IL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario
|
|
- Cinzia Castelli
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Dott.ssa Claudia Rossi Prof Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Prof. Avv. Ferro Luzzi Membro designato da Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato [Estensore] nella seduta del 27/06/2013 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO Nel febbraio 2012, la ricorrente si rivolgeva a una società di concessione prestiti al fine di ottenere un finanziamento atto ad ampliare la propria attività commerciale di lavanderia. Seguiva, tuttavia, il diniego della società alla richiesta della ricorrente, in quanto, nel 2009, quest ultima risultava essere stata iscritta nel registro dei protesti per due assegni, rispettivamente di euro 2.200,00 e 5.000,00. La ricorrente sottolinea nel proprio ricorso che il aveva subito il furto di un carnet di assegni e che, conseguentemente a ciò, aveva sporto regolare denuncia. In data , la ricorrente chiedeva delucidazioni al proprio istituto di credito in merito alla circostanza appresa, invitando quest ultimo a fornirle copia degli assegni protestati e il nome dell ufficiale che aveva provveduto a elevare il protesto. Pag. 2/8
2 In data , l intermediario dava riscontro a quanto richiesto dalla ricorrente confermando la circostanza di aver proceduto a far levare due distinti protesti su assegni rispettivamente in data e L intermediario, con detta nota, respingeva qualsiasi contestazione sul proprio operato dichiarando di aver agito correttamente; al riguardo, la ricorrente afferma che l intermediario, a giustificazione della propria condotta, invocava le istruzioni contenute nella Circolare n. 3512/C del del Ministero del Commercio, dell Industria e dell Artigianato relativo alla gestione del registro informatico dei protesti. Ciò premesso, la ricorrente rileva che la levata del protesto ha comportato l iscrizione nel bollettino dei protesti del nominativo della ricorrente stessa, nonché l iscrizione del medesimo nominativo nella CERVED e presso il registro tenuto dalla CCIAA di Roma. Riguardo a quanto sopra detto, la ricorrente lamenta, innanzitutto, l illegittimità del comportamento dell intermediario per aver permesso la levata dei protesti a suo danno, pur in presenza di firme di traenza assolutamente difformi dallo specimen e comunque non riconducibili in alcun modo al nominativo della stessa. La ricorrente, infatti, specifica nel proprio ricorso che la questione relativa alla legittimità della levata del protesto nei confronti di un correntista, allorquando la firma di traenza sia diversa dallo specimen di quest ultimo, in caso di assegno rubato o smarrito, è stata oggetto di una recente pronuncia della Suprema Corte. Inoltre, la ricorrente afferma che, con particolare riferimento ad uno dei due assegni oggetto di contestazione, il protesto è stato levato con la causale assegno denunciato rubato recante una firma non rispondente al nominativo del correntista ma a un nominativo diverso ; al riguardo, la ricorrente fa notare che l intermediario nelle proprie controdeduzioni ha dichiarato la conformità di detta causale a quella prevista in casi simili dalla citata Circolare 3512/C, posta alla base della sua difesa, allorquando, proprio tale circolare, nel caso in argomento, stabilisce che il soggetto da protestare non è il correntista ma il firmatario. La ricorrente, dunque, contesta il comportamento tenuto dall intermediario in quanto contrario alle regole di prudenza, diligenza e correttezza contrattuale contenute in più sentenze della Suprema Corte riportate nel ricorso. La ricorrente, poi, sottolinea come la levata dei protesti e la conseguente iscrizione del suo nominativo nella CERVED sia presupposto diretto della lesione del diritto alla reputazione di buon pagatore e che dunque integri una fattispecie concreta di danno non patrimoniale. Pag. 3/8
3 Infine, la ricorrente rileva come il comportamento dell istituto, oltre ad aver causato un danno non patrimoniale in capo alla stessa, abbia anche comportato un danno patrimoniale diretto e immediato, da qualificarsi come perdita di chance di guadagno, stante il rifiuto ricevuto dalla società di concessione prestiti. Con riferimento a tale voce di danno, la ricorrente allega al proprio ricorso una relazione di stima. Parte ricorrente conclude chiedendo all Arbitro Bancario Finanziario: 1. di riconoscere l illegittimità dei protesti fatti levare dall intermediario; 2. di riconoscere il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti all illecita condotta dell intermediario per un ammontare complessivo pari ad euro ,00 (o per la somma che sarà ritenuta congrua dal Collegio); 3. di riconoscere il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni patrimoniali a titolo di mancato guadagno per un ammontare complessivo pari ad euro 9.982,81, oltre che interessi legali (o per la somma che sarà ritenuta congrua dal Collegio); 4. di condannare l istituto alla cancellazione