Il bilancio 2014 Principali effetti a seguito delle modifiche degli OIC. Tortona, 28 febbraio 2015

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1 Il bilancio 2014 Principali effetti a seguito delle modifiche degli OIC Tortona, 28 febbraio 2015

2 Prima giornata 1. Redazione e criticità del bilancio 2014: La prima applicazione dei nuovi OIC: Gli OIC pubblicati in forma definitiva il 26 giugno 2014 Gli OIC pubblicati in forma definitiva il 5 agosto 2014 L OIC pubblicato in forma definitiva il 28 gennaio 2015 I temi critici del bilancio 2014 La nuova Direttiva 34/2013 UE La consultazione del MEF e le prospettive di recepimento 2. Le questioni applicative dei nuovi OIC: OIC 15 Crediti: l attualizzazione dei crediti la cancellazione dei crediti OIC 9-Svalutazioni per perdite durevoli di valore: Quando si deve svalutare Il valore recuperabile e l approccio semplificato Gli esempi di indicatori di perdita durevole

3 Prima giornata 2. Le questioni applicative dei nuovi OIC: OIC 10 Rendiconto finanziario Schemi da adottare Il trattamento degli interessi, dei dividendi e delle imposte Esempio di costruzione di Rendiconto finanziario OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d esercizio Stato patrimoniale Conto economico Trattamento dei proventi ed oneri straordinari Significatività delle appendici (da A ad H) OIC 13 Rimanenze Nuove precisazioni sui criteri di valutazione Capitalizzazione degli oneri finanziari Contabilizzazione dei contributi in conto esercizio

4 Prima giornata 2. Le questioni applicative dei nuovi OIC: OIC 16 Immobilizzazioni materiali Scorporo del terreno dal fabbricato Capitalizzazione degli oneri finanziari: esempi applicativi Component approach e valore residuo Ammortamento immobilizzazioni materiali non utilizzate Trattamento immobilizzazioni destinate alla vendita OIC 24 Immobilizzazioni immateriali Avviamento Costi straordinari del personale Marchi e brevetti Contributi pubblici OIC 19 Debiti I debiti sottoposti a condizione Lo scorporo degli interessi impliciti e il tasso di int. effettivo 3. Domande ed approfondimenti

5 Redazione e criticità del bilancio La prima applicazione dei nuovi OIC

6 Introduzione e quadro generale La maggior parte dei principi contabili nazionali, prima della profonda rivisitazione di gran parte di essi, risalgono ad un periodo in cui le imprese erano tenute alla redazione dei propri bilanci secondo le direttive comunitarie. Il loro contenuto risente pertanto dell esigenza avvertita all epoca di fornire, sopratutto da parte delle grandi imprese ed in primis da parte delle società quotate, un informazione chiara ed esaustiva. A partire dal 2005 le società quotate ed altre grandi imprese redigono il bilancio in base ai Principi Contabili Internazionali. Il cambiamento dello scenario di riferimento è stato notevole e dopo diversi anni di applicazione della nuova disciplina si è resa necessaria una maggior attenzione per le imprese che non adottano i Principi Contabili Internazionali. 6 La stessa Commissione Europea ha promosso una serie di progetti per la rivisitazione delle direttive contabili europee nella prospettiva di semplificare la disciplina ivi contenuta, sopratutto a livello di informativa per le PMI e ridurne così gli oneri amministrativi.

7 Obiettivi del Progetto OIC Il progetto di rivisitazione critica degli OIC è stato avviato con l obiettivo di tenere conto degli sviluppi della materia contabile registrati nel periodo trascorso dalla loro formulazione ad oggi. Nella fase di aggiornamento si è tenuto conto, tra l altro: dell evoluzione della normativa nazionale (ad es. affrancamenti fiscali, TFR, consolidato fiscale) dei più recenti orientamenti regolamentari e dottrinali internazionali dell esperienza degli operatori e dei risultati della consultazione dell evoluzione a livello dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) della necessità di semplificazione, apportando interventi sulla struttura stessa dei principi al fine di rendere più agevole la lettura, facilitando nel contempo futuri aggiornamenti ed integrazioni dell esigenza di focalizzare l attenzione sulle piccole e medie imprese e relativi stakeholders 7

8 8 A chi si applicano i nuovi OIC? Alle società che redigono il bilancio d esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Da quando? Dai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014 (adozione anticipata facoltativa per i principi contabili OIC 15 Crediti, OIC 20 Titoli di debito OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie ). Con quali effetti? Ambito di applicazione dei nuovi OIC Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono rilevati in accordo all OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio.

9 9 La struttura stardard degli OIC (adattata poi alle specificità del caso) è la seguente: 1. Finalità 2. Ambito di applicazione (cfr. OIC 12) 3. Definizione 4. Classificazione 5. Rilevazione iniziale 6. Valutazione e rilevazioni successive 7. Casi particolari 8. Nota integrativa 9. Allegati (appendice legislativa, esempi applicativi, etc.) Attività di aggiornamento: aggiornamento principi contabili 1) Consultazione iniziale 2) Elaborazione 3) Consultazione

10 prima applicazione dei nuovi OIC Principi pubblicati in forma definitiva il 26 giugno 2014: OIC 15 - Crediti OIC 20 - Titoli di debito OIC 21 Partecipazioni e azioni proprie 10

11 prima applicazione dei nuovi OIC Principi pubblicati in forma definitiva il 5 agosto 2014: OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali OIC 10 Rendiconto finanziario OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d esercizio OIC 13 Rimanenze OIC 14 Disponibilità liquide OIC 16 Immobilizzazioni materiali OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto OIC 18 Ratei e risconti OIC 19 Debiti OIC 22 Conti d ordine OIC 23 Lavori in corso su ordinazione 11 segue

12 continua Principi pubblicati in forma definitiva il 5 agosto 2014: OIC 25 Imposte sul reddito OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera OIC 28 Patrimonio netto prima applicazione dei nuovi OIC OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio OIC 31 Fondi per rischi ed oneri Rapporto e Trattamento di Fine 12 Principio pubblicato in forma definitiva il 28 gennaio 2015: OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

