Disciplina fiscale Lezione 4 I titoli



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Disciplina fiscale Lezione 4 I titoli

Titoli non costituenti immobilizzazioni (Attivo Circolante)

Art. 94 c. 3 DPR 917/86 I titoli vanno raggruppati in categorie omogenee per natura, intendendo della stessa natura i titoli: emessi dallo stesso soggetto aventi uguali caratteristiche. Pertanto: le azioni e gli strumenti finanziari similari sono raggruppati: o per società emittente o per categoria: ordinarie, privilegiate, azioni di risparmio;

i titoli obbligazionari in base a: o emittente o tasso o durata o convertibilità o indicizzazione o ecc.; le quote di fondi comuni di investimento sono raggruppate per ciascun fondo comune.

Art. 94 c. 2 DPR 917/86 Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di pronti contro termine o ancora di prestito titoli, che prevedono per il cessionario l'obbligo di rivendita a termine, non determinano variazioni delle rimanenze del magazzino titoli. Pertanto: i titoli trasferiti continuano a figurare nel bilancio dell'impresa cedente e non in quello della cessionaria.

Valutazione La valutazione a fine anno è effettuata secondo criteri analoghi a quelli delle rimanenze di merci.

Art. 94 c. 4 DPR 917/86 Valore normale Se il valore normale dei titoli è inferiore rispetto alla valutazione effettuata in base ai criteri fiscalmente ammessi (FIFO, LIFO, costo medio ponderato), il valore minimo attribuibile alle rimanenze di titoli è il valore normale. Tuttavia valgono alcune eccezioni, a seconda della tipologia di titolo oggetto di valutazione.

Ø Azioni e titoli assimilati alle azioni Art. 110 c. 1 lett. d DPR 917/86 Si considera il costo relativo, non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti (che conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito) né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti

Ø Obbligazioni quotate Il valore normale è ottenuto come media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese dell'esercizio. Eventuali minori valutazioni discendenti, ad esempio, dal corso dei titoli successivo alla data di chiusura dell'esercizio, ancorché opportune civilisticamente, non hanno alcuna rilevanza fiscale. In alternativa è possibile considerare il prezzo rilevato nell'ultimo giorno dell'esercizio.

Ø Obbligazioni non quotate Il valore normale è determinato dal raffronto, quando possibile, con titoli aventi caratteristiche analoghe, quotati in Borsa o negoziati al mercato ristretto. Se ciò non è possibile, il valore si determina facendo riferimento ad altri elementi di valorizzazione accertabili in modo obiettivo.

Versamenti Art. 94 c. 6, art. 101 c. 2, 7 DPR 917/86 L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale si aggiunge al costo delle azioni o delle quote o degli strumenti finanziari assimilati alle azioni, in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria. In tal caso, infatti, il costo medio unitario è pari al rapporto tra la somma del costo di acquisto più i versamenti a fondo perduto e il numero delle azioni.

Copertura di perdite I versamenti effettuati a copertura di perdite (compresa la parte che eventualmente eccede il patrimonio netto della società partecipata) sono aggiunti al costo della partecipazione. Pertanto, l'intero ammontare del versamento concorre a formare il costo fiscale della partecipazione.

Tutti questi versamenti non si deducono come costi: il versamento potrà essere recuperato fiscalmente solo in caso di successiva cessione della relativa partecipazione, in quanto il maggior costo della partecipazione determinerà una plusvalenza inferiore o una minusvalenza superiore. In caso di partecipazioni con i requisiti Pex, l'indeducibilità della minusvalenza rende definitivamente impossibile il recupero del maggior costo.

Rinuncia a crediti Art. 94 c. 6 DPR 917/86 Nel costo delle azioni o delle quote va incluso l'ammontare dei crediti ai quali i soci abbiano rinunciato: il costo delle azioni può quindi comprendere anche questo importo. Per la società beneficiaria la rinuncia al credito non costituisce sopravvenienza attiva (e in sede di dichiarazione dei redditi va neutralizzata con una variazione in diminuzione, se era stata imputata a conto economico).

Proventi derivanti dalle partecipazioni

Regola generale Concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati percepiti, cioè secondo il principio di cassa e non secondo quello di competenza.

Tassazione dei dividendi: Ø se percepiti da società di capitali ed enti commerciali sono tassati solo per il 5% del loro ammontare (Art. 89 DPR 917/86) Ø se percepiti da imprese individuali o società di persone: sono tassati per il 49,72% del loro ammontare (40% per gli utili prodotti ante 2008).

