ALIMENTARI ARTIGIANATO Aprile 2017
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- Giovanna Fantini
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1 ALIMENTARI ARTIGIANATO Aprile 2017 Accordo di rinnovo Accordo di rinnovo CCNL Campo di applicazione Accordi e protocolli aggiuntivi ESTREMI E PARTI STIPULANTI Data di stipula Decorrenza Scadenza 23 febbraio gennaio dicembre 2018 Parti stipulanti Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil 19 novembre gennaio dicembre 2015 Parti stipulanti Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil 27 aprile gennaio dicembre 2012 Parti stipulanti Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil Il c.c.n.l. si applica alle imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione ed alle imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti. Rientrano nel settore alimentare le seguenti attività: - acque minerali e bibite in acqua minerale; - alcolici in generale ed acqueviti; - alcool; - alimentari vari; - alimenti dietetici e della prima infanzia; - alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.); - alimenti zootecnici; - apicoltura; - birra e malto; - biscotti e fette biscottate; - involucri naturali per salumi; - cacao, cioccolato, caramelle e confetteria; - condimenti e spezie; - conserve animali; - dolciaria; - frantoi; - gelateria; - lattiero-casearia; - lavorazioni e conserve ittiche; - liquori, acque e bevande gassate e non; - lievito; - macellazione e lavorazione di carni; - molitura dei cereali ed altre lavorazioni di semi e granaglie; - oli e grassi vegetali, animali, da semi e frutti oleosi; - paste alimentari, cous cous e prodotti farinacei simili; - pasticceria fresca e conservata; - pastificazione; - piadina e similari; - pizza; - preparazioni alimentari varie; - produzione, preparazione, confezionamento di pasti e prodotti alimentari con o senza somministrazione in attività di ristorazione; - prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati; - prodotti amidacei; - prodotti di panetteria; - produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti; - riserie; - rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione; - torrefazione del caffè, succedanei del caffè e thé; - yogurterie; - vini; - zucchero e dolcificanti; - produzione di alimenti con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio; - produzione di ghiaccio. Accordo 6 marzo 2017 integrativo dell accordo di rinnovo Accordo 10 dicembre 2013 integrativo dell accordo di rinnovo Minimi contrattuali DATI RETRIBUTIVI Liv. Retribuzione tabellare Ind.funzione S 2.088, , ,07 36, , , , , , ,53 3A 1.599, , , , , , , , , , , , , , ,28 Importo una tantum. Viene corrisposto ai lavoratori in forza al 23 febbraio 2017 in misura pari a 150 euro, suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale. L importo complessivo viene erogato in due rate eguali con la retribuzione dei mesi di maggio 2017 e maggio Criteri di calcolo: l importo è omnicomprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale (compreso il tfr) ed è ridotto: - al 70% per gli apprendisti; - in proporzione per i casi di lavoro a tempo parziale, servizio militare, assenza facoltativa post partum, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. Assorbimenti: secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti, gli importi già corrisposti dalle aziende a titolo di futuri miglioramenti contrattuali sono considerati, a tutti gli effetti, anticipazioni dell una tantum dalla quale possono essere detratti fino a concorrenza. Scatti di anzianità Liv. Importo Liv. Importo 1S 33, , , , , ,01 3A 21, ,46 Mensilità aggiuntive Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il valore degli scatti maturati viene rivalutato. Apprendisti: sono esclusi dall ambito di applicazione dell istituto. Nel settore è prevista l erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione mensile di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d anno, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Sono utili per la maturazione della tredicesima: le sospensioni della prestazione dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, assenze per malattia e infortunio nell ambito della conservazione del posto, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione di specifiche disposizioni di legge.
