ETICHETTATURE. A cura del dott. Alfredo Di Santo Ordine interprovinciale dei chimici di Gorizia, Pordenone e Udine

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1 ETICHETTATURE A cura del dott. Alfredo Di Santo Ordine interprovinciale dei chimici di Gorizia, Pordenone e Udine Prefazione Le etichette dei vari prodotti contengono utili ed importanti informazioni. I termini complicati, le sigle, le unità di misura, i numeri riportati sulle etichette possono, a prima vista, sembrare un enigma difficile da decifrare, ma è sufficiente disporre di chiavi di lettura specifiche per trovare tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole. Le etichette non devono quindi essere viste dai consumatori come un reticente nemico ma piuttosto come un prezioso alleato. Le etichette dovrebbero pertanto essere sempre lette in modo attento ed approfondito per valorizzare tutte le informazioni di cui sono portatrici. Esistono centinaia di pubblicazioni su questo argomento. Molte di esse sono scritte da portatori di interessi e a volte enfatizzano alcuni aspetti mentre sorvolano su altri. Questo opuscolo intende esplicitare leggi, direttive e regolamenti italiani e comunitari in modo imparziale, senza aggiungere interpretazioni soggettive. La pubblicazione tratta in prevalenza l'etichettatura dei prodotti alimentari, ma si estende anche ad altri prodotti di consumo. Per comprendere i vari passaggi è importante conoscere la differenza che esiste tra una Direttiva e un Regolamento della Commissione Europea. La direttiva e comparabile ad una legge italiana, viene discussa in parlamento, approvata, promulgata. Gli stati membri hanno un certo numero di anni per recepirla e farla entrare in vigore. Spesso l Italia viene condannata per i suoi ritardi. Il Regolamento invece è simile ad un Decreto legislativo; entra in vigore contemporaneamente alle ore 00:00 del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Europea. Non ci sono possibilità di proroghe! È applicato allo stesso modo in tutti i 28 paesi membri. Uno Stato, nel campo alimentare, può introdurre delle variazioni in senso restrittivo solo se può dimostrare un rischio per la salute della propria popolazione.

2 OLIO DI OLIVA Come si legge un'etichetta di olio d oliva (fonte: Portale dei Frantoi oleari): Origine obbligatoria in etichetta La designazione dell origine può figurare sull etichetta unicamente per l olio extra vergine d oliva e per l olio d oliva vergine, per essa si intende l indicazione di un nome geografico (art. 4 Reg. CE 1019/02 e successive modifiche).

3 In particolare è obbligatorio indicare sull'etichetta l'origine: - comunitaria o un riferimento all'unione europea (es. UE, Made in UE o simili) - Stato membro dell'ue (es. Italia, Made in Italy, prodotto italiano o simili) - Stato extra UE (es. Tunisia, Made in Tunisia o simili) - nome geografico relativo a una DOP/IGP (es. Collina di Brindisi, Alto Crotonese ecc), denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione. NB. è vietata l'indicazione in etichetta di qualsiasi altro nome geografico diverso da quelli consentiti dalla normativa vigente. Nel caso di miscele di oli di oliva ottenuti da oli provenienti da Stati membri o paesi terzi, in etichetta dovrà essere apposta una delle seguenti diciture: miscela di oli di oliva comunitari oppure un riferimento allo Stato d origine comunitario; miscela di oli di oliva non comunitari oppure un riferimento al Paese d origine non comunitario; miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari oppure un riferimento allo Stato d origine comunitario e non comunitario Indicazioni facoltative Fermo restando che ogni singola partita di prodotto deve essere accompagnata dall'idonea documentazione. Articolo 5 (Reg. 1019/2002 e succ. modifiche) Tra le indicazioni facoltative che possono figurare sull'etichetta di un olio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quelle citate nel presente articolo sono soggette rispettivamente ai seguenti obblighi: a) l'indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d'oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 C con una prima spremitura meccanica della pasta d'olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche; b) l'indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d'oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d'olive; c) le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all odore possono figurare unicamente per gli oli extra vergini di oliva e gli oli di oliva vergini; i termini di cui all allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche possono figurare sull etichetta unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche; d) l'indicazione dell'acidità o dell'acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 2568/91. «I prodotti venduti sotto marchi la cui domanda di registrazione è stata presentata entro e non oltre il 1 marzo 2008 e che contengono almeno uno dei termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono non essere conformi ai requisiti dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002 fino al 1 novembre 2011.»; Avvertenze e consigli per il consumatore. Si consiglia di acquistare sempre prodotti correttamente etichettati a norma di legge vigente. Per essere certi di comprare olio vergine o extravergine di oliva 100% italiano

4 bisogna prestare molta attenzione alla designazione di origine, il produttore italiano ha tutto l interesse e la volontà di indicare in etichetta questo dato in modo chiaro e ben leggibile. Mentre oli non italiani, miscele ottenute da oli provenienti da Stati membri o paesi terzi, vengono segnalati, ricordiamo che è obbligatorio, sul retro etichetta, spesso, in caratteri piccoli che si confondono con altre informazioni. Per quanto riguarda gli Oli di oliva Biologici : Il 1 gennaio 2009 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. Le produzioni biologiche che sono certificate da un Ente di Certificazione terzo e indipendente confermano al consumatore che l'agricoltore che applica correttamente le tecniche dell'agricoltura biologica e che è regolarmente sottoposto ai controlli può certificare le produzioni ottenute con metodo biologico. La certificazione è un'attestazione formale che indica la provenienza "biologica " delle produzioni e può avvenire con un vero e proprio certificato di produzione. Le certificazioni possono essere di prodotto o di filiera in questo caso l Ente controlla e certifica dalla pianta alla etichettatura delle confezioni, controlla anche che siano utilizzate le apposite diciture autorizzate regolarmente dalla legge. Sia il certificato di produzione che l'autorizzazione alla stampa delle etichette sono rilasciate dall'organismo di controllo su richiesta del produttore e, ad avviso dello scrivente, sono da preferire a chi non ne fa uso. Con il Reg. Ce 1531/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001 sono state fissate le descrizioni e definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva, in vigore dal 1 novembre 2003, che si riportano qui di seguito, la acidità libera, i perossidi delle varie tipologie: Olio extra vergine di oliva, la cui acidità libera, espressa in acido oleico è al massimo di 0,8 g per 100 g e perossidi max 20mcq/O2/Kg; Olio di oliva vergine, la cui acidità libera, espressa in acido oleico è al massimo di 2 g per 100 g e avente i perossidi max 20mcq/O2/Kg; Olio d'oliva vergine lampante, acidità libera max 2,0% espressa in acido oleico e i perossidi non hanno limiti; Olio di oliva raffinato. Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente i prerossidi max 5 mcq/o2/kg; Olio di sansa di oliva greggio. Olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio d'oliva lampante, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