dai registri informativi dei protesti e da ogni altra centrale privata i due protesti e, in subordine, di corrispondere alla ricorrente la somma di euro 3.000,00 necessaria ad effettuare detta attività; 5. di condannare l intermediario a rifondere alla ricorrente le spese di intervento del legale per la proposizione del medesimo ricorso che si determinano in euro 2.000,00 oltre oneri di legge. Regolarmente costituitosi, l intermediario evidenzia quanto segue. Sostiene, innanzitutto, la legittimità del proprio operato in relazione alla levata dei due protesti in quanto effettuata in conformità alla Circolare n. 3512/C del Ministero del Commercio, dell Industria e dell Artigianato. Ciò premesso, afferma che in data la ricorrente presentava formale reclamo contestando l illegittimità dei suddetti protesti; l intermediario respingeva le obiezioni avanzate dalla ricorrente con lettera del L intermediario, infatti, rileva che i protesti oggetto di contestazione, sono stati levati dallo stesso ai sensi dell articolo 1, L. n. 77/1955, la quale prevede un obbligo a carico delle Camere di Commercio di procedere alla pubblicazione di tutti i protesti levati per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari e di assegni bancari, unitamente alle relative dichiarazioni di rifiuto del pagamento ; pertanto, l intermediario afferma che, come può evincersi dalla visura CERVED, accanto al nome della ricorrente è stato indicato che trattasi di assegno denunciato smarrito o rubato. Sul punto l intermediario sottolinea che, ai sensi della suddetta legge, la circostanza per la quale tutti i protesti siano accompagnati da idonee motivazioni ha il fine di preservare il buon nome commerciale del debitore Pag. 4/8
4 colpevole; al riguardo, l intermediario richiama anche una sentenza della Suprema Corte (sentenza n. 151/1994), secondo la quale la contestuale pubblicazione delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento è preordinata a rendere pubblici gli eventuali motivi di non colpevolezza del rifiuto, attenuando così, se non elidendo il discredito del debitore. In merito alla richiesta di risarcimento del danno derivante dall illegittimità dei protesti, l intermediario riporta quanto affermato da una sentenza della Suprema Corte (n /2011) secondo la quale la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all esistenza di un pregiudizio alla reputazione, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno da lesione all immagine subito dal soggetto protestato, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità delle sue conseguenze, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando l onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali desumersi l esistenza e l entità del pregiudizio. In particolare, l intermediario sostiene che, in relazione al danno patrimoniale, la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova dal quale si possa desumere l esistenza di un danno rilevante; inoltre, per quanto riguardo la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance avanzata dalla stessa, l intermediario sottolinea che la ricorrente non ha presentato alcuna richiesta di finanziamento alla propria filiale successivamente il protesto, ma solo una richiesta di finanziamento nel 2008 oltretutto accolta dallo stesso intermediario. Infine, sempre in relazione alla richiesta del danno per perdita di chance, l intermediario rileva che, comunque, la ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova che permetta di accertare e quantificare il danno subito. Conclude parte resistente chiedendo All arbitro Bancario Finanziario di voler dichiarare infondato il ricorso respingendo ogni altra domanda della ricorrente. DIRITTO La questione che si pone al Collegio è quella di stabilire quale sia il soggetto nei confronti del quale levare il protesto (correntista o firmatario dell assegno) in caso di smarrimento o furto dell assegno. Al riguardo, la citata Circolare n. 3512/C del Ministero del Commercio, dell Industria e dell Artigianato, nell ambito della categoria Assegno denunciato, smarrito o rubato, distingue diverse ipotesi: (i) firma di traenza che riproduce il nome del correntista, ma non Pag. 5/8
5 corrispondente alla specimen ( contraffatta ); (ii) firma illeggibile non corrispondente allo specimen; (iii) firma che riproduce un nome diverso dal correntista. Orbene, la CIRC. n. 3512/C, nell ipotesi in cui la firma dell assegno protestato riproduca il nominativo di un soggetto differente da titolare del conto, indica come soggetto nei confronti del quale levare il protesto il firmatario e non già il correntista (tale prescrizione risulta anche confermata in dottrina; secondo l orientamento prevalente, infatti, nei primi due casi il protesto deve essere levato a nome del correntista, mentre nel terzo a nome del firmatario, ancorché nominativo di fantasia, sul presupposto che l effetto di salvaguardia delle azioni di regresso viene comunque raggiunto anche in quest ultimo caso) Nel caso di specie, il Collegio rileva che le copie dei due assegni protestati (allegati dall intermediario stesso) riportano un nominativo del tutto differente da quello della ricorrente, con la conseguenza che il protesto doveva essere levato esclusivamente nei confronti del firmatario e non nei confronti del correntista. Evidente allora l errore commesso dall intermediario resistente. Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente, si fa presente che, riguardo i danni non patrimoniali, la ricorrente sostiene la lesione del diritto alla reputazione di buon pagatore, economicamente valutato dalla stessa per un importo pari a complessivi euro ,00. Su tale voce di danno non risulta però allegata evidenza in ordine alla sussistenza e/o quantificazione del danno lamentato. Tuttavia, occorre rilevare che il nominativo della ricorrente risulta iscritto nella banca dati CERVED rispettivamente dal per quanto riguardo l assegno di euro 5.000,00 e dal per quanto riguarda l assegno di euro 2.200,000; dette iscrizioni, peraltro, sono presumibilmente ancora in essere, essendone stata chiesta la cancellazione al momento della proposizione del ricorso in esame (e mancando qualsiasi indicazione al riguardo nelle controdeduzioni) e causano certamente un danno alla reputazione commerciale del ricorrente che deve trovare ristoro. In relazione, poi, alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, la ricorrente reputa di aver subito un danno da qualificarsi come perdita di chance di guadagno, essendogli stata preclusa la possibilità di ottenere un finanziamento atto ad ampliare la propria attività commerciale. Su tal ultimo punto, occorre dire che la ricorrente allega solamente un preventivo contente i beni da acquistarsi per mezzo dell eventuale finanziamento, non presentando alcun documento atto a provare il nesso di causalità Pag. 6/8
6 esistente tra il diniego di finanziamento e l iscrizione del nominativo della ricorrente nel registro dei protesti. Infine, la ricorrente chiede anche di condannare l intermediario a rifondere alla ricorrente le spese di intervento del legale per la proposizione del medesimo ricorso che si determinano in euro 2.000,00 oltre oneri di legge. In tema si è espresso il Collegio di coordinamento il quale ha avuto modo di precisare che per quanto viceversa attiene alla refusione delle spese legali, le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (in breve Reg. ABF ) non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, e ciò in coerenza alla natura alternativa del procedimento instaurabile e di norma instaurato senza il ministero di un difensore. Ciò non toglie tuttavia che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal Reg. ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente. In tale valutazione, il Collegio giudicante deve naturalmente attenersi a criteri di estrema prudenza, che includono l accertamento dell effettivo sostenimento dell onere defensionale, della sua funzionalità alla gestione del procedimento, della ragionevolezza e coerenza dell importo richiesto rispetto al valore e alla complessità della controversia, risultando pertanto l importo di tale componente di pregiudizio stimabile anch esso in via equitativa (decisione n. 3498/2012). Tutto quanto sopra considerato, il Collegio ritiene equo individuare in euro 6.000,00 (seimila/00) omnicomprensivi, il risarcimento del danno da porre a carico della parte resistente a favore della ricorrente. Tra le altre domande, infine, la ricorrente chiede all ABF di condannare l istituto alla cancellazione dai registri informativi dei protesti e da ogni altra centrale privata i due protesti. Sul punto, il Collegio più volte investito della questione, ha rilevato che: ( ) la domanda di cancellazione, in quanto rivolta nei confronti dell intermediario, non può essere accolta, poiché, come già osservato da questo Collegio (cfr. decisione 6 settembre 2010, n. 898), l ABF non è competente a ordinare la cancellazione del nome di un determinato debitore dal registro informatico dei protesti, giacché legittimato passivo di una siffatta domanda è la Camera di Commercio (ai sensi dell art. 4, comma 2, l. 12 febbraio 1955, n. 77), che non rientra fra i soggetti tenuti ad aderire alla procedura prevista Pag. 7/8
7 dall art. 128 bis t.u.b. (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385), e cioè alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie ad opera di questo Arbitro bancario finanziario. Ne deriva che il ricorrente, al fine di ottenere la cancellazione del protesto de quo, dovrà formulare istanza al Presidente della competente Camera di Commercio, il quale provvederà ai sensi del comma 3 dell art. 4 della già richiamata l. 12 febbraio 1955, n. 77 (cfr. questo Collegio, decisione n. 80/12). P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 8/8
IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis..... Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta... Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Avv.