2 Lavoro straordinario, notturno, festivo DATI RETRIBUTIVI Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso fino ad un massimo di 280 ore/anno per ogni singolo lavoratore. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. Base di computo delle maggiorazioni: retribuzione tabellare oraria individuale. Tipo di prestazione Maggiorazione Straordinario diurno 30% Straordinario notturno (anche a turni avvicendati) 50% Straordinario festivo/domenicale 60% Straordinario festivo notturno 60% Notturno (anche turni a ciclo continuo) 30% Festivo 40% Domenicale con riposo compensativo 10% Le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili. Altre voci Indennità di cassa o maneggio denaro: 7% della retribuzione tabellare. Parametri retributivi Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 173. Numero di mensilità: 13. Anzianità di servizio. In caso di inizio/cessazione del rapporto in corso d anno, le frazioni di anno sono computate per dodicesimi considerando mese intero la frazione di mese superiore o eguale a 15 giorni. Categorie e qualifiche Periodo di prova COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 6 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 21). Passaggi di livello. Gli operai inquadrati nel 6 livello, che svolgono attività inerenti al processo produttivo, accedono al livello superiore dopo 12 mesi. Per gli stagionali si cumulano le campagne svolte nello stesso settore merceologico. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio di livello matura decorsi tre mesi consecutivi di svolgimento delle mansioni superiori. Esclusioni: i casi di sostituzione di lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, richiamo alle armi di durata non superiore a sette mesi. Quadri: il passaggio di qualifica compete dopo un periodo di svolgimento delle mansioni di quadro - non determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto - di sei mesi. Livello Durata Livello Durata 1S 6 mesi 3 3 mesi 1 6 mesi 4 2 mesi 2 5 mesi 5 1 mese e mezzo 3 4 mesi 6 1 mese Divieti: non sono ammessi né la proroga né il rinnovo del periodo di prova. Esclusione: non si applica il periodo di prova in caso di riassunzione di lavoratore già occupato nei 24 mesi precedenti presso la stessa azienda con identica qualifica e mansione. Sospensione: la malattia e l infortunio sopravvenuti durante il periodo di prova lo sospendono per tutta la durata dell evento nei limiti del periodo di conservazione del posto. L integrazione a carico del datore di lavoro è dovuta esclusivamente nei casi di sospensione a seguito di infortunio sul lavoro. Particolarità: lavoro stagionale (vedi). Regimi di orario Banca ore ORARIO DI LAVORO Orario normale: 8 ore giornaliere e/o 40 ore settimanali. Nel caso di distribuzione dell orario settimanale su 6 giorni, l orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti. In regime di lavoro a turni, l orario per il terzo turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione. La durata media settimanale della prestazione lavorativa (compreso lo straordinario) va calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi (elevabile dalla contrattazione regionale). Turnisti. Agli addetti alla produzione che non fruiscono del riposo intermedio di mezz ora per la consumazione del pasto e che effettuano lavoro a turni di 8 ore consecutive, tra le 6 e le 22, compete una maggiorazione del 6,50% sulla retribuzione. Flessibilità: l orario contrattuale può essere superato fino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 80 ore annue. Le ore prestate oltre l orario contrattuale sono recuperate con corrispondenti riposi compensativi e danno luogo al pagamento della maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione tabellare. Sono escluse prestazioni domenicali. Riposo settimanale. Può essere fissato in giorno diverso dalla domenica. Se lo spostamento non viene comunicato con un preavviso di almeno 24 ore, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione corrispondente a quella per il lavoro festivo per le prestazioni effettuate nella giornata in precedenza assegnata al riposo compensativo. Le ore di straordinario (compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti) possono essere recuperate attraverso riposi compensativi, a seguito di accordo scritto tra lavoratore ed azienda. Tale recupero deve realizzarsi entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell atto. Trascorso il periodo di 12 mesi al lavoratore viene liquidato l importo corrispondente alle ore non ancora recuperate. Per ogni ora accantonata viene riconosciuta, in aggiunta alla maggiorazione contrattuale, un ulteriore quota oraria pari al 4%. Festività Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1 gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Ferie Maturazione: 173 ore per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Sono utili per la maturazione delle ferie: le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nell ambito della conservazione del posto e le altre assenze giustificate per un periodo non superiore a 3 mesi complessivi nell anno. 2