Titoli costituenti immobilizzazioni (Attivo Immobilizzato)

Regola generale Vale la regola generale della valutazione al costo di acquisto. Svalutazioni (art. 101 c. 2 DPR 917/86) Le svalutazioni: sono deducibili per le obbligazioni e titoli similari; sono indeducibili per le partecipazioni, sia qualificate che non qualificate.

Le minusvalenze sulle obbligazioni immobilizzate sono deducibili interamente, se imputate nel conto economico, in misura non eccedente la differenza tra: Ø il valore fiscalmente riconosciuto Ø il valore determinato nel modo seguente: per i titoli quotati, dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre; per i titoli non quotati, indipendentemente dalla loro entità, dal raffronto, quando possibile, con titoli aventi caratteristiche analoghe, quotati in Borsa o negoziati al mercato ristretto. Se ciò non è possibile, il valore si determina facendo riferimento ad altri elementi di valorizzazione accertabili in modo obiettivo.

Metodo civilistico di valutazione al patrimonio netto Art. 101 c. 3 DPR 917/86 Per le partecipazioni in imprese controllate o collegate, valutate in base al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto (art. 2426 n. 4 c.c.) vale la neutralità fiscale. L'eventuale minor valore iscritto (differenza negativa tra il valore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata e il costo di acquisto della partecipazione) è indeducibile.

La deduzione non è ammessa nemmeno a titolo di ammortamento. Le plusvalenze emergenti negli esercizi successivi dall'applicazione del metodo del patrimonio netto non sono tassate.

Partecipazioni immobilizzate PEX Partecipation exemption

Art. 87, DPR 917/86 Le plusvalenze derivanti da: Ø cessione Ø risarcimento anche in forma assicurativa Ø autoconsumo (es. offerta di azioni ai dipendenti o amministratori) di partecipazioni, quote e strumenti finanziari assimilati sono parzialmente esenti se sono soddisfatti alcuni requisiti descritti di seguito. La plusvalenza concorre alla formazione del reddito soltanto per il 5% del suo ammontare.

Requisiti L esenzione è ammessa soltanto in presenza dei seguenti requisiti: Ø periodo minimo di possesso; Ø classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie; Ø residenza fiscale della partecipata; Ø esercizio di impresa commerciale da parte della partecipata.

Periodo minimo di possesso Le attività finanziarie in oggetto devono essere possedute ininterrottamente dal primo giorno del 12 mese precedente quello della cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (criterio LIFO). La cessione di partecipazioni o strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di «pronti contro termine» non interrompe il periodo di possesso, ai fini della verifica del requisito in esame.

Classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie Le partecipazioni devono risultare iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso - anche se non ancora approvato dall'assemblea, purché l'approvazione intervenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale è fatta valere l'esenzione.

Sono irrilevanti eventuali riclassificazioni del titolo nell'attivo circolante operate in esercizi successivi; pertanto, la cessione di una partecipazione iscritta in origine tra le immobilizzazioni darà sempre luogo (ricorrendone le altre condizioni) ad una plusvalenza esente o ad una minusvalenza non deducibile.

Residenza fiscale della partecipata La società partecipata deve essere residente in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato. In caso contrario, il contribuente può dimostrare, con apposita istanza di interpello, che dalla partecipazione, sin dall'inizio del periodo di possesso, non deriva una localizzazione del reddito in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Al momento del realizzo il requisito deve sussistere ininterrottamente almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

Se la partecipata ha avuto la residenza in un paese a fiscalità privilegiata nel «triennio» precedente al realizzo della partecipazione, il contribuente può applicare l'esenzione parziale solo se ricorre ad interpello con esito positivo. Nel caso in cui la partecipata sia costituita da meno di tre anni, si farà riferimento al minor periodo intercorso tra l'atto costitutivo e la cessione della partecipazione.

Esercizio di impresa commerciale La società partecipata deve esercitare un'impresa commerciale, ossia di un'attività che dia luogo a reddito d'impresa. Al momento del realizzo, il requisito deve sussistere ininterrottamente almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. Nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni, si farà riferimento al minor periodo intercorso tra l'atto costitutivo e la cessione della partecipazione.

Non sono considerate commerciali le società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da: Ø quelli alla cui produzione o scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa; Ø dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Le partecipazioni in queste società non generano mai plusvalenze parzialmente esenti.