13 aggiornamento principi contabili Altri Principi non oggetto, al momento, di aggiornamento applicabili in continuità con gli esercizi passati anche al bilancio 2014 OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (artt bis e 2428, comma 2, n. 6-bis C.C.) OIC 4 Fusione e scissione OIC 5 Bilanci di liquidazione OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio OIC 7 I certificati verdi OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra OIC 11 Bilancio d esercizio, finalità e postulati 13

14 Saranno oggetto di rivisitazione al solo fine di renderne omogeneo il format con i documenti già revisionati: OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare OIC 4 Fusione e scissione OIC 5 Bilanci di liquidazione OIC 6 Ristrutturazione del debito e informativa di bilanci Non sono stati al momento oggetto di rivisitazione, in quanto l OIC sta attendendo il recepimento della Direttiva 34/13 al fine di verificare le decisioni del legislatore nazionale, ma successivamente saranno rivisitati: OIC 3 Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (artt bis e 2428, comma 2, n. 6-bis C.C.) OIC 11 Bilancio d esercizio, finalità e postulati Restano fuori dalla revisione in quanto già pubblicati nel 2013 nel nuovo format: OIC 7 I certificati verdi OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra 14 aggiornamento principi contabili

15 TABELLA DI RAFFRONTO La tabella evidenzia gli spostamenti di argomenti tra i principi contabili PRECEDENTI OIC NUOVI OIC Interpretativo 1 Classificazione costi e ricavi OIC 12 Schema di rendiconto OIC 16.D.XIII Perdite durevoli di valore OIC 19 Capitoli da A ad H - Fondi OIC 20 Titoli e partecipazioni OIC 20 capitolo II e III OIC 21 Il metodo del P.N. OIC 23 Capitolo M Prezzi contrattuali e costi espressi in valute estere OIC 24 Capitoli D. IV perdite e D.V. Ripristino valori OIC 25 capitoli 6 Coperture dei rischi 15 Incorporato nell OIC 12 OIC 10 Rendiconto finanziario OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli OIC 31 Fondi per rischi ed oneri OIC 20 Titoli di debito OIC 21 Partecipazioni e Azioni proprie OIC 17 Bilancio consolidato e metodo P.N. OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli Argomento non trattato (in attesa Direttiva 34/2013)

16 Redazione e criticità del bilancio I temi critici del bilancio 2014

17 I temi critici, a parte quelli di natura prevalentemente fiscale, esistenti ormai da diversi anni, derivano sostanzialmente dal perdurare della crisi e fanno parte delle categorie: Continuità aziendale; Valutazioni di poste di bilancio quantomeno discutibili applicate solamente ai fini di evitare o rallentare la cessazione dell attività o peggio il fallimento. 17 I temi critici del bilancio 2014 A questi si possono aggiungere: La revisione dei principi contabili e l opportunità ad essi legata di verificare i comportamenti sino ad ora seguiti, in quanto la lettura dei numerosi chiarimenti può fornire l occasione per rivedere, nei bilanci 2014, comportamenti non sufficientemente meditati o non allineati ai principi stessi. Gli effetti derivanti dall art. 20 del D.L. 91/14 (legge 116/14) che riconosce il ruolo e le funzioni svolte dall OIC quale standard setter nazionale. La necessaria attenzione agli effetti delle rettifiche e/o delle valutazioni derivanti dall applicazione dei nuovi Principi sui covenants il cui rispetto è fondamentale per il mantenimento dei fidi bancari.

18 Redazione e criticità del bilancio La nuova Direttiva 34/2013

19 19 Direttiva n. 34/2013 Pubblicata sulla G.U.U.E il 29 giugno 2013 Scopi: migliorare la portata informativa dei documenti contabili avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi e quindi del carico normativo che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio Fornisce: serie di parametri numerici al fine di individuare le realtà aziendali che possono usufruire delle semplificazioni amministrative Abroga: Dir. N. 78/660 /CEE (IV Direttiva Bilanci d esercizio) Dir. N. 83/349/CEE (VII Direttiva Bilanci consolidati) Modifica: Disposizioni contenute nella Dir. N. 2006/43/CEE relative alla relazione di revisione

20 Direttiva n. 34/2013 Riguarda: le società a responsabilità limitata le società per azioni e le società in accomandita per azioni le società in nome collettivo le società in accomandita semplice Esclude: le imprese senza fine di lucro Raggruppa i soggetti in base ai dati quantitativi riferiti all attivo, ai ricavi e numero dipendenti distinguendo tra imprese singole e gruppi Detta i parametri quantitativi per distinguere: nelle singole aziende le microimprese, le piccole imprese, le medie imprese e le grandi imprese nei gruppi i piccoli, i medi ed i grandi 20 Recepimento entro il 20 luglio 2015 Al più tardi bilanci a partire dal 1 gennaio 2016

21 Direttiva n. 34/2013 Parametri Parametri quantitativi Micro imprese Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese Stato patrimoniale < < < > Ricavi < < < > Numero medio dipendenti (espressi in unità) < 10 < 50 < 250 > 250 Parametri Gruppi piccoli Gruppi medi Gruppi grandi Stato patrimoniale < < > Ricavi < < > Numero medio dipendenti (espressi in unità) < 50 < 250 >

22 Direttiva n. 34/2013 Microimprese e piccole imprese 22 Il bilancio si compone di Stato Patrimoniale in forma abbreviata, Conto Economico e Nota integrativa se non esentate La nota integrativa contiene informazioni ridotte Esentate dalla presentazione in bilancio dei ratei e risconti attivi e passivi Possono essere esentate dalla presentazione della nota integrativa riportando informazioni inerenti alle garanzie, passività contigenti, imprese affiliate e collegate in calce al bilancio Nessun obbligo di pubblicazione del bilancio. Solo deposito presso autorità designata dallo stato membro Esentate dalla revisione contabile

