un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che l hanno costituto e, in quanto tale, capace di essere titolare di fattispecie impositive proprie. Precisamente, l Agenzia delle Entrate afferma espressamente che la rete-organizzazione è soggetta all imposta sul reddito delle società, all Irap e all IVA, ed è altresì obbligata alla tenuta delle scritture contabili per l attività commerciale esercitata. In ordine ancora alla soggettività giuridica della rete, viene in rilievo la recente novità introdotta alla normativa in esame dalla L. n. 221/2012 (di conversione del D.L. n. 179/2012), la quale ha espressamente sancito la possibilità per le reti d imprese stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. Infatti, tale intervento normativo ha novellato il D.Lgs. n. 163/2006 c.d. Codice degli Appalti Pubblici prevedendo che possano partecipare alle gare di appalto indette dalle Pubbliche Amministrazioni anche le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete. Infine, si rileva che l attribuzione di tale soggettività giuridica alla rete potrebbe creare problemi in ordine ai benefici fiscali connessi al contratto di rete, in particolare quello relativo alla sospensione di imposta per gli utili conferiti dalle imprese partecipanti nel fondo patrimoniale comune (vedi 7

8 infra). Infatti, la Commissione Europea con la Decisione C (2010)8939 ha giudicato che tale previsione non costituisce aiuto di stato (ed è quindi lecita) anche sulla base, tra le altre, della considerazione per cui le autorità italiane hanno chiarito che la rete di imprese non avrà personalità giuridica autonoma. Anche su questo aspetto è puntualmente intervenuta la citata circolare n. 20/E del 18 giugno 2013 dell Agenzia delle Entrate, chiarendo che i l agevolazione fiscale in parola (illustrata nel paragrafo che segue) compete solo alla rete-contratto e non anche alla rete-organizzazione. È pacifico che la rete-contratto non costituisce in alcun modo una soggettività giuridica capace di essere titolare di posizione giuridiche soggettive proprie, né civilistiche né tributarie (anche se può esserle attribuito il codice fiscale). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si possono individuare le diverse configurazioni che assumono l organo comune ed il fondo patrimoniale a seconda che si tratti di rete-contratto o rete-organizzazione. Nella rete-contratto il fondo patrimoniale è un complesso di beni su cui insistono una serie di diritti (reali od obbligatori a seconda delle previsioni contrattuali) dei soggetti partecipanti alla rete e l organo comune agisce quale mandatario comune di quest ultimi. Nella rete-organizzazione il fondo patrimoniale è il patrimonio proprio della rete stessa e l organo comune agisce quale organo di questa. 10. Incentivi La legge in esame prevede l estensione alle reti di alcune delle misure di promozione previste per i distretti dalla Legge Finanziaria 2006 (L. n. 266/2005), in particolare le previsioni in materia amministrativa, finanziaria, nonché di ricerca e sviluppo. Inoltre, il citato D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, prevede una sospensione d imposta per le imprese che conferiscano una parte degli utili nel fondo patrimoniale comune di una rete al fine di realizzare gli investimenti previsti nel programma comune di rete. Tale agevolazione è subordinata alla asseverazione del programma di rete da parte delle competenti associazioni di categoria e dei competenti organismi pubblici. Inoltre è previsto che l Agenzia delle Entrate vigili sulla corrispondenza tra l attività effettivamente svolta dalla rete ed il programma asseverato. Infine, la recentissima L. n. 134/2012 di conversione con modifiche del D.L. n. 83/2012, ha attribuito ulteriori benefici agli aderenti ad un contratto di rete. In primo luogo è previsto che i consorzi per l internazionalizzazione di cui all art. 42 del medesimo D.L. n. 83/2012 possano svolgere la loro attività, beneficiando dei relativi contributi statali (ai sensi del decreto attuativo che dovrà essere emanato dal Ministero per lo Sviluppo Economico entro 90 giorni dalla conversione del citato D.L.), anche stipulando contratti di rete con piccole e medie imprese, pur non consorziate. In secondo luogo, limitatamente al settore economico del turismo, l art. 66 del D.L. n. 83/2012 prevede che il Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport stanzi dei contributi a fondo perduto, fino ad 8 milioni di Euro, per la realizzazione di progetti pilota di reti tra imprese e di filiere promossi da aziende del comparto turistico del territorio nazionale. 8