5 Olio di oliva. Olio ottenuto dal taglio di olio d'oliva vergine diverso dall'olio lampante e olio d'oliva raffinato, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente i perossidi max. 15 mcq/o2/kg; Olio di sansa di oliva raffinato. Olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria; Olio di sansa di oliva. Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria. Il Reg. CEE 2568/91, prevede anche altri parametri per analizzare gli oli di oliva e per definirne la genuinità che sono: cere, % di acidi saturi in posizione 2 nel trigliceride e dei valori di analisi in spettrofotometria del K 232 e K 270 e la differenza tra i due. Le leggi ed i regolamenti vigenti non includono analisi più precise e veloci, come la gascromatografia, che permettono di valutare la purezza di un olio. Le eventuali sofisticazioni sono sempre più spinte e solo analisi moderne e precise possono scoprirle. Il parametro del valore di perossidi è importante perché è la spia di allerta sullo stato di possibile irrancidimento dell olio. Il numero di perossidi è un parametro chimico che indica lo stato di conservazione dell olio, infatti misura la quantità di ossigeno che è stata assorbita dall olio. I processi di invecchiamento, infatti, portano l olio a progressiva ossidazione, con crescente formazione di perossidi, che sono specie chimiche derivate dall ossidazione dei grassi insaturi dell olio. Più alto è il numero di perossidi e maggiori saranno state le reazioni ossidative alle quali è andato incontro l olio. Più facilmente l olio diventerà rancido.

6 UOVA Una volta esisteva l uovo e basta. Non aveva data di durabilità. Non aveva iscrizioni, aveva classi di appartenenza ecc., al massimo cambiavano i colori. Sapevamo che quelle bianche erano state stabilizzate e sterilizzate con immersione in calce viva. A questo proposito ricordiamo ai consumatori di mantenere le uova in frigorifero a 4 C, per quanto gli allevamenti e le industrie di confezionamento abbiano fatto passi da giganti negli ultimi anni, il pericolo di inquinamento da salmonella è sempre in agguato. A causa dell invecchiamento dell uovo, i pori della buccia si allargano e gli eventuali batteri di salmonella penetrano all interno e inquinano l uovo con conseguenze che possono essere anche gravi oltre che spiacevoli. Le uova fresche, sono classificate secondo il peso, con i seguenti criteri: XL - Grandissime: 73 g e più L - Grandi: 63 g e più ma inferiori a 73 g, M - Medie: 53 g e più ma inferiori a 63 g, S - Piccole: meno di 52 g Classificazione in base alla freschezza Categoria A: uova fresche, di prima qualità. Devono essere consumate entro al massimo 28 giorni dalla data di deposizione. All interno di questa categoria rientrano le uova extra, che vengono commercializzate entro il settimo giorno dall imballaggio. Categoria B: uova di seconda qualità Categoria C: uova declassate, o destinate all industria. ALLERGENI

7 Nel 2011 la Comunità Europea, al fine di garantire ai consumatori una più adeguata informazione sull etichettatura degli alimenti, ha emanato il Regolamento UE 1169/2011 che introduce alcune importanti novità in materia di allergeni. In sostanza, rimane invariato l obbligo già previsto dalla precedente normativa di indicare nell elenco degli ingredienti la presenza di qualsiasi elemento che possa provocare nel consumatore allergie o intolleranze, mentre viene introdotto a partire dal 13 dicembre 2014 il nuovo obbligo di evidenziare dette sostanze con un carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati (per esempio con carattere grassetto, con colore o dimensione differente ecc.). L obbligo di indicazione degli allergeni riguarda anche gli alimenti e bevande preparati e somministrati nei pubblici esercizi, quali ristoranti, bar e simili, ed i prodotti allo stato sfuso venduti al consumatore nei negozi al dettaglio, pasticcerie, panifici, gelaterie, gastronomie e simili. La norma comunitaria, inoltre, fornisce un elenco completo delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze e precisamente: 1) Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; b) maltodestrine a base di grano; c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola; 2) Crostacei e prodotti a base di crostacei; 3) Uova e prodotti a base di uova. 4) Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: 5) Arachidi e prodotti a base di arachidi. 6) Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia 7) Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola b) lattiolo 8) Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l alcol etilico di origine agricola 9) Sedano e prodotti a base di sedano. 10) Senape e prodotti a base di senape. 11) Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

8 12) Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 13) Lupini e prodotti a base di lupini. 14) Molluschi e prodotti a base di molluschi. Le sostanze sopra elencate hanno causato almeno un decesso nella Comunità Europea. L esercente è tenuto a preparare un elenco degli ingredienti da utilizzati e messi a disposizione dei clienti. Dovesse avere una quantità alta di prodotti o una gamma in continua variazione è possibile mettere in bella mostra un cartello di questo tipo: Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze utilizzati in questo esercizio e presenti nell allegato II del Reg. UE n. 1169/ Cereali contenenti glutine, cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi derivati e prodotti derivati 2. Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland, e i loro prodotti 3. Crostacei e prodotti a base di crostacei 4. Sedano e prodotti a base di sedano 5. Uova e prodotti a base di uova 6. Senape e prodotti a base di senape 7. Pesce e prodotti a base di pesce 8. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo 9. Arachidi e prodotti a base di arachidi 10.Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg 11.Soia e prodotti a base di soia 12.Lupini e prodotti a base di lupini 13.Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 14.Molluschi e prodotti a base di molluschi