23 Medie imprese/ Grandi imprese: Direttiva n. 34/2013 Il bilancio si compone di stato patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa La nota integrativa può contenere informazioni aggiuntive Obbligo di pubblicazione Obbligo di revisione contabile da parte di uno o più revisori qualificati 23

24 Direttiva 34/2013 Da considerare che restano inalterati anche per il bilancio 2014 i parametri di cui al Il D.Lgs 173/2008: Le dimensioni per il bilancio in forma abbreviata: Attivo: sino al 2008: Ricavi di vendita: sino al 2008: Inalterato il terzo parametro relativo alla media degli occupati pari a 50. Consolidato: obblighi e limiti: Totale attivi: sino al 2008: Totale ricavi: sino al 2008: Inalterato il terzo parametro relativo alla media degli occupati pari a 250. Le società che per il secondo esercizio consecutivo hanno superato due dei limiti, devono redigere il bilancio in forma ordinaria IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 34/2013 MODIFICHERA I PARAMETRI 24

25 Proposte di modifica delle direttive comunitarie In sintesi: La nuova direttiva UE che comprende la IV e la VII (in quanto abrogate) Identifica quattro tipi di entità: Quotate: Società medie: IFRS (obbligo) regole compliant con IFRS per SME o IFRS limiti oggi previsti per il consolidato (attivo 17,5 ricavi 35, dipendenti 250) 25 Società piccole: obbligo abbreviato e solo 6 note al bilancio limiti oggi per abbreviato attivo 4,4 ricavi 8,8 dipendenti 50) Società micro: nessun rendiconto

26 Redazione e criticità del bilancio La consultazione del MEF e le prospettive di recepimento

27 Entro il 20 luglio 2015 il MEF dovrà scegliere tra le diverse opzioni che la Direttiva consente: Costo storico o fair value? L art. 7 della Direttiva propone la possibilità di permettere od obbligare le imprese (tutte o talune di esse) a valutare le attività immobilizzate al costo rivalutato in alternativa al costo storico. L art. 8 della Direttiva riguarda la possibilità di richiedere od obbligare le imprese alla valutazione a fair value di talune categorie di strumenti finanziari (derivati). Possibilità di estensione a tutte le altre categorie. Comma 6 art. 8 riguarda la possibilità di permettere od obbligare all utilizzo degli IFRS per la valutazione degli strumenti finanziari attivi e passivi. Probabile che il legislatore nazionale non permetterà, nè tantomeno obbligherà all uso del valore rideterminato o del fair value le società che continueranno ad adottare i principi contabili nazionali. 27 La consultazione del MEF e le prospettive di recepimento

28 Semplificazioni reali o meramente formali? La nuova direttiva prevede notevoli semplificazioni per micro imprese e piccole imprese. Diversi stakeholders esterni all impresa tra i quali le banche e gli enti finanziatori chiedono già oggi informazioni ben più specifiche di quelle già contenute per legge nel bilancio d esercizio. Resteranno di fatto lettera morta le semplificazioni previste dalla Direttiva? Revisione legale: onere o valore aggiunto? Non è previsto l obbligo di revisione per micro e piccole aziende e gruppi di piccole dimensioni (totale attivo: 4 milioni; totale fatturato: 8 milioni, numero medio dipendenti : 50. Se il nostro legislatore opterà per la totale esclusione di questa categoria (in Italia il 99,5% del totale delle imprese), una parte molto significativa sia per numero di aziende che per percentuale di PIL sarebbe esclusa dal controllo. 28 La consultazione del MEF e le prospettive di recepimento

29 La consultazione del MEF e le prospettive di recepimento La moltiplicazione dei modelli di informativa contabile Il recepimento della direttiva potrebbe creare quattro possibilità differenti di modelli contabili applicabili: gli IFRS e 3 differenti modulazioni delle norme civilistiche, in base alla categoria dimensionale di appartenenza. L aumentata vastità del numero di opzioni adottabili, specie per le imprese non appartenenti alla categoria dimensionale maggiore, potrebbe creare problemi di gestione delle informazioni di bilancio codificate (Registro delle imprese altre autorità pubbliche) oltre che una maggiore difficoltà di reperimento delle informazioni comparabili (analisti finanziari - funzionari pubblici) L equità fiscale Quali saranno gli effetti dell adozione di differenti modelli e sopratutto l atteso aumento consistente di società che passeranno agli IFRS (per maggiore patrimonializzazione) sul gettito fiscale complessivamente ottenibile dalle società di capitali a livello nazionale? 29

30 La consultazione del MEF e le prospettive di recepimento I principi contabili nazionali (appena rivisitati) dovranno esserlo ancora successivamente al recepimento della Direttiva? L attuazione della nuova direttiva comunitaria comporterà, in ogni caso, una modifica del Codice Civile che potrebbe comportare sia la forma delle tavole di sintesi del patrimonio e del reddito che le modalità di valutazione delle voci di bilancio, oltre al contenuto qualitativo e quantitativo della nota integrativa. Tale fatto, indipendentemente dalle opzioni che il legislatore deciderà di accogliere: (allargare o meno l uso del valore rideterminato o del fair value nella valutazione di attività fisse e taluni passivi dello stato patrimoniale). Questo comporterà l esigenza di procedere quanto prima possibile (ma comunque in tempo utile per l applicazione dal 1 gennaio 2016) ad un ulteriore aggiornamento di alcuni principi contabili nazionali da poco pubblicati in forma definitiva. 30

31 LE QUESTIONI APPLICATIVE DEI NUOVI OIC OIC 15 - Crediti

32 PRINCIPALI MODIFICHE RISPETTO AL VECCHIO OIC 15 VECCHIO PRINCIPIO Nel caso di trasformazione di un credito a breve termine in un credito a lungo termine si procede alla riclassificazione nella voce B.III.2 e all attualizzazione del credito stesso Trasformazione NUOVO PRINCIPIO Nel caso di trasformazione di un credito da breve a lungo, senza la corresponsione di interessi espliciti, si procede alla riclassifica in B.III.2 senza effettuare attualizzazioni. Crediti verso imprese soggette a comune controllo VECCHIO PRINCIPIO Non espressamente previsto. Cancellazione di crediti NUOVO PRINCIPIO Sono rilevati tra i crediti verso altri. Se di importo rilevante sono iscritti separatamente, 32 VECCHIO PRINCIPIO E consentita la cancellazione del credito dal bilancio a seguito di un operazione pro-soluto, in cui il rischio di insovenza e trasferito al cessionario NUOVO PRINCIPIO La cancellazione è consentita solo nel caso di operazioni che trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.