DettagliDecisione N. 255 del 17 gennaio 2014
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Vincenzo Meli Presidente Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
Dettagli[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis..... Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell art. 4 del Regolamento per il funzionamento del
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliCollegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44
Collegio di Roma, 12 febbraio 2010, n.44 Categoria Massima: Mutuo fondiario Parole chiave: Ammortamento, Condizioni contrattuali, Mutuo fondiario In materia di mutuo fondiario è censurabile il comportamento
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Raffaele Lener Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Michele Maccarone IL COLLEGIO DI ROMA Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni
DettagliDecisione N. 1362 del 07 marzo 2014
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) MACCARONE Membro designato da
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Avv. Alessandro Leproux Prof. Avv. Andrea Gemma Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Alessandro Leproux.. Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro
DettagliDecisione N. 488 del 17 febbraio 2012 IL COLLEGIO DI ROMA. composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale...
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Bruno De Carolis.. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio... Membro designato dalla
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Dott.ssa Claudia Rossi Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. avv. Diego Corapi Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno de Carolis Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Vincenzo Meli Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato
DettagliIL COLLEGIO DI NAPOLI. - Dott. Comm. Leopoldo Varriale Membro designato dalla Banca d'italia
IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - Prof. Avv. Enrico Quadri Presidente - Dott. Comm. Leopoldo Varriale Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Ferruccio Auletta Membro designato dalla
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis. Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla
DettagliRISOLUZIONE N. 337/E
RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Dr.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore]
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis..... Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio. Avv. Alessandro Leproux... Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di Presidente
DettagliProf. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Dott.ssa Claudia Rossi Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia Prof.
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) LEPROUX Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato
DettagliNon sono dovuti gli interessi previsti nel contratto di finanziamento se il TAEG non considera l'assicurazione vita e infortuni.
Credito al consumo: interessi nulli se il taeg non è chiaro Arbitro bancario finanziario, Collegio di Roma 13/03/2015 di Matteo Sances Pubblicato il 01/07/2015 Non sono dovuti gli interessi previsti nel
DettagliIL COLLEGIO DI NAPOLI. - Dott. Comm. Leopoldo Varriale... Membro designato dalla Banca d'italia
IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - Prof. Avv. Enrico Quadri... Presidente - Dott. Comm. Leopoldo Varriale... Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Ferruccio Auletta... Membro designato
DettagliCollegio di Milano. Decisione N. 436 del 02 marzo 2011. composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente
Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Cristiana Maria Schena Membro designato dalla Banca d Italia - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro
DettagliUTILIZZO FRAUDOLENTO DEL BANCOMAT. In materia di controversie bancarie e finanziarie, dal 2009 è operativo l Arbitro
UTILIZZO FRAUDOLENTO DEL BANCOMAT In materia di controversie bancarie e finanziarie, dal 2009 è operativo l Arbitro Bancario Finanziario (ABF), al quale rivolgersi per risolvere stragiudizialmente le controversie
DettagliDecisione N. 320 del 20 gennaio 2014
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato
DettagliCOLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) RUSSO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) QUADRI (NA) CONTE (NA) MAIMERI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) RUSSO Membro designato da Associazione
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato
DettagliLa pubblicità dei protesti di assegni, cambiali e tratte accettate. Come cancellarli dal Registro informatico dei protesti
La pubblicità dei protesti di assegni, cambiali e tratte accettate Come cancellarli dal Registro informatico dei protesti Funzioni della Camera di Commercio La Camera di Commercio pubblica entro i primi
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno de Carolis Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliRISOLUZIONE N. 323/E
RISOLUZIONE N. 323/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2002 Oggetto: Istanza d interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 212 del 2000. Articolo 7 del D.P.R. n. 633 del
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CONTINO Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato
DettagliCartelle per posta: prova dell avvenuta notifica
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [estensore] Finanziario. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis... Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta... Prof. Avv. Andrea Gemma... Prof. Avv. Raffaele Lener... Membro designato dalla Banca d Italia, che
DettagliQUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE
QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE Licenziamenti economici e la nuova conciliazione volontaria 1) Il licenziamento illegittimo motivato per il superamento del periodo di comporto
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Bruno De Carolis... Membro designato dalla Banca d'italia Prof. avv. Vincenzo Meli Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliBANG A D'ITALI A EUROS1STEMA RACCOMANDATA. del Egr. Avv. Marco Croce Via Nizza, 63 00198 ROMA RM
N 0203492/10 del 15/03/2010 SEDE DI ROMA (343) ARBITRO BANCARIO FINAN2IARIO DIVISIONE SEGRETERIA TECNICA DEL COLLEGIO (180) BANG A D'ITALI A EUROS1STEMA RACCOMANDATA Rifer. a nota n. Classificazione VII
DettagliIl giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti: Presidente
DELIBERA N. 9/2015 TITOLO 2015.1.10.4 2013.1.10.21.1145 LEGISLATURA X Il giorno 27/02/2015 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'emilia-romagna con la partecipazione dei componenti:
Dettagli[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente: QUESITO
RISOLUZIONE N:240/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,12 giugno 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 1 della legge n. 212 del 2000 Autorizzazione alla raccolta funghi epigei spontanei
DettagliREGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI
REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE NEXIVE - ADICONSUM DISPOSIZIONI GENERALI Nexive S.p.A., di seguito Nexive, e ADICONSUM definiscono di comune accordo il regolamento della procedura di conciliazione secondo
DettagliMinistero dell Interno
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Fatto
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Bruno De Carolis.. Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliDecisione N. 1641 del 18 maggio 2012 IL COLLEGIO DI ROMA. composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale...