9 Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio ed è possibile consultare l apposita documentazione che verrà fornita a richiesta. La Direzione E' importante sapere qual è la differenza tra allergia e intolleranza. Conoscere questa differenza è molto importante per la qualità della vita. E' importante sapere che gli alimenti senza glutine (quelli con la spiga per intendersi) sono adatti alla alimentazione degli intolleranti, ma possono essere molto pericolosi per gli allergici. Quando c'è di mezzo la salute e bene rivolgersi sempre ad un medico evitando il passaparola o al fai da te. Definizioni: Una reazione negativa al cibo è spesso erroneamente definita allergia alimentare. In molti casi è provocata da altre cause come un intossicazione alimentare di tipo microbico, un avversione psicologica al cibo o un intolleranza ad un determinato ingrediente di un alimento. L allergia alimentare è una forma specifica di intolleranza ad alimenti o a componenti alimentari che attiva il sistema immunitario. Un allergene (proteina presente nell alimento a rischio che per la maggioranza delle persone è del tutto innocua) innesca una catena di reazioni del sistema immunitario tra cui la produzione di anticorpi. Gli anticorpi determinano il rilascio di sostanze chimiche organiche, come l istamina, che provocano vari sintomi: prurito, naso che cola, tosse o affanno. Le allergie agli alimenti o ai componenti alimentari sono spesso ereditarie e vengono in genere diagnosticate nei primi anni di vita. L intolleranza alimentare coinvolge il metabolismo ma non il sistema immunitario. Un tipico esempio è l intolleranza al lattosio: le persone che ne sono affette hanno una carenza di lattasi, l enzima digestivo che scinde lo zucchero del latte.

10 INDICAZIONE DELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE Il Regolamento UE 1169/2011 ha introdotto un altra variazione in etichetta, questa volta a favore dei produttori o meglio delle multinazionali e della grande distribuzione. E' stato infatti eliminato l obbligo di indicare lo stabilimento di produzione dell alimento, quando questo non è venduto direttamente. Esempio: - prima: prodotto da Tal de' Tali, via Garibaldi, 1 Caprera per XXX in via ZZ a YY - dopo: prodotto da XXX in via ZZ a YY. All inizio di settembre 2015 il Governo ha assicurato che con la legge di delegazione comunitaria ripristinerà questo obbligo, ma solo per gli alimenti prodotti in Italia per il solo mercato italiano. Questa può essere una opportunità per i nostri produttori, bisognerà vedere se i produttori ed il commercio sapranno sfruttare questa normativa annunciata come una opportunità per spingere ancora di più il Made in Italy. Non bisogna dimenticare però che per vendere all estero gli stessi produttori dovranno avere doppie confezioni e soprattutto che i prodotti confezionati all estero continueranno a essere in vendita sul nostro mercato senza l'indicazione del produttore. Solo nei prodotti di origine animale avremo ancora il bollo CE, che ci permetterà almeno di conoscere il paese di provenienza dell alimento.

11 PRODOTTI DI RICORRENZA: PANETTONE, PANDORO, COLOMBA ECC. In questa sezione, senza l'intento di privilegiare l industria a discapito dell'impresa artigianale, vengono descritti i disciplinari che dal 2005 tutelano le denominazioni di alcuni prodotti di ricorrenza e di altri prodotti tipicamente italiani. Lo scopo dell emanazione di questi disciplinari, con uno studio durato una decina d anni, era ed è quello di impedire la vendita sul territorio nazionale di prodotti contraffatti o quanto meno non genuini provenienti da paesi esteri. Purtroppo questi disciplinari sono diventati una fonte di scontro politico/produttivo fra grandi e piccoli produttori che non sempre li seguono per le loro produzioni. Ad esempio, non seguendo esattamente il disciplinare del Panettone non lo potrà etichettare come tale, ma come prodotto da forno. A guardare bene i prodotti offerti in alcuni negozi ci si può accorgere che sono pubblicizzati come Panettoni o Pandori o Colombe e poi nella etichetta degli ingredienti ( se c è!) si trova la scritta prodotto da forno. In questi ultimi anni arrivano in Italia intermedi di pasta o pasta lievitata congelata di paesi esteri, comunitari e non, che vengono cotti e quindi etichettati come italiani. Altro discorso sono amaretti e savoiardi dove la caratterizzazione viene data dagli ingredienti come armelline o uova come da disciplinare sotto riportato. Quantità e qualità inferiori o difformi dovrebbero escludere la denominazione di vendita come savoiardo o amaretto. Si invitano, pertanto, i consumatori a leggere bene le etichette prima di acquistare i prodotti. Di seguito il testo del disciplinare: DECRETO 22 luglio 2005: Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno. (Pubblicato nella G.U. n. 177 del 1 agosto 2005) IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed in particolare l'art. 4, commi 66 e 67, il quale prevede che con uno o piu' decreti ministeriali sono stabilite la definizione e le condizioni d'uso delle denominazioni di vendita di alcuni prodotti da forno. Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1993, n. 283; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni; Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi e per gli effetti della direttiva 98/34/CE; Ritenuta la necessita' di assicurare la trasparenza del mercato, proteggere ed informare adeguatamente il consumatore attraverso la definizione di taluni prodotti dolciari da forno di largo consumo in relazione alla loro composizione, Adottano il seguente decreto:

12 Art. 1. Panettone 1. La denominazione «panettone» e' riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma a base rotonda con crosta superiore screpolata e tagliata in modo caratteristico, di struttura soffice ad alveolatura allungata e aroma tipico di lievitazione a pasta acida. 2. Salvo quanto previsto all'art. 7, l'impasto del panettone contiene i seguenti ingredienti: a) farina di frumento; b) zucchero; c) uova di gallina di categoria «A» o tuorlo d'uovo, o entrambi, in quantita' tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo; d) materia grassa butirrica, in quantita' non inferiore al sedici per cento; e) uvetta e scorze di agrumi canditi, in quantita' non inferiore al venti per cento; f) lievito naturale costituito da pasta acida; g) sale. 3. E' facoltà del produttore aggiungere anche i seguenti ingredienti: a) latte e derivati; b) miele; c) malto; d) burro di cacao; e) zuccheri; f) lievito avente i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, fino al limite dell'un per cento; g) aromi naturali e naturali identici; h) emulsionanti; i) il conservante acido sorbico; j) il conservante sorbato di potassio. 4. Il calcolo delle percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 2 e 3 e' effettuato conformemente all'allegato I, punto 1; 5. Il panettone e' prodotto secondo il procedimento di cui all'allegato II, punto 1. Art. 2. Pandoro 1. La denominazione «pandoro» e' riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida di forma a tronco di cono con sezione a stella ottagonale e con superficie esterna non crostosa, una struttura soffice e setosa ad alveolatura minuta ed uniforme ed aroma caratteristico di burro e vaniglia. 2. Salvo quanto previsto all'art. 7, l'impasto del pandoro contiene i seguenti ingredienti: a) farina di frumento; b) zucchero; c) uova di gallina di categoria «A» o tuorlo d'uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo; d) materia grassa butirrica, in quantità non inferiore al venti per cento; e) lievito naturale costituito da pasta acida; f) aromi di vaniglia o vanillina; g) sale. 3. E' facoltà del produttore aggiungere anche i seguenti ingredienti: a) latte e derivati; b) malto; c) burro di cacao; d) zuccheri; e) lievito avente i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, fino al limite dell'un per cento; f) zucchero impalpabile; g) aromi naturali e naturali identici; h) emulsionanti; i) il conservante acido sorbico; j) il conservante sorbato di potassio. 4. Il calcolo delle percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 2 e 3 e' effettuato conformemente all'allegato I, unto Il pandoro e' prodotto secondo il procedimento di cui all'allegato II, punto 2. Art. 3. Colomba 1. La denominazione «colomba» e' riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma irregolare ovale simile alla colomba, una struttura soffice ad alveolatura allungata, con

13 glassatura superiore e una decorazione composta da granella di zucchero e almeno il due per cento di mandorle, riferito al prodotto finito e rilevato al momento della decorazione. 2. Salvo quanto previsto all'art. 7, l'impasto della colomba contiene i seguenti ingredienti: a) farina di frumento; b) zucchero; c) uova di gallina di categoria «A» o tuorlo d'uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo; d) materia grassa butirrica, in quantità non inferiore al sedici per cento; e) scorze di agrumi canditi, in quantità non inferiore al quindici per cento; f) lievito naturale costituito da pasta acida; g) sale. 3. E' facoltà del produttore aggiungere anche i seguenti ingredienti: a) latte e derivati; b) miele; c) burro di cacao; d) malto; e) zuccheri; f) lievito avente i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, fino al limite dell'un per cento; g) aromi naturali e naturali identici; h) emulsionanti; i) il conservante acido sorbico; j) il conservante sorbato di potassio. 4. La glassatura superiore di cui al comma 1 e' ottenuta con albume d'uovo e zucchero. 5. E' facoltà del produttore aggiungere agli ingredienti di cui al comma 4 i seguenti: a) mandorle, armelline, nocciole e anacardi finemente macinati; b) farina di riso, di mais e di frumento; c) cacao avente requisiti di cui all'allegato I, punto 2, decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178; d) zuccheri; e) amidi; f) oli vegetali; g) aromi naturali e naturali identici; h) emulsionanti; i) il conservante acido sorbico; j) il conservante sorbato di potassio. 6. Il calcolo delle percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 1, 2 e 3 e' effettuato conformemente all'allegato I, punto La colomba e' prodotta secondo il procedimento di cui all'allegato II, punto 3. Art. 4. Savoiardo 1. La denominazione «savoiardo» e' riservata al biscotto di pasticceria all'uovo avente forma caratteristica a bastoncino con struttura caratterizzata da alveolatura minuta e regolare e con superficie superiore ricoperta di zucchero ed aroma tipico di vaniglia e limone. Il prodotto deve presentare una percentuale di umidita' tra il quattro per cento e il dodici per cento. 2. Salvo quanto previsto all'art. 7, l'impasto del savoiardo contiene i seguenti ingredienti: a) zuccheri; b) farina di frumento; c) uova intere di gallina di categoria «A» in quantità non inferiore al ventisei per cento. 3. E' facoltà del produttore aggiungere anche i seguenti ingredienti: a) amido, fecole; b) lattosio, proteine del latte; c) agenti lievitanti; d) aromi di vaniglia, vanillina; e) aroma di limone, olio essenziale di limone; f) sale. 4. Il calcolo delle percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 2 e 3 e' effettuato conformemente all'allegato I, punto Il savoiardo e' prodotto secondo il procedimento di cui all'allegato II, punto 4. Art. 5. Amaretto