33 PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 15 Attualizzazione e scorporo Forniti alcuni chiarimenti in ordine allo scorporo/attualizzazione dei crediti. (Dal paragrafo 23.1 al 29 dell OIC 15). I chiarimenti riguardano l interesse esplicito e l interesse implicito relativo ai crediti a medio/lungo termine, la non applicabilità dello scorporo di interesse attivi ai crediti per depositi cauzionali, anticipi per costruzioni in corso, il tasso d interesse. Vendite a rate Precisato che nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà si iscrive in sede di consegna del bene il ricavo della vendita dal momento che il mantenimento della proprietà assolve solo ad una funzione di garanzia, mentre i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono immediatamente trasferiti. Fondo svalutazione crediti Chiariti alcuni aspetti del procedimento di valutazione collettiva dei crediti (concetto di classi omogenee), nonchè alcuni aspetti specifici delle svalutazioni dei crediti (crediti assistiti da garanzie o assicurati) 33

34 L attualizzazione dei crediti I crediti contrattualmente incassabili nel medio/lungo periodo (oltre i 12 mesi) dovrebbero normalmente maturare interessi allo scopo di mantenere inalterato nel tempo il valore nominale del credito stesso. Nel caso in cui il contratto non preveda in modo esplicito l ammontare degli interessi questi sono ritenuti impliciti nell importo stesso del valore nominale del credito. L OIC 15 (par. 23.1) richiede che in tale ultimo caso si debba scorporare dal prezzo un interesse appropriato da determinarsi sulla base della differenza del valore di mercato con pagamento a breve o, se non possibile, attualizzando il credito ad un appropriato tasso d interesse (par. 27) da determinare al momento della rilevazione iniziale senza ulteriori rimisurazioni. Il par. 25 evidenzia i casi in cui lo scorporo non si applica: (acconti, crediti con interesse basso per effetto di specifiche norme di legge, garanzie e cauzioni). 34

35 L attualizzazione dei crediti Il par. 27 dell OIC 15 indica che il tasso d interesse da utilizzare per l attualizzazione del credito dovrebbe approssimare teoricamente il tasso che sarebbe risultato se due parti indipendenti avessero negoziato una operazione similare. Praticamente tale tasso può corrispondere al saggio d interesse di mercato prevalente per finanziamenti di crediti con dilazioni e caratteristiche similari. Se questo risultasse significativamente oneroso è possibile fare riferimento al tasso di approvvigionamento di fondi esterni da parte dell azienda (esclusi finanziamenti per immobilizzazioni) come ad esempio scoperti bancari, anticipazioni finanziarie. Il tasso è quello della data dell operazione. Il par. 29 indica che l attualizzazione deve essere effettuata anche per i crediti esigibili entro i 12 mesi, qualora l impresa sia a conoscenza che verrà incassato oltre l anno (crediti verso la pubblica amministrazione). 35

36 L attualizzazione dei crediti Il par. 30 riguarda i crediti finanziari a media/lunga scadenza concessi a debitori senza corresponsione di interessi o con interessi irragionevolmente bassi. Tali crediti non derivando da operazioni di scambio di beni e servizi, non richiedono la scissione tra il valore del bene/servizio e la componente finanziaria. Qualora tale componente fosse rilevante si dovrà darne indicazione in nota integrativa. 36

37 ESEMPIO L attualizzazione dei crediti Credito commerciale di 150,000 (IVA compresa) sorto all inizio dell anno 2014 con scadenza al 31 dicembre Tasso d interesse: 3% - Durata del credito 2 anni Si applica la formula: VA = C/(1+i)ª VA = valore attuale dei crediti C = importo dei crediti commerciali I = tasso d interesse a = periodo di attualizzazione Valore attuale = /(1+0,03)x(1+0,03) = /1,0609 = ,39 Ammontare interessi impliciti = ,39 = 8.610,61 Interessi impliciti del 1 esercizio = ,39 x 3% = 4.241,68 Interessi impliciti del 2 esercizio = ( , ,68) x3% = 4.368,93 37 continua

38 L attualizzazione dei crediti SCRITTURE CONTABILI Valore attuale = /(1+0,03)x(1+0,03) = /1,0609 = ,39 Ammontare interessi impliciti = ,39 = 8.610,61 Interessi impliciti del 1 esercizio = ,39 x 3% = 4.241,68 Interessi impliciti del 2 esercizio = ( , ,68) x3% = 4.368,93 Rilevazione credito 2014: Crediti verso clienti a diversi a vendite a IVA debito Rilevazione degli interessi attivi impliciti del 2014: Vendite a Interessi attivi Rilevazione degli interessi attivi impliciti del 2015: Interessi attivi a Risconti passivi Nel 2015 alla riapertura dei conti: Risconti passivi a Interessi attivi

39 Cancellazione dei crediti OIC 15 par da 57 a 62 TRASFERIMENTO DI TUTTI I RISCHI I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono OPPURE La titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito Quando il credito è cancellato dal bilancio la differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito (valore nominale al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione crediti) al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione alla voce B14 del conto economico. 39

40 Cancellazione dei crediti OIC 15 par da 57 a 62 Quando la cessione non comporta la sua cancellazione in quanto non sono stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi il credito rimane iscritto in bilancio ed è assoggettato alle regole generali di valutazione previste dal principio. L eventuale anticipazione ricevuta a fronte della cessione (prosolvendo, sconto crediti ecc.) di una parte del corrispettivo da parte del cessionario è assoggettato alle normali regole dell OIC 15. A fronte dell anticipazione ricevuta si iscrive un debito verso il cessionario. Qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti ma rimangono a carico del cedente alcuni rischi minimali, se ricorrono le condizioni previste dall OIC 31, potrebbe essere necessario effettuare apposito accantonamento. 40