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale..... Presidente Avv. Alessandro Leproux.. Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta... Membro designato dalla
DettagliAi sensi e per gli effetti dell art. 8 del D. L.vo n. 28 del 4.3.2010, visto il deposito dell istanza di INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell art. 8 del D. L.vo n. 28 del 4.3.2010, visto il deposito dell istanza di mediazione n. /201, comunico il presente INVITO ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE promossa da nato/a
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale... Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliCIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato
DettagliRISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi
DettagliCOLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) OLIVIERI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) LEPROUX Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) OLIVIERI Membro designato da
DettagliCOLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CORAPI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) DE CAROLIS (RM) ROSSI (RM) LEPROUX Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CORAPI Membro designato da Associazione
DettagliRISOLUZIONE N. 110/E
RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.
DettagliMODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI
DettagliCollegio di Milano. - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore) - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Membro designato dalla Banca
Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore) - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Membro designato dalla Banca Alibrandi d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 9 GIUGNO 2009 Informativa n. 41 Scomputo delle ritenute
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliRegolamento per la TRATTAZIONE DEI RECLAMI. presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE
Regolamento per la TRATTAZIONE DEI RECLAMI presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE Versione aprile 2012 Indice generale Premessa... 3 Come presentare il reclamo... 4 Arbitro Bancario Finanziario...
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliDecisione N. 2667 del 30 aprile 2014
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia Prof.
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato
DettagliOrganismo iscritto al n. 1020 del Registro del Ministero della Giustizia
Spett.le Alta Concilia s.r.l. Sede operativa: via Tenda, n. 2 70022 Altamura ISTANZA DI AVVIO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 28/2010 (da trasmettere a codesto Organismo racc.ta a.r. / fax
DettagliCHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE
INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Cagliari s.c. Viale Armando Diaz, 107/109-09125 CAGLIARI - (CA) Telefono: 070342941 - Fax: 07034294220-221 E-mail: direzione@bcccagliari.bcc.it
DettagliORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte
DettagliRISOLUZIONE N. 190/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito
DettagliRENDICONTO SULL ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RECLAMI (PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2014)
Corso Monforte, 1 Milano Tel. 881 Fax 793979 Codice ABI: 3158.3 Codice Fiscale e Partita IVA 18777158 - Capitale sociale 9.65.56,4 i.v. RENDICONTO SULL ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI (PERIODO 1 GENNAIO - 31
DettagliRISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione
DettagliIL COLLEGIO DI MILANO. - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia
IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Avv. Maria Elisabetta Contino Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla
DettagliCIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009
CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
DettagliSubappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.
Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se
DettagliCOLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) CORAPI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MARZIALE (RM) DE CAROLIS (RM) SIRENA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CORAPI Membro designato da Associazione
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Avv. Massimiliano Silvetti Prof. Avv. Diego Corapi Prof. Avv Marco Marinaro Membro designato dalla Banca
DettagliDecisione N. 571 del 30 gennaio 2014
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato
DettagliSERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B. Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. C.F. e P.I. 02683380402 * * * * *
SERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. Iscritta al Registro Imprese al N.02683380402 C.F. e P.I. 02683380402 * * * * * RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA RESTAG / BT ITALIA S.P.A. (GU14/441/2014) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 ottobre 2014; VISTA la legge 14 novembre
DettagliRISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche
DettagliRiconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in
DettagliFOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA
FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA Data: 31.05.2015 GARANZIE PER BUONA ESECUZIONE, CONTRIBUTI STATALI,
DettagliRISOLUZIONE N. 454/E
RISOLUZIONE N. 454/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 dicembre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Trattamento Iva rifiuti Quesito La Società
DettagliRendiconto annuale sull attività di gestione dei reclami
Rendiconto annuale sull attività di gestione dei reclami Anno 2014 Indice 1. Introduzione pag. 3 2. Assetto organizzativo/procedurale dell Ufficio Reclami pag. 4 3. Reclami pervenuti nell esercizio 2014
Dettagli