14 1. La denominazione «amaretto» e' riservata al biscotto di pasticceria a pasta secca avente forma caratteristica tondeggiante, con struttura cristallina e alveolata e superficie superiore screpolata e gusto tipico di mandorla amara, con eventuale aggiunta di granella di zucchero. Il prodotto presenta una percentuale di umidità inferiore al tre per cento. 2. Salvo quanto previsto all'art. 7, l'impasto dell'amaretto contiene i seguenti ingredienti: a) zucchero (saccarosio); b) mandorle di albicocca (armelline), con contenuto di grasso superiore al quarantacinque per cento, mandorle, singolarmente o in combinazione, in quantità tali da garantire non meno del tredici per cento; c) albume d'uovo di gallina. 3. E' facoltà del produttore aggiungere anche i seguenti ingredienti: a) aromi; b) agenti lievitanti; c) latte: intero, scremato in polvere; d) lattosio; e) proteine del latte; f) sale. 4. Il calcolo delle percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 2 e 3 e' effettuato conformemente all'allegato I, punto L'amaretto e' prodotto secondo il procedimento di cui all'allegato II, punto 5. Art. 6. Amaretto morbido 1. La denominazione «amaretto morbido» e' riservata al biscotto di pasticceria a pasta morbida avente forma caratteristica tondeggiante, con superficie superiore screpolata. Il prodotto deve presentare una percentuale di umidita' almeno dell'otto per cento. 2. Salvo quanto previsto all'art. 7, l'impasto dell'amaretto morbido contiene i seguenti ingredienti: a) zucchero (saccarosio); b) mandorle di albicocca (armelline), con contenuto di grasso superiore al quarantacinque per cento, mandorle, singolarmente o in combinazione, in quantità tali da garantire non meno del trentacinque per cento: c) albume d'uovo di gallina. 3. E' facoltà del produttore aggiungere anche i seguenti ingredienti: a) miele; b) sciroppo di glucosio; c) aromi; d) agenti lievitanti; e) proteine del latte; f) il conservante: acido sorbico; g) il conservante: sorbato di potassio; h) l'umidificante: sorbitolo; i) sale. 4. Il calcolo delle percentuali degli ingredienti menzionati ai commi 2 e 3 e' effettuato conformemente all'allegato I, punto L'amaretto morbido e' prodotto secondo il procedimento di cui all'allegato II, punto 6. Art. 7. Prodotti speciali e arricchiti 1. In deroga a quanto previsto all'art. 1, comma 2, l'impasto base del panettone può essere caratterizzato dall'assenza di uvetta o scorze di agrumi canditi o di entrambi. 2. In deroga a quanto previsto all'art. 3, comma 2, l'impasto base della colomba può essere caratterizzato dall'assenza di uvetta o di scorze di agrumi canditi nonché, nel caso di colombe ricoperte o da ricoprire con altri ingredienti caratterizzanti, dall'assenza della glassatura superiore con relativo decoro oppure dalla sostituzione di uno o di entrambi i componenti del decoro di cui all'art. 3, comma E' in facoltà del produttore aggiungere al panettone, al pandoro e alla colomba: farciture, bagne, coperture, glassature, decorazioni e frutta, nonché altri ingredienti caratterizzanti, ad eccezione di altri grassi diversi dal burro. Il prodotto così finito contiene almeno il cinquanta per cento dell'impasto base di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 1, 2 e 3, calcolato sul peso del prodotto finito. 4. E' in facoltà del produttore aggiungere al savoiardo, all'amaretto e all'amaretto morbido farciture, coperture, glassature, decorazioni, nonché altri ingredienti caratterizzanti. Il prodotto così finito, comunque, contiene almeno il sessanta per cento dell'impasto base di cui ai commi 2 e 3 degli articoli 4, 5 e 6, calcolato sul peso del prodotto finito.

15 GENUINO Talvolta, nel corso di questo breve documento si è parlato di prodotti genuini. Nell uso comune un prodotto genuino viene inteso come prodotto non alterato, non sofisticato e quindi che non fa male. In giurisprudenza, quando si legge dei sequestri operati dai NAS di prodotto non genuino non sempre si intendono prodotti tossici per l uomo o il consumatore, bensì prodotti non conformi alla legislazione corrente. Si veda lo scandalo del Sauvignon scoppiato in FVG nel settembre 2015 per l utilizzo da parte di alcuni produttori di lieviti non permessi dal disciplinare dei vini DOC e quindi non genuini. Questi vini non fanno alcun male al consumatore, anzi esaltano, furbescamente, le proprietà di questo vitigno e quindi, trattasi, semmai, di frode in commercio. Dalla Treccani: genuino agg. [dal lat. genuinus, der. di genu «ginocchio»; riferito in origine al figlio che il padre riconosceva prendendolo sulle proprie ginocchia, fu sentito poi come affine di gignĕre, genus, ecc., donde gli usi traslati]. Non alterato, non sofisticato, quindi vero, schietto, autentico, naturale: vino g.; prodotti g. di fattoria; documento g.; anche di cose astratte:sentimenti g.; notizia g., che viene da fonte sicura e perciò esatta; un riso g., schietto, spontaneo, e così una frase,un espressione g.; talora con riferimento a persona: ha un carattere aperto e g.; è una ragazza veramente genuina. Avv.genuinaménte, con schiettezza, con spontaneità genuina.

16 Prodotti di IV Gamma I prodotti della IV gamma sono sempre più diffusi per la loro facilità di utilizzo. Anche in questo caso esiste una legge che disciplina la produzione e ne regola la commercializzazione: legge 23/05/2011 n. 77. A differenza di quanto si possa pensare, la produzione sembra semplice ma è invece piena di insidie soprattutto in fase di raccolta e mondatura dei prodotti. Ogni tanto si sentono notizie allarmistiche per la presenza di insetti all interno di confezioni. Sono eventi spiacevoli, ma che purtroppo possono avvenire, il rischio zero non esiste. Nonostante tutte le precauzioni che si possono prendere statisticamente si può avere l incidente. Come recita un antico adagio l incidente ci può essere, non si deve però replicare. L art 1 recita: La presente legge disciplina la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2. L art 2 recita: si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva. Vengono definite anche le procedure di commercializzazione con due commi: 1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. E' consentita l'eventuale aggiunta, in quantità percentualmente limitata definita dal decreto di cui all'articolo 4, di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi. 2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti lungo l'intera filiera distributiva o mediante distributori automatici, purché siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4. I valori chimico fisici, le gamme peso e le temperature di conservazione. Come avviene, direi quasi sempre in Italia, questo regolamento è stato emanato il 20/06/2014 (tre anni dopo). In esso si definiscono Art. 1 Campo di applicazione 1. In applicazione dell'art. 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, il presente decreto stabilisce: a) fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti all'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004, i parametri chimico-fisici ed igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;