3 Permessi annui ORARIO DI LAVORO Permessi annui: 16 ore che maturano per ogni anno di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni si considera mese intero). Criteri di utilizzo/liquidazione: i permessi maturati nell arco dell anno e non fruiti entro il 31 gennaio dell anno successivo sono liquidati con la retribuzione spettante alla scadenza. Permessi ex festività: 4 giornate di permesso retribuito che maturano per ogni anno di servizio. Criteri di utilizzo/liquidazione: i permessi devono essere fruiti nell arco dell anno di maturazione. Ex festività del 4 novembre: viene erogato il trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica. Malattia Maternità Infortunio sul lavoro Congedo matrimoniale Servizio militare Corsi di studio e attività formative Altri permessi e aspettative Trasferta Trasferimento VICENDE DEL RAPPORTO Periodo di comporto Periodo di assenza Integrazione fino al Per singola malattia: 12 mesi. Nel caso di più malattie la conservazione Malattie fino a 6 giorni Dal 4 al 6 giorno 100% del posto è riferita ad un arco di 24 mesi Malattie oltre 6 giorni Dal 1 al 180 giorno 100% Aspettativa: a fronte di malattie gravi l azienda può concedere un periodo di aspettativa fino a 3 mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale. Particolarità: lavoro a tempo parziale di tipo verticale (vedi). Congedo di maternità. Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della retribuzione per la durata di 5 mesi nel periodo di astensione obbligatoria. Congedo parentale: può essere fruito anche su base oraria in misura pari alla metà dell orario medio giornaliero. Il genitore deve comunicare la richiesta con un preavviso di almeno 15 giorni. L utilizzo su base oraria è frazionabile in gruppi minimi di 4 ore giornaliere. Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione per tutto il periodo di comporto. In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione comprensiva della quota a carico Inps. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore. Ai lavoratori extracomunitari che devono assolvere obblighi di leva nel Paese di origine è garantita la conservazione del posto; il lavoratore deve presentarsi in servizio entro 15 giorni dal termine del servizio di leva. Diritto allo studio. I lavoratori non in prova che, al fine di miglioramento culturale, intendono frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti (ivi compresi i corsi di lingua italiana), hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno a condizione che il corso abbia durata almeno doppia. Possono usufruire dei permessi: - 1 lavoratore per triennio nelle aziende che occupano da 6 a 10 dipendenti; - 2 lavoratori per triennio nelle aziende che occupano oltre 10 dipendenti. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame. Congedi per la formazione. I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità possono richiedere, nell arco dell intera vita lavorativa, un periodo di congedo non retribuito fino a 11 mesi anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il lavoratore deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 60 giorni. Le assenze contemporanee a questo titolo non possono essere superiori a: 1 lavoratore nelle imprese che hanno fino a 3 dipendenti a tempo indeterminato (esclusi apprendisti); 1 lavoratore ogni 3 dipendenti (o frazione) nelle imprese di maggiori dimensioni. Il congedo è fruito per un periodo minimo di un mese (coincidente con il mese solare). Durante il congedo non decorre l anzianità di servizio. Formazione e aggiornamento professionale. Viene istituito un monte ore retribuito, pari a 32 ore annue, da usufruire in modo anche frazionato per la frequenza a corsi di formazione e qualificazione di durata almeno doppia rispetto alle ore utilizzate. La partecipazione ai corsi può essere richiesta dal lavoratore una volta ogni tre anni. In caso di finanziamento pubblico, la totalità delle ore di formazione viene normalmente retribuita dall impresa. Il lavoratore incaricato di prestare servizio fuori dal territorio del comune dove è ubicata l impresa ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a piè di lista ovvero nella misura stabilita forfettariamente dalle parti. Il tempo di viaggio è compensato con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore (non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi). Esclusioni: il trattamento del personale viaggiante e degli addetti ai trasporti cui non si applicano le precedenti disposizioni è concordato in sede aziendale. 3
4 Apprendistato professionalizzante Durata e retribuzione DISCIPLINE SPECIALI Apprendisti assunti dal Apprendisti assunti in precedenza Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) 1S % 1S % % liv % liv % % % % % liv. 3A % liv % % % % % liv % liv. 3A % 3A % % liv % liv % % % liv % liv % % % liv % liv % % % % % % % % (1) Livello di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Percentuale della retribuzione relativa al livello finale - Liv. = livello di riferimento per la retribuzione Prolungamento del contratto: in caso di assenza pari o superiore a 60 giorni per eventi che comportano la conservazione del posto (malattia, infortunio, ecc.) o nei casi di sospensione involontaria del rapporto, il contratto è prolungato per un periodo corrispondente alla durata dell assenza (ai fini del computo si cumulano i periodi di sospensione con una durata di almeno 20 giorni consecutivi). I periodi di sospensione sono utili ai fini della progressione retributiva. Formazione: non inferiore a 80 ore/anno comprensive della formazione in sicurezza prevista dall accordo Stato- Regioni del Periodo di prova: quello ordinario vigente per il livello di destinazione finale. Ferie: trovano applicazione le norme previste per gli operai. Malattia: si applica la disciplina generale. Apprendistato a tempo parziale. E ammesso a condizione che le ore di formazione di tipo professionalizzante non vengano riproporzionate in relazione all orario ridotto. Apprendistato in cicli stagionali. Per il conseguimento