9 Bibliografia BRIGANTI, La nuova legge sui contratti di rete tra le imprese: osservazioni e spunti, Notariato n. 2/2010; CAFAGGI, (a cura di), Il contratto di rete Commentario, Il Mulino, 2009; CAFAGGI, (a cura di), Reti d imprese tra regolazione e norme sociali Nuove sfide per diritto ed economia, Il Mulino, 2004; CAFAGGI, Il contratto di rete nella prassi. Prime riflessioni, I Contratti, n. 5/2010; CAFAGGI, Il nuovo contratto di rete: learning by doing?, I Contratti n. 12/2010; CAFAGGI, Introduction, in AA. VV., Contractual Networks, inter-firm cooperation and economic growth, Edward Elgar, 2011; CAFAGGI, Il Contratto di rete e il diritto dei contratti, I Contratti n. 10/2009; CAMARDI, Dalle reti di imprese al contratto di rete nella recente prospettiva legislativa, I Contratti n. 10/2009; CAMARDI, Le istituzione del diritto privato contemporaneo, Jovene Editore, 2007; DI LIZIA, (Contratto di) Rete di imprese Rassegna e clausole contrattuali, Notariato n. 3/2012; DONATIVI, Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance, in Le società, n. 12/2011; ESPOSITO, Distretti e reti d imprese, ESPOSITO, Il contratto di rete dopo il c.d. Decreto Sviluppo, Ricerche Giuridiche, n. 1/2012; ESPOSITO, Contratto di rete: le modifiche apportate dal c.d. Decreto Sviluppo, FESTI, La nuova legge sul contratto di rete, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2011 parte seconda; GALLO, Il contratto di rete e l organo comune: governance e profili di responsabilità, in La responsabilità civile, gennaio 2012; GENTILI, Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010, I Contratti, n. 6/2011 GRANIERI, Il contratto di rete: una soluzione in cerca del problema?, I Contratti n. 10/2009; GUERRERA, Brevi Considerazioni sulla governance nei contratti di rete, Contratto e impresa n. 2/2012; 9

10 IAMICELI, Il contratto di rete tra percorsi di crescita e prospettive di finanziamento, I Contratti n. 10/2009; MACARIO, Il contratto e la rete : brevi note sul riduzionismo legislativo, I Contratti n. 10/2009; MAUGERI, Reti di impresa e contratto di rete, I Contratti n. 10/2009; MOSCO, Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, Giurisprudenza Commerciale, n. 6/2010; SANTAGATA, Il «contratto di rete» fra (comunione di) impresa e società (consortile), Rivista di Diritto Civile n. 3/2011; SCARPA, Integrazione di imprese e destinazione patrimoniale, Contratto e Impresa, n. 1/2010; SCARPA, La responsabilità patrimoniale delle imprese contraenti per le obbligazioni assunte a favore di una rete tra loro costituita, La responsabilità civile 06/2010; SCOGNAMIGLIO, Il contratto di rete: il problema della causa, I Contratti n. 10/2009; VILLA, Reti di imprese e contratto plurilaterale, Giurisprudenza Commerciale, n. 6/2010; ZANELLI, Reti d impresa: dall economia al diritto, dall istituzione al contratto, Contratto e impresa, APMI ASSOCIAZIONE Reti d Impresa soggetto: detassazione e agevolazioni La soggettività giuridica e tributaria delle Reti Soggetto comporta una specifica fiscalità: guida alle agevolazioni previste e ai riferimenti normativi. Filippo Davide Martucci - 10 settembre 2013 Reti di imprese Le reti d impresa sono state istituite dalla Legge 33/2009. Da allora molte modifiche sono intervenute, come la detassazione degli utili investiti nei programmi di rete (L. 122/2010) fino all introduzione della rete a soggetto (L. 134/2012 e 221/2012). I numerosi cambiamenti hanno richiesto l intervento dell Agenzia delle Entrate che, con la CM n. 20/E del 2013, ha chiarito i dubbi sulla soggettività giuridica delle Reti di imprese: tali reti sono passive d imposta ai fini IRAP e IVA: per la determinazione del 10

11 reddito fanno riferimento agli artt. 81 e seguenti del DPR 917/1986 se svolgono attività commerciali; diversamente agli artt. 143 e seguenti. Rete soggetto La Rete soggetto si contrappone alla Rete contratto (che non possiede soggettività) e vanta autonomia giuridica, che si esprime attraverso un fondo comune iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese a cui fa capo la sede della rete d impresa. Il fondo patrimoniale risente delle medesime norme che si applicano ai consorzi, (artt e 2615 c.c.), ma i soggetti terzi possono far valere eventuali diritti inerenti alle obbligazioni che il fondo assume all interno del programma di rete, solo sul fondo stesso. questa tipologia di rete opera come una società tra imprese: esse conferiscono somme nel fondo comune (alla stregua dei soci nelle società), mentre gli investimenti vengono effettuati dalla rete stessa, che diventa dunque il soggetto che gode direttamente della detassabilità degli utili investiti. Detassabilità Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, viene detassata la quota parte di utili (fino all 83,0423% per il 2012) destinati al fondo comune o agli investimenti, entro il successivo esercizio, indicati nel programma comune di rete. Non un esenzione sulle tasse ma una sospensione, che viene meno solo in caso di recesso anticipato di una delle imprese aderenti al contratto di rete e solo per l azienda che si sottrae. La detassazione è definitiva solo se il contratto giunge a scadenza naturale, il programma di rete viene concluso e la riserva di utili non viene utilizzata per fini differenti dalla copertura delle perdite di esercizio. Non concorre alla formazione del reddito l importo massimo di 1 milione di euro per ogni azienda, sebbene questa partecipi a più contratti di rete. Gli investimenti agevolabili devono essere posti in atto dopo la fruizione dell agevolazione, ma prima della fine dell esercizio successivo a quello in cui viene deliberata la destinazione dell utile. Se viene utilizzata solo una parte degli utili in sospensione d imposta accantonati, l agevolazione decade a meno che la rete non sia in grado di dimostrare la propria mancanza di responsabilità: se ciò avviene l agevolazione viene rideterminata e concorrerà alla formazione del reddito dell impresa riferito al periodo d imposta seguente a quello in cui è avvenuto l accantonamento delle somme non utilizzate. 11

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