17 b) i requisiti qualitativi minimi dei prodotti ortofrutticoli destinati alla preparazione in prodotti di quarta gamma; c) le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma a tutela del consumatore. inoltre Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Lavorazione: tutte le fasi del processo di preparazione del prodotto, comprendente selezione, cernita, monda o taglio, lavaggio, asciugatura, e di confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva; b) Distribuzione: tutte le fasi della commercializzazione del prodotto di quarta gamma, dalla immissione in commercio alla vendita della singola unità, ivi comprese in particolare le attivita' di carico, scarico, deposito ed esposizione per la vendita al consumatore finale. 2. Ai fini del presente decreto si applicano altresì le pertinenti definizioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002, le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 852/2004 e le definizioni previste dal regolamento (CE) n. 882/2004, nonché la definizione di cui all'art. 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 2073/2005. Art. 3 Requisiti degli stabilimenti di lavorazione, in cui vengono elencati e codificati i requisiti che debbono possedere gli stabilimenti di produzione. Art. 4 Requisiti igienico-sanitari e requisiti qualitativi minimi dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma che devono soddisfare i requisiti igienico-sanitari e i requisiti qualitativi minimi previsti da un allegato dello stesso decreto. Art. 5 Controlli ufficiali di tipo sanitario, sono elencati i controlli sanitari obbligatori che debbono essere eseguiti. Art. 6 Temperatura di distribuzione dei prodotti destinati al consumatore finale 1. Gli operatori del settore alimentare devono garantire che in ogni fase della distribuzione, i prodotti ortofrutticoli di IV gamma siano mantenuti ad una temperatura inferiore a 8 C. requisito entrato in vigore per la prima volta in settembre L alimento non dovrà essere mantenuto a 4 C come latticini, yogurt, carne bensì ad una sua specifica temperatura. Art. 7 Aggiunta di ingredienti 1. Ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e' consentita l'aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi in quantità non superiore al 40% in peso del prodotto finito. Art. 8 Informazioni specifiche da riportare sulla confezione 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 109/92, le confezioni dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono riportare anche le seguenti informazioni:

18 a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili: i. "prodotto lavato e pronto per il consumo", o ii. "prodotto lavato e pronto da cuocere". Il termine "prodotto" può essere sostituito da una descrizione più specifica dello stesso; b) le istruzioni per l'uso per i prodotti da cuocere; c) la dicitura: "conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8 C"; d) la dicitura: "consumare entro due giorni dall'apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza". Tale dicitura non si applica ai prodotti lavati e pronti da cuocere nella confezione integra. Art. 9 Imballaggi 1. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento (CE) n /2004, dai decreti ministeriali 21 marzo 1973 e 18 aprile 2007, n. 76, gli imballaggi dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma devono essere conformi al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e devono consentire il mantenimento della freschezza e la protezione dei prodotti da contaminanti esterni. 2. Per gli imballaggi primari dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, dovranno essere utilizzati esclusivamente materiali di tipologia e grammatura idonee a consentire lo smaltimento tramite raccolta differenziata e riciclo. Art. 10 Mutuo riconoscimento omissis. Come si evidenzia dalla lettura della legge e dal suo regolamento attuativo risaltano due particolarità. La prima è che il prodotto deve essere mantenuto a 8 C sia in negozio sia a casa. In negozio è fattibile in quanto dovrebbero esserci dei banchi appositamente dedicati. In casa è più difficile in quanto i frigoriferi hanno una unica temperatura che si attesta tra i 4 e i 6 C. Si ha quindi una minore/peggiore conservazione del prodotto. È consigliabile, quindi, un acquisto mirato al consumo veloce.

19 ATMOSFERA MODIFICATA Questo metodo di confezionare gli alimenti si sta diffondendo sempre di più nel mondo dei preconfezionati. Vediamo di cosa si tratta. L'atmosfera protettiva, o Modified Atmosphere Packaging (MAP), è una tecnologia di confezionamento che, con la sostituzione dell'aria presente nelle confezioni con una miscela di gas, permette di aumentare il periodo di durabilità dei prodotti alimentari, con particolare riguardo a quelli deperibili. I gas utilizzati sono prevalentemente costituiti da azoto, ossigeno e anidride carbonica, definiti dalla DIR 95/2/CE sugli additivi come "gas d'imballaggio". Esistono in commercio delle miscele di gas standardizzate per i vari tipi di alimenti. I grandi marchi in genere hanno affinato delle proprie miscele adatte ai propri prodotti. L'atmosfera protettiva contribuisce a prolungare la scadenza del prodotto mantenendone inalterate le proprietà sensoriali grazie all'azione inibente e batteriostatica dei gas utilizzati. Le virtù nutrizionali, l'aspetto e il sapore dell'alimento rimangono quindi inalterati rispetto al pre-confezionamento. Alle volte alcune caratteristiche di durabilità del prodotto in atmosfera protettiva continuano anche dopo l'apertura della confezione. In ogni caso, tali vantaggi vanno necessariamente connessi alla premessa di un prodotto di base fresco e qualitativamente idoneo e si ottengono solo in associazione a ulteriori tecniche d'igiene e refrigerazione, molto importante è il mantenimento della catena del freddo. Sulla base di queste condizioni, la conservazione in atmosfera protettiva presenta dei vantaggi anche in termini economici ed ecologici, poiché comporta la riduzione di scarti da smaltire e delle relative conseguenze ambientali.

20 ETICHETTATURA NUTRIZIONALE Un altro effetto dovuto al regolamento comunitario CE/1169/2011 è l obbligatorietà di inserire sugli incarti degli alimenti la tabella nutrizionale. La vecchia normativa, DIR 109/2004 l aveva resa facoltativa per gli alimenti normali mentre era obbligatoria per gli alimenti che avevano ingredienti evidenziati o claim salutistici. Da una parte è un elemento a favore del consumatore attento che vuole costruire la sua dieta, dall altra la grandezza dei caratteri dipende dalle dimensioni / superficie della confezione. Come conseguenza si possono avere dei caratteri così piccoli, a norma di legge, da risultare impossibili da leggere. Sulle confezioni si possono poi ritrovare due tipi di etichettatura nutrizionale; l europea e quella dei paesi del nord America. L etichettatura europea può essere semplice con soli 4 elementi: valore energetico, proteine, carboidrati e grassi. Può essere più completa, come quella sotto riportata in cui si evincono anche gli zuccheri, i grassi saturi, le fibre alimentari, il sodio, e altri elementi come il calcio, il fosforo. Per questi ultimi due viene anche reso noto la percentuale di RDA (Razione Giornaliera Raccomandata che apportano 100 g di prodotto.