delle qualifiche inquadrate nel 4 e 5 livello è ammesso lo svolgimento dell apprendistato in più stagioni, anche nel corso dello stesso anno di calendario, attraverso più rapporti a tempo determinato, l ultimo dei quali deve comunque avere inizio entro 48 mesi dalla data di prima assunzione per l apprendistato di durata fino a 42 mesi ed entro 60 mesi dalla prima assunzione per l apprendistato di durata superiore. Non è richiesto il rispetto di un intervallo minimo tra un rapporto a termine e l altro. Durata dei rapporti a tempo determinato: non inferiore a 14 settimane di attività lavorativa per ogni 12 mesi. Retribuzione: in aggiunta alla progressione retributiva prevista in relazione al semestre di anzianità, spetta agli apprendisti assunti per cicli stagionali un elemento economico pari a 60 euro/mese, frazionabili su base oraria, a titolo di indennità apprendistato cicli stagionali che incide sugli istituti indiretti e differiti compreso il tfr. Formazione: è rapportata all effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro. Periodo di prova: si applica solo al primo rapporto stagionale e in misura ridotta del 70% rispetto alla durata ordinaria. Altri tipi di apprendistato Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: qualora, a seguito del conseguimento della qualifica ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, le parti trasformino il contratto in apprendistato professionalizzante, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato 4
5 Lavoro a tempo determinato Lavoro a tempo parziale Lavoro ripartito Lavoro stagionale Telelavoro Somministrazione di lavoro Lavoro a domicilio DISCIPLINE SPECIALI non può eccede quella prevista per l apprendistato professionalizzante. Qualora la durata dell apprendistato qualificante sia pari alla durata dell apprendistato professionalizzante, il lavoratore è comunque tenuto ad effettuare dopo la trasformazione un ulteriore periodo di apprendistato della durata massima di un anno (il periodo di apprendistato qualificante è utile ai fini della progressione retributiva). Limiti. Il c.c.n.l. consente: - nelle imprese fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti), l assunzione di 3 lavoratori a parttime; - nelle imprese con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato l assunzione di un lavoratore a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto - nella fase di avvio di nuove attività (primi 18 mesi) o per quelle aree geografiche e per le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva regionale. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non sono soggetti a intervalli temporali i contratti stipulati ai sensi del c.c.n.l. e le assunzioni effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DTL. Sostituzione di lavoratori assenti. Nell ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento tra il sostituto e il lavoratore sostituito fino a 90 giorni di calendario, sia prima che inizi l assenza sia dopo il rientro di quest ultimo. Il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito solo per le malattie di lunga durata (superiore a 2 mesi). Il contratto del lavoratore assunto a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale la cui assenza sia stata programmata per più congedi può essere prorogato fino alla scadenza del diritto di fruire dei permessi previsti per l'allattamento. Contratto di reinserimento. Questo tipo di contratto a termine può essere applicata alle seguenti categorie di lavoratori (sono comunque esclusi i soggetti che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi): - soggetti che abbiano più di 40 anni di età; - lavoratori sospesi o disoccupati (cioè lavoratori che dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un attività autonoma, siano alla ricerca di una nuova occupazione); - lavoratori svantaggiati di cui al D.M. 20 marzo Limiti: l utilizzo di questo tipo di contratto è limitato a: - 2 lavoratori a termine nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti; - 3 lavoratori a termine nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti. Durata e trattamento economico: la durata del contratto non può essere superiore a 24 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi) ed il trattamento economico è riferito ai seguenti livelli di inquadramento: - prima metà del periodo, inferiore di due livelli rispetto a quello spettante in via ordinaria per le mansioni di assunzione; - seconda metà del periodo, inferiore di un livello rispetto a quello spettante in via ordinaria per le mansioni di assunzione. Formazione: da impartire a cura del datore di lavoro per un periodo non inferiore a 24 ore, comprensive della formazione in sicurezza relativa al rischio specifico. Malattia: il periodo di conservazione del posto è di 70 giorni, da computare per sommatoria nel caso di più periodi di malattia; il trattamento economico è quello previsto in via ordinaria. Successione di contratti: i contratti di reinserimento stipulati in successione sono esclusi dall obbligo di rispettare un intervallo minimo tra un contratto e l altro. Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 5 giorni. Trattamento economico: per le ore oggetto di variazione spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 10%; la maggiorazione è elevata al 15% nel caso di richiesta con preavviso ridotto (almeno 2 giorni). Deroghe: se le clausole flessibili/elastiche sono apposte a contratti part-time stipulati per lo svolgimento di prestazioni nel fine settimana, durante le vacanze natalizie e pasquali, per i periodi delle ferie estive e invernali, la variazione può essere richiesta con preavviso di 1 giorno e la maggiorazione omnicomprensiva è del 3%. Lavoro supplementare. Consentito, in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, fino al raggiungimento dell 85% dell orario settimanale a tempo pieno. Compensato con la maggiorazione del 10% o del 20% per le prestazioni eccedenti il limite indicato e fino al raggiungimento del tempo pieno. Malattia: nel rapporto a tempo parziale di tipo verticale, la durata del periodo di comporto si intende proporzionalmente ridotta. Oltre a quanto previsto dal D.P.R. n. 1525/1963, sono considerate attività stagionali quelle concentrate in determinati periodi dell anno e finalizzate a rispondere all intensificazione della domanda per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi civili, religiosi, tradizionali e promozionali. Sono lavoratori stagionali, a titolo esemplificativo, gli addetti alla produzione, confezionamento, movimentazione e relative modalità accessorie (compresa amministrazione e vendita) riguardanti: - produzioni stagionali principalmente legate al settore agricolo; - produzioni connesse a ricorrenze, cerimonie, eventi di carattere civile, religioso, popolare, tradizionale, sportivo, ricreativo; - produzioni legate a consumi concentrati in particolari periodi dell anno (caldi o freddi); - produzioni per consistenti variazioni di consumi collegate ai flussi turistici; - produzioni effettuate in occasione di iniziative promo-pubblicitarie ed espositive dirette a qualificare e promuovere la tipicità; - unità locali con periodi di apertura al pubblico limitati ad alcuni periodi dell anno coincidenti con i flussi turistici stagionali. Nell arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima è di 8 mesi per ogni singolo contratto (comprese proroghe e rinnovi). Periodo di prova: è ridotto del 70% rispetto alla misura ordinaria. Il c.c.n.l. rinvia all a.i di attuazione dell accordo-quadro europeo. Secondo tale accordo il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie informatiche nell ambito di un rapporto in cui l attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell impresa, viene regolarmente svolta fuori dei locali della stessa. Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti previsti per un lavoratore comparabile operante nei locali dell impresa e gestisce il proprio tempo di lavoro in relazione a carichi di lavoro e livelli di prestazione che devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili interni. Attività sindacale Permessi retribuiti DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Assemblea: i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. La convocazione dell assemblea va comunicata all azienda con un preavviso di almeno 48 ore (riducibili a 24 in caso di emergenza). Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti sono concessi permessi retribuiti nel limite complessivo annuo di 5 ore per ciascun dipendente con un minimo di 20 ore/anno. 5
6 Previdenza complementare Assistenza integrativa Polizze assicurative Contributi contrattuali WELFARE CONTRATTUALE Contribuzione al fondo Fon.te: - a carico azienda: 1% della retribuzione tabellare - a carico lavoratore: contributo percentuale nella stessa misura, oltre al versamento dell intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l attività lavorativa dopo il (16% del tfr maturato se l attività è iniziata in precedenza). Contribuzione al fondo San.arti a carico azienda: 10,42 euro/mese, per 12 mensilità. L obbligo contributivo decorre dal 1 febbraio 2013 ed è riferito ai dipendenti a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) e ai lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. I datori di lavoro che non aderiscono al fondo sanitario e non versano il relativo contributo erogano a ciascun lavoratore un importo forfettario, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear), pari a 25 euro/mese per 13 mensilità. Quadri. Hanno diritto ad una copertura in forma assicurativa per le spese e l assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l esercizio delle funzioni svolte. L azienda è tenuta ad assicurare il lavoratore contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Contribuzione alla bilateralità a carico azienda: 125 euro/anno per ciascun dipendente (anche a tempo determinato). Il contributo è frazionato in 12 quote mensili di euro 10,42. La quota è ridotta alla metà per i lavoratori a tempo parziale fino a 20 ore settimanali. I datori di lavoro che non aderiscono al sistema e non versano il relativo contributo erogano a ciascun lavoratore un importo forfettario, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear), pari a 25 euro/mese per 13 mensilità. Tale importo non è assorbibile e incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, escluso il tfr. L importo indicato è rapportato: - per i lavoratori assunti a tempo parziale, all orario di lavoro effettuato; - per gli apprendisti, alla percentuale utile per il calcolo della retribuzione. Per le imprese che non rientrano nel campo di applicazione di Cigo e/o Cigs la contribuzione alla bilateralità è rimodulata dal 1 gennaio 2016 in relazione all istituzione del fondo alternativo di settore (FSBA). Preavviso Operai ESTINZIONE DEL RAPPORTO Livello Durata 3A 3 1 mese giorni Impiegati Livello Durata 1S 3 mesi 1 2 mesi altri livelli 1 mese I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Trattamento di fine rapporto Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge 6
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