41 La cancellazione dei crediti OIC 15: Cancellazione dei crediti Il fondo svalutazione crediti deve essere utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva Rientrano in tale ambito le seguenti ipotesi: Transazione (art C.C.) Rinuncia al credito (art C.C.) Prescrizione (art C.C.) Chiusura della procedura fallimentare Cessione del credito 41

42 La cancellazione dei crediti OIC 15 appendice C: Cancellazione dei crediti Trasferimento di tutti i rischi SI NO Forfaiting Datio in solutum Conferimento del credito Cessione del credito pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito Cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito 42 Mandato all incasso Cambiali girate all incasso Pegno su crediti Cessione a scopo di garanzia Sconto, cessioni pro-solvendo Cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito

43 Trattamento delle perdite su crediti PER QUANTO RIGUARDA LA DEDUCIBILITA FISCALE: Art. 101 comma 5 TUIR successivamente alle modifiche apportate dal Decreto 83 (art. 101 comma 5 del TUIR) ma antecedentemente alla legge di stabilità 2014: La perdita su crediti si deduce se: E concluso un accordo di ristrutturazione del debito Il credito è di modesta entità ed è scaduto da 6 mesi Il diritto alla riscossione del credito si è prescritto IAS adopter: cancellazione dei crediti per eventi estintivi 43

44 44 Trattamento delle perdite su crediti Il trattamento contabile art. 101 co.5 (TUIR) Presenza di elementi certi e precisi ex lege: Credito di modesta entità quando è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso per le imprese di più rilevante dimensione (medio-grandi) per le altre imprese In questi casi Svalutazione civilistica = perdita fiscale Nessun tipo di problematica contabile/fiscale

45 Trattamento delle perdite su crediti Il trattamento contabile art. 101 co.5 Non esistono automatismi come accade per i crediti relativi a procedure concorsuali Necessaria un attenta analisi e riscontri documentali concreti Le casistiche valorizzate da prassi e giurisprudenza: Esperite azioni di recupero infruttuose Rinuncia per un calcolo di convenienza dell imprenditore Perdite su crediti di modesto importo (antieconomicità) dell azione di recupero Irreperibilità del debitore 45

46 Trattamento delle perdite su crediti ELEMENTI CERTI E PRECISI ULTERIORI IPOTESI Rinuncia al credito: necessario dimostrare la convenienza economica della scelta effettuata. L art c.c. sancisce che la dichiarazione da parte del creditore di remissione del debito esplica i propri effetti nel momento in cui il debitore ne ha avuto conoscenza e, al termine di congruo periodo di tempo, non dichiara di non volerne profittare. Con sentenza nr del 2001 la Cassazione richiede che la rinuncia sia deliberata dal C.d.A. (se esistente) e che la decisione sia presa in seguito ad una valutazione attenta delle condizioni economiche del cliente. Transazione: deve trovare giustificazione nella dimostrazione che l accordo raggiunto ha creato un effettivo risparmio nella gestione del credito. Opportuno avere tutta la documentazione probatoria del caso, come ad esempio gli elementi che denotano il parziale stato di insolvenza o sofferenza del debitore, nonchè l inutile esperimento dell azione legale per il recupero del credito e anche i pareri del consulente che sottolinea la convenienza economica dell operazione 46

47 Trattamento delle perdite su crediti ELEMENTI CERTI E PRECISI ULTERIORI IPOTESI Conciliazione giudiziaria o una sentenza: determinano in maniera certa la perdita deducibile. Inoltre... gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili : Il principio contabile introduce il concetto di processo di valutazione forfettario per la determinazione di una ragionevole attesa di perdite su crediti in ragione di una percentuale di crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate. Se l applicazione del principio supera la percentuale di svalutazione fiscalmente consentita? Crediti stornati con perdite in quanto ceduti prosoluto? 47

48 Trattamento delle perdite su crediti LE VALUTAZIONI PER I CREDITI DI IMPORTO SUPERIORE A QUELLI PREVISTI DALLA NUOVA NORMATIVA Per i modesti importi di credito che comunque superano anche di poco quelli fissati dalla nuova normativa quando si configurano gli elementi certi e precisi? Dovrebbe rimanere valida la tesi che non è necessaria la ricerca di rigorose prove formali proprio in considerazione che la lieve entità dei crediti renderebbe antieconomico e non conveniente intraprendere azioni di recupero con ulteriori oneri. 48

49 ALLINEAMENTO DELL OIC 15 E IFRS L OIC 15 nella sua versione definitiva ha eliminato, rispetto al principio precedente, tutti i riferimenti alla teoria e alle dottrine ragionieristiche, lasciando solo le regole pure e semplici e quindi avvicinandosi laddove possibile nell insieme ai Principi Contabili Internazionali. Alcune differenze riguardanti l attualizzazione dei crediti finanziari e commerciali che non generano interessi espliciti continuano a permanere. L attualizzazione dei crediti finanziari non origina scritture contabili ma l importo, qualora sostanziale, dovrà essere evidenziato in nota integrativa. Il trattamento previsto per la rilevazione dei crediti originati dall impresa (commerciali o finanziari) allo IAS 39 è quello del costo ammortizzato in base al tasso di interesse effettivo. Uniformarsi sarebbe stato in contrasto con l art art. 8 valore di presumibile realizzo e non valore attuale esistente alla fine di ogni esercizio come dal dettato IFRS. 49