21 Tutt altra cosa è l etichettatura del Nord America: 1) Determinazione di una razione, grammi, pezzi, cc 2) Determinazione di quante calorie produce e la % in una dieta da 2000 calorie/giorno 3) Totale della materia grassa presente 4) Totale degli acidi grassi trans presenti (possono essere nocivi alla salute) 5) Quantità di sodio 6) Totale dei carboidrati presenti 7) Fibre digeribili 8) Zuccheri 9) Proteine 10)Infine viene indicata la dieta base, in questo caso 2000 Calorie, su cui si basa il calcolo della % degli alimenti. Come facilmente intuibile le due etichettature differiscono completamente l una dall altra. L europea analizza 100g di alimento e ne descrive le caratteristiche. L americana prima decide il valore energetico della dieta da seguire, 2000 o 2500 o 3000 Calorie, poi evidenzia le percentuali di carboidrati, proteine ecc, presenti.

22 European Food Safety Authority (EFSA) Autorità Europea per la sicurezza Alimentare. Questo importante istituto di ricerca ha sede in Italia e precisamente a Parma. È composta da scienziati provenienti da tutto il mondo, scelti tramite concorso mondiale. EFSA fa un lavoro importante e capillare. I suoi responsi sono basati sulla ricerca scientifica molto approfondita. Purtroppo questa Autorità non è adeguatamente conosciuta dal grande pubblico. I telegiornali di tanto in tanto la nominano, ma difficilmente approfondiscono le notizie. Spesso più tende a dare più credito a certi addetti ai lavori, che raccontano con dovizie di particolari i benefici o gli effetti negativi di questo o quell alimento, che ai riscontri scientifici. Nella storia, purtroppo, succede che le ricerche vengano indirizzate nella direzione voluta da qualche portatore di interesse. Dal sito dell EFSA, per conoscere e valutare meglio i rischi associati alla catena alimentare. Il ruolo dell EFSA consiste nel valutare e comunicare tutti i rischi associati alla catena alimentare. Poiché le indicazioni dell EFSA vengono utilizzate per la definizione di politiche e decisioni dei gestori del rischio, l EFSA svolge buona parte delle sue attività in risposta a richieste specifiche di consulenza scientifica. Le richieste di valutazioni scientifiche provengono dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dagli Stati membri dell UE. L EFSA inoltre si assume incarichi di lavoro in ambito scientifico anche di sua spontanea iniziativa (la cosiddetta procedura di autoassegnazione ). Di conseguenza, la consulenza dell EFSA spesso fornisce un supporto ai processi di gestione del rischio e di elaborazione delle politiche. Ciò può significare adottare o revisionare la legislazione europea in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, decidere in merito all approvazione di sostanze regolamentate, come pesticidi e additivi alimentari, o introdurre nuovi quadri normativi e formulare nuove politiche, ad esempio nel settore della nutrizione. L EFSA non partecipa direttamente a questi processi di gestione, ma la sua consulenza indipendente fornisce un solido fondamento scientifico per tali attività. Attraverso le proprie azioni di comunicazione dei rischi, l EFSA si prefigge lo scopo di sensibilizzare e di spiegare ulteriormente le implicazioni del suo operato in ambito scientifico. Il suo obiettivo è quello di fornire comunicazioni adeguate, coerenti, accurate e puntuali su questioni di sicurezza alimentare a tutte le parti interessate e al pubblico in generale, sulla base delle valutazioni del rischio effettuate dall Autorità e della sua esperienza scientifica. VALUTAZIONE DEL RISCHIO L Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata istituita con lo scopo principale di valutare i rischi associati alla catena alimentare. Le attività di valutazione del rischio svolte dall EFSA contribuiscono a migliorare la sicurezza alimentare in Europa e a rafforzare la fiducia del pubblico nei metodi adottati per valutare i rischi. La valutazione del rischio è una disciplina specializzata della scienza applicata che consiste nell esame di dati e studi scientifici allo scopo di valutare i rischi associati a taluni pericoli. Nei suoi primi cinque anni di esistenza, l EFSA ha pubblicato più di 450 pareri scientifici su un ampia varietà di tematiche di rischio, tra cui l encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e l encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), la sicurezza di additivi alimentari come l aspartame, gli ingredienti alimentari con effetti allergizzanti, gli organismi geneticamente modificati (OGM), i pesci selvatici e di allevamento, i pesticidi e i problemi di salute animale, compresa l influenza aviaria. L EFSA inoltre intraprende attività scientifica di propria iniziativa, attraverso una procedura nota come autoassegnazione, in particolare in settori come quello dei rischi emergenti, in cui le conoscenze e gli approcci scientifici sono in continua evoluzione. Tra gli ambiti di lavoro dell EFSA rientra anche

23 l armonizzazione delle metodologie per la valutazione del rischio. Ne sono un esempio l elaborazione di un approccio armonizzato per confrontare i rischi posti da sostanze potenzialmente cancerogene e la consulenza fornita in tema di biosicurezza dei geni marcatori resistenti agli antibiotici. L Autorità svolge un ruolo importante anche nella raccolta e nell analisi dei dati scientifici per garantire che la valutazione del rischio europeo sia sostenuta dalle più complete informazioni scientifiche disponibili. In ciò riesce grazie alla collaborazione con gli Stati membri dell UE per raccogliere, condividere e analizzare dati riguardanti tutta l Europa, e al lancio di consultazioni pubbliche e inviti a presentare dati per raccogliere informazioni da fonti esterne. Un ulteriore elemento chiave del mandato dell EFSA è la comunicazione dei rischi associati alla catena alimentare sulla base della consulenza scientifica dell EFSA. Comunicazione del rischio Comunicare sui rischi associati alla catena alimentare è un elemento cardine del mandato dell Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Comunicando i rischi in modo aperto e trasparente, sulla base degli esiti prodotti dalla consulenza scientifica indipendente dei suoi gruppi di esperti scientifici, l EFSA contribuisce a migliorare la sicurezza alimentare in Europa e a costruire la fiducia del pubblico nei metodi di valutazione del rischio. L EFSA riconosce che non è sempre possibile tradurre i risultati scientifici in consigli e linee guida semplici che i non addetti ai lavori, come l opinione pubblica e i media, possano comprendere o seguire con facilità. Una delle responsabilità cruciali dell EFSA è proprio quella di comunicare i pareri scientifici relativi ad alimenti e mangimi ai suoi partner più importanti, alle parti in causa e al pubblico in generale in modo tempestivo, chiaro e proficuo, per contribuire a colmare il divario tra la comunità scientifica e i consumatori. L'EFSA cerca di far conoscere e spiegare in dettaglio le implicazioni delle proprie valutazioni scientifiche con le seguenti modalità: analizzando la percezione pubblica dei rischi collegati agli alimenti ; spiegando e contestualizzando il rischio, con l aiuto delle intuizioni del suo Gruppo consultivo sulla comunicazione del rischio ; collaborando con i protagonisti principali tra cui le autorità nazionali, le parti interessate e i media (vedi Gruppo di lavoro sulla comunicazione del foro consultivo e Piattaforma consultiva delle parti interessate ) per confezionare messaggi adatti alle esigenze di destinatari diversi; garantendo omogeneità grazie al coordinamento della comunicazione con altri organismi di valutazione del rischio e con i gestori del rischio come la Commissione europea e gli Stati membri dell UE. Per adempiere a tale compito, l EFSA si serve di strumenti di comunicazione elettronici e tradizionali, compresi il sito web, la trasmissione delle riunioni in diretta sul sito web, la partecipazione a eventi e conferenze, una varietà di pubblicazioni cartacee e materiale informativo, eventi per la stampa e informazioni destinate ai media come conferenze stampa e news alert. Tali strumenti sono impiegati nell ambito di una strategia omogenea soggetta a revisioni periodiche, che sottende al piano di lavoro complessivo dell Autorità.

24 PITTOGRAMMI DI SICUREZZA DEI PRODOTTI Probabilmente molti consumatori si saranno accorti che sulle confezioni dei prodotti per le pulizie stanno cambiando le figurine che avvertono di un pericolo o di un rischio collegate alle frasi di rischio e ai consigli di sicurezza ( S e P). Un nuovo progetto della Comunità Europea sta lentamente cambiando sia le figurine sia le frasi che saranno di tipo H e P. Qui di seguito alcuni esempi: Questo programma europeo, in parole semplici, prevede inizialmente la catalogazione di tutte le sostanze chimiche utilizzate in Europa. In seguito lo studio del loro impatto sulla salute umana e sull ambiente che può portare dal bando di alcune sostanze al loro utilizzo in quantità minime e in casi regolamentati. Molti pittogrammi sono simili ai precedenti ma cambia il contorno e lo sfondo. Si richiede quindi di prestare molta attenzione a due cambi significativi che potrebbero portare a una sottovalutazione del pericolo; essi sono: 1. La sostituzione del teschio con le due ossa incrociate con una figura di uomo stilizzata con una luce in mezzo al petto. Prodotti tossici, cancerogeni, teratogeni. L impatto visivo col teschio era sicuramente superiore così come l attenzione che si presta. 2. La X con un! per indicare prodotti nocivi per la pelle, l inalazione ecc.

25 ETICHETTE DEI DETERSIVI Le etichette presenti sulle confezioni dei detersivi contengono una quantità di informazioni pratiche e di sicurezza che sono però sconosciute ai consumatori in quanto poco lette. Una lettura preventiva porterebbe, il più delle volte, ad un corretto uso del prodotto, alla diminuzione dell inquinamento e a un risultato migliore nelle pulizie. Quali informazioni dobbiamo trovare in etichetta: Oltre al nome di fantasia, tipo di prodotto, al marchio, ecco le informazioni cui Ingredienti: prestare attenzione: Istruzioni per l uso del prodotto, Simboli di pericolo e norme sulla sicurezza, Precauzioni particolari ove necessario, Informazioni sul recupero degli imballaggi; gli slogan apposti in etichetta, in alcuni casi sono normati, e in ogni caso non debbono ingannare il consumatore. Solitamente la lista degli ingredienti è molto stringata o non viene riportata in etichetta, viene indicato un indirizzo web presso cui sarà possibile reperire la lista degli ingredienti del detersivo acquistato, in molti casi in latino. I nomi degli ingredienti dei detersivi sono indicati secondo la nomenclatura INCI, quella utilizzata per identificare gli ingredienti cosmetici; in altri casi viene utilizzata la nomenclatura della Farmacopea dello stato in cui viene prodotto, la denominazione chimica. Gli ingredienti, come da legge, vengono riportati a partire da quello presente in quantità maggiore fino a quello in quantità minima. In etichetta deve essere indicata la composizione in percentuale di ingredienti come tensioattivi (saponi), fosfati, EDTA, ecc., presenti in concentrazione di peso maggiore dello 0.2%. Altri ingredienti come profumi, sbiancanti ottici, enzimi, conservanti e disinfettanti devono essere specificati in etichetta indipendentemente dalla loro concentrazione. Ogni fragranza allergizzante in concentrazione superiore allo 0.01% deve essere indicata in etichetta; i conservanti devono essere indicati nella lista degli ingredienti e indipendentemente dalla loro concentrazione; La normativa vigente si propone di garantire la tutela del consumatore dal contatto con sostanze potenzialmente allergizzanti. Sulle confezioni di detersivi, cosmetici e altro sempre di più si trovano indicazioni relative a Certificazioni di prodotto che indicano una particolare provenienza come da agricoltura biologica, di origine vegetale, ecc. La certificazione emessa da un Ente Terzo garantisce l'imparzialità necessaria per controllare la veridicità delle affermazioni riportate in etichetta.

26 Pittogrammi su materiali di uso comune per bricolage e giardino Quando una persona decide di fare bricolage come dipingere, tagliare legno, piantare chiodi, fare giardinaggio o altro va in un negozio e acquista un prodotto di solito in base al proprio gusto estetico e al prezzo. È invece importante per la tutela della propria persona acquistare un prodotto con il grado di protezione necessario a quanto si va ad intraprendere. Di seguito una tabella esplicativa in cui viene spiegato cosa significano alcuni pittogrammi presenti e cosa sono i numeretti a lato dello stesso.

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28 ETICHETTAURA DEI GAS Con molta probabilità un normale consumatore non fa uso di bombole di gas compresso, ma si ritiene che possa essere utile saperli riconoscere. Si potrebbero trovare al bar, in ospedale, in sagre e anche a casa.

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