50 LE QUESTIONI APPLICATIVE DEI NUOVI OIC OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore

51 PRINCIPALI MODIFICHE RISPETTO AL VECCHIO OIC 9 Indicatori di Perdita di valore (Impairment) VECCHIO PRINCIPIO Non espressamente previsti NUOVO PRINCIPIO Vengono forniti alcuni indicatori base, che il management deve verificare ad ogni data di riferimento di bilancio. Valore recuperabile VECCHIO PRINCIPIO NUOVO PRINCIPIO Prevede una sola metodologia per determinare il valore recuperabile. Prevede due metodologie distinte per la determinazione del valore recuperabile (metodo standard società di medie/grandi dimensioni e metodo semplificato piccole società 51

52 Le perdite durevoli di valore MODELLI PREVISTI DALL OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore Modello generale da adottare al superamento dei limiti previsti per il modello semplificato: richiede di determinare il valore recuperabile dell attività da confrontare con il valore contabile Modello semplificato da adottare quando per due esercizi consecutivi non vengono superati i seguenti parametri: Totale attivo < 20 milioni di Euro Ricavi netti < 40 milioni di Euro Dipendenti medi < 250 richiede di verificare la capacità di ammortamento da confrontare con l ammortamento delle attività. E richiesta la predisposizione di un piano massimo di 5 anni 52

53 Le perdite durevoli di valore MODELLO GENERALE OIC 9.12 richiede che la società valuti ad ogni data di riferimento del bilancio l esistenza o meno di uno o più indicatori che un immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se l indicazione sussiste la Società procede alla stima del valore recuperabile (definito come il maggiore tra il suo valore d uso ed il suo valore equo, al netto dei costi di vendita). La svalutazione viene effettuata quando il valore recuperabile è inferiore al valore netto contabile (già dedotti gli ammortamenti dell esercizio). 53

54 Le perdite durevoli di valore Evidenza degli indicatori (OIC9.13 OIC9. 27) Approccio normale Diminuzione del valore di mercato significativo non previsto Variazioni significative con effetto negativo (tecnologiche, di mercato o normative Aumento tassi interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti in grado di modifcare significativamente il tasso di attualizzazione adottato nel calcolo del valore d uso e riducano il valore equo. Valore contabile attività nette superiori al loro valore equo stimato Obsolescenza o deterioramento fisico di un attività risulta evidente Significativi cambiamenti con effetto negativo sulla Società nel modo in cui un attività viene utilizzata Indicazione che un attività possa aver subito una perdita durevole di valore : attività inultilizzata, piani di dismissione, ridefinizione vita utile andamento economico futuro atteso in peggioramento. Approccio semplificato Previsto in ugual modo Previsto in ugual modo Non previsto Previsto in ugual modo Previsto in ugual modo Previsto in ugual modo Previsto in ugual modo 54

55 Le perdite durevoli di valore APPROCCIO SEMPLIFICATO IN PRESENZA DI INDICATORI DI POTENZIALE PERDITA VERIFICA DELLA CAPACITA DI AMMORTAMENTO COMPLESSIVA ELEMENTI CARATTERIZZANTI INDICATORI DI POTENZIALE PERDITA DI VALORE CAPACITA DI AMMORTAMENTO AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI ED EVENTUALE RIPRISTINO 55

56 Le perdite durevoli di valore APPROCCIO SEMPLIFICATO IN PRESENZA DI: Indicatori di potenziale perdita di valore La verifica della capacità di ammortamento deve essere effettuata in presenza di indicatori di potenziale perdita di valore ESEMPI DI INDICATORI PERDITA DI ESERCIZIO PER LA QUALE NON E PREVISTO UN PRONTO RECUPERO POSSIBILE MANIFESTAZIONE DI PERDITE ANCHE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI MUTAMENTO DEL CONTESTO IN CUI OPERA L IMPRESA POSSIBILE RIDUZIONE DELLO SFRUTTAMENTO CAPACITA PRODUTTIVA 56

57 Le perdite durevoli di valore APPROCCIO SEMPLIFICATO IN PRESENZA DI: Capacità di ammortamento Stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e non ai flussi derivanti dalla singola immobilizzazione AMBITO DI APPLICAZIONE COMPLESSO AZIENDALE REGOLA GENERALE RAMI D AZIENDA SE INDIVIDUABILI NO SINGOLA IMMOBILIZZAZIONE COMPONENTI REDDITUALI DA CONSIDERARE Ricavi attesi dall utilizzo dei beni Costi fissi e variabili connessi allo svolgimento dell attività operativa ONERI FINANZIARI derivanti dall attività di finanziamento??? E evidenziato negli esempi all OIC 9 ma non è detto nel documento 57

58 Le perdite durevoli di valore APPROCCIO SEMPLIFICATO IN PRESENZA DI: Ammortamento delle immobilizzazioni AMBITO DI APPLICAZIONE Struttura produttiva esistente NO AMMORTAMENTI DERIVANTI DA FUTTURI INVESTIMENTI SI AMMORTAMENTI DERIVANTI DA FUTURI INVESTIMENTI CONNESSI AL MANTENIMENTO DELLA CAPACITA PRODUTTIVA IL VALORE NETTO CONTABILE SU CUI EFFETTUARE LA PROIEZIONE INCLUDE LA QUOTA DI AMMORTAMENTO DELL ANNO DI RIFERIMENTO 58 L AMMORTAMENTO ANNUO PRECEDE LA SVALUTAZIONE (EVENTUALE)

59 Le perdite durevoli di valore APPROCCIO SEMPLIFICATO IN PRESENZA DI: Svalutazione delle immobilizzazioni ed eventuale ripristino CAPACITA DI AMMORTAMENTO > AMMORTAMENTI FUTURI NESSUNA SVALUTAZIONE CAPACITA DI AMMORTAMENTO < AMMORTAMENTI FUTURI SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 59

60 Le perdite durevoli di valore APPROCCIO SEMPLIFICATO IN PRESENZA DI: Svalutazione delle immobilizzazioni ed eventuale ripristino Ammontare della svalutazione Differenza negativa tra capacità di ammortamento complessiva e ammortamenti immobilizzazioni materiali ed immateriali Attribuzione della svalutazione 1.Avviamento (priorità) 2.Proporzionalmente agli altri cespiti sulla base del valore contabile 3.Costi capitalizzati non esplicitamente previsto 60

61 Le perdite durevoli di valore APPROCCIO SEMPLIFICATO IN PRESENZA DI: Svalutazione delle immobilizzazioni ed eventuale ripristino Ripristino di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali CAPACITA DI AMMORTAMENTO > AMMORTAMENTI FUTURI e ammortamenti immobilizzazioni materiali ed immateriali RIPRISTINO DI VALORE NEL LIMITE DEL VALORE CHE LE ATTIVITA AVREBBERO AVUTO SE NON SI FOSSE SVALUTATO NO RIPRISTINO DI VALORE PER AVVIAMENTO E COSTI PLURIENNALI 61

62 Le perdite durevoli di valore CASO OPERATIVO L'impresa Beta operante nel settore della meccanica di precisione presenta al 31 dicembre 2014 le seguenti immobilizzazioni (dopo aver effettuato l'ammortamento dell'esercizio) (1) Avviamento Macchinario Automezzi Costo storico Costo storico Costo storico F. Ammortamento F. Ammortamento F. Ammortamento Val. Contabile Val. Contabile Val. Contabile vita utile residua 2 anni vita utile residua 3 anni vita utile residua 3 anni Amm. Annuo Amm. Annuo Amm. Annuo (1) non si considerano le problematiche fiscali

63 Le perdite durevoli di valore CASO OPERATIVO A seguito di un consistente calo della domanda realizzatosi nel corso dell'anno, l'impresa Beta procede alla verifica della presenza di eventuali perdite di valore delle immobilizzazioni Procede quindi al calcolo della capacità di ammortamento complessiva Anno Anno Anno n+1 n+1 n+1 Ricavi operativi (A) Costi fissi e variabili Margine operativo lordo Oneri finanziari (C) Capacità di ammortamento

64 Le perdite durevoli di valore CASO OPERATIVO Si procede quindi alla verifica della capacità di copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali Anno Anno Anno n+1 n+1 n+1 Amm.to avviamento Amm. Macchinario Amm. Automezzo Capacità di ammortamento Cpacità di copertura OCCORRE SVALUTARE LE IMMOBILIZZAZIONI PER UN AMMONTARE 64 COMPLESSIVO DI

65 Le perdite durevoli di valore CASO OPERATIVO La svalutazione di viene ripartita come segue: Svalutazione totale dell'avviamento La svalutazione residua di è ripartita sulle altre immobilizzazioni Macchinario Automezzi Valore contabile del cespite (A) Valore contabile complessivo (B) Percentuale di svalutazione (C=A/B) 66,67% 33,33% 100,00% Importo della svalutazione (C*20.000)

66 LE QUESTIONI APPLICATIVE DEI NUOVI OIC OIC 10 Rendiconto Finanziario

67 PRINCIPALI MODIFICHE RISPETTO AL VECCHIO OIC 12 Schema di rendiconto VECCHIO PRINCIPIO Prevede la possibilità di redigere il rendiconto finanziario in termini di Capitale Circolante Netto. NUOVO PRINCIPIO E stata eliminata questa possibilità e pertanto il rendiconto finanziario può essere solo predisposto in termini di liquidità. Classificazione VECCHIO PRINCIPIO NUOVO PRINCIPIO I dividendi pagati e ricevuti possono essere considerati flussi da operazioni di finanziamento e i dividendi ricevuti possono essere considerati flussi da operazioni di investimento. I dividendi ricevuti e pagati sono presentati distintamente, nella gestione reddituale e nell attività di finanziamento rispettivamente. 67

68 OIC 10 la redazione del rendiconto finanziario Il nuovo OIC 10 non introduce l obbligatorietà di presentazione del rendiconto finanziario che continua quindi ad essere un documento raccomandato ma non obbligatorio. E stato eliminato il concetto di risorse finanziarie inteso come capitale circolante netto. Il nuovo rendiconto finanziario si allinea quindi alla prassi internazionale (IAS 7) chiedendo di rappresentare la variazione delle disponibilità liquide. Questo modello di rendiconto è l unico ammesso dal nuovo OIC che inoltre affina ed avvicina alla prassi internazionale le definizioni di Gestione reddituale, Attività d investimento e Attività di finanziamento. 68

69 OIC 10 la redazione del rendiconto finanziario Gestione reddituale: Comprende le operazioni connesse all acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, nonchè le altre operazioni non ricomprese nell attività di investimento e finanziamento. Attività d investimento: Comprende le operazioni di acquisto e vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. L attività di finanziamento comprende le operazioni di ottenimento e restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. Attività di finanziamento: Comprende i flussi derivanti dall ottenimento o restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. Il principio richiede la rappresentazione distinta degli incassi e pagamenti derivanti da attività afferenti il capitale di rischio rispetto a quelli derivanti da attività afferenti il 69 capitale di debito.

70 In tema di classificazione delle voci di bilancio all interno del rendiconto finanziario sono state introdotte le modifiche seguenti: Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento). I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, nella gestione reddituale e nell attività di finanziamento rispettivamente. 70 OIC 10 la redazione del rendiconto finanziario

71 OIC 10 la redazione del rendiconto finanziario Specificato che il flusso finanziario derivante dall acquisizione di un ramo di azienda è presentato distintamente nell attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide o dismesse come parte dell operazione. Specificato che i flussi finanziari connessi ai derivati di copertura sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell elemento coperto. 71

72 OIC 10 la redazione del rendiconto finanziario I flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e classificati nella gestione reddituale. esempi di flussi finanziari in uscita sono: Il pagamento delle imposte alle autorità fiscali, inclusi i pagamenti degli acconti di imposta; Esempi di flussi finanziari in entrata sono: Corrispettivi ricevuti da autorità fiscali, incluse le eccdenze ed i rimborsi. 72

73 OIC 10 la redazione del rendiconto finanziario L analisi della situazione finanziaria da predisporre nella relazione sulla gestione si completa con la predisposizione ed il commento del rendiconto finanziario come raccomandato da OIC nel documento OIC 10 tenuto conto della sua rilevanza informativa. Il rendiconto finanziario fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società o del gruppo (compresa la liquidità e solvibilità) nell esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi. 73

74 OIC 10 la redazione del rendiconto finanziario I benefici informativi del rendiconto finanziario sono molteplici. Il rendiconto permette tra l altro, di valutare: a) le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura; b) la capacità della società o del gruppo di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e c) la capacità della società o del gruppo di autofinanziarsi. 74

75 OIC 10 la redazione del rendiconto finanziario Appendice B dell OIC 10 presenta un esempio di redazione del rendiconto finanziario secondo il metodo indiretto. L altro metodo il diretto presuppone l esistenza di una contabilità gestionale in grado di fornire l analisi degli incassi e pagamenti. 75 Documenti base da predisporre: Attività riclassificate evidenziando le disponibilità liquide (comprese le attività monetizzabili a breve) le attività correnti e le immobilizzazioni Passività riclassificate evidenziando le passività correnti, i debiti a medio lungo, il tfr, il capitale netto Conto economico riclassificato Movimenti dell esercizio delle attività e passività a lungo termine

76 ESEMPIO DI RENDICONTO FINANZIARIO OIC 10 la redazione del rendiconto finanziario A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) Utile (perdita) dell'esercizio 50 imposte sul reddito 50 interessi passivi 50 plusvalenze derivanti dalla cessione di attività -10 Utile (perdita) esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi, plus/minus cessione 140 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamento al fondo TFR 30 Ammortamenti delle immobilizzazioni 130 Totale rettifiche elementi non monetari 160 Flusso finanziario prima variazioni del ccn 300 Variazioni del capitale circolante netto incremento delle rimanenze -100 incremento dei crediti vs. Clienti -100 incremento dei debiti verso fornitori 115 decremento risconti attivi 10 totale variazioni CCN -75 Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 225 Altre rettifiche Interessi pagati -25 Imposte sul reddito pagate -40 Utilizzo del fondo TFR -20 totale altre rettifiche Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 140

77 OIC 10 la redazione del rendiconto finanziario B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento Immobilizzazioni materiali Investimenti -710 Incremento debiti verso fornitori per immobilizzazioni materiali 250 Prezzo di realizzo disinvestimenti di immobilizzazioni 40 Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -420 C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi di terzi Incremento debiti a breve verso banche 200 Accensione finanziamenti 150 Rimborso finanziamenti -50 Mezzi propri Aumento di capitale a pagamento 150 Dividendi pagati -20 Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 430 Incremento delle disponibilità liquide (a+b+c) 150 Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X 100 Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X

78 LE QUESTIONI APPLICATIVE DEI NUOVI OIC OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d esercizio

79 PRINCIPALI NOVITA RISPETTO AL VECCHIO OIC 12 Ambito di applicazione e raccomandazioni Il nuovo OIC 12 si applica alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata. Il nuovo OIC 12 raccomanda rispetto al vecchio, l applicazione dei contenuti anche alle società di persone e alle imprese individuali che svolgono attività commerciale, ancorchè per questi soggetti non si delinei alcun obbligo di legge. 79 Sistemazione dei contenuti in appendice Eliminata la parte del rendiconto finanziario, portata nel nuovo OIC 10, mentre le norme del Codice Civile che trattano della presentazione del bilancio di esercizio sono state riportate in apposite appendici ed eliminate dal testo principale del documento. Le parti in appendice del vecchio OIC 12 che seguono sono state tolte in quanto non più aggiornate e convogliate o destinate successivamente ad altri principi aggiornati: Movimenti voci P.N. Informativa area geografica Leasing Parti correlate Accordi fuori bilancio

80 PRINCIPALI CHIARIMENTI RISPETTO AL VECCHIO OIC 12 Inclusione Interpretativo n. 1 L interpretativo n. 1 riguardante la classificazione dei costi e dei ricavi nello schema di conto economico non ha più ragione di mantenere la specifica autonomia che era stata data nel 1998 al fine di correlare la classificazione civilistica alla base imponibile IRAP, in quanto l art. 5 comma 5 del Decreto IRAP rinvia ai principi contabili per il calcolo IRAP. Attività ordinaria : caratteristica ed accessoria (OIC 12.32/38) L attività ordinaria è costituita dall attività caratteristica (tipica dell impresa) insieme all attività cosidetta accessoria e a quella di natura finanziaria. Il principio precisa che l attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all attività ordinaria. Sono considerati straordinari gli eventi accidentali e infrequenti e le operazioni infrequenti che sono estranee all attività ordinaria. La straordinarietà dell evento o dell operazione è determinata in funzione della loro natura in relazione all ordinaria attività della società. Restano esclusi gli eventi che, pur accidentali e non ricorrenti nel loro verificarsi o nel loro ammontare sono connessi all ordinaria attività della società Esempio: crollo accidentale di uno stabilimento è evento straordinario per società industriale non lo è per società di assicurazione che lo abbia assicurato. La Direttiva 34 non riconosce l esistenza dell attività straordinaria (dal 2016). 80

81 PRINCIPALI NOVITA RISPETTO AL VECCHIO OIC 12 Lo schema di conto economico in relazione all attività Attività caratteristica (tipica) Attività accessoria (atipica) Per esempio l affitto di immobili civili di proprietà di una società industriale: l attività non è caratteristica o tipica ma è svolta con carattere di continuità. I proventi e gli oneri relativi sono contabilizzati nelle voci A5 e B14. L attività caratteristica e l attività accessoria sono comprese nelle aree A e B dello schema. L attività finanziaria è compresa nelle aree C ed E mentre quella straordinaria nell area E dello schema. La scelta della voce più rilevante Viene precisato che, nei casi in cui un elemento dell attivo o del passivo di Stato Patrimoniale di per sè potrebbe ricadere in più di una voce dello schema di legge, gli amministratori debbano scegliere in quale voce classificarlo, sulla base della maggiore rilevanza per il lettori esterni del bilancio, fatta salva la possibilità che un principio contabile ne richieda una specifica classificazione. 81

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